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26G00160

IT - Testi Unici

26G00160

Testo unico (DECRETO LEGISLATIVO 05 agosto 2026 n. 141)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2026 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111 , con la quale e' stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023 , a norma del quale il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 111 del 2023 , a norma del quale il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla scadenza dei termini di delega di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge n. 111 del 2023 , uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi adottati; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122 , recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»; Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120 , concernente «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante delega al Governo per la riforma fiscale»; Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»; Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , recante «Testo unico dei tributi erariali minori»; Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , recante «Testo unico della giustizia tributaria»; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»; Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»; Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»; Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di adempimenti e accertamento nonche' di emanare disposizioni di coordinamento e correttive dei testi unici adottati in attuazione del citato articolo 21 della legge n. 111 del 2023 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2026; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espressa nella seduta del 7 luglio 2026; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2026; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento 1. E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
L' articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L' articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
La legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
Il testo dell'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 2023 e' il seguente:
"Art. 21. Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario
1. Il Governo e' delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali.".
Il testo dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n.111 del 2023 e' il seguente:
"Art. 1. Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione
(omissis)
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di cui al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo."
La legge 8 agosto 2024, n. 122 , recante "Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante l'adozione di testi unici" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2024, n. 197.
La legge 8 agosto 2025, n. 120 , concernente "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante delega al Governo per la riforma fiscale" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2025, n. 184.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , recante "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , recante "Testo unico dei tributi erariali minori" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , recante "Testo unico della giustizia tributaria" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , recante "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n. 71, S.O.
Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , recante " Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2025, n. 186, S.O.
Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2026, n. 24, S.O.
Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2026, n. 152, S.O.
Il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e' il seguente:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".

Art. 2

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39, sotto-rubrica, le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 3 e 4»;
b) all'articolo 49, comma 4, sesto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 » sono soppresse;
c) all'articolo 52, comma 1, lettera o), la parola «normative.» e' sostituita con la seguente: «normative;»;
d) all'articolo 74, comma 4, le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 » sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
e) all'articolo 75, comma 1, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
f) all'articolo 77, comma 4, quarto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 » sono soppresse;
g) all'articolo 95, comma 8, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite con le seguenti: «del Parlamento»;
h) all'articolo 96, comma 1, lettera c), secondo periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 » sono soppresse;
i) all'articolo 98:
1) al comma 4, sesto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 » sono soppresse;
2) al comma 10, le parole: «comma 10» sono sostituite con le seguenti: «comma 9»;
l) all'articolo 99, comma 1, quinto periodo, la parola: «cinque» e' soppressa;
m) all'articolo 104, nella sotto-rubrica le parole: «30 novembre del 2023» sono sostituite con le parole: «30 dicembre 2023»;
n) all'articolo 105:
1) al comma 15, le parole: «dall'articolo 106, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 267, comma 1»;
2) al comma 16, lettera b), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026;»;
o) all'articolo 110, comma 9, quarto periodo, le parole: «all' articolo 27, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 337, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
p) all'articolo 118:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 5, 6 primo e terzo periodo, 7, 8, 10 e 10-bis»;
2) al comma 23, le parole: «di cui di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui» e il secondo e quarto periodo sono soppressi;
3) al comma 26, terzo periodo, le parole: «all' articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
q) all'articolo 119:
1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all' articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 15, le parole: «all' articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
r) all'articolo 124, comma 10, le parole: «all' articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 256, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
s) all'articolo 132, comma 1, lettera a) le parole: « legge 24 dicembre 2007, n. 244 .» sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;»;
t) all'articolo 135:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «dall' articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «dall' articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;
3) al comma 2, lettera b), le parole: «dall' articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;
u) all'articolo 141, comma 1, le parole: «titoli III» sono sostituite dalle seguenti: «titolo III»;
v) all'articolo 154, comma 1:
1) le parole: «e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall' articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 ,» sono soppresse;
2) le parole: «dell' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
z) all'articolo 158, comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al secondo periodo, le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 » sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
aa) all'articolo 161, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «di cui» e' inserita la seguente: «al»;
bb) all'articolo 168, comma 2, le parole: «dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
cc) all'articolo 173:
1) al comma 13, dopo le parole: «ferma restando la competenza» sono inserite le seguenti: «dell'ufficio»;
2) al comma 14, le parole: «all' articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 161, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
dd) all'articolo 184, comma 5, le parole: «98, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «98, comma 4»;
ee) all'articolo 186, comma 10, le parole: «dell' articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ff) all'articolo 192:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «166-bis» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, primo periodo,»;
2) al comma 5, le parole: «all' articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 6, il secondo periodo e' soppresso;
gg) all'articolo 200, comma 2, primo periodo, le parole: «dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
hh) all'articolo 209, comma 9, terzo periodo, le parole: «all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ii) all'articolo 211, nella sotto-rubrica, le parole «29 ottobre 2019» sono sostituite con le parole «26 ottobre 2019»;
ll) all'articolo 226, comma 5, secondo periodo, le parole: «all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
mm) all'articolo 228, comma 10, le parole: «all' articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
nn) all'articolo 232, comma 2, lettera a), le parole: «dell' articolo 9-bis, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 49, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
oo) all'articolo 235, comma 6, le parole: «all'articolo 276, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 232, comma 1»;
pp) all'articolo 236, comma 1, primo periodo, le parole: «dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e al secondo periodo del medesimo comma 1, le parole: «all'articolo 276, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 232, comma 1»;
qq) all'articolo 240:
1) alla sotto-rubrica dopo la parola: «74» sono inserite le seguenti: «, primo e terzo periodo,»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «all' articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
rr) all'articolo 244:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «all' articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: « articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e 52, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 253, comma 3, e 299, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 » sono soppresse;
ss) all'articolo 247, comma 1, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti»;
tt) all'articolo 256, comma 2, le parole: «nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e tenere le scritture prescritte nel titolo II del decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli da 52 a 57 e 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e tenere le scritture prescritte negli articoli da 19 a 29 del medesimo testo unico»;
uu) all'articolo 273, comma 1, le parole: «271, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «271, comma 3»;
vv) all'articolo 285, comma 1, le parole: «di cui al all'articolo 115» sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 115»;
zz) all'articolo 286, comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5»;
2) al secondo periodo, le parole: «i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5»;
aaa) all'articolo 306:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11,»;
2) al comma 4, quarto periodo, le parole: «con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 »;
bbb) all'articolo 307, comma 12, terzo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ccc) all'articolo 362:
1) nella sotto-rubrica, le parole «20 dicembre 2023» sono sostituite con le parole «30 dicembre 2023»;
2) al comma 15, lettera a), le parole: «all'articolo 349, comma 5» sono sostituite con le seguenti: «all'articolo 285, comma 5»;
3) al comma 17, lettera b), le parole: «l'articolo 349, commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «l'articolo 285, commi 1 e 2»;
ddd) all'articolo 374, nella sotto-rubrica, le parole «articolo 6, commi 2 e 3» sono sostituite con le seguenti: «articolo 6, comma 3»;
eee) all'articolo 376, comma 1, lettera gg), le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 3, 4 e 5».
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 39 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 39 - Determinazione del reddito dei fabbricati ( articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 3, comma 48, legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; articolo 8, commi 1 , 3 e 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431 )
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto e' determinato comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte.
5. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , la riduzione e' elevata al 35 per cento.
6. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'IMU e di ogni altra imposta.".
Il testo dell'articolo 49, del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 49 Utili da partecipazione ( articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 1, commi 1007 e 1008, legge 27 dicembre 2017, n. 205 )
1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 75, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 101 e 102 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 119 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del primo periodo si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a).
4. Nonostante quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, in societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi dell'articolo 186, comma 9 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione del medesimo articolo 162, comma 2, lettera a), per gli utili di cui al primo e secondo periodo, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al terzo periodo e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Le disposizioni di cui al sesto periodo si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e' considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui alla parte I, titolo II.
9. Ai fini del comma 4 e dell'articolo 98, comma 4, non si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le societa' partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 . Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 162, comma 1. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.
10. Ai fini del comma 9, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.".
Il testo dell'articolo 52 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 52 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 1, comma 373, legge 30 dicembre 2023, n. 213 ; articolo 1, comma 114, legge 28 dicembre 2015, n. 208 )
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', a esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
d) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 55, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
e) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all' articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343 ;
f) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all' articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , nei limiti e alle condizioni di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
g) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 55, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle corti di giustizia tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, a esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del ruolo a esaurimento confermati ai sensi dell' articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ;
h) il compenso corrisposto ai magistrati onorari ai sensi di quanto previsto dai commi da 370 a 372, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , da definire con le modifiche previste ai sensi dell'articolo 1, comma 371, della medesima legge;
i) le indennita' di cui all' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , e all' articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384 , percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 105 , 114 e 135 della Costituzione e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
l) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) a operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;
m) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , comunque erogate, nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 ;
n) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d), tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati all'articolo 46, comma 1, lettera c);
o) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative;
p) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorita' vigilante.
2. I redditi di cui al comma 1, lettera a), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nell'albo delle societa' cooperative, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
3. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 , ai fini dell'imposta sul reddito si applica il presente articolo.".
Il testo dell'articolo 74 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 74 Beni relativi all'impresa ( articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ) 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all' impresa, oltre ai beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa e ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative all' impresa nell' inventario tenuto a norma dell' articolo 2217 del codice civile . Gli immobili di cui all'articolo 45, comma 2, si considerano relativi all' impresa solo se indicati nell' inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 75, tale indicazione puo' essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalita' di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 , e dell' articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695 .
2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni a esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa' di fatto.
3. Per le societa' di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.
4. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore e' riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, da iscrivere tra le attivita' relative all' impresa nell'inventario di cui all' articolo 2217 del codice civile , ovvero, per le imprese di cui all'articolo 75, nel registro dei cespiti ammortizzabili.
Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.".
Il testo dell'articolo 75 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 75 Imprese minori ( articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 1, commi 18 e 19, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ; articolo 1, comma 652, legge 28 dicembre 2015, n. 208 )
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, applicano il regime di contabilita' semplificata, e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 94 e degli altri proventi di cui all'articolo 98 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La differenza e' aumentata dei ricavi di cui all'articolo 68, dei proventi di cui all'articolo 99, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 95 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 97 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 110.
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 73, comma 2, 111 e 112, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L' indicazione di tali quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita' dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 , e dell' articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695 . Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 110. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia, gli accantonamenti di cui all'articolo 114 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei commi 1 e 2, le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 5, 74, 99, comma 2, 100, 104, 108, commi 1 e 5, 109, 117, 118, commi 10, 13 e 15, lettera b), e 119, commi 1, 4, 6, 7 e 9.
Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 118, comma 9.
4. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.
5. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dei commi 1, 2 e 3, a un periodo d' imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno gia' concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
6. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979 , il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.
7. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento dell'importo cosi' definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo. Per le medesime imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.".
Il testo dell'articolo 77 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 77 Plusvalenze ( articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 2, commi 36-quaterdecies e 36 quinquiesdecies, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; articolo 1, comma 633 , legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 1, commi 98 e 99 , legge 29 dicembre 2022, n. 197 ) 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per gli immobili di cui all'articolo 76, comma 1, lettere b) e c), acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di ogni altro costo successivo inerente. Per gli immobili di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , si siano conclusi da non piu' di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020 . Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da piu' di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al terzo periodo. Per i medesimi immobili di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, e' rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. Per i terreni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, o in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione nonche' di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di ogni altro costo successivo inerente.
3. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in societa' semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, lettere a), b), c) e d), effettuate da societa' ed enti commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle societa'.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' dello stesso articolo 162, comma 3, del rispetto della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b), concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del quinto periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 186, comma 2, ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.
5. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al medesimo articolo, comma 2, lettera a), al cedente controllante, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al primo periodo spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 49, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere d'ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
6. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e all'articolo 76, comma 1, lettera f), sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi e alle perdite di cui all'articolo 76, comma 1, lettera g), e alle plusvalenze e altri proventi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h); se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
7. Le plusvalenze indicate nell'articolo 76, comma 1, lettere d), e) e f), sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 119, comma 10, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
8. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' e dagli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b);
b) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
c) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione;
d) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nell'articolo 76, comma 1, lettera g), il corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
e) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
9. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera g), sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 7 e 8. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettere d), e) o f), i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi del comma 8, lettera d). Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nell'articolo 76, comma 1, lettera g).
10. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h), sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme o il valore normale dei beni rimborsati e i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni del comma 8, lettera e).
11. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita' percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
12. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
13. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera r).
14. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), realizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE , il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 , istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
15. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 e all'articolo 304, comma 5, non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' di impresa nonche' quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 e all'articolo 304, comma 5, non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dal comma 14.".
Il testo dell'articolo 95 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 95 Plusvalenze patrimoniali ( articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ) 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'articolo 94, comma 1 concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e' costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 96, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda e' stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le societa' sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata.
5. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al primo periodo spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 98, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
7. Nelle ipotesi dell'articolo 49, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.
8. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all' articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.".
Il testo dell'articolo 96 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 96 Plusvalenze esenti ( articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 82, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 162, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b, del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del terzo periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato, tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 64. Senza possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita' agricola.
2. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del primo periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato, tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.
4. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
5. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui al comma 1, lettera d), non rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 4 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
6. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui al comma 1 alle lettere c) e d), si riferiscono alle societa' indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 95, comma 7.".
Il testo dell'articolo 98 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 98 Dividendi ed interessi ( articolo 89 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 7, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 , convertito senza modificazioni dalla legge 6 marzo 1996, n. 110; articolo 5, comma 1 , decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 )
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b).
3. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.
4. Verificandosi la condizione dell'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 162, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del presente articolo, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al secondo periodo e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, in societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
5. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 118, comma 15, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 118;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 6, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera b), si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una societa' che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011 , nella quale e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49, ove compatibili.
8. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
9. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
10. Ai contratti di finanziamento in valori mobiliari di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110 , si applicano le disposizioni contenute al comma 9, primo periodo e nell'articolo 103, comma 2.
11. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
12. Tra gli interessi di cui al presente articolo, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.".
Il testo dell'articolo 99 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 99 Proventi immobiliari ( articolo 90 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 2, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388 )
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I della parte I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 79 per quelli situati all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 34, pur se nei limiti ivi stabiliti. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , il reddito medio ordinario di cui all'articolo 39, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 43. In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino a un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
3. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.".
Il testo dell'articolo 104 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 104 Spese per prestazioni di lavoro ( articolo 95 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 62, legge 21 novembre 2000, n. 342 ; articolo 4, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ; articolo 1, commi 399 e 400, legge 30 dicembre 2024, n. 207 )
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 109, comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 53, comma 6, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite e' elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all' articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .
5. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), se la societa' cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto, ne' della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.
7. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.
8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 118, comma 15, lettera b), le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre societa' del gruppo sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.
10. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell' articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 12 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, 15 e 16. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
11. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e' superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
12. Il costo riferibile all'incremento occupazionale e' pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell' articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all' articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.
13. Nessun costo e' riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
14. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 10, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 12 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell' articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile , e' moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato G.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
16. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi da 10 a 15.
17. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dei commi da 10 a 16, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.
18. Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:
a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando i commi da 10 a 16;
b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 17.".
Il testo dell'articolo 105 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 105 Interessi passivi ( articolo 96 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 1, commi 133 , 134 , 135 e 136, legge 30 dicembre 2025, n. 199 )
1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:
a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;
b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6.
2. L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1 lettere a) e b), e' deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente.
3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonche' agli oneri finanziari e ai proventi finanziari a essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale qualificazione e' confermata dalle disposizioni emanate in attuazione degli articoli 164, comma 1, 165, comma 1, 166, comma 3, e 167, comma 1, e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 .
4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all' articolo 2425 del codice civile , lettere A) e B) , con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:
a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;
b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta.
6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza puo' essere riportata nei periodi d'imposta successivi.
7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente puo' essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti ne' da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso ne' da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;
b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e' residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea;
c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea.
9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e' caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attivita' e passivita' del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto e' rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l'ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.
10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica e' determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.
11. Ai fini dei commi da 8 a 10:
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;
b) nel caso di costituzione di una societa' di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attivita' e passivita' non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla societa' di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a), utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .
12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi assicurativi.
13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi, nonche' dalle societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle societa' di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 126 a 136, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti e' integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.
14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 126 a 136, l'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, a esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale, puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:
a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d'imposta precedenti, purche' non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;
b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purche' nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale.
15. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 99, comma 2, dall'articolo 119, comma 8, e dall'articolo 267, comma 1.
16. Gli interessi passivi di cui al presente articolo, sostenuti dagli intermediari finanziari, a eccezione di quelli indicati nel comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:
a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.
17. Si applicano le disposizioni del comma 13, secondo periodo, del presente articolo.
18. Per gli intermediari finanziari di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 16.
19. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera b);
b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata, non applicando il comma 16 lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera c);
c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera d);
d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera d).".
Il testo dell'articolo 110 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 110 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite ( articolo 101 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 1, comma 4, primo e secondo periodo, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 , convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; articolo 1, comma 62 , legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 5-quinquies, comma 3 , decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 )
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 94, comma 1, e 96, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, lettere a) e b), e 2.
2. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a euro cinque milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni dell' articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 . Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa.
3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 , a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui all'articolo 118, ai commi 4, 5 e 6, di ammontare superiore a euro 50.000, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 , il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' delle relative operazioni alle disposizioni dell' articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 . Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e i termini delle stesse.
5. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 103; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.
6. In deroga al comma 5, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 , la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 94, comma 4, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 2.
7. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell' articolo 2426, numero 4), del codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
8. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 96.
9. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'articolo 115, comma 3, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 57 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , o accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019 , o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta a un importo non superiore a euro 5.000 per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 337, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e non superiore a euro 2.500 per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
10. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 9, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
11. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le perdite.
12. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 11 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione e il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione.".
Il testo dell'articolo 118 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 118 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa ( articolo 109 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 36, comma 13, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; articolo 2, comma 9, legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; articolo 6, commi da 1 a 5, 6 primo e terzo periodo, 7, 8, 10 e 10-bis, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 )
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
4. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 110 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 96 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 96, comma 1, lettere c) e d).
6. Resta ferma l'applicazione dell' articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 4.
7. I commi 4, 5 e 6 non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 .
8. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
9. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
10. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 96, non rilevano ai fini dell'applicazione del secondo periodo. Fermo restando quanto previsto dal primo, secondo e terzo periodo, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui all'articolo 104, comma 3, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
11. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all' articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , sostenute nel territorio dello Stato, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .
12. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all' articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 11.
13. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
14. In deroga al comma 10 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente a una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 98.
15. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 46, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e a quelli di cui all' articolo 2554 del codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.
16. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 , attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.
17. Sono indeducibili ai sensi del presente articolo i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico.
18. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi da 19 a 27. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e rinnovabile.
19. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del presente testo unico, possono esercitare l'opzione di cui al comma 18 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
20. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 18 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 18.
21. Le disposizioni dei commi 18, 19 e 20 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 18 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa' diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 20.
22. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 18 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
23. I soggetti di cui ai commi 18 e 19 che intendano beneficiare della maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui ai commi da 18 a 27 possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione.
24. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 18 a 27.
25. Le disposizioni di cui di cui ai commi da 18 a 27 si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data del 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi d'imposta.
26. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi d'imposta, non sono piu' esercitabili le opzioni previste dall' articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e dall' articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 . I soggetti di cui ai commi 18 e 19 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell' articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data del 22 ottobre 2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui ai commi da 18 a 27, previa comunicazione da inviare secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 .
27. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese di cui ai commi 20 e 21 siano sostenute in vista della creazione di una o piu' immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 20, il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non puo' essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.".
Il testo dell'articolo 119 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 119 Norme generali sulle valutazioni ( articolo 110 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 1, comma 177, legge 27 dicembre 2013, n. 147 )
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 94, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, a esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. In deroga alle disposizioni del comma 1, lettere c), d) ed e) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 94, comma 4;
b) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 96, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti dal medesimo articolo 96, comma 1, il costo e' ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.
3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 , i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
4. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti.
5. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 3, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita' alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico.
6. I proventi determinati a norma dell'articolo 99 e i componenti negativi di cui all'articolo 111, commi 1 e 11, agli articoli 113 e 115 e all'articolo 116, commi 1 e 2 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi.
7. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
8. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.
9. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
10. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e' accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
11. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 11 sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212 .
13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 186, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.
14. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 11.
15. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 183, ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui al comma 8, le societa' che operano nel settore della raccolta di pubblicita' online e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attivita', fatto salvo il ricorso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi di cui all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
Il testo dell'articolo 124 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 124 Opzione per la trasparenza fiscale ( articolo 115 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall' articolo 2346 del codice civile , e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al primo periodo non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile , si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 126 e 137.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali della societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al secondo periodo si applica al termine di ciascun triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'articolo 49, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validita' dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta' assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della societa' partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo 132, comma 2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa' partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 136.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
11. Per le partecipazioni in societa' indicate nel comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.".
Il testo dell'articolo 132 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 132 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio ( articolo 124 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'articolo 126, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della societa' o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Il primo periodo si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societa' cedente o della sola societa' cessionaria.
b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Il primo periodo si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societa' cedente o della sola societa' cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto relativamente alle societa' per le quali continua la validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera a) riferita ai redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 130.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 136, la societa' o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia' effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 131, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 131 sono attribuite alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 126, comma 5.
5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche nel caso di fusione di una societa' controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della societa' o ente controllante con societa' o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare ove la societa' o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 126 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la societa' o ente controllante puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto di cui all'articolo 136 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato.
7. La societa' o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 6 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.
8. L'articolo 127, comma 5, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.".
Il testo dell'articolo 135 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 135 Responsabilita' ( articolo 127 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 131;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 243 del medesimo testo unico;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 131;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.
2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e' responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 131, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 243 del medesimo testo unico, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 131, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 243 del medesimo testo unico, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).
3. L'eventuale rivalsa della societa' o ente controllante nei confronti delle societa' controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario secondo quanto previsto dall'articolo 128.".
Il testo dell'articolo 141 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 141 Obblighi della societa' o ente controllante e rettifiche di consolidamento ( articolo 134 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. L'ente o la societa' controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e della parte I, titolo III e titolo IV, capi I, II e III, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:
a) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo nell'esercizio di competenza la deducibilita' dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;
b) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell'imposta sulle societa' a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all'articolo 148 salvo quanto di seguito previsto:
1) i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto;
2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;
3) i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;
4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all'articolo 101, comma 5;
c) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le societa' non residenti o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 139, comma 2;
d) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui alle lettere a), b) e c) concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della societa' non residente;
e) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli 104, commi 2, 3 e 7, 108, comma 1, secondo periodo, 109, 111, commi 11 e 14, 117, comma 2, secondo periodo e 168;
f) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere l'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, e' ammessa la deducibilita' dei componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le modalita' e alle condizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 148; in mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando quanto previsto dalla lettera a), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono.
2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 137.".
Il testo dell'articolo 154 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 154 Regime forfetario degli enti non commerciali ( articolo 145 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 , gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 69, 70, 95, 97, 98 e 99:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a euro 15.493,71, coefficiente 15 per cento;
2) da euro 15.493,71 a euro 309.874,14, coefficiente 25 per cento;
b) altre attivita':
1) fino a euro 25.822,84, coefficiente 10 per cento;
2) da euro 25.822,84 a euro 516.456,90, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall' inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .".
Il testo dell'articolo 158 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 158 Perdita della qualifica di ente non commerciale ( articolo 149 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell' inventario di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche.".
Il testo dell'articolo 161 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 161 Intermediari finanziari e societa' di partecipazione ( articolo 162-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell' articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all' articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all' articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita' non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3 , 112 , comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , nonche' dell' articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130 .
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.".
Il testo dell'articolo 168 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 168 Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni ( articolo 164 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e c):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , ai ciclomotori e motocicli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti a uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 , ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente a un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli, euro 2.065,83 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli, euro 413,17 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita' svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.
I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. I predetti limiti di euro 18.075,99 e di euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
2. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
4. Ai fini della applicazione dell'articolo 111, comma 12, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.".
Il testo dell'articolo 173 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 173 Scissione di societa' ( articolo 173 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 4, comma 1, decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 )
1. La scissione totale o parziale di una societa' in altre preesistenti o di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa' scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle societa' partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell' articolo 2506-ter del codice civile . In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento a elementi patrimoniali della societa' scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria.
Tuttavia, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 49, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 69 e 96.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della societa' scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 95, comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della societa' scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell' articolo 2506-quater del codice civile , escluse le eccedenze d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della societa' scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla societa' scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa' beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della societa' scissa si considera gia' dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta societa', per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 101 e 103 le disposizioni del comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla societa' scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le societa' beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in societa' preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita' rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della societa' scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonche' le spese di cui all'articolo 111, comma 11, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della societa' scissa e delle societa' beneficiarie; detto criterio e' altresi' applicabile alle spese relative a piu' esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della societa' scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della societa' scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa' scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dall'articolo 172, commi 5 e 6, per la societa' incorporante o risultante dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 105, comma 5, nonche' all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , delle societa' che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni dell'articolo 172, commi 7, 8 e 9, riferendosi alla societa' scissa le disposizioni riguardanti le societa' fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all' articolo 2506-bis del codice civile , ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all' articolo 2506-ter del codice civile .
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e' regolata secondo le disposizioni del primo comma dell'articolo 2506-quater del codice civile , ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell' articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), del codice civile , opera limitatamente ai casi di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della societa' scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della societa' scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa societa' scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della societa' scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le societa' coobbligate hanno facolta' di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della societa' scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui all'articolo 161, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Se la societa' scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa' non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa' del secondo tipo beneficiaria della scissione di una societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, l'articolo 170, commi 3, 4 e 5, considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
16. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 4, puo' essere applicato, con le modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa' beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
17. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del codice civile , qualora lo scorporo sia in favore di una societa' beneficiaria di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate:
a) la societa' scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e quello delle passivita' oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell' articolo 2506-quater del codice civile ;
b) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle societa' beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla societa' scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell' articolo 2506-quater del codice civile ;
c) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo si considerano possedute dalle societa' beneficiarie anche per il periodo di possesso della societa' scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla societa' scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo;
d) se lo scorporo ha a oggetto:
1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attivita' e passivita' dell'azienda;
2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 96, senza considerare quello di cui all'articolo 96, comma 1, lettera a), le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;
3) beni, attivita' o passivita' che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 96 se e quando maturano i relativi requisiti;
e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attivita' e passivita' oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della societa' scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi dell' articolo 2506-quater del codice civile ;
f) a seguito della scissione:
1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della societa' scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell' articolo 2506-quater del codice civile mantengono il loro regime fiscale;
2) al patrimonio netto delle societa' beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 49, comma 5.
18. In caso di scissione mediante scorporo di una societa' in una societa' beneficiaria preesistente si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7 e 9. Tuttavia, se lo scorporo ha a oggetto beni, attivita' o passivita' che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo.
19. Nel caso in cui la societa' scissa sia residente in uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, o un ramo aziendale di essa, assegnata a una societa' residente, qualora le partecipazioni assegnate alla scissa:
a) siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 17 o 18, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa;
b) non siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, a eccezione dei commi 3 e 7, e quelle di cui ai commi 17, lettere b), c) e d), numero 1), o 18, secondo periodo, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa; la societa' scissa non residente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e quello delle passivita' oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell' articolo 2506-quater del codice civile ; all'incremento del patrimonio netto della societa' beneficiaria derivante dalla scissione che non e' utilizzato per ricostituire, ai sensi di quanto disposto dal comma 9, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 49, comma 5.
20. Ai fini dell' articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.
21. Nelle operazioni di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater, primo comma, primo periodo, del codice civile ; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa' beneficiaria o comunque risultante dalla scissione.".
Il testo dell'articolo 184 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 184 Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti ( articolo 168-ter decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo' optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero.
2. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.
3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 186, comma 4 l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui al citato articolo 186, comma 8.
4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza dell'esimente richiamata nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 186.
5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali risulti integrato il requisito dell'articolo 162, comma 1 e non si siano rese applicabili le disposizioni di cui all'articolo 186, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 49, comma 4, e 98, comma 4.
6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti alla data del 7 ottobre 2015, l'opzione di cui al comma 1 viene esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 7 ottobre 2015, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 185, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1.
9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.
10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 150, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche' tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 27, comma 8, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, da aggiornarsi periodicamente.".
Il testo dell'articolo 186 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 186 Disposizioni in materia di imprese estere controllate ( articolo 167 decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 82, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le societa' e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , da parte di un soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e' detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o piu' societa' controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile o tramite societa' fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresi' soggetti controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 184.
4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti e' pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a cio' autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al terzo periodo non e' verificata o la tassazione effettiva e' inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a una tassazione effettiva inferiore alla meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o piu' delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprieta' intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria e altre attivita' finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 119, comma 8.
5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato B del presente testo unico, dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai fini del primo periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'articolo 312, rileva in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entita' del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.
6. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 , un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'utile contabile netto e' calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalita' semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed e' irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di comunicazione dell'esercizio e della revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa e' effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al comma 4, lettera b).
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a condizione che i bilanci di esercizio sono oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a cio' autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212 . Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 , l'istanza di interpello di cui al secondo periodo puo' essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
9. Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente e' imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
10. Ai fini del comma 9, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti di cui all'articolo 82 fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 4, e 301 del presente testo unico, e all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
11. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 9 e 10 sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'.
12. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 11 sono ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 185, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato B del presente testo unico, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 5.
13. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 11, anche nei periodi d'imposta precedenti.
La previsione del primo periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 185, fino a concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 11, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 12.
14. L'Agenzia delle entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 8. Qualora l'Agenzia delle entrate non ritenga idonee le prove addotte dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 8, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
15. L'esimente prevista nel comma 8 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicita' e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , disposizioni attuative del presente articolo.".
Il testo dell'articolo 192 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 192 Valori fiscali in ingresso (articolo 166-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, primo periodo, decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:
a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 184 trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all'estero che esercita un'impresa commerciale e' oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o piu' beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entita' separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita', in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita' e le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:
a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall'articolo 71, comma 4, lettera c) del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;
b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui al comma 1 lettera d) e' uno di quelli previsti dalla lettera a);
e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e' determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 119, comma 8.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attivita' e le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attivita' e delle passivita' e' assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui ai commi 3 e 5.".
Il testo dell'articolo 200 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 200 Disposizioni in materia di controlli ( articolo 11 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 ) 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni del presente Capo deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione.
2. La richiesta motivata di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.".
Il testo dell'articolo 209 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 209 Esenzione per i redditi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti detenuti nei piani di risparmio a lungo termine ( articolo 1, commi da 100 a 114, legge 11 dicembre 2016, n. 232 )
1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 46, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere e), f), g) e h), conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 2 a 14 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma 5, e delle societa' o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile .
2. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a euro 200.000, agli investimenti qualificati indicati al comma 3 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 306, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 306.
Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 211, comma 3, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a euro 300.000 all'anno e a euro 1.500.000 complessivi. Ai soggetti di cui all'articolo 286, commi 1 e 5, non si applicano i limiti di cui al presente comma.
3. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
4. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra societa' appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
5. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 3 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4.
6. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
7. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 2 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 2 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 3 e 5 entro novanta giorni dal rimborso.
8. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 7, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 7.
9. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 2 presso i quali e' costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e di cui all'articolo 3, comma 10, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .
10. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali e' investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 7 e 8 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 306, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi dell'articolo 77, comma 6.
11. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.
12. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale e' stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 2 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.
13. Ciascuna persona fisica di cui al comma 1 non puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 2. Ciascuna persona fisica di cui al comma 1 puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi dell'articolo 211, comma 3, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 2. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 2 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione
14. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonche' degli investimenti qualificati effettuati.
15. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non e' soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 .".
Il testo dell'articolo 211 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 211 Disposizioni per i piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 ( articolo 13-bis, commi 1 , 2 , 2-bis , 2-ter , 4 , 5, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 )
1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 209, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo.
2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
3. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonche' in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 209, comma 4, e' elevato al 20 per cento.
4. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 209, comma 5, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 3:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.
5. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 209 e 210, in quanto compatibili.
6. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano gli articoli 209 e 210.".
Il testo dell'articolo 226 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 226 Disposizioni per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero ( articolo 44, commi 1 , 2 , 3 , 3-ter , 3-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 5, commi 5 , 5-ter , 5-quater , del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 8-bis, comma 2 , decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 )
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
5. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all' articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 . Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all' articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 . Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° maggio 2019.
7. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dal presente articolo possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui al presente articolo, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta';
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui al presente articolo relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'.
8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.".
Il testo dell'articolo 228 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 228 Disposizioni speciali per i premi di produttivita' ( articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 ; articolo 1, comma 9, legge 30 dicembre 2025, n. 199 )
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 8, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
2. Ai fini della determinazione dei premi di produttivita', e' computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'.
3. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'articolo 53, comma 4, ultimo periodo, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 9, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. Le somme e i valori di cui al medesimo articolo 53, comma 6, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 9, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi dai commi da 1 a 9:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 , versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 , o quelli indicati dall' articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114 , di attuazione del Regolamento (UE) n. 2019/1238 . Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 258, comma 4, nonche' ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1238 ;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 53, comma 2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 53, comma 2, lettera l), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 53, comma 2, lettera l), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.
Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 77, comma 7, il costo o il valore di acquisto e' pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 1.
5. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 80.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 3 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 .
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza e innovazione di cui al comma 1 nonche' le modalita' attuative delle previsioni contenute nei commi da 1 a 9, compresi gli strumenti e le modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 9. Il decreto prevede altresi' le modalita' del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 7.
9. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalita' specificate nel decreto di cui al comma 8, e' ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia e i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 1 non superiore a euro 800. Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
10. Ai premi di produttivita' e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui al comma 1, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista e' applicabile, entro il limite di importo complessivo di euro 5.000, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.".
Il testo dell'articolo 232 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 232 Requisiti per l'accesso al regime forfetario ( articolo 1, commi da 54 a 56, legge 23 dicembre 2014, n. 190 )
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente capo se, al contempo, nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all' articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 52, comma 1, lettere c) e d), anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 , comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 71.
2. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 1, lettera a):
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 49, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita' contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate.
3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.".
Il testo dell'articolo 235 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 235 Determinazione del reddito imponibile e dell'imposta ( articolo 1, commi da 64 a 68, legge 23 dicembre 2014, n. 190 ; articolo 1 decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 )
1. I soggetti di cui al all'articolo 232, comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato D del presente testo unico, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall' imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e' deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
2. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 1 e' stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui all'articolo 232, comma 1, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui all'articolo 232, comma 1.
3. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del presente testo unico, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
4. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e' soggetto a imposta sostitutiva.
5. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 1 secondo le regole ordinarie stabilite dal presente testo unico.
6. Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditivita' elaborati sulla base della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all'articolo 232, comma 1, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' previsto nell'allegato D del presente testo unico, individuato sulla base del codice corrispondente all'attivita' esercitata secondo la classificazione ATECO 2007."
Il testo dell'articolo 236 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 236 Semplificazione degli adempimenti contabili, dichiarativi e di sostituto d'imposta ( articolo 1, comma 69, legge 23 dicembre 2014, n. 190 )
1. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 . I contribuenti di cui all'articolo 232, comma 1, non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui alla parte I, titolo II, capo II del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , a eccezione delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.".
Il testo dell'articolo 240 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 240 Norme di coordinamento (articolo 1, commi 74, primo e terzo periodo, e 75, legge 23 dicembre 2014, n. 190 )
1. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attivita' produttive; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' ridotto di un anno. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate all'articolo 233, comma 1.
2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.".
Il testo dell'articolo 244 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 244 Imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili ( articolo 1, commi 496 e 498, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ; articolo 1, commi 65 e 66, legge 30 dicembre 2023, n. 213 )
1. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al primo periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
2. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, sono esclusi dai controlli di cui all' articolo 1, comma 495, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 253, comma 3, e 299, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo.
3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c), si puo' applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui al comma 1, con le modalita' ivi previste.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.".
Il testo dell'articolo 247 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 247 Imposizione sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ( articolo 24-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 246, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 185, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validita' dell'opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i primi nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.
5. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed e' efficace a decorrere da tale periodo d'imposta."
Il testo dell'articolo 256 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 256 Soggettivita' del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ( articolo 11 decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240 )
"1. Il GEIE non e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle societa'.
2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 52 a 57 e 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e tenere le scritture prescritte negli articoli da 19 a 29 del medesimo testo unico.
3. Il GEIE e' obbligato altresi' a effettuare le ritenute previste, in quanto compatibili, nella parte I, titolo II, capo II, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , e a presentare la dichiarazione di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .
4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del presente testo unico, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ai fini dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti.
5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro.
6. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle societa'.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 185.".
Il testo dell'articolo 273 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 273 Cooperative sociali ( articolo 1, comma 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311 )
1. Le previsioni di cui agli articoli 269, 271, comma 3, e 272, comma 4, non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilita' delle somme previste dall'articolo 265, commi 1 e 2.".
Il testo dell'articolo 285 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 285 Deducibilita' delle perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima adozione dell'IFRS 9 ( articolo 1, commi da 1067 a 1069, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ; articolo 1, comma 713, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ; articolo 1, comma 17, legge 30 dicembre 2024, n. 207 )
1. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 115, comma 3, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , i componenti di cui al comma 1 relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
3. In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2019.
4. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 1 e 2, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, e' differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.
5. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 1 e 2, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, e' differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.".
Il testo dell'articolo 286 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 286 Esenzione dei redditi derivanti da investimenti qualificati per le casse di previdenza e per le forme di previdenza complementare ( articolo 1, commi 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 94-bis , 95 , 95-bis , 95-ter e 95-quater, legge 11 dicembre 2016, n. 232 )
1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 2 del presente articolo nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 209, comma 1. Agli enti di cui al presente comma non si applica l'articolo 209, comma 13, primo periodo.
2.Le somme indicate al comma 1 devono essere investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a).
c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da societa' iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea.
d) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
L'importo totale delle risorse e' investito dai soggetti indicati nei commi 1 e 5 per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall' articolo 21, paragrafo 3, lettere a) , b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 .
3. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 2 del presente articolo, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 2, lettera d), a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.
4. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 1 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 1 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 2 entro novanta giorni.
5. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati nel comma 2, nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 209, comma 1. Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non si applica l'articolo 209, comma 13, primo periodo.
6. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 5 devono essere detenuti per almeno cinque anni.
7. I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 257, purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 2, lettera d), a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5 del presente articolo incrementano la parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad a imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui all'articolo 257, commi da 1 a 9, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 257 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 2, entro novanta giorni dal rimborso.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 e da 10 a 12 si applicano ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 .
9. La ritenuta di cui all'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 57 del medesimo testo unico non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti indicati all'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del citato testo unico derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 2 fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di cui al comma 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'agevolazione di cui al presente articolo e all'articolo 209, nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresi', copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati agli articoli 55 e 57 del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , che corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 55, comma 4, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 5, nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.
11. I soggetti indicati nei commi 1, 5 e 9 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 2.
12. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 2, sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 77, comma 6. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 2, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 257.".
Il testo dell'articolo 306 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 306 Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato ( articolo 6, commi 1 , 1-bis , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 e 11, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ) 1. Il contribuente ha facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d), e) e f), con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera f), nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera g), o i rapporti e le cessioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h), nonche' per i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel primo periodo con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
2. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), l'opzione di cui al comma 1 puo' essere resa agli operatori di cui all' articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .
3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera g), e per i rapporti e le cessioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h), l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonche' per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito a essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.
4. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati e informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 . Per le cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non e' ammessa.
5. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita'.
6. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi dell'articolo 77, comma 4. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
7. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' a un rapporto di gestione di cui all'articolo 307, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.
In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dall'articolo 307, comma 5, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti.
8. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 3, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 4 e 5 sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
9. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati a operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati.
10. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano all'Agenzia delle entrate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dall' articolo 4, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il provvedimento di approvazione dei modelli di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.".
Il testo dell'articolo 307 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 307 Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio ( articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 )
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 46 e 76 comma 1, lettere da d) a i), che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, di cui all'articolo 77, comma 4, salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 96, comma 1, lettera c), a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' dell'articolo 162, comma 3.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 47 e 77, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, comma 1. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 63, commi 1 e 2 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ;
b) la ritenuta prevista dall'articolo 48, comma 2, del predetto testo unico, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dall'articolo 48, commi 3 e 4, e la ritenuta di cui all'articolo 58 del predetto testo unico;
d) le ritenute previste dall'articolo 55, commi 1 e 6, del predetto testo unico;
e) la ritenuta prevista dall'articolo 59, commi 1, 2 e 8, del predetto testo unico;
f) la ritenuta prevista dall' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , e la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo, e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle cripto-attivita', il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dell'articolo 306, commi 6, 7 e 9.
Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita' che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita' per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 306, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 7 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati, rapporti e cripto-attivita' o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 306 e al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita' prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita' che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita'.
10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e d), presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi dell'articolo 77, comma 4, o, nel caso di esistenza o apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 306 e al comma 1 del presente articolo, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 306, comma 6, o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
14. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
15. Con il provvedimento di approvazione dei modelli di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.".
Il testo dell'articolo 362 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 362 Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione ( articolo 16, commi 3 , 4 , 8 e 9, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; articolo 1, comma 1056 , legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 712 , legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 42, comma 1 , decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; articolo 1, commi 49 , legge 30 dicembre 2023, n. 213 e 50; articolo 1, commi 14 e 15 , legge 30 dicembre 2024, n. 207; articolo 1, commi 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , legge 30 dicembre 2025, n. 199 )
1. In via transitoria, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le svalutazioni e le perdite di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 2.
2. L'eccedenza di cui al comma 1 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui all'articolo 106, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 106 del suddetto testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
3. In via transitoria, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 4.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis) del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 , iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi dei medesimi articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997 , nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
5. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, e' differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento.
6. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
7. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.
8. La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
9. La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
10. La deduzione della quota dell'11 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi.
11. La deduzione della quota del 4,70 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
12. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base dei commi 2 e 4, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
13. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista dall'articolo 112, comma 5, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
14. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 285, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
15. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 93, e dell'eccedenza, ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 , relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , in diminuzione del reddito:
a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, all'articolo 112, comma 7 e all'articolo 285, comma 5, in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;
b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e' effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 14 in misura non superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 126 e seguenti del presente testo unico. A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, all'articolo 112, comma 7 e all'articolo 285, comma 5, e delle disposizioni di cui al comma 15, lettera a), nonche' ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15, lettera b), del presente articolo.
17. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 15, lettera a), e 16;
b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando i commi 2 e 4 del presente articolo, l'articolo 112, comma 5, nonche' l'articolo 285, commi 1 e 2, e applicando le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14,15, lettera b), e 16 del presente articolo;
c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 12 a 14.".
Il testo dell'articolo 374 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 374 Disposizioni transitorie ( articolo 4, comma 1, lettera g), decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 ; articolo 13, commi da 2 a 5, decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 ; articolo 6, comma 3 , e articolo 13, decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 )
1. Per le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i contratti di cui all'articolo 96, commi 1 e 4, gia' posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 , il requisito di cui allo stesso articolo 96, comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 ; per quelli acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986 come modificate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 , il medesimo requisito sussiste se ne e' effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta.
2. L'articolo 105, comma 5, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 96 del predetto testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l' articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 .
3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui all'articolo 105, comma 4:
a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall' articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 , hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:
a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l' articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 ;
b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell'articolo 105.
5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente puo' scegliere, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4.
6. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, secondo periodo, ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
7. Le disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 , e agli articoli 276 e 277, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; dal medesimo periodo d'imposta non trovano piu' applicazione:
a) gli articoli 7-bis, comma 3, e 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 ; le divergenze derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, e comma 3, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005 , determinate alla data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, concorrono, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del medesimo periodo d'imposta e dei successivi quattro periodi di imposta;
b) l' articolo 15, commi da 1 a 12-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ; i commi da 10 a 12 del citato articolo 15 non trovano, comunque, applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024;
c) l' articolo 13-bis, commi da 5 a 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ; per la valutazione degli strumenti finanziari derivati operata ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 244 del 2016 , nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto, resta ferma la disciplina previgente fino all'estinzione degli strumenti finanziari derivati stessi;
d) l' articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
8. Per i proventi di cui all'articolo 97, comma 3, lettera b), incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 .
9. Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui agli articoli 101, comma 6, e 102, comma 4, ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 .
10. La valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, operata ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 , concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
11. Le disposizioni degli articoli 277, comma 3, e 176, comma 4, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni per l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 .
12. L'imposta sostitutiva versata per il riallineamento delle differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2009, n. 199, e' computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 277 qualora la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo d'imposta ovvero puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .".
Il testo dell'articolo 376 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 376 Abrogazioni
1. Dalla data di cui all'articolo 377 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 10, commi 1 e 3 , e articoli 11 , 12 , 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ;
b) articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 ;
c) articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891 ;
d) articolo 4, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476 ;
e) articoli da 1 a 191 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
f) articolo 3 , articoli da 20 a 32 , articolo 33, commi 4 e 5 , articoli da 34 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42 ;
g) articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 ;
h) articolo 6, comma 6-bis, della legge 30 novembre 1989, n. 398 ;
i) articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 ;
l) articolo 11 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ;
m) articolo 7, commi da 1 a 3 , articolo 11, commi 9 e 10, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ;
n) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544;
o) articolo 66, comma 11 , del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
p) articolo 14, commi 4 e 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ;
q) articolo 9, commi 3 , 3-bis e 6, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ;
r) articolo 3, comma 7, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 ;
s) articolo 30, commi da 1 a 4-quater e 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ;
t) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 ;
u) articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 , convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110 ;
v) articolo 3, commi 48 e 50 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
z) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 ;
aa) articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 ;
bb) articolo 2, comma 5-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ;
cc) articolo 16, comma 9 , del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 ;
dd) articolo 2, commi 2 e 3 , articoli da 5 a 7 e 12, comma 13-bis, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ;
ee) articolo 21, comma 10 , e articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
ff) articolo 4, comma 3, legge 3 luglio, 1998, n. 210;
gg) articolo 8, commi 1 , 3 , 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ;
hh) articolo 14, commi 3 e 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 ;
ii) articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 ;
ll) articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 ;
mm) articolo 27, commi 1 e 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ;
nn) articolo 6, comma 13, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488 ;
oo) articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ;
pp) articoli 39 , 54 e 62 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ;
qq) articolo 2, comma 5 , articolo 6, comma 11 , e articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;
rr) articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 ;
ss) articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ;
tt) articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ;
uu) articolo 6, commi 1 , 2 , 3 e 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 ;
vv) articolo 1, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 ;
zz) articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ;
aaa) articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 ;
bbb) articolo 13, commi 24 , 45 , 46 , 49 e 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ;
ccc) articolo 4, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) , g) , h) , i) , l) , n) , o) , p) , q-bis) , e comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 ;
ddd) articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ;
eee) articolo 1, commi 460 , 461 , 462 , 463 , 464 e 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ;
fff) articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 ;
ggg) articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 ;
hhh) articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ;
iii) articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247 ;
lll) articolo 10, comma 1 , articolo 11, commi 4-ter , 4-quater , 4-quinquies , 6 , 6-bis , 6-ter , 7 e 8 , articolo 14, commi 4 , 5 e 7 , articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
mmm) articolo 1, commi 335 , 423 , 423-bis , 466 , 496 e 498 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;
nnn) articolo 36, commi 7, 7-bis, primo periodo, 30, 34-bis e 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ;
ooo) articolo 2, comma 33, periodi da 1 a 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ;
ppp) articolo 1, commi 9 , da 119 a 141-bis , da 344 a 349 , 1093 , 1094 e 1095, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
qqq) articolo 1, commi 35 , 36 , 60 , 61 , 62 , e articolo 2, commi 218 e 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
rrr) articolo 82, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
sss) articolo 6, comma 1, articolo 31, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ;
ttt) articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ;
uuu) articolo 11-quater, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ;
vvv) articolo 2, comma 115, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ;
zzz) articolo 33 , articolo 44, commi 1 , 2 , 3 , 3-ter , 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ;
aaaa) articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ;
bbbb) articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ;
cccc) articolo 3, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 6-bis , 7 , 8 , 9 , 10 , 10-bis , 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ;
dddd) articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 111 ;
eeee) articolo 2, commi 22, da 36-quinquies a 36-nonies, 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ;
ffff) articolo 2, comma 1 , articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;
gggg) articolo 8, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ;
hhhh) articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 ;
iiii) articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ;
llll) articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-quater, 2-quater.1, 2-quinquies, 2-septies, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, articolo 16, commi da 1 a 1-septies.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ;
mmmm) articolo 1, commi, 175, 177 e 632, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;
nnnn) articolo 11, commi 1, 2, 4-bis, 6, e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ;
oooo) articolo 9, commi 2-bis e 2-bis.1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 ;
pppp) articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ;
qqqq) articolo 1, commi da 54 a 89 e 622, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;
rrrr) articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 ;
ssss) articolo 16, commi 3 , 4 , 8 e 9 , e articolo 17 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 ;
tttt) articolo 5, comma 3 , articolo 7, comma 3 , articolo 13, comma 3 , articolo 14, comma 4 , articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ;
uuuu) articolo 24-bis, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ;
vvvv) articolo 1, commi 50 , 64 , 65 , 66 , 88 , 114 , 170 , 171 , da 182 a 189 , 652 , 850 , 851 e 853, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ;
zzzz) articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 ;
aaaaa) articolo 11, commi da 1 a 12, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 ;
bbbbb) articolo 24, commi da 6 a 9, della legge 7 luglio 2016, n. 122 ;
ccccc) articolo 7-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ;
ddddd) articolo 6, comma 3 , articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 ;
eeeee) articolo 1, commi 18 , 19 , da 88 a 95-quater , da 100 a 114 , 162 , 241 , 249 , 285 e 540 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;
fffff) articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 ;
ggggg) articolo 13-bis, commi 4 , 9 e 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ;
hhhhh) articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, primo periodo, 5, 5-bis, 5-ter, primo e secondo periodo, 6, 7, articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ;
iiiii) articolo 45, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ;
lllll) articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 ;
mmmmm) articolo 1, commi 156 , 271 , 511 , 1007 e 1008, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ;
nnnnn) articoli 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 e 13, commi da 2 a 5, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 ;
ooooo) articolo 1, commi 13 , 15 , 16 da 211 a 215 , da 692 a 695 , 1056 , da 1067 a 1069 e 1079 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ;
ppppp) articolo 24, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26 ;
qqqqq) articolo 5, commi 5 , 5-ter , 5-quater , articolo 9 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ;
rrrrr) articolo 13-bis, commi 1 , 2 , 2-bis , 2-ter , 4 , 5 , articolo 32-quater, commi 1 , 1-bis e 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ;
sssss) articolo 1, commi 12 , 431 , 679 , 680 , 712 , 713 , 714 , 721 e 772 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ;
ttttt) articolo 1, commi da 44 a 47 , 271 , 595 e 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ;
uuuuu) articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ;
vvvvv) articolo 42, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ;
zzzzz) articolo 4, comma 9-bis, primo periodo, della legge 15 luglio 2022, n. 99 ;
aaaaaa) articolo 13, commi 2 , 3 , 6 , 9 e 12 , articolo 14 , articolo 15, commi da 3 a 7, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114 ;
bbbbbb) articolo 1, commi da 58 a 62 , da 65 a 69 , 79 , 98 e 99, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ;
cccccc) articoli 4, 5, 6, e 8 della legge 13 giugno 2023, n. 83 ;
dddddd) articolo 26, commi da 1 a 6-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 ;
eeeeee) articoli 5 , da 8 a 50 , 51, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 , articoli da 52 a 60 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ;
ffffff) articolo 1, commi 49 , 50 , 65 , 66 e 373, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ;
gggggg) articolo 4 e allegato 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ;
hhhhhh) articolo 4, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 2024, n. 36 ;
iiiiii) articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 ;
llllll) articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 ;
mmmmmm) articolo 6 e allegati 1 e 2 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 ;
nnnnnn) articolo 2 , articolo 6, commi 2 e 3 e articoli 10 , 11 e 13 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 ;
oooooo) articolo 17 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 ;
pppppp) articolo 1, commi 6, 14, 15, 16, 17, 24, 98, 169, terzo periodo, 354, 390, 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ;
qqqqqq) articolo 1 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 ;
rrrrrr) articolo 1, comma 1-bis , e articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 ;
ssssss) articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109 ;
tttttt) articolo 18, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 ;
uuuuuu) articolo 8 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 ;
vvvvvv) articoli 5 e 10 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 ;
zzzzzz) articolo 1, commi 9, 56, 57, 58, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 133, 134, 135, 136, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, primo periodo, e 436, 944, 945 e gli allegati IV e V della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ;
aaaaaaa) articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 .".

Art. 3

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 11, le parole: «all'articolo 149 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 " sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 52, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 » e le parole: «all'articolo 53, comma 2, lettera c), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 55, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 »;
c) all'articolo 21, comma 3, sesto periodo, le parole: «irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «irroga la sanzione di cui all'articolo 32-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 »;
d) all'articolo 37, comma 1, lettera n), le parole: «dall'articolo 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 76, comma 1, lettere g) e h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
e) all'articolo 58, comma 1, lettera d), le parole: «dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
f) all'articolo 59, comma 7, le parole: «all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 112 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
g) all'articolo 64, comma 14, secondo periodo, le parole: «comma 13,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 12, primo periodo,»;
h) all'articolo 68:
1) al comma 19, le parole: «avvalendosi dei poteri previsti dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dei poteri previsti dagli articoli 159 e 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, in quanto compatibili, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;
2) al comma 20, le parole: «ai sensi dell' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per esibire la documentazione di cui agli articoli 20 e 26 del medesimo testo unico»;
i) all'articolo 77:
1) alla sotto-rubrica le parole: « articolo 1 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, commi da 1 a 5-quater, 6, primo e secondo periodo, e da 6-bis a 6-quater, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 »;
2) al comma 10:
2.1) al primo periodo, le parole: «e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 » sono soppresse;
2.2) i periodi terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;
3) al comma 17 le parole: «dell' articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
l) all'articolo 78, comma 1, le parole: «dell' articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
m) all'articolo 82, comma 10, le parole: «dell' articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
n) all'articolo 84, comma 1, le parole: «21 aprile 1996, n. 696» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 1996, n. 696»;
o) all'articolo 89, comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «di cui all' articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui all' articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
p) all'articolo 93:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 3, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
q) all'articolo 95, comma 3, le parole: «dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
r) all'articolo 99:
1) la sotto-rubrica e' sostituita dalla seguente: «(articolo 48, comma 2, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 15, comma 3 , primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 )»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intraunionali e' ammessa in detrazione con le modalita' e i termini indicati nell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e nell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 .»;
s) all'articolo 101:
1) al comma 3, le parole: «dell' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 275 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 11, secondo periodo, le parole: «dagli articoli 51 , 52 , 59 , 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 159, 161 e 289 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e dall'articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 »;
3) al comma 11, terzo periodo, le parole: «di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
4) al comma 11, quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 6-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e per l'accesso di cui al medesimo articolo 51, secondo comma, numero 7)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 159, comma 2, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per l'accesso di cui al medesimo articolo 159, comma 2, lettera l)»;
t) l'articolo 107 e' abrogato;
u) all'articolo 110, comma 1, le parole: «di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
v) all'articolo 118:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 38-bis2» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 10, 11, primo periodo, e da 12 a 14,»;
2) al comma 11, il secondo periodo e' soppresso;
z) all'articolo 119:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui all' articolo 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 4, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 54-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 279 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
aa) all'articolo 120, comma 5, le parole: «e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata» sono soppresse»;
bb) all'articolo 122, comma 7, le parole: «all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
cc) all'articolo 130:
1) al comma 1, le parole: «dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 159, 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «dall' articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
dd) all'articolo 131, comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al terzo periodo, le parole: «di cui all' articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 147, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ee) all'articolo 132, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 32-bis» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3 e 4,»;
ff) all'articolo 139, comma 6, le parole: «di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
gg) all'articolo 142:
1) al comma 4, le parole: «di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 , coopera, ai sensi dell' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, coopera, ai sensi dell'articolo 161 del medesimo testo unico» e le parole: «di cui all' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161, commi 14 e 15, primo e secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
4) al comma 6, terzo periodo, le parole: «di cui all' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 327 del medesimo testo unico»;
5) al comma 6, quarto periodo, le parole: «di cui al predetto articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto articolo 327 del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
6) al comma 6, quinto periodo, le parole: «di cui agli articoli 18 e 37 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 328 e 330, commi 1 e 2, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
hh) all'articolo 147, alla sotto-rubrica dopo le parole: «articolo 40» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2,»;
ii) all'articolo 157, comma 1, le parole: «di cui all' articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
ll) all'articolo 159, comma 1, lettera b), le parole: «dall' articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 232, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
mm) all'articolo 169:
1) e' inserita la seguente sotto-rubrica «(articolo 66, commi 9-bis e 21, primo e secondo periodo, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 1, comma 38 , legge 31 dicembre 2024, n. 207; articolo 32 quinquies, comma 1 , decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articoli 43 , 47 , 51 legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 4 , legge 18 febbraio 1997, n. 28; articolo 3, commi 6 , 10 e 13 , decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 1, comma 992 , legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 75, commi 1 , 2 e 3 , legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 1, comma 4-quater , articolo 2-bis, commi 1 e 2 , decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; articolo 3, comma 2 , legge 17 gennaio 2000, n. 7; articolo 36-bis , decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; articolo 9, quarto e quinto comma , legge 27 luglio 1978, n. 392; articolo 26-bis , legge 24 giugno 1997, n. 196; articolo 12, comma 7 , decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; articolo 6, commi 10 e 12 , legge 13 maggio 1999, n. 133; articolo 1, commi 7 e 14 , decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 36-bis , decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; articolo 4 , legge 8 maggio 1998, n. 146; articolo 5 , legge 18 febbraio 1999, n. 28; articolo 10, comma 2-ter , decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; articolo 3, comma 5 , decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; articolo 55 , decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; articolo 5, comma 3 , decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 16, comma 5 bis , decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 1, comma 667 , legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 5, comma 2 , decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 40 , legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 4 sexies , decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 3 , legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 19 , legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 5, comma 2 , decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 )»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2024, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2024, n. 207»;
3) al comma 1, lettera eee), le parole: «dall' articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: «dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 »;
nn) all'articolo 170, comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente: «r-bis) articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 ;»;
oo) alla Tabella A, parte II, numero 19), le parole: «1° agosto 2025, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2025, n. 123».
Note all'art. 3:
Il testo degli articoli 3, comma 11, 4, 21, comma 3, 37, comma 1, 58, 59, 64, comma 14, 68, commi 19 e 20, 77, 78, 82, comma 10, 84, comma 1, 89, comma 3, 93, 95, comma 3, 99, 101, 110, 118, 119, 120, 122, comma 7, 130, 131, comma 7, 132, 139, comma 6, 142, 147, 157, 159, comma 1, 169 e 170, e della tabella A, parte II, numero 19) del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, come modificati dal presente decreto, e' il seguente:
"Ar. 3 Esercizio di imprese (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 36, comma 19-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 13, comma 48, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)
(omissis)
11. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
(omissis)"
"Art. 4 Esercizio di arti e professioni (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse, nonche' da parte di societa' tra professionisti e di societa' tra avvocati.
2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo.
Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952."
"Art. 21 Territorialita' - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto (articolo 1, commi 725 e 726, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, commi 710, 711 e 712, legge 30 dicembre 2020, n. 178)
(omissis)
3. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera f), e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed e' trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 92, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga la sanzione di cui all'articolo 32-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo e' responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonche' delle eventuali sanzioni e interessi.
(omissis)"
"Art. 37 Operazioni esenti dall'imposta (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 14, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 1, comma 497, legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 1, comma 604, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 80, legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Sono esenti dall'imposta:
a) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
b) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
c) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
d) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
e) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;
f) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
g) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate alla lettera f), nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; h) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
i) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui alla lettera l), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
l) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
m) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b);
n) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 76, comma 1, lettere g) e h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
o) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;
p) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
q) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
r) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore;
s) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;
t) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera u), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui alla presente lettera; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
u) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
v) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al primo periodo non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;
z) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui all'allegato 1 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
aa) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; bb) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
cc) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
dd) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
ee) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, delle persone con disabilita' psicofisica, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;
ff) le prestazioni delle compagnie barracellari;
gg) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 56, 58 e 59;
hh) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
(omissis)"
"Art. 58 Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi (articolo 19-bis1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 56:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nella tabella B allegata al presente testo unico e delle navi e imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla tabella B, lettera d), allegata al presente testo unico, e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui all'articolo 34, comma 3, e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e' ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa, a prestazioni di trasporto di persone;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h) che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 56, comma 5, e dell'articolo 57."
"Art. 59 Rettifica della detrazione (articolo 19-bis2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. 3. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 56, comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e' eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e' superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta'.
4. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a euro 516,45, ne' quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e' superiore al venticinque per cento.
5. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
6. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa' incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione, dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
7. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 112 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita' immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unita' immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.
8. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 7, sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie."
"Art. 64 Debitore d'imposta (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, commi da 57 a 63, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
(omissis)
14. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 115, comma 2, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente e' applicabile la sanzione di cui all'articolo 31, comma 12, primo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il prestatore.
(omissis)"
"Art. 68 Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
19. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dagli articoli 159 e 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, in quanto compatibili, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Gli uffici, avvalendosi dei medesimi poteri, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali, nonche' i criteri e le modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.
20. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 19, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per esibire la documentazione di cui agli articoli 20 e 26 del medesimo testo unico, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 3 e 4 e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
(omissis)"
"Art. 77 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati (articolo 1, commi da 1 a 5-quater, 6, primo e secondo periodo, e da 6-bis a 6-quater, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; articolo 1, commi 916, 917, 918 e 919, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, ferme restando le responsabilita' del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
4. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una dichiarazione doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 23. La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
5. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 86 e 88.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 4, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva.
7. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
c) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attivita' di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
d) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attivita' di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalita' attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
8. Ai fini di cui al comma 7, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate nonche' l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge.
10. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 31, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di interscambio.
11. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, comma 3, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le modalita' di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 11.
13. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita' d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate.
14. Salvo quanto non diversamente previsto, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali l'articolo 81, comma 3, ultimo periodo, si applica dal 1° gennaio 2019;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano lo stesso codice unico di progetto (CUP) e codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 75, comma 1, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.
16. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 15 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.
17. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attivita' e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 78 Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari (articolo 10-bis decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)
1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato."
"Art. 82 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; articolo 3, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)
(omissis)
10. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato."
"Art. 84 Certificazione dei corrispettivi (articolo 12 legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. Fuori dei casi in cui sussiste, ai sensi dell'articolo 82, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi, e fatti salvi gli esoneri dall'obbligo di documentazione, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 5 e 10, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
(omissis)"
"Art. 89 Semplificazioni amministrative e contabili (articolo 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)
(omissis)
3. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 86 e 88, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 23, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
(omissis)"
"Art. 93 Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 72 e 86, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 800.000 euro relativamente a tutte le attivita' esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 72, comma 2, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 72 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 95 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le fatture, i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione e gli altri documenti previsti dal presente testo unico devono essere conservati a norma dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita' elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonche' dei registri e degli altri documenti previsti dal presente testo unico e da altre disposizioni, puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle fatture di cui all'articolo 72, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.
(omissis)"
"Art. 99 Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale (articolo 48, comma 2, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243)
1. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intraunionali e' ammessa in detrazione con le modalita' e i termini indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, le operazioni intraunionali registrate a norma dell'articolo 98 commi 1, 2 e 4, nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalita' stabilite nel provvedimento di approvazione del relativo modello adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate."
"Art. 101 Obblighi connessi agli scambi intraunionali (articolo 50 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 34 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
1. Agli effetti dell'articolo 39, comma 4, l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, conferma la validita' del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro dell'Unione europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
2. Chi effettua acquisti intraunionali soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intraunionali, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali a norma dell'articolo 8, comma 7, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 275 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che effettuano acquisti intraunionali soggetti ad imposta. La dichiarazione e' presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c). 4. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato dell'Unione europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95.
5. Gli acquisti e le cessioni intraunionali di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40 sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 95.
6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente gli acquisti e le cessioni intraunionali effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intraunionali di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, emanato ai sensi del comma 8, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e a evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica.
Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto nazionale di statistica.
9. Le operazioni intraunionali per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
10. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi del comma 6 e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarita' o inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio delle dogane abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate.
11. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 7, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita' di cui al comma 10 e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 159, 161 e 289 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e dall'articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Gli uffici delle dogane possono altresi' effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Le autorizzazioni per le richieste di cui all'articolo 159, comma 2, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per l'accesso di cui al medesimo articolo 159, comma 2, lettera l), sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal direttore regionale.
12. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso."
"Art. 110 Limiti per la liquidazione trimestrale (articolo 14, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183)
1. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilita' semplificata per le imprese minori di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 118 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (articolo 38-bis2, commi da 1 a 10, 11, primo periodo, e da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 56, 58 e 59, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non puo' essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta e' il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 152. L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non puo' essere inferiore a 400 euro; se detto ammontare risulta inferiore a 400 euro il rimborso spetta annualmente, sempreche' di importo non inferiore a 50 euro.
2. La richiesta di rimborso e' presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.
3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso e' ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove e' stabilito il richiedente.
4. La richiesta di rimborso e' inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove e' stabilito il richiedente.
5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita' speciale. La decisione in ordine al rimborso dell'imposta e' notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio puo' chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso, o allo Stato membro ove esso e' stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente a un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.
7. L'ufficio puo' chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta.
In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.
8. Il rimborso e' effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.
9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
10. Il rimborso e' eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso l'ufficio riduce l'importo da erogare al richiedente dell'ammontare delle spese di trasferimento.
11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio.
12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo.
13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' per gli scambi informativi relativi al presente articolo."
"Art. 119 Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS) (articolo 38-bis3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150 o 151 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro trenta giorni dalla data di ripartizione.
2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all'articolo 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 152, l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro trenta giorni.
Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso gia' effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.
3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150, l'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro trenta giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso.
4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data:
a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;
b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all'articolo 279 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nelle ipotesi di cui al comma 2;
c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.
5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita' speciale.
6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e di cui all'articolo 24 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173."
"Art. 120 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea (articolo 38-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. La disposizione dell'articolo 118, comma 1 si applica, a condizione di reciprocita', anche ai soggetti esercenti un'attivita' d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita'.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS), anche in assenza della condizione di reciprocita' e ancorche' abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali.
3. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa sanzione amministrativa.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate."
"Art. 122 Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo (articolo 70-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
7. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 122, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 212 del 2000."
"Art. 130 Attivita' di controllo (articolo 70-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Per le annualita' di validita' dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 159, 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle strutture, gia' esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di:
a) liquidazione prevista dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
b) controllo sostanziale;
c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.
3. Ai fini delle attivita' di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attivita' di controllo."
"Art. 131 Disposizioni speciali e di attuazione (articolo 70-duodecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
7. In caso di adesione al regime di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 123, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 147, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma."
"Art. 132 Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa (articolo 32-bis, commi 1, 2, 3 e 4, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita' individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo."
"Art. 139 Disposizioni relative a particolari settori (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 7, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165)
(omissis)
6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa contenuta nell'allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 56 e' forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 88; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare e all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.
(omissis)"
"Art. 142 Disposizioni per le attivita' spettacolistiche (articolo 74-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 84.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attivita' spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C allegata al presente testo unico, organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente testo unico che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro 25.822,84, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, nonche' per le attivita' svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al titolo II del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, il concessionario di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, coopera, ai sensi dell'articolo 161 del medesimo testo unico, con gli uffici dell'Agenzia delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta' di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione.
Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 161, commi 14 e 15, primo e secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Le facolta' di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 327 del medesimo testo unico, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero della cultura, il concessionario di cui al predetto articolo 327 del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 328 e 330, commi 1 e 2, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e l'articolo 31 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.
7. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte."
"Art. 147 Disposizioni applicabili (articolo 40, comma 2, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
1. Per quanto non e' diversamente disposto nel presente capo si applicano, le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto."
"Art. 157 Regime nazionale di franchigia
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117."
"Art. 159 Condizioni di ammissione (articolo 70-quaterdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea puo' applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:
a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non e' stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 232, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari nell'Unione europea non e' superiore a 100.000 euro;
d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
e) e' identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.
(omissis)"
"Art. 169 Norme di interpretazione autentica e di coordinamento (articolo 66, commi 9-bis e 21, primo e secondo periodo, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 1, comma 38, legge 31 dicembre 2024, n. 207; articolo 32-quinquies, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articoli 43, 47, 51 legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, n. 28; articolo 3, commi 6, 10 e 13, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 75, commi 1, 2 e 3, legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 1, comma 4-quater, articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; articolo 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, n. 7; articolo 36-bis, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; articolo 9, quarto e quinto comma, legge 27 luglio 1978, n. 392; articolo 26-bis, legge 24 giugno 1997, n. 196; articolo 12, comma 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; articolo 6, commi 10 e 12, legge 13 maggio 1999, n. 133; articolo 1, commi 7 e 14, decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 36-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; articolo 4, legge 8 maggio 1998, n. 146; articolo 5, legge 18 febbraio 1999, n. 28; articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; articolo 55, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 16, comma 5-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 1, comma 667, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 5, comma 2, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 4-sexies, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 19, legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 5, comma 2, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) resta ferma l'applicazione della disciplina dei conferimenti delle societa' che hanno optato per il regime speciale per le societa' di investimento immobiliare quotate, di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attivita' previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si da' luogo a rimborsi;
c) le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e societa' di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta;
d) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998;
e) non e' da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione;
f) agli effetti di cui all'articolo 48, per navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonche' i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attivita' di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92. Le disposizioni di cui ai primi due periodi della presente lettera non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare;
g) tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera g), si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti gia' esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresi', purche' resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui allo stesso articolo 49, comma 1, lettera f), prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni;
h) ai sensi e per gli effetti della lettera g), la realizzazione in porti gia' esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi;
i) le prestazioni di servizi comunque afferenti allo stazionamento o al movimento di unita' da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse e' applicabile l'aliquota ordinaria;
l) le disposizioni di cui all'articolo 31 si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera q);
m) le operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi;
n) l'articolo 37, comma 1, lettera v), si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al primo periodo fino alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n. 96. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate ne' al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al secondo periodo della presente lettera operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 59, commi 1 e 2;
o) le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
Le prestazioni dei servizi didattici e formativi rese prima della data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 37, comma 1, lettera v);
p) gli oneri di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31. La disposizione non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita' imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi;
q) i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro somministrato e' tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 27. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne e' consentita la variazione di cui all'articolo 92;
r) i contributi versati ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono soggetti alla disciplina di cui alla lettera q);
s) nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 27, l'ammontare dell'imposta municipale propria sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario;
t) tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui all'articolo 34, comma 3, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni;
u) le disposizioni dell'articolo 37, comma 1, lettera q), e della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalita' turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 31. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto;
v) la disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, lettera q), deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto e' effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore;
z) le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base l'imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92;
aa) le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui all'articolo 37, comma 1, lettera t);
bb) tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreche' i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione;
cc) all'articolo 56, comma 2, le parole: «beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio» devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime;
dd) l'articolo 56, comma 2, primo periodo, in relazione alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione;
ee) tra gli enti indicati all'articolo 60, comma 3, primo periodo, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato;
ff) resta ferma l'applicazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
gg) ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri gia' previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si da' luogo a rimborsi di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92, comma 2;
hh) agli effetti dell'articolo 114, comma 2, lettera a), il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, e' inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali;
ii) ai fini di quanto disposto dall'articolo 139, comma 1, lettera b), la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto e in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico;
ll) alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 141, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non e' rimborsabile.
Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, siano stati eventualmente effettuati; altresi' non si da' luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, risultino gia' rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria;
mm) agli effetti dell'articolo 141 non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni;
nn) l'articolo 53, comma 5, lettera g), si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al citato articolo 53, comma 7, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta;
oo) ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 16), allegata al presente testo unico, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica;
pp) tra le prestazioni di cui alla tabella A, parte II, numero 28), allegata al presente testo unico, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa;
qq) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreche' siano commesse da datori di lavoro;
rr) rientrano tra le prestazioni di servizi di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta;
ss) la nozione di preparazioni alimentari di cui alla tabella A, parte IV, numero 78), allegata al presente testo unico, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto;
tt) la disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla tabella A, parte IV, numero 109), allegata al presente testo unico, si applica agli immobili indicati nell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate alla costruzione e all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attivita' di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92;
uu) si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui alla tabella A, parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche', anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Le disposizioni di cui al primo periodo hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta;
vv) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nella tabella A, parte IV, numero 97), allegata al presente testo unico,, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017;
zz) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la tabella A, parte IV, numero 121), allegata al presente testo unico, nonche' il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non puo' essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 72, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate;
aaa) resta ferma l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i soggetti che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
bbb) restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si applicano a decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
ccc) fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu' di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle societa' sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024;
ddd) fino alla data di applicazione dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui alla tabella A, parte III, n. 6), allegata al presente testo unico, si applica sempreche' le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 3, comma 4, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
eee) ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera d), resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88."
"Art. 170 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 171, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli da 1 a 17, da 17-ter a 27, 30, 30-bis, 30-ter, 32, da 34 a 36-bis, da 38 a 39, da 40-bis a 40-sexies, 62, da 67 a 74-octies, 76, 77, 78, da 80 a 94 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le allegate tabelle A, B e C;
b) articolo 9, commi quarto e quinto, della legge 27 luglio 1978, n. 392;
c) articolo 8 della legge 21 maggio 1981, n. 240;
d) articolo 3, comma terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 441;
e) articolo 5, comma secondo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
f) articoli 1, 2, 3, 4 e 7-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17;
g) articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 9 aprile 1986, n. 97;
h) articolo 5, commi 2, 3 e 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;
i) articolo 1, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263;
l) articolo 3, commi 5, 6, 7, 10 e 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
m) articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
n) articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
o) articolo 1, commi 7, 14 e 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
p) articoli 12, 13 e 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
q) articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
r) articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
r-bis) articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
s) articoli 36, commi 5, 6 e 19-bis, da 37 a 52, 53, commi 1, 2, 3 e 4, 56, 57, comma 2, 58, 60, 66, commi 9-bis e 21, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
t) articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
u) articoli 14, comma 10, e 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
z) articoli 16, 34, 36, 37, 38, 40, comma 2, e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
aa) articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;
bb) articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
cc) articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
dd) articolo 2, commi 2 e 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
ee) articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196;
ff) articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
gg) articolo 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
hh) articolo 5 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
ii) articolo 6, commi 8, 11 e 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
ll) articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
mm) articolo 3, commi 2 e 10, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
nn) articoli 43, 44, 47 e 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
oo) articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
pp) articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
qq) articoli 13, comma 48, e 39, comma 13-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
rr) articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
ss) articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
tt) articolo 1, commi 109, 378, 471 e 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
uu) articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;
vv) articolo 1, commi 300, 604 e 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
zz) articolo 1, commi 80, 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
aaa) articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
bbb) articolo 4-sexies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
ccc) articolo 7, comma 2, lettera cc), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
ddd) articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
eee) articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
fff) articolo 32-bis, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
ggg) articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
hhh) articoli 25 e 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
iii) articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
lll) articoli 1, 2, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6-ter e 6-quater, e 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
mmm) articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
nnn) articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
ooo) articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
ppp) articoli 1, comma 4-quater, e 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
qqq) articolo 7, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;
rrr) articolo 1, commi 19, 916, 917, 918, 919 e da 937 a 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
sss) articolo 10-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
ttt) articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
uuu) decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148;
vvv) articoli 12 e 12-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
zzz) articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
aaaa) articolo 1, commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
bbbb) articolo 1, commi 40, 710, 711 e 712 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
cccc) articolo 5, comma 15-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;
dddd) articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
eeee) articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
ffff) articoli 4-ter e 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
gggg) articoli 2 e 4 del decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153;
hhhh) articolo 1, commi 45, 46 e 77, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
iiii) articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;
llll) articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
mmmm) articoli 3 e 5, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
nnnn) articolo 1, commi 38, 39, da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
oooo) articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
2. Restano abrogate:
a) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nell'articolo 17, primo comma del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570;
b) le tasse di bollo sui documenti di trasporto di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
c) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277;
d) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
e) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;
f) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;
g) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1953, n. 949;
h) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1219;
i) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1956, n. 1386;
l) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 214;
m) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe', di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924;
n) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui alle lettere precedenti;
o) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924;
p) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825;
q) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regolamento di cui al regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, nonche' il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703;
r) l'imposta erariale sulla pubblicita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
s) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;
t) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
u) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379;
v) le addizionali ai tributi di cui alle lettere precedenti;
z) l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
aa) l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo." "Tabella A
Parte II
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento
(omissis)
19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota I all'articolo 1 della tariffa, parte I, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
(omissis).".

Art. 4

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, le parole: «degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico»;
b) all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, le parole: «dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), l) e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2»;
c) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «trascorso tale termine» sono aggiunte le seguenti: «ferma restando la sanzione di cui all'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ,» e dopo le parole: «richiesta della registrazione » le seguenti parole «e si applica la sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 » sono soppresse;
d) all'articolo 19, comma 1, lettera e), le parole: «all' articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 303, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
e) all'articolo 21:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 17» sono aggiunte le seguenti: «commi 1, 3 e 3-bis»;
2) il comma 2 e' abrogato;
f) all'articolo 26:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 22» sono aggiunte le seguenti: «commi 1, primo periodo, 2 e 3»;
2) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
g) all'articolo 38, comma 3, le parole: «dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 299 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
h) all'articolo 44:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico»;
2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i) e gg), del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2»;
3) al comma 2, le parole: «all' articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
4) al comma 3, le parole: «nell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
i) all'articolo 45:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 41» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 2-bis, primo e secondo periodo,»;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «sanzione» le parole: «amministrativa di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 41-bis»;
3) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
l) all'articolo 47, comma 5, le parole: «dell' articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
m) all'articolo 50:
1) nella sotto-rubrica, le parole: «; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 » sono soppresse;
2) il comma 8 e' abrogato;
n) all'articolo 79, comma 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
o) all'articolo 88, comma 6, le parole: «dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
p) all'articolo 89:
1) al comma 1, le parole: «, nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)» sono soppresse;
2) al comma 6, le parole: «all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »; le parole: «della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione di cui all'articolo 50-bis»;
q) all'articolo 102:
1) nella sotto-rubrica, le parole: «; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 » sono soppresse;
2) il comma 4 e' soppresso;
r) all'articolo 110:
1) al comma 3, le parole: «all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
2) al comma 4, le parole: «all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
3) al comma 5, le parole: «all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
s) all'articolo 112:
1) al comma 4, le parole: «dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 5, le parole: «dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
t) all'articolo 114, comma 1, la lettera e) e' soppressa;
u) all'articolo 115:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 30» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6»;
2) al comma 1, lettera a), le parole: «il certificato di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte»;
3) al comma 1, lettera b), le parole: «il certificato di stato di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia»;
4) il comma 3 e' abrogato;
v) all'articolo 118:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 33» sono inserite le seguenti: «commi 1, 2, 3, primo periodo e 4»;
2) al comma 3 le parole: «della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 48-bis» e il secondo periodo e' soppresso;
z) all'articolo 120, comma 1, le parole: «articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 309 e 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
aa) all'articolo 127, comma 1, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;
bb) all'articolo 133, comma 3, le parole: «34 commi 3, 4 e 5 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 » sono sostituite dalle seguenti: «309, commi 4, 5 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
cc) all'articolo 134:
1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 57» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1 e 2, primo periodo»;
2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
dd) all'articolo 142, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 4» sono inserite le seguenti: «, comma 4»;
ee) all'articolo 146, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 3»;
ff) all'articolo 148, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1»;
gg) all'articolo 150, comma 11, le parole: «all' articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 » sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 316, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
hh) all'articolo 152:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «all' articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «ridotta a un terzo,» sono soppresse;
3) al comma 1, quarto periodo, le parole: « articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
ii) all'articolo 159, comma 3, le parole: «all' articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
ll) all'articolo 165, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 39» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2 e 6»;
mm) all'articolo 167:
1) nella sotto-rubrica, le parole: «commi da 6 a 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 8, 9 e 11»;
2) il comma 5 e' abrogato;
nn) all'articolo 168, comma 2, le parole: «all' articolo 4, comma 1, del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 » sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
oo) all'articolo 170, comma 1, le parole: «dell'articolo 170 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
pp) all'articolo 180, comma 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »; e dopo le parole «di cui all'articolo 2, della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 79, comma 1»;
qq) all'articolo 187, nella rubrica, le parole: «Operazioni tra fondi pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «Operazioni tra fondi pensione»;
rr) all'articolo 197, nella sotto-rubrica, le parole: « articolo 22, comma 1, legge 14 novembre 2016, n. 220 » sono soppresse;
ss) all'articolo 199, comma 5, le parole: «dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 97, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
tt) all'articolo 1, comma 3, della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2»;
uu) all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegato 1, nota I, comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «nonche' una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle stesse imposte» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 »;
2) al secondo periodo, le parole: «nonche' irrogare la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' irrogare la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 »;
vv) all'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 178 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
zz) all'articolo 5, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all' articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 », sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
aaa) all'articolo 9, comma 1, della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
bbb) l'articolo 13 della tariffa, parte I, allegato 1, e' abrogato;
ccc) all'articolo 2 della tariffa, allegato 2, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
ddd) all'articolo 1, comma 3, della tariffa, parte I, allegato 3, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
eee) all'articolo 9, comma 3, nota 2, e comma 4 della tariffa, parte I, allegato 3, le parole: «all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
fff) all'articolo 15 della tariffa, parte I, allegato 3, la nota 3, e' abrogata;
ggg) all'articolo 32 della tabella, allegato 3, le parole: «da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) nonche'» sono soppresse.
Note all'art. 4:
Il testo degli articoli 5, comma 2, secondo e terzo periodo, 13, comma 1, secondo periodo, 19, comma 1, lettera e), 26, 38, comma 3, 44, comma 1, secondo e terzo periodo, 2 e 3, 45, 47, comma 5, 50, 79, comma 1, 88, comma 6, 89, commi 1 e 6, 102, 110, commi 3,4 e 5, 112, commi 4 e 5, 114, comma 1, 115, 118, 120, comma 1, 127, comma 1, 133, comma 3, 134, 142, 146, 148, 150, comma 11, 152, comma 1, primo, terzo e quarto periodo, 159, comma 3, 165, 167, 168, comma 2, 170, comma 1, 180, comma 1, 187, 197, 199, comma 5; 1, comma 3, tariffa, parte I, allegato 1; 1, tariffa, parte I, allegato 1, nota I, comma 4, primo e secondo periodo, 4, comma 1, lettera b), tariffa, parte I, allegato 1, 5, comma 1, lettera b), tariffa, parte I, allegato 1, 9, comma 1, tariffa, parte I, allegato 1, 2 tariffa, allegato 2, 1, comma 3, tariffa, parte I, allegato 3, 9, comma 3, nota 2, e comma 4, tariffa, parte I, allegato 3, 32 tabella, allegato 3, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , come modificati dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 5 Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso ( articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
(omissis)
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), l) e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni."
"Art. 13 Procedure di controllo sulle autoliquidazioni ( articolo 3-ter decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 )
1. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria."
"Art. 19 Registrazione d'ufficio ( articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
(omissis)
e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui all'articolo 303, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.
(omissis)"
"Art. 21 Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ( articolo 17, commi 1 , 3 e 3-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ; articolo 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 )
1.L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.
2. (abrogato)
(omissis)"
"Art. 26 Enunciazione di atti non registrati (articolo 22, commi 1, primo periodo, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
(omissis)"
"Art. 38 Divisioni ( articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
(omissis)
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato dall'ufficio a norma dell'articolo 299 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
(omissis)"
"Art. 44 Atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ( articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico.
La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.
2. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.
3. Per le operazioni indicate nell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto."
"Art. 45 Liquidazione dell'imposta (articolo 41, commi 1,2 e 2-bis, primo e secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
(omissis)
3. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonche' della sanzione prevista dall'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata."
"Art. 47 Base imponibile ( articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
(omissis)
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 50 Rendite e pensioni ( articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:
a) da quaranta volte l'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'allegato 4 al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma del comma 2, lettera c) tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dal comma 2, lettera b), ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dal comma 2, lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.
6. Il prospetto dei coefficienti, di cui all'allegato 4 al presente testo unico, e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione.
7. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 6, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.
8. (abrogato)"
"Art. 79 Oggetto e misura dell'imposta ( articolo 10 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 )
1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'articolo 72, anche se relative a immobili strumentali, ancorche' soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 . Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della parte I, della tariffa di cui all'allegato 1 del presente testo unico.
(omissis)"
"Art. 88 Territorialita' dell'imposta ( articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ; articolo 1, comma 158, legge 11 dicembre 2016, n. 232 )
(omissis)
6. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validita' dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , l'imposta sulle successioni e donazioni e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione."
"Art. 89 Trasferimenti non soggetti all'imposta ( articolo 3 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita' e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461 .
(omissis)
6. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito il controllo ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo gia' esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarita' del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attivita' o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarita' del diritto.
Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione di cui all'articolo 50-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di societa' residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti."
"Art. 102 Rendite e pensioni ( articolo 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
a) il valore pari a quaranta volte l'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se e' prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non puo' superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'allegato 4 al presente testo unico, in relazione all'eta' della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone si tiene conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari se e' prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu' giovane se vi e' diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'eta' di questa.
2. Il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 4 al presente testo unico, e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione.
3. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 2 non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.
4. (soppresso)"
"Art.110 Riduzioni dell'imposta ( articolo 25 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ; articolo 14, comma 2, primo periodo, legge 18 ottobre 2001, n. 383 )
(omissis)
3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame.
4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile , l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291 a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
5. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche' ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di societa' di persone o beni strumentali di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario e' ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attivita' imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso e' tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 121.
(omissis)"
"Art.112 Procedimento e termini ( articolo 27 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ; articolo 1, comma 2 decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 ; articolo 1, comma 640, lettera d), legge 23 dicembre 2014, n. 190 )
(omissis)
4. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'articolo 117, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.
5. Se la dichiarazione della successione e' stata omessa, l'imposta e' accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Se e' stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 113, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta.
L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
(omissis)"
"Art. 114 Contenuto della dichiarazione ( articolo 29 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a) le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
b) le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
d) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
e) (soppressa);
f) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
g) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'articolo 97, comma 1, lettera e);
h) le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
i) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
l) il valore netto dell'asse ereditario;
m) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, con l'indicazione dei documenti di prova;
n) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.
(omissis)"
"Art. 115 Allegati alla dichiarazione ( articolo 30, commi 1 , 2 , 3-bis , 4 , 5 e 6 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
b) la dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinita' con lui, nonche' i documenti di prova della parentela naturale;
c) la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai quali e' regolata la successione;
d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
e) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, lettera b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di cui allo stesso articolo 101, comma 1, lettera c);
f) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
g) i documenti di prova delle passivita' e degli oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111;
h) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall' articolo 112, comma 4.
2. Se il dichiarante e' un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
3.(abrogato)
4. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all' articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 n. 445 del 2000 , attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facolta' dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.
5. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'articolo 11, commi 5 e 6.
6. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passivita' e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne da' avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, secondo periodo, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso.
7. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi la dichiarazione di cui all'articolo 98, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, si applica, purche' alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'articolo 108, comma 4."
"Art. 118 Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione (articolo 33, commi 1, 2, 3, primo periodo e 4 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
OMISSIS
3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzione e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonche' della sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 48-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
(omissis)"
"Art.120 Versamento dell'imposta ( articolo 37 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 118, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 116. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 309 e 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e' eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' stato notificato l'avviso di liquidazione.
(omissis)"
"Art. 127 Disposizioni testamentarie condizionali ( articolo 44 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ) 1. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede subentrante.
(omissis)"
"Art.133 Determinazione dell'imposta ( articolo 56 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
(omissis)
3. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 99 a 104 e dell'articolo 309, commi 4, 5 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
(omissis)"
"Art.134 Donazioni anteriori (articolo 57, commi 1 e 2, primo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
(omissis)
2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'articolo 30, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi."
"Art. 142 Caratteristiche e modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari ( articolo 4, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 )
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia."
"Art. 146 Contrassegno ( articolo 9, comma 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 )
1. E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul contrassegno telematico."
"Art. 148 Atti soggetti a bollo fin dall'origine - Contrassegno ( articolo 11, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 )
1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione del contrassegno telematico deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione."
"Art. 150 Pagamento in modo virtuale ( articoli 15 e 25, comma 3-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 )
(omissis)
11. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , la dichiarazione dell'imposta di bollo puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 316, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 152 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 12-novies decreto-legge 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 17, comma 1-bis , decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 )
1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014 , in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui al dodicesimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al primo periodo, restano applicabili le disposizioni di cui al presente titolo. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(omissis)"
"Art.159 Solidarieta' ( articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ; articolo 1, comma 1108, legge 30 dicembre 2020, n. 178 )
(omissis)
3. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi del presente articolo anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto."
"Art. 165 Distribuzione, vendita al pubblico e aggio ( articolo 39, commi 1 , 2 e 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 )
(omissis)"
"Art. 167 Attivita' finanziarie oggetto di emersione ( articolo 19, commi 6 , 7 , 8 , 9 e 11, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 )
1. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell' articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 , sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.
2. L'imposta di cui al comma 1 e' determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.
3. Gli intermediari di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 350 del 2001 , provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 1 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita' ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita' finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento e' effettuato secondo le disposizioni contenute nella parte I, titolo I, capo II, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .
4. Gli intermediari di cui al comma 3 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 3. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 .
5. (abrogato)
6. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 1 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi."
"Art. 168 Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio ( articolo 19, commi da 18 a 23, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 )
(omissis)
2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimento e accertamento.
(omissis)"
"Art. 170 Trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali ( articolo 22 legge 28 gennaio 1994, n. 84 )
1. Per la trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
(omissis)"
"Art.180 Cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi (articolo 35, commi 10-ter e 10-ter.1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 )
1. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 2, della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico e di cui all'articolo 79, comma 1, sono ridotte della meta'.
(omissis)"
"Art.187 Operazioni tra fondi pensione ( articolo 17, comma 9-bis, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ) (omissis)"
"Art.197 Rinvio alle agevolazioni per il settore del cinema e dell'audiovisivo
(omissis)"
"Art. 199 Interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 ( articolo 70 decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 )
(omissis)
5. In deroga al disposto dell'articolo 97, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990 , non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente."
"ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
(omissis)3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50."
ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1, NOTA I
(omissis)
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 . Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 . Sono dovuti gli interessi di mora di cui all'articolo 56, comma 4 del testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale."
"ART 4, COMMA 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
(omissis)
b) fusione tra societa', scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa'; operazioni straordinarie di cui all'articolo 178 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 euro 200,00"
"ART 5, COMMA 1, TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
(omissis)
b) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 : 1 per cento"
"ART 9 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 : 4 per cento."
"ART 2 TARIFFA, ALLEGATO 2
Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi 3 per cento"
"ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 3
3. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:
a) per gli atti propri delle societa' e degli enti diversi dalle societa' non ricompresi nel comma 2, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese."
"ART 9 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 3
COMMA 3 NOTA 2. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonche' dagli uffici di Poste Italiane S.p.a. relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 3, e negli articoli 7, comma 1, lettera a), 9, commi 1 e 2, e 10. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, nonche' quella relativa alle cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , si considera, in ogni caso, inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed e' dovuta nella misura minima di euro 2,00, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.
COMMA 4 Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei, di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso."
"ART 32 TABELLA ALLEGATO 3
1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.".

Art. 5

Modifiche e integrazioni al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 1. Al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3, le parole: «ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4 » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 26-bis e 26-ter»;
c) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis - Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette a imposta - ( articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 ; articolo 9, comma 19, della legge n. 448 del 2001 ; articolo 39, comma 13-sexies, del decreto-legge n. 269 del 2003 ) - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dall'Agenzia delle entrate, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio, purche' conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 .
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento puo' essere autorizzato l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i relativi controlli.
4. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398 , nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle associazioni pro loco nonche' alle bande musicali amatoriali, ai cori e alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse.
Art. 26-ter - Abbonamenti ( articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 )
1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile e' pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni o attivita' cui l'abbonamento stesso da' diritto e il tributo e' liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.
2. Sono ammessi abbonamenti anche per attivita' organizzate da piu' soggetti in diversi locali.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
d) all'articolo 28, comma 3, le parole: «dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
e) dopo l'articolo 28 sono inseriti i seguenti:
«28-bis. - Imponibili medi ( articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 ) - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive e accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b) per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette a imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui al comma 1, lettera a), la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), la base imponibile e' costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati a un importo non superiore a euro 25.822,84.
3. E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.
28-ter. - Apparecchi da divertimento e intrattenimento ( articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 ) - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui al comma 2, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 . Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all' articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo.
In caso diinadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell' articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 , si provvede al ritiro del relativo titolo.
2. Per gli apparecchi e congegni di cui all' articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto n. 773 del 1931 , ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del suddetto articolo 110, comma 7, del testo unico di pubblica sicurezza ;
b) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto articolo 110, comma 7, del testo unico di pubblica sicurezza .
3. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione telematica degli apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto n. 773 del 1931 . Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate disposizioni per l'attuazione del presente comma.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui al comma 2, nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.».
f) all'articolo 34, comma 2, le parole: «dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
g) all'articolo 41:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dall'articolo 4, comma 3, del citato decretolegge n. 167 del 1990 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 58, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 5, le parole: «l'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 79, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
4) al comma 6, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 »;
h) all'articolo 44, comma 1, le parole: «all' articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 »;
i) all'articolo 45, comma 1, sesto periodo, le parole: «nell' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 »;
l) dopo l'articolo 54, sono inseriti i seguenti:
«54-bis. - Esenzioni ( articolo 18 del regio decreto-legge n. 246 del 1938 ) - 1. Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni gli ospedali militari e le sale di convegno dei militari delle forze armate nonche' gli enti che in applicazione delle norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.
2. Sono, altresi', esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra o a bordo di navi o di aeromobili.
54-ter. - Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni (articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge n. 244 del 2007 ) - 1. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, e' abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
54-quater. Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani ( articolo 92, commi 1 , 2 e 3, della legge n. 289 del 2002 ) - 1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalita' di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresi' esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al titolo II, per lo svolgimento delle attivita' indicate nella tariffa di cui all'allegato 2 del presente testo unico, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalita' di cui al comma 2.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali per anziani gestiti da enti del Terzo settore non commerciali, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonche' da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalita' rientrino nei principi piu' generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 , e in particolare siano volte alla socializzazione e all'integrazione delle persone anziane.
3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, e' presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio Canone TV, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.»;
m) all'articolo 58:
1) alla sotto-rubrica dopo le parole: «articolo 27» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e quarto,»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) al comma 4 le parole: «dell' articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 332 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
n) all'articolo 59, comma 1, le parole: «all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
o) all'articolo 60, comma 1, le parole: «dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
p) all'articolo 61:
1) alla sotto-rubrica le parole: «commi da 154 a 157 e 159» sono sostituite dalle seguenti: «commi 154, 156, 157 e 159»;
2) il comma 2 e' abrogato;
q) all'articolo 90, comma 1, le parole: «le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e» sono soppresse;
r) al titolo X:
1) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni di interpretazione autentica, abrogazioni e decorrenza»;
2) dopo l'articolo 98 e' inserito il seguente:
«art. 98-bis - Disposizione di interpretazione autentica ( articolo 2, comma 4, del decretolegge n. 4 del 2014 ) - 1. Per gli effetti dell'articolo 14 della tariffa di cui all'allegato 4, le disposizioni dell' articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , richiamate dal predetto articolo 14, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.»;
s) all'articolo 99, comma 1:
1) la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
«b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti:
1) gli articoli da 1 a 6-bis, 14, 14-bis, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ;
2) l' articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ;»;
2) alla lettera f):
2.1) al numero 1), le parole: «articoli da 1 a17» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 1 a 18»;
2.2) dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:
«4-bis) articolo 92, commi 1 , 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ;
4-ter) articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;»;
3) alla lettera h) dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 »;
t) alla tariffa di cui alla tabella A dell'allegato 1:
1) all'articolo 7 le parole: «dalla tariffa allegato B e tabella allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tariffa di cui alla tabella B e dalla tabella C»;
2) all'articolo 22 le parole: «nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «nella tariffa di cui alla tabella B e nella tabella C»;
u) alla tariffa di cui alla tabella B dell'allegato 1:
1) all'articolo 1 le parole: «Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Un quartodell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A»;
2) all'articolo 3 le parole: «Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A» e le parole: «Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A»;
v) alla tariffa di cui alla tabella C dell'allegato 1:
1) all'articolo 4, dopo le parole: «della legge 22 dicembre 1953, numero 955 » sono inserite le seguenti: «e della legge 5 luglio 1961, n. 635 »;
2) l'articolo 10 e' abrogato;
3) il numero: «11-bis» e' sostituito dal seguente: «12»;
z) alla tariffa di cui all'allegato 2, nota numero 3, le parole: «all' articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 28-ter, comma 1, del presente testo unico»;
aa) alla tariffa di cui all'allegato 4:
1) all'articolo 1 e' inserita la seguente rubrica: «(Porto d'armi)»;
2) all'articolo 2:
2.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Porto d'armi anche per uso di caccia)»;
2.2) la nota 3 e' soppressa;
3) all'articolo 3 e' inserita la seguente rubrica: «(Case da gioco)»;
4) all'articolo 4 e' inserita la seguente rubrica: «(Oggetti preziosi)»;
5) all'articolo 5:
5.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Pesca marittima)»;
5.2) le parole: « art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti:
« art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 »;
6) all'articolo 6 e' inserita la seguente rubrica: «(Privativa per nuove varieta' vegetali)»;
7) all'articolo 7 e' inserita la seguente rubrica: «(Registrazione per marchi d'impresa o di certificazione e collettivi)»;
8) all'articolo 8:
8.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori)»;
8.2) le parole: « legge 21 febbraio 1989, n. 70 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 »;
9) all'articolo 9:
9.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Certificati complementari di protezione di medicinali)»;
9.2) le parole: « legge 19 ottobre 1991, n. 349 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 »;
9.3) la nota 2 e' soppressa;
10) all'articolo 10:
10.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Registrazione di atti di trasferimento, divisione o societa' di diritti d'autore - Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi)»;
10.2) al comma 2, le parole: «, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e» e il numero «77» sono soppresse, e le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente: «a) per ogni progetto 34,00»;
11) all'articolo 11 e' inserita la seguente rubrica: «(Installazione ed esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale o su tutto il territorio nazionale - Reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi)»;
12) all'articolo 12:
12.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere e via cavo)»;
12.2) le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73 »;
13) all'articolo 13 e' inserita la seguente rubrica: «(Installazione ed esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione di programmi televisivi)»;
14) all'articolo 14:
14.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)»;
14.2) le parole: « art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 » sono sostituite dalle seguenti:
« art. 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 »;
15) all'articolo 15:
15.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Iscrizione agli albi)»;
15.2) il numero «8-bis» e' sostituito dal seguente: «9»;
16) all'articolo 16 e' inserita la seguente rubrica: «(Bollatura e numerazione di libri e registri)».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo degli articoli 14 , 26 , 28 , 34 , 41 , 44 , 45 , 58 , 59 , 60 , 61 , 90 e 99 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 recante: "Testo unico dei tributi erariali minori" come modificato dal presente decreto:
"Art. 14. Obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento ( articolo 12 della legge n. 1216 del 1961 )
1. Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari e impiegati di cui all' articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e agli uffici dell'amministrazione finanziaria, a ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 12.
2. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi, tutti atti ad accertare sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.
3. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di cui ai commi 1 e 2, gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"Art. 26. Base imponibile ( articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 )
1. La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 26-bis e 26-ter, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti e alle altre attivita' elencati nella tariffa di cui all'allegato 2, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono, altresi', base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonche' il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attivita'.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa' o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti e attivita';
b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attivita' soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attivita';
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.".
"Art. 28. Finalita' di beneficenza ( articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 )
1. In caso di intrattenimenti e altre attivita' i cui introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, e' ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e' riconosciuta purche' gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attivita'.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.
3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non e' dovuta, purche' siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.".
"Art. 34. Vidimazione delle tessere gratuite ( articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 )
1. La validita' delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta e' subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.
2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui agli articoli 32 e 33 non vanno computate le tessere e i biglietti rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, ne' quelli previsti dall'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"Art. 41. Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE ( articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 )
1. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 58, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero.
3. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili.
L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al terzo periodo.
4. L'imposta di cui al comma 1 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Per gli immobili di cui al comma 4 e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non si applica l'articolo 79, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 .
7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.".
"Art. 44. Definizione di mercati ( articolo 1, comma 493, della legge n. 228 del 2012 )
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui all'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .".
"Art. 45. Debitore dell'imposta ( articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012 )
1. L'imposta di cui all'articolo 42 e' dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui all'articolo 43 e' dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni.
L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprieta' di azioni e strumenti finanziari di cui all'articolo 42, nonche' per le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 43, l'imposta e' versata dalle banche, dalle societa' fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , nonche' dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui agli articoli 42 e 43. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprieta' di cui all'articolo 42 o della conclusione delle operazioni di cui all'articolo 43. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43, nell'ambito dell'attivita' di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall' articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 ;
b) ai soggetti che effettuano, per conto di una societa' emittente, le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43 in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima societa' emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ;
c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ;
d) alle transazioni e alle operazioni tra societa' fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, numeri 1) e 2), e secondo del codice civile , ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 50;
e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e della relativa normativa di attuazione.".
"Art. 58. Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico ( articolo 27, commi primo , secondo e quarto, del regio decreto-legge n. 246 del 1938 )
1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, e' stabilito in ragione di anno solare ed e' determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la societa' concessionaria.
2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente e' tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla societa' concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
3. (abrogato)
4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli articoli 56 e 57 e dell'articolo 332 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"Art. 59. Addebito del canone Rai sulla pensione ( articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010 )
1. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i termini e le modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.".
"Art. 60. Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'abbonamento radiotelevisivo speciale ( articolo 17 del decreto-legge n. 201 del 2011 )
1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonche' gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.".
"Art. 61. Disposizioni finali ( articolo 1, commi 154 , 156 , 157 e 159, della legge n. 208 del 2015 )
1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), sono definiti termini e modalita' per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l' individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3, nonche' per le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente articolo.
2. (abrogato)
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo e limitatamente alle finalita' di cui al presente titolo l'Anagrafe tributaria, l'ARERA, l'Acquirente Unico S.p.A., il Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 59, nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
4. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito gia' rilasciate alla data del 1° gennaio 2016, fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
5. In applicazione di quanto disposto dal presente titolo:
a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. dall' articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 , l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 2, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
b) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione.".
"Art. 90. Esenzioni ( articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 )
1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le societa' e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
2. Sono, altresi', esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.".
"Art. 99. Abrogazioni
1. Dalla data di cui all'articolo 100 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi:
1) articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 9, 11, 12, da 16 a 23, da 31 a 34, tariffa allegato A, tariffa allegato B e tabella allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ;
2) articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 ;
3) articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 ;
4) articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ;
5) articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ;
6) articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ;
7) articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ;
b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti:
1) gli articoli da 1 a 6-bis, 14, 14-bis, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ;
2) l' articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ;
c) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati, l'articolo 16, commi 10-bis, 11, 12, 13, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15 bis.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;
d) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), l' articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;
e) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie, l'articolo 1, commi da 491 a 497, 499, 500 e la tabella 3 allegata della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ;
f) per quanto attiene alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni:
1) articoli da 1 a 18, 22 e da 25 a 31 e allegati A e B del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 ;
2) articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542 ;
3) articolo 1 della legge 12 novembre 1949, n. 996 ;
4) articolo 17, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103 ;
4-bis) articolo 92, commi 1 , 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ;
4-ter) articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
5) articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
6) articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;
7) articolo 1, commi da 152 a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ;
8) articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;
9) articolo 1, comma 19, legge 30 dicembre 2023, n. 213 ;
g) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, l' articolo 1, commi da 35 a 43 , 44-bis , da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ;
h) per quanto attiene alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative:
1) articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-bis, 14, 15, 16 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ;
2) articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ;
2-bis) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 ;
i) per quanto attiene alla disciplina dei tributi speciali:
1) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 e tabelle A, B, C, D, E, F allegate;
2) legge 15 maggio 1954, n. 228 ;
3) articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302 ;
4) articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 ;
5) articolo 6 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 .
2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.".
Si riporta il testo della tariffa di cui alle tabelle A, B e C dell'allegato 1 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , come modificate dal presente decreto:
Parte di provvedimento in formato grafico
Si riporta il testo degli allegati 2 e 4 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , come modificata dal presente decreto:
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 6

Modifiche al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 1. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5:
1.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e quella dovutadai soggetti di cui all'articolo 139, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 ;»;
1.2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. In deroga alle previsioni di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.»;
3) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In deroga alle previsioni di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 68, comma 19, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.»;
b) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.»;
c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) dopo le parole: «numero 7,» sono inserite le seguenti: «primo, secondo, quarto e quinto periodo,»;
1.2) dopo le parole: «comma 574,» sono inserite le seguenti: «primo, secondo, quarto e quinto periodo,»;
2) il comma 7, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «7.
In deroga all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi degliarticoli 161, comma 7, e 247 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3, fatta eccezione per i crediti indicati al medesimo articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h).»;
3) al comma 8:
3.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 3, utilizzano in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.»;
3.2) il terzo periodo e' soppresso;
3.3) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 3, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 3 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui agli articoli 161, comma 7, e 247 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni.»;
d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica le parole: «periodi dal primo al sesto», sono sostituite dalle seguenti: «primo, quarto, quinto e sesto periodo»;
2) al comma 1, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
e) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 82, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del presente testo unico, 50, comma 4, del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446 , e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al primo periodo e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione.»;
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 64, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , resta ferma la possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 . Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, si applica il limite di cui all'articolo 3, comma 10, fissato in 2 milioni di euro.»;
f) all'articolo 8, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.»;
g) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1.
I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di definizione ai sensi dell'articolo 350, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 360, dello stesso testo unico, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 18 e 20 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , di conciliazione ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 .»;
2) al comma 2, la parola: «Ministero», e' sostituita dalla seguente: «Ministro»;
h) all'articolo 17, al comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarita' ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, entro i termini previsti dall'articolo 292, comma 2, del citato testo unico.»;
i) all'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: «27 dicembre 2007» con le seguenti: «24 dicembre 2007»;
l) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 23», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 1-bis, 2, lettera a), primo, secondo e terzo periodo, lettere b), c), d) ed e), 3 e 4,»;
2) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1.
Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 82, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 64 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario liquidatore nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 53, comma 11, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, devono in ogni caso operare le relative ritenute.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del richiamatotesto unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.»;
5) al comma 4, il primo periodo, e' sostituito dal seguente:
«4. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui al comma 3, lettere a) e b) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 14 dello stesso testo unico, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere d) e o), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.»;
m) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente: «ART. 34 Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ( articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono redditi di cui all'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 54 del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 33 e, in particolare, i commi 3, 4 e 5.
Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
2. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.
3. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), del predetto testo unico in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.
4. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 258 e 259, commi 1 e 2 del medesimo testo unico.»;
n) all'articolo 37, al comma 1, sostituire le parole: «16 giugno 2023», con le seguenti: «13 giugno 2023»;
o) l'articolo 38 e' sostituito dal seguente: «ART. 38 Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi ( articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e sull'intero ammontare delle somme di cui al medesimo articolo 55, comma 2, lettera b). La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le indennita' di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) ed e) dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 143, 144, 145, 146 e 147 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. La ritenuta di cui al quinto periodo non e' effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalita' di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo.
2. Salvo quanto disposto nel comma 4, se i compensi e le altre somme di cui al comma 1 sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti dai soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettera c), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi.
4. I compensi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusii compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.».
p) all'articolo 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 25-bis», sono aggiunte le seguenti: «, dal primo al sesto comma, settimo comma, primo, secondo e terzo periodo e ottavo comma,»;
2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , per il primo scaglione di reddito.»;
3) al comma 2, sostituire le parole: «primo comma», con le seguenti: «comma 1»;
4) al comma 7, il quarto periodo e' soppresso;
5) al comma 8, dopo le parole: «a 7», sono aggiunte le seguenti: «, fermo quanto disposto dall'articolo 69-octies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ,»;
q) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «25-ter», sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 2bis, 2-ter, primo periodo,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera s), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .»;
3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
r) all'articolo 42, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa.
La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , per il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.»;
s) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 33, comma 3;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 53, commi 7, 8, 9 e 10, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con l'aliquota applicabile alloscaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi con i criteri di cui all'articolo 20, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;
t) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte.»;
2) il comma 7, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «La ritenuta e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attivita' commerciali indicate nell'articolo 64 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.»;
u) all'articolo 46, il comma 1, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera u), del testo unico delle disposizioni legislativein materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»;
v) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:«4. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono i proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel richiamato articolo 46, comma 1, lettera i), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d). La ritenuta di cui al comma 4 e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa' e in ogni altro caso. Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, alle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d).»;
3) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. I gestori di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal comma 1.»;
z) all'articolo 49, al comma 4, le parole: «e dell'articolo 38», sono sostituite dalle seguenti «ferme le sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 38»;
aa) all'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 46, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora i rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 46, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.»;
bb) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente: «ART. 51 Ritenuta a titolo d'imposta per determinati redditi di capitale ( articolo 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 )
1. Sui redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera m), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 307 del citato testo unico.
2. Sui redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, i soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura prevista dall'articolo 307 del citato testo unico.
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 26 per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
4. I redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell' articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 , o a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 1 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cuiall' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.»;
cc) all'articolo 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, lettera c), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) gli utili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
2) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 46, comma 2, lettera a) e 118, comma 15, lettera a), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e' controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e' superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.»;
dd) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La ritenuta prevista nel comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al predetto articolo 82, comma 1, lettera d). La predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa' e in ogni altro caso.»;
2) al comma 6, i periodi primo e secondo, sono sostituiti dai seguenti: «6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta e' operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonche' dalle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al richiamato articolo 82, comma 1, lettera d).»;
3) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.»;
4) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' quelle degli articoli 77 e 81 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .»; ee) all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa' e gli enti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, nonche' agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 75 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell'articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui all'articolo 49, commi 5 e 7, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' e altri enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a), del citato testo unico.»;
4) il comma 4, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «4. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, e' operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione.
La ritenuta e' operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, dello stesso testo unico, che e' rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo 162, comma 2, lettera b).
La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del citato testo unico.»; ff) all'articolo 56, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alle remunerazioni di cui all'articolo 98, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della societa' erogante, sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i requisiti indicati nel comma 1.»; gg) all'articolo 57, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' applicata, in luogo della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 1, 4 e 5, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.»; hh) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 54, comma 12, e quelli di cui all'articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.»; ii) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento.»;
2) il comma 2, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «2. La ritenuta del 26 per cento e' altresi' applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 , istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998 .»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.»;
4) il comma 9, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «9. I proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.»; ll) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo.»;
3) il comma 5, quinto periodo, e' sostituito dal seguente: «Si tiene, altresi', conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.»; mm) all'articolo 63, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;»; nn) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 4», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3 e 5»;
2) il comma 4 e' abrogato; oo) all'articolo 66, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all'articolo 63 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 100, comma 1, lettera b), e 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 24 e 88 del predetto testo unico.»; pp) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 8», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3-bis e 3-ter,»;
2) il comma 3 e' abrogato; qq) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, e' applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .»;
2) il comma 2, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e dell'articolo 48, comma 8, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito.»; rr) all'articolo 72 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 , in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 124 e 125 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.»;
3) il comma 6, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 306, comma 4, del medesimo testo unico, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 306, comma 9.»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 362, commi 8 e 9, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.»; ss) all'articolo 73, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.»; tt) all'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «e l'articolo 38», sono sostituite dalle seguenti: «, ferma la sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 38»;
2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui agli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 e 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e all'articolo 69 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.»; uu) all'articolo 76, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento.»; vv) all'articolo 77, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 243.»; zz) all'articolo 80, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dagli articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.»; aaa) all'articolo 81, comma 6, lettera c), il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 116, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , di durata quinquennale.»; bbb) all'articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, maggiorato di dodici mesi.»;
2) il comma 2, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «2. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 97.»; ccc) all'articolo 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 43-ter», sono aggiunte le seguenti: «, commi primo, secondo, terzo, primo periodo, quarto e quinto,»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2.»; ddd) all'articolo 93, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, al netto dei versamenti diretti che risultano effettuati;»; eee) all'articolo 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 353 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 292, commi 2 e 6 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 353, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»; fff) all'articolo 101, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 245 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;»; ggg) all'articolo 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La notifica della cartella puo' essere eseguita con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dall' articolo 140 del codice di procedura civile , la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'articolo 266 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 266 del predetto testo unico; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 266, commi 4 e 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»; hhh) all'articolo 103, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»; iii) all'articolo 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La responsabilita' solidale stabilita dal comma 1 opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.»; lll) all'articolo 117, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La responsabilita' di cui ai commi da 1 a 4 e' accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»; mmm) all'articolo 144, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Relativamente alle somme di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , dovute agli esercenti arti e professioni per l'attivita' professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.»; nnn) all'articolo 175, comma 2, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In caso di inadempimento, all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 69-undecies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalita' previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7, del citato testo unico n. 173 del 2024 , l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.»; ooo) all'articolo 180, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, moltiplicato per tre.»; ppp) all'articolo 187, alla sotto-rubrica, le parole: «12 giugno 2011, n. 106», sono sostituite dalle seguenti: «12 luglio 2011, n. 106»; qqq) all'articolo 188, al comma 5, le parole: «dell'articolo 104», sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 241 e 242»; rrr) all'articolo 194, alinea, al comma 2, le parole: «all'articolo 192, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 192, comma 1»; sss) all'articolo 195, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e degli articoli 63 e 64 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 . A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 159, comma 2, lettera l), del citato del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con le modalita' ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze.»; ttt) all'articolo 224 sono inserite le seguenti modificazioni:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell'agente della riscossione, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di morosita' nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, l'agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori regionali e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, puo' esercitare le facolta' e i poteri previsti dall'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»; uuu) all'articolo 229, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo la parola: «provvede», e' sostituita con le seguenti: «e le regioni e province autonome provvedono»;
2) al secondo periodo, le parole: «indicata nel relativo sito internet istituzionale», sono sostituite dalle seguenti: «e al competente ufficio della regione e/o provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti istituzionali».
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dei seguenti articoli del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , recante: "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione", come modificato dal presente decreto:
"ART. 3 Oggetto ( articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ; articolo 1, comma 98, legge 30 dicembre 2023, n. 213 ; articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; articolo 1, comma 72, legge 30 dicembre 2021, n. 234 )
OMISSIS
5. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 139, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 ;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
e) all'imposta prevista dal titolo V del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 ;
f) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
g) ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
h) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;
i) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 10;
l) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore;
m) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell' articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ;
n) alle tasse sulle concessioni governative;
o) alle tasse scolastiche.
OMISSIS
7. In deroga alle previsioni di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
8. In deroga alle previsioni di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 68, comma 19, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
OMISSIS.".
"ART. 4 Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche' ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi ( articolo 32-ter decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 )
OMISSIS
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
OMISSIS.".
"ART. 5 Modalita' di esecuzione dei versamenti unitari ( articolo 2, comma 10-bis, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 11, comma 2 , decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; articolo 37, commi 49 , 49-bis , 49-ter , 49-quater e 49-quinquies decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 , primo, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 574 , primo, secondo, quarto e quinto periodo, legge 27 dicembre 2013, n. 147 )
OMISSIS
7. In deroga all' articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi degli articoli 161, comma 7, e 247 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3, fatta eccezione per i crediti indicati al medesimo articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h). La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, quarto periodo.
Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 6. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.
8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 3, utilizzano in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , dai soggetti di cui al richiamato articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all' articolo 2409-bis del codice civile , attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 . In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 3, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 3 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui agli articoli 161, comma 7, e 247 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni.".
"ART. 6 Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 31, comma 1, primo, quarto, quinto e sesto periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 )
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 3, comma 1, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.
Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.".
"ART. 7 Versamento delle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ( articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 35, comma 6-ter, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 )
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 82, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del presente testo unico, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al primo periodo e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione.
OMISSIS
9. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 64, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , resta ferma la possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 . Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, si applica il limite di cui all'articolo 3, comma 10, fissato in 2 milioni di euro.
OMISSIS.".
"ART. 8 Termini di versamento ( articolo 18 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 )
1. 1. Le somme di cui all'articolo 3 devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.".
"ART. 16 Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario ( articolo 28-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di definizione ai sensi dell'articolo 350, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 360, dello stesso testo unico, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 18 e 20 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , di conciliazione ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 . A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell' articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 13, comma 3, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 3. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui alla parte I, titolo VI. 2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".
"ART. 17 Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati ( articolo 28-sexies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarita' ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, entro i termini previsti dall'articolo 292, comma 2, del citato testo unico. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 e' consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centottanta giorni dalla data del 29 giugno 2024.".
"ART. 28 Interessi moratori ( articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29 )
1. Sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .".
"ART. 33 Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23, commi 1, 1-bis, 2, lettera a), primo, secondo e terzo periodo, lettere b), c), d) ed e), 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ) 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 82, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 64 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario liquidatore nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
2. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 53, comma 11, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, devono in ogni caso operare le relative ritenute.
3. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
4. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui al comma 3, lettere a) e b) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 14 dello stesso testo unico, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere d) e o), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del quinto periodo si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
OMISSIS".
"ART. 37 Ritenuta sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) ( articolo 76 legge 30 dicembre 1991, n. 413 )
1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, di cui alla legge 13 giugno 2023, n. 83 , non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in Italia.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.
3. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 2.".
"ART. 39 Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis, dal primo al sesto comma, settimo comma, primo, secondo e terzo periodo e ottavo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , per il primo scaglione di reddito.
2. La ritenuta e' commisurata al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel comma 1. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al 20 per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
OMISSIS
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata nel comma 2. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 69-octies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.".
"ART. 40 Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (articolo 25-ter, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, primo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera s), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
3. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 e' effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio e' comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre e' comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .".
"ART. 42 Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi ( articolo 25-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , per il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.".
"ART. 44 Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato ( articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 33, comma 3;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 53, commi 7, 8, 9 e 10, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi con i criteri di cui all'articolo 20, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno, il conguaglio di cui all'articolo 33, comma 4, con le modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste all'articolo 33, comma 4, intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 33, comma 5.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi da 1 a 3 non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 34, 38, 39, 43 e 48 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.".
"ART. 45 Ritenuta sui premi e sulle vincite ( articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 )
1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore e' superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
OMISSIS
7. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste quando corrisponde i premi indicati nell' articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315 , e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 43, comma 2, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attivita' commerciali indicate nell'articolo 64 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.
8. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attivita' allevatoria il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 7 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.".
"ART. 46 Ritenute su redditi diversi ( articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133 )
1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera u), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a euro 20.658,28 ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al richiamato articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.".
"ART. 48 Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale ( articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; articolo 10, comma 1, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; articolo 1, comma 44 , legge 27 dicembre 2017, n. 205 )
OMISSIS
4. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono i proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel richiamato articolo 46, comma 1, lettera i), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d). La ritenuta di cui al comma 4 e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.
Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa' e in ogni altro caso. Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, alle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d).
OMISSIS
9. I gestori di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal comma 1.".
"ART. 49 Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi ( articolo 35 decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249; articolo 7, comma 12 , decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e articolo 5 decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 )
1. Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla Tesoreria dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), un importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
2. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
3. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'articolo 77, con gli interessi di cui all'articolo 83.
4. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, ferme le sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
5. Il versamento in acconto e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.
6. A decorrere dal 29 novembre 2004, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a Poste italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti S.p.a.".
"ART. 50 Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i non residenti ( articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 46, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 68, comma 2.
3. Qualora i rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 46, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.".
"ART. 53 Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea ( articolo 26-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; articolo 23, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 )
OMISSIS
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) gli utili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
2) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 46, comma 2, lettera a) e 118, comma 15, lettera a), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
3) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
4) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi piu' di cinquanta anni dalla data di emissione.
omissis
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e' controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e' superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.
OMISSIS.".
"ART. 54 Ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici (articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 )
OMISSIS
2. La ritenuta prevista nel comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al predetto articolo 82, comma 1, lettera d). La predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa' e in ogni altro caso.
OMISSIS
6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta e' operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonche' dalle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al richiamato articolo 82, comma 1, lettera d). Nell'ipotesi di titoli o certificati a emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nel comma 4 e provvedere agli adempimenti stabiliti nel comma 5 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.
OMISSIS
8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.
OMISSIS
9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' quelle degli articoli 77 e 81 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
OMISSIS.".
"ART. 55 Ritenuta sui dividendi ( articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ) 1. Le societa' e gli enti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, nonche' agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 75 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell'articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico.
2. Nei casi di cui all'articolo 49, commi 5 e 7, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
3. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' e altri enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a), del citato testo unico.
4. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 . I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al predetto regolamento (UE) 2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE , il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 , istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, e' operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, dello stesso testo unico, che e' rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo 162, comma 2, lettera b). La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del citato testo unico.
OMISSIS.".
"ART. 56 Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti ( articolo 27-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 2, comma 2, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49 )
1. Le societa' che detengono una partecipazione diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A,
della direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 ;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione
europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o
temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
2. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alle remunerazioni di cui all'articolo 98, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della societa' erogante, sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i requisiti indicati nel comma 1.
OMISSIS".
"ART. 57 Ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti dalle azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A. ( articolo 27-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' applicata, in luogo della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 1, 4 e 5, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.
OMISSIS".
"ART. 58 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici ( articolo 26-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 54, comma 12, e quelli di cui all'articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, secondo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 . Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al primo periodo. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
OMISSIS".
"ART. 59 Ritenuta sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero ( articolo 10-ter legge 23 marzo 1983, n. 77 )
1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta del 26 per cento e' altresi' applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 , istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998 . La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
OMISSIS
6. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
OMISSIS
9. I proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
OMISSIS".
"ART. 60 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri ( articolo 13, commi da 2 a 7, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 )
1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo.
OMISSIS
5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nell' articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi dell' articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. Si tiene, altresi', conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Il partecipante e' tenuto ad attestare al sostituto d'imposta la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
OMISSIS.".
"ART. 63 Ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti ( articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 )
1. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 62, nonche' nella misura del 12,50 per cento gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , ed equiparati, emessi in Italia, e delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e delle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati e territori, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.
OMISSIS.".
"ART. 65 Disposizioni in tema di versamento della ritenuta a titolo d'imposta ( articolo 4, commi 1 , 2 , 3 e 5, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 )
1. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 4, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'articolo 64, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 , per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalita' previste con decreto del Ministro dell'economia e finanze.
2. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 63 e 64, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi e altri frutti maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.
3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
4. (Abrogato).
5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti, al pagamento della stessa nonche' degli interessi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 , sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.".
"ART. 66 Casi particolari di assolvimento della ritenuta a titolo d'imposta ( articolo 5 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 )
1. Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all'articolo 63 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 100, comma 1, lettera b), e 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 24 e 88 del predetto testo unico.
2. Per i titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, non depositati presso gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4, gli interessi, premi, e altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 63, comma 1, siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva e' applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'articolo 64 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4. Restano fermi i termini e le modalita' di versamento, nonche' le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'articolo 65.".
"ART. 69 Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta ( articolo 8, commi 1 , 2 , 3-bis e 3-ter, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 )
1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme della presente sezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 64.
2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 71, comma 4, gli elementi di cui all'articolo 68, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati a imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:
a) da soggetti non residenti;
b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.
3. (Abrogato).
4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti a imposizione in forza dell'articolo 67 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.".
"ART. 71 Altre disposizioni ( articolo 11 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 )
1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, e' applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 . La presente disposizione si applica per gli interessi, premi e altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997.
2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e dell'articolo 48, comma 8, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1 per cento del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.
OMISSIS.".
"ART. 72 Soggetti obbligati e determinazione dell'acconto ( articolo 1 legge 23 marzo 1977, n. 97 ; articolo 11, comma 18, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; articolo 58 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 12-quinquies, comma 4 , del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 2, comma 5 , decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; articolo 1, comma 51 , legge 30 dicembre 2023, n. 213 )
1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 devono versare, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 100 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 100 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.
2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 100 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a euro 51,65.
3. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento.
4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 , in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 124 e 125 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.
6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 306, comma 4, del medesimo testo unico, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 306, comma 9. Il versamento effettuato puo' essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.
7. Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 362, commi 8 e 9, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
OMISSIS.".
"ART. 73 Acconto per i redditi sottoposti a tassazione separata ( articolo 1, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 )
1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.".
"ART. 74 Eccedenze e irregolarita' nel versamento ( articolo 2 legge 23 marzo 1977, n. 97 e articolo 4 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 )
1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l'acconto, la somma versata in pi e' rimborsata ai sensi degli articoli 77 e 80, con gli interessi di cui agli articoli 83 e 84.
2. In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 72 ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applica l'articolo 10, comma 2, ferma la sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
3. La sanzione di cui al comma 2 per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non si applica:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, e' di ammontare non superiore a euro 51,65 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonche' a euro 20,66 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' e per quelli soggetti all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non e' inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso;
d) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui agli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 e 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e all'articolo 69 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
OMISSIS.".
"ART. 76 Rimborso di versamenti diretti ( articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto pupresentare all'ufficio competente in base al domicilio fiscale istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 pu essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata.
3. L'ufficio provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
4. Si applica l'articolo 75, commi 2 e 3.
5. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento.
6. I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 53, richiesti dalle societa' non residenti aventi i requisiti di cui al citato articolo 53, comma 4, lettera a) o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dal citato articolo 53, comma 6, o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.
7. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al comma 6, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 83, comma 1.".
ART. 77 Rimborso d'ufficio ( articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio, questo provvede a effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 243.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'ufficio provvede al rimborso con ordinativo di pagamento.".
"ART. 80 Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata ( articolo 42-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dagli articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.
OMISSIS.".
"ART. 81 Esecuzione del rimborso in conto fiscale ( articolo 78, commi 27 , 28 , 29 , 33, legge n. 413 del 1991 ; articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 )
1. E' istituito il conto fiscale, la cui utilizzazione e' obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA.
L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge.
2. Ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto.
Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di pi stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'amministrazione finanziaria l'apertura di pi conti intestati allo stesso contribuente.
3. Il conto fiscale e' tenuto presso l'agente della riscossione.
4. I rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 13, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -Fondi di bilancio».
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione della presente disposizione.
6. L'erogazione del rimborso e' effettuata nei limiti e alle condizioni seguenti:
a) entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;
b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 116, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente.".
"ART. 82 Recupero di somme erroneamente rimborsate ( articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, maggiorato di dodici mesi.
2. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 97. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi a ruolo.".
"ART. 86 Cessione delle eccedenze rimborsabili nell'ambito del gruppo (articolo 43-ter, commi primo, secondo, terzo, primo periodo, quarto e quinto, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 2, comma 3-bis , decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 )
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle societa' risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti a un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o pi societa' o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
3. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2.
OMISSIS.".
"ART. 93 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo ( articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, al netto dei versamenti diretti che risultano effettuati;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi e sanzioni.".
"ART. 96 Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate ( articolo 15-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 353 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 292, commi 2 e 6 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 353, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
OMISSIS.".
"ART. 101 Cartella di pagamento ( articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ) 1. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 245 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
d) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 96.
OMISSIS.".
"ART. 102 Notificazione della cartella di pagamento ( articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall'agente della riscossione nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piformalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puessere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 3 o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. La notifica della cartella puo' essere eseguita con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
4. Nei casi previsti dall' articolo 140 del codice di procedura civile , la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'articolo 266 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.
OMISSIS
6. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 266 del predetto testo unico; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 266, commi 4 e 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"ART. 103 Comunicazioni al domicilio digitale ( articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"ART. 115 Responsabilita' solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche ( articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.
2. La responsabilita' solidale stabilita dal comma 1 opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.
OMISSIS.".
"ART. 117 Responsabilita' e obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci ( articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle societa' che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.
Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al comma 1 nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita' stabilite dal codice civile . Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria.
4. Le responsabilita' previste dai commi da 1 a 3 sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita' sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
5. La responsabilita' di cui ai commi da 1 a 4 e' accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
6. Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 . Si applica l'articolo 118, comma 1.".
"ART. 144 Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni ( articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; articolo 1, comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207 )
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell' articolo 240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonche' ai risparmiatori di cui all' articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3-bis. Relativamente alle somme di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , dovute agli esercenti arti e professioni per l'attivita' professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.".
"ART. 175 Dichiarazione stragiudiziale del terzo ( articolo 75-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 169 e 170 e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente testo unico, puchiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 69-undecies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalita' previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7, del citato testo unico n. 173 del 2024 , l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.
3. L'agente della riscossione pu procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall' articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 .".
"ART. 180 Prezzo base e cauzione ( articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ) 1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, moltiplicato per tre.
2. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, l'agente della riscossione richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia del competente ufficio.
3. La cauzione prevista dall' articolo 580 del codice di procedura civile e' prestata all'agente della riscossione ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del 10 per cento del prezzo base.".
"ART. 187 Fermo di beni mobili registrati ( articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; articolo 1, comma 611, lettera e), legge 27 dicembre 2013, n. 147 ; articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
1 . Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione pudisporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione.
3. L'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa prevista alla voce 16 della tabella di cui all'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio 2001 , con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione di cui al comma 2 ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo.
4. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall' articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
5. In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non e' tenuto al pagamento di spese ne' all'agente della riscossione ne' al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.".
"ART. 188 Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e domanda di ammissione al passivo
( articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 )
OMISSIS
5. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 241 e 242 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019 , la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 226, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
"ART. 194 Organizzazione ( articolo 3 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 )
1. L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il direttore generale delle finanze.
2. Le autorita' nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, sono:
a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate;
b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze.
OMISSIS.".
"ART. 195
Assistenza per le richieste di informazioni
( articolo 4 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 )
1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e degli articoli 63 e 64 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 . A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 159, comma 2, lettera l), del citato del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con le modalita' ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze.
2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione puo' pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
3. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3.".
"ART. 224 Accesso ai dati ( articolo 18 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ; articolo 35, commi da 25 a 26-bis decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 3, comma 3 , decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 )
1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, l'agente della riscossione e' autorizzato ad accedere, gratuitamente e anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
2. Ai medesimi fini, l'agente della riscossione e' altresi' autorizzato ad accedere e utilizzare le informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
4. L'agente della riscossione pu procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 nel rispetto delle indicazioni fornite agli interessati nell'informativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , pubblicata sul proprio sito web istituzionale.
5. Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell'agente della riscossione, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
6. In caso di morosita' nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, l'agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori regionali e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, puo' esercitare le facolta' e i poteri previsti dall'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
OMISSIS.".
"ART. 229 Modalita' di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione
( articolo 5-octies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 )
1. L'agente della riscossione e le regioni e province autonome provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonche' di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, e al competente ufficio della regione e/o provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti istituzionali, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato e' tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dal 21 dicembre 2021.".

Art. 7

Modifiche al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 1. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, comma 1, primo periodo, le parole: «e il contributo per il Servizio sanitario nazionale» sono soppresse;
b) all'articolo 57, comma 3, lettera h), le parole: «all' articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
c) all'articolo 65, comma 4:
1) le parole: «dell' articolo 42, comma 3 , e dell' articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 262, comma 3, e dell'articolo 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) le parole: «negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 286 e 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
d) all'articolo 74, comma 1, secondo periodo, le parole: «agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7 ), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
e) all'articolo 96, comma 5, terzo periodo, le parole: «all' articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
f) all'articolo 102:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «ex articolo 48-ter» sono inserite le seguenti «, commi 2,3 e 4»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di perfezionamento della conciliazione, ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101.»;
3) il comma 2 e' abrogato;
4) al comma 3, le parole: «all' articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura prevista dall'articolo 69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 »;
5) al comma 4 le parole: «dall' articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
g) all'articolo 127, comma 2, le parole: «dall' articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 ».
Note all'art. 7:
Si riporta il testo degli articoli 46 , 57 , 65 , 74 , 96 , 102 e 127 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante: "Testo unico della giustizia tributaria." come modificato dal presente decreto:
"Art. 46. Oggetto della giurisdizione tributaria ( articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 )
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio.".
"Art. 57. Assistenza tecnica ( articoli 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 63, commi 3 , 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 )
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui al comma 12;
e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sule attivita' produttive (IRAP) e l'imposta sul reddito delle societa' (IRES);
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data del 15 gennaio 1993, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di finanza competenti per territorio ai sensi dell'ultimo periodo dell' articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 ;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , primo comma, numero 1 ), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 46, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale. Il difensore, quando la procura e' conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformita' ai sensi dell' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con l'inserimento della relativa dichiarazione.
8. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.
9. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
10. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivita' previste nei medesimi commi.
11. Si applica l' articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della corte di giustizia tributaria o della sezione o dal giudice in composizione monocratica o collegiale.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle corti di giustizia tributaria, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai tributi, il personale dirigenziale e quello appartenente all'area funzionari e operatori degli enti impositori e del Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivita' connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui al comma 4.
13. Ai soggetti di cui al comma 12, ancorche' iscritti in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le corti di giustizia tributaria per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.
14. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione dei commi 12 e 13 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000."
"Art. 65. Atti impugnabili e oggetto del ricorso ( articoli 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 , 61 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 59 del decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 )
1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ;
g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ;
h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2;
i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall' articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 ;
m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall' articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 ;
n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
4. L' annullabilita' dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi dell'articolo 262, comma 3, e dell'articolo 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 286 e 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.".
"Art. 74. Ipoteca e sequestro conservativo (articolo 22 del decreto legislativo. n. 472 del 1997)
1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
2. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado, nonche' al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.
3. Nei casi di cui al comma 2, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, e' interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 2.
4. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
5. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 4, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine e' triplicato. La corte di giustizia tributaria decide con sentenza.
6. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la corte di giustizia tributaria, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. In tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
8. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:
a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;
b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della corte di giustizia tributaria su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;
c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione.".
"Art. 96. Sospensione dell'atto impugnato ( articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 )
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 117 la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 68.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico e' impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non e' impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile.
5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilita' fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con «bollino di affidabilita' fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.
8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
9. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.".
"Art. 102. Definizione e pagamento delle somme dovute ( articolo 48-ter, commi 2 , 3 e 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992 )
1. In caso di perfezionamento della conciliazione, ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101.
2. (abrogato)
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo o, nei casi di cui all'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, all'intimazione ad adempiere al pagamento delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"Art. 127. Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente ( articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992 )
1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2, sono immediatamente esecutive.
Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , la sua durata nonche' il termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.".

Art. 8

Modifiche al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 7, le parole: « articolo 38-bis, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 116, comma 5, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
b) all'articolo 7, comma 3, le parole: «o dell' articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 » sono sostituite
dalle seguenti: «o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «articoli 5 e 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
d) all'articolo 14:
1) al comma 1:
1.1. alla lettera e), le parole: «articolo 6, comma 2-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
1.2. alla lettera f), le parole: « articolo 5-quater del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 » sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
1.3. alla lettera g), le parole: «articolo 6, comma 2-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, le parole: « articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento» e le parole «e 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «e 276 del medesimo testo unico»;
e) all'articolo 20:
1) al comma 4, le parole: « articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento» e le parole « articoli 54-bis e 60, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 276 e 266, comma 6, del medesimo testo unico»;
2) al comma 5, le parole: « articolo 15 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo
360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
f) all'articolo 27:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono
inserite le seguenti «; articolo 6, comma 6, secondo e quarto
periodo, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215; articolo 8, comma 2 , secondo e terzo periodo, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 »;
2) ai commi 2 e 4, le parole: « articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 7, le parole: « articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
4) al comma 8, le parole: «articolo 110, comma 7, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 119, comma 8, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
5) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. In caso di
rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui
all'articolo 118, commi 18 e 19, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di
cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di
cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di accessi,
ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria, il
contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la
documentazione indicata nel provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 118, comma 23, del
citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, idonea a consentire il riscontro della
corretta maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso della
documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3.»;
6) al comma 10 le parole: «all' articolo 3 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 » sono sostituite dalle seguenti: «agli
articoli da 203 a 206 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
7) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Nelle
ipotesi di cui all'articolo 255 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento
si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento
dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a
beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai
sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 3.»
g) all'articolo 28
1) ai commi 2 e 4, le parole: « articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 8, le parole: « articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 9, le parole: «articolo 110, comma 7, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 119, comma 8, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
h) all'articolo 30:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «n. 471 del 1997», sono
inserite le seguenti: «; articoli 38-bis.2, comma 11, secondo
periodo, e 54-bis. 1, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;
2) al comma 1:
2.1) al terzo e al quarto periodo, le parole: «articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 » sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
2.2) al sesto periodo, le parole: «articolo 54-bis.1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n.
633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 277 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «ai sensi del comma 1 del medesimo
articolo 54-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277»;
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi
dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, quando
dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica
la sanzione di cui al comma 1, determinata in base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il comma 2.»;
4) al comma 2, le parole « articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 » sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
5) al comma 3, le parole: « articolo 49, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 » sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 100, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
6) al comma 4, le parole: « articolo 50, comma 4, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 » sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 4, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026,
n. 10 » e le parole « articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 » sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
7) al comma 6, le parole « articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 » sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
8) al comma 9, le parole: « articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 » sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
9) al comma 10:
9.1) le parole: « articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 114 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
9.2) dopo le parole: «rimborsato.» e' aggiunto il seguente
periodo: «Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai
sensi dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui
al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , conseguono un rimborso non dovuto si applica la sanzione amministrativa
compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma
indebitamente rimborsata. Nei confronti dei soggetti non
residenti che, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, conseguono un indebito rimborso si
applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per cento della somma rimborsata.»;
10) al comma 11:
10.1) al primo periodo, le parole: « articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 68 e 70 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
10.2) al secondo periodo, le parole: «articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies, commi 4 e 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 149, commi 1 e 4, e 151,
commi 4 e 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
i) all'articolo 31:
1) al comma 2, le parole: « articoli 17 e 74, commi settimo e
ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 65 e 139,
commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «all' articolo 2, commi 1 , 1-bis , 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10 »; al secondo e terzo periodo le parole:
«all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 6, del
citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
3) al comma 5:
3.1) al primo periodo, le parole: « articolo 74, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo
139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
3.2) al secondo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
3.3) al terzo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma,
lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), terzo e
quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
4) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano nel caso
di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle
previste dall'articolo 77, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .»;
5) al comma 8, le parole: « articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 » sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 56 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
6) al comma 9, le parole: « articolo 50, comma 3, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 » sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 3, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
7) al comma 11:
7.1) al primo periodo, le parole: «articoli 17, 34, comma 6,
secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 64, 133, comma 6, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »; le parole:
« articoli 46, comma 1 , e 47, comma 1, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427 » sono sostituite dalle seguenti:
«articoli 97, comma 1, e 98, comma 1, del medesimo testo unico»;
7.2) al secondo periodo, le parole: « articoli 13 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 e seguenti
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
7.3) al quarto periodo, le parole: «articolo 21 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 72 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
8) ai commi 12 e 13, le parole: « articolo 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 56 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
9) al comma 14, le parole: «articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
10) al comma 15, le parole: « articolo 74, primo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
l) all'articolo 32:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: « articolo 8, primo comma,
lettere b) e b-bis) del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
1.2) al secondo periodo, le parole: « articolo 41, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 39, comma 1,
lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
2) al comma 2, le parole: « articolo 38-quater, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
3) al comma 3, le parole: « articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 » sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 46, comma 1, lettera b), del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
4) ai commi 4 e 5, le parole: « articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
5) al comma 6, le parole: « articolo 2, comma 2, della legge 18
febbraio 1997, n. 28 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
6) al comma 7, le parole: « articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45, comma 1,
lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 » e le parole: « articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 46, comma 1,
lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
7) al comma 8, le parole: « articolo 8-bis, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 » e le parole: «articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 » sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico»;
m) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 32-bis - Violazioni relative alle dichiarazioni di
utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto
1. Nel caso in cui la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10 , sia mendace, si applica la sanzione pari al 30 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al
citato articolo 21, comma 3, primo periodo, nel territorio
dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace.
Articolo 32-ter - Violazione degli obblighi di conservazione e di
comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento ( articolo 2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153 )
1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1.
2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1.»;
n) all'articolo 33:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono
inserite le seguenti «; articolo 166-bis, comma 6, decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo
43-ter, terzo comma, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 »;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies. 1, comma 10, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
3) al comma 4, le parole: «articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
4) al comma 5, le parole: «articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 » e le parole: «articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico»;
5) al comma 6, le parole: «articolo 167, comma 11, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 186, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117 »;
6) al comma 7, le parole: «articolo 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 122, comma 6, 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 »;
7) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4.
7-ter In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117 , la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.»;
o) all'articolo 34:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, del valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo unico.
1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel termine stabilito nell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 .»;
3) al comma 4, le parole: «agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 » e le parole: «articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 133 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto »;
4) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.»;
p) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: « articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell' articolo 51, secondo comma, numero 7, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, le parole: « articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
q) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
«Articolo 35-bis - Violazioni relative agli obblighi di adeguata verifica o di comunicazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' ( articolo 14, comma 3, decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. La sanzione di cui all'articolo 35 si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali o degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 232 a 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
r) all'articolo 36:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti: «; articolo 37, comma 29, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 25-ter, comma 4 , secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »;
2) al comma 2, le parole: « articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 4, le parole: « articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.»;
5) al comma 5, primo e quarto periodo, le parole: « articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
6) al comma 6, primo periodo, le parole: « articolo 2, commi 1 , 1-bis , 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »; al secondo periodo, le parole: « articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
7) al comma 7, le parole: « articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
8) al comma 8, primo periodo, le parole: « articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 » e le parole: « articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 »;
9) al comma 9, secondo periodo, le parole: « articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »; al terzo periodo, le parole: «articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
10) al comma 10, le parole: « articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
11) al comma 11, le parole: « articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 154, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
12) al comma 12, le parole: « articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 » e le parole: «articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico»;
11) al comma 14, le parole: «articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
12) al comma 15, le parole: « articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 » e le parole: «articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 10, del medesimo testo unico»;
13) dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis - L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1.»;
s) all'articolo 37:
1) al comma 3, terzo periodo, « articolo 2, commi 1 , 1-bis , 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
2) al comma 5, le parole: « articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 161, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 7, le parole: « articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
4) al comma 10, terzo periodo, le parole: « articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »; al quarto periodo, «articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
t) all'articolo 38:
1) al comma 2, le parole: « articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell' articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 », sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 9, le parole: « articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 » e le parole: «di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico»;
u) dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 38-bis - Violazione del divieto di compensazione in caso di accollo
1. Nelle ipotesi di accollo del debito d'imposta altrui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante in violazione del divieto disposto dall'articolo 251, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano:
a) all'accollante, le sanzioni di cui all'articolo 38, commi 5 o 7;
b) all'accollato, la sanzione di cui al predetto articolo 38, comma 1.
Articolo 38-ter - Violazione del divieto di compensazione (Articolo 31, comma 1, secondo e terzo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 )
1. In caso di inosservanza del divieto di compensazione di cui all'articolo 6 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al primo periodo, i termini di cui all'articolo 22 decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.»;
v) all'articolo 41,
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole "1986" sono inserite le seguenti "; articolo 22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati di cui all' articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41.»;
z) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 41-bis - Irregolarita' dell'autoliquidazione e del versamento (articolo 41, comma 2-bis, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di mancato pagamento della maggiore imposta dovuta nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 .
2. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta dovuta ai sensi dell' articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 . In tal caso, se il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il termine di cui al citato articolo 45, comma 3, secondo periodo, l'ammontare della sanzione amministrativa e' ridotto di un terzo.
Articolo 41-ter - Ritardati od omessi versamenti ( articolo 17, comma 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui all' articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , e' sanzionato ai sensi dell'articolo 38.»;
aa) all'articolo 42, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «articolo 51, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al secondo periodo, le parole: «articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
bb) all'articolo 43:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «1986» sono inserite le seguenti: «; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23 dicembre 2005, n. 266 »;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.»;
cc) dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente:
«Articolo 43-bis - Omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati relativi alla cessione dell'immobile (articolo 35, comma 22.1, secondo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 )
1. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui all'articolo 299, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro.»;
dd) dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 44-bis - Dichiarazione mendace o decadenza benefici prima casa
1. In caso di dichiarazione mendace o di decadenza dei benefici di cui all'articolo 1, nota 1, della tariffa allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nella misura ordinaria. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota esigibile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica al mutuatario la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza tra l'imposta sostitutiva di cui all' articolo 18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e quella di cui al primo comma dello stesso articolo.
3. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica anche qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione di cui all' articolo 20, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e dai versamenti effettuati, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi.
Articolo 44-ter - Decadenza benefici cartolarizzazione
1. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 7. 1, comma 4-quater, della legge 30 aprile 1999, n. 130 , ove non si realizzi la condizione ivi prevista, si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura ordinaria.»;
ee) all'articolo 45:
1) al comma 1, le parole: «articolo 51, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, le parole: «articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ff) all'articolo 48, comma 2, le parole: «articolo 34, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
gg) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
«Articolo 48-bis - Irregolarita' dell'autoliquidazione e del versamento (articolo 33, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi dell' articolo 118, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 . Se il pagamento delle somme dovute ai sensi del citato articolo 118 e' effettuato entro il termine ivi indicato, l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotta a un terzo.
Articolo 48-ter - Violazione relative alle donazioni anteriori (articolo 57, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
1. Nei casi di omissione, incompletezza o inesattezza dell'indicazione degli estremi delle donazioni anteriori, ai sensi dell' articolo 134, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.»;
hh) all'articolo 49, comma 1, le parole: «articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025 »;
ii) dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente:
«Articolo 50-bis - Decadenza dei benefici per i trasferimenti a favore di discendenti e del coniuge di aziende, quote sociali e azioni
1. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 89, comma 6, periodi dal primo al quarto, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 38, comma 1.»;
ll) dopo l'articolo 52 e' inserito il seguente:
«Articolo 52-bis - Ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014 , in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 . La sanzione di cui al primo periodo e' ridotta a un terzo se il contribuente provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.»;
mm) dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente:
«Articolo 54-bis - Omesso pagamento dell'imposta di bollo per attivita' finanziarie oggetto di emersione ( articolo 19, comma 10, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 )
1. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui all' articolo 167, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , si applica una sanzione pari all'importo non versato.»;
nn) all'articolo 59, comma 1, lettera g), le parole: « articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 142, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 »;
oo) all'articolo 61:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «1938» sono inserite le seguenti: «; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132 , secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , e' passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori.
1-ter. E' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 .»;
pp) dopo l'articolo 62, e' inserito il seguente:
«Articolo 62-bis - Violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni delle aziende di vendita dell'energia elettrica ( articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208 )
1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui all'articolo 61, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38, comma 1.»;
qq) alla parte I, titolo V:
1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «canone rai» sono inserite le seguenti: «; tasse sulle concessioni governative»;
2) dopo il capo III, e' inserito il seguente:
«Capo III-bis - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
Articolo 62-ter - Violazioni in materia di tassa sulla licenza di porto di fucile (articolo 2, nota 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641 )
1. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui all'articolo 2, comma 1, della tariffa tasse sulle concessioni governative, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 e, in caso di nuova violazione, da euro 258,23 a euro 1.549,37.
Articolo 62-quater - Ritardato pagamento della tassa annuale per i certificati complementari di protezione di medicinali e di prodotti fitosanitari (articolo 9, nota 2, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641 )
1. Per il ritardo della tassa annuale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della tariffa di cui all'allegato 4 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , entro il semestre si applica la sanzione pecuniaria di euro 361,52.»;
rr) all'articolo 63,
1) comma 1:
1.1) alla lettera c), le parole: « articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
1.2) alla lettera e), le parole: « articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
1.3) alla lettera f), le parole « articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, le parole: « articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ss) all'articolo 66, comma 1, le parole: «al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «alla parte II, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
tt) all'articolo 67:
1) al comma 1, le parole: «all' articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: « articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
uu) all'articolo 69:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), primo e secondo periodo, le parole: « articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; al sesto periodo, le parole: « articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento», le parole: «articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico» e le parole: « articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 283 e seguenti del citato testo unico»;
1.2) alla lettera b), le parole: « articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
2) al comma 4, le parole: « articolo 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 5, le parole: « articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 79, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articolo 34 e 35 del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 80 e 81 del medesimo testo unico»;
vv) alla parte I, titolo VI, dopo il capo IV, sono inseriti i seguenti:
«Capo IV-bis - Violazioni relative a comunicazioni
Sezione I - Violazioni relative a comunicazioni in materia di imposte sui redditi
Articolo 69-bis - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato
1. Nel caso di inesatta comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 306, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica al contribuente la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
Articolo 69-ter - Violazioni relative alle comunicazioni rilevanti in materia di imposizione minima globale (articolo 51, comma 9, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui all'articolo 351, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117, o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi, si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati, si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro.
Le sanzioni amministrative indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista all'articolo 351, comma 4, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e' punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento.
Sezione II - Violazioni relative a comunicazioni di crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Articolo 69-quater - Violazioni relative alle comunicazioni di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
1. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 3-ter, periodi dal primo al quinto, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, determina l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 38, comma 5.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1.
Articolo 69-quinquies - Violazioni relative alle comunicazioni di non utilizzabilita' dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (articolo 25, comma 2, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)
1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, entro i termini ivi previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
Articolo 69-sexies - Violazioni relative alle comunicazioni di crediti ceduti e non utilizzati
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 5, si applica nei casi di violazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.
Sezione III - Violazioni relative a comunicazioni in materia di riscossione
Articolo 69-septies - Violazioni relative alle comunicazioni per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 23, comma 2, lettera a), quarto periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 3, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, relativa alle variazioni delle condizioni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36 del presente testo unico.
Articolo 69-octies - Violazioni relative alle comunicazioni per l'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis, settimo comma, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 39 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36.
Articolo 69-novies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (articolo 4, comma 4, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. La violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.
Articolo 69-decies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8, comma 3, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui all'articolo 69, comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'articolo 68, comma 1, del medesimo testo unico, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.
Articolo 69-undecies - Violazioni relative alle comunicazioni dei terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo (articolo 75-bis, comma 2, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. In caso di mancato adempimento da parte di soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, degli obblighi rivenienti dalle richieste formulate ai sensi dell'articolo 175, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione di cui all'articolo 35.
Sezione IV - Altre violazioni relative a comunicazioni
Articolo 69-duodecies - Violazioni relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria (articolo 78, comma 26, primo, terzo e quarto periodo, legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. In caso di inosservanza degli obblighi relativi agli elenchi di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
Articolo 69-terdecies - Violazioni relative agli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti (articolo 10, comma 1, quarto periodo, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)
1. Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165.
Articolo 69-quaterdecies - Violazioni relative alla comunicazione di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti (articolo 3, commi 4, secondo periodo, e 5-bis, decreto legislativo 14 novembre 2014 n. 175)
1. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione prevista dall'articolo 69-bis.
2. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 67, commi 3 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Articolo 69-quinquiesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale (articolo 9-bis, comma 16, primo periodo, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 33, comma 1.
Articolo 69-sexiesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni dei dati delle locazioni brevi (articolo 4, comma 4, secondo e terzo periodo, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e' punita con la sanzione di cui all'articolo 36. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Articolo 69-septiesdecies - Violazioni relative ad adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri (articolo 9, legge 18 giugno 2015, n. 95)
1. Nei casi di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 194 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 35, comma 2.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 196 del medesimo testo unico, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualita' di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorita' statunitensi, ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.
Articolo 69-octiesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (articolo 12, commi 3 e 4, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della meta'.
2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della meta'.
3. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 223, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.
Articolo 69-noviesdecies - Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti lo scambio di informazioni raccolte dai gestori di piattaforme (articolo 12, decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)
1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della meta'.
2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della meta'.
Capo VI-ter - Disposizioni speciali in materia di aumento e riduzione della sanzione amministrativa
Sezione I - Riduzioni della sanzione amministrativa
Articolo 69-vicies - Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a operazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante (articolo 2, comma 36-vicies ter, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
1. L'ammontare delle sanzioni previste dagli articoli 27, 30 e 31 e' ridotto alla meta' per gli esercenti imprese o arti e professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
Articolo 69-viciessemel - Riduzione della sanzione amministrativa in caso di infedele indicazione dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 74, secondo periodo, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, e all'articolo 233, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che determinano la cessazione del regime previsto dalla parte II, titolo I, capo XXI, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonche' le condizioni di cui all'articolo 235, comma 2, del citato testo unico, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal titolo II, capi I, II e III, e titolo III del presente testo unico, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.
Articolo 69-viciesbis - Riduzione delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo (articolo 6, comma 3-bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)
1. L'ammontare delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo e' ridotto alla meta' e, comunque, non puo' essere applicato in misura superiore al minimo edittale, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi. La loro riscossione e', in ogni caso, sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento.
Articolo 69-viciester - Sanzioni applicabili nel caso di cooperazione e collaborazione rafforzata
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, sussistendo le condizioni di cui articolo 141, comma 4, del medesimo testo unico, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 346, comma 5, del citato testo unico sono ridotte alla meta'.
Articolo 69-viciesquater - Riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli formali e automatici delle dichiarazioni
1. L'ammontare delle sanzioni:
a) e' ridotto ad un terzo se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
b) e' ridotto a due terzi se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
c) e' ridotto a un terzo se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 277, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Articolo 69-viciesquinquies - Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli automatizzati
1. L'ammontare delle sanzioni e' ridotto ad un terzo se, ai sensi dell'articolo 323, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il contribuente provvede a pagare le somme dovute.
Articolo 69-viciessexies - Sanzioni applicabili in caso di adesione ai verbali di constatazione
1. In presenza dell'adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 350, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 69-viciessexies e nell'articolo 69-viciessepties, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 353 del citato testo unico.
Articolo 69-viciessepties - Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi, nell'imposta sul valore aggiunto (articolo 2, comma 5, primo periodo, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
1. A seguito della definizione di cui all'articolo 346 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, a eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 287, comma 2, di cui al medesimo testo unico, nonche' di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.
Articolo 69-viciesocties - Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti delle altre imposte indirette (articolo 3, comma 3, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
1. A seguito della definizione di cui all'articolo 347 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
Articolo 69-viciesnovies - Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione (articolo 15, comma 1, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 346, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e negli articoli 42, 43, 47 e 48 del presente testo unico, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota I) all'articolo 1, parte prima, della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e nell'articolo 173, comma 1, del medesimo testo unico.
Articolo 69-tricies - Riduzione delle sanzioni amministrative nei casi di conciliazione giudiziale (articolo 48-ter, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)
1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.
Sezione II - Aumenti della sanzione amministrativa
Articolo 69-triciessemel - Aumento delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a investimenti e attivita' in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)
1. Le sanzioni previste dall'articolo 27 sono raddoppiate nelle ipotesi di cui all'articolo 294, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Articolo 69-triciesbis - Aumento delle sanzioni per mancato pagamento delle somme dovute nei casi di conciliazione giudiziale
1. L'ammontare delle sanzioni di cui all'articolo 38 e' aumentato della meta' e applicato sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, in casi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 102 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.»;
zz) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, le parole: « articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
aaa) all'articolo 83, comma 1, primo periodo, le parole: « articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 » sono sostituite dalle seguenti: «articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
bbb) all'articolo 100:
1) al comma 1, le parole: «all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e la parola: «medesimo» e' sostituita dalle seguenti: «28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 »;
2) al comma 2, le parole: «all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
3) al comma 3, le parole: «agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
ccc) all'articolo 101, comma 1:
1) dopo la lettera aa) sono inserite le seguenti: «aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ;
aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;»;
2) dopo la lettera bb) e' inserita la seguente: «bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218 ;».
2. All' articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , le parole: «nonche' a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' a irrogare la sanzione di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ».
3. All'articolo 7.1, comma 4-quater, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130 , le parole: «e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e si applica la sanzione di cui all'articolo 44-ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ».
4. All' articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 :
a) al comma 3-ter, settimo periodo, sono soppresse le parole: «e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all' articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 »;
b) al comma 5, sono soppresse le parole: «e delle sanzioni di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».
5. All' articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 , le parole: «e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all' articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 » sono sostituite dalle seguenti: «ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-sexies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ».
Note all'art. 8:
- Il testo degli artt. 6, 7, 10, 14, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 59, 61, la parte I del Titolo V, 63, 66, 67, 69, 82, 83, 100 e 101 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6. Fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile a terzi ( articolo 1 della legge n. 423 del 1995 )
1. La riscossione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.
2. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell' articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice , la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.
6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data.
7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 98 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .".
"Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione ( articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997 )
1. La determinazione della sanzione e' effettuata in ragione del principio di proporzionalita' di cui all'articolo 2, comma 4. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e' incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 14 del presente testo unico o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'.
4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile.
Se concorrono circostanze di particolare gravita' della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla meta'.
5. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta a un terzo.".
"Art. 10. Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie ( articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997 )
1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.".
"Art. 14. Ravvedimento ( articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 )
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell' articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . La definizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni indicate nell'articolo 31, comma 3, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, e comma 4, o nell'articolo 36, comma 9;
g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , relativo alla violazione constatata ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
h) a un decimo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e 276 del medesimo testo unico. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento.
4. Il pagamento della sanzione ridotta e' eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 13, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere e), f) e g), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.
6. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.
7. Quando la liquidazione e' eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.".
"Art. 20. Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'.
2. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 243 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, e dall'articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , effettuato con criteri di selettivita' nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 18.
3. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e ai sensi degli articoli 276 e 266, comma 6, del medesimo testo unico. Per le sanzioni indicate al primo periodo, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 3 e nell'articolo 18, comma 3.
5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 18 del presente testo unico e all'articolo 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.".
"Art. 27. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ( articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ; articolo 6, comma 6, secondo e quarto periodo, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215; articolo 8, comma 2 , secondo e terzo periodo, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 )
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.
3. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 3, primo periodo.
5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 5, l'infedelta' e' conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia gia' concorso alla determinazione del reddito nell'annualita' in cui interviene l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.
7. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
8. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3.
9. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 , da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne da' apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 3.
9-bis. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui all'articolo 118, commi 18 e 19, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 118, comma 23, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3.
10. Nelle ipotesi di cui agli articoli da 203 a 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 3.
10-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 3.".
"Art. 28. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta ( articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.
4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 3.
5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore al 3 per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.
7. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
8. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
9. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 38, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3.".
"Art. 30. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi ( articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ; articoli 38-bis.2, comma 11, secondo periodo, e 54-bis. 1, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 )
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , la sanzione di cui al primo periodo e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al quarto periodo e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione del 25 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100. In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello gia' liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277.
1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il comma 2.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo.
3. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 100, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , la sanzione e' riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e' commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
4. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 101, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.
5. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.
6. Se la violazione di cui al comma 5 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 5.
7. La sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se e' provata la compartecipazione alla frode.
8. Fuori dai casi di cui al comma 7, la sanzione di cui al comma 5 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al 3 per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.
9. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
10. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' punito con la sanzione amministrativa pari al 25 per cento del credito rimborsato. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , conseguono un rimborso non dovuto si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguono un indebito rimborso si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per cento della somma rimborsata.
11. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita', previste agli articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito con la sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 149, commi 1 e 4, e 151, commi 4 e 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.".
"Art. 31. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ( articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
Testo in vigore dal 13 giugno 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 65 e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.
Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la sanzione di cui al primo periodo si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all' articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, nei termini previsti.
4. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
5. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera d), quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all' articolo 139, comma 1, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto siano non veritiere, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate al 40 per cento.
6. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo periodo, 4, primo e secondo periodo, e 5 la sanzione non puo' essere inferiore a euro 300.
6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano nel caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 77, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .
7. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
8. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5.
9. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 101, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , l'operazione e' stata assoggettata a imposta in un altro Stato membro.
10. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreche' non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarita' all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare. E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilita', esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.
11. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 64, 133, comma 6, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e agli articoli 97, comma 1 , e 98, comma 1, del medesimo testo unico. Se l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi degli articoli 19 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la sanzione amministrativa e' elevata a una misura del 5 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 8, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 72 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.
12. In deroga al comma 11, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , il cessionario o il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario, anziche' mediante l'inversione contabile, e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
13. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11 sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , il cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel modo ordinario e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.
14. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 . La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano e il cessionario o committente e' punito con la sanzione di cui al comma 8, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti astrattamente imponibili e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
15. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del cedente, con la sanzione amministrativa del 10 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.".
"Art. 32. Violazioni relative alle esportazioni ( articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con la sanzione amministrativa del 50 per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione e' soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui al primo e al secondo periodo non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , nonche' al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
5. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .
6. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.
7. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
8. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.
9. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 5 per cento.".
"Art. 33. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni ( articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ; articolo 166-bis, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 27, 28 e 30, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 . Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
4. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all' articolo 119, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 30.000.
5. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro.
6. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista all'articolo 186, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.
7. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 122, comma 6, 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dall'articolo 30, comma 4-quater , della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e dall'articolo 1, comma 8 , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si applica una sanzione da euro 1.500 a euro 15.000.
7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4.
7-ter. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117 , la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.".
"Art. 34. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita' ( articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208 )
1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, del valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo unico.
1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel termine stabilito nell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 .
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al 50 per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 , del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 133 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.
5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , si applica la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.
5-bis. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.".
"Art. 35. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari ( articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto.
La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 . La sanzione di cui al primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'articolo 13.
4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonche' a Poste italiane S.p.A.
5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta."
"Art. 36. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ( articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ; articolo 37, comma 29, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 25-ter, comma 4 , secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13.
4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall' all'articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13.
6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 13.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 101, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 110, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , nonche' delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro.
9. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e' punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .
10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746 se la violazione di cui al primo periodo si riferisce agli apparecchi misuratori previsti dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 . Con la stessa sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell' articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.
11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 154, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000.
12. Quando la garanzia di cui all' articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
13. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall' articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212 , si applica la sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
14. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.
Non si applica l'articolo 13.
15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 68, comma 10, del medesimo testo unico, e' irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si applica l'articolo 13.
15-bis - L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1.".
"Art. 37. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto ( articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000.
2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla meta'.
3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 , il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la quarta violazione.
5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 161, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 31, comma 15.
8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5.
9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8 siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati.
10. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui dell'articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .".
"Art. 38. Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione ( articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m).
5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 6.
6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.
7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si applica la sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato in compensazione.
8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la sanzione di cui al comma 7 e' aumentata dalla meta' al doppio.
9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.
"Art. 41. Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia ( articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ; articolo 22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall' articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.
1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati di cui all' articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41.".
"Art. 42. Insufficiente dichiarazione di valore ( articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 )
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui all'articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui all'articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato."
"Art. 43. Occultazione di corrispettivo ( articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23 dicembre 2005, n. 266 )
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.
1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.".
"Art. 45. Altre infrazioni ( articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 )
Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell' articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , e' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.".
"Art. 48. Infedelta' della dichiarazione ( articolo 51 del decreto legislativo n. 346 del 1990 )
1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa pari all'80 per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 309, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse per i servizi ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.".
"Art. 49. Altre violazioni ( articolo 53 del decreto legislativo n. 346 del 1990 )
Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027
1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell' articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all' articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025 .
2. Chi viola i divieti stabiliti dall' articolo 130, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , o non adempie all'obbligo di cui al comma 4 dello stesso articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all' articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel comma 7 del predetto articolo, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 del pari applicabile a chi:
a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all' articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui al richiamato articolo 108 e all' articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 .
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o di Poste Italiane S.p.A.".
"Art. 59. Altre violazioni ( articolo 33 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 )
1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:
a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 142, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 ;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , o all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.".
"Art. 61. Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento dell'abbonamento ( articolo 19 del regio decreto-legge n. 246 del 1938 ; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132 , secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516.
1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , e' passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori.
1-ter. E' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 .".
"Parte I - Titolo V - Sanzioni in materia di tributi erariali minori (imposta sulle concessioni governative; imposta su assicurazioni private e contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; canone rai; tasse sulle concessioni governative)"
"Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale ( articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 )
1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
e) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
f) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.".
"Art. 66. Recidiva e sanzioni accessorie ( articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978 )
1. I soggetti previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nell'articolo 65, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui alla parte II, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Essi sono altresi' sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all' articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 3354 , al controllo globale per tutti i tributi.
2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nell'articolo 65, e' soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e' adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente che nel corso di un triennio e' punito per tre violazioni previste nell'articolo 65 e' soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni ne' superiore a tre mesi. Il provvedimento e' adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche delle violazioni per le quali e' intervenuto il procedimento di cui all'articolo 65, comma 4.".
"Art. 67. Sanzioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori ( articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990 )
1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al primo periodo relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 , e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 , e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.".
"Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari ( articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 )
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , non si applica la sanzione di cui al primo periodo e i soggetti di cui all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , il centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 14. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 283 e seguenti del citato testo unico. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 . In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3;
b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.
2. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.
3. Le violazioni dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68 sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 79, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 80 e 81 del medesimo testo unico, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza. Nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare.
6. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.
7. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 euro a 5.165 euro.".
"Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate ( articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 )
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 50.000 euro.".
"Art. 83. Omesso versamento di IVA ( articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000 )
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 75.000 euro."
"Art. 100. Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero ( articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 )
1. L'autore della violazione di cui all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all' articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.
3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi dell' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al presente capo, a eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2."
"Art. 101. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 102 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 ;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559 ;
c) l' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542 ;
d) gli articoli 24 e 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ;
e) gli articoli 32 , 33 , 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ;
f) l' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ;
g) articoli 24 , 25 , 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ;
h) gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ;
i) gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ;
l) l' articolo 2, ottavo comma della legge 26 gennaio 1983, n. 18 ;
m) gli articoli 69 , 71 , 72 , 73 , 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ;
n) gli articoli 5 e 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
o) gli articoli 50 , 51 , 53 e 54 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ;
p) l' articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ;
q) la legge 11 ottobre 1995, n. 423 ;
r) gli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ;
s) l' articolo 34 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 ;
t) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;
u) gli articoli da 1 a 18 , 20 , 21 e da 23 a 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ;
v) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 ;
z) il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , a eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter;
aa) l' articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ;
aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ;
aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
bb) articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;
bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218 ;
cc) gli articoli 1 , 2 , 3 e 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 , recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.
2. Restano abrogati:
a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ;
b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma», dell' articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
c) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
d) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; gli articoli da 92 a 96 , 97, sesto comma , e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
e) l'articolo 8, commi dal quarto al nono e undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249 , aggiunti dall' articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71 ; l' articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ;
f) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ;
g) l'articolo 2, a eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18 ;
h) l' articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649 ;
i) l' articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 17; l'articolo 1, quarto comma , secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6 ;
l) l' articolo 2, commi 27 e 28 , e l' articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ;
m) l' articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ;
n) l' articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ; l' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
o) l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
p) all' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , alla rubrica, le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» e al comma 3, le parole: «e le sanzioni pecuniarie»;
q) l' articolo 34, commi 2 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 .
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.".
- Il testo dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto e' versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.
Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma e' superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza puo' essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso.
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedelta' della dichiarazione, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro. L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarita' dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 .
Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , la dichiarazione dell'imposta sostitutiva puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .
Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti."
- Il testo dell'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 , recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7.1. Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari.
1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita' competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della societa' veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, si applicano altresi' le disposizioni del presente articolo.
2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124 , 160 , 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57 , 60 , 84 , 85 e 240 del medesimo decreto legislativo, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile . Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. Il finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori di passivita' dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .
4. Possono essere costituite una o piu' societa' veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.
4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.
4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 . Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica la sanzione di cui all'articolo 44-ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la societa' veicolo d'appoggio di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria si applicano integralmente alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 .
6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all' articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 e' affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa' di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la conformita' dell'attivita' e delle operazioni della societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo.
8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di societa' o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la societa' veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla societa' veicolo di appoggio e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non e' esteso alla successiva vendita effettuata dalla societa' veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla societa' veicolo d'appoggio, l'immobile e' esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9."
- Il testo dell' articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, modificato come modificato dall'articolo 8 del presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 121. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all' articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall' articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all' articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall' articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell' articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 ;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera ai sensi dell' articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 , o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all' articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , alle societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo' essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita' applicative del presente comma.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
b) efficienza energetica di cui all' articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 ;
c) adozione di misure antisismiche di cui all' articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 ;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all' articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all' articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 ;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all' articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell' articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e dell' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 . Le modalita' di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , per le societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all' articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , alle quali e' stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e' effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalita' di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all' articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell' articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , anche la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, e' in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruita' delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 , oppure, nel caso di interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , che attesti tale circostanza;
h) visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell' articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 ;
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e' controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 . Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007 , un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020 , recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 , recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una societa' quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della medesima societa' quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della societa' quotata o della diversa societa' del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis.
Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravita' della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6.
Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 .
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119. ".
Il testo dell' articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 , recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria, come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 4-bis. Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
- Il testo degli artt. 6, 7, 10, 14, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 59, 61, la parte I del Titolo V, 63, 66, 67, 69, 82, 83, 100 e 101 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6. Fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile a terzi ( articolo 1 della legge n. 423 del 1995 )
1. La riscossione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.
2. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell' articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice , la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.
6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data.
7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 98 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .".
"Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione ( articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997 )
1. La determinazione della sanzione e' effettuata in ragione del principio di proporzionalita' di cui all'articolo 2, comma 4. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e' incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 14 del presente testo unico o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'.
4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile.
Se concorrono circostanze di particolare gravita' della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla meta'.
5. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta a un terzo.".
"Art. 10. Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie ( articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997 )
1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.".
"Art. 14. Ravvedimento ( articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 )
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell' articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . La definizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni indicate nell'articolo 31, comma 3, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, e comma 4, o nell'articolo 36, comma 9;
g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , relativo alla violazione constatata ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
h) a un decimo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e 276 del medesimo testo unico. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento.
4. Il pagamento della sanzione ridotta e' eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 13, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere e), f) e g), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.
6. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.
7. Quando la liquidazione e' eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.".
"Art. 20. Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'.
2. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 243 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, e dall'articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , effettuato con criteri di selettivita' nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 18.
3. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e ai sensi degli articoli 276 e 266, comma 6, del medesimo testo unico. Per le sanzioni indicate al primo periodo, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 3 e nell'articolo 18, comma 3.
5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 18 del presente testo unico e all'articolo 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.".
"Art. 27. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ( articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ; articolo 6, comma 6, secondo e quarto periodo, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215; articolo 8, comma 2 , secondo e terzo periodo, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 )
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.
3. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 3, primo periodo.
5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 5, l'infedelta' e' conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia gia' concorso alla determinazione del reddito nell'annualita' in cui interviene l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.
7. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
8. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3.
9. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 , da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne da' apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 3.
9-bis. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui all'articolo 118, commi 18 e 19, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 118, comma 23, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3.
10. Nelle ipotesi di cui agli articoli da 203 a 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 3.
10-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 3.".
"Art. 28. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta ( articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.
4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 3.
5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore al 3 per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.
7. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
8. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
9. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 38, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3.".
"Art. 30. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi ( articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ; articoli 38-bis.2, comma 11, secondo periodo, e 54-bis. 1, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 )
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , la sanzione di cui al primo periodo e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al quarto periodo e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione del 25 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100. In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello gia' liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277.
1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il comma 2.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo.
3. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 100, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , la sanzione e' riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e' commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
4. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 101, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.
5. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.
6. Se la violazione di cui al comma 5 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 5.
7. La sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se e' provata la compartecipazione alla frode.
8. Fuori dai casi di cui al comma 7, la sanzione di cui al comma 5 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al 3 per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.
9. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
10. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' punito con la sanzione amministrativa pari al 25 per cento del credito rimborsato. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , conseguono un rimborso non dovuto si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguono un indebito rimborso si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per cento della somma rimborsata.
11. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita', previste agli articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito con la sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 149, commi 1 e 4, e 151, commi 4 e 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.".
"Art. 31. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ( articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
Testo in vigore dal 13 giugno 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 65 e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.
Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la sanzione di cui al primo periodo si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all' articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, nei termini previsti.
4. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
5. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera d), quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all' articolo 139, comma 1, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto siano non veritiere, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate al 40 per cento.
6. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo periodo, 4, primo e secondo periodo, e 5 la sanzione non puo' essere inferiore a euro 300.
6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano nel caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 77, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .
7. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
8. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5.
9. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 101, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , l'operazione e' stata assoggettata a imposta in un altro Stato membro.
10. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreche' non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarita' all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare. E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilita', esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.
11. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 64, 133, comma 6, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e agli articoli 97, comma 1 , e 98, comma 1, del medesimo testo unico. Se l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi degli articoli 19 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la sanzione amministrativa e' elevata a una misura del 5 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 8, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 72 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.
12. In deroga al comma 11, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , il cessionario o il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario, anziche' mediante l'inversione contabile, e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
13. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11 sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , il cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel modo ordinario e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.
14. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 . La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano e il cessionario o committente e' punito con la sanzione di cui al comma 8, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti astrattamente imponibili e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
15. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del cedente, con la sanzione amministrativa del 10 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.".
"Art. 32. Violazioni relative alle esportazioni ( articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con la sanzione amministrativa del 50 per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione e' soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui al primo e al secondo periodo non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , nonche' al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
5. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .
6. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.
7. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
8. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.
9. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 5 per cento.".
"Art. 33. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni ( articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ; articolo 166-bis, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 27, 28 e 30, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 . Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
4. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all' articolo 119, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 30.000.
5. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro.
6. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista all'articolo 186, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.
7. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 122, comma 6, 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dall'articolo 30, comma 4-quater , della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e dall'articolo 1, comma 8 , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si applica una sanzione da euro 1.500 a euro 15.000.
7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4.
7-ter. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117 , la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.".
"Art. 34. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita' ( articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208 )
1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, del valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo unico.
1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel termine stabilito nell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 .
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al 50 per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 , del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 133 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.
5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , si applica la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.
5-bis. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.".
"Art. 35. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari ( articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto.
La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 . La sanzione di cui al primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'articolo 13.
4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonche' a Poste italiane S.p.A.
5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta."
"Art. 36. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ( articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 ; articolo 37, comma 29, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 25-ter, comma 4 , secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13.
4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall' all'articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13.
6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 13.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 101, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 110, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , nonche' delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro.
9. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e' punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .
10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746 se la violazione di cui al primo periodo si riferisce agli apparecchi misuratori previsti dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 . Con la stessa sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell' articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.
11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 154, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000.
12. Quando la garanzia di cui all' articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
13. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall' articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212 , si applica la sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
14. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.
Non si applica l'articolo 13.
15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 68, comma 10, del medesimo testo unico, e' irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si applica l'articolo 13.
15-bis - L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1.".
"Art. 37. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto ( articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000.
2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla meta'.
3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 , il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la quarta violazione.
5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 161, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 31, comma 15.
8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5.
9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8 siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati.
10. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui dell'articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .".
"Art. 38. Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione ( articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 )
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m).
5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 6.
6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.
7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si applica la sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato in compensazione.
8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la sanzione di cui al comma 7 e' aumentata dalla meta' al doppio.
9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.
"Art. 41. Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia ( articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ; articolo 22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall' articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro.
1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati di cui all' articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41.".
"Art. 42. Insufficiente dichiarazione di valore ( articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 )
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui all'articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui all'articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato."
"Art. 43. Occultazione di corrispettivo ( articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23 dicembre 2005, n. 266 )
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.
1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.".
"Art. 45. Altre infrazioni ( articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 )
Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell' articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , e' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.".
"Art. 48. Infedelta' della dichiarazione ( articolo 51 del decreto legislativo n. 346 del 1990 )
1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa pari all'80 per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 309, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse per i servizi ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.".
"Art. 49. Altre violazioni ( articolo 53 del decreto legislativo n. 346 del 1990 )
Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027
1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell' articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all' articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025 .
2. Chi viola i divieti stabiliti dall' articolo 130, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , o non adempie all'obbligo di cui al comma 4 dello stesso articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all' articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel comma 7 del predetto articolo, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 del pari applicabile a chi:
a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all' articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui al richiamato articolo 108 e all' articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 .
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o di Poste Italiane S.p.A.".
"Art. 59. Altre violazioni ( articolo 33 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 )
1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:
a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 142, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 ;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , o all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.".
"Art. 61. Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento dell'abbonamento ( articolo 19 del regio decreto-legge n. 246 del 1938 ; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132 , secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516.
1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , e' passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori.
1-ter. E' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 .".
"Parte I - Titolo V - Sanzioni in materia di tributi erariali minori (imposta sulle concessioni governative; imposta su assicurazioni private e contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; canone rai; tasse sulle concessioni governative)"
"Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale ( articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 )
1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
e) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
f) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.".
"Art. 66. Recidiva e sanzioni accessorie ( articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978 )
1. I soggetti previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nell'articolo 65, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui alla parte II, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Essi sono altresi' sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all' articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 3354 , al controllo globale per tutti i tributi.
2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nell'articolo 65, e' soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e' adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente che nel corso di un triennio e' punito per tre violazioni previste nell'articolo 65 e' soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni ne' superiore a tre mesi. Il provvedimento e' adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche delle violazioni per le quali e' intervenuto il procedimento di cui all'articolo 65, comma 4.".
"Art. 67. Sanzioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori ( articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990 )
1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al primo periodo relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 , e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 , e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.".
"Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari ( articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 )
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , non si applica la sanzione di cui al primo periodo e i soggetti di cui all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , il centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 14. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 283 e seguenti del citato testo unico. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 . In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3;
b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.
2. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.
3. Le violazioni dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68 sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 79, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 80 e 81 del medesimo testo unico, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza. Nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare.
6. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.
7. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 euro a 5.165 euro.".
"Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate ( articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 )
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 50.000 euro.".
"Art. 83. Omesso versamento di IVA ( articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000 )
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 75.000 euro."
"Art. 100. Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero ( articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 )
1. L'autore della violazione di cui all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all' articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.
3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi dell' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al presente capo, a eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2."
"Art. 101. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 102 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 ;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559 ;
c) l' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542 ;
d) gli articoli 24 e 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ;
e) gli articoli 32 , 33 , 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ;
f) l' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ;
g) articoli 24 , 25 , 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ;
h) gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ;
i) gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ;
l) l' articolo 2, ottavo comma della legge 26 gennaio 1983, n. 18 ;
m) gli articoli 69 , 71 , 72 , 73 , 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ;
n) gli articoli 5 e 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
o) gli articoli 50 , 51 , 53 e 54 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ;
p) l' articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ;
q) la legge 11 ottobre 1995, n. 423 ;
r) gli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ;
s) l' articolo 34 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 ;
t) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;
u) gli articoli da 1 a 18 , 20 , 21 e da 23 a 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ;
v) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 ;
z) il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , a eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter;
aa) l' articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ;
aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ;
aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
bb) articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;
bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218 ;
cc) gli articoli 1 , 2 , 3 e 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 , recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.
2. Restano abrogati:
a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ;
b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma», dell' articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
c) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
d) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; gli articoli da 92 a 96 , 97, sesto comma , e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
e) l'articolo 8, commi dal quarto al nono e undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249 , aggiunti dall' articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71 ; l' articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ;
f) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ;
g) l'articolo 2, a eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18 ;
h) l' articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649 ;
i) l' articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 17; l'articolo 1, quarto comma , secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6 ;
l) l' articolo 2, commi 27 e 28 , e l' articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ;
m) l' articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ;
n) l' articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ; l' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
o) l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
p) all' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , alla rubrica, le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» e al comma 3, le parole: «e le sanzioni pecuniarie»;
q) l' articolo 34, commi 2 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 .
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.".
Il testo dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto e' versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.
Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma e' superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza puo' essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso.
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedelta' della dichiarazione, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro. L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarita' dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 .
Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , la dichiarazione dell'imposta sostitutiva puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .
Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti."
- Il testo dell'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 , recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7.1. Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari.
1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita' competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della societa' veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, si applicano altresi' le disposizioni del presente articolo.
2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124 , 160 , 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57 , 60 , 84 , 85 e 240 del medesimo decreto legislativo, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile . Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. Il finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori di passivita' dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .
4. Possono essere costituite una o piu' societa' veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.
4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.
4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 . Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica la sanzione di cui all'articolo 44-ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la societa' veicolo d'appoggio di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria si applicano integralmente alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 .
6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all' articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 e' affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa' di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la conformita' dell'attivita' e delle operazioni della societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo.
8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di societa' o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la societa' veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla societa' veicolo di appoggio e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non e' esteso alla successiva vendita effettuata dalla societa' veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla societa' veicolo d'appoggio, l'immobile e' esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9."
- Il testo dell' articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, modificato come modificato dall'articolo 8 del presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 121. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all' articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall' articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all' articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall' articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell' articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 ;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera ai sensi dell' articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 , o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all' articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , alle societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo' essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita' applicative del presente comma.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
b) efficienza energetica di cui all' articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 ;
c) adozione di misure antisismiche di cui all' articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 ;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all' articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all' articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 ;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all' articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell' articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e dell' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 . Le modalita' di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , per le societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all' articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , alle quali e' stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e' effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalita' di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all' articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell' articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , anche la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, e' in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruita' delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 , oppure, nel caso di interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , che attesti tale circostanza;
h) visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell' articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 ;
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e' controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 . Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007 , un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020 , recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 , recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una societa' quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della medesima societa' quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della societa' quotata o della diversa societa' del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis.
Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravita' della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6.
Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 .
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119. ".
Il testo dell' articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 , recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria, come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 4-bis. Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , alle societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , non e' consentita la compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all' articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 .
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-sexies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies , del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , la detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies , del citato decreto-legge n. 63 del 2013 .
6. All' articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , per le societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all' articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , alle quali e' stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e' effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalita' di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all' articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non e' in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all' articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.".
1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , alle societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , non e' consentita la compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all' articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 .
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-sexies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies , del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , la detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies , del citato decreto-legge n. 63 del 2013 .
6. All' articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , per le societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all' articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , alle quali e' stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e' effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalita' di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all' articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non e' in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all' articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.".

Art. 9

Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 agosto 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio

Art. 1

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO
Art. 1.
Compiti dell'anagrafe tributaria
( articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli Uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonche' i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
2. I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi all'applicazione dei tributi e, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacita' contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.
3. Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.

Art. 2

Art. 2.
Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni
( articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'articolo 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'articolo 3.
2. Le modalita' per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3

Art. 3.
Attribuzione del numero di codice fiscale
( articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui all'articolo 6 e' tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'articolo 4.
2. Il numero di codice fiscale puo' essere attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione.
3. L'amministrazione finanziaria puo' assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che d'ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente capo. Nel caso di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato e' tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell'articolo 4 entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande medesime.

Art. 4

Art. 4.
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale
( articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformita' al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare:
a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le societa', associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
2. Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale.
3. Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita di persone fisiche alle quali sia gia' stato attribuito il numero di codice fiscale queste debbono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione. Il numero di codice fiscale precedentemente attribuito ha a tutti gli effetti validita' di numero di codice fiscale provvisorio. Nella domanda deve essere indicato anche il numero di codice fiscale precedentemente attribuito.

Art. 5

Art. 5.
Comunicazione del numero di codice fiscale
( articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, e' portato a conoscenza del soggetto mediante apposita comunicazione dell'amministrazione finanziaria.
2. Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi di identificazione del soggetto. Se manca o e' errato taluno di tali elementi, il soggetto e' tenuto a presentare domanda, ai sensi dell'articolo 4, entro sei mesi dalla data della comunicazione, indicando il numero di codice fiscale precedentemente attribuito.
Fino alla data di comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, quello precedentemente attribuito ha validita' di numero di codice fiscale provvisorio.
3. Qualora ad un medesimo soggetto pervengano piu' comunicazioni del numero di codice fiscale, il soggetto stesso e' tenuto ad usare il numero di codice fiscale indicato nella comunicazione emessa in data piu' recente.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' della comunicazione del numero di codice fiscale, nonche' le modalita' per la richiesta di duplicati della comunicazione stessa.

Art. 6

Art. 6.
Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale
( articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui al comma 3, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, nonche', per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti elencati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente testo unico. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonche' nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla societa' emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla societa' emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e' richiesta nel modello di comunicazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1° gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e' prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e' limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli Uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e' cessato anteriormente al 1° gennaio 1978; non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'articolo 54, comma 1, dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1° gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti all'agente della riscossione delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo o affidate, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; deleghe di pagamento conferite agli intermediari della riscossione, di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , e conseguenti attestazioni di pagamento di cui al comma 2 del citato articolo 9, rilasciate dagli intermediari della riscossione ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli Uffici dell'Agenzia delle entrate a norma dell'articolo 178, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1° gennaio 1978; dichiarazioni da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero dell'economia e delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1978; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad Amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
f) denunce di inizio attivita' presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera;
g) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita'; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita'; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
h) atti emessi da Uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1° gennaio 1978; I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazione per iscritto.
i) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nell'articolo 45, commi 4, 5 e 6, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .
l) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti;
m) ricorsi alle corti di giustizia tributaria di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
n) atti o negozi delle societa' e degli enti di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l), conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.
2. Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti gia' attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4, relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4, deve essere fatta nelle comunicazioni di cui al comma 1, lettera c), i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'amministrazione finanziaria.
3. La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformita' ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, puo' individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.

Art. 7

Art. 7.
Comunicazioni all'anagrafe tributaria
( articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ; articolo 78, commi 25, 25-bis e 26, secondo periodo, Legge 30 dicembre 1991, n. 413 )
1. Gli Uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f) e h).
2. A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), anche se relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.
3. Gli ordini professionali e gli altri enti ed Uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
5. Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l). Al fine dell'emersione delle attivita' economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui e' attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
6. Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal dall'articolo 6, comma 2 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al presente comma, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
7. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, i fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , trasmettono, entro il 16 marzo di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
8. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 16 marzo di ciascun anno, gli enti, le casse e le societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , nonche' gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a) e di quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , nonche' i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), dello stesso testo unico.
9. Le modalita' e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
10. Gli ordini professionali e gli altri enti ed Uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
11. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, o dall'articolo 178 del presente testo unico, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.
12. Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalita' e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili dall'Autorita' giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al terzo periodo l'Autorita' giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare.
13. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 12 devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le Amministrazioni dello Stato la comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
14. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 5, 10 e 11 del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l). Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 , ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall' articolo 371-bis del codice di procedura penale , sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' utilizzabili dall'ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro ovvero confisca, adottato dall'Autorita' giudiziaria competente.
15. Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il direttore dell'Agenzia delle entrate puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni.
16. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
17. Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 8

Art. 8.
Poteri dell'anagrafe tributaria
( articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. L'anagrafe tributaria puo' inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con le modalita' di cui all'articolo 268, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui all'articolo 4 nonche' gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell'accertamento di tributi o contributi.
2. Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.
3. L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capo e puo' richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.

Art. 9

Art. 9.
Segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni
( articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. I comuni possono segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacita' contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attivita' economica.
2. I comuni possono altresi' segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti, operanti od aventi beni nei rispettivi territori.
3. Nelle segnalazioni deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti ai quali i dati e le notizie si riferiscono.
Qualora il numero di codice fiscale non sia noto al comune, devono essere indicati, per ciascun soggetto, gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Le modalita' e i termini delle segnalazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10

Art. 10.
Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro dell'economia e delle finanze
( articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i dati e le notizie che gli organi dipendenti devono trasmettere all'anagrafe tributaria e sono stabiliti le modalita' e i termini per le predette comunicazioni.

Art. 11

Art. 11.
Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti
(articolo 10, comma 1, primo, secondo, terzo periodo, commi da 2 a 4, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 )
1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 306 e 307 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , i notai nonche' gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da d) a i) dell'articolo 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle societa' emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi', i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , sono stabilite le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 18, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 306 e 307 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi, nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Art. 12

Art. 12.
Indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private
( articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti per i quali, in base alle norme del presente capo, deve essere indicato, nelle richieste di registrazione, il numero di codice fiscale di determinati soggetti, e' tenuto a richiederlo agli interessati.
2. Qualora i soggetti interessati dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nella richiesta di registrazione indicando gli elementi previsti dall' articolo 4, comma 1, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 63 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
3. Per gli atti di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b), le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella richiesta di registrazione della scrittura privata i dati previsti dall'articolo 4, comma 1 relativi a tali altri soggetti.

Art. 13

Art. 13.
Irricevibilita' e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici
( articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. Le domande di cui all' articolo 6, comma 1, lettere e) e g) sono irricevibili se non recano indicazione del numero di codice fiscale e degli elementi di cui all'articolo 4, comma 1 dei soggetti interessati.
2. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari.

Art. 14

Art. 14.
Segreto d'ufficio
( articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 )
1. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facolta' di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma 1, nonche', per esclusive finalita' di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.

Art. 15

Art. 15.
Comunicazioni
( articolo 11, commi 2 , 3 , 4 e 4-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 )
1. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, comma 6 ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, comma 6.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' della comunicazione di cui al comma 1, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni.
3. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, comma 14, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e del comma 1 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresi' utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le stesse informazioni sono altresi' utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalita', anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonche' dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.
4. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. La relazione contiene anche i risultati relativi all'attivita' svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 3. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 16

Art. 16.
Utilizzo dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari
( articolo 1, commi da 682 a 686, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 )
1. Per le attivita' di analisi del rischio di cui all'articolo 15, comma 3, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 15, comma 1, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1 , del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , considerati i principi di necessita' e di proporzionalita', limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:
a) le specifiche limitazioni e le modalita' di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14 , 15 , 17 , 18 e 21 del regolamento (UE) n. 679/2016 , in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all' articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 679/2016 ;
c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
3. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell' articolo 35 del regolamento (UE) n. 679/2016 , il trattamento di cui al comma 1 e' oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualita' dei dati.
4. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima del 1° gennaio 2020, dal Garante per la protezione dei dati personali, non e' consentito il trattamento dei dati di cui al comma 1, prima della valutazione di impatto di cui al comma 3.
5. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 77, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , la Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalita' disciplinate dai commi da 1 a 4, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, con il ricorso altresi' a nuove tecnologie e tecniche di analisi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 .

Art. 17

Art. 17.
Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie
( articolo 11-bis decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 )
1. L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonche' le notifiche aventi come destinatari le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, comma 6. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure gia' in uso presso le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ai sensi dell'articolo 159, comma 3, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 18

Art. 18.
Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori
( articolo 1 decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 )
1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del medesimo decreto, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate in cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.

