091G0088
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Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85. (DECRETO 19 febbraio 1991 n. 63)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 17-3-1991 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie; Visti i regolamenti CEE del Consiglio n. 1094 del 25 aprile 1988 , n. 1609 del 29 maggio 1989 e n. 2176 del 24 luglio 1990, che hanno modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione e la riconversione della produzione nonche' gli aiuti all'imboschimento; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988 che fissa le modalita' di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione ed i regolamenti della Commissione n. 3981 del 20 dicembre 1989 , e n. 3481 del 30 novembre 1990 , che lo hanno modificato; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273 del 29 aprile 1988 , che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione; Visti i decreti ministeriali del 12 e 26 settembre 1985 e del 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85 ; Visto il telex 12 giugno 1989 con il quale la Commissione CEE ha chiarito che, in applicazione delle disposizioni dell' art. 1, lettera b), del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 , le modalita' finanziarie e le conseguenti rendicontazioni devono far capo all'organismo d'intervento; Visti i propri decreti n. 34 del 16 gennaio 1989 e n. 35 dell'8 febbraio 1990 e considerata la necessita' di sostituire quest'ultimo con il presente provvedimento a valere dalla campagna 1990-91 per tener conto dell'esperienza acquisita durante le passate campagne di applicazione del regime di aiuti e delle modifiche intervenute nella normativa comunitaria, nonche' dei chiarimenti interpretativi verificatisi; Visto l' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898 , con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55 , che ha predisposto nuove misure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , che ha stabilito nuove norme in materia di procedimento amministrativo; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 476 del 19 febbraio 1991; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' generali 1. Il presente regolamento ha lo scopo di adattare alla realta' nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunita' europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione.
2. L'intervento e' attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA.
3. La provincia autonoma di Trento e' esentata dall'applicazione del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi del regolamento CEE n. 1273/88 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 93 del 30 marzo 1985.
- Il regolamento CEE n. 1094/88 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 106 del 27 aprile 1988.
- Il regolamento CEE n. 1609/89 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 165 del 15 giugno 1989.
- Il regolamento CEE n. 2176/90 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 198 del 28 luglio 1990.
- Il regolamento CEE n. 1272/88 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.
- Il regolamento CEE n. 3981/89 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 380 del 29 dicembre 1989.
- Il regolamento CEE n. 3481/90 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 336 del 1 dicembre 1990.
- Il regolamento CEE n. 1273/88 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.
- Il D.M. 12 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985 .
- Il D.M. 26 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1985 .
- Il D.M. 26 marzo 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986 .
- Il D.M. n. 34/1989 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989.
- Il D.M. n. 35/1990 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1990.
- Il D.P.R. n. 616/1977 , reca attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Beneficiari 1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all'art. 1 per il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, che destinano le terre agli scopi stabiliti dall'art. 4, primo comma, del presente decreto. Per la concessione dell'aiuto e' preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola considerata.
2. Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto e' tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall' art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88 , del quale puo' liberamente determinare la durata che, tuttavia, non puo' risultare inferiore ad un quinquennio. Alla fine del terzo anno d'impegno, il beneficiario puo' chiedere la liberazione dal suo impegno.
3. Ai sensi dell' art. 3 del regolamento CEE n. 1272/88 , le superfici interessate dal ritiro di seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto se sono state coltivate nel periodo di riferimento di cui al successivo art. 3, comma 1.
4. Ai sensi dell' art. 9 del regolamento CEE n. 1272/88 , le superfici oggetto del ritiro di seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto solo se il richiedente le coltiva al momento della presentazione della domanda, se le ha coltivate per almeno un anno e se ha diritto a coltivarle per l'intero periodo di impegno.
5. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori non coltivatori diretti, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni, i concessionari, gli usufruttuari, gli usuari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, possono beneficiare dell'aiuto qualora il diritto reale di godimento o il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell' art. 8 del regolamento CEE n.
1272/88 , oppure ricada sotto la disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 . Gli usufruttuari e gli usuari devono presentare il consenso scritto del proprietario mediante attestazione con firma autenticata.
6. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori di aziende agricole, gli enfiteuti, i concessionari, gli usufruttuari, gli usuari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico o privato, in caso di terreni destinati all'imboschimento o ad utilizzazioni non agricole devono ottenere il consenso scritto dei proprietari o degli eventuali concedenti delle rispettive aziende, mediante firma autenticata. I mezzadri e i coloni devono ottenere il consenso dei proprietari per qualsiasi destinazione prescelta.
