092G0342
092G0342
Regolamento per la concessione dell'aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole in applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio e del regolamento CEE n. 615/92 della Commissione. (DECRETO 25 maggio 1992 n. 302)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 31/5/1992 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del 12 dicembre 1991 , che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole; Visto il regolamento CEE n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalita' di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460 , recante norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55 , recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale ed il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1991, n. 203 ; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 , concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare la lettera e) dell'art. 3; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 , recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Considerata la necessita' di affidare all'A.I.M.A. il compito di effettuare i pagamenti dell'aiuto agli aventi diritto, nonche' di procedere all'effettuazione dei controlli, secondo i criteri e le modalita' previste dai sopracitati regolamenti comunitari; Considerata la necessita' di emanare le disposizioni applicative della nuova regolamentazione comunitaria, in materia di concessione dell'aiuto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole; Visto l' art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992; Considerato che si e' integralmente recepito il parere espresso dal Consiglio di Stato, fatta eccezione per la richiesta di modificare, all'art. 4, comma 3, lettera d) la parola "mappa" con "certificazione catastale" e cio' al fine di evitare che gli interessati siano sottoposti all'onere della presentazione di una doppia certificazione catastale non richiesta dalla normativa comunitaria; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. H/1488 del 22 maggio 1992; A D O T T A il presente regolamento:
Art. 1
Beneficiari dell'aiuto 1. In applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del 12 dicembre 1991 , di seguito denominato "Regolamento del Consiglio" e del regolamento CEE n. 615/92 del 10 marzo 1992 della Commissione , di seguito denominato "Regolamento della Commissione", e' concesso, a partire dalla campagna di commercializzazione 1992-1993, un aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole. La campagna di commercializzazione inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
2. In conformita' all'art. 4 del regolamento del Consiglio l'aiuto e' concesso per ogni ettaro di superficie a seminativo su cui e' stata effettuata la semina ed e' stato conseguito il raccolto di semi di soia, colza e ravizzone e di girasole, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste agli articoli 1, 3, 5, 6 e 7 del regolamento della Commissione.
3. Ferma la disposizione di cui all'art. 3 par. 1, lettera ii)- a) del regolamento della Commissione che stabilisce in misura non inferiore a 0,3 ettari la superficie complessiva risultante in domanda, perche' si possa beneficiare dell'aiuto, e' determinata ai suddetti fini in 0,1 ettari la dimensione minima di ogni singolo appezzamento interamente seminato con semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole, ai sensi della lettera ii)- b) del medesimo articolo.
4. In conformita' all'art. 2, par. 4, del regolamento del Consiglio e dell'art. 3, par. 1, del regolamento della Commissione, le superfici oggetto di aiuto debbono insistere su regioni o parti di regioni idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltivazione dei vari tipi di seme oleoso, tenuto conto della vocazione colturale e dei dati storici di investimento colturale di semi oleosi nelle medesime zone risultanti dal piano di regionalizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.
5. Per i produttori di semi di colza e ravizzone il diritto a beneficiare dell'aiuto e' subordinato al rispetto dei requisiti riportati all'art. 7 del regolamento del Consiglio ed all'art. 6 e allegati IV, V e VI del regolamento della Commissione. L'impiego, nella stessa azienda, di sementi ottenute dal raccolto di sementi certificate di una delle varieta' di cui all'allegato IV del regolamento della Commissione, e' subordinato all'esito favorevole dei controlli di conformita' delle sementi impiegate ai requisiti richiesti dall'allegato V del regolamento della Commissione, espletati dall'A.I.M.A. anteriormente alla semina, su specifica richiesta del produttore.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell' art. 3, lettera e), della legge n. 610/1982 :
"Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, l'AIMA:
a)-d) (omissis);
e) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Per tali attivita' l'AIMA puo' avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Calcolo dell'aiuto 1. L'importo degli aiuti e' fissato, in conformita' agli articoli 3 e 8 del regolamento del Consiglio, dalla Commissione CEE sulla base di un piano di regionalizzazione, che delimita le regioni omogenee di produzione, elaborato e definito secondo i criteri e le modalita' previste all'art. 2 del regolamento del Consiglio.
