Decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale
Decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale del 21 giugno 2023 (stato 25 agosto 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8283 del 17 maggio 2023, decreta:
Scopo
Art. 1 Il presente decreto ha lo scopo di applicare la determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale prevista dall’articolo 55a della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) conformemente alla norma transitoria di cui all’articolo 9 dell’ordinanza federale sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale del 23 giugno 2021 (di seguito ordinanza sui numeri massimi).
Competenza
Art. 2
1 Il Consiglio di Stato è competente per la limitazione del numero di medici giusta l’articolo
55a LAMal e l’articolo 9 dell’ordinanza sui numeri massimi.
2 Esso può: a) per quali specializzazioni e regioni l’offerta cantonale di medici che esercitano a dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico - sanitarie (AOMS) in equivalenti a pieno (ETP) corrisponde ad un approvvigionamento conforme al bisogno (art. 9 sui numeri massimi); b) eccezioni, sia per regione che per istituti giusta l’articolo 39 LAMal, in seno alle sottoposte alla limitazione di cui alla lettera a; c) la procedura e prevedere per i fornitori di prestazioni degli obblighi di comunicazione dati necessari a fissare il numero massimo di medici.
3 Il Consiglio di Stato consulta e informa gli attori direttamente coinvolti nella messa in atto della regolamentazione sulla metodologia e sulla procedura di applicazione.
Campo d’applicazione Art. 3 Possono essere soggetti a limitazione del numero massimo tutti i medici attivi sotto la propria responsabilità nel campo ambulatoriale ospedaliero ed extraospedaliero quali dipendenti o indipendenti tenuto conto anche di altre pianificazioni già vigenti.
Entrata in vigore Art. 4
1 Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
2 Esso entra in vigore immediatamente. 1 Pubblicato nel BU 2023 , 277.
1 Entrata in vigore: 25 agosto 2023 - BU 2023, 277.
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