Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di p... (1.2.2.1.2)
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Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini extra CE/AELS

1.2.2.1.2 Regolamento di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini extra CE/AELS(RLaLPS-extra CE/AELS) [1] (del 2 luglio 2002) IL CONSIGLIO DI STATO richiamata la legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998, TITOLO I Autorità competenti

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione [2] Art. 1 [3] Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, è incaricato dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di persone straniere cittadini extra CE-AELS.
Ufficio degli stranieri (art. 2) Art. 2 La Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio degli stranieri, è competente per: a) il rilascio, il rinnovo, la modifica, il rifiuto o la revoca dei permessi e delle autorizzazioni e delle assicurazioni (nulla osta) per persone straniere; b) le autorizzazioni ed i prolunghi di visti; c) d) collaborare con l’Ufficio federale per il corretto funzionamento del Registro centrale degli stranieri (RCS) ed emanare le relative disposizioni di applicazione. e) la gestione delle condizioni di soggiorno delle persone interessate dalla Legge federale sull’asilo; f) g) le decisioni di ammonimento, rimpatrio e espulsione; h) le comunicazioni di allontanamento immediato. Per gli accertamenti del caso, l’Ufficio degli stranieri si avvale in particolare della collaborazione degli Uffici regionali, della Polizia cantonale e dei Comuni. Art. 3 ... [5]

Polizia cantonale

Art. 3a [6] La polizia cantonale è competente per svolgere le perquisizioni personali e degli alloggi ai sensi della legislazione federale in materia di persone straniere. Art. 4 ... [7]
Comuni (art. 5) Art. 5 I Comuni effettuano le notifiche di loro competenza all’Ufficio regionale degli stranieri secondo il Regolamento concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione. Essi sono pure tenuti a comunicare all’Ufficio regionale degli stranieri competente i nominativi dei lavoratori frontalieri che pernottano durante la settimana.

Autorizzazione di altre autorità

Art. 6

Il permesso per svolgere un’attività lucrativa non esenta dall’obbligo di ottenere le autorizzazioni richieste da leggi specifiche. Organi consultivi
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Art. 7-8 ... [8]
Commissione per l’integrazione (art. 4) Art. 9 È istituita una Commissione consultiva per l’integrazione incaricata di valutare la situazione integrativa, formulare proposte volte a migliorare le difficoltà di comprensione, organizzare corsi di formazione, nonché elaborare o esaminare progetti atti a favorire l’integrazione. Il Consiglio di Stato può demandare i compiti di cui al capoverso 1 ad un Ente o ad un Ufficio. TITOLO III Informazioni

Richieste dell’Ufficio

degli stranieri Art. 10 Al fine di determinare il soggiorno e le sue condizioni, l’Ufficio degli stranieri può sentire la Polizia cantonale, altri uffici amministrativi e i Municipi. [10] In particolare gli Uffici possono, nell’ambito di procedure, richiedere agli organi di polizia controlli o supplementi di inchiesta.
Accompagnamento forzato (art. 5) Art. 11 [11] Se la persona straniera omette senza sufficiente giustificazione di collaborare nell’ambito di procedure che la riguardano, l’Ufficio degli stranieri può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia.

Richieste della Sezione dei permessi

e dell’immigrazione [12] Art. 12 La Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni economiche, salariali e di lavoro, o su altre questioni inerenti ai permessi di lavoro assoggettati ad una sua decisione.
Direttive per la segnalazione d’ufficio (art. 3, 5 e 6) Art. 13 La Sezione segnalazioni d’ufficio alle autorità. TITOLO IV Persone straniere non domiciliate che esercitano un’attività lucrativa Capitolo I Definizioni

Persona straniera non domiciliata

Art. 14

È considerata persona straniera non domiciliata ogni persona straniera che non è titolare di un permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri.

Permesso di dimora

Art. 15

È considerato permesso di dimora il permesso di dimora annuale (B) o di dimora temporanea o di corta durata (L).