Art. 3
Concessione dell'aiuto 1. In conformita' all'art. 4 del regolamento del Consiglio ed all'art. 2 del regolamento della Commissione, per i produttori che coltivano semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole in coltura principale il pagamento dell'aiuto e' previsto:
a) in forma anticipata per un importo non superiore al 50% dell'importo di riferimento regionale previsionale di cui all'art. 3, par. 3, del regolamento del Consiglio;
b) in forma definitiva per un importo pari alla differenza tra l'importo di riferimento regionale definitivo di cui all'art. 3, par. 4, del regolamento del Consiglio ed il pagamento anticipato.
Art. 4
Modalita' per la richiesta di aiuto 1. La domanda di aiuto e dichiarazione di semina, la dichiarazione di conferma di semina per la soia in coltura intercalare, e la dichiarazione di raccolta e domanda di aiuto definitivo di cui all'art. 4 del regolamento del Consiglio ed agli articoli 3, 5 e 7 del regolamento della Commissione, redatte su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. e conformi a quelli contenuti nell'allegato al presente regolamento, debitamente sottoscritti ed autenticati secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dovranno essere inoltrate, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., via Palestro, 81, 00185 Roma, o presentate direttamente dal produttore all'Azienda predetta, che ne rilascia ricevuta, ovvero presentate tramite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Le date entro le quali, in conformita' all'art. 4 del regolamento del Consiglio ed agli articoli 3, 5 e 7 ed all'allegato I del regolamento della Commissione, le domande di aiuto e dichiarazioni di semina, le dichiarazioni di raccolta e domande di aiuto definitivo, e le dichiarazioni di conferma di semina per la soia in coltura intercalare, dovranno pervenire all'A.I.M.A., sono fissate come segue:
Presentazione Presentazione Presentazione
domanda di conferma di dichiarazione
Tipo seme oleoso aiuto semina di raccolta
--- --- --- ---
Soia:
coltura principale 30-5-1992 -- 30-11-1992
coltura intercalare 30-5-1992 15-7-1992 30-11-1992
Colza e ravizzone:
semina autunnale 30-5-1992 -- 31-10-1992
semina primaverile 30-5-1992 -- 31-10-1992
Girasole:
semina autunnale 30-5-1992 -- 30-11-1992
semina primaverile 30-5-1992 -- 30-11-1992
3. L'inosservanza delle scadenze sopra indicate comporta l'applicazione delle penalita' previste all'art. 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento della Commissione, il cui testo viene allegato al presente regolamento.
4. Alla domanda che, in conformita' all'art. 3, par. 2, del regolamento della Commissione, dovra' contenere tutte le informazioni minime di cui all'allegato II del medesimo regolamento e comprovare il rispetto delle condizioni previste al par. 1 dello stesso articolo, ciascun produttore, salvo quanto previsto ai successivi commi 4, 5 e 6, dovra' allegare:
a) fotocopia del tesserino del codice fiscale;
b) certificazione richiesta dalla legge del 19 marzo 1990, n. 55 , anche avvalendosi della facolta' di autocertificazione prevista dall' art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1991, n. 203 , avente validita' iniziale non anteriore al 15 maggio 1992;
c) certificazione catastale relativa alla partita ed alle particelle coltivate a semi oleosi indicate in domanda;
d) mappa in cui sia indicata l'ubicazione degli appezzamenti coltivati a semi oleosi nella particella, solo nel caso in cui non tutta la particella sia coltivata a semi oleosi.
5. I produttori di soia in sola coltura intercalare che, ai sensi dell'art. 7 del regolamento della Commissione non beneficiano del pagamento in forma anticipata, dovranno far pervenire all'A.I.M.A. la certificazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, avente validita' iniziale non anteriore al 31 gennaio 1993, entro il 15 febbraio 1993.
