Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (942.110)
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Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLEAR) del 7 giugno 2023 (stato 15 giugno 2023) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR), decreta: Capitolo primo Competenza
Autorità competenti Art. 1 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) e in materia di legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932, riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità.
2 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (di seguito DFP), è competente per l’applicazione degli articoli 11–12 LEAR.
3 Il Municipio è in particolare competente per: a) della conformità strutturale dell’esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e b) altra competenza esplicitamente demandata dalla legge e dal presente regolamento.
4 Il Dipartimento della sanità e della socialità, Laboratorio cantonale, è l’autorità competente per l’applicazione degli articoli 18–20 agli esercizi dove vengono offerte derrate alimentari. Capitolo secondo Commercio di bevande alcoliche

Esercizi

Art. 2 Il commercio al minuto di bevande alcoliche da consumare sul posto o da trasportare è autorizzato negli esercizi, salvo diversa indicazione sull’autorizzazione.
Altre strutture Art. 3 1 Il Servizio può autorizzare: a) al minuto di bevande alcoliche in altre strutture di vendita nel rispetto delle della federale sull’alcool; b) nelle vie e nelle piazze in occasioni di manifestazioni pubbliche.
2 La patente è rilasciata al gerente o alla persona responsabile. Capitolo terzo Suddivisioni delle autorizzazioni
Esercizi con cucina Art. 4 Gli esercizi con cucina sono quelle strutture che dispongono di una superficie di lavorazione ai sensi dell’articolo 19 in cui non vi sono limitazioni nell’offerta di derrate alimentari.
Esercizi con cucina limitata Art. 5 1 Gli esercizi con cucina limitata sono quelle strutture nei quali si possono servire esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati.
2 Queste strutture devono disporre di un adeguato locale di preparazione di cui all’articolo 20.
3 Il Laboratorio cantonale può emanare una direttiva inerente prodotti ritenuti ad alto rischio che non possono essere offerti negli esercizi con cucina limitata.
Esercizi di alloggio senza ristorazione Art. 6 1 Gli esercizi di alloggio senza cucina non possono offrire alcun tipo di derrata alimentare, fatta eccezione per la messa a disposizione di distributori automatici.
2 Per questo genere di strutture non è necessario il preavviso del Laboratorio cantonale nell’ambito

Definizioni

Art. 7 1 Ai sensi della legge e del presente regolamento si intende per: a) scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico: le mense esclusivamente al personale impiegato, agli allievi e agli studenti, alle quali terze non possono accedere; b) aperte solo in concomitanza di eventi culturali o sportivi: le strutture che offrono cibo e da consumare sul posto accessoriamente a un’attività sportiva, culturale (teatri, o sociale, la cui apertura è limitata esclusivamente alla contemporaneità con l’evento alla quale è legata; c) per gruppi: ad esempio le colonie, ossia quelle strutture di alloggio di proprietà di enti associazioni, cooperative o fondazioni private, la cui differenza rispetto a un esercizio dall’esterno appare evidente e sono generalmente accessibili esclusivamente ai che hanno riservato la struttura; d) di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono di albergheria: le strutture utilizzabili a scopo abitativo che oltre a non fornire alcun di prestazione alberghiera (servizio di cibo e bevande, lavanderia, ecc.) sono affittate per massimo di 90 giorni complessivi all’anno, indipendentemente dal numero di ospiti ammessi; e) di ristorazione a domicilio: cuochi professionisti e non che, al proprio domicilio o a casa del cliente, preparano, a pagamento, un pasto a un gruppo ben determinato persone; f) (o club privati) e palestre: quei locali non riconoscibili dall’esterno come esercizi pubblici, di principio da un’associazione e la cui entrata è riservata ai membri ed eventuali Il consumo di cibo e bevande non può essere lo scopo principale e l’offerta dev’essere limitata a cibi e bevande semplici, senza nessun obbligo consumo.
2 Non sono inoltre considerati esercizi di vendita di cibi e bevande con consumo sul posto ai sensi della legge, i commerci di derrate alimentari (negozi da asporto) che presentano semplici pianali di appoggio, ossia non destinati appositamente al consumo di cibo e bevande, e in cui la presenza della clientela all’interno dell’attività è limitata essenzialmente all’operazione di acquisto.
3 Per esercizi composti da più immobili o parti di essi si intende il riconoscimento dell’unità funzionale anche per singole parti di un edificio o di più edifici ubicati nelle vicinanze che permettono una gestione unitaria. Capitolo quarto Denominazione degli esercizi
Esercizi di ristorazione con cucina limitata Art. 8 Gli esercizi di ristorazione con cucina limitata possono denominarsi unicamente caffè, bar, pub, pasticceria, tea-room o gelateria.