Permesso per frontaliere

Art. 16

È considerato frontaliere la persona che risiede da almeno 6 mesi nella zona di frontiera italiana e che svolge un’attività lavorativa nella zona di frontiera cantonale. Procedure

Autorizzazioni di corta durata (ACD)

Art. 17

È autorizzato ad esercitare un’attività temporanea della durata massima di 1 mese, ogni cittadino titolare di un’autorizzazione di corta durata (ACD). È autorizzato ad iniziare la propria attività lucrativa in attesa dell’esame e della decisione dell’istanza (di rilascio, cambiamento di posto, estensione attività, modifica professione) o in attesa della decisione di un ricorso, ogni cittadino titolare di un’autorizzazione di corta durata (ACD) della validità massima di 3 mesi.
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Art. 18

[14] Istanze di massima (senza indicazione del nome della persona straniera e/o del datore di lavoro) intese ad ottenere nuovi permessi per esercitare un’attività lucrativa sono presentate alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, per esame e decisione.

Istanze preventive

Art. 19

[15] Istanze preventive di cambio Cantone di persone straniere, durante la validità del permesso, sono presentate alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri.

Domande nominative

Art. 20 Le domande nominative concernenti le persone straniere che intendono esercitare un’attività lucrativa sono presentate su moduli ufficiali al competente Ufficio regionale degli stranieri. Per i permessi computabili sui contingenti cantonali la decisione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, è subordinata all’approvazione dell’Ufficio federale degli stranieri. [16] Capitolo III Dimoranti

Criteri e ripartizione dimoranti e

dimoranti temporanei

Art. 21

Il contingente è utilizzato, tenendo conto dell’interesse socioeconomico per il Cantone, con particolare riguardo: a) alle regioni che non possono ricorrere a manodopera frontaliera e alle aree meno sviluppate; b) alle aziende con elevato livello tecnologico o con una elevata quota di personale qualificato; c) Capitolo IV Frontalieri

Zona di frontiera

Art. 22

L’elenco dei Comuni della zona di frontiera con il Ticino è pubblicato sul Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino e su altri siti ufficiali (es. Internet).

Interruzione temporanea dell’attività

Art. 23

massimo oppure per assolvere il servizio militare, con partenza nei due mesi che precedono il servizio e ritorno entro due mesi dalla fine dello stesso, il periodo antecedente questa interruzione è preso in considerazione per il calcolo degli anni di lavoro. Capitolo V Norme comuni

Norme per l’ottenimento dei permessi di lavoro

Art. 24

Nell’esame delle domande di permessi, l’Ufficio degli stranieri verifica se: a) l’impiego di persone straniere non lede gli interessi economici generali o quelli di singoli rami di attività, non pregiudica le possibilità occupazionali di manodopera indigena e non provoca disoccupazione per motivi di ordine economico o lavoro a orario ridotto della manodopera occupata nell’azienda, nel ramo di attività o nella professione; b) il datore di lavoro si è adoperato per l’assunzione e l’istruzione di apprendisti e per la formazione, entro un congruo termine, di manodopera indigena; c) nell’azienda sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro usuali, segnatamente le prescrizioni legali e contrattuali sulle condizioni di lavoro e sulle prestazioni sociali; d) il profilo scolastico e lavorativo della persona straniera corrisponde a quello indicato nell’annuncio del posto vacante.

Cambiamento di professione

Art. 25

Il cambiamento di professione presso il medesimo datore di lavoro soggiace al rilascio del permesso.

Obblighi fiscali e contributivi

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cambiamenti di posto e di professione, di proroga presentate da datori di lavoro che non rispettano gli obblighi fiscali e contributivi (AVS/AI/IPG, assicurazione infortuni, previdenza professionale) relativi ai propri dipendenti. L’Ufficio degli stranieri può richiedere i corrispondenti documenti giustificativi. TITOLO V Notificazione