7. In caso di disaccordo tra i proprietari ed i soggetti di cui sopra relativamente alla destinazione a bosco, si applicano le disposizioni di cui all' art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 .
8. Nei casi non contemplati dalla precitata legge, la conduzione di fatto e la relativa durata puo' essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Tuttavia, nel caso in cui l'efficacia temporale degli atti prodotti sia inferiore alla durata dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. La firma del proprietario ha valore di nulla osta e non pregiudica il diritto del richiedente all'aiuto, ne' la sua intera responsabilita' nei riguardi dell'impegno.
9. L'aiuto e' corrisposto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno, o, eventualmente, al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno o, in mancanza di tale sottoscrizione, al proprietario.
10. In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti sono trasmessi al successore a titolo particolare o universale, il quale e' tenuto a rispettare i predetti obblighi fino al compimento di almeno un triennio dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto. Il versamento del premio per il restante periodo e' comunque subordinato al rispetto dell'impegno, sottoscritto dal de cuius, da parte del nuovo beneficiario.
Art. 3
Seminativi oggetto di ritiro (( 1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione , escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nella campagna di commercializzazione 1 luglio 1987 - 30 giugno 1988 )) 2. Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988.
3. La superficie, che puo' essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20% di seminativi appartenenti all'azienda al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non puo' essere inferiore ad un ettaro.
4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende piu' particelle non contigue, ognuna di esse deve avere un'estensione non inferiore a mezzo ettaro, fatta salva la deroga prevista all'art. 7, ultimo comma.
5. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda e di conseguente incremento della superficie di seminativi da ritirare, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di liberazione dall'impegno, il beneficiario deve presentare domanda agli stessi uffici ai quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall' art. 12 del regolamento CEE n. 1272/88 e dei commi che seguono.
(( 6. Il beneficiario puo', nel corso dei primi tre anni d' impegno, aumentare la superficie di seminativo aziendale ritirata dalla produzione.Qualora la superficie aggiunta sia inferiore al 20% dei seminativi aziendali, il richiedente deve presentare una domanda integrativa della domanda iniziale. In questo caso la durata dell'impegno, per l'intera superficie ritirata, e' quella fissata nella domanda iniziale. Qualora la superficie aggiunta sia pari o superiore al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario puo' presentare, a sua scelta, una domanda integrativa di quella iniziale, con gli effetti di cui sopra, oppure una nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale, con la quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno.
7. Nel caso di incremento della superficie aziendale nel corso dell' impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficie presenti i necessari requisiti, puo' assoggettarlaal regime di aiuti;in questo caso, la superficie aziendale complessivamenteritirata deve comunque costituire almeno il 20% del seminativo aziendale comprendente la superficie aggiunta)) 8. Se la superficie da ritirare e' interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto puo' essere concesso soltanto alle condizioni previste dall' art. 2, comma 2 del regolamento CEE n. 1272/88 , sempreche' la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
9. Se le superfici ritirate dalla produzione sono destinate alla messa a riposo con rotazione, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera d), sono tollerate variazioni annue della percentuale di seminativi aziendali messi a riposo, purche' il tasso di variazione non superi il 10% della superficie media oggetto dell'aiuto.
Peraltro, l'eventuale ritiro dalla produzione di una superficie inferiore alla media cui si riferisce l'impegno puo' essere ammessa soltanto se, a compensazione di tale differenza, sia possibile dimostrare il ritiro dalla produzione, nel corso di uno degli anni precedenti, di una superficie superiore alla media. E' in ogni caso necessario che la superficie effettivamente ritirata, pur se inferiore alla superficie media oggetto dell'impegno, rispetti comunque il limite minimo del 20% dell'intero seminativo aziendale, secondo quanto stabilisce il comma 3 del presente articolo. Per superficie media si intende il rapporto tra la somma di tutte le superfici ritirate nel corso del periodo d'impegno ed il numero degli anni per i quali il beneficiario si e' impegnato. Tale superficie media non puo' essere in nessun caso inferiore alla superficie ritirata dalla produzione, quale risulta dalla domanda d'impegno. Nel caso di avvicendamento colturale, e' comunque necessario che si verifichi un'effettiva riduzione della superficie coltivata rispetto a quella in produzione nel periodo di riferimento.
