Legge sull’apertura dei negozi (945.200)
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Legge sull’apertura dei negozi

Legge sull’apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (stato 23 giugno 2023) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 23 marzo 2011 n. 6480 del Consiglio di Stato; visti il rapporto 20 maggio 2014/24 febbraio 2015 n. 6480 R1 e il rapporto aggiuntivo 24 febbraio
2015 n. 6480 R1A della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Campo di applicazione e scopo Art. 1
1 La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita (in seguito: negozi).
2 La legge ha lo scopo di tutelare la quiete serale, notturna e festiva.

Definizione

Art. 2
1 È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci che si trovano all’interno dei locali di un’impresa di genere diverso o di un appartamento.
2 assimilate ai negozi. Sono escluse le esposizioni a carattere culturale o artigianale, le vendite a scopo di beneficenza e manifestazioni analoghe.
Autorità competente Art. 3 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge.
Commissione consultiva Art. 4 1 Per l’applicazione della legge il Dipartimento si avvale, quale organo consultivo, di una commissione del ramo della vendita.
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4 I membri sono designati dalle rispettive associazioni.
5 Per l’espletamento delle sue attività la Commissione consultiva si dota di un proprio segretariato.
Regime applicabile Art. 5 In caso di contestazione sul regime applicabile a un negozio, a causa del genere diverso degli articoli venduti, il Dipartimento decide sentito il preavviso della Commissione consultiva, tenuto conto del genere di commercio esercitato in misura preponderante dal negozio e con riferimento al carattere predominante delle vendite.
Obbligo d’informare Art. 6 Le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati del settore della vendita e i negozi sono tenuti in ogni tempo a fornire al Dipartimento tutte le informazioni necessarie per l’applicazione della legge.

Controllo

Art. 7 1 Su segnalazione della Commissione consultiva o d’ufficio, il Dipartimento può procedere ai controlli dei negozi sull’osservanza delle disposizioni della legge.
2 L’organismo di controllo trasmette i risultati delle verifiche alla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone.
1 Cpv. annullato da due sentenze del 22 dicembre 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 28.1.2022 -
BU 2022, 27.
2 Cpv. annullato da due sentenze del 22 dicembre 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 28.1.2022 -
BU 2022, 27.
Capitolo secondo Orari di apertura dei negozi nei giorni feriali
Orario di apertura Art. 8 1 Dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30.
2 Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d’affari, comprensiva della cifra d’affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti il sabato fino alle ore 19:00.
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Apertura serale Art. 9 I negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 21.00 di ogni giovedì o di un altro giorno della settimana - deciso dal Dipartimento a inizio anno ed escluso il sabato - se il giovedì è festivo.
Deroghe di legge Art. 10
1 In deroga agli art. 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30: a) che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli pubblici; b) con una superficie di vendita inferiore a 50 mq; c) per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante; d) situati nei camping; e) situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq; f) delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 400 mq, escluse le durante la relativa stagione turistica;
4 g) delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei e con superficie di vendita inferiore a 120 mq; h) annessi alle stazioni di servizio i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq; i) di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, ricorrenze e anniversari.
2 Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.
3 Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche distillate è vietata dopo l’orario di chiusura di cui all’art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale. 5
Deroghe dipartimentali Art. 11 1 Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe agli art. 8 e 9 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.
2 Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche distillate, di cui all’art.
10 cpv. 3, a negozi specializzati delle località turistiche. 6 Capitolo terzo Domeniche e giorni festivi

Principio

Art. 12 I negozi rimangono chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali definiti dalla legislazione cantonale.
Deroghe di legge
a) In generale
3 Cpv. introdotto dalla L 3.5.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 206.

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Lett. modificata dalla L 7.11.2022; in vigore dal 23.6.2023 - BU 2023, 255.
5 Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190.
6 Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190.
Art. 13
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1 L’apertura tra le ore 10.00 e le ore 19.00 è ammessa in tutto il Cantone e per i negozi di ogni genere nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l’Immacolata.
2 L’apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di quattro domeniche all’anno, definite annualmente dal Dipartimento.
b) Altre deroghe Art. 14 1 In deroga all’art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30: a) che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli pubblici; b) con una superficie di vendita inferiore a 50 mq; c) per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante; d) situati nei camping; e) situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq; f) delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 400 mq, escluse le durante la relativa stagione turistica; 8 g) delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei e con superficie di vendita inferiore a 120 mq; h) annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei e con superficie di vendita inferiore a 120 mq; i) di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, ricorrenze e anniversari.
2 In deroga all’art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00: a) pasticcerie, confetterie e gelaterie; b) di piante e fiori; c) d’arte e atelier che vendono opere d’arte.
3 Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.
4 Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche distillate è vietata dopo le ore 18.00. 9
Deroghe dipartimentali
a) In generale Art. 15
1 Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe all’art. 12 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.
2 Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche distillate, di cui all’art.
14 cpv. 4, a negozi specializzati delle località turistiche. 10
b) Per ragioni economiche Art. 16 1 Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi delle categorie elencate al cpv. 2, situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l’attrattività economica dell’apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00.
2 Possono beneficiare di questa deroga i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione.
3 Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d’affari, comprensiva della cifra d’affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00.
7 Art. modificato dalla L 7.11.2022; in vigore dal 23.6.2023 - BU 2023, 255.

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Lett. modificata dalla L 7.11.2022; in vigore dal 23.6.2023 - BU 2023, 255.
9 Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190.
10 Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190.
Capitolo quarto Sanzioni e rimedi giuridici
Sanzioni penali Art. 17 1 Chi contravviene alle disposizioni della presente legge è punibile con una multa fino a
20'000 franchi.
2 La multa è pronunciata dal Dipartimento, secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.
Sanzioni amministrative Art. 18 Indipendentemente dalle sanzioni penali previste all’art. 17, il Dipartimento può, d’ufficio o su segnalazione, sospendere fino a 12 mesi, o in casi gravi revocare l’autorizzazione di deroga ad ogni negozio in cui sono state violate le disposizioni della legge.

Ricorsi

Art. 19 1 Contro la decisione di multa del Dipartimento è dato ricorso alla Pretura penale entro 15 giorni dall’intimazione.
2 Contro le decisioni amministrative del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 dall’intimazione.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro
15 giorni dall’intimazione. Capitolo quinto Disposizioni finali

Tasse

Art. 20 Per le decisioni in materia di deroghe alla durata di apertura dei negozi viene prelevata una tassa che può variare da un minimo di 100 franchi a un massimo di 1'000 franchi.
Norma transitoria Art. 21 I negozi che al momento dell’entrata in vigore della presente legge praticano orari di apertura più estesi di quelli consentiti in base alla stessa, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge e del relativo regolamento.
Norma abrogativa Art. 22 La legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968 è abrogata.
Entrata in vigore Art. 23
1 La presente legge entrerà in vigore soltanto dopo che nel settore della vendita assoggettato alla legge stessa sarà entrato in vigore un contratto collettivo di lavoro (CCL) decretato di obbligatorietà generale da parte del Consiglio di Stato. L’Ufficio cantonale di conciliazione è incaricato di attivarsi per favorire la stipulazione del CCL. 11
2 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, e realizzati i presupposti di cui al cpv. 1, il Consiglio di Stato ordinerà la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, fissandone la data d’entrata in vigore. 12 Pubblicata nel BU 2019 , 401.

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Cpv. dichiarato incostituzionale da due sentenze del 22 dicembre 2021 del Tribunale federale; in vigore
dal 28.1.2022 - BU 2022, 27.
12 Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 - BU 2019, 401.
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