Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professi... (5.1.8.1)
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Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base

5.1.8.1 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) (del 22 giugno 2006) I. Disposizioni generali Art. 1
1 L’accordo regola il contributo dei cantoni firmatari alle spese dell’insegnamento professionale, nonché alle spese delle formazioni professionali a tempo pieno.
2 Indica i settori oggetto d’una procedura separata e regola le compe tenze.
3 Contribuisce in tal modo alla coordinazione della politica in materia di formazione professionale. cazione Ar t. 2
1 L’accordo vale per la formazione professionale di base in conformità agli articoli da 12 a 25 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr).
2 C omprende la preparazione alla formazione professionale di base, l’insieme dell’insegnamento scolastico e le formazioni professionali a tempo pieno dei cicli di formazione sottoposti alla Legge federale sulla formazione professiona le.
3 Due o più cantoni fir matari possono adottare disposizioni divergenti da quelle del presente accordo. Art. 3
1 Per persone in formazione che frequentano un istituto di formazione in un altro cantone, i cantoni firmatari versano contributi unici per l’insegnamento profe ssionale e per formazioni a tempo pieno.
2 La classificazione di cicli di formazione nella categoria delle scuole a tempo pieno o nella categoria dell’insegnamento professionale all’interno del sistema duale è indicata nell’allegato.
3 I cantoni dove le scuo le hanno la loro sede concedono alle persone in formazione, la cui frequenza scolastica sottostà al presente accordo, gli stessi diritti riconosciuti alle proprie persone in formazione.
4 Nel caso in cui persone in formazione di cantoni firmatari frequentan o scuole gestite da comuni, da associazioni di comuni, da associazioni professionali, da aziende o organizzazioni d’utilità pubblica, i cantoni firmatari provvedono affinché le disposizioni del presente accordo siano applicate per analogia. re Art. 4
1 Per l’insegnamento professionale nelle scuole professionali di base, cantone debitore è il cantone dove si svolge il tirocinio. Quest’ultimo decide sulla destinazione di una persona in formazione a una scuola di formazione professionale situata fuori dalle frontiere cantonali, in accordo con il cantone nel quale questa si situa. L’iscrizione avviene in conformità alla procedura in vigore in quest’ultimo cantone.
2 Nel caso di persone in formazione in scuole a tempo pieno o in scuole di maturità pr ofessionale dopo il tirocinio, cantone debitore è il cantone di domicilio al momento dell’avvio della formazione a condizione che abbia autorizzato la frequenza di un istituto di formazione fuori dal cantone. L’autorizzazione deve essere allegata al formul ario d’iscrizione.
3 È considerato cantone di domicilio:
a. il cantone d’attinenza per le persone in formazione di nazionalità svizzera, i cui genitori risiedono all’estero o che, orfani di padre e di madre, vivono all’estero. Nel caso ci fossero più canton i d’attinenza, è presa in considerazione l’attinenza più recente, su riserva della lettera d,
b. il cantone di assegnazione per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni che sono orfani di padre e di madre o i cui genitori risiedono all’estero, su riserva dell a lettera d,
c. il cantone di domicilio civile per gli stranieri maggiorenni, orfani di padre e di madre, oppure i cui genitori risiedono all’estero, su riserva della lettera d,
d. il cantone nel quale le persone in formazione maggiorenni hanno risieduto s enza interruzione durante almeno due anni e dove hanno svolto, senza essere contemporaneamente in formazione, un’attività lucrativa che ha permesso loro d’essere indipendenti; la gestione di una economia domestica familiare e l’adempimento di servizio mili tare sono considerati come attività lucrative,
e. in tutti gli altri casi, il cantone di domicilio civile dei genitori o dove ha sede l’autorità tutoria con la più recente competenza. Il. Contributi Art. 5
1 Per l’indennizzo valgono contributi forfetari, graduati in funzione del tipo di formazione (tempo pieno / tempo parziale / singole lezioni).
2 La definizione dell’importo dei contributi si basa sui seguenti principi:
a. Sono rilevate le spese medie di formazion e per persona e per anno. Determinante per il calcolo dei contributi sono le spese medie nette di formazione, cioè le spese d’esercizio e d’infrastruttura meno eventuali tasse di frequenza e contributi di terzi. Per le scuole a tempo pieno si deducono anch e i sussidi federali.
b. Per le spese d’infrastruttura è computata una percentuale forfetaria dell’importo netto delle spese d’esercizio, secondo la lettera a. La percentuale forfe taria è indicata nell’allegato.
c. I contributi versati nel quadro dell’acco rdo coprono il 90% delle spese medie nette di formazione rilevate per perso na e per anno.
3 L’adattamento dei contributi si esegue annualmente e ha effetto due anni più tardi.
4 Il contributo è dovuto per un anno scolastico completo. La data di riferimento p er stabilire gli effettivi delle persone in formazione da tenere in considerazione è determinata nell’allegato. III. Contributi versati per altre prestazioni Art. 6
1 La Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP), in qualità di conferenza specializzata della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), è competente per avanzare proposte alla Conferenza dei cantoni firmatari i n relazione alle altre prestazioni citate al capoverso 2.
2 Fra le altre prestazioni indennizzate tra i cantoni, figurano in partico lare:
a. i corsi interaziendali,
b. i corsi specializzati intercantonali,
c. le procedure di qualificazione,
d. le formazioni di ricupero per adulti,
e. il sostegno individuale specializzato nella formazione di base di due anni.
3 La Conferenza dei cantoni firmatari stabilisce i principi e i contributi per l’indennizzo delle prestazioni secondo il capoverso 2. Gli importi sono in dicati nell’allegato. Resta ri servato il capoverso 4.
4 I Cantoni firmatari possono limitare l’indennizzo per le prestazioni secondo il capoverso 2 ai principi in vigore nella loro legislazione cantonale. IV. Esecuzione tari Ar t. 7
1 La Conferenza dei cantoni firmatari è composta di un rappresentante per ogni cantone che ha aderito all’accordo. La Confederazione può parteciparvi a titolo consultivo.
2 La Conferenza dei cantoni firmatari ha i seguenti compiti:
a. definire l’importo dei c ontributi secondo l’articolo 5,
b. definire le regole e l’importo dei contributi versati per l’indennizzo delle prestazioni secondo l’articolo 6, capoverso 2.
3 Decisioni secondo il capoverso 2, lettere a e b, richiedono la maggioranza dei due terzi d ei membri della Conferenza.
4 Il Comitato della CDPE prepara le pratiche per la Conferenza dei cantoni firmatari. Art. 8 1 Il segretariato è condotto dal Segretariato generale della CDPE.
2 Il segretariato svolge in particolare i seguenti compit i:
a. procedere regolarme nte al rilevamento delle spese,
b. esaminare ed elaborare proposte di adattamento dell’importo dei contributi,
c. informare i cantoni firmatari,
d. disporre la coordinazione, e
e. regolare le questioni di procedura.
3 Il Comitato de lla CDPE costituisce un gruppo di lavoro per la consulenza al segretariato e per l’elaborazione delle proposte da sottoporre alla Conferenza dei cantoni firmata ri.
4 Le spese di segretariato derivanti dall’applicazione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartite proporzionalmente al numero d’abitanti. La fatturazione avviene annualmente. Art. 9
1 Una commissione arbitrale è istituita per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra i cantoni firmatari circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo.
2 La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. In caso di disaccordo delle parti sulla scelta dei membri, la commissione arbitrale è nominata dal Comitato della CDPE.
3 Sono ap plicabili le disposizioni del Concordato sulla giurisdizione arbitrale del 27 marzo 1969.
4 Le decisioni della commissione arbitrale sono definitive. V. Disposizioni transitorie e finali Art. 10 Il presente accordo entra in vigore al mom ento in cui vi hanno aderito 15 cantoni, ma al più presto all’inizio dell’anno scolastico 2007/2008. one dell’Accordo intercantonale buti dei po professionale Art. 11 La Conferenza dei cantoni firmatari dell’Accordo intercantonale sui contributi dei cantoni alle spese scolastiche e di formazione nel campo della formazione professionale, del 30 agosto 2001, stabilisce la data di abrogazione del cita to ac cordo. Art. 12 L’accordo può essere disdetto, mediante disdetta scritta da inviare al segretariato, con un preavviso di due anni per il 30 settembre, non prima tuttavia di cinque anni dopo l’entrata in vig ore dell’accordo o di adesione. petto degli obblighi Art. 13 In caso di disdetta del presente accordo da parte di un cantone, quest’ultimo mantiene, verso le persone che seguono la formazione al momento dell’uscita, gli obblighi deri vanti dall’accordo. Art. 14 Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Gli competono gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cantoni firmatari. Berna, 22 giugno 2006 In nome della Confe renza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Hans Ulrich Stöckling Il segretario generale: Hans Ambühl Preso atto dell’adesione di 15 Cantoni, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ha decretato l’entrata in vig ore del presente Accordo con effetto all’inizio dell’anno scolastico 2007/2008. Pubblicato nel BU 2007 , 599. Allegato all’accordo intercant onale sui contributi alle spese di formazione nel le scuole professionali di base
(Accordo sulle scuole profession ali di base, ASPr)
1 Anno di scuola 2011/2012
1. Offerte e tariffe Offerte Ampiezza Osservazioni Tariffa
2 annuale Preparazione alla formazione professionale Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana
7’300 Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana
14’400 Scuola professionale di base Lezione singola settimanale all’anno
3 da 1 a 7 lezi oni 920 per lezione Tempo parziale
4 Tirocinio duale (da 1 a
2 giorni) con o senza maturità professionale integrata
5
7’300 Tempo pieno Scuole d’ arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali inclusi)
14’400 Maturità professionale dopo il tirocinio Tempo pieno per 1 anno
6
14’400 Parallela all’ attività professionale, per 2 anni
7
7’300 Corsi specializzati intercantonali Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Procedure di qualificazione Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Formazioni di ricupero Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Sostegno individuale specializzato nella formazione di base di due anni Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) In questi contributi è compreso un importo forfetario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle spese nette d’esercizio (in conformità all’art. 5 cpv. 2 lett. b).
2. Data di riferimento La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre. Allegato all’accordo intercantonale sui con tributi alle spese di formazione nel le scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
8