Art. 19

Art. 19.
Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
( articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni del presente capo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle societa';
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle societa', nonche' i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
2. Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 26 e 27:
a) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
b) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto indicato alla lettera a);
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle societa', nonche' i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.
3. I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui all'articolo 28, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
4. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , svolgono attivita' di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'articolo 24.

Art. 20

Art. 20.
Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli enti equiparati
( articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui all' articolo 19, comma 1, devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita', dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.
Nelle scritture devono essere registrate le quantita' entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attivita' elencate all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 . Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni.
Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
2. I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 22 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell' articolo 2421 del codice civile .
3. Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
4. Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al comma 1 che esercitano attivita' commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.

Art. 21

Art. 21.
Inventario e bilancio
( articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui all'articolo 19, comma 1, devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio, a norma dell' articolo 2217 del codice civile , entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
2. L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.
3. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa.
4. Il bilancio, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, puo' essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conforme ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nell'articolo 54, comma 2.

Art. 22

Art. 22.
Registro dei beni ammortizzabili
( articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui all'articolo 19, comma 1, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
2. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
3. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma 2 le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all'articolo 111, commi da 16 a 22, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
4. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 111, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
5. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'articolo 111, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.

Art. 23

Art. 23.
Contabilita' semplificata per le imprese minori
( articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Le disposizioni degli articoli da 19 a 22 si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile , non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), qualora i ricavi indicati agli articoli 68 e 94 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 118, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli da 19 a 22, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente testo unico. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalita', l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresi' annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.
3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile gia' registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalita' di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui e' intervenuto il relativo incasso o pagamento.
6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.
8. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.
9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4.

Art. 24

Art. 24.
Scritture contabili delle imprese di allevamento
( articolo 18-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; articolo 2, comma 4 decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 )
1. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.
2. I soggetti indicati nell'articolo 64, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , che svolgono attivita' di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dal comma 1 del presente articolo.

Art. 25

Art. 25.
Scritture contabili per le altre attivita' agricole
( articolo 18-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413 , devono tenere esclusivamente i registri previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .

Art. 26

Art. 26.
Scritture contabili degli esercenti arti e professioni
( articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.
2. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 . Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.
3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro.

Art. 27

Art. 27.
Scritture contabili degli enti non commerciali
( articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 si applicano, relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.
2. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 151, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
3. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 154 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a euro 15.493,71, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a euro 25.822,84 negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 23 secondo le seguenti modalita':
a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 . Entro la stessa data e secondo le stesse modalita' devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;
b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'articolo 88 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , o nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli acquisti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, arte o professione, dovra' essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4;
c) conservare, ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 28

Art. 28.
Scritture contabili dei sostituti d'imposta
( articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. I soggetti indicati nell'articolo 19, comma 3, devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 . Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare al libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.

Art. 29

Art. 29.
Tenuta e conservazione delle scritture contabili
( articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; articolo 7, commi 4-ter e 4-quater decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; articolo 17, comma 1-bis , decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 )
1. Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui agli articoli da 19 a 28, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) e lettera d), devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo.
Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
2. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente capo, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall' articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2496 del detto codice.
Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'Autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.
3. Fino allo stesso termine di cui al comma 2 devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
4. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'.
5. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
7. La deroga di cui al comma 6 si applica anche ai registri di cui all'articolo 87, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .

Art. 30

Art. 30.
Contenuto del prospetto delle attivita' e delle passivita' nei casi di passaggio dal regime di contabilita' semplificata a quello di contabilita' ordinaria
( articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. Nel prospetto di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 devono essere indicati:
a) per gli enti e le societa' di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, tutte le attivita' e tutte le passivita';
b) per le persone fisiche di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), e per gli enti di cui al comma 2, lettera c), dello stesso articolo, che hanno nel territorio dello Stato la residenza ovvero la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, le attivita' e le passivita' relative alle imprese o attivita' commerciali esercitate;
c) per le persone fisiche che esercitano arti o professioni e per le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui allo stesso articolo 19, comma 2, lettere a) e b), i beni per i quali intendono richiedere la deduzione di quote di ammortamento ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , e i relativi ammortamenti pregressi;
d) per le persone fisiche non residenti e per le societa' e gli enti di ogni tipo, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, le attivita' e le passivita' relative alle stabili organizzazioni.

Art. 31

Art. 31.
Omessa tenuta dei libri contabili
( articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. Le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano ai soggetti indicati nello stesso articolo 30, comma 1, lettere a) e b), eccettuati gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale ne' alle persone fisiche non residenti di cui al comma 1, lettera d), dello stesso articolo, qualora i ricavi di cui all'articolo 94 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , nell'esercizio dell'impresa o attivita' commerciale o della stabile organizzazione non abbiano superato l'ammontare di 92.962,24 euro. In tal caso il valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 esistenti al 1° gennaio, determinato a norma dello stesso articolo, deve essere annotato entro il termine di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 nel registro indicato dall'articolo 23. In mancanza di tale annotazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254, comma 3, e l'ufficio irroga la sanzione nella misura di cui all'articolo 34, comma 1-bis, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .

Art. 32

Art. 32.
Valutazione dei beni immobili e dei beni registrati
( articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. I beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione. Il valore o prezzo, se si riferisce indistintamente all'immobile o a beni mobili, deve essere depurato della parte imputata a questi ai sensi dei successivi articoli.
2. Per i beni costruiti in economia od in appalto, si assume il costo di produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di ultimazione della costruzione.
3. I valori determinati ai sensi dei commi 1 e 2 sono maggiorati, a titolo di spese incrementative, nella misura del tre per cento per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei mesi o nella maggior misura risultante dalla relativa documentazione.
4. I beni in corso di costruzione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 33

Art. 33.
Valutazione dei beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri
( articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. I beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri, raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e secondo i coefficienti di ammortamento in vigore dall'anno di riferimento, sono valutati in base al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32, commi 2 e 3.
2. Se manca la documentazione del costo, si assume il valore normale alla data di acquisizione. Se non risulta la data di acquisizione, il bene si considera acquisito il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I beni in corso di costruzione sono valutati a norma dell'articolo 32, comma 4.

Art. 34

Art. 34.
Valutazione delle merci destinate alla rivendita e delle materie prime
( articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. Le merci destinate alla rivendita nonche' le materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, raggruppati ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , si valutano in base al costo medio risultante dalle fatture di acquisto registrate nell'anno precedente ai fini dell'IVA
2. I prodotti destinati alla vendita si valutano in base al prezzo medio delle cessioni registrate nell'anno precedente ai fini dell'IVA, diminuito del trenta per cento.
3. In mancanza delle registrazioni di cui ai commi precedenti la valutazione e' fatta in base al valore normale nell'ultimo semestre dell'anno precedente, diminuito del trenta per cento per i prodotti destinati alla vendita.
4. I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. I beni di cui ai commi da 1 a 4 esistenti presso le stabili organizzazioni dei soggetti indicati all'articolo 30, comma 1, lettera d), diversi da quelli prodotti o acquistati dalla stabile organizzazione, si valutano, se destinati ad essere impiegati nella produzione, in base al valore accertato in dogana all'atto dell'importazione o, in mancanza, in base al valore normale alla data di importazione, se destinati alla vendita o alla rivendita, secondo i criteri indicati nei commi 2 e 3.
6. Per gli immobili destinati alla vendita o alla rivendita valgono le disposizioni dell'articolo 32.

Art. 35

Art. 35.
Valutazione dei titoli
( articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente.
2. Le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano al costo ovvero, se questo non e' documentato, in base all'ultimo bilancio della societa' emittente approvato anteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente relativi a titoli quotati in borsa analoghi per scadenza e tasso di interesse.

Art. 36

Art. 36.
Valutazione dei crediti e dei debiti
( articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto delle perdite verificatesi anteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 37

Art. 37.
Altre attivita'
( articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. Le attivita' diverse da quelle indicate negli articoli da 32 a 36 si valutano al costo di acquisizione.

Art. 38

Art. 38.
Ammortamento dei beni ammortizzabili
( articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. L'ammortamento dei beni ammortizzabili e' determinato in misura pari alla somma delle quote massime di ammortamento ordinario dalla data di acquisizione al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le quote sono calcolate in base ai coefficienti in vigore per ciascun anno. Per i beni mobili strumentali valutati a norma della seconda parte dell'articolo 33, comma 2, l'ammortamento e' determinato in misura pari al cinquanta per cento del loro valore.

Art. 39

Art. 39.
Determinazione dell'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza
( articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. L'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento e' determinato in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare corrispondente alla situazione giuridica dei singoli dipendenti alla stessa data in conformita' delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

Art. 40

Art. 40.
Valori riportati nel prospetto
( articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. I valori indicati nel prospetto di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
2. La differenza fra l'ammontare complessivo delle attivita' e quello delle passivita' non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.

Art. 41

Art. 41.
Redazione del prospetto
( articolo 13, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. Le attivita' e le passivita' devono essere raggruppate in conformita' dell' articolo 2424 del codice civile e la differenza deve essere evidenziata in apposita voce come patrimonio netto.

Art. 42

Art. 42.
Conservazione del prospetto
( articolo 14, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. Il prospetto di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 e i relativi documenti devono essere conservati a norma dell'articolo 29, comma 2.

Art. 43

Art. 43.
Omessa redazione del prospetto
( articolo 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 )
1. In caso di omessa redazione del prospetto nel termine stabilito nell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 si applicano le disposizioni relative alla determinazione del reddito di cui all'articolo 254, comma 2, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 1-ter, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , per la mancata tenuta delle scritture contabili.
2. I riferimenti ai termini di redazione del prospetto previsto dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 si intendono fatti all'anno cui si riferisce il prospetto e agli altri termini previsti negli articoli precedenti del presente capo rapportati all'anno di riferimento del prospetto medesimo.
3. Il prospetto e' equiparato all'inventario agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 254, comma 2, lettera c), e all'articolo 34 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i soggetti indicati all'articolo 30, comma 1, lettera c).

Art. 44

Art. 44.
Opzione per il regime normale di applicazione delle imposte sul reddito
( articolo 10 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 15 )
1. Ai fini delle imposte sul reddito:
a) i soggetti indicati nell'articolo 75, commi da 1 a 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , possono optare per il regime di contabilita' ordinaria.
2. L'opzione puo' essere esercitata secondo le modalita' stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 .
3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui all'articolo 23, comma 1, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito.
4. Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, e' computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attivita', per il primo periodo di imposta il contribuente puo' esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attivita' con le modalita' stabilite con il decreto previsto nel comma 2.

Art. 45

Art. 45.
Comunicazione delle opzioni
( articolo 7-quater, comma 29, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 )
1. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 344, comma 1.

Art. 46

Art. 46.
Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia
( articolo 21 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 )
1. Il contribuente puo' delegare gli intermediari di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello.
2. Il contribuente e' comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare.
3. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' conferita, salvo revoca.
4. La rinuncia alla delega ricevuta e' comunicata dagli intermediari di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 47

Art. 47.
Rafforzamento dei servizi digitali
( articolo 22, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 )
1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:
a) potenziare i canali di assistenza a distanza;
b) consentire la registrazione delle scritture private;
c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e Uffici dell'Agenzia, nonche' lo scambio di documentazione relativa ad attivita' di controllo e accertamento;
e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attivita' di controllo e accertamento nonche' liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.
2. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall' articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

Art. 48

Art. 48.
Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale
( articolo 23, commi 1 , 2 e 3, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 )
1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.
2. L'acquisizione dei documenti di cui al comma 1 e' effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi.
3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nei casi previsti dall' articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali di cui al comma 1 ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

Art. 49

Art. 49.
Indici sintetici di affidabilita' fiscale
(articolo 9-bis, commi da 1 a 15, commi 16, secondo, terzo e quarto periodo, 17 e 18, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 )
1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 15.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.
3. L'attivita' di revisione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 2 tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realta' dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attivita' economiche Ateco.
4. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della Guardia di finanza, nonche' da altre fonti.
5. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al primo periodo. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche ai parametri previsti dall' articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e agli studi di settore previsti dall' articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 .
6. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
7. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di cui al comma 5, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall' articolo 36, comma 1 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalita' con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall' articolo 36, comma 1 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionale alla revisione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al comma 2 ed inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia stessa.
8. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 5, nonche' gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.
9. I programmi informatici di cui al comma 8 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
10. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all' articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146 . Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.
13. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime premiale di cui al comma 15. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui al primo e secondo periodo si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
14. La dichiarazione degli importi di cui al comma 13 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .
15. In relazione ai diversi livelli di affidabilita' fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 13, sono riconosciuti i seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle societa' non operative di cui all'articolo 301, commi da 1 a 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 254, comma 1, lettera d), secondo periodo, e all'articolo 283, comma 2, secondo periodo;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 293, comma 1, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 253 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 15; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attivita' svolto dal contribuente.
17. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 15, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , non si applicano le disposizioni di cui al comma 15, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
18. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6.
19. La Sogei S.p.a. provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento nonche', per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui alla Parte II, titolo I, capo II, sezione VI, a porre in essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attivita' svolte dalla medesima societa' per altre finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per le finalita' stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della Guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della societa' di cui al primo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento dell'economia, in conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 .
20. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, mette a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui agli articoli da 112 a 114, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo contraddittorio, da attivare ai sensi dell'articolo 349, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 254, comma 2 e dell'articolo 285.
21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
22. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall' articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici.
Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data del 24 giugno 2017.

Art. 50

Art. 50.
Ulteriori disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilita'
( articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 )
1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 49, comma 11, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni gia' nella disponibilita' dell'amministrazione finanziaria:
a) la Sogei S.p.a., per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati gia' disponibili per l'amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonche' i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
b) in deroga a quanto previsto all'articolo 49, comma 5, secondo periodo, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 49, comma 12, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;
2. Considerate le difficolta' correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui all'articolo 49, comma 18, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilita' fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Art. 51

Art. 51.
Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
( articolo 21-bis decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 )
1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli 91, comma 1, lettera e) , e 139, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 . La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 30 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalita' previste dagli articoli 112 e 113, le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con modalita' previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 . Si applica l'articolo 276, comma 3, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

Art. 52

Art. 52.
Dichiarazione dei soggetti passivi
( articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui all'articolo 19, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.
2. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle societa' e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
3. La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 19, comma 1, lettere da e) a q), e 23 dello stesso testo unico. I redditi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.
4. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 10, comma 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , non superiore a euro 185,92 annui;
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze;
d) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze, nonche' altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , e le ritenute operate risulta non superiore a euro 10,33. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall' articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all' articolo 8, comma 3, della Costituzione , nonche' della destinazione del 5 per mille prevista dall' articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e della destinazione del 2 per mille prevista dall' articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 , possono presentare apposito modello, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con le modalita' ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
5. Nelle ipotesi di esonero previste nel comma 4 il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi.
6. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.
7. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.

Art. 53

Art. 53.
Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche
( articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nell'articolo 52, comma 2 deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .

Art. 54

Art. 54.
Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche
( articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 29, il bilancio relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del titolo I, capo VI, del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria.
3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 293, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 . Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Art. 55

Art. 55.
Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle societa'
( articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle societa', oltre quanto stabilito nell'articolo 52, comma 2 deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .

Art. 56

Art. 56.
Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle societa'
( articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. I soggetti all'imposta sul reddito delle societa' devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 29, il bilancio o il rendiconto, nonche' i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile , da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.
2. Gli enti indicati all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , devono conservare il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
3. Le societa' e gli enti indicati all'articolo 82, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , devono conservare il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 150, 155 e 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , nonche' ogni altro documento previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 293. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Art. 57

Art. 57.
Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate
( articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , le societa' e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' dovute dai soci o dagli associati.
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 52, comma 2, e nell'articolo 55, comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 29, il bilancio relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, nonche' alle societa' semplici e alle societa' ed associazioni ad esse equiparate.
5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 293, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonche' ogni altro documento previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 . Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Art. 58

Art. 58.
Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita' detenute all'estero
( articolo 4 decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 224 )
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attivita' estere di natura finanziaria ovvero cripto-attivita', suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel primo periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attivita' estere di natura finanziaria e delle cripto-attivita', siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .
2. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui all'articolo 41 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 .
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.

Art. 59

Art. 59.
Tassazione presuntiva
( articolo 6 decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 224 )
1. Per i soggetti di cui all'articolo 58, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita' estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attivita' non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Art. 60

Art. 60.
Esonero dalla dichiarazione annuale degli investimenti e delle attivita' detenute all'estero
(articolo 38, commi 13 e 13.1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 )
1. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 58, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all' estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attivita' lavorativa.
2. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dal comma 1, lettera b), si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attivita' lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso.

Art. 61

Art. 61.
Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
( articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 di trasmettere la dichiarazione all'amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio' necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui all' articolo 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 .
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all' articolo 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , sono individuate, altresi', le modalita' per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , connessi alle dichiarazioni.

Art. 62

Art. 62.
Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA
( articolo 15, comma 1, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 )
1. Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nei casi previsti dall' articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , che approvano i modelli dichiarativi di cui agli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate puo' acquisire tramite sistemi di interoperabilita' delle banche dati proprie e nella titolarita' di altre Amministrazioni. Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

Art. 63

Art. 63.
Limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
( articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
1. Anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.
2. L'ammontare eccedente e' riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e' comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , a partire dalla data del 1° gennaio 2010.

Art. 64

Art. 64.
Obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP esclusivamente in via telematica
( articolo 1, commi 218 e 219, legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
1. Le persone fisiche nonche' le societa' o le associazioni di cui all'articolo 57, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive esclusivamente in via telematica secondo i termini e le modalita' stabiliti dal presente capo e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 . Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilita' di utilizzare il modello 730 perche' privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.
2. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 1, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 52, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall' articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all' articolo 8, terzo comma, della Costituzione , della scelta della destinazione del 5 per mille prevista dall' articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e della scelta della destinazione del 2 per mille prevista dall' articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 , possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 1, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , ovvero la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 , per il tramite di un ufficio della societa' Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 .

Art. 65

Art. 65.
Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta ( articolo 16, commi da 1 a 7, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 )
1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nella Parte I, titolo II, capo II, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.
2. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .
3. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere ampliato il numero massimo di dipendenti.
L'adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente e' vincolante per l'intero anno d'imposta per cui e' esercitata.
4. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1 e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Contestualmente all'invio dei dati di cui al comma 1, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane Spa o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.
5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati di cui all' articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalita' e termini per la trasmissione dei dati, nonche' ogni altra disposizione di attuazione.

Art. 66

Art. 66.
Dichiarazione dei redditi precompilata
( articolo 1 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 )
1. L'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all' articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a), c), d), e), i), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, n) e o), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata.
2. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.
Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69.
3. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita' di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.
4. La dichiarazione precompilata di cui ai commi 1 e 2 e' resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) ed f), o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.
A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 2 e' resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 . Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 67 a 70, si applicano le disposizioni previste dal titolo III, capo III della presente parte e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche' dall'articolo 84 . Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.
5. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente puo' presentare direttamente in via telematica.
Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 4, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 4, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.
6. Resta ferma la possibilita' di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui all' articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 69, commi 3 e 4, e 70.

Art. 67

Art. 67.
Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti
(articolo 3, commi 2, 3, 3-bis, 4, primo periodo, 5 e 6 decreto legislativo 14 novembre 2014 n. 175; articolo 12 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1; articolo 16-bis, comma 4 , decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 )
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati di cui all' articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 .
2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell' articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 1, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni sanitarie sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalita' di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
3. I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 1 e 2 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nell'articolo 7, comma 7, del presente testo unico, e nei commi 1 e 2 del presente articolo e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi alle spese individuate dai decreti di cui al primo periodo e' effettuata entro il termine del 16 marzo.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 1, 2 e 4.
7. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al presente testo unico.

Art. 68

Art. 68.
Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata
( articolo 4, commi 1 e dal 3 al 7, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 )
1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente puo' essere accettata ovvero modificata dal contribuente.
2. La dichiarazione precompilata e' presentata entro il termine di cui all' articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 :
a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;
b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 66, presentando anche la relativa documentazione. L'attivita' di verifica di conformita' e' effettuata, ai sensi dell'articolo 80, comma 3, lettera c), sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilita' ai fini di quanto previsto dall'articolo 69 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
3. Il contribuente puo' avvalersi della facolta' di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre di ciascun anno senza che questo determini la tardivita' della presentazione.
4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 84, entro il 7 luglio, con le modalita' indicate al comma 2, lettere a) e c).
Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalita' ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. In presenza dei requisiti indicati nell' articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, puo' essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta indicati nell'articolo 66.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.
7. I termini di cui all' articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , nonche' quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

Art. 69

Art. 69.
Limiti ai poteri di controllo
( articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 )
1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 67. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del contribuente. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e' effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non e' richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformita', l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
4. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalita' previste dall'articolo 66, comma 5.

Art. 70

Art. 70.
Visto di conformita'
( articolo 6, comma 3, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 )
1. Le disposizioni di cui all' articolo 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

Art. 71

Art. 71.
Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef
( articolo 8, commi 3 e 4, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 )
1. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.

Art. 72

Art. 72.
Disposizioni di attuazione e finali delle norme in tema di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata
( articolo 9, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 )
1. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalita' applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 66 a 71.

Art. 73

Art. 73.
Compensazione dei rimborsi da assistenza
( articolo 15 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 )
1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:
a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , nel mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 83, comma 5. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 3, comma 10, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 . Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 3, comma 10, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 , fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445 .

Art. 74

Art. 74.
Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari
( articolo 28, commi 3 , 4 , 6, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e articolo 1, comma 63, legge 27 dicembre 2006, n. 296 )
1. Al fine di potenziare le attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e del presente testo unico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.
2. Ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all' articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
3. Dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 117, commi 1 e 3, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 , non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.
4. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

Art. 75

Art. 75.
Rinvio alle modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .

Art. 76

Art. 76
Avvio fase sperimentale della dichiarazione precompilata IVA
( articolo 4 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 )
( articolo 4 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 )
1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 ;
b) liquidazione periodica dell'IVA.
2. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.
3. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 23, comma 2. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 23, comma 5.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 . La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile , fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Art. 77

Art. 77
Rinvio alle modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .

Art. 78

Art. 78
Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale
( articolo 32 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 )
1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al cinque per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 , aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

Art. 79

Art. 79
Requisiti soggettivi
( articolo 33 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 )
1. I centri sono costituiti nella forma di societa' di capitali.
L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 80.
2. I centri designano uno o piu' responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.
3. I centri svolgono attivita' di assistenza fiscale previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

Art. 80

Art. 80
Attivita'
( articolo 34 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ; articolo 2, comma 1, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 )
1. I centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'assistenza fiscale alle imprese.
Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle societa' tenute alla nomina del collegio sindacale, nonche' quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale diverse dalle societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 .
2. I centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) e f) prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 55, comma 1, e 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 11 .
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonche' curano gli ulteriori adempimenti tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall' articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all' articolo 8, comma 3, della Costituzione , della destinazione del 5 per mille prevista dall' articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e della destinazione del 2 per mille, prevista dall' articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 .
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a), e), i), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, e o) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , nonche' dei redditi indicati all'articolo 51, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) e f) svolgono le attivita' di cui al comma 3, lettere da c) a f),assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di misurazione.
5. A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui al comma 4 e di cui all'articolo 83 puo' essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel comma 4. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

Art. 81

Art. 81
Responsabili dei centri
( articolo 35 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 )
1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b) rilascia, a seguito della attivita' di cui all'articolo 80, comma 3, lettera c), un visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3. I soggetti indicati all' articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

Art. 82

Art. 82
Certificazione tributaria
( articolo 36 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 )
1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione, sempreche' hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione.
2. La certificazione tributaria puo' essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresi' rilasciati il visto di conformita' di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a),e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, l'asseverazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b) e il soggetto incaricato abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attivita' indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali e' stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:
a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 254, comma 2, e 285, in materia di accertamenti induttivi;
b) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , concernenti il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 94 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria.

Art. 83

Art. 83
Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta
( articolo 37 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 )
1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a), e), i), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del parlamento europeo, e o) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.
3. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 ;
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
4. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui all'articolo 80, comma 3, lettere da c) a f).
5. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e' rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta incorso al momento della presentazione della dichiarazione.

Art. 84

Art. 84
Ampliamento dell'assistenza fiscale
( articolo 51-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e articolo 2, comma 2 , decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 )
1. I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a), c), d), e) i), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, n)e o) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille, con le modalita' indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 4, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 .
2. A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 80, comma 4, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate al presente articolo, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 . In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che puo' essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.
3. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalita' indicate nell'articolo 9 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .

Art. 85

Art. 85
Compensi
( articolo 38 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ; articolo 7, comma 3, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 )
1. Per le attivita' di cui all'articolo 80, comma 4, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di cui agli articoli 1, comma 4, e 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 , e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 , spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attivita' di cui all'articolo 83, comma 5. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La misura dei compensi previsti nel presente articolo e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 2, lettere a) e b), le misure dei compensi previste dal presente articolo, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 66.

Art. 86

Art. 86
Disposizioni di attuazione
( articolo 40, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 )
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce:
a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 80, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;
b) le modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti e' stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui all'articolo 81, commi 1 e 2, ovvero e' stata effettuata la certificazione ai sensi dell'articolo 82, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili;
c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;
d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.

Art. 87

Art. 87
Facilitazioni per imprese e contribuenti
( articolo 3, commi 1 , 2 e 2-bis, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 )
1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 81 e 141 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e' elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonche' apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell' articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante che non e' cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa. Nella comunicazione dovra' essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
3. I soggetti di cui agli articoli 81 e 141 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 88

Art. 88
Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione
( articolo 13 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 )
1. La mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1 , 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, resta ferma l'applicazione dell'articolo 17, comma 2 del medesimo regolamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Art. 89

Art. 89
Finalita'
( articolo 6 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attivita' nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalita' previste dal presente capo.

Art. 90

Art. 90
Ambito di applicazione
( articolo 7 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo e' limitata, in via sperimentale, a una sola annualita'.

Art. 91

Art. 91
Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato
( articolo 8, commi da 1 a 3, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. L'Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 92.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalita' e i dati da comunicare telematicamente all'amministrazione finanziaria.
3. Con il decreto di cui all'articolo 92, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.

Art. 92

Art. 92
Elaborazione e adesione alla proposta di concordato
( articolo 9 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ; articolo 7-bis decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 , convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189 )
1. La proposta di concordato e' elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all' articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , le informazioni gia' nella disponibilita' dell'amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui all'articolo 93, comma 1, con riferimento a specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49, e delle risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il parere del Garante per la protezione dei dati personali e' richiesto solo nei casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso metodologico di calcolo.
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilita' dell'amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 .
Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei contribuenti di cui all' articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , nonche' le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 91.
3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall' articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 .
4. La proposta di reddito concordato di cui al comma 1 non puo' eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 98 e 99, della misura:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari a 10;
b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
5. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto disposto al comma 4, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al comma 4 non trova applicazione.
6. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 100.
7. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 93 a 106, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .
L'esercizio della facolta' di cui al primo periodo non e' consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 7, ai fini dell'articolo 364, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

Art. 93

Art. 93
Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale - requisiti
( articolo 10 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. I contribuenti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo 49, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalita' indicate nel presente titolo.
2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piu' soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 92, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, e' inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
2-bis. ((L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.)) ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Art. 94

Art. 94
Cause di esclusione
( articolo 11 decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 ; articolo 9, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81 )
1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
b) condanna per uno dei reati previsti dalla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, dall'articolo 2621 del codice civile, nonche' dagli articoli 648-bis , 648-ter e 648-ter 1 del codice penale , commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna e' equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
c) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
d) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
e) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , e' interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato; ((in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;)) ((1))
f) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una societa' tra professionisti di cui all' articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , ovvero a una societa' tra avvocati di cui all' articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ((, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente)) .
La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la societa' partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato; ((1))
g) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , ovvero la societa' tra professionisti di cui all' articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , ovvero la societa' di cui all' articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 56, comma 1, del suddetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. ((1))
1-bis. ((L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di effetti.)) ((1))
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima del 13 giugno 2025.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 28, comma 2, lettera b)) che "alla lettera g), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Art. 95

Art. 95
Effetti dell'accettazione della proposta
( articolo 12 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 92 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 124 e 125 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.
2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 243, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .

Art. 96

Art. 96
Adempimenti
( articolo 13 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:
a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49.

Art. 97

Art. 97
Rinnovo del concordato
( articolo 14 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 93 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalita' di cui all'articolo 92, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'articolo 92, comma 3.
1-bis. ((In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 102, comma 3, i benefici di cui all'articolo 49, comma 15, lettere a), b) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 , sono cosi' riconosciuti:))
a) ((l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;))
b) ((l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;))
c) ((l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 293, comma 1.)) ((1))
1-ter. ((In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell'articolo 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.)) ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Art. 98

Art. 98
Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
( articolo 15 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ; articolo 13, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025 n. 81 )
1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze di cui agli articoli 57 e 59 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
c) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attivita' artistica o professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;
d) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 104, commi da 10 a 16, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, la maggiorazione del costo del lavoro e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di societa' semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , il limite di euro 2.000 e' ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
3. In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , le disposizioni relative alla maggiorazione del costo del lavoro di cui ai commi 1, lettera d), e 2 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026.

Art. 99

Art. 99
Reddito d'impresa oggetto di concordato
( articolo 16 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ; articolo 13, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 )
1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', alle disposizioni di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezione I, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 75 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 69, 95 e 96 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e sopravvenienze attive di cui all'articolo 97 del medesimo testo unico, nonche' minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 110 del predetto testo unico;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 256, comma 4, del richiamato testo unico, o derivanti da partecipazioni in societa' di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 124 ovvero all'articolo 125 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 70 e 98 del medesimo testo unico;
c) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 104, commi da 10 a 16, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro, nonche' gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.
3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 93 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non puo' essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonche' dei soggetti di cui agli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro e' ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nel primo e secondo periodo, il contribuente puo' computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
5. In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , le disposizioni relative alla maggiorazione del costo del lavoro di cui ai commi 1, lettera c), e 2, nonche' la disposizione relativa alle perdite su crediti di cui al comma 2, si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026.

Art. 100

Art. 100
Valore della produzione netta oggetto di concordato
( articolo 17 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento agli articoli 5 , 5-bis , 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , senza considerare le componenti gia' individuate dagli articoli 98 e 99 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

Art. 101

Art. 101
Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
( articolo 18 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Art. 102

Art. 102
Rilevanza delle basi imponibili concordate
( articolo 19 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 98, 99 e 100 e al comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilita' per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 98 e 99.
2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del trenta per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 49, comma 15.
3-bis. ((In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell' articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 33 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 14 del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.)) ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Art. 103

103
Determinazione degli acconti
( articolo 20 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato e' determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
a) se l'acconto delle imposte sui redditi e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 98 e 99;
b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 100;
c) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.
3-bis. ((In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.)) ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Art. 104

Art. 104
Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
( articolo 20-bis decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ; articolo 8, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 )
1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 98 e 99, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8;
b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale inferiore a 6.
2. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica:
a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle societa', con l'aliquota di cui all'articolo 86 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima del 13 giugno 2025.
4. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 98 e 99.
5. L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l' articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 .

Art. 105

Art. 105
Cessazione del concordato
( articolo 21 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ; articolo 9, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 )
1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49;
b) il contribuente cessa l'attivita';
c) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
d) la societa' o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e' interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del socio o associato; ((in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;)) ((1))
e) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato del 50 per cento;
f) il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , e l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la societa' tra professionisti di cui all' articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , ovvero la societa' tra avvocati di cui all' articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato ((. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;)) ; ((1))
g) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , ovvero la societa' tra professionisti di cui all' articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , ovvero la societa' tra avvocati di cui all' articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 56, comma 1, del suddetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base dell'adesione ((alla)) proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata ((E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;)) . ((1))
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima del 13 giugno 2025.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Art. 106

Art. 106
Decadenza del concordato
( articolo 22 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1.Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi ((o compensi)) dichiarati ((...)) ; ((1))
b) ((a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;)) ((1))
c) ((risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;)) ((1))
d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 AGOSTO 2026, N. 148 )) ; ((1))
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'articolo 95, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'articolo 292, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 243, comma 3.
2. Con riferimento (( alla lettera c) )) del comma 1, sono di non lieve entita': ((1))
a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui alla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 49, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
1) agli articoli 27, comma 1, 28, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ;
2) all'articolo 31, commi 3 e 4, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all'articolo 34, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ;
4) all'articolo 36, commi 9 e 10, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
4. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Art. 107

Art. 107.
Attivita' di accertamento
( articolo 34, commi 1 e 2, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 254, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attivita' istruttoria dell'amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui all' articolo 106.
2. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per intensificare l'attivita' di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Art. 108

Art. 108.
Disposizioni di coordinamento ( articolo 35 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'articolo 344, comma 1.
2. Agli effetti del presente capo, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 .

Art. 109

Art. 109.
Commissione degli esperti
( articolo 36 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. La commissione di esperti di cui all'articolo 49, comma 12, e' sentita per il concordato applicabile ai contribuenti di cui alla sezione II del presente capo, prima dell'approvazione della relativa metodologia.

Art. 110

Art. 110.
Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato
( articolo 37, comma 1, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente capo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Per il 2024 e' possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Art. 111

Art. 111.
Estensione del differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato ( articolo 37, comma 2, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 124 e 125, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .

Art. 112

Art. 112.
Comunicazioni per la promozione degli adempimenti spontanei ( articolo 1, comma 634, legge 23 dicembre 2014, n. 190 )
1. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente puo' segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Art. 113

Art. 113.
Comunicazioni per la valutazione e stima di ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione
( articolo 1, comma 635, legge 23 dicembre 2014, n. 190 )
1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 112 l'Agenzia delle entrate mette, altresi', a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonche' relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

Art. 114

Art. 114.
Disposizioni di attuazione ( articolo 1, comma 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190 )
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' con cui gli elementi e le informazioni di cui agli articoli 112 e 113 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalita' di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

Art. 115

Art. 115.
Accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale
( articolo 31-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del prezzo di libera concorrenza delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 193 e 192 del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al primo periodo anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , nonche' dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 293 non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente la facolta' di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.
3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette Autorita', a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche' non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. E' concessa al contribuente la facolta' di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 293 non sono ancora scaduti, a condizione che:
a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le Autorita' competenti di Stati esteri;
b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo;
c) le Autorita' competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualita' precedenti;
d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.
4. L'ammissibilita' della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 e' subordinata al versamento di una commissione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.
5. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta'. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma.
6. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo, l'amministrazione finanziaria, ai fini delle imposte sui redditi, esercita i poteri istruttori e di accertamento, di cui al presente testo unico, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
7. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al competente ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalita' con le quali il competente ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa.
8. Qualunque riferimento all' articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo.

Art. 116

Art. 116.
Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attivita' internazionale
( articolo 31-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 119, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , puo' essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le Autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99 , nonche' delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla direttiva 2017/1852/UE, del Consiglio, del 10 ottobre 2017 ;
b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalita' e i termini previsti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 117

Art. 117.
Oggetto ed ambito di applicazione ( articolo 1 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. La presente sezione stabilisce le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorita' competente italiana e le Autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia e' parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. La presente sezione stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.

Art. 118

Art. 118.
Definizioni ( articolo 2 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) «Autorita' competente»: l'Autorita' competente dello Stato membro interessato;
b) «tribunale competente»: l'organo giurisdizionale o altro organo competente dello Stato membro interessato;
c) «doppia imposizione»: l'applicazione da parte dell'Italia e di uno o piu' Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all'articolo 117 sullo stesso reddito o patrimonio imponibile, qualora comporti:
1) un'imposizione aggiuntiva;
2) un aumento delle imposte dovute;
3) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzate per compensare gli utili imponibili;
d) «soggetto interessato»: qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro e la cui imposizione e' direttamente interessata in una questione controversa;
e) «procedura di risoluzione delle controversie con parere indipendente»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su un'analisi dei fatti e delle fonti giuridiche applicabili alla controversia;
f) «procedura di risoluzione delle controversie con offerta finale»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su una tra le proposte formulate da ciascuna Autorita' competente coinvolta nella controversia.
2. L'Autorita' competente per lo Stato italiano e' l'Agenzia delle entrate.
3. Il tribunale competente per lo Stato italiano e' la corte di giustizia tributaria, territorialmente competente, come individuata dall'articolo 48 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 .
4. I termini non definiti nella presente sezione, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato loro attribuito dal relativo Accordo o dalla relativa Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia e' parte che si applica alla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto che ha originato o potrebbe originare una questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dall'ordinamento interno dello Stato membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo o convenzione. Qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di tale Stato membro prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.

Art. 119

Art. 119.
Istanze di apertura di procedura amichevole
( articolo 3 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. I soggetti interessati presentano un'istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati. L'istanza e' presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui e' stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. A tal fine, il soggetto interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato membro che ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In caso di presentazione dell'istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento.
2. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non e' preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitivita' dell'imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.
3. L'istanza di apertura di procedura amichevole non puo' essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 .
4. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale, in conformita' delle disposizioni normative interne.
5. In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla corte di giustizia tributaria competente da parte del soggetto interessato, il processo puo' essere sospeso ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , e, in tal caso, la riscossione e' sospesa ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 . Nell'ipotesi in cui il processo sia sospeso i termini di cui all'articolo 122, comma 1, o i termini di cui all'articolo 123, commi 1 o 2, iniziano a decorrere dalla data della sospensione medesima.
6. L'istanza e' presentata simultaneamente all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati e contiene le medesime informazioni e l'indicazione degli Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano l'istanza in una delle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, conformemente al diritto nazionale o in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali, se accettata dallo Stato membro interessato.
L'istanza presentata all'Agenzia delle entrate e' redatta in lingua italiana o corredata di una traduzione ufficiale in lingua italiana.
La documentazione allegata all'istanza e' corredata della traduzione in lingua italiana o, in alternativa in lingua inglese. E' fatta salva la facolta' da parte dell'Agenzia delle entrate di richiedere una traduzione ufficiale in italiano, ove sia ritenuto opportuno.
7. L'Agenzia delle entrate attesta il ricevimento dell'istanza entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima ed entro lo stesso termine comunica il ricevimento della stessa alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.
8. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sulla lingua o sulle lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni.
9. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome, l'indirizzo, il codice di identificazione fiscale e altre informazioni necessarie all'identificazione dei soggetti interessati che hanno presentato l'istanza e di qualsiasi altra persona interessata, come definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 138, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
b) i periodi di imposta interessati;
c) elementi informativi particolareggiati:
1) sui fatti e le circostanze del caso, compresi i dettagli relativi alla struttura dell'operazione e alle relazioni tra i soggetti interessati e le altre parti coinvolte nelle operazioni, nonche' sui fatti stabiliti in buona fede in un accordo, inclusi gli accordi di cui all'articolo 115, reciprocamente vincolante tra i soggetti coinvolti e l'Agenzia delle entrate o le Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri interessati;
2) sulla tipologia e sulla data dell'atto o di altro documento o misura equivalente che ha originato o potrebbe originare la questione controversa, compresi eventualmente i dettagli del reddito percepito in Italia o nell'altro Stato membro e dell'inclusione di tale reddito nel reddito imponibile in Italia o nell'altro Stato membro;
3) sulle imposte riscosse o dovute sul suddetto reddito nell'ordinamento nazionale o nell'altro Stato membro;
4) sui relativi importi nelle valute degli Stati membri interessati;
d) una copia di eventuali documenti giustificativi relativi alle informazioni di cui alla lettera c);
e) le disposizioni nazionali applicabili e gli accordi o le convenzioni di cui all'articolo 117. Qualora sia applicabile piu' di un accordo o convenzione, i soggetti interessati che presentano l'istanza specificano quale accordo o convenzione e' oggetto di interpretazione in relazione alla questione controversa. In tal caso, e' detto accordo o detta convenzione che si applica ai fini della presente sezione;
f) i seguenti ulteriori elementi informativi unitamente a una copia degli eventuali documenti giustificativi:
1) una spiegazione del motivo per cui i soggetti interessati ritengono che vi sia una questione controversa;
2) i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti interessati in merito alla questione controversa ed eventuali sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali relative a tale questione controversa;
3) una dichiarazione di impegno da parte dei soggetti interessati a rispondere nel modo piu' completo e rapido possibile a tutte le richieste pertinenti formulate dall'Agenzia delle entrate o dalle altre Autorita' competenti e a fornire la documentazione necessaria su richiesta della stessa Agenzia delle entrate o delle suddette Autorita';
4) una copia dell'avviso di accertamento, del processo verbale di constatazione o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e una copia di qualsiasi altro documento rilasciato dall'Agenzia delle entrate o dalle Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri, ove pertinente.
10. L'istanza deve contenere inoltre informazioni relative a eventuali altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte o della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, nonche' l'espresso impegno da parte dei soggetti interessati di non proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito della suddetta apertura di procedura amichevole o di procedura di risoluzione di controversie.
11. I soggetti interessati, qualora decidano di ritirare l'istanza di apertura di procedura amichevole presentata, ne danno contemporaneamente comunicazione scritta all'Agenzia delle entrate e a tutte le Autorita' competenti degli Stati membri interessati. Tale comunicazione pone termine, con effetto immediato, a tutte le procedure di cui alla presente sezione. L'Agenzia delle entrate, ricevuta tale comunicazione, informa tempestivamente le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati della conclusione delle procedure.
12. L'istanza di apertura di procedura amichevole, nonche' la comunicazione del ritiro della stessa puo' essere presentata, in deroga a quanto previsto dai commi 6 e 11, soltanto all'Agenzia delle entrate qualora il soggetto interessato sia una persona fisica residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o un'impresa che non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande gruppo, ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 , anch'essa residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato.
13. L'Agenzia delle entrate, entro due mesi dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui al comma 12, le notifica a tutte le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, le suddette comunicazioni si intendono presentate da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 12 alle Autorita' competenti di tutti gli Stati membri interessati.

Art. 120

Art. 120.
Presentazione di istanze di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte o della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE
( articolo 4 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Qualora il soggetto interessato presenti un'istanza di apertura di procedura amichevole su una questione controversa ai sensi della presente sezione, della Convenzione 90/436/CEE o di Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte, viene dato seguito esclusivamente all'istanza presentata ai sensi della presente sezione.
2. Nel caso di ritiro dell'istanza di procedura amichevole mediante comunicazione scritta di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 119 e in qualsiasi altro caso di cessazione delle procedure previste dalla medesima sezione, lo stesso soggetto interessato puo' successivamente presentare in relazione alla medesima questione controversa un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte, o della Convenzione 90/436/CEE, nei termini e alle condizioni previsti dai medesimi accordi e convenzioni.
3. La presentazione di un'istanza di apertura di procedura amichevole pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito di altre istanze di apertura di procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia e' parte o della Convenzione 90/436/CEE. I procedimenti in corso si considerano terminati alla data del primo ricevimento dell'istanza di apertura di procedura amichevole da parte di una delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati.

Art. 121

Art. 121.
Fase istruttoria ( articolo 5 Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. L'Agenzia delle entrate puo' chiedere al soggetto interessato entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza informazioni supplementari specifiche qualora lo ritenga necessario a fini istruttori.
2. I soggetti che ricevono la richiesta dell'Agenzia delle entrate rispondono entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta stessa e contemporaneamente trasmettono copia della risposta alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. I soggetti di cui all'articolo 119 comma 12, rispondono solo all'Agenzia delle entrate, che trasmette contemporaneamente una copia della risposta alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Tali informazioni supplementari si intendono ricevute da tutti gli Stati membri interessati alla data del ricevimento.
3. Entro sei mesi dalla data della ricezione dell'istanza di apertura di procedura amichevole o, entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate puo' decidere di risolvere la questione controversa in via unilaterale, senza coinvolgere le altre Autorita' competenti degli Stati membri interessati, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e alle Autorita' competenti degli altri Stati membri. In tal caso, non si da' seguito alle procedure di cui alla presente sezione.

Art. 122

Art. 122.
Decisione dell'Autorita' competente in merito all'istanza di apertura di procedura amichevole
( articolo 6 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. L'Agenzia delle entrate adotta una decisione in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, dandone tempestiva notifica ai soggetti interessati e comunicazione alle Autorita' competenti degli altri Stati membri coinvolti.
2. L'istanza di apertura di procedura amichevole e' rigettata nei seguenti casi:
a) l'istanza non contiene le informazioni di cui agli articoli 119 e 121 ovvero le informazioni supplementari, se richieste, non sono state trasmesse entro il termine di cui all'articolo 121 comma 2;
b) non vi e' alcuna questione controversa;
c) l'istanza non e' stata presentata entro il termine di tre anni di cui all'articolo 119, comma 1;
d) e' intervenuta sulla questione controversa una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 .
3. Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate indica i motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza.
4. Qualora l'Agenzia delle entrate non abbia notificato una decisione in merito all'istanza entro il termine di cui al comma 1, detta istanza si considera accolta.

Art. 123

Art. 123.
Procedura amichevole
( articolo 7 Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. In caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 119, l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data in cui e' stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato fino a un anno, su richiesta scritta motivata dell'Agenzia delle entrate o dell'Autorita' competente di un altro Stato membro interessato, da presentare alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.
3. L'Agenzia delle entrate, nel corso della procedura, qualora lo ritenga necessario, puo' richiedere ai soggetti interessati di fornire informazioni supplementari.
4. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del raggiungimento dell'accordo, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , l'Agenzia delle entrate notifica la decisione alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati e la procedura amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica.
5. In esecuzione dell'accordo raggiunto con le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati, ad esito della procedura amichevole attivata ai sensi del presente articolo, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell'accordo. Qualora l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo nei termini di cui al comma 1 o al comma 2, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato i motivi generali del mancato raggiungimento dell'accordo.
6. Nel caso in cui la questione controversa, originata da un'attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria italiana, e' stata oggetto di una definizione, anche agevolata, cosi' come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell'instaurazione della procedura amichevole.

Art. 124

Art. 124.
Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto
( articolo 8 Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Il soggetto interessato puo' presentare ricorso presso la corte di giustizia tributaria competente in conformita' delle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati abbiano rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto interessato che ha presentato ricorso, a seconda del caso, alla corte di giustizia tributaria o al tribunale competente degli altri Stati membri, non puo' presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva di cui all'articolo 125, se:
a) il ricorso e' pendente in conformita' dell'ordinamento interno dello Stato membro interessato;
b) la decisione di rigetto puo' essere ulteriormente impugnata secondo il diritto interno dello Stato membro interessato;
c) la decisione di rigetto e' stata confermata, a seconda del caso, con sentenza passata in giudicato o dal tribunale competente di un altro Stato membro interessato con decisione non ulteriormente impugnabile secondo il diritto interno dello stesso Stato.

Art. 125

Art. 125.
Richiesta di istituzione della Commissione consultiva
( articolo 9 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Il soggetto interessato puo' presentare all'Agenzia delle entrate e all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.
2. I soggetti di cui all'articolo 119, comma 12, possono presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva, in deroga a quanto previsto dal comma 1, soltanto all'Agenzia delle entrate, che, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, ne da' simultanea notifica alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, la suddetta richiesta si intende presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 12, alle Autorita' competenti di tutti gli Stati membri interessati.
3. La Commissione consultiva e' istituita nei seguenti casi:
a) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e' stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati;
b) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole e' stata rigettata da tutte le Autorita' competenti degli Stati membri interessati ed e' stata emessa una sentenza favorevole al soggetto interessato, a seguito del ricorso da esso presentato nel caso di cui all'articolo 124, comma 1, presso il tribunale competente di uno degli Stati membri interessati avverso la decisione di rigetto da parte dell'Autorita' competente di detto Stato membro;
c) quando le Autorita' competenti degli Stati membri interessati hanno accolto l'istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all'articolo 123, commi 1 o 2.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), il soggetto interessato puo' presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva solo se:
a) ai sensi dell'ordinamento interno dello Stato membro in cui e' stata emessa la decisione di rigetto non puo' essere presentato ricorso avverso tale decisione;
b) non esiste un contenzioso pendente;
c) il soggetto interessato ha formalmente rinunciato, mediante una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la decisione di rigetto.
5. La richiesta di istituzione della Commissione consultiva e' presentata per iscritto entro cinquanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 122, comma 1, o all'articolo 123, comma 5, o entro cinquanta giorni dalla pronuncia della decisione del tribunale competente di cui al comma 3, lettera b).
6. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , prima della presentazione della richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva ai sensi del comma 3, lettera c), l'Agenzia delle entrate informa le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati degli effetti preclusivi della decisione in merito all'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.
7. L'Agenzia delle entrate rifiuta l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state irrogate, nell'ambito dell'ordinamento interno, pene per uno dei delitti di cui agli articoli da 74 a 85 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica.
8. L'Agenzia delle entrate puo' altresi' rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie quando una questione controversa non comporta una doppia imposizione. In tal caso, essa ne da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato e alle Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati.