Art. 4
Destinazione delle terre 1. La concessione degli aiuti di cui all'art. 1 e' in ogni caso subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi:
a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente;
b) utilizzazioni a scopi non agricoli incluse quelle agrituristiche e sportive ed escluse quelle che comportino costruzioni permanenti non attinenti alle attivita' aziendali;
c) messa a riposo;
d) messa a riposo in rotazione;
e) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo;
f) produzione di lenticchie, ceci e vecce eventualmente anche in rotazione.
2. La destinazione di seminativi ritirati dalla produzione a pascolo permanente estensivo puo' essere decisa anche da aziende non zootecniche che, pertanto, hanno diritto al premio di cui all'art. 5, comma 3. Sono esclusi dalla destinazione in questione i seminativi gia' utilizzati a pascolo permanente nel periodo di riferimento.
3. Le utilizzazioni di cui alle lettere e) ed f), ferma restando la durata dell'impegno indicata dal richiedente, possono essere pescelte fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunita' europee.
4. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 , 5 e 6 del regolamento CEE della commissione n. 1272/88 . In particolare il beneficiario e' tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle competenze statutarie, possono stabilire in proposito obblighi supplementari, inerenti a situazioni particolari e locali, che tengano comunque conto della esigenza di consentire la riproduzione della fauna selvatica, in particolare nelle aree preferenziali di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente decreto.
(( 5. Nel corso dei primi tre anni dall' impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non puo' essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo che nei casi di espropriazione per pubblica utilita' o di forza maggiore, comprovata da idonea documentazione.
6. Entro il terzo anno d'impegno, in applicazione dell' art. 12, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88 e' consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali e' stata presentata la domanda iniziale e salvo i casi in cui la superficie ritirata sia stata destinata all' imboschimento e l' impianto sia stato effettuato. L' ustanza di modifica deve essere presentata entro lo stesso termine di presentazione delle domande di aiuto e produce propri effetti dalla campagna in corso )) 7. Nel caso la nuova destinazione sia tra quelle previste dal presente art. 4, lettere e) ed f), l'importo ridotto dell'aiuto si applica a partire dalla campagna per la quale viene richiesta la modifica della destinazione.
8. E' altresi' consentito aumentare la superficie aziendale ritirata dalla produzione, previa domanda presentata agli uffici di cui al successivo art. 8, corredata di un nuovo impegno e del modello A ed, eventualmente, A1, alle condizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'art. 3. Le domande di modifica della destinazione, presentate ai medesimi uffici di cui al successivo art. 8, devono essere corredate del modello B.
Art. 5
Utilizzazione di seminativi per scopi non alimentari 1. Le modalita' di applicazione dell'aiuto specifico a favore dell'utilizzazione di seminativi per coltivazioni a scopo non alimentare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2176 del 24 luglio 1990 ed al regolamento CEE della Commissione n. 3481 del 30 novembre 1990 verranno precisate con successiva circolare ministeriale.
Art. 6
Importo dell'aiuto 1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, e' concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione.
2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro e' cosi' determinato:
Aziende della pianura padano-veneta . . . . . . . . . . . . 600 ECU Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui
all' art. 3, comma 5, della direttiva CEE n. 75/268 ) . . . 440 ECU
Aziende di collina non svantaggiata . . . . . . . . . . . . 400 ECU Aziende di montagna e di collina svantaggiata ( art. 3,
paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268 ) . . . . . 380 ECU
3. L'aiuto e' ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 4.
4. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilita' di avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall' art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88 , tenendo conto del reddito derivante da tali impieghi. (( 5. Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 marzo successivo al termine di ciascuna campagna agraria ))
Art. 7
Incentivazione dell'imboschimento 1. L'aiuto di cui all'art. 6, comma 2, puo' essere concesso, su domanda, ai seminativi ritirati dalla produzione e destinati a bosco per un periodo massimo di 20 anni ed e' cumulabile con gli altri aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. I seminativi ritirati dalla produzione destinati all'imboschimento restano assoggettati ai vincoli previsti dalle vigenti norme sui boschi, per la sola durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate.
3. Sulla base delle proposte presentate dalle regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano sono state individuate, col decreto ministeriale n. 35/1990 , le seguenti zone preferenziali:
a) parchi e riserve naturali, nonche' i relativi territori di protezione esterna;
b) territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985 ;
c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985 ;
d) territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sul mare di cui alla gia' citata legge n. 431 dell'8 agosto 1985 ;
e) zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 ;
f) aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie;
g) oasi di protezione della fauna selvatica e zone di ripopolamento e cattura, ex legge n. 968/1977 ;
h) territori a gestione sociale della caccia, ex legge n. 968/1977 ;
i) aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 ;
l) zone svantaggiate di cui all' art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268 .
