Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali
Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001 (stato 1° settembre 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC); - della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione e continua del 10 ottobre 1998 (RLorform), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali 1
Competenze sulla formazione Art. 1 2
1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il coordinamento nello sviluppo delle competenze e della formazione, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche previste dall’articolo
2.
2 Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC) per l’organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi di formazione di base e continua. La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.
3 La SEL è coadiuvata dalla Commissione di cui all’articolo 6.
Campo d’applicazione Art. 2 3 1 Il presente regolamento si applica allo sviluppo delle competenze e alla formazione di base e continua di: a) comunali, consortili e patriziali; b) comunali, consortili e patriziali.
2 Per la formazione dei segretari comunali è applicabile il regolamento sulla formazione di base e continua dei segretari comunali. Art. 3 ...
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Finanziamento
Art. 4 5 Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d’iscrizione.
Corpo insegnante Art. 5 6 L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, riservato l’articolo 7. Capitolo secondo Commissioni 7
Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali
1 Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
2 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2002,
195.
3 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009,
474.
4 Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
5 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
6 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
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Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU
2009, 474.
Art. 6
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1 Su proposta della Sezione degli enti locali, il Consiglio di Stato nomina la Commissione presidente.
2 Nella Commissione sono rappresentati: a) b) c) di categoria professionale dei funzionari comunali; d) Il Consiglio di Stato stabilisce il numero dei membri della Commissione.
3 La SEL assume il coordinamento della Commissione e ne garantisce il supporto amministrativo. L’lFC partecipa alle sedute della Commissione con ruolo consultivo per gli aspetti di sua competenza.
4 La Commissione: a) e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione lo svolgimento delle funzioni e delle cariche; b) sui corsi di formazione di base e continua e sui relativi programmi.
Commissione di formazione dei segretari comunali Art. 7 9 Per i corsi di diploma cantonale per funzionari dell’amministrazione comunale, la Commissione di formazione dei segretari comunali in base al regolamento sulla formazione di base e continua dei Segretari comunali è sentita: a) regolamenti d’esame dei corsi; b) la scelta dei docenti; c) casi particolari di ammissione ai corsi. Art. 8-13 ... 10 Capitolo terzo Disposizioni finali
1 1
Regolamenti e commissioni d’esame Art. 14
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1 Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’articolo 2, emanati dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (DFP).
2 La DFP designa le relative commissioni d’esame secondo le disposizioni dei regolamenti del capoverso 1. Art. 15 ...
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Norma abrogativa Art. 16 È abrogato il regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario comunale del 28 giugno 1988.
Disposizione transitoria della modifica del 17 maggio 2023 Art. 17 14 Le modifiche non si applicano ai corsi di diploma iniziati prima della loro entrata in vigore.
Entrata in vigore Art. 18 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
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8 Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009,
474.
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Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009,
474.
10 Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.
11 Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
12 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
13 Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
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Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
15 Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.
Pubblicato nel BU 2001 , 130.
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