Art. 126

Art. 126.
Istituzione della Commissione consultiva
( articolo 10 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. La Commissione consultiva e' istituita entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato.
2. La Commissione consultiva e' composta da:
a) un presidente;
b) un rappresentante di ciascuna Autorita' competente interessata. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero di tali rappresentanti puo' essere aumentato a due per ciascuna Autorita' competente;
c) una personalita' indipendente nominata da ciascuna Autorita' competente degli Stati membri interessati dall'elenco di cui all'articolo 128. Previo accordo delle Autorita' competenti, il numero di tali personalita' nominate puo' essere aumentato a due per ciascuna Autorita' competente.
3. Le regole per la nomina delle personalita' indipendenti sono concordate tra le Autorita' competenti degli Stati membri interessati. Per ciascuna delle personalita' indipendenti nominate e' nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalita' indipendenti, per i casi in cui le personalita' indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.
4. Se le regole per la nomina delle personalita' indipendenti non sono state concordate ai sensi del comma 3, tali personalita' sono nominate mediante sorteggio.
5. Tranne quando le personalita' indipendenti sono state nominate dal tribunale competente o dall'organo di nomina nazionale degli altri Stati membri interessati, l'Agenzia delle entrate puo' opporsi alla nomina di una personalita' indipendente per qualsiasi ragione preventivamente concordata con le Autorita' competenti interessate o per una delle seguenti ragioni:
a) detta personalita' appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni o si e' trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti;
b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni precedenti la data della sua nomina, detta personalita' detiene o ha detenuto una partecipazione rilevante o il diritto di voto oppure e' o e' stata dipendente o consulente di un soggetto interessato;
c) detta personalita' non offre sufficienti garanzie di obiettivita' per la risoluzione della controversia;
d) detta personalita' e' impiegata presso un'impresa che fornisce consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo professionale o si e' trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina.
6. L'Agenzia delle entrate puo' chiedere a una personalita' nominata ai sensi dei commi 3 o 4 o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialita' di tale personalita' o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialita' nella procedura. Una personalita' indipendente che e' parte della Commissione consultiva non deve trovarsi, per un periodo di dodici mesi dalla pronuncia della decisione della Commissione consultiva, in una situazione che avrebbe indotto un'Autorita' competente a opporsi alla sua nomina se si fosse trovata in tale situazione al momento della nomina presso la stessa Commissione consultiva.
7. I rappresentanti delle Autorita' competenti e le personalita' indipendenti nominate ai sensi dei commi 3 e 4 nominano un presidente dall'elenco delle personalita' previsto dall'articolo 128. Salvo diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna Autorita' competente e dalle personalita' indipendenti, il presidente e' un giudice.

Art. 127

Art. 127.
Nomina da parte del giudice nazionale
( articolo 11 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Se la Commissione consultiva non e' istituita entro il termine di cui all'articolo 126, comma 1, il soggetto interessato puo' ricorrere al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione.
2. Se l'Agenzia delle entrate non ha nominato almeno una personalita' indipendente e un sostituto, il soggetto interessato puo' presentare ricorso al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per la nomina della personalita' indipendente e del sostituto dall'elenco di cui all'articolo 128.
3. Se l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto interessato puo' presentare ricorso al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e ai tribunali competenti o agli organi di nomina nazionale degli altri Stati membri per la nomina delle due personalita' indipendenti dall'elenco di cui all'articolo 128. Tali personalita' indipendenti nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco di personalita' indipendenti ai sensi dell'articolo 126, comma 4.
4. I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina delle personalita' indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza, se e' coinvolto nella procedura piu' di un soggetto interessato, o agli Stati membri le cui Autorita' competenti hanno omesso di nominare almeno una personalita' indipendente e un sostituto, se e' coinvolto un solo soggetto interessato.
5. Il ricorso al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio di cui ai commi da 1 a 4 puo' essere presentato solo dopo che sia decorso il periodo di centoventi giorni indicato dall'articolo 126, comma 1, ed entro trenta giorni dal decorso di tale periodo.
6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio decide con provvedimento reclamabile ai sensi dell'articolo 76 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 . La corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio notifica il provvedimento del presidente al richiedente e lo comunica all'Agenzia delle entrate che ne da' tempestiva notizia all'Autorita' competente degli altri Stati membri interessati.
7. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 6, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla procedura di nomina degli arbitri contenute nelle norme di cui al titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile .

Art. 128

Art. 128.
Elenco delle personalita' indipendenti
( articolo 12 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. L'elenco delle personalita' indipendenti si compone di tutte le personalita' indipendenti nominate dagli Stati membri.
2. Ai fini della composizione dell'elenco di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze nomina almeno tre persone che siano competenti e indipendenti e in grado di operare con imparzialita' e integrita', tenendo conto dei titoli accademici e professionali di tali persone, delle loro competenze, della loro esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse.
3. Fermi i requisiti di cui al comma 2, possono essere nominati come personalita' indipendenti anche magistrati ordinari in servizio, purche' abbiano svolto per almeno cinque anni o svolgano da almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimita', che abbiano comprovata esperienza nel settore tributario. I magistrati ordinari sono indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalita' relative alla composizione dell'elenco delle personalita' indipendenti di nomina nazionale, nonche' alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.

Art. 129

Art. 129.
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
( articolo 13 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Le Autorita' competenti degli Stati membri possono altresi' concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente.
2. Ferme le disposizioni di cui all'articolo 126, commi 5 e 6, la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie puo' essere diversa dalla Commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma.
3. Una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie puo' applicare, in luogo della procedura di risoluzione delle controversie «con parere indipendente», applicata dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 126, procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante. A tal fine, le Autorita' competenti degli Stati membri interessati possono concordare qualsiasi altro tipo di procedura di risoluzione delle controversie che verra' applicata dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale».
4. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento in conformita' dell'articolo 130.
5. Salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all'articolo 130, le disposizioni degli articoli 131, 132, 133 si applicano alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

Art. 130

Art. 130.
Norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
( articolo 14 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Le Autorita' competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.
2. Le norme di funzionamento includono:
a) la descrizione e le caratteristiche della questione controversa;
b) il mandato concordato dalle Autorita' competenti degli Stati membri per quanto riguarda le questioni di diritto e di fatto da risolvere;
c) la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie, ovvero Commissione consultiva o Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, nonche' il tipo di procedura per la risoluzione alternativa delle controversie, se la procedura differisce dalla procedura con «parere indipendente» applicata da una Commissione consultiva;
d) il calendario della procedura di risoluzione delle controversie;
e) la composizione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (compresi il numero e i nomi dei membri, l'indicazione delle loro competenze e qualifiche e la comunicazione dei loro conflitti di interesse);
f) le regole che disciplinano la partecipazione del soggetto interessato e di terzi alla procedura, gli scambi di memorie, informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura di risoluzione della controversia da utilizzare e altre pertinenti questioni procedurali od organizzative;
g) gli aspetti logistici relativi ai procedimenti svolti dalla Commissione consultiva e alle modalita' con cui quest'ultima esprime il suo parere.
3. Se una Commissione consultiva e' istituita per esprimere un parere ai sensi dell'articolo 125, comma 3, lettere a) e b), nelle norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui al comma 2, lettere a), d), e) e f).
4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione della Commissione consultiva l'Agenzia delle entrate comunica ai soggetti interessati:
a) le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;
b) la data entro la quale e' adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa;
c) i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati membri e agli accordi o Convenzioni applicabili.
5. Qualora le Autorita' competenti non abbiano notificato le norme di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai commi da 2 a 4, le personalita' indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base alle norme standard stabilite dalla Commissione europea e le trasmettono ai soggetti interessati entro due settimane dalla data in cui e' stata istituita la Commissione consultiva o la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Qualora le personalita' indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le abbiano notificate ai soggetti interessati, questi ultimi possono adire il presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio o il tribunale competente di uno degli altri Stati membri interessati al fine di ottenere l'attuazione delle norme di funzionamento.

Art. 131

Art. 131.
Costi della procedura di risoluzione delle controversie
( articolo 15 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo che le Autorita' competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, sono ripartiti equamente tra gli Stati membri:
a) le spese sostenute dalle personalita' indipendenti, che devono essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati;
b) i compensi versati alle personalita' indipendenti, in misura non superiore a 1000 euro a persona al giorno per ogni giorno di riunione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
2. Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri coinvolti.
3. Sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora questi abbia presentato:
a) una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di procedura amichevole; o
b) una richiesta di istituzione della Commissione consultiva in seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole deciso per i motivi indicati all'articolo 122, comma 2, e la Commissione consultiva abbia deciso che le Autorita' competenti interessate hanno rigettato l'istanza a giusto titolo e previo accordo delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati.

Art. 132

Art. 132.
Risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva ( articolo 16 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 125, comma 3, lettere a) e b), adotta una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle Autorita' competenti degli Stati membri interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa.
2. Qualora la Commissione di cui al comma 1 confermi che sussistono tutte le condizioni indicate agli articoli 119 e 121, comma 2, su richiesta di una delle Autorita' competenti, e' avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 123. L'Autorita' competente interessata comunica detta richiesta alla citata Commissione, alle altre Autorita' competenti interessate e al soggetto interessato. In tal caso, il termine di cui all'articolo 123, commi 1 e 2, decorre dalla data di notifica della decisione adottata dalla Commissione medesima in merito all'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole.
3. Se nessuna delle Autorita' competenti ha chiesto l'avvio della procedura amichevole entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione di cui al comma 1, quest'ultima emette un parere su come risolvere la questione controversa.
4. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 125, comma 3, lettera c), emette un parere su come risolvere la questione controversa.
5. I pareri di cui ai commi 3 e 4 sono emessi entro sei mesi dalla data in cui e' stata istituita la Commissione indicata al comma 1. A tal fine, nel caso di cui al comma 3, la suddetta Commissione si considera istituita alla data in cui e' scaduto il termine di sessanta giorni indicato nel medesimo comma 3.
6. Qualora la Commissione ritenga che l'emanazione di un parere sulla questione controversa richieda piu' di sei mesi, tale periodo puo' essere prorogato di tre mesi; in tal caso essa informa di tale proroga le Autorita' competenti degli Stati membri interessati ed i soggetti interessati.
7. La Commissione consultiva basa il proprio parere sulle disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni di cui all'articolo 117, nonche' sulle eventuali norme di diritto interno applicabili.
Essa adotta il parere a maggioranza semplice dei propri membri. Se non puo' essere raggiunta una maggioranza, prevale il voto del presidente. Il presidente notifica il parere alle Autorita' competenti degli Stati membri interessati.
8. La Commissione di cui al comma 1 rende i propri pareri per iscritto.
9. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024 , n. 175 , dopo la presentazione della richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che la Commissione consultiva abbia notificato il proprio parere all'Agenzia delle entrate, quest'ultima informa le altre Autorita' competenti degli Stati membri interessati e la suddetta Commissione degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.
10. Ai fini dell'istruttoria delle procedure di cui al presente articolo, i soggetti interessati, previo accordo delle Autorita' competenti, possono fornire alla Commissione consultiva le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione o del parere. I soggetti interessati e le Autorita' competenti forniscono le informazioni, le prove o i documenti su richiesta della Commissione consultiva. Tuttavia, tali Autorita' competenti possono rifiutare di fornire informazioni alla suddetta Commissione quando:
a) per ottenere le informazioni e' necessario applicare misure amministrative contrarie al diritto nazionale;
b) le informazioni non possono essere ottenute nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato;
c) le informazioni riguardano segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali;
d) la divulgazione delle informazioni e' contraria all'ordine pubblico.
11. Su richiesta della Commissione consultiva i soggetti interessati possono intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale dinanzi alla suddetta Commissione. I soggetti interessati possono, altresi', intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale su loro richiesta e previo accordo delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati dinanzi alla medesima Commissione.

Art. 133

Art. 133.
Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie
( articolo 17 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Le personalita' indipendenti e qualsiasi altro membro della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni che ricevono in qualita' di membri delle suddette Commissioni.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 si applica l' articolo 622 del codice penale .
3. I soggetti interessati e i loro rappresentanti non devono divulgare le informazioni e i documenti che ricevono durante le procedure di risoluzione delle controversie. A tal fine essi presentano una dichiarazione alle Autorita' competenti degli Stati membri interessati, se richiesta nel corso delle suddette procedure.
In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei suddetti soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia delle entrate applica ai trasgressori una sanzione amministrativa da euro venticinquemila a euro centoventicinquemila, secondo le modalita' e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

Art. 134

Art. 134.
Decisione delle Autorita' competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie
( articolo 18 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorita' competenti interessate si accordano su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
2. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorita' competenti interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere.
3. Nel caso in cui la controversia, originata da un'attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria, e' stata oggetto di una definizione, anche agevolata, cosi' come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute.
4. La decisione adottata non costituisce un precedente.
5. Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024 , n. 175 , l'Agenzia delle entrate informa le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.
6. L'Agenzia delle entrate notifica al soggetto interessato la decisione sulla risoluzione della questione controversa entro trenta giorni dalla data in cui detta decisione e' stata adottata.
7. Qualora la notifica della decisione sulla questione controversa non venga effettuata da parte dell'Agenzia delle entrate entro il termine di cui al comma 6 il soggetto interessato puo' presentare ricorso alla corte di giustizia tributaria competente, secondo la procedura di cui all'articolo 128 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , al fine di ottenere la notifica della suddetta decisione.

Art. 135

Art. 135.
Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie
( articolo 19 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. In esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 123 e 134, da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute.
2. In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 293, commi 1, 2, 3 e 4, sono raddoppiati.
3. Sulle eventuali maggiori imposte dovute a seguito della rideterminazione di cui agli articoli 123, comma 6, e 134, comma 3, si applicano le sanzioni, salvo il caso in cui queste siano state gia' definite a parte del soggetto interessato.
4. Nel caso di decisioni adottate ad esito delle procedure di cui al comma 1, attivate da soggetti che abbiano definito ai sensi degli articoli 123, comma 6, e 134, comma 3, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo si tiene conto delle somme gia' versate.
5. Le decisioni di cui al comma 1 sono attuate a condizione che il soggetto interessato accetti per iscritto le decisioni medesime entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione e contestualmente rinunci ad altri mezzi di impugnazione, con riguardo alla materia oggetto delle decisioni di cui agli articoli 123 e 134. Qualora vi sia un contenzioso pendente in sede nazionale, ai fini dell'attuazione della decisione, il soggetto interessato deve fornire prova, entro sessanta giorni dalla data in cui la decisione medesima e' stata comunicata, dell'avvenuto deposito presso il competente organo giurisdizionale dell'atto di rinuncia, anche parziale, al contenzioso e ad altri mezzi di impugnazione.
6. Le decisioni di cui al comma 1, attuate ai sensi del comma 5, costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al soggetto interessato.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano anche se il rimborso, lo sgravio o la riscossione si riferiscono ad imposte divenute definitive in Italia.
8. Nel caso in cui la decisione adottata ai sensi degli articoli 123 e 134 non venga eseguita dall'Agenzia delle entrate, il soggetto interessato puo' presentare ricorso alla corte di giustizia tributaria competente, secondo la procedura di cui all'articolo 128 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , per chiedere l'esecuzione di detta decisione.
9. La decisione adottata ai sensi dell'articolo 134 non puo' avere esecuzione qualora a seguito di ricorso del soggetto interessato, il Presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accerti che una delle personalita' indipendenti nominate non possedeva, al momento della nomina o della decisione, i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 126.

Art. 136

Art. 136.
Pubblicita' ( articolo 20 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Le Autorita' competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni di cui all'articolo 134 previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.
2. Qualora le Autorita' competenti interessate o il soggetto interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale delle decisioni di cui al comma 1, le Autorita' competenti pubblicano una sintesi delle stesse. Tale sintesi contiene una descrizione della questione, l'oggetto, la data, i periodi d'imposta interessati, la base giuridica, il settore industriale, una breve descrizione del risultato finale e l'indicazione del metodo arbitrale utilizzato.
3. Prima della pubblicazione, l'Agenzia delle entrate trasmette al soggetto interessato le informazioni di cui al comma 2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle informazioni, il soggetto interessato puo' chiedere all'Agenzia delle entrate di non pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale, oppure contrarie all'ordine pubblico.
4. L'Agenzia delle entrate notifica tempestivamente alla Commissione europea le informazioni da pubblicare ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 137

Art. 137.
Disposizioni varie
( articolo 21 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 123, comma 3, si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali.
2. La trattazione della questione controversa nell'ambito della procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie non impedisce l'instaurazione o la continuazione, nell'ordinamento interno, di procedimenti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni, relativi alla medesima questione controversa.
3. Nel caso in cui nell'ordinamento interno siano stati avviati procedimenti per una delle condotte di cui agli articoli da 74 a 85 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica e detti procedimenti si svolgano simultaneamente ad una delle procedure di cui alla presente sezione, l'Agenzia delle entrate puo' sospendere le suddette procedure a decorrere dalla data di accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole fino alla data dell'esito finale dei procedimenti.
4. Qualora per qualsiasi motivo una questione controversa non sussista piu', le procedure di cui alla presente sezione si concludono con effetto immediato. L'Agenzia delle entrate ne da' tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i motivi che hanno determinato la chiusura delle procedure.

Art. 138

Art. 138.
Modalita' e procedure operative
( articolo 23 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' e le procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni della presente sezione, con particolare riferimento all'articolo 119, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, all'articolo 121, commi 1 e 2, all'articolo 123, commi 3 e 5, all'articolo 125, commi 1, 2 e 5, all'articolo 134, comma 6 e all'articolo 135, commi 1 e 5.

Art. 139

Art. 139.
Decorrenza
( articolo 25 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 )
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.

Art. 140

Art. 140.
Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata
( articolo 1-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 )
1. Le societa' e gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), o di stabili organizzazioni in Italia di societa' di cui al medesimo articolo 82, comma 1, lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.
2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilita' che l'attivita' esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo I, capo II, sezione VI della presente parte II.

Art. 141

Art. 141.
Determinazione del fatturato consolidato nell'ambito della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata
( articolo 1-bis, commi da 3 a 13, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 )
1. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, si considera il valore piu' elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, si considera il valore piu' elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle societa' e degli enti di cui all'articolo 140, comma 1, nelle condizioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
3. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 349, comma 1, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 353, comma 1, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 69-viciester del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
5. Il reato di cui all'articolo 77 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , non e' punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 5. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 3, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 293.
7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'Autorita' giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 5.
8. I soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, nei cui confronti e' stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalita' di cui al comma 4, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal titolo I, capo II, sezione VI della presente parte II.
9. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le societa' e gli enti di cui all'articolo 140, comma 1, che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attivita' di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al medesimo articolo 140, comma 1.
La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e' stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al medesimo articolo 140, comma 1.
10. Resta ferma la facolta' di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c).
11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di attuazione degli articoli della presente sezione.

Art. 142

Art. 142.
Interpello sui nuovi investimenti
( articolo 2 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 )
1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attivita' in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvede ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che rendono autonomamente la risposta.
2. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate e' resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione di dette informazioni ed e' basata sul piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte interessata.
Ove necessario, l'Agenzia delle entrate puo' accedere, previa intesa con il contribuente, presso le sedi di svolgimento dell'attivita' dell'impresa, in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro i predetti termini, si intende che l'amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Il contenuto della risposta, anche se desunta ai sensi del terzo periodo del comma 2, vincola l'amministrazione finanziaria e resta valido finche' restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali e' stata resa o desunta la risposta, con conseguente annullabilita' di ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'amministrazione finanziaria in difformita' a detto contenuto. Il contribuente che da' esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti.
4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa mediante l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo l'esercizio degli ordinari poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.
5. L'Agenzia delle entrate pubblica annualmente la sintesi delle posizioni interpretative rese ai sensi del presente articolo che possano avere generale interesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' applicative dell'interpello previsto dal presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato l'ufficio competente al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6.

Art. 143

Art. 143.
Finalita' e oggetto
( articolo 3 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 )
1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 144, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 145 e produce gli effetti di cui all'articolo 146.

Art. 144

Art. 144.
Requisiti
( articolo 4 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 )
1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu' adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema integrato di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
d) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 4, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti gia' in possesso di una specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La certificazione e' infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilita' e professionalita' indicati nel regolamento di cui al comma 3, nonche' in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma
3. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza. 3.
Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma 2.
4. Le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione.
5. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le attivita' pianificate.

Art. 145

Art. 145.
Doveri
( articolo 5 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 )
1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita' del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 143, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 144, comma 5, delle risultanze delle attivita' dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 144, comma 2, per garantire il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 143, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel piu' breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita', nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera b).

Art. 146

Art. 146.
Effetti
( articolo 6, commi da 1 a 3 e da 3-ter a 6-quinquies, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 )
1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessita' di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.
3. Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell'articolo 145, comma 2, lettera b), invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni attuative del presente comma.
4. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 145, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e' esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 145, comma 2, lettera b), devono contenere gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
5. E' facolta' del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano i commi 4 e 6. ((Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tricies ter, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.)) ((1))
6. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 145, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale . Per gli effetti di cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 145, comma 2, lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. sivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui all'articolo 123 del testo unico in materia delle disposizioni legislative di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo. Per i soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 18 gennaio 2024.
9. Per i periodi di imposta ai quali il regime si applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e' certificato da professionisti indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 144, comma 2, i termini di decadenza di cui all'articolo 293 del presente testo unico e all'articolo 22 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sono ridotti di due anni.
10. Per i periodi di imposta ai quali si applica il regime i termini di decadenza di cui all'articolo 293 del presente testo unico e all'articolo 22 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e' rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo 82, in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Non trovano applicazione i termini previsti ai commi 9 e 10 quando e' constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento delle violazioni di cui al primo periodo. 12. Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 9 e 10 non si cumulano con quella prevista dall'articolo 293, comma 7.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), si applicano alle comunicazioni di rischi fiscali di cui alle citate lettere effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 147

Art. 147.
Competenze e procedure
( articolo 7 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 )
1. L'Agenzia delle entrate e' competente in via esclusiva per i controlli e le attivita' relativi al regime di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime. La Guardia di finanza, sulla base di specifici protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime, agli effetti di cui all'articolo 161.
2. Il regime e' riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
3. I requisiti dimensionali di cui al comma 2 sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.
4. Il regime e' riservato, altresi', ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle societa', delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell' articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) , e comma 2 del codice civile , a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 2 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 144, comma 2.
5. Il contribuente che da' esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all'articolo 142, indipendentemente dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.
6. I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2, 4 e 5, nonche' all'articolo 144, comma 2, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
7. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 144 o ai commi 2, 4 e 5, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 145, comma 2. In caso di inosservanza degli impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 143, comma 1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il periodo di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente. L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

Art. 148

Art. 148.
Deroga alle disposizioni in materia di adempimento collaborativo
( articolo 14 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 )
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 6, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 144, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il termine del ((31 dicembre 2026)) .
3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce causa di esclusione dal regime ai sensi dell'articolo 147, comma 7, per inosservanza degli impegni assunti.

Art. 149

Art. 149.
Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale
( articolo 7-bis decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 )
1. I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 147, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 144, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e' esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e' irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:
a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello;
b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale .
2-bis. ((I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.)) ((1))
2-ter. ((In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) , c) , d) , e) , f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 , nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b).)) ((1))
2-quater. ((Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tricies ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.)) ((1))
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), si applicano alle comunicazioni di rischi fiscali di cui alle citate lettere effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 150

Art. 150.
Disposizioni finali
( articolo 1, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 ; articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 )
1. I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data del 18 gennaio 2024 non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 144, comma
2. I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Per i soggetti gia' ammessi al predetto regime alla data del 18 gennaio 2024 le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 9 e 10, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024.
3. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, di cui alla presente sezione, alla data del 18 gennaio 2024, il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 146, comma 5, decorre dal 6 agosto 2024.

Art. 151

Art. 151.
Constatazione delle violazioni finanziarie
( articolo 24 legge 7 gennaio 1929, n. 4 )
1. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

Art. 152

Art. 152.
Sequestrabilita' dei libri contabili
( articolo 25 legge 7 gennaio 1929, n. 4 )
1. Non si puo' procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal codice civile e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto. L'Autorita' procedente puo' in ogni caso fare eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; puo' altresi' adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.

Art. 153

Art. 153.
Accertamento delle violazioni finanziarie
( articolo 30 legge 7 gennaio 1929, n. 4 )
1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:
a) agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;
b) agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

Art. 154

Art. 154.
Ufficiali ed agenti di polizia tributaria
( articolo 31 legge 7 gennaio 1929, n. 4 )
1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» del Corpo della Guardia di finanza.
2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» della Guardia di finanza.
3. Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualita' di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualita' e' fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

Art. 155

Art. 155.
Competenze della polizia ordinaria
( articolo 32 legge 7 gennaio 1929, n. 4 )
1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengano a notizia di un reato per il cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della polizia tributaria, debbono avvertire senza indugio tali ufficiali ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose. Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che le tracce del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria. In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ve ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi finanziarie.

Art. 156

Art. 156.
Violazioni finanziarie non penali.
( articolo 34 legge 7 gennaio 1929, n. 4 )
1. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che sono indicati dalle singole leggi.

Art. 157

Art. 157.
Facolta' di accesso della polizia tributaria.
( articolo 35 legge 7 gennaio 1929, n. 4 )
1. Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facolta' di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.

Art. 158

Art. 158.
Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attivita' di analisi del rischio
( articolo 2, commi da 1 a 4 , 7 e 9, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 )
1. In riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano l'analisi del rischio in materia tributaria, valgono le seguenti definizioni:
a) analisi del rischio: il processo, composto da una o piu' fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonche' di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o piu' criteri selettivi, ovvero a uno o piu' indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilita' di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;
b) rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario;
c) criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;
d) indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;
e) analisi deterministica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti a uno o piu' contribuenti ovvero a uno o piu' periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi;
f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilita' di accadimento a un rischio fiscale noto.
2. I risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonche' di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.
3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 15, comma 1, del presente testo unico, nonche' quelle memorizzate ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 , sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attivita' di analisi del rischio fiscale, per le attivita' di controllo, per le attivita' di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.
4. Limitatamente alle attivita' di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-undecies, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1 , del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , considerati i principi di necessita' e di proporzionalita', con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite:
a) le specifiche limitazioni e le modalita' di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e 22 del predetto regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ;
c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alla Guardia di finanza, con riferimento alle informazioni presenti in tutte le banche dati di cui essa dispone, per le finalita' di cui all'articolo 77, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 .
6. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d'intesa, condividere tra loro, anche avvalendosi della societa' di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono, salvo le informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 , anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unita' integrate di analisi del rischio. Al personale destinato a dette unita' restano applicabili le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che si applicano alle relative amministrazioni.

Art. 159

Art. 159.
Attribuzione e poteri degli uffici dell'Agenzia delle entrate
( articolo 31, primo e secondo comma , e articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 )
1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti nel presente testo unico e nelle altre disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle sanzioni amministrative e alla presentazione del rapporto all'Autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per le finalita' di cui al presente comma sono effettuate le opportune attivita' di analisi del rischio.
2. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono:
a) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'articolo 161;
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma della lettera l) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 161 comma 1 e comma 13, del presente testo unico o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 . I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma della lettera l) del presente comma e dell'articolo 161, comma 1 e comma 13, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 253, 254, 256, 258, 283 e 285 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto:
1) per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili;
2) nelle dichiarazioni ai fini IVA o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma dell'articolo 161, comma 6;
c) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni della parte I, titolo I, capo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie.
L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
d) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni ovvero a quelli indicati nell'articolo 19, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico o ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, con invito a restituirli compilati e firmati;
e) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
f) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti, fatture e documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente, ai fini delle imposte sui redditi, o relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;
g) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto nazionale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo il disposto della lettera l), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
h) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
i) richiedere, previa autorizzazione del competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta.
Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
l) richiedere, previa autorizzazione del competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 , e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , puo' essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
m) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
n) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale, ai fini delle imposte sui redditi;
o) svolgere le opportune attivita' di analisi del rischio.
3. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi degli articoli 266 e 268. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al comma 2, lettera l) a trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente ufficio centrale o dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, dal comandante regionale. Le richieste di cui al comma 2, lettera l), nonche' le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nella citata lettera l).
4. Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
5. Le cause di inutilizzabilita' previste dal comma 4 non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
6. Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.

Art. 160

Art. 160.
Trasferimenti attraverso non residenti
( articolo 2 decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 )
1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi dell'articolo 294, comma 5, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 , possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del Capo della Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso delegata:
a) agli intermediari bancari e finanziari di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e agli altri operatori finanziari di cui all' articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del medesimo decreto, di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 18, comma 1, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
b) ai soggetti di cui all' articolo 3, commi 2 , 3 , 4 , 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui agli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del medesimo decreto.
2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.

Art. 161

Art. 161.
Accessi, ispezioni, verifiche
( articolo 52 e articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; articolo 33 e articolo 38-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono disporre l'accesso di propri impiegati nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. I medesimi Uffici hanno facolta' di disporre l'accesso presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati all'articolo 159, comma 2, lettera g) allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l) allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma dell'articolo 159, comma 2, lettera l), non trasmessi entro il termine previsto nel comma 3 del citato articolo 159 o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia, per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.
In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni della normativa relativa alle imposte sui redditi e all'IVA, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
3. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'Autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all' articolo 103 del codice di procedura penale .
4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
5. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto di averne copia.
7. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza, e' disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attivita' amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilita' che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformita' della copia informatica al documento analogico ai sensi dell' articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 8 gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
11. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del comma 5.
12. Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati all'articolo 159, comma 2, lettera g) e presso gli operatori finanziari di cui allo stesso articolo 159, comma 2, lettera l), si applicano le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, e 16.
13. La guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Agenzia delle entrate per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e dell'IVA e per la repressione delle violazioni della normativa relativa alle imposte dirette e all'IVA, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'articolo 159 e al presente articolo, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa, inoltre, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all' articolo 329 del codice di procedura penale , utilizza e trasmette agli uffici dell'Agenzia delle entrate documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
14. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici dell'Agenzia delle entrate saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra il competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra le Direzioni provinciali e i comandi territoriali.
15. Gli Uffici dell'Agenzia delle entrate e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, devono darsi reciprocamente immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di specifici elementi utili e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia' eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.
16. Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l), devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
17. Gli accessi previsti dai commi precedenti debbono essere eseguiti dai dipendenti dell'amministrazione finanziaria appartenenti all'area funzionari e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

Art. 162

Art. 162.
Raccolta e utilizzo dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
( articolo 18, commi 4 e 5, legge 30 dicembre 1991, n. 413 )
1. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dagli articoli 159 e 161 per le richieste e per gliaccessi devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e dellenotizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.
2. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, e' punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165 da irrogare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell' articolo 326 del codice penale .

Art. 163

Art. 163.
Disposizioni in materia di controlli fiscali sui circoli privati
( articolo 30, commi 1 e 2, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 6, comma 6-bis , decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 )
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 157 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e all'articolo 3, commi da 1 a 11 , del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione del modello di cui al comma 1 nonche' le modalita' di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.
3. Alle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 , non si applica l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1.

Art. 164

Art. 164.
Scambio informazioni con INPS
( articolo 83, commi 1 , 2 e 2-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 11, comma 6 , decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 )
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'INPS e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
2. L'INPS e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.
3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalita' di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attivita' ispettive
4. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dal comma 2, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinche' vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedelta' dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

Art. 165

Art. 165.
Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico
( articolo 1, commi da 60 a 62, legge 30 dicembre 2023, n. 213 )
1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalita' definite d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilita' delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
2. Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e li utilizza altresi' per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.
3. L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuano attivita' di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 166

Art. 166.
Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa e attribuzioni di competenza (articolo 28, commi 1 e 2, primo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 1, comma 360 , legge 24 dicembre 2007, n. 244 )
1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di controllo e di accertamento realizzabili con modalita' automatizzate sono incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all' articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
3. Al fine di rafforzare l'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attivita' di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell'attivita' di controllo in relazione alla peculiarita' delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilita' relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessita' degli stessi.

Art. 167

Art. 167.
Collaborazione tra Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza per la prevenzione e repressione delle frodi in materia di IVA
( articolo 83, commi 5 , 6 , 7 e 7-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 )
1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza incrementano la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
2. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 e' assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.
3. Gli esiti delle attivita' svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita' per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'Autorita' doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 168

Art. 168.
Ampliamento ambito di applicazione delle misure cautelari
( articolo 27, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 )
1. L'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , si applica anche alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.
2. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 74, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 .

Art. 169

Art. 169.
Segnalazioni della Guardia di finanza per l'applicazione delle misure cautelari
( articolo 8, comma 6, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 )
1. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l), anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 .

Art. 170

Art. 170.
Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni
( articolo 16-sexies decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 )
1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attivita' di controllo tributario o per finalita' di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 200, nonche' su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalita' fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalita' di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.

Art. 171

Art. 171.
Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»
( articolo 23 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 )
1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

Art. 172

Art. 172.
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»
( articolo 24 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 )
1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o piu' aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilita' ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonche' di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.

Art. 173

Art. 173.
Scambio di informazioni su richiesta
( articolo 31-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali e' in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali.
2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette Autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.
3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.
4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'Autorita' competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal capo IV, recante "Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa", e capo VI, recante "Relazioni con i Paesi terzi", della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 .
6. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria alle Autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.

Art. 174

Art. 174.
Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata
(articolo 31-bis.1 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. L'amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicita' dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivita' economiche.
2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , in materia di altre forme di cooperazione amministrativa.
3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.

Art. 175

Art. 175.
Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE)
(articolo 31-bis.2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. L'amministrazione finanziaria puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta.
2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall' articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , ovvero dalle specifiche intese concluse con le Autorita' competenti delle giurisdizioni terze interessate.
3. Alla presenza dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'Autorita' richiedente e l'Autorita' interpellata.
4. I funzionari dell'amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.

Art. 176

Art. 176.
Controlli simultanei
(articolo 31-bis.3 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
2. L'amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.
3. Qualora l'Autorita' competente di un altro Stato membro proponga di partecipare a un controllo simultaneo, l'amministrazione finanziaria comunica alla suddetta Autorita' l'adesione o il rifiuto a eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'Autorita' competente di un altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.
5. L'amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle Autorita' estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4.

Art. 177

Art. 177.
Verifiche congiunte
(articolo 31-bis.4 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'amministrazione finanziaria puo' chiedere all'Autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.
2. Quando l'Autorita' competente di un altro Stato membro o le Autorita' competenti di piu' Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, l'amministrazione finanziaria comunica alle suddette Autorita' il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.
3. L'amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le Autorita' competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attivita' di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo piu' ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.
4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attivita' di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attivita' di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalita' procedurali stabilite dalla normativa vigente;
b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attivita' di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilita', alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attivita' di verifica;
c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attivita' di verifica.
5. L'amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le Autorita' competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni e' redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le Autorita' competenti concordano. L'esito della verifica e' notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.
6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'amministrazione finanziaria puo' concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare l'attivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5

Art. 178

Art. 178.
Comunicazione di violazioni tributarie
( articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.

Art. 179

Art. 179.
Oggetto ed ambito di applicazione
( articolo 1 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1. La presente sezione stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3.
2. La presente sezione fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa piu' ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.
3. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le Autorita' locali.
4. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea.
5. Le disposizioni della presente sezione non si applicano:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorita' pubbliche;
d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

Art. 180

Art. 180.
Definizioni
( articolo 2 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) Autorita' competente: l'Autorita' designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;
b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che e' stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che e' stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma della presente sezione;
d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che e' stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma della presente sezione;
e) Autorita' richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'Autorita' competente;
f) Autorita' interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'Autorita' competente;
g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;
h) persona:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici, ma che e' priva di personalita' giuridica;
3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalita' giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 179, comma 3;
i) ruling preventivo transfrontaliero:
1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera l), stipulati ai sensi dell'articolo 115, comma 1;
2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;
3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 146, comma 2, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'articolo 142, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva al 23 marzo 2017;
l) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b);
m) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:
1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;
2) una o piu' delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni e' simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o piu' giurisdizioni;
3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attivita' in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attivita' o costituisce il complesso delle attivita' della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attivita' che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;
4) che ha un impatto transfrontaliero;
n) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell' articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , sono registrate ai fini dello scambio automatico;
o) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
p) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'Autorita' richiedente di uno Stato membro e l'Autorita' interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalita';
q) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati puo' riguardare la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati.

Art. 181

Art. 181.
Organizzazione
( articolo 3 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1. L'Autorita' competente per il territorio nazionale e' il Direttore Generale delle finanze.
2. Il Direttore Generale delle finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa a norma della presente sezione.
3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono all'Autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del titolo I, capo I, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , con le modalita' di cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo. Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dalla parte II, titoli I, II e III.
4. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dalla parte II, titoli I, II e III, agli Uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza e' consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell' articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , con le modalita' di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo con le modalita' di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.
5. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 4 siano nella disponibilita' dei soggetti di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , diversi da quelli previsti dall'articolo 193, l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalita' di esecuzione, nonche' dei livelli dei servizi.
6. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 4 e' altresi' consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I, sezione III.
7. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle finanze e' competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.
8. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
9. Quando un servizio di collegamento riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformita' alla normativa o alla prassi, trasmette la richiesta all'ufficio centrale di collegamento e ne informa l'Autorita' richiedente. In tale caso i termini di cui all'articolo 173, comma 3 iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione e' trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.
10. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza.

Art. 182

Art. 182.
Scambio di informazioni su richiesta
( articolo 4 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 181, comma 2, forniscono all'Autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa.
2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 181, comma 2.
3. L'Autorita' interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorita' interna.
4. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'Autorita' richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o piu' contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione e' giustificata ai fini dell'indagine.
5. L'Autorita' richiedente, anche al fine di dimostrare all'Autorita' interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 4, indica nella richiesta:
a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;
b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.
6. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'Autorita' richiedente fornisce all'Autorita' interpellata almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione dettagliata del gruppo;
b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi e' motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;
c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;
d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.

Art. 183

Art. 183.
Scambio automatico obbligatorio di informazioni
( articolo 5 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 181, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all' articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 . A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo e' indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.
2. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all' articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorita' competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorita' competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.
3. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno cinque delle categorie di reddito e di capitale elencate all' articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorita' competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.
4. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 180, comma 1, lettere i) e l) nel rispetto dei termini e delle modalita' indicati all' articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE .
5. In conformita' all'articolo 182, il servizio di collegamento puo' inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.
6. Il comma 4 non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o piu' persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling, se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attivita' diversi, l'importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni, servizi o attivita' sono oggetto di piu' operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.
7. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell' articolo 9 della direttiva 2011/16/UE , qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'Autorita' competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell' articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE , le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.
8. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 4 sono trasmesse al registro centrale di cui all'articolo 180, comma 1, lettera n).

Art. 184

Art. 184.
Rilevazione e comunicazione del numero di Identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera
( articolo 5-bis decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2030, i soggetti indicati nella parte I, titolo II, capo II, sezione I, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n, 33, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevano e indicano nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore.
2. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, nelle istanze presentate in relazione a ruling preventivo transfrontaliero come definito all'articolo 180, comma 1, lettera i), e' indicato, ove possibile, anche il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle altre persone che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero.
3. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entita' appartenenti al gruppo multinazionale, l'entita' appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, in qualita' di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entita' designata, rileva e comunica, ove possibile, il numero di identificazione fiscale attribuito alle medesime entita' da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale.
4. Nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 183 e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate comunica anche le informazioni relative al numero di identificazione fiscale ricevute sulla base delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.

Art. 185

Art. 185.
Scambio spontaneo di informazioni
( articolo 6 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell'articolo 181, comma 2, comunicano le informazioni di cui all'articolo 179, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all' articolo 9 della direttiva 2011/16/UE .

Art. 186

Art. 186.
Richieste di notifica amministrativa
( articolo 7 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1.Qualora si verifichino i presupposti di cui all' articolo 13, comma 4, della direttiva 2011/16/UE , su domanda dell'Autorita' richiedente dell'altro Stato membro, i servizi di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 181, comma 2, e in base alle norme di legge in vigore, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti gli atti e le decisioni delle Autorita' amministrative prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'Autorita' richiedente, concernenti l'applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui all'articolo 179, comma 3.
2. I servizi di collegamento informano tempestivamente l'Autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
3. Il servizio di collegamento di cui all'articolo 181, comma 7, per le notifiche pervenute dall'Autorita' richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, che eseguono l'attivita' di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 102 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .
4. Per le spese di notifica di cui al comma 3 si applicano le previsioni di cui all'articolo 198, comma 6, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 . L'attivita' degli agenti della riscossione e' remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del direttore generale delle finanze sono stabilite le modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attivita' di notifica, nonche' per la rendicontazione di tale attivita' da parte dello stesso agente.

Art. 187

Art. 187.
Riscontro
( articolo 8 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1. Quando l'Autorita' competente fornisce le informazioni a norma degli articoli 182 e 185, puo' chiedere all'Autorita' competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove e' richiesto un riscontro, l'Autorita' competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'Autorita' competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste.
2. L' Autorita' competente invia una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 183, in conformita' alle modalita' pratiche convenute bilateralmente.

Art. 188

Art. 188.
Disposizioni varie
( articolo 9 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1.Le richieste di assistenza di cui alla presente sezione e qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici tipo adottati dalla Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli Uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.
3. I funzionari, autorizzati dallo Stato membro richiedente, presenti negli uffici in cui esercita le rispettive funzioni l'Autorita' interpellata e durante le indagini amministrative devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.
4. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Art. 189

Art. 189.
Utilizzo delle informazioni
( articolo 10 decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 29 )
1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi della presente sezione possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui al capo IV, recante "Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa", e al capo VI, recante "Relazioni con i Paesi terzi", della direttiva 2011/16/UE .

Art. 190

Art. 190.
Violazione dei dati
( articolo 10-bis decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati nonche' ogni provvedimento adottato per porvi rimedio.
2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si e' verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla stessa e, ove non e' possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).
3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si e' verificata presso l'Autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri, puo' sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonche' allo Stato o agli Stati membri interessati.

Art. 191

Art. 191.
Obblighi dei servizi di collegamento
( articolo 11, comma 2, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 )
1. I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall'ordinamento.

Art. 192

Art. 192.
Disposizioni di attuazione
( articolo 3 legge 18 giugno 2015, n. 95 )
1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all' articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonche' dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli da 193 a 197.

Art. 193

Art. 193.
Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate
( articolo 4 legge 18 giugno 2015, n. 95 )
1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, la societa' Poste italiane Spa, le societa' di gestione del risparmio, le societa' finanziarie e le societa' fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonche' le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 194, comma 10.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 192, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.

Art. 194

Art. 194.
Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti
( articolo 5 legge 18 giugno 2015, n. 95 )
1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:
a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonche' un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense;
b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonche' la documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini statunitensi;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale o la ragione sociale nonche' la sede legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di entita' non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entita'.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, relativamente ai conti finanziari di entita' non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime entita'.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute in un'entita' di investimento che e' un dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche e le entita' oggetto di comunicazione detengono le medesime quote.
5. Per i conti finanziari esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 3 e 4, se non sono gia' presenti nei database consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, sono acquisite, dalle medesime istituzioni, entro la data del 31 dicembre 2027.
6. A partire dal 1° luglio 2014 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonche' di entita' non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o piu' persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.
7. A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonche' di entita' non finanziarie passive, ovunque residenti.
8. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 6 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.
9. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 7 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo articolo 193, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonche' il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entita' non finanziarie passive, ovunque residenti.
10. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui all' articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95 .
11. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo articolo 193, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo articolo 193, comma 2.
12. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 10 del presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' dovuta la comunicazione di cui al citato articolo 193, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione e' dovuta.

Art. 195

Art. 195.
Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonche' tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie
( articolo 6 legge 18 giugno 2015, n. 95 )
1. Le istituzioni finanziarie indicate all'articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194.
2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.
3. Con i decreti ministeriali di cui all'articolo 193, comma 2, sono stabiliti le modalita' e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 196

Art. 196.
Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense
( articolo 7 legge 18 giugno 2015, n. 95 )
1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, che agiscono in qualita' di intermediario qualificato con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti Autorita' statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all' articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95 , corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo.
2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 193, comma 2.

Art. 197

Art. 197.
Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte
( articolo 8 legge 18 giugno 2015, n. 95 )
1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 193, comma 1, diverse da quelle di cui all'articolo 196, che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all' articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95 a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all'articolo 196.
2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 193, comma 2.

Art. 198

Art. 198.
Disposizioni applicabili
( articolo 10 legge 18 giugno 2015, n. 95 )
1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .

Art. 199

Art. 199.
Codice fiscale statunitense
( articolo 1, comma 722, legge 27 dicembre 2019, n. 160 )
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 194, comma 6, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 193:
a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 194, comma 6, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non e' stato ottenuto il codice fiscale statunitense;
b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;
c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 193, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 , sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.

Art. 200

Art. 200.
Rendicontazione Paese per Paese
(articolo 1, commi 145, primo e secondo periodo, e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208 )
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita' economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.
L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.
2. Agli obblighi di cui al comma 1, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le societa' controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

Art. 201

Art. 201.
Oggetto ed ambito di applicazione
( articolo 1 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 )
1. La presente sezione stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 203, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.

Art. 202

Art. 202.
Definizioni
( articolo 2 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 )
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) meccanismo transfrontaliero: uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o piu' giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
2) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o piu' giurisdizioni estere;
3) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attivita' in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attivita' della stabile organizzazione;
4) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un'attivita';
5) lo schema, accordo o progetto puo' alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo;
b) partecipante: l'intermediario o il contribuente;
c) intermediario: un soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione, ovvero un soggetto che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attivita' di assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare, qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attivita', sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante ai sensi dell'articolo 205.
I soggetti di cui alla presente lettera sono tenuti all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
3) siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
4) siano iscritti a un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato;
d) contribuente: qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero. Esso e' tenuto all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) e' residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
3) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato;
4) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attivita' nel territorio dello Stato;
e) impresa associata, un soggetto che svolge attivita' di impresa che, alternativamente:
1) esercita un'influenza dominante nella gestione di un altro soggetto ai sensi dell' articolo 2 del decreto ministeriale 14 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018 ;
2) ha una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale o del patrimonio di un altro soggetto;
3) ha piu' del 25 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di un altro soggetto, nel caso in cui il soggetto detenga piu' del 50 per cento dei diritti di voto e' considerato detentore del 100 per cento dei diritti stessi;
4) ha diritto ad almeno il 25 per cento degli utili di un altro soggetto;
f) elemento distintivo: un indice di rischio di elusione o evasione fiscale di cui all'allegato 2;
g) meccanismo commerciabile: un meccanismo transfrontaliero che e' suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralita' di contribuenti senza sostanziali modifiche;
h) meccanismo su misura: un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile;
i) vantaggio fiscale: uno tra i principali vantaggi, avente natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze;
l) numero di identificazione fiscale (NIF): un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), si tiene conto delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .

Art. 203

Art. 203.
Obblighi di comunicazione e esoneri
( articolo 3 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 )
1. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente.
2. Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell'attivita' di piu' intermediari, l'obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta a ognuno dei soggetti coinvolti.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione se puo' provare che le medesime informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 206, comma 1.
4. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione per le informazioni che riceve dal proprio cliente, o ottiene riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del medesimo o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una Autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. In ogni caso, le comunicazioni effettuate ai sensi della presente sezione, se poste in essere per le finalita' ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilita' di alcun tipo.
5. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilita' penale.
6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario e' obbligato a informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente e' un intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.
7. L'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero spetta, in ogni caso, al contribuente in caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state gia' oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate o all'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 206, comma 1.
8. In presenza di piu' contribuenti l'obbligo grava su quello che ha concordato con l'intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito l'attuazione.
9. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilita' penale.
10. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione se prova l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni da parte di un altro contribuente, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 206, comma 1.

Art. 204

Art. 204.
Obbligo di comunicazione in piu' Stati membri
( articolo 4 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 )
1. Quando un intermediario o un contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a piu' di uno Stato membro, l'intermediario o il contribuente sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate se provano l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle Autorita' competenti di un altro Stato membro secondo quanto stabilito dall'articolo 8 bis ter, paragrafi 3, 4 , 7 e 8 della direttiva 2011/16/UE .

Art. 205

Art. 205
Il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione ( articolo 5 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 )
1. Il meccanismo transfrontaliero e' soggetto all'obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, senza modificazioni di natura sostanziale, le regole tecniche per l'applicazione della presente sezione, ivi compresa l'ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi medesimi ai sensi dell'allegato 2, nonche' i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale.
3. Il silenzio dell'amministrazione finanziaria circa un meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione non implica l'accettazione della validita' o del trattamento fiscale di tale meccanismo.

Art. 206

Art. 206.
Oggetto della comunicazione
( articolo 6 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 )
1. Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate riguardano:
a) l'identificazione degli intermediari, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 203, commi 4 e 5, e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonche' i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;
c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione, incluso il riferimento al nome con il quale e' comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorita' competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;
e) disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
f) il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonche' delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
h) l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonche' delle giurisdizioni a cui tale soggetto e' riconducibile.
2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.

Art. 207

Art. 207.
Termine di presentazione all'Agenzia delle entrate
( articolo 7 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 )
1. Gli intermediari comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 206 entro trenta giorni a decorrere:
a) dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione e' messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui e' stata avviata l'attuazione;
b) dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione.
2. In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni di cui all'articolo 206, comma 1, lettere a), d), g) e h), diventate disponibili dopo la comunicazione di cui al comma 1 o dopo la presentazione dell'ultima relazione.
3. Il contribuente destinatario dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 203 trasmette le informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' stato informato dall'intermediario esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo carico.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui alla presente sezione.

Art. 208

Art. 208.
Scambio di informazioni
( articolo 9 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 )
1. L'Agenzia delle entrate trasmette alle Autorita' competenti delle giurisdizioni estere le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione, nei termini di cui al comma 2 e conformemente alle modalita' procedurali stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 207, comma 4.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette alle Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea le informazioni entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti.
3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasta con l'ordine pubblico.

Art. 209

Art. 209.
Obblighi di conservazione della documentazione
( articolo 11 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 )
1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell'articolo 203 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero:
a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;
b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.

Art. 210

Art. 210.
Oggetto ed ambito di applicazione
( articolo 1 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Gli articoli da 210 a 224 disciplinano lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 220, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 219, tra l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g).
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g), nonche', le modalita' e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorita' competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g).

Art. 211

Art. 211.
Definizioni
( articolo 2 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Ai fini della presente sezione, si intende per:
a) «piattaforma»: qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attivita' pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attivita' pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attivita' pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:
1) il trattamento di pagamenti relativi all'attivita' pertinente;
2) la catalogazione o la pubblicita' di un'attivita' pertinente da parte degli utenti;
3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma;
b) «gestore di piattaforma»: un'entita' che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa;
c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato all'Autorita' competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all'articolo 219, commi 1, 2 e 3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita e' tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;
d) «gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione»: qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:
1) e' residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:
1.1) e' costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;
1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non e' un gestore di piattaforma qualificato non-UE;
2) non e' residente a fini fiscali in Italia, ne' e' ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attivita' pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attivita' pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non e' un gestore di piattaforma qualificato non-UE;
e) «gestore di piattaforma qualificato non-UE»: un gestore di piattaforma che facilita tutte le attivita' pertinenti che sono anche attivita' pertinenti qualificate e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:
1) e' costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE; ordo qualificante effettivo tra Autorita' competenti»: un accordo tra le Autorita' competenti dello Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 220, quale confermato da un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 ;
h) «attivita' pertinente»: un'attivita' svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualita' di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entita' collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:
1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonche' qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
2) i servizi personali;
3) la vendita di beni;
4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
i) «attivita' pertinenti qualificate»: qualsiasi attivita' pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un accordo qualificante effettivo tra Autorita' competenti;
l) «corrispettivo»: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attivita' pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile;
m) «servizio personale»: un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o piu' persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entita', e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma;
n) «venditore»: un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entita', che si e' registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attivita' pertinente;
o) «venditore attivo»: un venditore che presta un'attivita' pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui e' versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attivita' pertinente durante il medesimo periodo;
p) «venditore oggetto di comunicazione»: un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che e' residente nel territorio dello Stato o che ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati;
q) «venditore escluso»: un venditore che, alternativamente:
1) e' un'entita' statale;
2) e' un'entita' il cui capitale e' regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entita' collegata di un'entita' di tal tipo;
3) e' un'entita' per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attivita' pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprieta' inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;
4) e' un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attivita' pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione;
r) «entita'»: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una societa' di capitali, una societa' di persone, un trust o una fondazione;
s) «entita' collegata»: un'entita' e' collegata di un'altra entita' se una delle due controlla l'altra o se le due entita' sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di piu' del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entita'. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di piu' del 50 per cento del diritto di proprieta' nel capitale dell'altra entita' e' determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene piu' del 50 per cento dei diritti di voto e' considerata detentrice del 100 per cento;
t ) «entita' statale»: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonche' ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o piu' dei soggetti precedenti;
u) «NIF»: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente;
v) «numero di partita IVA»: il numero unico che identifica un soggetto passivo d'imposta o una persona giuridica che non e' soggetto passivo, registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
z) «indirizzo principale»: l'indirizzo della residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un venditore che e' una persona fisica, ovvero l'indirizzo della sede legale di un venditore che e' un'entita';
aa) «periodo oggetto di comunicazione»: l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi dell'articolo 219;
bb) «proprieta' inserzionata»: l'insieme delle unita' di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore;
cc) «identificativo del conto finanziario»: il numero o riferimento unico di identificazione, di cui dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento del venditore su cui e' versato o accreditato il corrispettivo;
dd) «beni»: qualsiasi bene materiale;
ee) «verifica congiunta»: un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle Autorita' competenti di due o piu' Stati membri e collegata a uno o piu' soggetti passivi di imposta che siano di interesse comune o complementare per le Autorita' competenti di tali Stati membri;
ff) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identita' e la residenza fiscale di un Venditore.

Art. 212

Art. 212.
Identificazione dei venditori esclusi
( articolo 3 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.
2. Per determinare se un venditore che e' un'entita' sia un venditore escluso di cui all'articolo 211, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.
3. Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all'articolo 211, comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.

Art. 213

Art. 213.
Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione
( articolo 4 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Per ciascun venditore che e' una persona fisica e non e' un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) nome e cognome;
b) indirizzo principale;
c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) la data di nascita.
2. Per ciascun venditore che e' un'entita' e non e' un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale;
b) l'indirizzo principale;
c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;
d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
e) il numero di registrazione dell'attivita';
f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attivita' pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione e' ubicata.
3. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non e' tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e), e al comma 2, lettere da b) a f), se ottiene una conferma diretta dell'identita' e della residenza del venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea ai fini dell'accertamento dell'identita' e della residenza fiscale del venditore.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera c), e dal comma 2, lettere c) ed e), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non e' tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attivita' quando si verifica una delle seguenti condizioni:
a) lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'attivita';
b) lo Stato membro di residenza del venditore non consente che sia acquisito il NIF rilasciato al venditore.
5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilita' delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 212, dell'articolo 213, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 215, utilizzando le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, nonche' utilizzando le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validita' del NIF e del numero di partita IVA.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 5, per l'espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai sensi dell'articolo 216, comma 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' determinare l'affidabilita' delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 212, dell'articolo 213, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 215 utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.
7. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 216, comma 3, lettera b), e in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, nei casi in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o dell'articolo 215 sono inesatte, alla luce delle informazioni fornite dall'Autorita' competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore, chiede al venditore di rettificare le informazioni inesatte e fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:
a) un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;
b) un certificato di residenza fiscale avente data recente.

Art. 214

Art. 214.
Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore
( articolo 5 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale.
2. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, considera il venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.
3. Se il venditore fornisce informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 213, comma 2, lettera f), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui e' ubicata tale stabile organizzazione.
4. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza e' confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea di cui all'articolo 213, comma 3.

Art. 215

Art. 215.
Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione
( articolo 6 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprieta' inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile e' ubicato.
2. Per ogni venditore che e' un'entita' e che ha effettuato oltre duemila attivita' pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprieta' inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprieta' inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

Art. 216

Art. 216.
Termini e validita' delle procedure
( articolo 7 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori gia' registrati sulla piattaforma alla data del 26 marzo 2023 o alla data in cui un'entita' e' divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
a) le informazioni relative al venditore di cui all'articolo 213, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi;
b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 212, dell'articolo 213, commi 1 e 2, e dell'articolo 215, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.

Art. 217

Art. 217.
Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi
( articolo 8 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 212 a 216 esclusivamente in relazione ai venditori attivi.

Art. 218

Art. 218.
Espletamento delle procedure da parte di terzi
( articolo 9 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 212 a 216. In tali casi, tuttavia, la responsabilita' in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Art. 219

Art. 219.
Obblighi di comunicazione ed esoneri
( articolo 10 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 1), comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 220, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono piu' gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi e' esonerato da tale obbligo se puo' provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
2. Nel caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 211 comma 1, lettera d), numero 1), sia qualificabile come tale in piu' Stati membri e scelga di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia con le modalita' di cui all'articolo 222 comunica le informazioni di cui all'articolo 220 all'Agenzia delle entrate, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono piu' gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi e' esonerato da tale obbligo se puo' provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in un altro Stato membro.
3. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211 comma 1, lettera d), numero 2), che effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 223, comunica le informazioni di cui all'articolo 220, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 2), non e' tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 220 relativamente alle attivita' pertinenti qualificate, individuate da un accordo qualificante effettivo tra Autorita' competenti che gia' prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia sui venditori oggetto di comunicazione ivi residenti.
5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce le informazioni di cui all'articolo 220, comma 1, lettere b) e c), al venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.
6. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.
7. Le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Se il corrispettivo e' stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalita' determinate in modo coerente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
8. Le informazioni relative al corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del periodo oggetto di comunicazione in cui e' stato versato o accreditato il corrispettivo.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato il contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorita' competenti degli altri Stati membri che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. L'Agenzia delle entrate effettua una nuova comunicazione nel caso di modifiche successive. Detta informazione affluisce al registro centrale istituto ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 .

Art. 220

Art. 220.
Informazioni da comunicare
( articolo 11 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:
a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell'articolo 223, nonche' il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.
b) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:
1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'articolo 213, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario, sempreche' l'Autorita' competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente ai sensi dell'articolo 214 non abbia comunicato all'Autorita' competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente in base a quanto disposto all'articolo 214;
5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attivita' pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo e' stato versato o accreditato;
6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
c) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente che comporta la locazione di beni immobili:
1) le informazioni da acquisire ai sensi dell'articolo 213, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, sempreche' l'Autorita' competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente ai sensi dell'articolo 214 non abbia comunicato all'Autorita' competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente in base a quanto disposto all'articolo 214;
5) l'indirizzo di ciascuna proprieta' inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 215, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui e' situato, se disponibile;
6) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attivita' pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprieta' inserzionata;
7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprieta' inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;
d) l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identita' e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identita' e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non e' necessario comunicare le informazioni di cui all'articolo 213, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.

Art. 221

Art. 221.
Altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione
( articolo 12, commi 1 , 2 e 5, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215, nonche' l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 220, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attivita' intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 219 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 222

Art. 222.
Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione
( articolo 13 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le Autorita' competenti di tutti gli Stati membri.

Art. 223

Art. 223.
Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione
( articolo 14 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente all'avvio della propria attivita' di gestore di piattaforma, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia gia' effettuato tale registrazione presso l'Autorita' competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni:
a) ragione sociale;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ;
f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 214.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.
3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle Autorita' competenti degli altri Stati membri.
4. L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:
a) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica che non esercita piu' attivita' che lo qualificano come tale;
b) in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia cessato l'attivita';
c) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa piu' le condizioni di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 2);
d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del comma 6.
5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attivita' da parte dei gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi.
6. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 219, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonche' un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.
7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti.
8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o piu' Autorita' competenti degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 .

Art. 224

Art. 224.
Scambio di informazioni
( articolo 15 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Entro i termini di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorita' competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente, nonche', se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'Autorita' competente dello Stato membro in cui l'immobile e' situato.
2. L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni e' effettuato entro il 29 febbraio 2024.
3. Entro i termini di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorita' competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente, nonche', se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'Autorita' competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile e' situato.
4. L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalita' e i termini previsti dall'articolo 210, comma 2.

Art. 225

Art. 225.
Esclusione dal regime delle locazioni brevi
( articolo 16, comma 3, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. Ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 208, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .

Art. 226

Art. 226.
Disposizioni in materia di protezione dei dati
( articolo 17 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 )
1. L'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalita' e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 .
2. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione:
a) informano ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformita' alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;
b) forniscono a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679 , nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 220.

Art. 227

Art. 227.
Rimborso e sgravio a seguito di procedura amichevole o arbitrale
( articolo 3 legge 22 marzo 1993, n. 99 )
1. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione di cui all' articolo 1 della legge 22 marzo 1993, n. 99 , il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, su richiesta del contribuente, dispone che l'ufficio periferico della medesima Agenzia provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata convenzione.
2. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, puo' autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente deve presentare istanza, tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, che puo' richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

Art. 228

Art. 228.
Segreto d'ufficio
( articolo 4 legge 22 marzo 1993, n. 99 )
1. Il membro della commissione consultiva prevista dall'articolo 7 della convenzione di cui all' articolo 1 della legge 22 marzo 1993, n. 99 che violi l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel quadro della procedura di parere e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 229

Art. 229.
Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attivita'
( articolo 6 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. Ai fini della presente sezione si intendono per:
a) «Cripto-attivita'»: le cripto-attivita' quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 ;
b) «Cripto-attivita' Oggetto di Comunicazione»: tutte le cripto-attivita' diverse dalla valuta digitale della Banca Centrale, dalla moneta elettronica o da qualsiasi cripto-attivita' per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento;
c) «Valuta Digitale della Banca Centrale»: qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da altra Autorita' monetaria;
d) «Moneta Fiduciaria»: la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca centrale o dall'Autorita' monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della Banca Centrale, ivi comprese la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica);
e) «Moneta Elettronica»: qualsiasi cripto-attivita' che e': 1) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;
2) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
3) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria;
4) accettata in pagamento da una persona fisica o da una persona giuridica diversa dall'emittente;
5) rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto, ai sensi della normativa cui e' soggetto l'emittente;
f) «Banca Centrale»: un'istituzione che e' per legge o approvazione governativa la principale autorita', diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione puo' includere un ente strumentale distinto dal Governo della giurisdizione, eventualmente detenuto, anche parzialmente, dalla giurisdizione;
g) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attivita'»: il prestatore di servizi per le cripto-attivita' quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114 ;
h) «Gestore di Cripto-attivita'»: un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attivita' diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attivita';
i) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attivita' con Obbligo di Comunicazione»: un prestatore di servizi per le cripto-attivita' o un gestore di cripto-attivita' che presta uno o piu' servizi per le cripto-attivita' consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione;
l) «Servizio per le Cripto-attivita'»: il servizio per le cripto-attivita' quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 , compresi lo staking e il prestito;
m) «Operazione Oggetto di Comunicazione»: qualsiasi operazione di scambio e qualsiasi trasferimento di cripto-attivita' oggetto di comunicazione;
n) «Operazione di Scambio»: qualsiasi scambio tra cripto-attivita' oggetto di comunicazione e monete fiduciarie e qualsiasi scambio tra una o piu' forme di cripto-attivita' oggetto di comunicazione;
o) «Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione»: un trasferimento di cripto attivita' oggetto di comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a un importo in euro corrispondente a 50.000 USD;
p) «Trasferimento»: l'operazione di trasferimento di una cripto-attivita' oggetto di comunicazione da o verso l'indirizzo o il conto di cripto-attivita' di un utente di cripto-attivita', diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione per conto del medesimo utente di cripto-attivita', se il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento dell'operazione, non puo' qualificare l'operazione come un'operazione di scambio di cui alla lettera n);
q) «Utente Oggetto di Comunicazione»: un utente di cripto-attivita' che e' una persona oggetto di comunicazione residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE;
r) «Utente di Cripto-attivita'»: la persona fisica o l'entita' che e' cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;
s) «Persona Fisica Utente di Cripto-attivita'»: la persona fisica che e' cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;
t) «Persona Fisica Utente Preesistente di Cripto-attivita'»: la persona fisica utente di cripto-attivita' che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;
u) «Entita' Utente di Cripto-attivita'»: l'entita' cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;
v) «Entita' Utente Preesistente di Cripto-attivita'»: l'entita' utente di cripto-attivita' che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;
z) «Persona Oggetto di Comunicazione»: la persona residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da un soggetto escluso;
aa) «Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: l'entita' o la persona fisica che e' residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, ai sensi della normativa fiscale di tale Stato o giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE. A tal fine, un'entita' quale una partnership, oppure una limited liability partnership, o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali e' considerata come residente nella giurisdizione in cui e' situata la sua sede di direzione effettiva;
bb) «Persone che Esercitano il Controllo»: le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entita'. Nel caso di un trust , per persone che esercitano il controllo, si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust ; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust , per persone che esercitano il controllo, si intendono le persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione «Persone che Esercitano il Controllo» e' interpretata in modo coerente con il termine «titolare effettivo» definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 , relativamente ai prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione;
cc) «Numero di Identificazione Fiscale (NIF)»: qualsiasi numero o codice utilizzato da un'autorita' preposta per identificare un contribuente;
dd) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione Europea al fine di accertare l'identita' e la residenza fiscale di un utente di cripto-attivita';
ee) «Indirizzo di Registro Distribuito»: l'indirizzo di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio .
2. La definizione di moneta elettronica di cui al comma 1, lettera e), non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente. Se, nel corso della normale attivita' dell'entita' trasferente, i fondi connessi a un prodotto sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in assenza di tali istruzioni, se tali fondi sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni dalla data del loro ricevimento, un prodotto non si intende creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente.
3. La persona fisica o l'entita', diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, che agisce in qualita' di utente di cripto-attivita' a beneficio o per conto di altra persona fisica o entita' in qualita' di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non e' considerato un utente di cripto-attivita' di cui al comma 1, lettera r). E' un utente di cripto-attivita' di cui al comma 1, lettera r), la persona fisica o l'entita' a beneficio o per conto della quale agisce una persona fisica o un'entita', diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, di cui al primo periodo. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, che presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, considera anche il cliente che e' la controparte dell'esercente per le medesime operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione quale utente di cripto-attivita' di cui al comma 1, lettera r), a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione sia tenuto a verificare l'identita' del cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.
4. Ai fini della presente sezione si intendono per:
a) «Entita' Attiva» si intende un'entita' che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entita' per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione e' reddito passivo e meno del 50 per cento delle attivita' detenute dall'entita' nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attivita' che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
2) tutte le attivita' dell'entita' consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o piu' controllate impegnate nell'esercizio di un'attivita' economica o commerciale diversa dall'attivita' di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'entita' non sia idonea a questo status poiche' funge, o si qualifica, come un fondo d'investimento, un fondo di private equity , un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalita' e' acquisire o finanziare societa' per poi detenere partecipazioni in tali societa' come capitale fisso ai fini d'investimento;
3) l'entita' non esercita ancora un'attivita' economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attivita' con l'intento di esercitare un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; l'entita' non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
4) l'entita' non e' stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attivita' o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attivita' economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
5) l'entita' si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entita' collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entita' che non siano entita' collegate, a condizione che il gruppo di tali entita' collegate si occupi principalmente di un'attivita' economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; o
6) l'entita' soddisfa tutti i seguenti requisiti:
6.1) e' costituita e gestita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalita' religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o e' costituita e gestita nella giurisdizione di residenza ed e' un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
6.2) nella giurisdizione di residenza e' esente dall'imposta sul reddito;
6.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
6.4) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entita' o gli atti costitutivi dell'entita' non consentono che il reddito o patrimonio dell'entita' siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entita' non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entita', o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entita';
6.5) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entita' o gli atti costitutivi dell'entita' prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entita', tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entita' statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entita' o a una sua suddivisione politica;
b) «Soggetto Escluso»: un'entita' i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o piu' mercati dei valori mobiliari regolamentati o una entita' collegata della stessa; un'entita' statale; un'organizzazione internazionale; una Banca Centrale; un'istituzione finanziaria diversa da un'entita' di investimento di cui alla lettera f), numero 2);
c) «Istituzione Finanziaria»: un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entita' di investimento o un'impresa di assicurazioni specificata;
d) «Istituzione di Custodia»: l'entita' che detiene, quale parte sostanziale della propria attivita', attivita' finanziarie per conto di terzi. Un'entita' detiene attivita' finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attivita' se il reddito lordo dell'entita' attribuibile alla detenzione di attivita' finanziarie e servizi finanziari correlati e' pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso del minore tra:
1) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile, precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; e
2) il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita;
e) «Istituzione di Deposito» qualsiasi entita' che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attivita' bancaria o similare o detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti;
f) «Entita' di Investimento»: l'entita' che alternativamente:
1) svolge quale attivita' economica principale una o piu' delle seguenti attivita' o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;
1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attivita' finanziarie, denaro o cripto attivita' oggetto di comunicazione per conto di terzi;
2) il cui reddito lordo e' principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attivita' finanziarie o di cripto-attivita' oggetto di comunicazione, se l'entita' e' gestita da un'altra entita' che e' un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entita' di investimento di cui al numero 1);
g) «Impresa di Assicurazioni Specificata»: l'entita' che e' una impresa di assicurazioni, o la holding di un'impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali e' misurabile un valore maturato o contratti di rendita o e' obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti;
h) «Entita' Statale» si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o piu' dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende altresi':
1) le parti integranti di una giurisdizione, ovvero qualsiasi soggetto, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato che costituisce un'autorita' direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorita' direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, senza che alcuna frazione di tali utili maturi a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;
2) le entita' controllate, ovvero le entita' che sono distinte nella forma dalla giurisdizione o che costituiscono un'entita' giuridica distinta, a condizione che siano rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:
2.1) l'entita' e' interamente detenuta e controllata da una o piu' entita' statali, direttamente o attraverso una o piu' entita' controllate;
2.2) gli utili netti dell'entita' sono accreditati sul conto della stessa o su conti di una o piu' entita' statali, senza che alcuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato;
2.3) il patrimonio dell'entita' e' attribuito a una o piu' entita' statali in caso di scioglimento; i) «Organizzazione Internazionale»: qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale):
1) costituita principalmente da governi;
2) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione competente; e
3) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
l) «Attivita' Finanziaria»: valori mobiliari, quote in societa' di persone, merci quotate, swap, contratti di assicurazione o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione in valori mobiliari, in cripto attivita' oggetto di comunicazione, in societa' di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Il termine «Attivita' Finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare;
m) «Quota nel Capitale di Rischio»: nel caso di una societa' di persone che e' un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della societa' di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione e' considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o puo' ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale;
n) «Contratto di Assicurazione»: un contratto, diverso da un contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalita', morbilita', infortuni, responsabilita' o rischio patrimoniale;
o) «Contratto di Rendita»: un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o piu' persone fisiche. Tale espressione comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformita' a leggi, regolamenti o prassi nazionali o della giurisdizione in cui il contratto e' stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni;
p) «Contratto di Assicurazione per il quale e' Misurabile un Valore Maturato»: un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni, che ha un valore maturato;
q) «Valore Maturato»: il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato puo' prendere a prestito in base o in riferimento al contratto.
L'espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:
1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
2) quale indennita' per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno, sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un dividendo di disdetta, purche' il dividendo si riferisca a un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti al numero 2); o
5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio e' pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto;
r) «Entita'»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una societa' di capitali, una societa' di persone, un trust o una fondazione;
s) «Entita' Collegata» di un'altra entita' se una delle due entita' controlla l'altra o se le due entita' sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di piu' del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entita';
t) «Succursale»: un'unita', un'impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione che e' considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che e' altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unita' o succursali del prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione. Tutte le unita', le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale;
u) «Procedure di adeguata verifica della clientela»: le procedure di adeguata verifica della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o obblighi analoghi cui e' soggetto il medesimo prestatore.
5. Ai fini della definizione di entita' di investimento di cui al comma 4, lettera f) , se il reddito lordo dell'entita' attribuibile alle attivita' pertinenti e' pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso del periodo di tempo minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita, l'attivita' si considera svolta in via principale e il reddito lordo si considera attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attivita' finanziarie o di cripto attivita' oggetto di comunicazione.
6. Ai fini della definizione di entita' di investimento di cui al comma 4, lettera f), l'espressione «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attivita' finanziarie, denaro o cripto-attivita' oggetto di comunicazione per conto di terzi» non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per clienti o per conto di clienti.
7. La definizione di entita' di investimento di cui alla lettera f) del comma 4 non ricomprende un'entita' qualificabile come entita' attiva perche' soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 4, lettera a), numeri da 2) a 6). Tale definizione si interpreta conformemente alla definizione di «istituto finanziario» di cui all' articolo 3, numero 2, della direttiva (UE) 2015/849 .
8. Ai fini della definizione di entita' statale di cui alla lettera h) del comma 4, il reddito non si considera maturato a beneficio di privati se i beneficiari sono previsti da un programma pubblico e le attivita' del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Il reddito e', in ogni caso, considerato maturato a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entita' statale allo scopo di esercitare un'attivita' commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
9. Ai fini della presente sezione si intendono per:
a) «Accordo Qualificante Effettivo tra Autorita' Competenti»: un accordo tra l'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione Europea e quella di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'Allegato VI, sezione II, parte B, alla direttiva 2011/16/UE quale determinato da un atto di esecuzione della Commissione europea a norma dell'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 11, della medesima direttiva, oppure un accordo tra l'autorita' competente dell'Italia e quella di una giurisdizione non-UE basato su una norma internazionale, in materia di comunicazione e scambio di informazioni sulle cripto-attivita', considerata standard minimo o equivalente alla disciplina recata dalla citata direttiva 2011/16/UE , ai sensi dell'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 12, della medesima direttiva;
b) «Giurisdizione Qualificata Non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorita' competenti concluso con le autorita' competenti di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE, oppure una giurisdizione non-UE con la quale vige un accordo per effetto del quale l'Italia e' obbligata a fornire alla stessa informazioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 236 relativamente alle persone oggetto di comunicazione residenti nella medesima giurisdizione ed e' indicata nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sul sito dell'Agenzia delle entrate;
c) «Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: uno Stato membro dell'Unione Europea o una giurisdizione qualificata non-UE.

Art. 230

Art. 230.
Prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione
( articolo 7 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. Sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente sezione:
a) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione autorizzati, ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 , dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per le cripto-attivita' nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114 ;
b) i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono:
1) entita' o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) entita' costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalita' giuridica o soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato;
3) entita' gestite nello Stato;
4) entita' o persone fisiche che hanno una sede abituale di attivita' nel territorio dello Stato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione operanti nel territorio dello Stato mediante una succursale sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente sezione relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite tale succursale.
3. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla presente sezione I prestatori di servizi per le cripto attivita' con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 4), che sono entita' soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.
4. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla presente sezione I prestatori di servizi per le cripto attivita' con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b) , numeri 3) e 4), che sono entita' tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto l'entita': a) e' costituita o organizzata in base a disposizioni nazionali della medesima giurisdizione oggetto di comunicazione; e b) ha la personalita' giuridica o l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
5. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla presente sezione I prestatori di servizi per le cripto attivita' con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono entita' tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto gestite nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
6. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla presente sezione I prestatori di servizi per le cripto attivita' con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono persone fisiche soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.
7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla presente sezione I prestatori di servizi per le cripto attivita' con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), che sono soggetti a obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione sulla base di criteri sostanzialmente simili a quelli di cui al comma 1, lettera b), e che hanno notificato all'Agenzia delle entrate che tali obblighi sono assolti nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione non sono soggetti agli obblighi di cui alla presente sezione, limitatamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite una succursale in una giurisdizione oggetto di comunicazione, se tali obblighi sono ivi espletati dalla medesima succursale.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 si applicano a condizione che gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica assolti in una giurisdizione oggetto di comunicazione siano sostanzialmente equivalenti a quelli indicati nell'Allegato VI, Sezioni II e III, della direttiva 2011/16/UE .

Art. 231

Art. 231.
Obblighi di adeguata verifica
( articolo 8 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 230 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 232 a 235.
2. Un utente di cripto-attivita' e' considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui e' identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

Art. 232

Art. 232.
Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attivita'
( articolo 9 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ottiene dalla persona fisica utente di cripto-attivita' un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona fisica utente di cripto-attivita' e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto attivita' con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione e' soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo e' ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con la persona fisica utente di cripto-attivita', o, per le persone fisiche utenti preesistenti di cripto-attivita', entro il 1° gennaio 2027.
2. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a una persona fisica utente di cripto-attivita' a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale e' inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attivita' non si basa sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validita' dell'autocertificazione originale.

Art. 233

Art. 233.
Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entita' utenti di cripto-attivita'
( articolo 10 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. Al fine di determinare se l'entita' utente di cripto-attivita' e' una persona oggetto di comunicazione:
a) il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ottiene, dall'entita' utente di cripto-attivita', un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entita' utente di cripto-attivita' e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione e' soggetto.
L'autocertificazione di cui al primo periodo e' ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con l'entita' utente di cripto-attivita', o, per le entita' utenti preesistenti di cripto-attivita', entro il 1° gennaio 2027. Se l'entita' utente di cripto-attivita' certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione si basa sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell'entita' utente di cripto-attivita';
b) se l'autocertificazione indica che l'entita' utente di cripto-attivita' e' residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, il prestatore di servizi per le cripto attivita' con obbligo di comunicazione considera l'entita' utente di cripto-attivita' come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'entita' utente di cripto-attivita' e' un soggetto escluso.
2. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione determina se un'entita' utente di cripto-attivita', diversa da un soggetto escluso, ha una o piu' persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che l'entita' utente di cripto attivita' e' un'entita' attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'entita' utente di cripto-attivita'. In particolare, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione:
a) al fine di determinare le persone che esercitano il controllo, puo' considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 229, comma 4, lettera u);
b) al fine di determinare se una persona che esercita il controllo e' una persona oggetto di comunicazione, considera attendibile un'autocertificazione, dell'entita' utente di cripto-attivita' o della medesima persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona che esercita il controllo e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita' delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione e' soggetto.
3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'entita' utente di cripto-attivita' o alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione e' inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attivita' non si basa su tale autocertificazione e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validita' dell'autocertificazione.

Art. 234

Art. 234.
Requisiti per la validita' delle autocertificazioni
( articolo 11 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. Un'autocertificazione presentata da una persona fisica utente di cripto-attivita' o da una persona che esercita il controllo e' valida solo se e' firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla persona fisica utente di cripto-attivita' o dalla persona che esercita il controllo, e' datata al piu' tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative alla persona fisica utente di cripto-attivita' o alla persona che esercita il controllo:
a) nome e cognome;
b) indirizzo di residenza;
c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) data di nascita.
2. Un'autocertificazione presentata da un'entita' utente di cripto-attivita' e' valida solo se e' firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall'entita' utente di cripto-attivita', e' datata al piu' tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'entita' utente di cripto-attivita':
a) denominazione legale;
b) indirizzo;
c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) nel caso di un'entita' utente di cripto-attivita' diversa da un'entita' attiva o da un soggetto escluso, le informazioni di cui al comma 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entita' utente di cripto-attivita', ad eccezione del caso in cui tale persona che esercita il controllo ha gia' presentato un'autocertificazione a norma del comma 1, nonche' il ruolo o i ruoli in virtu' dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione e' una persona che esercita il controllo dell'entita', se non gia' determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 229, comma 4, lettera u);
f) le informazioni sui criteri che l'entita' utente di cripto-attivita' soddisfa per essere considerata un'entita' attiva o un soggetto escluso.
3. In deroga ai commi 1 e 2, un'autocertificazione e' valida se non contiene il NIF relativo alle giurisdizioni oggetto di comunicazione, diverse dagli Stati membri dell'Unione Europea, se la giurisdizione di residenza della persona oggetto di comunicazione non ha emesso il NIF ovvero se sulla base della normativa di tale giurisdizione non e' obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.

Art. 235

Art. 235.
Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale
( articolo 12 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma degli articoli da 231 a 234, un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione che e' anche un'istituzione finanziaria puo' avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'Allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione puo' avvalersi di un'autocertificazione gia' ottenuta per altre finalita' fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 234.
2. Un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione puo' avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 231 a 234. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.

Art. 236

Art. 236.
Obblighi di comunicazione
( articolo 13 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. A partire dal periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2026, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 230, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, comunica all'Agenzia delle entrate, in relazione ai propri utenti di cripto-attivita' che sono utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, le seguenti informazioni:
a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entita' che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 231 a 235, e' identificata come avente una o piu' persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entita' e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo dell'entita' che e' una persona oggetto di comunicazione, nonche' il ruolo o i ruoli in virtu' dei quali la persona oggetto di comunicazione e' una persona che esercita il controllo dell'entita';
b) il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibili, il numero di identificazione individuale di cui all'articolo 8 - bis quinquies, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE , e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione;
c) per ciascun tipo di cripto-attivita' oggetto di comunicazione in relazione alla quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione ha effettuato operazioni oggetto di comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato:
1) il nome completo del tipo di cripto-attivita' oggetto di comunicazione;
2) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;
3) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;
4) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attivita' oggetto di comunicazione;
5) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attivita' oggetto di comunicazione;
6) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;
7) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto attivita' con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 2) e 4);
8) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita' e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto attivita' con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 3), 5) e 6);
9) il valore equo di mercato aggregato, nonche' il numero aggregato di unita' di trasferimenti effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione a indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attivita' virtuali o a un'istituzione finanziaria.
2. Se il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione comunica all'Agenzia delle entrate che utilizza un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro dell'Unione Europea o dall'Unione Europea per accertare l'identita' e tutte le residenze fiscali della persona oggetto di comunicazione e ottiene una conferma diretta dell'identita' e della residenza della persona oggetto di comunicazione tramite tale servizio di identificazione, le informazioni da comunicare riguardanti la persona oggetto di comunicazione, in luogo di quelle di cui al comma 1, lettera a), sono: il nome, l'identificativo del servizio o dei servizi di identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione, nonche' il ruolo o i ruoli in virtu' dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione e' una persona che esercita il controllo dell'entita'.
3. L'importo lordo aggregato versato e l'importo lordo aggregato ricevuto di cui al comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), sono espressi nella moneta fiduciaria in cui gli importi sono stati rispettivamente versati e ricevuti. Se gli importi di cui al primo periodo sono stati versati o ricevuti in diverse monete fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalita' applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione.
4. Il valore equo di mercato di cui al comma 1, lettera c), numeri da 4) a 9), e' determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalita' applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione.
5. Le informazioni trasmesse indicano la moneta fiduciaria in cui e' comunicato ciascun importo.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione non e' tenuto a comunicare il luogo di nascita di cui al comma 1, lettera a), se non e' in possesso di tale informazione e non e' tenuto a ottenerla in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari.
7. Non e' tenuto a fornire le informazioni di cui ai commi da 1 a 6, il prestatore di servizi per le cripto attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 230, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), relativamente a un utente oggetto di comunicazione o a una persona che esercita il controllo che e' una persona oggetto di comunicazione per i quali il medesimo prestatore comunica tali informazioni in una giurisdizione non-UE che ha in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorita' competenti con la giurisdizione di residenza del medesimo utente oggetto di comunicazione o della persona che esercita il controllo che e' una persona oggetto di comunicazione.
8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione non e' tenuto a comunicare il NIF se la giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non lo ha emesso ovvero se in base alla normativa della giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non e' obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.

Art. 237

Art. 237.
Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni
( articolo 14, commi 1 e 2, decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. A seguito dell'invio di due solleciti successivi alla prima richiesta, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione impedisce, all'utente di cripto-attivita' che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 232 a 235, di effettuare operazioni oggetto di comunicazione.
2. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attivita' intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli da 232 a 235, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 236 fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

Art. 238

Art. 238.
Registrazione unica di un gestore di cripto-attivita'
( articolo 15 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. Un gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, soggetto agli obblighi di comunicazione in Italia ai sensi dell'articolo 230, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), o comma 2, si registra presso l'Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro il quale tale gestore deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 236.
2. Il gestore di cripto-attivita' che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 230, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) o 4), o comma 2, in piu' di uno Stato membro dell'Unione Europea, si registra presso l'autorita' competente di uno di tali Stati membri, prima della scadenza del periodo entro il quale il gestore di cripto-attivita' deve comunicare le informazioni di cui all'articolo 236.
3. Non e' tenuto alla registrazione presso l'Agenzia delle entrate il gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 229, comma 1, lettera i), se detto gestore di cripto-attivita' non e' tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia a norma dell'articolo 230, commi da 3 a 8, in virtu' del fatto che tali obblighi sono espletati dal medesimo gestore di cripto-attivita' in un qualsiasi altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE.
4. Al momento della registrazione, il gestore di cripto-attivita' che e' un prestatore di servizi per le cripto attivita' con obbligo di comunicazione fornisce le seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) eventuale NIF rilasciato al gestore di cripto-attivita';
e) gli Stati membri in cui gli utenti oggetto di comunicazione sono residenti;
f) ciascuna giurisdizione qualificata non-UE di cui all'articolo 230, commi 3, 4, 5, 6 e 8.
5. La registrazione ha effetto a decorrere dalla prima comunicazione delle informazioni successiva.
6. Il gestore di cripto-attivita' comunica le eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 4.
7. Il gestore di cripto-attivita' e' cancellato dal registro dei gestori di cripto-attivita' se:
a) il gestore di cripto-attivita' notifica all'Agenzia delle entrate di non avere piu' utenti oggetto di comunicazione nell'Unione Europea;
b) in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il gestore di cripto attivita' abbia cessato le attivita';
c) il gestore di cripto-attivita' non soddisfa piu' le condizioni di cui all'articolo 229, comma 1, lettera h);
d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione ai sensi del comma 8.
8. Se un gestore di cripto-attivita' registrato in Italia non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 236, l'Agenzia delle entrate, dopo almeno trenta giorni dal secondo sollecito e comunque entro novanta giorni dal secondo sollecito, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 35-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , revoca la registrazione del gestore di cripto-attivita'.
9. Un gestore di cripto-attivita' la cui registrazione in uno Stato membro e' stata revocata a seguito della violazione degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'Allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE , si puo' registrare presso l'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo solo dopo aver fornito all'Agenzia delle entrate garanzie adeguate circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell'Unione Europea, ivi compresi eventuali obblighi di comunicazione residui cui non ha adempiuto.
10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 239

Art. 239.
Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attivita' ( articolo 16 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB) comunicano all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 , nonche' dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attivita' nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114 .
2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Banca d'Italia e la CONSOB, individua, con apposito provvedimento, le modalita' di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

Art. 240

Art. 240.
Disposizioni in materia di protezione di dati personali
( articolo 17 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. L'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione sono titolari del trattamento dei dati personali quando determinano le finalita' e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 .
2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione:
a) informano ogni soggetto interessato che le informazioni a esso relative saranno raccolte e trasferite in conformita' alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;
b) forniscono a ogni soggetto interessato tutte le informazioni che il medesimo soggetto ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679 , nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

Art. 241

Art. 241.
Norme di esecuzione
( articolo 18 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 )
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' e i termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 236.
2. L'elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE di cui all'articolo 229, comma 9, lettera b), e' pubblicato sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno.

Art. 242

Art. 242.
Ufficio competente
( articolo 31, commi terzo e quarto, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. La competenza spetta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP alla data in cui questa e' stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di societa' che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la competenza di cui al comma 1, spetta all'ufficio competente all'accertamento nei confronti della societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.

Art. 243

Art. 243.
Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
( articolo 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte e dei contributi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte e dei contributi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte e dei contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.
3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.
4.Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 3, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
5. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi dell'articolo 262, comma 4, secondo periodo, dell'articolo 257 comma 3, dell'articolo 352, comma 3, dell'articolo 355, comma 2, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi dell'articolo 262, comma 4, primo periodo, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2.
6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

Art. 244

Art. 244.
Liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata ( articolo 1, comma 412, legge 30 dicembre 2004, n. 311 )
1. In esecuzione dell' articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attivita' di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 243 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta e' versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 9 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 , ferma la sanzione di cui all'articolo 38, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 97 del suddetto testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 , a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

Art. 245

Art. 245.
Controllo formale delle dichiarazioni
( articolo 36-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli dal 252 al 254, dal 256 al 259, dal 261 al 263 e 293, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 7, comma 7;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni presentate per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
4. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell' articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono considerate inefficaci.
5. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte e dei contributi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Art. 246

Art. 246.
Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
Rafforzamento dei controlli preventivi
( articolo 122-bis decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; articolo 25, commi 1 e 3 , decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 )
1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, puo' sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo e' comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 , fermi restando gli obblighi ivi previsti.
5. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all' articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 , l'ultimo cessionario e' tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilita' del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalita' e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5.
7. La mancata comunicazione di cui al comma 5 entro i termini ivi previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69-quinquies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .

Art. 247

Art. 247.
Atti di recupero crediti non spettanti o inesistenti
( articolo 38-bis, commi 1 e 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle entrate applica, in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti:
a) fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dalle disposizioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto dei titoli I, II e III della presente parte II, in quanto compatibili, e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , l'ufficio puo' emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalita' previste dagli articoli 266 e 268. La disposizione del primo periodo non si applica alle attivita' di recupero delle somme di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2 , del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 ;
b) si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 3, e 20, comma 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ;
c) l'atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all'articolo 38, comma 4, del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 , utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 , deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;
d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilita' di avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 3 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 . In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 95 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 ;
e) la competenza all'emanazione degli atti di cui alla lettera a), emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta;
f) per le controversie relative all'atto di recupero di cui alla lettera a) si applicano le disposizioni previste dal testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 ;
g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a), b), d), e f) si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi i piu' ampi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. La competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione. In mancanza del domicilio fiscale la competenza e' attribuita a un'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore.
2. Gli atti di recupero aventi a oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all' articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 , in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.

Art. 248

Art. 248.
Recupero dei contributi a fondo perduto
( articolo 25, commi 12 e 13, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 )
1. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati ai fini dei contributi a fondo perduto erogati per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi dei titoli I, II e III, della presente parte II. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 38, comma 7, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , in base alle disposizioni di cui all'articolo 247. Si applicano le disposizioni, per quanto compatibili, di cui all'articolo 166. Per le controversie relative all'atto di recupero dei contributi a fondo perduto, ad eccezione di quelli previsti dall' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'articolo 25, comma 1 , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , si applicano le disposizioni previste dal testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 .
2. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi dell' articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 1 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Art. 249

Art. 249.
Recupero altre agevolazioni
( articolo 1, commi da 31 a 36, legge 30 dicembre 2021, n. 234 )
1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, ferma restando l'applicabilita' delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dalle disposizioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto dei titoli I, II e III, della presente parte II, in quanto compatibili.
2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base all'articolo 247.
3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2 e' notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione.
4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
5. Le attribuzioni di cui ai commi da 1 a 4 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 264 e 265, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza e' attribuita a un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.
6. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste dal testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 .

Art. 250

Art. 250.
Proroga termini di notifica degli atti per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027
( articolo 3, comma 6, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 )
1. In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 , sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui agli articoli 247, comma 2, e 249, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 293, comma 3, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027.

Art. 251

Art. 251.
Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione
( articolo 1 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 )
1. Chiunque, ai sensi dell' articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalita' previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, e' escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualita', ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate le sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 38-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e, nel caso dell'accollato, recuperati l'importo di cui al primo periodo e i relativi interessi.
Per l'importo di cui al presente comma e per gli interessi l'accollante e' coobbligato in solido.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalita' tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

Art. 252

Art. 252.
Controllo delle dichiarazioni
( articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi delle disposizioni relative alle imposte sui redditi dei titoli I, II e III, della presente parte II e attraverso le dichiarazioni previste nell'articolo 57 del presente testo unico e nell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri selettivi per l'attivita' di accertamento di cui al primo periodo sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.
2. In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici dell'Agenzia delle entrate provvedono, osservando le disposizioni degli articoli della presente sezione IV, della sezione V e del titolo III, capo III, della presente parte II, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.
3. In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona.
4. Il contribuente puo' comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
5. Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma 3, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, e' divenuto definitivo e in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.

Art. 253

Art. 253.
Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
( articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione.
2. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .
3. L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'articolo 254, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo 252 anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 254, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.
5. La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai commi 4 e 5 e' effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore e' aggiornato per legge, con periodicita' biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente puo' sempre dimostrare che:
a) il finanziamento delle spese e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si e' formata nel corso degli anni precedenti.
7. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 349.
8. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

Art. 254

Art. 254.
Redditi determinati in base alle scritture contabili
( articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio e dell'eventuale prospetto di cui all'articolo 54 comma 1;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni della parte I, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui all'articolo 159, comma 2, lettere b) ed e), dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera c), dalle dichiarazioni di altri soggetti previste nell'articolo 57 del presente testo unico e nell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , dai verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 161 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 159.
L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
2. In deroga alle disposizioni del comma 1 l'ufficio dell'Agenzia delle entrate determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al comma 1, lettera d):
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione;
b) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'articolo 161 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'articolo 20, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
c) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del comma 1 ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d);
d) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettere c), d), e) e f);
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 23 e 26. Il reddito di impresa dei soggetti indicati nell'articolo 23 comma 4, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del comma 2.

Art. 255

Art. 255.
Componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati
(articolo 8, comma 2, primo periodo, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 )
1. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.

Art. 256

Art. 256.
Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche
( articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle societa' si procede con unico atto agli effetti di tale imposta, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 254 relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'articolo 56 e tenendo presenti anche le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.
2. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , si procede con unico atto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle societa' dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del comma 1 o quelle dell'articolo 253, secondo che si tratti di societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o associazioni equiparate.

Art. 257

Art. 257.
Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale
( articolo 40-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa' consolidate e dalla consolidante nonche' le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari.
Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata e alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Le attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione. 5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 293, l'accertamento del reddito complessivo globale puo' essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai commi da 1 a 4.

Art. 258

Art. 258.
Accertamento d'ufficio
( articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo III, capo I.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui all'articolo 253 comma 3 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute.
3. I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.
4. Se il reddito complessivo e' determinato sinteticamente, sono deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge. Si applica l'articolo 253, comma 5.

Art. 259

Art. 259.
Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria
( articolo 41-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 293, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 159, comma 2, lettere a), b), c) ed e), nonche' dalle segnalazioni effettuate dall'ufficio centrale competente dell'Agenzia delle entrate, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni e imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , o l'esistenza di deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 243 e 245, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal titolo III, capo VII, della presente parte II.
Non si applica la disposizione dell'articolo 263.