Grotto

Art. 9 1 La denominazione “grotto”, anche all’interno del nome dell’esercizio, può essere utilizzata esclusivamente dagli esercizi dove i cibi e le bevande vengono serviti in un ambiente rustico e semplice, di stile e di carattere ticinese, situato, di regola, in zone discoste e ombreggiate.
2 I grotti dispongono di una carta menù con prodotti e piatti tipici ticinesi, inserita in una sezione ben riconoscibile nella carta del grotto o in una carta ad hoc disponibile per il cliente.
3 I prodotti e i piatti tipici ticinesi devono essere proposti in maniera preponderante rispetto al resto dell’offerta.
Locali notturni Art. 10
1 Sono discoteche quei locali notturni accessibili unicamente a persone maggiori di 18 anni, in cui si svolgono il ballo, gli spettacoli di varietà e le esibizioni musicali o suono di musica riprodotta.
2 Per l’offerta ristorativa si applicano per analogia gli articoli 4 e 5. Capitolo quinto Agriturismi

Definizione

1 accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste dagli articoli 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e dall’articolo 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche: a) non edificabile rispettano le condizioni definite dall’articolo 24b della legge federale pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT); b) edificabile, si trovano all’interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.
2 L’agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall’azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.

Attività

Art. 12 1 La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio soggiace ad autorizzazione rilasciata dal Servizio.
2 Agli agriturismi con attività di ristorazione e/o offerta di alloggio si applicano esclusivamente gli articoli del presente capitolo. Rimane riservato il capitolo sulle tasse.

Dell’autorizzazione

Art. 13 1 L’autorizzazione per gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio è rilasciata a condizione che il richiedente: a) del diploma cantonale per esercente o dell’attestazione del superamento dell’esame per l’esercizio dell’agriturismo da parte del gestore; b) l’attestazione del municipio dell’idoneità dei locali per agriturismo comprensiva del dei posti disponibili. L’articolo si applica per analogia; c) di un’adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla re- civile; d) i requisiti di sicurezza, sanitari e igienici previsti dalle specifiche legislazioni in materia polizia del fuoco, polizia edilizia e di igiene.
2 La richiesta di autorizzazione per l’esercizio di un agriturismo è inoltrata almeno 15 giorni prima dell’apertura dell’attività al Servizio, corredata dai seguenti documenti e informazioni: a) del gestore e del gerente dell’azienda b) cantonale per esercente o attestazione di superamento d’esame cantonale per dell’agriturismo o certificati di capacità professionale rilasciati durante il regime delle previgenti la LEAR; c) del municipio sull’idoneità dei locali per agriturismo comprensiva del numero dei disponibili; d) di assicurazione RC per i danni causati nell’esercizio dell’attività.
3 In caso di ripetuta inosservanza degli obblighi o di grave negligenza nella conduzione del- l’agriturismo, l’autorizzazione alla gestione può essere revocata al gestore.

Obblighi

Art. 14
1 Il gerente vigila sul rispetto delle disposizioni riguardanti le prescrizioni in materia di orari di apertura e chiusura, i divieti e di vendita delle bevande alcoliche, dell’ordine e della quiete pubblici, l’accertamento dell’età e l’osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari. Gli agriturismi non soggiacciono all’obbligo di notifica degli orari al Municipio.
2 Sono applicabili per analogia gli articoli 24 e 39 LEAR.
3 Il servizio cantonale di ispezione e controllo può ispezionare gli esercizi di agriturismo, in particolare verifica la provenienza dei prodotti offerti.
Esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo Art. 15 1 Per essere ammessi agli esami i candidati devono dimostrare di avere sufficienti nozioni di lingua italiana; per contro essi sono esentati dal disporre di un attestato federale di capacità o di un titolo equipollente e dalla dimostrazione di un periodo lavorativo nel settore dell’albergheria e della ristorazione.
2 Per il resto l’esame avviene secondo il regolamento d’esame di cui all’articolo 37 che regola anche il suo superamento, il rilascio del diploma da parte della Commissione d’esame e la relativa tassa. Capitolo sesto Requisiti dell’esercizio
Sezione 1 In generale
Requisiti strutturali e igienici Art. 16 Ogni esercizio soddisfa i requisiti di sicurezza, sanitari e igienici previsti dalle specifiche legislazioni in materia di polizia del fuoco, polizia edilizia e di igiene.
Uso dei locali Art. 17
1 Gli spazi dell’esercizio devono essere usati per scopi attinenti all’attività dello stesso.
2 Se la licenza edilizia lo consente, nello stesso spazio possono essere svolte altre attività a condizione che si tenga una contabilità separata per ogni attività.
3 Le autorità possono verificare le relative contabilità in ogni momento.
4 Sono riservate le disposizioni applicabili alle altre attività di cui al capoverso 2, segnatamente in materia di orari di apertura e di chiusura e di imposta sul valore aggiunto (IVA). Sezione 2 Competenze del Laboratorio cantonale
Derrate alimentari Art. 18 1 Il preavviso del Laboratorio cantonale è d’obbligo e vincolante nell’ambito della valutazione dell’idoneità dei locali degli esercizi che offrono derrate alimentari.
2 Il Laboratorio cantonale nel formulare il suo preavviso applica federale in materia di derrate alimentari e in particolare l’ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (ORI).
3 Nella valutazione vengono considerati in particolare il dimensionamento, l’ubicazione e la sistemazione dei locali in cui sono trattate le derrate alimentari, delle installazioni sanitarie e dei locali accessori previsti dalla legislazione (quali depositi, spogliatoi e servizi igienici per il personale, ecc.) in relazione alla capacità ricettiva e alla tipologia di offerta di derrate alimentari dell’esercizio.
4 Il preavviso del Laboratorio cantonale può essere formulato in modo tale da limitare l’attività.
Superficie di lavorazione Art. 19 1 Gli esercizi con cucina dispongono di una superficie di lavorazione adeguata alla capacità ricettiva.
2 Il calcolo viene effettuato in base a un minimo di 0.40 mq per avventore, ritenuto un minimo di 16 mq.
3 Nel computo della superficie di lavorazione vengono considerati tutti i locali in cui sono trattate le derrate alimentari, come la cucina, la zona di preparazione delle pizze, ecc. Sono esclusi dal computo i depositi e l’area del bancone bar.
4 Per giustificati motivi possono essere concesse deroghe al capoverso 2. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro.
Locale di preparazione Art. 20 Gli esercizi con cucina limitata dispongono di un adeguato locale di preparazione (office) con una superficie minima di 10 mq. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro. Sezione 3 Competenze del Municipio
Attestazione di idoneità dei locali Art. 21 1 Per il rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali il Municipio deve utilizzare il formulario ufficiale messo a disposizione dal Cantone.
2 L’attestazione dell’idoneità dei locali rilasciata dal Municipio ha durata illimitata, riservato il capoverso 3.
3 Ogni cambiamento suscettibile di modificare la capacità ricettiva o la tipologia dell’esercizio richiede il rilascio da parte del Municipio di una nuova attestazione di idoneità dei locali previo preavviso del Laboratorio cantonale.
Capacità ricettiva Art. 22 1 La superficie minima degli spazi dove si servono cibi e bevande deve essere di regola di 1.00 mq per avventore.
2 Per gli aspetti di propria competenza, il Municipio può concedere deroghe per casi particolari,
Servizi igienici Art. 23 Per una capacità ricettiva fino a 100 persone sono necessari almeno due gabinetti (WC) separati per sesso; da 101 persone è necessario un numero adeguato di WC, rispettivamente orinatoi, la cui commisurazione spetta ai municipi. Sezione 4 Fumo
Spazi aperti Art. 24
1 Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l’apertura del soffitto non è presa in considerazione.
2 Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti del capoverso 1.
3 Spazi delimitati da pareti frangivento, non coperti, non sono considerati spazi chiusi a condizione che sia garantito un adeguato ricambio d’aria.
4 In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio.
Dichiarazione di idoneità Art. 25 La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori viene preceduta dalla presentazione al Municipio di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dalla legislazione federale. Capitolo settimo Presupposti per l’autorizzazione, l’esclusione e la revoca
Domanda di autorizzazione Art. 26 1 La domanda di autorizzazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) e denominazione dell’esercizio; b) e numero del mappale; c) del gerente e del gestore; d) attività.
2 La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività.

Documentazione

Art. 27 1 Alla domanda di autorizzazione il gestore deve allegare i seguenti documenti: a) del Municipio dell’idoneità dei locali comprensiva della capacità ricettiva; b) attestante il godimento del diritto d’uso dei locali. Inoltre in caso di l’assenso scritto del proprietario immobiliare della struttura; c) di assicurazione RC per i danni causati nell’esercizio dell’attività o eventuale comprova versamento del deposito cauzionale; d) cantonale delle esecuzioni per persone fisiche o giuridiche del gestore rilasciato al tre mesi prima della presentazione della domanda; e) del casellario giudiziale, sia del gestore che del gerente, rilasciato al massimo tre mesi della presentazione della domanda; f) il permesso di soggiorno che autorizzi il gestore, rispettivamente il gerente, dell’attività lucrativa; g) di lavoro del gerente; h) medico dal quale risulti che il gerente non è affetto da malattie o non è colpito da tali da impedirgli la normale conduzione dell’esercizio; i) cantonale per esercente del gerente o decisione della DFP che riconosce titoli di o lo svolgimento di un’adeguata pratica professionale; j) è beneficiario di una rendita AI, un’attestazione circa il suo grado d’invalidità.
2 Il gestore e il gerente che risiedono o che hanno risieduto all’estero nei cinque anni precedenti l’istanza, devono inoltre presentare i corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità estere.
3 L’Autorità competente può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri cantoni o stati.
Condanne per reati inconciliabili con la funzione di gerente di esercizi pubblici Art. 28 Sono inconciliabili ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera c LEAR i seguenti reati:
1. (art. 111 CP);
2. (art. 112 CP);
3. personali gravi (art. 122 CP);
4. (art. 133 CP);
5. (art. 134 CP);
6. a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP);
7. indebita (art. 138 CP);
8. (art. 139 CP);
9. (art. 140 CP);
10. (art. 146 CP);
11. (art. 156 CP);
12. (art. 157 CP);
13. infedele (art. 158 CP);
14. indebita di trattenute salariali (art. 159 CP);
15. (art. 180 CP);
16. (art. 181 CP);
17. di persona e rapimento (art. 183 CP);
18. sessuali con fanciulli (187 CP);
19. sessuale (art. 189 CP);
20. carnale (art. 190 CP);
21. della prostituzione (art. 195 CP);
22. sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196 CP);
23. sessuali (art. 198 CP);
24. in documenti (art. 251 CP);
25. in certificati (art. 252 CP);
26. criminale (art. 260ter CP);
27. di denaro (art. 305bis CP);
28. partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 LStr);
29. di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 LStr);
30. nei confronti delle autorità (art. 118 LStr);
31. fiscale (art. 269 LT);
32. indebita di imposte alla fonte (art. 270 LT);
33. guida in stato di ebrietà con concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue
91 cpv. 2 lett. a LCStr).

Cambiamenti

Art. 29 1 Ogni cambiamento di gestore è oggetto di una nuova domanda di autorizzazione.
2 Ogni cambiamento di gerente comporta l’aggiornamento dei dati dell’autorizzazione previo l’inoltro della documentazione di cui all’articolo 27 capoverso 1 lettere e-j.
3 Ogni trasferimento della proprietà dello stabile comporta l’aggiornamento dei dati dell’autoriz- zazione.
Avviso di sospensione dell’attività Art. 30 In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni, il Municipio ed il gerente sono tenuti a darne comunicazione al Servizio ed al Laboratorio cantonale. Capitolo ottavo Assicurazione responsabilità civile e deposito a titolo di garanzia
Prova del contratto d’assicurazione Art. 31 1 La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da un attestato del- l’assicuratore, riservato l’articolo 33.
2 La dichiarazione di cui al capoverso 1 deve indicare le prestazioni stipulate e l’impegno per l’assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.
Garanzia minima Art. 32 Per ogni caso di sinistro viene stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di 3’000'000 di franchi.
Deposito a titolo di garanzia Art. 33 1 L’importo del deposito a titolo di garanzia che devono versare in contanti gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici è di 25'000 franchi. Se vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, l’importo può essere aumentato.
2 L’importo è versato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, con bonifico bancario dalla Svizzera da parte del richiedente dell’autorizzazione, su un apposito conto.
3 L’eventuale liberazione può essere effettuata soltanto a favore di terzi che hanno diritto al pagamento per eventuali danni subiti previo il consenso della persona che ha fornito la cauzione o sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.
4 Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l’autorità competente può esigere che la persona che l’ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.
5 La restituzione della cauzione può essere concessa sei mesi dopo la scadenza o la revoca dell’autorizzazione o dopo la presentazione di un attestato che comprovi la sottoscrizione di un’assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LEAR. Capitolo nono Diploma cantonale per esercente e formazione professionale

Principio

Art. 34 Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) o la decisione di riconoscimento della DFP sono necessari per la gerenza di tutti gli esercizi riservato l’articolo 35.
Eccezioni all’obbligo del diploma Art. 35 1 Il Servizio può autorizzare la gerenza senza diploma a quelle strutture che offrono l’alloggio senza servizio di ristorazione fino ad un massimo di 15 posti letto.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 l’autorizzazione è rilasciata a una persona fisica con le medesime responsabilità di un gerente.
Vigilanza sulla formazione professionale Art. 36 La vigilanza sulla formazione professionale e sull’organizzazione esami per l’otteni- mento del diploma è di competenza del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport che la esercita tramite la DFP.
Regolamento d’esame Art. 37 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport emana il relativo regolamento d’esame e nomina la Commissione d’esame, in cui devono figurare almeno un rappresentante per: – della formazione professionale; – delle istituzioni; – (Federazione esercenti albergatori Ticino; – suisse, Sezione Ticino; – specializzata superiore alberghiera e del turismo.
2 In aggiunta ai compiti previsti dal regolamento d’esame, la Commissione d’esame: a) mansioni di vigilanza sull’insegnamento offerto e i relativi esami; c) nella politica d’informazione nei confronti del settore; d) e discute le relazioni del Presidente della Commissione d’esame; e) il diploma cantonale per esercenti.
Periodo di pratica Art. 38
1 Per ottenere il diploma il candidato, oltre a dover superare l’esame secondo lo specifico regolamento dipartimentale, deve aver effettuato una pratica in Svizzera o all’estero, a tempo pieno o parziale per un periodo anche non consecutivo, della durata complessiva di cinque mesi.
2 La pratica può essere effettuata anche prima dell’esame in ogni caso al più tardi entro cinque anni dal superamento dell’esame.
3 Sono dispensati dal periodo di pratica coloro che possiedono un attestato federale di capacità del settore o giudicato equivalente dalla DFP.

Comprova

Art. 39
1 Il periodo di pratica in Svizzera è comprovato da una dichiarazione salariale AVS presso un esercizio di cui all’articolo 7 LEAR.
2 Il periodo di pratica all’estero è comprovato da una dichiarazione rilasciata dall’autorità preposta del luogo dove è stato effettuato.
3 Nell’impossibilità di comprovare il periodo di pratica al candidato è richiesta una dichiarazione di autocertificazione.
Riconoscimento di titoli e di abilitazioni Art. 40
1 Sono riconosciuti i certificati o i diplomi d’esercente rilasciati da un altro cantone se l’esame è equivalente nella sostanza a quello previsto nel Cantone Ticino e se il richiedente dimostra di aver svolto il periodo di pratica.
2 Per le materie d’esame che non sono equivalenti il richiedente deve sottoporsi all’esame per quelle materie.
3 L’autorizzazione allo svolgimento della funzione di gerente rilasciata da un altro cantone e la pratica acquisita in tale funzione per almeno tre anni sono riconosciuti come equivalenti al diploma.
4 Limitatamente all’esercizio dell’attività di agriturismo i certificati acquisiti sotto il regime delle previgenti normative sono riconosciuti come equivalenti al diploma.
5 Il riconoscimento di titoli e di abilitazioni spetta alla DFP. Capitolo decimo Orari di apertura e chiusura
Orari di apertura e di chiusura Art. 41 1 Il gestore notifica preventivamente gli orari di apertura e di chiusura al Municipio, il quale provvederà a informare il Servizio senza indugio.
2 Previo comunicazione tempestiva da parte del gestore o del gerente al Municipio o alla polizia comunale territorialmente competente, gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, entro i limiti previsti dall’articolo 21 capoverso 1 LEAR. Questa chiusura posticipata non costituisce deroga ai sensi dell'articolo 35 LEAR.
3 Gli esercizi possono anticipare l’orario di chiusura se le circostanze lo giustificano, segnatamente in caso di assenza di clientela senza ulteriori formalità. Capitolo undicesimo Obblighi e facoltà del gestore e del gerente Sezione 1 Gestore
Responsabilità e compiti Art. 42 Il gestore è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti: a) in modo ben visibile dall’esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell’esercizio; b) a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi; c) gli orari di apertura e di chiusura, i giorni di riposo settimanale e i periodi di chiusura municipio; d) una persona responsabile ai sensi delle normative federali sulle derrate alimentari a tempo pieno nella struttura. Qualora non sia designata una persona responsabile, responsabile il gestore; e) le tasse previste dalla legge e dal regolamento. Sezione 2 Gerente
Responsabilità e compiti Art. 43 Il gerente è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti: a) l’istruzione del personale e vigilare sul suo operato; b) sull’igiene e la pulizia generale dell’esercizio; c) i prezzi delle prestazioni offerte; d) il mantenimento dell’ordine e della quiete pubblici ai sensi dell’articolo 25 LEAR;
e) al rispetto dei divieti di vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati incoraggiare il consumo di bevande alcoliche; f) gli ospiti alla polizia ai sensi dell’articolo 37 LEAR.
Svolgimento dell’attività Art. 44 1 Il gerente deve essere assunto con un grado di occupazione del 100%.
2 Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.
3 Il gerente di un esercizio può eccezionalmente assumere la gerenza di manifestazioni soggette a permesso speciale.
4 L’assenza temporanea non libera il gerente dalle sue responsabilità.

Eccezione

Art. 45 Il gerente di un piccolo esercizio, ossia quegli esercizi aventi una capienza massima di
40 avventori, che dispongono di un numero massimo di tre persone impiegate, compresi il gerente, i famigliari ed il personale avventizio, può essere assunto con un grado di occupazione del 50%.
Gerenza di più esercizi Art. 46 1 La stessa persona può essere designata quale gerente fino ad un massimo di tre esercizi pubblici a condizione che sia assunto dal medesimo datore di lavoro, titolare delle rispettive autorizzazioni.
2 Il Servizio può limitare la gerenza a due esercizi in caso di eccessiva distanza tra di essi.

Sostituzione

Art. 47 1Qualora un gerente, per cause di forza maggiore ma transitorie, sia impossibilitato nel proseguire la conduzione dell’esercizio, il gestore può chiedere al Servizio un’autorizzazione sostitutiva per un periodo massimo di un anno.
2L’istanza deve essere motivata e contenere: a) complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione; b) previsti dall’articolo 27 lettere e–h, relativi al sostituto; c) comprovante l’esistenza dell’impedimento del gerente; d) che permettano di valutare le capacità professionali (certificato di capacità per certificato di servizio, pratica esercitata nel campo degli esercizi, ecc.) del sostituto.
3 In caso di decesso del gerente, su richiesta, il Servizio rilascia un’autorizzazione ad una persona con adeguata pratica professionale per la durata massima di un anno.
Mantenimento dell’ordine e divieto d’accesso Art. 48
1 Il gerente ha l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell’ordine e della quiete, tanto all’interno dei propri locali quanto negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.
2 Il divieto di accesso ingiunto dal gerente ha una durata massima di due anni. In caso di cambiamento della gerenza il divieto mantiene la propria validità. È riservata la facoltà del nuovo gerente di revocare tale provvedimento.
3 Il gerente che dispone tale provvedimento deve notificarlo al Servizio e alla polizia comunale territorialmente competente tramite l’apposito formulario.
4 Se richiesto dall’interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto da parte del gerente entro cinque giorni.
5 Il Servizio dirime le contestazioni sulla base di divieti d’accesso scritti e motivati. Capitolo dodicesimo Permessi speciali
Responsabilità del titolare Art. 49 1 Il titolare di un permesso speciale secondo l’articolo 27 LEAR è responsabile del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 42 lettere b e 19 LEAR.
2 Il rilascio del permesso al titolare è subordinato alla designazione di una persona responsabile del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 43, che dovrà essere presente sul posto.
3 La persona designata è anche responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari.
Responsabilità civile
Art. 50 1 I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti
2 Per il resto valgono gli articoli 31 e 32. Capitolo tredicesimo Disposizioni diverse
Procedura contravvenzionale Art. 51 Le infrazioni constatate dalle polizie comunali strutturate sono oggetto di un rapporto che è trasmesso al Servizio per l’eventuale apertura di una procedura penale in materia di contravvenzioni.
Impianti pubblicitari Art. 52 1 L’esercizio deve esporre un’insegna visibile esternamente.
2 Il testo indica la denominazione (nome proprio o di fantasia) dell’esercizio, conformemente al tenore dell’autorizzazione; di tale indicazione viene data sistematica comunicazione al Municipio.
3 Nel Comune non sono ammesse denominazioni identiche.
4 Non sono subordinati all’obbligo dell’esposizione dell’insegna i rifugi e le capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita e gli agriturismi.
Esposizione dei prezzi Art. 53 1 Il gerente deve esporre nell’esercizio, in luogo visibile ai clienti o tenere in ogni momento a loro disposizione, la lista dei prezzi tutto compreso riguardanti l’alloggio, i cibi e le bevande con l’indicazione precisa e separata degli eventuali supplementi per musica, spettacolo, ballo, autorimessa o altro.
2 È inoltre fatto obbligo al gerente di esporre all’esterno dell’esercizio la lista dei prezzi.
3 Se le vivande o le bibite non figurano sulla lista, il gerente è tenuto, su richiesta, a indicarne il prezzo al momento in cui accetta l’ordinazione.
4 Il gerente deve inoltre esporre in ogni singola camera la lista dei prezzi o di dettaglio) riguardanti il pernottamento. Capitolo quattordicesimo Banca dati
Organo responsabile Art. 54 L’organo responsabile della banca dati SEPU è il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.
Diritti della persona interessata Art. 55 Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi garantisce il diritto di accesso conformemente alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e alla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).
Altri utenti Art. 56 1 Le polizie comunali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla legislazione in materia di collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali.
2 Il Laboratorio cantonale e gli uffici preposti alle verifiche strutturali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla presente legge, segnatamente ai dati riguardanti la struttura.
Catalogo dei dati Art. 57
1 Il registro contiene i seguenti dati e documenti: a) indirizzo, mappale e tipo della struttura; b) identificativo della struttura; c) cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei gerenti, dei datori di lavoro dei proprietari degli immobili in cui si situano gli esercizi pubblici; d) allegata all’istanza secondo l’articolo 27; e) f) dei controlli effettuati;