Il Ministero, d'intesa con le predette amministrazioni, con successivo regolamento, potra' limitare la superficie delle zone preferenziali e in particolare di quelle indicate alla lettera l).(1)
4) Nelle aree preferenziali:
(( a) l'aiuto all'imboschimento di cui all' art. 25 del regolamento CEE n.2328/91 e' concesso nella misura massima di 3.000 ECU ad ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Tuttavia per il noce l'aiuto e' concesso per un importo massimo di 2500 ECU ad ettaro, mentre per il pioppo tale importo e' ridotto a 1800 ECU ad ettaro)) .
b) il premio di cui all' art. 20- bis del regolamento CEE n. 797/85 e' concesso nella misura massima di 50 ECU per ettaro imboschito all'anno, per una superficie non inferiore a due ettari, per un periodo non speriore a 20 anni e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Tuttavia per i pioppeti il premio e' concesso nella misura massima di 25 ECU ad ettaro.
5. Gli aiuti di cui al precedente comma vengono corrisposti su domanda degli interessati, presentata, in duplice copia, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato al presente decreto ed in distribuzione presso gli uffici regionali competenti e corredata di un piano di imboschimento che deve indicare almeno le essenze e le tecniche di impianto prescelte.
6. La domanda relativa agli aiuti in questione puo' essere presentata dai singoli agricoltori interessati o da consorzi forestali, consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, comunita' montane e da altri raggruppamenti di produttori che abbiano predisposto un piano globale di imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi degli associati ritirati dalla produzione e destinati a bosco. Sara' cura delle amministrazioni regionali e della provincia autonoma di Bolzano provvedere, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, al completamento dell'istruttoria delle domande medesime.
7. Quando la domanda viene presentata da un raggruppamento di produttori, gli aiuti vengono corrisposti, per conto di singoli agricoltori, al raggruppamento, il quale puo' trattenere per conto dei singoli agricoltori i costi concordati con gli associati per i servizi effettuati. In deroga alla norma di cui all'art. 3, comma 4, gli aiuti e i premi di cui agli articoli 6 e 7 sono concessi anche alle superfici non contigue inferiori a mezzo ettaro.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 dicembre 1991 n. 453 (in G.U. 1ª s.s. 18/12/1991, n. 50) "Dichiara che non spetta allo Stato individuare con decreto ministeriale le zone preferenziali per la concessione degli aiuti all'imboschimento di cui agli artt. 20 e ss. del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunita' europee, come modificato dal regolamento CEE n. 1609/89 del Consiglio stesso;
Annulla conseguentemente l' art. 7, terzo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63 ."
Art. 8
(( (Corresponsabilita'). )) (( 1. I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei seminativi hanno diritto all' esonero,sotto forma di rimborso, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilita' di cui all' art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 , nonche' dal prelievo di corresponsabilitasupplementare di cui all'art. 4- ter, comma 2, dello stesso regolamento.
2. Ai sensi dell' art. 7 del regolamento CEE n. 1703/91 del 13 giugno 1991 , per il periodo compreso tra il 1ä settembre 1991 ed il 31 agosto 1992, tutti i produttori ch e partecipano al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione beneficiano del rimborso parziale del prelievo di corresponsabilita' che e' stato versato per i quantitativi di cereali venduti nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92; qualora il produttore abbia diritto anche all'esonero di cui al precedente comma, il rimborso viene attuato per la parte di produzione venduta che supera le 20 tonnellate.
3. Ai sensi dell' art. 2 del regolamento CEE n. 3407/91 , l'ammontare del rimborso e' fissato nella somma di 3,37 ECU per tonnellata.
4. La domanda di rimborso dev'essere presentata entro il 31 agosto successivo al termine di ciascuna campagna di commercializzazione, con le modalita' di cui all' art. 14 del decreto ministeriale n. 228/1990 ))
Art. 9
Domande di aiuto 1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 6, il beneficiario, oltre a sottoscrivere sotto la sua responsabilita' l'impegno di cui all' art. 8 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88 , deve compilare una domanda di aiuto in duplice copia, utilizzando unicamente gli appositi moduli (modelli A ed, eventualmente A1), predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformita' all'art. 7 del suddetto regolamento CEE, in distribuzione presso le regioni, la provincia autonoma di Bolzano e gli enti delegati. Entrambe le copie dovranno essere indirizzate ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano.
(( 2. Il termine di presentazione delle domande e' fissato al 31 marzo di ciascun anno. Per la campagna 1991-92 tale termine e' prorogato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata o di corriere fa fede la data di spedizione delle domande )) 3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inserite nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario e' tenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe o mantenute a riposo, presentando, ai competenti uffici che hanno ricevuto inizialmente la domanda, una domanda di variazione in duplice copia utilizzando l'apposito modulo (modello B) predisposto e distribuito anch'esso dal Ministero. Nella sezione A) dovranno essere indicate le nuove particelle da ritirare dalla produzione; nella sezione B) le particelle messe a riposo nella campagna precedente. Il citato modello B dovra' essere prodotto annualmente entro la stessa data di scadenza di cui al precedente comma 2. In caso di spedizione postale o per corriere fa fede la data di spedizione della documentazione.
4. Per ottenere la concessione degli aiuti di cui all'art. 7, il richiedente deve presentare una domanda in duplice copia, corredata del piano di imboschimento e dei modelli numeri 6 e 6- bis, allegati al presente decreto, indirizzando entrambe le domande ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano faranno pervenire una delle due domande ad esse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria, entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.
Art. 10
Istruttoria delle domande e formazione degli elenchi 1. La fase istruttoria delle domande, di competenza delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano o degli enti da loro delegati, e' diretta ad accertare la ricevibilita' e la regolarita' formale delle domande di aiuto e dei relativi impegni, nonche' la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti e delle aziende agricole interessate dalla misura. (( I richiedenti sono tenuti, al proposito, a fornire tempestivamente agli uffici istruttori i documenti necessari all'espletamento dell'istruttoria, ed in particolare l'autocertificazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 , nei casi in cui questa e' ammessa. La mancata produzione di detti documenti entro il termine assegnato dall'ufficio istruttore comporta il rigetto della domanda, salvo che l'interessato possa provare la sussistenza di cause di forza maggiore. )) 2. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ufficio istruttore deve emettere un tempestivo provvedimento espresso di rigetto della domanda; adeguatamente motivato, con l'indicazione del termine e dell'autorita' alla quale e' possibile ricorrere, ai sensi della legge n. 241/1990 . L'eventuale provvedimento di esclusione deve essere notificato all'interessato entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.
3. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'inserimento del nominativo dell'avente diritto negli elenchi di liquidazione costituisce provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dell'aiuto. La formazione di tali elenchi deve aver luogo nei termini stabiliti dalla circolare in vigore, relativa alle modalita' di pagamento.
4. Nella compilazione degli elenchi dei beneficiari dell'aiuto di cui all'art. 6 del presente decreto, gli organi competenti devono rispettare le modalita' indicate nella circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990 e successivi provvedimenti; quanto agli elenchi relativi agli aiuti di cui all'art. 7 del presente decreto, dovranno venir rispettate le modalita' indicate dalla circolare ministeriale n. 244 del 20 luglio 1990 e successivi provvedimenti. In ogni caso, copia di tali elenchi viene fatta pervenire, oltre che agli organi pagatori, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 11
Pagamento dell'aiuto 1. Il pagamento agli aventi diritto all'aiuto di cui all'art. 6 del presente decreto e' disposto direttamente dall'AIMA sulla base degli elenchi di liquidazione formulati dagli uffici ed enti incaricati dalle singole regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano.
2. Il pagamento dell'aiuto di cui all'art. 7 del presente decreto agli aventi diritto e' disposto direttamente dal Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie IGFOR, sulla base degli elenchi di liquidazione adottati dai suddetti uffici.
Art. 12
Controlli e sanzioni 1. Il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalita' prescritte dall' art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88 .
2. Il beneficiario e' tenuto a consentire l'accesso all'azienda agli agenti incaricati del controllo ed a collaborare, anche attraverso un proprio rappresentante, alle relative operazioni. In particolare, deve accompagnare o far accompagnare i suddetti agenti nell'azienda, provvedendo ad indicare, sotto la propria responsabilita', le particelle sottoposte al regime in conformita' con quanto dichiarato in domanda.
(( 3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta la decadenza dall'aiuto, con gli effetti contemplati ai commi 8 e 9 del presente articolo, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volonta' del beneficiario.
4. Qualora, in fase istruttoria, si accerti l'esistenza di una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10% fino ad un massimo di 2 ettari tra la superficie per la quale e' stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente riscontrata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie esistente diminuita, per tutto il periodo dell'impegno, della superficie risultata in eccesso.