6. I produttori di semi di colza e ravizzone per i quali il diritto a beneficiare dell'aiuto e' subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 e allegati IV, V e VI del regolamento della Commissione, dovranno allegare altresi' alla domanda apposita certificazione relativa alla semente impiegata, mediante copia delle etichette ufficiali e delle relative fatture di acquisto. Qualora siano utilizzate, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera c), del regolamento della Commissione, sementi per uso industriale, conformi ai requisiti di cui all'allegato VI del medesimo regolamento, detti produttori dovranno inoltre allegare copia del contratto di coltivazione concluso con un primo acquirente riconosciuto.
7. In conformita' all'art. 3, par. 2, del regolamento della Commissione, il produttore puo' rettificare la propria domanda di aiuto, eventualmente presentata prima del 30 maggio 1992, con una nuova domanda da inoltrare all'A.I.M.A. entro e non oltre la data limite sopra citata. L'A.I.M.A. terra' conto della domanda cosi' rettificata, escluso il caso in cui abbia gia' avuto luogo un controllo in loco a carico del produttore richiedente. Non e' ammessa, ai sensi del sopracitato articolo del regolamento della Commissione, la presentazione di domande di rettifica della dichiarazione di conferma di semina di soia in coltura intercalare.
Nota all' art. 4 :
- L' art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l' art. 10-sexies alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , il quale disciplina le modalita' per l'acquisizione delle certificazioni "antimafia". Il testo dell'art. 10-sexies suddetto sottoriportato contiene il periodo aggiunto al comma 13 dell'art. 20 , comma 8, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1991, n. 203 , che consente agli interessati di sostituire, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, la certificazione "antimafia" con la dichiarazione di cui all' art. 10-sexies, comma 7, della legge 31 maggio 1965, n. 575 :
"Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'art. 10 ovvero del secondo comma dell'art. 10-quater nonche' dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'art. 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.
2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali o di societa' cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di societa' in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi delle societa' di cui all' art. 2506 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione e' valida per tre mesi dalla data del rilascio e puo' essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell' art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.
10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.
11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".
Art. 5
Pagamento dell'aiuto 1. Al pagamento dell'aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610 .
2. I pagamenti di cui al comma 1 saranno effettuati, ai sensi dell'art. 2, par. 2, del regolamento della Commissione direttamente a favore dei singoli produttori, senza detrazione alcuna ed entro i termini seguenti:
30 settembre 1992, in conformita' all'art. 4 del regolamento della Commissione, ai fini del pagamento anticipato;
sessanta giorni successivi alla pubblicazione degli importi di riferimento regionali definitivi nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee, in conformita' all'art. 8 del regolamento della Commissione, ai fini del pagamento definitivo.
3. Le condizioni ed i termini di pagamento di cui al comma 2, sono subordinate alle disposizioni richiamate agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento della Commissione, il cui testo viene allegato al presente regolamento.
Art. 6
Organi di controllo 1. I controlli amministrativi ai quali, ai sensi degli articoli 4 e 13, par. 1, e art. 17 e degli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione, e' subordinato il pagamento dell'aiuto, sono effettuati in ogni caso dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., utilizzando il proprio sistema informatico oppure avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, di apparecchiature di ditte specializzate limitatamente alla raccolta di dati ed elementi di fatto sui quali dovra' poi essere esercitato il controllo da parte dell'A.I.M.A.
2. L'A.I.M.A. provvedera' in ogni caso ad effettuare direttamente, oppure avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, di apparecchiature di ditte specializzate limitatamente alla raccolta di dati ed elementi di fatto sui quali dovra' poi essere esercitato il controllo da parte dell'A.I.M.A., secondo i criteri e le modalita' previste dall'art. 6, par. 2, dagli articoli 10, 11, 12, 13, par. 2, e dall'art. 16 del regolamento della Commissione, le operazioni rela- tive ai controlli fisici delle superfici seminate dichiarate in domanda di aiuto, nonche' del raccolto e della destinazione dei semi oleosi risultanti dalla dichiarazione di raccolta.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno specificare esattamente i compiti e le responsabilita' delle ditte, definendone le modalita' ed i tempi di esecuzione dei controlli, in conformita' a quanto previsto dalla citata normativa comunitaria e dal successivo comma.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base di specifiche esigenze e dell'esperienza acquisita al riguardo, provvede annualmente, con proprio decreto a fissare le modalita' ed i criteri, nonche' la percentuale dei controlli di cui ai precedenti commi.
