Monitoring Gesetzessammlung

092G0357

IT - Atti di Attuazione Regolamenti UE

092G0357

Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati. (DECRETO 25 maggio 1992 n. 338)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 1/8/1992 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento della CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 198 del 22 luglio 1991; Considerato che gli articoli 8 e 9 del regolamento della CEE n. 2092/91 richiedono l'instaurazione di un sistema di controlli, rimettendo alla normativa degli Stati membri la individuazione degli organi preposti ai controlli stessi; Ritenuto pertanto che tale sistema rientra tra gli interventi di interesse nazionale ai sensi dell' art. 71, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , in quanto volto alla regolazione del mercato agricolo; Ritenuta la necessita' di adottare disposizioni uniformi per l'applicazione nel territorio nazionale del regolamento della CEE n. 2092/91; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. AI-43, in data 22 maggio 1992. A D O T T A il presente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali 1. Ai fini del presente regolamento, per "regolamento della CEE" si intende il regolamento della CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 198 del 22 luglio 1991.
2. Il presente regolamento detta norme per assicurare, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni del regolamento della CEE riguardanti i prodotti agricoli vegetali non trasformati ed i prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

Art. 2

Autorita' competente 1. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, devono essere effettuate le notifiche, ai sensi dell'art. 8, par. 2, del regolamento della CEE, per le attivita' di produzione con metodo biologico di prodotti agricoli vegetali non trasformati e di prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo, che rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico.
2. La Direzione generale della produzione agricola:
a) cura la tenuta dell'elenco, previsto dall'art. 8, par. 3, del regolamento della CEE, degli operatori che effettuano le notifiche di cui al comma 1;
b) provvede a trasmettere alla Commissione delle Comunita' europee i dati e la relazione di cui all'art. 15 del regolamento della CEE, entro i termini ivi fissati.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

Art. 3

Indicazioni di conformita' 1. I prodotti agricoli vegetali non trasformati e quelli del comparto vitivinicolo ed olivicolo, che rechino o siano destinati a recare indicazioni relative al metodo di produzione biologico, ai sensi dell'art. 2 del regolamento della CEE, sono sottoposti al controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento della CEE, secondo le modalita' previste dal presente regolamento.
2. Sulla etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 va apposta la indicazione aggiuntiva di conformita' "Agricoltura biologica - regime di controllo CEE", prevista dall'allegato V del regolamento della CEE.
3. Con successivo regolamento, emanato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le caratteristiche tecniche delle etichette sulle quali va apposta la indicazione aggiuntiva di conformita' di cui al comma 2.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

Art. 4

Comunicazione dell'attivita' produttiva 1. Chi produce beni agricoli vegetali non trasformati o prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo, qualora intenda indicare sulle relative etichette il metodo di produzione biologica, ai sensi dell'art. 10 del regolamento della CEE, deve comunicare l'inizio della attivita' produttiva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi indicati nell'allegato IV del regolamento della CEE.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