1

Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 30 ottobre 2009, entra in vigore il 1° agosto

2011.

2

I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2006 - 2008.

3

Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.

4

Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello del la cultura generale hanno

luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La

ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

5

Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno

luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La

ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

6

Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta l a durata, CHF 14’400. – ).

7

Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’400. – ).
Anno di scuola 2012/2013
1. Offerte e tariffe Offerte Ampiezza Osservazioni Tariffa
9 annuale Preparazione alla formazione professionale Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana
7’300 Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana
15’200 Scuola professiona le di base Lezione singola settimanale all’anno
10 da 1 a 7 lezioni 920 per lezione Tempo parziale
11 Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità professionale integrata, formazione di rec upero (sostegno individuale CFP incluso)
12 ,**
7’300 Tempo pieno Scuole d’arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno individuale CFP inclusi) **
15’200 Maturità professio nale dopo il tirocinio Tempo pieno per 1 anno
13
15’200 Parallela all’attività professionale, per 2 anni
14
7’300 Corsi interaziendali (CI) Cifra forfettaria per giorno - partecipante CI Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Corsi specializzati intercantonali Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Procedure di qualifi cazione Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) In questi contributi è compreso un importo forfetario per spese d’infrastruttura pari al 10% delle spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
2. Data di riferimento La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre.
8 * Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 29 ottobre 2010, entra in vigore il 1°

agosto 2012.

** Decisio ne della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entra in vigore il 1°

agosto 2012.

9

I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2006 - 2008.

10

Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la t ariffa per lezioni singole.

11

Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno

luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La

ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

12

Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno

luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La

ripartizione è regolata t ra i cantoni coinvolti.

13

Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15’200. – ).