Persona straniera

a) Modifiche dei dati personali (art. 6) Art. 27 Il cambiamento d’indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l’estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, unione domestica registrata, nascita, adozione, divorzio, scioglimento dell’unione domestica registrata, rico ngiungimento familiare), devono essere notificati entro 30 giorni all’Ufficio degli stranieri competente. Le modifiche dello scopo e delle condizioni a seguito della cessazione di attività deve essere effettuata entro 8 giorni. Le notifiche non esentano dall’obbligo di annuncio presso altre autorità.
b) rinnovo dei permessi (art. 6) Art. 28 Il rinnovo del termine di controllo dei permessi di domicilio, il rinnovo dei permessi di dimora annuali o temporanei, di lavoro o di studio per persone frontaliere, deve essere chiesto all’Ufficio regionale degli stranieri almeno 15 giorni prima della scadenza. Il rinnovo dell’autorizzazione di corta durata deve essere chiesto almeno 3 giorni prima della scadenza.
Datore di lavoro (art. 6) Art. 29 Il datore di lavoro notifica, entro 8 giorni al competente Ufficio regionale degli stranieri, la modifica della ragione sociale, della sede o dell’indirizzo della ditta, nonché la cessazione dell’impiego della persona straniera non domiciliata.
Ufficio di vigilanza sullo Stato civile Art. 30 regolarmente alla Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione i casi di adozione, le naturalizzazioni ordinarie nonché i cambiamenti del nome in conformità all’art. 30 CC concernenti le persone straniere.
Comuni (art. 3 e 5) Art. 31 Gli uffici del controllo abitanti sono tenuti a notificare, entro 30 giorni, agli Uffici regionali degli stranieri: a) gli arrivi e le partenze, compresi quelli dei frontalieri che pernottano durante la settimana; b) i cambiamenti e le rettifiche di identità, in particolare dei nomi, della data di nascita, del sesso, dello stato civile e della cittadinanza; c) d) i figli di persone straniere nate in Svizzera, se necessitano di un permesso. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione emana, d’intesa con la Sezione degli enti locali, le disposizioni relative a tali notificazioni. TITOLO VI Tasse Capitolo I Tasse della Sezione dei permessi e dell’immigrazione

Permesso di domicilio

Art. 32

Le tasse relative al permesso di domicilio sono stabilite come segue: Per ogni genere di rilascio, cambio cantone, modifica delle generalità e dell’indirizzo all’infuori del comune di domicilio o ripristino fr. 65.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 30.-- Per il rinnovo del termine fr. 65.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 30.-- Per la modifica dell’indirizzo all’interno del comune di domicilio fr. 25.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 12.50 Per i «consensi» fr. 65.--
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ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 30.--

Altri permessi

Art. 33

Le tasse relative agli altri permessi sono stabilite come segue: Per ogni genere di rilascio, cambio cantone, la modifica delle generalità e dell’indirizzo all’infuori del comune di residenza, ripristino o proroga fr. 65.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 30.--
... Per le modifiche dello scopo e delle condizioni, del datore di lavoro fr. 65.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 30.-- Per la modifica dell’indirizzo all’interno del comune di residenza e per la modifica dell’indirizzo all’estero per i frontalieri; Per la modifica della ragione sociale, dell’indirizzo e della sede datore di lavoro (solo per frontalieri) fr. 25.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 12.50 Per i «consensi» fr. 65.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 30.-- Per l’autorizzazione di corta durata (ACD) della durata massima di un mese e ogni modifica fr. 65.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 30.-- Per l’autorizzazione ad esercitare l’attività durante la decisione dell’istanza (ACD) fr. 40.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 20.-- Per l’assicurazione di autorizzazione al rilascio di un visto fr. 65.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 30.-- Per la proroga, la modifica e la sostituzione del permesso d’ammissione provvisoria fr. 65.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 30.--
Altre tasse [22] Art. 34 Le altre tasse di decisione sono stabilite come segue: per il rilascio, la proroga o la modifica di un visto
45.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati 22.50 per la proroga tardiva di un visto ragazzi minori di 18 anni non coniugati per le assenze all’estero (per il datore di lavoro)
65.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati 30.-- per una decisione negativa - per una decisione di non entrata nel merito - per una decisione di ammonimento per una decisione di rimpatrio o espulsione per una revoca o sospensione di espulsione

Altre tasse

Art. 35

Le altre tasse di decisione sono stabilite come segue: Per il rilascio, la sostituzione o il duplicato di un libretto fr. 65.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 30.-- Per la richiesta di un estratto del casellario fr. 25.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 12.50 Per la trattazione di una dichiarazione di garanzia fr. 40.--
... Per una pratica inerente a fr. 20.-- ragazzi minori di 18 anni non coniugati fr. 10.-- Per la gestione di una cauzione tassa annua fr. 26.--

Computo

Art. 36

...
... Per le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva una tassa di
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Riduzioni