Art. 5

Organismi associativi di controllo 1. Il controllo di cui all'art. 9 del regolamento della CEE ed al relativo allegato III e' effettuato da associazioni o consorzi di produttori e di operatori del settore dell'agricoltura biologica, autorizzati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e denominati, agli effetti del presente regolamento, "organismi associativi".
2. L'organismo associativo esercita l'attivita' di controllo sulla base di una richiesta, formulata da un proprio associato o da un produttore non associato, contenente gli elementi indicati nell'allegato IV del regolamento della CEE. La richiesta di controllo puo' essere altresi' formulata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. La domanda di autorizzazione allo svolgimento della attivita' di controllo deve essere proposta dall'organismo associativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. Essa deve essere sottoscritta, con firma autenticata, dalla persona incaricata di rappresentarlo e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) dalla copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, contenenti la determinazione delle modalita' di accesso, della facolta' di recesso e dei casi di esclusione degli associati;
b) da documentazione da cui risulti l'analitica indicazione delle risorse di personale qualificato e delle dotazioni amministrative e tecniche di cui l'organismo associativo dispone, nonche' l'eventuale precedente esercizio di attivita' nel settore della produzione agricola biologica;
c) dai disciplinari di produzione, anche riferiti a specifiche tipologie di prodotti e di condizionamento dei prodotti stessi, al cui rispetto si impegnano i produttori sottoposti al controllo, sulla base dei criteri e con le modalita' stabilite dal regolamento della CEE;
d) dalla previsione della definizione degli oneri finanziari connessi all'esercizio del controllo, compresi quelli relativi alla stampa delle etichette recanti l'indicazione aggiuntiva di conformita' di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento ed al corrispettivo dovuto dai produttori per i servizi richiesti e prestati;
e) dall'atto di impegno dell'organismo associativo a consentire l'accesso, nei propri uffici ed impianti, a personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appositamente incaricato di effettuare ispezioni e controlli diretti ad accertare che l'organismo associativo stesso sia in grado di esercitare la propria attivita', secondo i criteri di obiettivita' ed efficienza indicati nell'art. 9, par. 6, del regolamento della CEE;
f) dall'atto di impegno a mantenere la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attivita' di controllo, ai sensi dell'art. 9, par. 7, lettera b), del regolamento della CEE;
g) dall'elenco dei produttori ed operatori aderenti, con l'indicazione della localizzazione e dell'ampiezza delle rispettive aziende.
4. Coloro che rappresentano o amministrano l'associazione:
a) non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513 , 515 , 516 , 517 , 640 e 640- bis del codice penale , ovvero condanne che importino l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;
b) non devono essere sottoposti a una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , o essere soggetti alle disposizioni dell' art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come modificato dall' art. 20 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ;
c) non devono essere stati dichiarati falliti ne' devono avere in corso procedure concorsuali.
5. Il requisito dell'idoneita' morale di cui al comma 4 e' comprovato a mezzo:
a) del certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;
b) della certificazione prevista dall' art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , introdotto dall' art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come da ultimo sostituito dall' art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ;
c) del certificato della cancelleria del competente tribunale dal quale risulti che il richiedente non e' assoggettato ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , di data non anteriore a tre mesi.
6. Il requisito dell'idoneita' morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.
7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede sulla domanda di autorizzazione entro il termine di novanta giorni, decorrente dal ricevimento di essa, tenendo conto degli elementi indicati dall'art. 9 del regolamento della CEE. Ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne e' data comunicazione all'organismo associativo, indicandone le ragioni. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
8. L'autorizzazione e' revocata, sentiti gli interessati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste quando venga a mancare uno dei requisiti di idoneita' morale prescritti nel precedente comma 4, nonche' quando si verifichino le condizioni previste dall'art. 9, par. 6, lettera d), del regolamento della CEE, e cioe':
a) sia omessa la comunicazione delle informazioni richieste dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o allo stesso dovute nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza, nonche' sia rifiutato l'accesso ai propri uffici ed impianti al personale appositamente incaricato, ai sensi del comma 3, lettera e), del presente articolo;
b) vengano meno le risorse di personale qualificato e le dotazioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo nonche' sia rifiutato immotivamente l'adeguamento del piano tipo di controllo annuale alle osservazioni formulate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del successivo art. 6, comma 1;
c) vengano meno il dovere di obiettivita' e di efficienza nell'espletamento dei controlli nonche' il dovere di segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attivita' di controllo, di cui al comma 3, lettera f), del presente articolo;
d) non si provveda a dare immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle violazioni commesse dai produttori, ai sensi del successivo art. 8, comma 1, lettera c).
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

Art. 6

Modalita' dei controlli 1. I controlli previsti dall'art. 9, par. 3, del regolamento della CEE e dal relativo allegato III, sono effettuati secondo un piano- tipo predisposto, annualmente, dall'organismo associativo autorizzato. Il piano e' trasmesso, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'attivita' relativa all'anno successivo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, che puo' formulare rilievi ed osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento del piano-tipo. L'organismo associativo deve svolgere la propria attivita' di controllo tenendo conto di quanto e' contenuto nel piano-tipo e di quanto il Ministero abbia eventualmente disposto, in sede di sua approvazione.
2. All'esecuzione dei controlli di cui al comma 1 hanno facolta' di partecipare rappresentanti designati da associazioni di consumatori, organizzate a livello nazionale, regionale o provinciale, ed iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.
3. Gli organismi associativi autorizzati di cui all'art. 5 del presente regolamento devono informare tempestivamente una delle associazioni di consumatori di cui al comma 2 della data e del luogo del controllo che intendono effettuare, invitando l'associazione medesima a designare un proprio rappresentante per assistere all'attivita' di controllo.
4. La relazione d'ispezione prevista nell'allegato III del regolamento della CEE, contenente le eventuali osservazioni del rappresentante delle associazioni dei consumatori, deve essere sottoscritta anche dal rappresentante medesimo. La relazione deve essere conservata agli atti dell'organismo associativo e tenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le finalita' previste dall'art. 5, comma 3, lettera e), del presente regolamento. Qualora al controllo non abbia partecipato alcun rappresentante di associazioni di consumatori, alla relazione d'ispezione deve essere allegata la prova documentale della richiesta di designazione del rappresentante predetto.
5. Il rappresentante delle associazioni di consumatori che partecipa all'esecuzione dei controlli e' tenuto al segreto sulle informazioni e sui dati acquisiti nell'esercizio della relativa attivita', ai sensi dell'art. 9, par. 7, lettera b), del regolamento della CEE.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