14

Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 15’200. – ).
Allegato all’accordo intercant onale sui contributi alle spese di formaz ione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
15 Anno di scuola 2013/2014
1. Offerte e tariffe Offerte Volume Osservazioni Tariffa
16 annuale Preparazione alla formazione professionale Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana
7’500 Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana
14’700 Scuola professionale di base Lezione singola settimanale all’anno
17 da 1 a 7 lezioni 930 per le zione Tempo parziale
18 Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità professionale integrata, formazione di recupero (sostegno individuale CFP incluso )
19
7’500 Tempo pieno Scuole d’arti e mestieri, SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno individuale CFP inclusi)
14’700 Maturità professionale dopo il tirocinio Tempo pieno per 1 anno
20
14’700 Parallela all’attività professionale, per 2 anni
21
7’500 Corsi interaziendali Cifra forfettaria per giorno - partecipante CI Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Corsi specializzati intercantonali Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Procedure di qualificazione
22 Cifra forfettaria per le spese amministrative Procedura regolare secondo l’art. 30 OFPr
150 per procedura di qualificazione

15

* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1°

agosto 2013.

16

I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2008 - 2010.

17

Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.

18

Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno

luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La

ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

19

Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno

luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La

ripartizione è regolata tra i ca ntoni coinvolti.

20

Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’700. – ).

21

Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 14’700. – ).

22

Decisione della Conferen za dei Cantoni signatari dell’ASPr del 28 ottobre 2011, entrata in vigore il 1°

agosto 2013.

Cifra forfettaria parziale per fase
23 Procedura di validazione secondo l’art. 31 OFPr
7’500 al massimo per procedura di validazi on e In questi contributi è compreso un importo forfettario per sp ese d’infrastruttura pari al 10 % delle spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
2. Data di riferimento La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre. Allegato all’accordo intercant onale sui contributi alle spese di formazione nel le scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr)
24 Anno di scuola 2014/2015
1. Offerte e tariffe Offerte Volume Osservazioni Tariffa
25 annua le Preparazione alla formazione professionale Parte scolastica, da 1 a 2,5 giorni alla settimana
7’300 Parte scolastica, da 3 a 5 giorni alla settimana
13’200 Scuola professionale di base Lezione singola se ttimanale all’anno
26 da 1 a 7 lezioni 910 per lezione Tempo parziale
27 Tirocinio duale (da 1 a 2 giorni) con o senza maturità professionale integrata, formazione di recupero (sostegno individuale CFP incluso)
28
7’300 Tempo pieno Scuole d’arti e mestieri , SMC, anno di base del tirocinio (corsi interaziendali e sostegno individuale CFP inclusi)
13’200 Maturità professionale dopo il tirocinio Tempo pieno per 1 anno
29
13’200 Parallela all’attività professionale, per 2
7’300

23

Secondo la raccomandazione del comitato della CSFP del 15 marzo 2012 concernente l’indennizzo

intercantonale delle procedure di validazione.

24

* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1°

agosto 2014.

25

I contributi si basano sui risultati raccolti dall’UFFT per gli anni 2009 - 2011.

26

Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per lezioni singole.

27

Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno

luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La

ripartizione è regolata tra i cantoni coinvolti.

28

Nei casi in cui l’insegnamento delle conoscenze professionali e quello della cultura generale hanno

luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La

ripartizione è regolata tra i c antoni coinvolti.

29

Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13’200. – ).
anni
30 Corsi interaziendali Cifra forfettaria per giorno - partecipante CI Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Corsi specializzati intercantonali Chiarimento da parte della CSFP (art. 6) Procedure di qualificazione
31 Cifra forfettaria per le spese amministrative Procedura regolare secondo l’art. 30 OFPr
150 per procedura di qualificazione Cifra forfettaria parziale per fase
32 Procedura di validazione secondo l’art. 31 OFPr
7’300 al massimo per procedura di validazione In questi contributi è compreso un importo forfettari o per spese d’ infrastruttura pari al 10 % delle spese nette d’esercizio (in conformità all’articolo 5, capoverso 2, lettera b).
2. Data di riferimento La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è fissata al 15 novembre. Pubblicato nel BU 2011 , 569; precedente modifica: BU 2008 , 523.

30

Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la durata, CHF 13’200. – ).

31

Decisione della Confere nza dei Cantoni signatari dell’ASPr del 26 ottobre 2012, entrata in vigore il 1°

agosto 2013.

32

Secondo la raccomandazione del comitato della CSFP del 15 marzo 2012 concernente l’indennizzo

intercantonale delle procedure di validazione.

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