Art. 37

Per le persone straniere beneficiarie di un visto collettivo apposto su foglio separato e che viaggiano con un documento individuale, le tasse sono ridotte del 25%. Per le persone straniere beneficianti di un visto collettivo, un passaporto collettivo o un passaporto di famiglia la tassa per persona è ridotta del 50% fino ad un massimo di fr. 250.--. Tasse del mercato del lavoro

Istanze di massima

Art. 38

permesso di dimora annuale contingentato
1 permesso
2 o più permessi permesso di dimora temporaneo contingentato
1 permesso
2 o più permessi permesso di dimora temporaneo non contingentato
1 permesso
2 o più permessi permesso per frontalieri
1 permesso 70.--
2 o più permessi

Istanze preventive

Art. 39

Per ogni genere di permesso le tasse di decisione per le istanze preventive sono stabilite come segue: a) 1 permesso fr. b) 2 o più permessi

Domande nominative

Art. 40

segue: permesso di dimora annuale contingentato fr. 250.-- permesso di dimora temporaneo contingentato fr. 150.-- permesso di dimora temporaneo non contingentato fr. 100.-- permesso per frontalieri fr. 70.-- permesso per artisti e musicisti fr. 70.-- permesso per richiedenti l’asilo fr. 70.-- permesso per persone straniere ammesse provvisoriamente fr. 70.-- altri fr. 70.--

Cambiamenti di posto, professione, Cantone,

ragione sociale

Art. 41

La tassa di decisione per i cambiamenti di posto, professione, Cantone e ragione sociale è di fr. 70.--. Capitolo III Norme comuni
Anticipo (art. 7 e 8) Art. 42 L’autorità preposta può esigere il versamento di un anticipo pari al presumibile importo delle spese.
Spese di cancelleria (art. 8) Art. 43 Per le spese ed i lavori di cancelleria (assicurazioni del rilascio del permesso di dimora, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo da fr. 1.-- a fr. 500.-- a seconda del lavoro richiesto all’autorità.
Cumulo (art. 7 e 8) Art. 44
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TITOLO VII Sanzioni

Contravvenzioni dell’Ufficio

degli stranieri Art. 45 [28] L’Ufficio degli stranieri, per quanto non diversamente disposto, emette, giusta l’art. 120 della Legge federale sugli stranieri (LStr), le contravvenzioni relative alle infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni in materia di persone straniere. Art. 46 [29]
Cauzione (art. 12 e 13) Art. 47 Al contravventore può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un’altra garanzia adeguata. Art. 48 [30] TITOLO VIII Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 49

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [31] Pubblicato nel BU 2002 , 173.
[1]

Titolo modificato dal R 18.2.2003; in vigore dal 21.2.2003 - BU 2003, 78.

[2]

Nota marginale modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.

[3]

Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.

[4]

Art. modificato dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194; precedente modifica: BU

2008, 674.

[5]

Art. abrogato dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194.

[6]

Art. introdotto dal R 1.4.2009; in vigore dal 3.4.2009 - BU 2009, 170.

[7]

Art. abrogati dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.

[8]

Art. abrogati dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.

[9]

Nota marginale modificata dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194.

[10] Cpv. modificato dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194.
[11] Art. modificato dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194.
[12] Nota marginale modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.
[13] Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.
[14] Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.
[15] Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.
[16] Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.
[17] Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.
[18] Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.
[19] Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 698.
[20] Art. modificato dal R 18.2.2003; in vigore dal 21.2.2003 - BU 2003, 78.
[21] Art. modificato dal R 18.2.2003; in vigore dal 21.2.2003 - BU 2003, 78.
[22] Nota marginale modificata dal R 3.2.2004; in vigore dal 6.2.2004 - BU 2004, 53.
[23] Art. modificato dal R 3.2.2004; in vigore dal 6.2.2004 - BU 2004, 53; precedente modifica: BU

2003, 78.

[24] Art. modificato dal R 18.2.2003; in vigore dal 21.2.2003 - BU 2003, 78.
[25] Art. modificato dal R 18.2.2003; in vigore dal 21.2.2003 - BU 2003, 78.
[26] Art. modificato dal R 18.2.2003; in vigore dal 21.2.2003 - BU 2003, 78.
[27] Nota marginale modificata dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194.
[28] Art. modificato dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194.
[29] Art. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.
[30] Art. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 674.
[31] Entrata in vigore: 5 luglio 2002 - BU 2002, 180.
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