Art. 7
Irregolarita' 1. In caso di inosservanza o di irregolarita' riscontrate nell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale, concernenti il regime di aiuti di cui al presente regolamento, trovano applicazione gli articoli 13 e 14 del regolamento della Commissione, il cui testo viene allegato al presente regolamento.
Art. 8
Misure transitorie per il colza e ravizzone
Campagna di commercializzazione 1992-93 1. In conformita' all'art. 20 del regolamento della Commissione, per le domande di aiuto relative ai produttori di colza e ravizzone che abbiano effettuato la semina anteriormente all'entrata in vigore del soprarichiamato regolamento, l'A.I.M.A., limitatamente alla campagna 1992-93, gestira' il regime di aiuto prescindendo dalle disposizioni di cui agli articoli 1, par. 2, lettera a), e 3, par. 1, lettere i), ii), e iii) del regolamento della Commissione. Per detti produttori l'A.I.M.A. gestira' il regime, limitatamente alla campagna 1992-93, prescindendo altresi' dalle disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo regolamento ed all'art. 4, comma 5, del presente regolamento.
Art. 9
Comunicazioni alla Commissione CEE 1. Al fine di consentire la trasmissione alla Commissione CEE delle informazioni richieste all'art. 9 ed all'allegato VII del regolamento della Commissione, l'A.I.M.A. comunichera' in tempo utile al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VIII, tutti i dati ivi specificati secondo le modalita' ed i termini previsti.
L'A.I.M.A. trasmettera' al suddetto Ministero, inoltre, tutte le informazioni ed ogni elemento utile ai fini delle comunicazioni previste agli articoli 18, 11, par. 6, e dell'art. 12, par. 2, del regolamento della Commissione.
Art. 10
Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 maggio 1992 Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1992 Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 264
Allegato
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
MODALITA' PER LA RICHIESTA DI AIUTO
( Art. 4, comma 3)
Regolamento (CEE) n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992 , che stabilisce modalita' d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole.
"Art. 14. - 1. Qualora la domanda di pagamento diretto o la dichiarazione di raccolta sia presentata all'autorita' competente dopo le date precisate dallo Stato membro conformemente agli articoli 3 e 5, il produttore e' soggetto, salvo caso di forza maggiore, alla riduzione cumulativa e progressiva del pagamento. Per i produttori di semi oleosi in coltura principale la riduzione e' pari all'1% rispettivamente dell'importo di riferimento regionale previsionale o di quello finale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del documento. Per i produttori di semi di soia in coltura intercalare la riduzione e' pari all'1% del pagamento di sostegno per ogni giorno di ritardo nella presentazione dell'uno o dell'altro documento. Tale riduzione viene applicata, ove l'uno o l'altro dei documenti sia presentato in ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni per documento, dopo i quali - tranne nel caso previsto al paragrafo 2 - la domanda non sara' piu' valida e la superficie interessata non sara' piu' presa in considerazione per successivi aiuti durante la campagna 1992-1993. Questa disposizione non si applica in caso di conferma dell'avvenuta semina di soia in coltura intercalare.
2. Qualora la dichiarazione di raccolta non venga presentata entro il termine di 30 giorni indicato al paragrafo 1, il produttore, decorsi 60 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di raccolta per i semi oleosi e la regione di cui trattasi stabilito dallo Stato membro conformemente all'articolo 5, decade - salvo caso di forza maggiore - dal diritto ai pagamenti diretti ed e' tenuto a rimborsare eventuali anticipi gia' riscossi.
Tuttavia, se entro detti 60 giorni e' in grado di dimostrare che la raccolta ha avuto luogo, il produttore puo' trattenere l'anticipo eventualmente gia' versatogli, fino ad un massimo pari all'importo di riferimento regionale finale diminuito mediante le riduzioni cumula- tive da applicarsi per la domanda".
PAGAMENTO DELL'AIUTO
( Art. 5, comma 3)
Regolamento (CEE) n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992 , che stabilisce modalita' d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole.