Art. 7

Elenco delle associazioni di consumatori 1. L'elenco delle associazioni di consumatori di cui all'art. 6, comma 2, e' istituito entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La domanda per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni di consumatori deve essere proposta dalla associazione di consumatori al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. Essa deve essere sottoscritta, con firma autenticata, dalla persona incaricata di rappresentarla e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, contenente la determinazione delle modalita' di accesso, della facolta' di recesso e dei casi di esclusione degli associati;
b) dalla documentazione idonea a comprovare il grado di rappresentativita' della associazione.
3. Chi rappresenta o amministra l'associazione deve essere in possesso del requisito della idoneita' morale, di cui al precedente art. 5, comma 4, da comprovare mediante i documenti indicati nel comma 5 dello stesso art. 5.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede sulla domanda di iscrizione nell'elenco entro il termine di novanta giorni, decorrente dal ricevimento di essa, tenendo conto degli elementi indicati dall'art. 9 del regolamento della CEE. Ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne e' data comunicazione all'associazione, indicandone le ragioni.
5. La cancellazione dall'elenco e' disposta, sentiti gli interessati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel caso di perdita del requisito di idoneita' morale da parte della persona indicata nel comma 2 e nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza di cui all'art. 6, comma 5.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

Art. 8

Obblighi degli organismi associativi 1. Gli organismi associativi autorizzati, di cui all'art. 5 del presente regolamento, oltre che all'obbligo previsto dall'art. 6, comma 1, sono tenuti:
a) a stampare i contrassegni contenenti l'indicazione di conformita' "Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE", secondo le caratteristiche tecniche indicate nel regolamento ministeriale di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento;
b) a distribuire tali contrassegni ai produttori, nelle quantita' da essi richieste, in base al programma di produzione di cui all'allegato III, lettera A, n. 3, del regolamento della CEE;
c) a dare immediatamente comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, anche a mezzo telegramma, delle violazioni commesse dai produttori, affinche' il Ministero possa esercitare i poteri sanzionatori previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 9, par. 9, del regolamento della CEE.
d) a trasmettere, ai sensi dell'art.9, par. 8, lettera b), del regolamento della CEE al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco dei produttori che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, hanno effettuato la richiesta di cui all'art. 5, comma 2, del presente regolamento;
e) a trasmettere annualmente, ai sensi dell'art. 9, par. 8, lettera b), del regolamento della CEE, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attivita' esercitata, sui controlli eseguiti e sui provvedimenti adottati;
f) a comunicare, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, tutte le informazioni ed a fornire tutta la collaborazione richiesta, oltre a consentire l'accesso di cui all'art. 5, lettera e), del presente regolamento.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

Art. 9

Poteri del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 1. Il Ministero dell'agricolatura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola:
a) nei casi previsti dall'art. 9, par. 9, lettere a) e b) del regolamento della CEE, puo' vietare al produttore l'indicazione del metodo di produzione biologica per un periodo massimo di sei mesi;
b) svolge attivita' di vigilanza sugli organismi associativi autorizzati, per verificare l'obiettivita' dei controlli effettuati ed accertarne l'efficienza.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."

Art. 10

Attivita' di coordinamento 1. La Direzione generale della produzione agricola, sentiti la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli e l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' gli organismi associativi autorizzati all'attivita' di controllo di cui all'art. 5 e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 7, verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente regolamento e segnala al Ministro dell'agricoltura e delle foreste gli interventi e le misure ritenuti necessari per le occorrenti modificazioni ed integrazioni, in conformita' anche alla normativa comunitaria.
((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 maggio 1992 Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1992 Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 353 ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio - 10 giugno 1993, n. 278 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/1993, n. 25), "dichiara che non spetta allo Stato disporre, senza l'osservanza delle procedure previste, l'attuazione di norme di regolamenti comunitari; di conseguenza annulla il decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338 (Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento Cee n. 2092 del 1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati)."
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