Qualora la discordanza venga verificata nel corso di un controllo successivo al pagamento di una o piu' annualita', fatta salva l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa o penale, si procede al recupero del doppio del premio gia' corrisposto per le superfici inesistenti e si riduce il premio ancora da corrispondere per le altre annualita' dell'impegno, calcolandolo sulla base della superficie accertata diminuita della superficie risultata in eccesso. )) 5. Qualora la differenza di cui sopra oltrepassi i limiti del 10% e dei 2 Ha di cui al comma precedente, non viene concesso alcun aiuto per nessun periodo dell'impegno; in questo caso, qualora siano stati gia' corrisposti aiuti per le annualita' precedenti, il beneficiario decade totalmente dal regime, con gli effetti di cui ai seguenti commi 8 e 9, salvo che possa provare che la differenza riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa.
6. Il beneficiario decade totalmente dall'aiuto nel corso dell'impegno:
a) se si accerta che la superficie non poteva essere sottoposta al regime per mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;
b) se si accerta che la superficie oggetto del regime non e' stata in realta' ritirata dalla produzione;
c) al di fuori del caso che sia stato prescelto lo scopo di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 63/1991 , se si accerta che la superficie ritirata e' stata oggetto di pascolo, salvo che il beneficiario possa provare che il pascolo sia avvenuto in via abusiva, contro la propria volonta'; (( d) nei casi previsti dai commi 3, 5 e 11 del presente articolo. )) 7. Se le condizioni di cui al precedente comma si riferiscono solo a parte della superficie oggetto dell'impegno, che non superi nella sua estensione il 10% della superficie del seminativo aziendale sottoposto al regime, con un massimo di due ettari, la decadenza dall'aiuto e' limitata alla sola parte interessata dalle irregolarita'.
8. La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di restituire gli importi eventualmente gia' percepiti per le annualita' precedenti, in relazione alle superfici decadute, secondo le modalita' precisate al seguente comma 9. Nel caso di decadenza parziale, fino all'avvenuta restituzione dei suddetti importi, la corresponsione del premio viene sospesa per tutta la superficie.
(( 9. In tutti i casi, le somme indebitamente percepite devono essere recuperate maggiorate di un interesse pari al tasso lettera interbancario applicabile l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo in questione e' stato versato al beneficiario, maggiorato del 2%. Qualora si debbano recuperare diverse annualita' di premio, il calcolo dev'essere effettuato in relazione a ciascuna annualita'. )) 10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non e' stato rispettato l'obbligo di mantenere in buone condizioni agronomiche le superfici ritirate, secondo quanto stabiliscono gli articoli 4 , 5 e 6 del regolamento CEE n. 1272/88 , richiamati all' art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 63/1991 , ed i provvedimenti regionali di applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto per la superficie irregolare, nella campagna in corso, subira' una riduzione del 15%.
11. Se l'inadempimento di cui al precedente comma venga riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore controllo effettuato dopo almeno venti giorni dal primo, il beneficiario decade dall'aiuto con gli effetti di cui ai commi 6, 7 ed 8 del presente articolo.
12. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge.
Art. 13
Adempimenti ulteriori 1. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano inviano al Ministero i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto e del regolamento CEE n. 797/85 , entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, nonche' dettagliata relazione sull'attivita' svolta e sui problemi generali e particolari riscontrati in fase di attuazione del presente decreto.
La relazione dovra' contenere in particolare tutti gli elementi in possesso delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano richiesti dall' art. 16 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88 ed i dati necessari al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali, compreso il numero delle infrazioni accertate e delle denunzie presentate alle competenti autorita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 febbraio 1991 Il Ministro: SACCOMANDI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1991 Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 146
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Il sottoscritto (4).......................... allo scopo di poter cumulare il premio previsto per il ritiro dei seminativi dalla produzione con gli aiuti relativi alle misure forestali in applicazione degli articoli 20 e 20 bis del regolamento (CEE) 797/85 dichiara che:
- destinera' ad imboschimento ha (5)................. di seminativi ritirati dalla produzione, di cui ubicati in "aree preferenziali" ha (5) (6).....................ubicati in altre zone ha (5) ..... per il periodo che va dal.../.../19 .....al.../.../19 ......(7);
- riservera' a tale scopo, particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente nel rispetto dell'art. 4 par. 1 lettera a) del D.M. relativo all'applicazione degli aiuti per il ritiro dei seminativi della produzione attinente alla campagna agraria 1990/1991.