Art. 260

Art. 260.
Notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ( articolo 3, commi da 4 a 6, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 , convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 )
1. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 259 possono essere notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si da' per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
2. La disposizione recata dal comma 1 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici dell'Agenzia delle entrate inviano in conformita' alle singole leggi di imposta, nonche' per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative.
3. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 259, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

Art. 261

Art. 261.
Accertamento dei redditi di fabbricati
( articolo 41-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Le disposizioni di cui agli articoli 159, comma 2, lettera l), 253, 256 e 259 non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale e' accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile. caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale e' accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'articolo 299, comma 5.

Art. 262

Art. 262.
Avviso di accertamento
( articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
2. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. L'accertamento e' annullabile se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui al comma 2, ultimo periodo.
4. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 257, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al comma 2 le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al primo periodo, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi degli articoli 8 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 .

Art. 263

Art. 263.
Partecipazione dei comuni all'accertamento
( articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; articolo 1, commi 1 , 2 e 2-bis, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 18, commi 7 , 8 , 9 , decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 83, commi da 16 a 17-ter , decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 2, commi 10 e 11 , decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; articolo 4-ter , decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 , convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 )
1. I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 53 dei contribuenti in essi residenti; gli uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 253, comma 4 e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate.
3. Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 53, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
4. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al comma 2 comunica entro trenta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
5. Il comune per gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma 2, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.
7. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.
8.In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b) la quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sono stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' a ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente a immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni e i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e per la formulazione delle previsioni di entrata.
9. Il sistema informativo della fiscalita' assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione e ai contratti di somministrazione di cui al comma 8, lettera c), numero 2).
10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 7. Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.
11. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, e in particolare dall' articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 .
12. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma 7, nonche' le relative modalita' di attribuzione.
13. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 10, quanto alle modalita' tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonche' alle modalita' di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo.
14. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti a altri enti e alla Unione europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.
15. Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di cui al comma 7, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettivita' della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facolta' istruttorie di cui ai titoli I, II e III, della presente parte II, in quanto compatibili.
16. La specifica vigilanza prevista al comma 15 da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006.
L'attivita' dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dal comma 7.
17. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 15, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta Agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalita' di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
18. Le attivita' previste al comma 17 da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terra' conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 .
19. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attivita' di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.
20. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 19 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui ai commi 7 e 8, lettera b).

Art. 264

Art. 264
Domicilio fiscale
( articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
2. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonche' quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
3. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attivita'.
4. Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto.
5. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Art. 265

Art. 265.
Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione
( articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. L'amministrazione finanziaria puo' stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 264, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attivita' ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede amministrativa.
2. Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione finanziaria puo' consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo 264.
3. Competente all'esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e' la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione. Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato e ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato notificato.
4. Quando il domicilio fiscale e' stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca e' l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento e' la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.

Art. 266

Art. 266
Notificazioni
( articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile , con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
c) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
d) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
e) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
f) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall' articolo 140 del codice di procedura civile , in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
g) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera e), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio, con le modalita' di cui alla stessa lettera e), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
h) le disposizioni contenute negli articoli 142 , 143 , 146 , 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. Le disposizioni contenute nell' articolo 142 del codice di procedura civile si applicano nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
2. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste dal comma 1, lettere e) e g).
3. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e in alternativa a quanto stabilito dall' articolo 142 del codice di procedura civile , la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile . In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera f).
5. La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata ai sensi del comma 4 qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita' previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
6. Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.

Art. 267

Art. 267.
Assistenza per le richieste di notifica tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea
( articolo 60-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. L'amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell' articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio , che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 .
2. Su domanda dell'autorita' competente di un altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle Autorita' amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate nell' articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio , che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 .
3. L'amministrazione finanziaria puo' notificare un documento, secondo le modalita' di cui all'articolo 266, direttamente a una persona nel territorio di un altro Stato membro.
4. La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso.
5.L'amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.

Art. 268

Art. 268.
Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale
( articolo 60-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , anche in deroga all' articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo:
a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ;
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 , al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto e' presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 , ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA);
c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all' articolo 6-quater di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente;
d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.
2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale e' stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale e' stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 266 e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell' articolo 149-bis del codice di procedura civile ;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa.
5. I soggetti di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 , possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalita' con le quali i soggetti di cui al primo periodo possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalita' stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate emanati nelle more della piena operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.
6. Ai fini della notificazione e dell'invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell' articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , l'Agenzia delle entrate provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali di cui al comma 5 nell'elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il gestore della piattaforma di cui all' articolo 26 del decreto legge16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate- Riscossione, nell'elenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalita' dell'aggiornamento e del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.

Art. 269

Art. 269.
Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche
( articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, e' attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

Art. 270

Art. 270.
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti
( articolo 63, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 13, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 .
2. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dall'articolo 57, comma 12, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 , a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti che, in possesso del titolo di studio e in qualita' di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita' nelle materie tributarie e amministrativo-contabili ovvero a coloro che sono iscritti nel registro dei revisori legali, e hanno svolto almeno cinque anni di attivita' ovvero a coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 , e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura e' rilasciata a un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societa' di servizi.

Art. 271

Art. 271.
Eredi del contribuente
( articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e' verificato anteriormente alla morte del dante causa.
2. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalita' e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione puo' essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
3. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 , devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' scaduto il termine prorogato.
4. La notifica degli atti intestati al dante causa puo' essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed e' efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 272

Art. 272.
Computo dei termini
( articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell' articolo 2963 del codice civile .

Art. 273

Art. 273.
Divieto della doppia imposizione
( articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
2. L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.

Art. 274

Art. 274.
Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
( articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 )
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonche' i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a euro 5.164,57 e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a euro 25.822,84.
4. La competente struttura centrale dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.
5. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono annualmente stabiliti i termini e le modalita' per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio dell'Agenzia delle entrate, sia presso i comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui all'Allegato 5, Tabella A del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 .
7. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Art. 275

Art. 275.
Ufficio competente
( articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 )
1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti e a ogni altro effetto ai fini IVA e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 264 e 265. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne' un rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e' competente la Direzione provinciale II di Roma.
2. Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 , l'ufficio competente ai sensi del presente articolo e' individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 276

Art. 276.
Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
( articolo 54-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 )
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 , 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche' gli articoli 109 e 139, comma 4 , del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .
3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche' dell'articolo 111 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 .
4. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 3, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 287, comma 2, al contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
5. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

Art. 277

Art. 277.
Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse
(articolo 54-bis. 1, commi 1 , 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 )
1. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 293, comma 2, puo' procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.
2. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, puo' segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 . Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 . Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione e' nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo.
Per il pagamento delle somme dovute non e' possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 3 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto n. 33 del 2025. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non e' ammessa la compensazione prevista dall'articolo 6 del predetto testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 .
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse.

Art. 278

Art. 278.
Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia
( articolo 54-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 )
1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui agli articoli 149, commi 6 e 10, e 151, commi 10 e 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , l'amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonche' la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui agli articoli 149, comma 6, e 151, comma 10, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 , non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
3. L'amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui agli articoli 149, comma 5, 150, comma 4, 151, commi 8 e 9, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 , l'amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Art. 279

Art. 279.
Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 149 e seguenti del testo unico IVA da soggetti non residenti
( articolo 54-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 )
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui agli articoli 149 e 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imposta;
b) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nel riporto e nella determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle rettifiche relative a precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per via elettronica al contribuente o ai sensi dell'articolo 266 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e degli interessi di cui all'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025 , n. 33 calcolati fino al giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l'amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta direttamente a uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE , in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire per via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.
6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

Art. 280

Art. 280.
Adempimenti e controlli ai fini IVA propedeutici all'immatricolazione o successiva voltura dei veicoli oggetto di acquisto intraunionale o introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 50 del testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 o oggetto di importazione
( articolo 1, commi da 9 a 11, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 )
1. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intraunionale a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025 , n. 33 , recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
2. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 1 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018 .
3. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 50 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma.
4. Per i veicoli di cui al comma 1, oggetto di importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facolta' prevista dall'articolo 45, comma 2, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 , nei limiti ivi stabiliti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.

Art. 281

Art. 281.
Competenza per il controllo degli obblighi strumentali di certificazione dei corrispettivi
( articolo 2, comma 7, legge 26 gennaio 1983, n. 18 ; articolo 8, comma 8, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 )
1. All'accertamento delle violazioni in materia di obblighi strumentali per la certificazione dei corrispettivi provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto a emettere il documento certificativo dei corrispettivi.
2. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attivita' di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

Art. 282

Art. 282.
Plafond IVA - Lettere di intento illegittime
(articolo 1, commi 1079, 1080 e 1081, legge 30 dicembre del 2020, n. 178)
1. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, l'amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e conseguenti attivita' di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 159, 161, da 276 a 279, da 283 a 286, 293, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.
2. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1 diano esito irregolare, al contribuente e' inibita la facolta' di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.
3. Considerato il disposto di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 , in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 , inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilita' ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lett. d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 .

Art. 283

Art. 283.
Rettifica delle dichiarazioni
( articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 )
1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
2. L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 , e 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 , e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 86, 87 e 88 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture e altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti nell'articolo 159. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 o anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
3. L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui all'articolo 159, comma 2, lettere b), d) e f), dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso.
4. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 293, i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 159 comma 2, lettere a), b), d) e f), nonche' dalle segnalazioni effettuate dal competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 276, anche avvalendosi delle procedure previste dal titolo III, capo VII, della presente parte II.
5. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
6. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

Art. 284

Art. 284.
Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli 149 e 152 del testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con decreto legislativo 19 gennaio 2026 n. 10
(articolo 54-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)
1. L'amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all' articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012 , dei dati e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali in vigore, nonche' sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all'articolo 159, con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della dichiarazione trimestrale presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE , relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta.
2. L'amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE , relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello Stato, l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai sensi dell'articolo 285.
3. L'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui all'articolo 293 costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l'amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potra' essere chiesta direttamente a uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE , in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.

Art. 285

Art. 285.
Accertamento induttivo
(articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)
1. Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 , e 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 .
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 283, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'articolo 161, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'articolo 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'articolo 283, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente.
3. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 , e 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 .

Art. 286

Art. 286.
Notificazione e motivazione degli accertamenti
(articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)
1. Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dai messi comunali.
2. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'articolo 283 devono essere indicati specificamente, a pena di annullabilita', gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e' fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.
3. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di annullabilita', l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni dell'articolo 285, commi 1 e 2.
4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 283, comma 4, e all'articolo 285, comma 3, devono essere inoltre indicate, a pena di annullabilita', le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.
5. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' annullabile se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
6. I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 117, 118 e 120 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.

Art. 287

Art. 287.
Pagamento delle imposte accertate
(articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)
1. L'imposta o la maggiore imposta sul valore aggiunto accertata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.
2. L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 . La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso.
3. Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

Art. 288

Art. 288.
Solidarieta' nel pagamento dell'imposta
(articolo 60-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e' stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'imposta.
4. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente a oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, e' responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche' della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni puo' regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

Art. 289

Art. 289.
Collaborazione degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)
1. Gli uffici delle dogane eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 32, comma 9, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e ne riferiscono ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Per le controversie relative alla qualita' e quantita' dei beni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 .
2. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli cooperano con gli uffici dell'Agenzia delle entrate per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.

Art. 290

Art. 290.
Obblighi dell'amministrazione finanziaria
(articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633; articolo 55 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 )
1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui all'articolo 161, a condizioni di reciprocita'.

Art. 291

Art. 291.
Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
(articolo 66-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'Agenzia delle entrate ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 283 e 285. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate formano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio, sia presso i comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui all'Allegato 5, Tabella A del predetto testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 . Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui all'Allegato 5, Tabella A del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 .
3. Gli stessi uffici formano, per le finalita' di cui al secondo comma, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.
4. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Art. 292

Art. 292.
Disposizioni in materia di controlli automatici e formali delle dichiarazioni
( articoli 2 , 3 e 3-bis decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 ; articolo 2-bis decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 )
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate nell'articolo 9 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti articoli 243, comma 4, e 276, comma 4, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, la sanzione e' applicata nella misura di cui all'articolo 69-viciesquater, comma 1, lettera a), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
3. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006 l'invito previsto dall' articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , che, se previsto nell'incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui al comma 2, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
4. Il termine di cui al comma 2 e' ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito di cui al comma 3, lettera a).
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalita' della risposta telematica.
6. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 245, comma 5, con le modalita' indicate nell'articolo 9 del predetto testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 , concernente le modalita' di versamento mediante delega. In tal caso, la sanzione e' applicata nella misura indicata dall'articolo 69-viciesquater, comma 1, lettera b), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
7. Le somme dovute ai sensi dei commi 2 e 6, possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
8. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , gli esiti del controllo automatizzato, effettuato ai sensi degli articoli 243 e 276, sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente puo' provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 82 e 83 del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 , e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.
10. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 .
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 10 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 244, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. In questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 293

Art. 293.
Termine per gli accertamenti
( articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633; articolo 1, comma 640, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190 ; articolo 3 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 )
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento aventi a oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all' articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 , devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi 1, 2, 3 e 5 le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di annullabilita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
5. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
6. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore i termini per l'accertamento di cui al comma 1 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.
7. I termini di decadenza del comma 1 sono ridotti di due anni solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 , che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilita' dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Art. 294

Art. 294.
Contrasto ai paradisi fiscali
(articolo 12, commi 1, 2, primo periodo, da 2-bis a 3-ter, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 )
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga a ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 58, commi 1 e 2, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, la sanzione e' applicata nella misura di cui all'articolo 69-triciessemel, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .
3. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 293, commi 1 e 2, sono raddoppiati.
4. Per le violazioni di cui all'articolo 58, commi 1 e 2, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 22 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sono raddoppiati.
5. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti e il rafforzamento della cooperazione internazionale.
6. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma 5 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della Guardia di finanza di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , secondo modalita' stabilite d'intesa con il comando generale della Guardia di finanza.
7. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , riservata al personale del Corpo della Guardia di finanza di cui all' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , puo' essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 295

Art. 295.
Concentrazione della riscossione nell'accertamento
( articolo 29 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 )
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella lettera a) sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso e a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 94 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 . L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 353, comma 5, del presente testo unico e degli articoli 99, comma 4, e 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 , nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui al primo e secondo periodo, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli Agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli Agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
L'Agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico agli Agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli Agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'Agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede a espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'Agente della riscossione con le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'Agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 146 del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 ;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata all'articolo 111 del predetto testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto n. 33 del 2025, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; per quanto di spettanza dell'agente della riscossione, anche ai fini del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, si applica l'articolo 209 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 ;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli Agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 105 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 , puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 118 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 ;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:
1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, di cui all'articolo 247, comma 1, lettera a) ;
2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 247, comma 1, lettera g);
3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 18, 19 e 20, commi da 1 a 4, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 ;
4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 299 e 309 del presente testo unico;
5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 310;
6) avvisi di rettifica e liquidazione delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui all'articolo 318;
7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonche' per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
7.1) imposta di registro;
7.2) imposte ipotecaria e catastale;
7.3) imposta sulle successioni e donazioni;
7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ;
7.5) imposta di bollo;
8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ;
8.2) addizionale erariale della tassa di cui all' articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .

Art. 296

Art. 296.
Segreto d'ufficio
(articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 633; articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 600)
1. Gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della Guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente testo unico.
2. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria alle competenti autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010 , relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto.
3. E' considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza, dai membri dei consigli comunali, da chi esercita il controllo di legittimita' sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

Art. 297

Art. 297.
Disposizioni comuni applicabili
( articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)
1. Per quanto non e' diversamente disposto dal presente testo unico si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale , della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63 , convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 .
2. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Si applica l' articolo 6, comma 4, della legge 15 novembre 1973, n. 734 .

Art. 298

Art. 298.
Valore dei beni e dei diritti
(articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 131)
1. Ai fini dell'imposta di registro si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi 2, 3 e 4, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio.
Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati negli articoli 7, della tariffa, parte I, e 12 della tabella, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123 al netto delle passivita' inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile , tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni di cui ai citati articoli 7, della tariffa, parte I e 12 della tabella, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 .
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' a ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'ufficio controlla il valore di cui al comma 1 tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni dell'articolo 161. L'ufficio controlla anche la congruita' della ripartizione del corrispettivo di cui all'articolo 27, comma 4, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 .

Art. 299

Art. 299.
Rettifica del valore degli immobili e delle aziende
( articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ; articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ; articolo 35, comma 22 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 2, comma 63 , legge 24 dicembre 2003, n. 350, e articolo 1-bis, comma 7 , del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; articolo 2, comma 45 , decreto legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 )
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui all'articolo 298, commi 3 e 4, hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 298 in base ai quali e' stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
3. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' annullabile se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
4. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o da messi comunali o del giudice di pace.
5. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, rivalutata ai sensi dell' articolo 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dichiarato in misura non inferiore:
a) per i terreni, a 90 volte il reddito dominicale risultante in catasto;
b) per i fabbricati, classificati nel gruppo catastale B, a 168 volte il reddito risultante in catasto;
c) per i fabbricati, classificati nella categoria catastale C/1 e nel gruppo catastale E, a 40,80 volte il reddito risultante in catasto;
d) per i fabbricati, classificati nella categoria catastale A/10 e nel gruppo catastale D, a 60 volte il reddito risultante in catasto;
e) per le case di abitazione cui si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1 della tariffa, parte I, nota I, allegato 1, al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , a 110 volte il reddito risultante in catasto;
f) per le case di abitazione diverse da quelle di cui alla lettera e), e per i fabbricati classificati nelle altre categorie catastali, a 120 volte il reddito risultante in catasto.
6. Non sono, altresi', sottoposti a rettifica i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 .
7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 non si applicano per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
8. I moltiplicatori di cui al comma 5 possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.
9. Le disposizioni dei commi da 5 a 8 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dal comma 10.
10. In deroga alla disciplina di cui all' articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , e fatta salva l'applicazione dell'articolo 254, comma 1, lettera d), per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi da 5 a 8, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento.
11. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa societa';
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonche', in ogni caso, le analitiche modalita' di pagamento della stessa.
12. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 11, l'ufficio irroga la sanzione nella misura indicata dall'articolo 43-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi del comma 1.

Art. 300

Art. 300.
Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione
( articolo 52-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all' articolo 46, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , e' esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 299, commi da 5 a 7. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualita' successive alla prima.

Art. 301

Art. 301.
Atti sprovvisti di indicazioni necessarie
( articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne' l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'articolo 299 nelle ipotesi previste dall'articolo 298, commi 3 e 4.
2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui e' eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita nell'articolo 45 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 .

Art. 302

Art. 302.
Attribuzioni e poteri degli Uffici
( articolo 53-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , le attribuzioni e i poteri di cui alle disposizioni ai fini delle imposte sui redditi dei titoli I, II e III, della presente parte II, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 .

Art. 303

Art. 303.
Decadenza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria
( articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell' articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 17 e 18 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell' articolo 19, comma 1, lettere c) , d) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al predetto decreto legislativo n. 123 del 2025 , si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'articolo 23 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 .
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 299, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell' articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 .
3. Salvo quanto disposto nel comma 2, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all' articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 ; dalla data della notificazione della decisione delle corti di giustizia tributaria ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 43 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all' articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , se si tratta di imposta suppletiva.
4. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 3, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all' articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
5. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nell'articolo 299, comma 4.
6. Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.
7. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell' articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 .

Art. 304

Art. 304.
Decorrenza dei termini in caso di regolarizzazione spontanea
( articolo 1, comma 640, lettera c), legge 23 dicembre 2014, n. 190 )
1. I termini di cui all'articolo 303, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Art. 305

Art. 305.
Prescrizione del diritto all'imposta
( articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 )
1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Art. 306

Art. 306.
Uffici competenti
( articolo 12 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 )
1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione, nonche' per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita' che vi sono soggette.

Art. 307

Art. 307.
Procedimenti e termini
( articolo 13 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 )
1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nella presente sezione, le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalita', salvo quanto disposto dall' articolo 118, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 .
3. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 118 comma 1, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 . In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 112 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 .
4. Il pagamento delle imposte non puo' essere dilazionato.
5. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario si applicano nella misura del 3,50 per cento annuo; gli interessi di mora sulle somme da rimborsare al contribuente si applicano nella misura dell'1,00 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 308

Art. 308.
Decadenza
( articolo 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 )
1. Le imposte da corrispondere agli uffici dell'Agenzia delle entrate devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.
2. Le imposte da corrispondere agli uffici dell'Agenzia delle entrate devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui e' stata eseguita la relativa formalita' o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalita'.
3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.
4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui e' stata eseguita o doveva essere eseguita la formalita' o la voltura.
5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.

Art. 309

Art. 309.
Rettifica e liquidazione della maggiore imposta
( articolo 34 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ; articolo 2, comma 63, legge 24 dicembre 2003, n. 350 ; articolo 1-bis, comma 7, decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; articolo 2, comma 45 , decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 )
1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi ((decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 120, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 )) nella misura del 2,50 per cento per ogni semestre compiuto.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 99 a 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 ; l'indicazione delle passivita' e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 4 e 5 devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne e' stato determinato il valore o il maggior valore.
3. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' annullabile se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
4. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari e' determinato dall'ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' a ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni.
5. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui all'articolo 101, comma 1, lettera b), del predetto testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , l'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni dell'articolo 161.
6. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, rivalutata ai sensi dell' articolo 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dichiarato in misura non inferiore:
a) per i terreni, a 90 volte il reddito dominicale risultante in catasto;
b) per i fabbricati, classificati nel gruppo catastale B, a 168 volte il reddito catastale risultante in catasto;
c) per i fabbricati, classificati nella categoria catastale C/1 e nel gruppo catastale E, a 40,80 volte il reddito risultante in catasto;
d) per i fabbricati, classificati nella categoria catastale A/10 e nel gruppo catastale D, a 60 volte il reddito risultante in catasto;
e) per le case di abitazione cui si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1 della tariffa, parte I, nota I, allegato 1, al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , a 110 volte il reddito risultante in catasto;
f) per le case di abitazione diverse da quelle di cui alla lettera e), e per i fabbricati classificati nelle altre categorie catastali, a 120 volte il reddito risultante in catasto.
7. Non sono, altresi', sottoposti a rettifica i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell' articolo 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 .
8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 non si applicano per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
9. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione le disposizione dei commi da 6 a 8 si applicano a condizione: a) che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione; b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non puo' essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita, recante l'indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l'ufficio dell'Agenzia delle entrate o l'ufficio provinciale-Territorio competente rilascia ricevuta in duplice esemplare; c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta produzione. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate o l'Ufficio provinciale-Territorio competente, entro dieci mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio dell'Agenzia delle entrate un certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita; se l'imposta era gia' stata liquidata in base al valore indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a cento volte la rendita cosi' attribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente valore della nuda proprieta' o del diritto reale di godimento, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, nel termine di decadenza di cui all' articolo 112, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni.
10. Le disposizioni dei commi da 6 a 8 si applicano inoltre alle unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell' articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.
11. Le modifiche dei moltiplicatori previste nell'articolo 299, comma 8, operano anche ai fini dei commi da 6 a 9 del presente articolo e hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono disposte.
12. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati negli articoli 101, comma 1, lettere b) e d), e 104, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , dei quali sia evidente la scarsa rilevanza.

Art. 310

Art. 310.
Accertamento e liquidazione d'ufficio
( articolo 35 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a norma degli articoli 113, comma 9 , e 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 . In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella misura di cui all'articolo 309, comma 1, gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle generalita' dei chiamati all'eredita'; la descrizione dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli articoli da 99 a 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, e dell'articolo 309, commi 4 e 5 ; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.
3. La motivazione dell'avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' annullabile se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.
4. L'esistenza di passivita' deducibili e la spettanza di riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate, nei modi indicati negli articoli 108, commi 1 , 2 e 3 , e negli articoli 110 e 111, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione dell'avviso.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione dell'imposta in caso di omissione della dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione integrativa.

Art. 311

Art. 311.
Poteri dell'amministrazione finanziaria
( articolo 47 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
1. L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facolta' previste nel presente testo unico, puo':
a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini dell'accertamento;
b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli enti e uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso;
d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti costitutivi di passivita' deducibili e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta;
e) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell'imposta.
2. Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, controllano l'esattezza delle certificazioni di cui all' articolo 108, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 .

Art. 312

Art. 312.
Accertamento delle liberalita' indirette
( articolo 56-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile , l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.
2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all' articolo 133, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , per la parte che eccede la franchigia ove prevista.
3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 . In tale caso si applica l'imposta con le aliquote e le franchigie indicate all'articolo 133, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 .

Art. 313

Art. 313.
Rinvio
( articolo 60 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 )
1. Per le modalita' e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 133 e 134 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e dell'articolo 312 del presente testo unico, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto nella Parte III del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, e nell'articolo 309, commi 5 e 12 , del presente testo unico, le disposizioni in materia di imposta di registro di cui alla Parte I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 .

Art. 314

Art. 314.
Organi competenti all'accertamento delle violazioni
( articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 )
1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente sezione, anche se costituenti reato, e' demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 153, 154, 156, ai funzionari dell'Agenzia delle entrate all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a qualsiasi funzionario e impiegato addetto agli uffici stessi.
2. I soggetti indicati nell' articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati a esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al comma 1 e agli ufficiali e agenti della polizia tributaria.
3. L'obbligo di cui al comma 2 non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale , sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.
4. I notai sono tenuti in ogni caso a esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, a eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Art. 315

Art. 315.
Modalita' di accertamento delle violazioni
( articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 )
1. Le violazioni delle norme in materia di imposta di bollo contenute nella parte IV, titolo I, capi da I a VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.
2. Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte a impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri puo' avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma 1.

Art. 316

Art. 316.
Termini di decadenza - Rimborsi
( articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 )
1. L'amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme in materia di imposta di bollo contenute nella parte IV, titolo I, capi da I a VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.
2. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione della parte IV, titolo I, capi da I a VI, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.
3. La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.
4. Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario.

Art. 317

Art. 317.
Norme applicabili per la risoluzione delle controversie
( articolo 27 legge 29 ottobre 1961, n. 1216 )
1. Per la risoluzione, in via amministrativa e in via giudiziaria, delle controversie relative all'applicazione delle imposte e delle sanzioni amministrative previste in materia di imposta sulle assicurazioni di cui al titolo I del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , e per la riscossione coattiva delle dette imposte e sanzioni si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.

Art. 318

Art. 318.
Accertamento delle violazioni
( articolo 28 legge 29 ottobre 1961, n. 1216 )
1. Agli effetti degli articoli 154 e 156, l'accertamento delle violazioni in materia di imposta sulle assicurazioni di cui al titolo I del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , anche se costituenti reato, e' altresi' demandato ai funzionari dell'Agenzia delle entrate, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici dell'Agenzia delle entrate, da qualsiasi funzionario addetto agli uffici stessi.
2. I funzionari di cui al comma 1, nonche' gli ufficiali e agenti della polizia tributaria sono tenuti a osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 319

Art. 319.
Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea
( articolo 28-bis legge 29 ottobre 1961, n. 1216 )
1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al presente testo unico.

Art. 320

Art. 320.
Della prescrizione
( articolo 29 legge 29 ottobre 1961, n. 1216 )
1. In caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia infedele.
2. In caso di omessa denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
3. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
4. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.

Art. 321

Art. 321.
Prescrizione per l'azione del contribuente
( articolo 30 legge 29 ottobre 1961, n. 1216 )
1. L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento.

Art. 322

Art. 322.
Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito
( articolo 14-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 )
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , nonche' per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalita' di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

Art. 323

Art. 323.
Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici
( articolo 14-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 )
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 322, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321 .
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , le somme dovute, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 322, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, la sanzione e' applicata nella misura di cui all'articolo 69-viciesquinquies, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 324

Art. 324.
Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti ( articolo 14-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 )
1. Le disposizioni di cui agli articoli 322 e 323, possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dai predetti articoli 322 e 323 si applicano le disposizioni in materia di IVA.

Art. 325

Art. 325.
Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
( articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 )
1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , nonche' per le modalita' e i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli da 322 a 324 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 .

Art. 326

Art. 326.
Rivalsa
( articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 )
1. Salvo per i casi di liquidazione forfetaria dell'imposta, i soggetti indicati all'articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.
2. I prezzi degli intrattenimenti e delle altre attivita' devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi e' dovuta.

Art. 327

Art. 327.
Concessione del servizio
( articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 )
1. L'Agenzia delle entrate puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione, l'accertamento dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed editori.
2. Con la convenzione di cui al comma 1, e' riconosciuto alla Societa' italiana degli autori ed editori un compenso annuo per le attivita' svolte.

Art. 328

Art. 328.
Vigilanza
( articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 )
1. La vigilanza, agli effetti della presente sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' compete:
a) ai funzionari dell'amministrazione finanziaria muniti di speciale tessera di riconoscimento;
b) agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa della Guardia di finanza;
c) al personale del concessionario di cui all'articolo 327, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. A tal fine al personale di cui al comma 1 e' consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' soggette a imposta previa esibizione:
a) per il personale di cui al comma 1, lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dall'articolo 330, comma 1;
b) per gli ufficiali della Guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;
c) per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.
3. Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei commi 1 e 2, e' in facolta' del Ministro dell'economia e delle finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attivita', speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.
4. Gli impresari e organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di intrattenimento o di attivita' soggetti a imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, competente per territorio.
5. Gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di intrattenimento o di attivita' di cui al comma 4 debbono mettere a disposizione del ministero e degli uffici delle Agenzie fiscali, competente per territorio un posto di prima categoria.
6. Le tessere e gli ingressi contemplati dai commi da 1 a 5 sono esenti dall'imposta.

Art. 329

Art. 329.
Dichiarazione di effettuazione di attivita'
( articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 )
1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attivita' soggette a imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui e' obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.

Art. 330

Art. 330.
Accertamento delle violazioni, termini di decadenza e rimborsi
( articoli 37 e 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 )
1. La constatazione, agli effetti dell'articolo 156, delle violazioni alle disposizioni della presente sezione, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria.
2. Le somme riscosse per le sanzioni pecuniarie previste al titolo V, capo II, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 .
3. L'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.
4. Entro cinque anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, il contribuente puo' chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente o indebitamente pagate.

Art. 331

Art. 331.
Disposizioni per l'accertamento
(articolo 1, comma 498, primo periodo, legge 24 dicembre 2012, n. 228 )
1. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

Art. 332

Art. 332.
Competenza per l'accertamento
( articolo 24 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 )
1. Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , e del titolo VI del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , gli organi, cui, a norma dell'articolo 153, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nonche' i dipendenti della societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, in numero non superiore a cinquanta, espressamente riconosciuti idonei e abilitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno.
2. Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle sanzioni, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni del presente testo unico, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , e del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 .

Art. 333

Art. 333.
Disposizioni per l'accertamento
( articolo 1, comma 44, legge 30 dicembre 2018, n. 145 )
1. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonche' per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

Art. 334

Art. 334.
Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle sanzioni
( articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 )
1. L'attribuzione, agli effetti degli articoli 154 e 156, della facolta' di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari dell'Agenzia delle entrate all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a qualsiasi funzionario o impiegato addetto agli uffici stessi.
2. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 .

Art. 335

Art. 335.
Decadenze e rimborsi
( articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 )
1. L'amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni in materia di tasse sulle concessioni governative entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.
2. Il contribuente puo' chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.
3. Non e' ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.
4. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 336

Art. 336.
Area fabbricabile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro e dell'imposta municipale unica
( articolo 36, comma 2, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 )
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro, di imposte sui redditi, nonche' ai fini dell' articolo 1, commi da 738 a 771 e da 773 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e dell'articolo 363 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art. 337

Art. 337.
Accertamenti
( articolo 27, commi da 9 a 14, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 )
1. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' per le dichiarazioni IVA delle imprese di piu' rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione.
2. Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a cento milioni di euro.
3. Il controllo sostanziale previsto dal comma 1 e' realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.
4. Le istanze di interpello di cui all' articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , proposte dalle imprese indicate nel comma 2 sono presentate secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al comma 1.
5. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 4, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni e i poteri previsti dalle disposizioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei titoli I, II e III, della presente parte II, sono demandati in quanto compatibili alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all' articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
6. Alle strutture di cui al comma 5 sono demandate le attivita':
a) di liquidazione prevista dagli articoli 243 e 276;
b) di controllo formale previsto dall'articolo 245;
c) di controllo sostanziale relativa ai periodi per i quali siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 293;
d) di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ;
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
f) di rimborso in materia di imposte dirette, di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Art. 338

Art. 338.
(Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti)
( articolo 10 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 )
1. Salvo casi di indifferibilita' e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre e' sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276;
b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245;
c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 244.
d) inviti all'adempimento di cui agli articoli da 112 a 114.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 339 e articolo 340.

Art. 339

Art. 339.
Sospensione del termine di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
( articolo 7-quater, comma 17, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 )
1. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini previsti dagli articoli 292, commi 2 e 6, e 244, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276 e dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Art. 340

Art. 340.
Sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti
(articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 )
1. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attivita' di accesso, ispezione e verifica, nonche' delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 341

Art. 341.
Sospensione dei termini per eventi eccezionali
( articolo 12 decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 )
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

Art. 342

Art. 342.
Sospensione dei termini per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura
( articolo 20, comma 2, legge 23 febbraio 1999, n. 44 )
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3 , 5 , 6 e 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 5 e 7 della medesima legge n. 44 del 1999 .

Art. 343

Art. 343.
Proroga scadenze in giorni festivi
( articolo 7, comma 2, lettera l), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 )
1. Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche' previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 344

Art. 344.
Remissione in bonis
( articolo 2, commi 1 e 2, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, della legge 26 aprile 2012, n. 44 )
1.La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 36, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 36, comma 1, del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 , secondo le modalita' stabilite dall'articolo 3 del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 , esclusa la compensazione ivi prevista.

Art. 345

Art. 345.
Definizione degli accertamenti
( articolo 1 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' il recupero dei crediti indebitamente compensati, possono essere definiti con adesione del contribuente.
2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale puo' essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
3. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.

Art. 346

Art. 346.
Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto
(articolo 2 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul valore aggiunto e' liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette a imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Puo' essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto a impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 293:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei confronti delle societa' o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi e' intervenuta la definizione.
5. Per l'applicazione delle sanzioni a seguito della definizione, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 69-viciessepties del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sussistendo le condizioni ivi previste. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta.

Art. 347

Art. 347.
Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette
(articolo 3 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 345, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio a ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
2. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
3. Per l'applicazione delle sanzioni a seguito della definizione, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 69-viciesocties del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
4. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto a impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 348

Art. 348.
Competenza degli uffici
( articolo 4 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. Competente alla definizione e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
2. Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di societa' che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benche' ritualmente convocati secondo le precedenti modalita' non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 346, comma 5, e 360, comma 1.
3. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 263 riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.

Art. 349

Art. 349.
Avvio del procedimento
( articolo 5 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all' articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000 , contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 351 gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti;
d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).
2. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Art. 350

Art. 350.
Adesione ai verbali di constatazione
(articolo 5-quater decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 151:
a) senza condizioni;
b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale puo' correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 352. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.
6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1, per l'applicazione delle sanzioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 69-viciessexies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 353. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Art. 351

Art. 351.
Istanza del contribuente
( articolo 6 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ; articolo 7-quater, comma 18, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 )
1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 161, puo' chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, puo' formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 349, comma 1. L'istanza di adesione e' proposta entro il termine di presentazione del ricorso.
3. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . Il contribuente puo' presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla corte di giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 6 per un periodo di trenta giorni.
4. E' fatta sempre salva la possibilita' per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
5. Il contribuente che si e' avvalso della facolta' di cui ai commi 1, 3, primo periodo, e 4 non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
6. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 287, comma 1, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 3, terzo periodo; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e' effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
7. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 2 e 3, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi 2 e 3 perde efficacia.
8. I termini di sospensione relativi alla procedura di adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attivita' giurisdizionale.

Art. 352

Art. 352.
Atto di accertamento con adesione
( articolo 7 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
2. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 270.
3. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 355, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui all'articolo 262, comma 4, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 262, comma 4, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 350; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non e' tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 , e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.

Art. 353

Art. 353.
Adempimenti successivi
( articolo 8 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 352.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non e' possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 361 In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .

Art. 354

Art. 354.
Perfezionamento della definizione
( articolo 9 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 353, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata prevista dall'articolo 353, comma 2.

Art. 355

Art. 355.
Soggetti aderenti al consolidato nazionale
( articolo 9-bis decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dall'articolo 257, comma 2, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al comma 1 del medesimo articolo 257, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 354 siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui all'articolo 257, comma 3, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 350; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.

Art. 356

Art. 356.
Competenza degli uffici
( articolo 10 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. Competente alla definizione e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Art. 357

Art. 357.
Avvio del procedimento
( articolo 11 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all' articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000 , contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 358, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
d) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera c).
2. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Art. 358

Art. 358.
Istanza del contribuente
( articolo 12 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado, puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 357, comma 1.
L'istanza di adesione e' proposta entro i termini di presentazione del ricorso.
2. Il contribuente puo' presentare l'istanza di adesione, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . E' fatta salva la possibilita' per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000 . In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla corte di giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 4 per un periodo di trenta giorni. Laddove all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facolta' di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
3. Il contribuente che si e' avvalso della facolta' di cui al comma 2, primo periodo e quarto periodo, non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.
7. Si applica l'articolo 352, comma 4.

Art. 359

Art. 359.
Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione
( articolo 13 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 352, 353 e 354. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione e' effettuato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Art. 360

Art. 360.
Disposizioni di coordinamento
(articolo 15, comma 2, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
1. In caso di omessa impugnazione, per l'applicazione delle sanzioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 69-viciesnovies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sussistendo le condizioni ivi previste.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 346, commi 3, 4 e 5, secondo periodo, e 353, commi 2, 4 e 5.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota I) all'articolo 1, parte I della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e nell'articolo 173, comma 1, del medesimo testo unico.

Art. 361

Art. 361.
Modalita' di pagamento.
( articolo 15-bis decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 353 e 360 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , secondo le modalita' stabilite dall'articolo 9 del medesimo testo unico, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalita' di pagamento in ragione della tipologia di tributo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di versamento.

Art. 362

Art. 362.
Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni
( articolo 16 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attivita' di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti gia' notificati, nonche' irrogare o revocare le relative sanzioni. La conservazione della copia delle dichiarazioni e' obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonche' per i soci o associati di societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , o per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Art. 363

Art. 363.
Delegificazione
( articolo 17, comma 3, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )
1. Le disposizioni delle Sezioni II e III del presente capo VII possono essere integrate o modificate con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

Art. 364

Art. 364.
Imposta sostitutiva per annualita' ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale
( articolo 2-quater, commi da 1 a 15, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 )
1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 89 e seguenti, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data del 9 ottobre 2024, in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
5. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2018 e il 2022:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 49 comma 11, e dell'articolo 50;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 49, comma 10, lettera a);
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data del 9 ottobre 2024, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8 sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
E' considerato tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purche' il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 12. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all' articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 254, nonche' quelle di cui all'articolo 283, comma 2, secondo periodo, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 106;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dalla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 76, 82, 83 e 84, comma 1, del medesimo testo unico, nonche' dell' articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale , commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 7.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , gia' effettuati alla data del 9 ottobre 2024 e non si da' luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 293, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 293, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

Art. 365

Art. 365.
Imposta sostitutiva per annualita' ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026
( articolo 12-ter, commi da 1 a 18, decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 )
1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 89 e seguenti, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data del 2 agosto 2025, in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
5. Per le annualita' 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2019 e il 2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 49 comma 11, e dell'articolo 50;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 49, comma 10, lettera a);
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data del 2 agosto 2025, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all' articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 254, nonche' quelle di cui all'articolo 283, comma 2, secondo periodo, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 106;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dalla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 76, 82, 83 e 84, comma 1, del medesimo testo unico nonche' dell' articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale , commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accerta-mento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , gia' effettuati alla data del 2 agosto 2025 e non si da' luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 293, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 293, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

Art. 365 bis

Art. 365 bis
(( (Imposta sostitutiva per il periodo d'imposta 2023 dei soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027) ))
1. ((I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui alla parte II, titolo I, capo I, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10.))
2. ((Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, nei periodi d'imposta dal 2020 al 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.))
3. ((Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.))
4. ((Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.))
5. ((Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.))
6. ((In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.))
7. ((I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2020 e il 2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 49, comma 10;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 49, comma 10, lettera a);
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.))
8. ((Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.))
9. ((Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).))
10. ((In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.))
11. ((Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 , imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati.))
12. ((Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all' articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.))
13. ((Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 254, nonche' quelle di cui all'articolo 283, comma 2, secondo periodo, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 106;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dalla parte II del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 76, 82, 83, e 84, comma 1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale , commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.))
14. ((Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.))
15. ((Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si da' luogo a rimborso.))
16. ((Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.))
17. ((In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio d'imposta 2026-2027 e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 293, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 293, sono prorogati al 31 dicembre 2027.))
18. ((Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.))

Art. 366

Art. 366.
Norme di interpretazione autentica
( articolo 10 decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 )
1. Ai fini del presente testo unico: ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale previste dagli articoli 94, comma 1, lettera e) e 105, comma 1, lettera d), per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto un'azienda o un ramo di azienda.

Art. 367

Art. 367.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 24 , 25 , 30 , 31 , 32 , 34 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ;
b) articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 ;
c) articoli da 27 a 30 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ;
d) articoli 40, da 51 a 54-bis, 54-bis.1, commi 1, 2 e 5, da 54-ter a 57, da 60 a 60-bis, da 63 a 66-bis e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
e) articoli 14-ter , 14-quater , 14-quinquies , da 15 a 19 , 37 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ;
f) articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ;
g) articoli 35 , 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ;
h) articoli da 1 a 16, da 18 a 22, da 31 a 33, da 36 a 44, da 58 a 63, commi 1 e 2, e da 65 a 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 ;
i) articoli da 1 a 12, 15 e da 16 a 21, e tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ;
l) articoli da 1 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ;
m) articolo 2, comma 7, della legge 26 gennaio 1983, n. 18 ;
n) articoli 51 , 52 , 52-bis , 53 , 53-bis , 76 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ;
o) articolo 10 del decreto-legge del 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 ;
p) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ;
q) articoli 1 , 2 , 4 e 6 del decreto-legge del 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 ;
r) articolo 3, commi 4 , 5 , 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1991, n. 131 ;
s) articoli 34 , 35 , 47 , 56-bis e 60 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ;
t) articoli 12 , 13 e 17 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ;
u) articolo 18, commi 4 e 5, e articolo 78, commi 25, 25-bis, 26, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ;
v) articoli 3 e 4 della legge 22 marzo 1993, n. 99 ;
z) articolo 55 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
aa) articolo 7, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge del 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 ;
bb) articoli da 1 a 17 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
cc) articoli da 32 a 38 , articolo 40, comma 1 , del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ;
dd) articolo 10, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, commi da 2 a 4, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 ;
ee) articoli 2 , 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 ;
ff) articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ;
gg) articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ;
hh) articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191 ;
ii) articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ;
ll) articoli 1 e 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ;
mm) articolo 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;
nn) articoli 35, comma 22, 36, comma 2, e 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ;
oo) articolo 1, commi da 9 a 11 , e articolo 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ;
pp) articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
qq) articolo 1, commi 53, 218 e 219, e 360 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
rr) articolo 83, commi 1, 2, 2-bis), 5, 6, 7 e 7-bis, da 16 a 17-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
ss) articolo 27, commi 5 e 6 , commi da 9 a 14 , articolo 30, commi 1 , 2 , 3 , 3-bis e 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ;
tt) articolo 12, commi 1 e 2, primo periodo, da 2-bis a 3-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ;
uu) articolo 18, commi 7, 8 e 9, articoli 21-bis, 23, 24, 28, commi 1 e 2, primo periodo, 29 e 38, commi 13 e 13.1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ;
vv) articolo 2, commi da 10 a 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ;
zz) articolo 7, comma 2, lettera l), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ;
aaa) articolo 11, commi 2 , 3 , 4 , 4-bis e 6 , e articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;
bbb) articolo 2, commi 1 e 2, articoli 3, commi 1, 2 e 2-bis, e 8, commi 2, primo periodo, 6 e 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ;
ccc) articolo 1, comma 498, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ;
ddd) articolo 51 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ;
eee) articoli da 1 a 11, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 ;
fff) articoli 1, 3, commi 2, 3, 3-bis, 4, primo periodo, 5 e 6, articolo 4, commi 1 e da 3 a 7 , articoli 5 , 6, comma 3 , 7 , comma 3 , 8 , commi 3 e 4 , 9, comma 1 , 12 , 15 , 28 , commi 3 , 4 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ;
ggg) articolo 1, commi 634 , 635 , 636 e 640, lettera b) , c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;
hhh) articoli da 3 a 8 e articolo 10 della legge 18 giugno 2015, n. 95 ;
iii) articoli 3 e 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ;
lll) articoli da 3 a 5 , 6, commi da 1 a 3 e da 3-ter a 6-quinquies , articoli 7 , 7-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ;
mmm) articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ;
nnn) articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ;
ooo) articolo 1, commi 145 primo e secondo periodo, 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ;
ppp) articolo 7-quater, commi 17 , 18 e 29, del decreto-legge 24 ottobre 2016, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ;
qqq) articoli 1-bis, commi da 1 a 13, e 9-bis, commi da 1 a 15, 16, secondo, terzo e quarto periodo, 17 e 18, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ;
rrr) articoli 16-sexies e 17, comma 1-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ;
sss) articolo 1, comma 44 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ;
ttt) articolo 1 e articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ;
uuu) articolo 1, comma da 682 a 686 e comma 722, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 ;
vvv) articolo 25, commi 12 e 13 e articolo 122-bis e articolo 148 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ;
zzz) articolo da 1 a 21 , 23 e 25 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 ;
aaaa) articoli da 1 a 11 e allegato 1 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 ;
bbbb) articolo 1, commi 1079 , 1080 , 1081 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ;
cccc) articolo 1, commi da 31 a 36 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ;
dddd) articolo 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 ;
eeee) articoli da 1 a 11 , 12, commi 1 , 2 e 5 , articoli da 13 a 15 , articolo 16, comma 3 , e articolo 17 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 ;
ffff) articolo 25, commi 1 e 3, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 ;
gggg) articolo 1, commi da 60 a 62, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ;
hhhh) articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 ;
iiii) articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 , convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 ;
llll) articoli 2 , 10 , 12 , 13 , 15 comma 1 , 16 , commi da 1 a 7 , 21 , 22 , commi 1 e 2 , e 23, commi 1 , 2 e 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ;
mmmm) articolo 2, commi da 1 a 4 , 7 e 9 , articoli 6 e 7 , articolo 8 commi da 1 a 3 , articoli da 9 a 22 , articolo 34, commi 1 e 2 , articoli da 35 a 37, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ;
nnnn) articolo 4-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 , convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 ;
oooo) articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 ;
pppp) articolo 2-quater, commi da 1 a 15, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 ;
qqqq) articolo 7-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 , convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 ;
rrrr) articoli 8 comma 2 , 9 comma 2 , 10 e 13 comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 ;
ssss) articolo 12-ter, commi da 1 a 18, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 ;
tttt) articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 ;
uuuu) articoli da 6 a 13, 14, commi 1 e 2, da 15 a 18 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 .
2. Restano abrogati:
a) l' articolo 5, commi 2 e 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n. 165 , riguardanti la definizione delle pendenze tributarie;
b) gli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , riguardanti l'accertamento con adesione;
c) l' articolo 54, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , riguardante l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento.
d) con effetto dal 1° agosto 1997, tutte le altre disposizioni incompatibili con gli articoli da 345 a 363 del presente testo unico;
e) articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ;
f) articolo 1, commi 103 e 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo d'imposta 2014;
g) l' articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 , e l' articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 .
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
ALLEGATI:
Allegato 1 Tabella (articolo 6)
Allegato 2 (Art. 202)

Art. 368

Art. 368.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
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