"Art. 2. - 1. A norma dell' articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3766/91 , i pagamenti diretti destinati ai produttori di semi oleosi coltivati in via principale, ed effettuati dallo Stato membro nel cui territorio e' situata l'azienda produttrice, includono due elementi:
a) un pagamento anticipato, di importo non superiore al 50% dell'importo di riferimento regionale previsionale;
b) un pagamento finale, di importo pari alla differenza tra il pagamento anticipato e l'importo di riferimento regionale finale.
2. Fatte salve le disposizioni riportate in appresso, i pagamenti di cui al presente regolamento devono essere versati ai produttori senza alcuna detrazione, salvo che il presente regolamento disponga altrimenti".
"Art. 4. - Qualora, a seguito dei controlli amministrativi di cui all'allegato VIII, l'autorita' competente accerti che le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, il pagamento anticipato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), viene versato al produttore quanto prima e comunque - fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 - non oltre il 30 settembre 1992".
"Art. 5. - Il diritto a beneficiare del pagamento definitivo e' riconosciuto al produttore esclusivamente nei casi in cui, una volta effettuata la raccolta sull'intera superficie coltivata a semi oleosi per la quale e' stata presentata domanda a norma dell'articolo 3, una dichiarazione di raccolta recante almeno le informazioni minime specificate nell'allegato III sia stata presentata all'autorita' competente entro la data indicata dallo Stato membro per i semi oleosi e la regione di cui trattasi o, se del caso, per l'unita' amministrativa; tale data non deve essere posteriore a quella indicata nell'allegato I".
"Art. 8. - Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri versano il pagamento definitivo ai produttori che ne hanno diritto entro 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione degli importi di riferimento regionali finali nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee".
IRREGOLARITA'
( Art. 7, comma 1)
Regolamento (CEE) n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992 , che stabilisce modalita' d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole.
"Art. 13. - 1. Salvi gli articoli 10, 11 e 12, gli Stati membri provvedano affinche' tutte le domande di pagamenti diretti siano sottoposte a controlli amministrativi, in particolare a quelli menzionati negli allegati VIII e IX.
2. Qualora i controlli di cui al paragrafo 1 diano adito a gravi dubbi quanto alla validita' o all'esattezza della domanda, non viene effettuato alcun pagamento, tranne nei casi di manifesto errore materiale, finche' mediante ispezione in loco non venga accertata la validita' o l'esattezza della domanda.
3. Qualora, successivamente ai controlli di cui al paragrafo 1, circostanze eccezionali inducano a dubitare che il produttore abbia ancora diritto ai pagamenti diretti, non viene piu' effettuato alcun pagamento in relazione alla sua domanda finche' non venga accertato la perdurante validita' della medesima".
"Art. 14. - 1. Qualora la domanda di pagamento diretto o la dichiarazione di raccolta sia presentata all'autorita' competente dopo le date precisate dallo Stato membro conformemente agli articoli 3 e 5, il produttore e' soggetto, salvo caso di forza maggiore, alla riduzione cumulativa e progressiva del pagamento. Per i produttori di semi oleosi in coltura principale la riduzione e' pari all'1% rispettivamente dell'importo di riferimento regionale previsionale o di quello finale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del documento. Per i produttori di semi di soia in coltura intercalare la riduzione e' pari all'1% del pagamento di sostegno per ogni giorno di ritardo nella presentazione dell'uno o dell'altro documento. Tale riduzione viene applicata, ove l'uno o l'altro dei documenti sia presentato in ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni per documento, dopo i quali - tranne nel caso previsto al paragrafo 2 - la domanda non sara' piu' valida e la superficie interessata non sara' piu' presa in considerazione per successivi aiuti durante la campagna 1992-1993. Questa disposizione non si applica in caso di conferma dell'avvenuta semina di soia in coltura intercalare.
2. Qualora la dichiarazione di raccolta non venga presentata entro il termine di 30 giorni indicato al paragrafo 1, il produttore, decorsi 60 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di raccolta per i semi oleosi e la regione di cui trattasi stabilito dallo Stato membro conformemente all'articolo 5, decade - salvo caso di forza maggiore - dal diritto ai pagamenti diretti ed e' tenuto a rimborsare eventuali anticipi gia' riscossi.