- accetta che la superficie destinata ad imboschimento resti assoggettata ai vincoli previsti dalle vigenti norme sui boschi per la durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate;
- s'impegna ad utilizzare le essenze e le tecniche d'impianto prescelte nel piano d'imboschimento ed indicate nella scheda informativa allegata (Modello 6).
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilita', che quanto affermato nella presente domanda e' completo e risponde al vero.
Dichiara infine di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986 n. 398 .
Fatto a................. in duplice copia
il.................... 19........
In fede
(firma del beneficiario)
........................
Per autentica
(Firma del funzionario responsabile)
.....................................
ELENCO DEI MODELLI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
MODELLO 6 Scheda informativa relativa al piano d'imboschimento (obbligatoria nel caso in cui il beneficiario, allo scopo di poter cumulare il premio previsto per il ritiro dei seminativi dalla produzione con gli aiuti relativi alle misure forestali in applicazioni degli art. 20 e 20 bis del Reg. (CEE) 797/85 , abbia
presentato l'apposita domanda allegata).
MODELLO 6 bis Scheda informativa relativa alle particelle destinate ad imboschimento (obbligatoria se il beneficiario indicato nel Modello 6 e' un raggruppamento di produttori che abbia predisposto un piano globale d'imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi che gli associati singolarmente hanno ritirato dalla produzione ed destinato a bosco.)
Parte di provvedimento in formato grafico
NOTE ESPLICATIVE
Inserire, nella compilazione della domanda e dei modelli allegati, i dati richiesti in modo chiaro ed in stampatello.
COMPILAZIONE DOMANDA D'IMPEGNO
Riportare nell'intestazione la denominazione ed il relativo codice della regione e provincia autonoma presso cui viene presentata la domanda, utilizzando la seguente tabella:
TABELLA DELLE REGIONI/PROVINCIA AUTONOMA
CODICE DESCRIZIONE
01 PIEMONTE
02 VALLE D'AOSTA
03 LOMBARDIA
05 VENETO
06 FRIULI VENEZIA GIULIA
07 LIGURIA
08 EMILIA ROMAGNA
09 TOSCANA
10 UMBRIA
11 MARCHE
12 LAZIO
13 ABRUZZO
14 MOLISE
15 CAMPANIA
16 PUGLIA
17 BASILICATA
18 CALABRIA
19 SICILIA
20 SARDEGNA
21 PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
1) Parte riservata all'Amministrazione competente.
2) - Riportare in modo chiaro e completo, i dati anagrafici ed il domicilio del beneficiario oppure, nel caso in cui non sia persona fisica, la Ragione Sociale, e la sede sociale e i dati anagrafici del rappresentante legale.
3) - Riportare la Partita IVA, o nel caso in cui non si possieda il Codice Fiscale
4) - Riportare il cognome e nome del beneficiario o del
rappresentante legale
5) - Indicare la superficie esprimendola in ettari are e centiare
6) - Per la definizione di area preferenziale si veda il D.M. relativo all'applicazione degli aiuti per il ritiro dei seminativo
dalla produzione attinente alla campagna agraria 1990/1991
7) - Indicare la durata del periodo d'impegno (inizio e fine).
COMPILAZIONE MODELLO 6
(SCHEDA RELATIVA AL PIANO DI IMBOSCHIMENTO)
Riquadro 1 Indicare il cognome e nome nel caso in cui il
beneficiario sia una persona fisica oppure la ragione
sociale, come risulta dall'atto costitutivo, nel caso in cui sia una persona giuridica.
Riportare la Partita IVA oppure, nel caso in cui non si possieda, il Codice Fiscale
Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3 Riportare l'altitudine media in cui e' sito il terreno
esprimendola in metri.
Indicare la "Profondita' Media" del terreno utilizzando i seguenti codici:
01 SUPERFICIALE
02 MEDIAMENTE PROFONDO
03 PROFONDO
Indicare nella colonna "Tessitura Prevalente" la composizione del terreno in rapporto alla presenza di costituenti di diversa finezza utilizzando i seguenti codici:
01 SABBIOSO 05 FRANCO
02 FRANCO-SABBIOSO 06 FRANCO-ARGILLOSO
03 LIMOSO 07 ARGILLOSO
04 FRANCO-LIMOSO
Indicare la "NATURA CHIMICA" del terreno riportando uno dei seguenti codici:
01 SILICEO 03 ORGANICO
02 CALCAREO 04 SALSO
Riquadro 4 Utilizzando i codici indicati nelle seguenti tabelle
riportare la giacitura e l'esposizione di tutto
l'appezzamento di terreno, distinguendolo, se
necessario in piu' frazioni di superficie
da esprimere con valori percentuali.