g) e sanzioni emanate nell’ambito della legge; h) cognome e indirizzo delle eventuali persone diffidate.
2 Le notifiche relative agli ospiti sono registrate con i seguenti dati: a) della persona notificata; b) e copia del documento d’identità; c) d’annuncio di registrazione; d) numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di anni.
3 L’organo responsabile autorizza la condivisione nella banca dati dell’Agenzia turistica ticinese dei seguenti dati: a) indirizzo, mappale e tipo della struttura b) identificativo della struttura; c) dei posti letto della struttura; d) relativi alla validità dell’attività.
Durata di conservazione, cancellazione e distruzione Art. 58 1 I dati di cui all’articolo 57 capoverso 1 sono conservati per dieci anni a partire dallo scadere dell’autorizzazione.
2 I dati di cui all’articolo 57 capoverso 2 sono conservati per cinque anni.
3 Decorsi i termini di conservazione di cui ai capoversi 1 e 2, i dati possono essere conservati dall’organo responsabile in forma anonima per scopi statistici.
Misure di sicurezza Art. 59 Per la sicurezza della banca dati SEPU vengono adottate le opportune misure tecniche. Capitolo quindicesimo Tasse Sezione 1 Autorità cantonale
Tassa di autorizzazione Art. 60 Il Servizio applica le seguenti tasse di autorizzazione alla conduzione di un esercizio: – da 100 a 500 franchi – 100 franchi
Spese di cancelleria Art. 61 Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo fino a 500 franchi a seconda del lavoro richiesto all’autorità.
Tassa sull’alcool Art. 62 1 Per il commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc), relativamente all’attività di esercizi alberghieri e della ristorazione, il Servizio applica una tassa annua che ammonta ad un importo base di 175 franchi, a cui si aggiungono 5 franchi per avventore disponibile.
2 Su richiesta, nel caso in cui l’attività venga chiusa in maniera definitiva, l’importo della tassa è ridotto o rimborsato proporzionalmente in funzione della durata dell’attività.
3 Per il rilascio della patente per commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla LAlc, relativamente a manifestazioni nell’ambito dei permessi speciali, il Servizio applica una tassa pari a
50 franchi per punto di vendita. Per manifestazioni della durata superiore a quattro giorni la tassa è pari a 150 franchi per punto di vendita.
Tassa sull’alcool per altri commerci Art. 63
1 La tassa annua per l’esercizio del commercio di bevande alcoliche, contemplata dalla LAlc, relativamente ad altri commerci è di 175 franchi per metro cubo di esposizione di vendita.
2 Le frazioni di metro cubo valgono quali unità intere.
Tassa preavviso sull’idoneità dei locali Art. 64 Nell’ambito del rilascio del preavviso di cui all’articolo 8 capoverso 3 LEAR, il Laboratorio cantonale preleva una tassa da 50 a 100 franchi.
Sezione 2 Autorità comunale
Tassa per deroghe d’orario Art. 65 1 La tassa per deroga d’orario ammonta al massimo a 60 franchi per ora.
2 In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare una tassa.
Tassa per permessi speciali Art. 66 1 La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60 a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.
2 In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.
Tassa per estensione dei posti esterni Art. 67 La tassa per l’estensione dei posti esterni varia da 60 a 1'000 franchi a dipendenza dell’estensione concessa.
Tassa per il rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali Art. 68 Per il rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali di cui all’articolo 8 LEAR può essere prelevata una tassa da 50 a 100 franchi. Sezione 3 Diversi

Debitore

Art. 69 1 Il gestore è il responsabile per il pagamento delle tasse.
2 Il responsabile di uno spaccio di bevande alcoliche è tenuto al pagamento delle tasse sull’alcool. Se quest’ultimo non svolge l’attività a titolo indipendente, il suo datore di lavoro (persona fisica o giuridica) è solidalmente responsabile per il pagamento delle tasse Capitolo quindicesimo Sanzioni
Revoca dell’autorizzazione Art. 70 1 La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Servizio, di regola previa comminatoria, da intimare sia al gerente che al gestore.
2 Con la comminatoria il gerente viene diffidato a compiere o ad astenersi da un determinato comportamento.
3 La durata minima della revoca è di 15 giorni.
4 Il Servizio ne dà comunicazione al Municipio interessato e al Laboratorio cantonale. Capitolo sedicesimo Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 71 Il regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear) è abrogato.
Entrata in vigore Art. 72 Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2023. Pubblicato nel BU 2023 , 227.
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