Tuttavia, se entro detti 60 giorni e' in grado di dimostrare che la raccolta ha avuto luogo, il produttore puo' trattenere l'anticipo eventualmente gia' versatogli, fino ad un massimo pari all'importo di riferimento regionale finale diminuito mediante le riduzioni cumula- tive da applicarsi per la domanda.
3. Qualora venga accertato che la superficie seminata dichiarata nella domanda e':
i) superiore di oltre il 10% o di oltre 5 Ha alla superficie totale seminata, il produttore decade dal beneficio dei pagamenti diretti e deve restituire l'anticipo eventualmente gia' riscosso,
oppure
ii) fino a un massimo del 10% o fino a 5 Ha superiore alla superficie totale seminata, la domanda viene riferita ad una superficie pari alla superficie di semina accertata con l'ispezione, previa detrazione del doppio della percentuale dichiarata in eccesso;
se complessivamente le correzioni non sono superiori a 0,1 Ha, puo' non esserne tenuto conto, oppure
iii) inferiore alla superficie seminata, la domanda rimane riferita alla superficie inferiore.
4. Qualora venga accertato che:
i) oltre il 5% o piu' di 5 Ha della superficie per la quale e' stata presentata la domanda non sono costituiti da seminativo, il produttore decade dal beneficio dei pagamenti diretti e deve restituire l'anticipo eventualmente gia' riscosso;
ii) il 5% o meno del 5% ovvero massimo 5 Ha o meno di 5 Ha della superficie per la quale e' stata presentata la domanda non sono costituiti da seminativo, la domanda stessa viene riferita ad una superficie pari alla superficie seminata sovvenzionabile, previa detrazione del doppio della percentuale dichiarata in eccesso.
5. Qualora venga accertato che i semi di colza o di ravizzone seminati non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 6, il produttore decade dal beneficio dei pagamenti diretti e deve restituire l'anticipo gia' riscosso.
6. In tutti i casi in cui deve restituire l'anticipo, il produttore e' altresi' tenuto a pagare gli interessi calcolati in base alla durata del periodo intercorso tra il versamento dell'anticipo e la sua restituzione da parte del beneficiario. Ogni Stato membro fissa il tasso di tali interessi in misura pari ai tassi interbancari vigenti l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui il richiedente ha ottenuto il pagamento, piu' 2 unita' percentuali.
7. Nei casi in cui, per le disposizioni del paragrafo 2, del paragrafo 3, punto i), del paragrafo 4, punto i) o del paragrafo 5, e poiche' la domanda e' stata giudicata, secondo il diritto dello Stato membro, un tentativo di frode ai danni del bilancio comunitario, oppure per la ripetuta inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, il produttore perda ogni diritto ai pagamenti diretti e in particolare debba restituire l'anticipo, detto produttore perdera' il diritto a ricevere, rispetto all'anno successivo, qualsiasi tipo di sostegno basato sulla superficie ed erogato dalla Comunita' (FEAOG, sezione garanzia), per una superficie uguale a quella investita a semi oleosi costituente oggetto della domanda respinta.
8. Qualora un produttore sia stato escluso dal beneficio dei pagamenti per una determinata superficie in applicazione del paragrafo 7, lo Stato membro provvede a che venga svolta un'indagine su ogni domanda di aiuto che, durante il periodo di esclusione di tale produttore, venga presentata da un altro produttore per la stessa superficie che formava oggetto della domanda respinta del produttore escluso. La seconda domanda puo' essere considerata ammissibile soltanto se all'autorita' competente vengono fornite valide prove del fatto che la domanda stessa non e' stata presentata con lo scopo fraudolento di eludere il provvedimento di esclusione dal beneficio dei pagamenti.
9. In tutti gli altri casi in cui venga accertato l'inottemperanza alle norme del presente regolamento, lo Stato membro puo' escludere il produttore di cui trattasi, integralmente o parzialmente, dal beneficio dei pagamenti diretti, tenuto conto della natura e della gravita' della inottemperanza e provvede, se del caso, a farsi restituire dal medesimo ogni importo eventualmente gia' versatogli".