Tabella Giacitura Tabella Esposizione
Codice Giacitura Codice Esposizione
01 PIANEGGIANTE 10 NORD
(fino al 5%) 15 NORD-EST
02 LIEVI PENDENZE 20 EST
(tra il 6% ed il 5%) 25 SUD EST
03 MEDIE PENDENZE 30 SUD
(tra il 16% ed il 30%) 35 SUD-OVEST
04 FORTI PENDENZE 40 OVEST
(oltre il 30%) 45 NORD-OVEST
05 TERRAZZE 50 NON DEFINIBILE (per
FONDOVALLE soli terreni
pianeggianti.
Riquadro 5 Riportare le essenze forestali previste dal piano
d'imboschimento suddividendole tra specie autoctone e
pregiate, specie a rapido accrescimento e pioppeti
utilizzando i seguenti codici:
TABELLA DELLE ESSENZE FORESTALI
CODICE SPECIE AUTOCTONE CODICE SPECIE A RAPIDO
E PREGIATE ACCRESCIMENTO
100 Noce 510 Douglasia
120 Ciliegio 520 Cedri
130 Castagno 530 Cipressi
americani
140 Sughera 540 Quercia rossa
150 Acero 551 Pino strobo
160 Farnia 552 Pino delle
canarie
170 Gelso 553 Pino insigne
499 Altre specie 800 Pioppi
999 Altre specie
Riquadro 6 Riportare la superficie investita da ogni essenza
forestale; nel caso in cui, sulla stessa superficie,
vengano impiantate piu' essenze riportare la quota di
superficie attribuibile ad ognuna di esse.
Riquadro 7 Riportare il sesto d'impianto di ogni essenza forestale.
Riquadro 8 Indicare, per ogni essenza il tipo di lavorazione del
terreno utilizzando i seguenti codici:
01 A buche
02 A gradoni
03 Andante
04 A piazzole
09 Altri tipi
Riquadro 9 Riportare la durata prevista del ciclo produttiva di
ogni essenza forestale.
Riquadro 10 Riportare il totale della superficie destinata ad
imboschimento. Questo totale deve coincidere con la
somma delle superfici relative alle particelle ritirate dalla produzione e destinate ad imboschimento,
dichiarate con l'impegno sottoscritto dal beneficiario, o con gli impegni se piu' beneficiariassociati relativo alla domanda di aiuto per il ritiro dei seminativi.
Nel caso in cui si debba utilizzare piu' di un modello 6 per riportare tutte le informazioni relative al piano
d'imboschimento, il riquadro 10 dovra' essere riempito
soltanto sull'ultimo foglio.
Riquadro 11 Riportare in lire il costo medio per ettaro in
riferimento al costo medio complessivo
dell'imboschimento.
Riquadro 12 Riportare nelle caselle corrispondenti, il numero totale delle pagine compilate per ogni singolo modello. Nel
caso in cui si debba utilizzare piu' di un modello 6,
analogamente a quanto prescritto per il riquadro 10, il riquadro 12 dovra' essere riempito soltanto sull'ultimo foglio.
COMPILAZIONE MODELLO 6 BIS (SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA
ALLE PARTICELLE DESTINATE AD IMBOSCHIMENTO)
Da compilare solo nel caso in cui il beneficiario
indicato nel Modello 6 sia un Consorzio forestale o un
Consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario o una Comunita' montana o un altro raggruppamento di
produttori che abbiano predisposto un piano globale
d'imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi che gli associati singolarmente hanno ritirato dalla
produzione e destinati a bosco. Per ogni beneficiario
singolo dovra' essere compilato un Modello 6 bis
riportando gli estremi identificativi delle particelle
della propria azienda destinate a bosco.
Riquadro 1 Riportare gli stessi dati indicati nel riquadro 1 del
Modello 6.
Riquadro 2 Parte riservata all'amministrazione competente
Riquadro 3 Riportare i dati anagrafici relativi al singolo
beneficiario.
Riquadro 4 Riportare gli estremi della domanda d'aiuto per il
ritiro dei seminativi dalla produzione presentata del
beneficiario.
Riquadro 5 Riportare il Codice ISTAT del Comune in cui e' ubicata
la particella.
Riquadro 6 Riportare l'eventuale sezione censuaria, il numero di
foglio di mappa e il numero di particella catastale.