Aiuti diretti Direttive concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a... (6.4.5.1.3)
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Aiuti diretti Direttive concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone anziane o invalide non autosufficienti

6.4.5.1.3 Aiuti diretti Direttive concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ richiamati gli art. 5 e 40 della Legge sull’ assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 e l’ art. 2 lett. d) del relativo Regolamento di applicazione del 27 ottobre 1999, nonché gli art. 15, 16 e 17 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, sono stabilite le seguenti direttive per la concessione delle prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio.

Beneficiari

Possono ricevere gli aiuti diretti le persone il cui stato di dipendenza esige l’ assistenza da parte di altri per poter rimanere al proprio domicilio ed evitare quindi il collocamento in istituti specializzati. La frequenza di un centro diurno medicalizzato sussidiato o di un laboratorio protetto non è considerato quale collocamento in istituto specializzato. Essa comporta tuttavia la riduzione della prestazione proporzionalmente alla frequenza della struttura stessa. Chi trascorre la maggior parte delle notti in un istituto specializzato è considerato come persona collocata e non ha pertanto diritto al contributo per il mantenimento a domicilio; in particolare non sarà possibile cumulare il contributo riconosciuto dalle prestazioni complementari per il pagamento della retta dell’ istituto e gli aiuti diretti. Lo stato di dipendenza è ritenuto provato nel caso di beneficiari dell’ Assegno per grandi invalidi; in caso contrario esso verrà determinato mediante un formulario di accertamento delle condizioni di dipendenza, sentito il parere del medico di fiducia. Il diritto all’ aiuto diretto ha inoltre validità territoriale, nel senso che le prestazioni di aiuto e assistenza devono avvenire nel Cantone. I richiedenti devono pure essere residenti nel Cantone Ticino da almeno 3 anni. A seguito dell’ entrata in vigore della 4° revisione della Legge AI, gli aiuti diretti non vengono più concessi a persone minorenni.

Sussidiarietà della prestazione

Il contributo cantonale per le spese di mantenimento a domicilio è sussidiario ad altre prestazioni sociali concesse al medesimo scopo, quali ad esempio l’ assegno per grandi invalidi, i contributi riconosciuti dalla PC per cure infermieristiche, i contributi giornalieri concessi dalle casse malati per cure a domicilio. L’ aiuto diretto verrà concesso dopo aver verificato che non sia stata tralasciata nessuna possibilità per usufruire di questi mezzi; essi sono conteggiati nel calcolo per la determinazione della prestazione cantonale. Gli aiuti soggettivi dei Comuni, se espressamente erogati per il mantenimento a domicilio, sono conteggiabili ai fini della determinazione della prestazione cantonale.

Calcolo della prestazione

La prestazione è commisurata alla situazione finanziaria del richiedente ed è determinata in base alla tabella di calcolo allestita per la decisione della prestazione complementare, secondo lo schema seguente: Fabbisogno secondo la tabella di calcolo PC + Stipendio minimo di un aiuto domestico x percentuale rapportata al grado di dipendenza
./. Totale redditi secondo la tabella di calcolo PC
./. PC
./. AGI
./. Eventuali altre entrate per spese di mantenimento a domicilio (se non già conteggiate nel calcolo PC) _____________________________________________________________________________ = Spesa sussidiabile x percentuale da stabilire, entro un massimo del 75% come previsto dalla legge _____________________________________________________________________________ = Prestazione cantonale ========================================================================= La prestazione è concessa annualmente ed è rinnovabile unicamente su specifica richiesta. La prestazione cantonale è calcolata proporzionalmente per le persone che frequentano un centro diurno o un laboratorio protetto.
- il 25% del contributo giornaliero per il mantenimento a domicilio, se la durata della permanenza al centro non supera le 4 ore giornaliere, - il 50% del contributo giornaliero per il mantenimento a domicilio se la durata della permanenza al centro supera le 4 ore giornaliere.

Casi particolari

Se nella medesima economia domestica vivono più persone aventi diritto alla prestazione per il mantenimento a domicilio, la percentuale dello stipendio per l’ aiuto domestico riconosciuta a ogni singolo richiedente può essere modificata a dipendenza delle reali condizioni di presa a carico. Per coloro che non possono richiedere le prestazioni complementari viene allestita una tabella di calcolo applicando per analogia le direttive valide per il calcolo delle prestazioni complementari.

Decorrenza ed estinzione del diritto alla prestazione

Il diritto all’ aiuto diretto nasce il primo giorno del mese in cui è stata presentata la richiesta e se sono adempiute tutte le premesse per la sua assegnazione; è in ogni caso esclusa la retroattività. Esso si estingue il giorno in cui una di queste premesse non è più adempiuta.

Sospensione temporanea del diritto alla prestazione

Nel caso di cessazione temporanea della prestazione di assistenza a domicilio a causa di ospedalizzazione, soggiorno in clinica o istituto, per un periodo superiore ai 30 giorni annui anche non consecutivi, il diritto alla prestazione viene a cadere a contare dal trentunesimo giorno e potrà essere riattivato a partire dal primo giorno del rientro a domicilio.

Versamento ed eventuale restituzione

della prestazione

L’ aiuto diretto sarà versato in rate bimestrali anticipate. Nel caso di cessazione definitiva della prestazione di assistenza l’ aiuto diretto sarà ridefinito pro rata; se gli anticipi versati dovessero superare l’ importo spettante, la Sezione del sostegno a enti e attività sociali si riserva di chiedere, al beneficiario o ai suoi eredi, la restituzione del maggior importo versato.

Imposizione fiscale

La prestazione per il mantenimento a domicilio è soggetta all’ imposizione fiscale. La stessa è infatti considerata quale reddito per quelle persone a cui viene riversata per le prestazioni di cura e assistenza alla persona anziana o invalida. Il beneficiario dell’ aiuto diretto è considerato quale datore di lavoro e come tale tenuto al versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF. La Sezione del sostegno a enti e attività sociali informa la Divisione delle contribuzioni e l’ Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, dell’ avvenuta concessione del contributo.

Richiesta di assegnazione dell’ aiuto diretto

Per ottenere l’ aiuto diretto occorre presentare una richiesta scritta alla Sezione del sostegno a enti e attività sociali, viale Officina 6, 6501 Bellinzona, allegando la tabella di calcolo PC, la decisione di attribuzione dell’ AGI o in sua assenza un certificato medico che attesti il bisogno di cure e assistenza, e una dichiarazione sull’ incasso o meno di altri contributi relativi all’ invalidità versati da istituti assicurativi (assegni INSAI, contributi Cassa malati, ecc.).

Informazioni

Ulteriori informazioni si possono ottenere telefonando alla Sezione del sostegno a enti e attività sociali, viale Officina 6, 6501 Bellinzona, tel. 091 / 814.70.46.

Entrata in vigore

La presente direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il
1° marzo 2004 e si applica a tutte le richieste pendenti. Bellinzona, 17 febbraio 2004 La Consigliera di Stato: P. Pesenti Divisione dell’ azione sociale: Il Direttore: M. Rossi Pubblicato nel BU 2004 , 99.
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