098G0396
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Disposizioni di carattere sanzionatorioamministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128. (DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998 n. 346)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 24-10-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 8, il quale prevede che il Governo e' delegato ad emanare disposizioni recanti sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti comunitari; Visto il regolamento (CE) n. 2271/96 e l'azione comune 96/668 PESC, del Consiglio del 22 novembre 1996, relativi alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, a dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 , sull'esportazione dei beni a duplice uso; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
S a n z i o n i 1. I soggetti indicati dall' articolo 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 , che omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per il tramite del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , nei termini e con le modalita' previste dal citato regolamento CE n. 2271/96 , le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni di cui all' articolo 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96 , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo non sono applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea.
4. Il Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , accerta l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con le modalita' di cui all' articolo 6, commi 2 , 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 , ed irroga le sanzioni previste dal presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 agosto 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Fantozzi, Ministro del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick