Monitoring Gesetzessammlung

088G0100

IT - Atti di Attuazione Regolamenti UE

088G0100

Norme di applicazione del regolamento CEE n. 2409/86 relativo alla vendita di burro d'intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti per animali. (DECRETO 28 gennaio 1988 n. 58)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 20/03/1988 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regolamento CEE n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 , e successive modifiche, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte; Visto il regolamento CEE n. 1687/76 della commissione, del 30 giugno 1976 , e successive modificazioni, che stabilisce modalita' comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento; Visto il regolamento CEE n. 2409/86 della commissione del 30 luglio 1986 relativo alla vendita di burro di intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti per animali e successive modifiche; Visto il regolamento CEE n. 1725/79 della commissione del 26 luglio 1979 relativo alle modalita' di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato in particolare all'alimentazione dei vitelli; Visto il regolamento CEE n. 1079/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 relativo all'istituzione di un prelievo di corresponsabilita' sulla produzione del latte bovino, ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore lattiero-caseario; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983 , modificato da ultimo dal decreto ministeriale 20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 1985 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983 , che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 1932/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro o il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 , riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348 , concernente la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici; Visto l' art. 8 del regolamento CEE n. 2220/85 relativo alle modalita' comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli; Considerata la necessita' di emanare le disposizioni nazionali d'attuazione del citato regolamento CEE n. 2409/86; Decreta:

Art. 1

Ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86 in appresso denominato "regolamento" e' messo in vendita a prezzo ridotto ai fini della incorporazione negli alimenti composti per animali il burro entrato all'ammasso anteriormente alla data stabilita all'art. 1 del "regolamento".
Il burro deve essere concentrato secondo quanto stabilito dall'art. 6, par. 1, lettera b), o incorporato in una miscela come definita all'art. 6, par. 1, lettera a), del regolamento, denominata "premiscela". Il burro concentrato puo' altresi' essere incorporato in una miscela con altre materie grasse.
Al burro di cui al precedente comma possono essere incorporati i prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto, secondo le modalita' stabilite all'art. 6, par. 2, del "regolamento".

Art. 2

Gli stabilimenti che intendono effettuare le operazioni di concentrazione e/o di trasformazione del burro in premiscele, nonche' la loro addizione con i prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto devono essere preventivamente autorizzati.
Le operazioni del precedente comma possono essere effettuate dalle imprese di cui all'art. 3, primo comma, del "regolamento".
Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o piu' dei propri stabilimenti devono, per ciascun stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo lo schema allegato 2 del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione III - Roma.
Le domande per ottenere l'autorizzazione a produrre premiscele dovranno essere corredate dalla copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.
Le domande vanno inoltrate per il tramite degli organi regionali designati per i controlli, che saranno indicati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, ai sensi dell' art. 3 della legge n. 610/82 , in appresso denominati "organi di controllo".
Gli "organi di controllo", eseguiti gli accertamenti sull'idoneita' dello stabilimento ad effettuare le operazioni di concentrazione e/o di trasformazione del burro in premiscele e dopo avere altresi' provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti all'uopo previsti dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del "regolamento", inoltreranno al Ministero l'originale della domanda corredata, oltre che dal proprio parere, da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.

Art. 3

Tutto il burro trasformato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto deve essere incorporato, entro i termini previsti dall'art. 4 o dall'art. 26 del "regolamento", negli alimenti composti per gli animali quali definiti all'art. 9, par. 1, primo comma, del "regolamento".
Le imprese che intendono effettuare le operazioni di cui al comma precedente devono chiedere, per ogni stabilimento, l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione III - Roma, per il tramite degli "organi di controllo".
La domanda redatta in carta legale, secondo lo schema di cui all'allegato 3 del presente decreto, dovra' essere presentata tramite gli "organi di controllo", in duplice copia ciascuna delle quali corredata dalla copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.
Gli "organi di controllo" inoltrano al Ministero una copia della domanda corredandola del proprio parere tecnico motivato circa l'idoneita' dello stabilimento a garantire la corretta utilizzazione del burro secondo le disposizioni impartite dal "regolamento" e dal presente decreto.
Le imprese che intendono utilizzare il burro acquistato ai sensi del presente decreto per la fabbricazione delle premiscele di cui all'art. 9, par. 1, primo comma, secondo trattino del "regolamento", che presentino una composizione caratteristica per mangimi, devono presentare un'apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione III - Roma, per il tramite degli "organi di controllo".
La domanda, redatta in carta legale secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente decreto, dovra' essere inoltrata secondo le procedure descritte al terzo e quarto comma del presente articolo, corredata dalla copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 281.

Art. 4

Qualora un'impresa autorizzata ai sensi degli articoli 2, 3 e 13 del presente decreto non si attenga alle disposizioni stabilite dal "regolamento" e dal presente decreto, modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento adibito a deposito delle merci, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attivita' di controllo, l'"organo di controllo", come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la revoca dell'autorizzazione.
Gli organi abilitati ad effettuare controlli, di cui al precedente comma, propongono la revoca della autorizzazione anche in caso di riscontrate irregolarita' sull'applicazione del "regolamento" e del presente decreto in merito allo svolgimento delle operazioni sia tecniche che amministrativo-contabili.
Qualora un'impresa, autorizzata ai sensi del presente decreto, cambi la sua ragione sociale, senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad avvalersi delle autorizzazioni rilasciate, deve chiedere al Ministero la voltura dell'autorizzazione, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'organo di controllo, che procedera' conformemente a quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3 e al successivo art. 13.
Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto l'autorizzazione, l'impresa subentrante deve, comunque, richiedere regolare autorizzazione, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 e del successivo art. 13.
Il programma di lavorazione, riguardante la trasformazione di burro in burro concentrato o in premiscele, deve essere predisposto, in relazione ad ogni partita aggiudicata o acquistata in collaborazione, con gli "organi di controllo" e deve essere presentato agli stessi almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione, con l'indicazione del tipo o dei titoli di prodotto che si intendono ottenere con particolare riferimento alla eventuale fabbricazione di miscele di materie grasse.
Il programma di lavorazione riguardante la produzione di alimenti composti defe essere predisposto con gli "organi di controllo" in relazione ad ogni partita di burro concentrato, di premiscela e/o di miscela di grassi acquistate, indicando se si tratta di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'allegato 1 del presente decreto, e comunicato agli stessi almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione.
Ogni variazione del programma dovra' essere tempestivamente comunicata all'organo di controllo per via telegrafica.
Il mancato rispetto del programma di lavorazione, ove non sussistano gravi e giustificati motivi, comporta la revoca dell'autorizzazione.
Qualora l'organo abilitato al controllo constati che l'impresa non rispetta, per l'esecuzione delle operazioni di trasformazione, il programma di lavorazione, redige un apposito verbale, contestando all'impresa medesima l'infrazione rilevata. Copia del verbale di accertamento deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 14, par. 1, terzo comma, del "regolamento" per partita di fabbricazione si intende un quantitativo di burro concentrato, o di premiscela corrispondente ad un'offerta di cui all'art. 19, par. 2, del "regolamento" di qualita' omogenea, trasformato e prodotto senza interruzione in un unico stabilimento di fabbricazione.
I programmi di lavorazione, previsti ai sensi del precedente art. 4, dell'art. 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 22 luglio 1983, dell'art. 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 e dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 16 aprile 1987 devono essere predisposti in modo da evitare che vi siano possibilita' di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi dei differenti regolamenti comunitari.
Ai sensi dell'art. 6, par. 4, secondo trattino, del "regolamento" le operazioni relative alla trasformazione del burro acquistato a norma del "regolamento" e gia' immagazzinato nello stabilimento, e di quello acquistato ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79 e n. 3143/85 e/o che beneficia dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1932/81 , devono essere effettuati in tempi differenti.
Gli "organi di controllo" competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga alle disposizioni del precedente comma purche' le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscano la separazione e l'individuazione delle giacenze del burro in questione detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella richiesta gli estremi della partita acquistata e si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi dei regolamenti indicati al comma precedente.
In deroga a quanto precedentemente disposto, le imprese, i cui stabilimenti dispongono di separare catene di lavorazione, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione dei diversi tipi di burro, solo se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79 , n. 3143/85 e n. 1932/81 .
L'autorizzazione alla deroga e' rilasciata dagli "organi di controllo" alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e deve altresi' essere inviata per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III ed all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma.
Ogni partita di burro concentrato e tracciato da una impresa deve essere individuata con l'indicazione di un numero progressivo nel tempo che dovra' essere riportato sulla documentazione commerciale, sugli imballaggi e sui registri previsti al successivo art. 6.

Art. 6

Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di concentrazione del burro e/o di fabbricazione di premiscele, ai sensi del precedente art. 2, nonche' le operazioni di fabbricazione di alimenti composti, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito un registro di magazzino bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli "organi di controllo" competenti per territorio.
Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.
Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito piu' locali contigui e intercomunicanti.
Per i magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilita' puo' essere tenuta in un unico registro.
I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano e/o detengono burro ai sensi del "regolamento", nonche' dei regolamenti CEE n. 262/79 , n. 3143/85 e n. 1932/81 devono adottare una contabilita' distinta per ciascuno dei prodotti.
Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 2 devono, altresi', tenere separatamente la contabilita' relativa alle altre materie grasse utilizzate, qualora nello stesso stabilimento si proceda all'incorporazione del burro concentrato con altre materie grasse.

Art. 7

Gli aggiudicatari che provvedono direttamente alla concentrazione del burro o alla fabbricazione di premiscele ai sensi del "regolamento" nonche' alla produzione di miscele di burro concentrato con altri grassi devono riportare giornalmente nel registro di cui al primo comma del precedente art. 6 le seguenti annotazioni:
le quantita' di burro acquistate e quelle comunque introdotte negli stabilimenti, nonche' le quantita' e tipo dei traccianti utilizzati, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , o buono di consegna A.I.M.A.;
i quantitativi di burro concentrato puro o sottoforma di miscele con altri grassi e/o premiscele ottenuti, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'art. 6, par. 2, del "regolamento" e la loro composizione;
i quantitativi di burro concentrato puro o sottoforma di miscele con altri grassi e/o di premiscele, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'art. 6, par. 2, del "regolamento" ceduti con indicazione della data di cessione, il nome e l'indirizzo degli acquirenti.
Gli aggiudicatari che provvedono a far concentrare e/o miscelare il burro con altre materie grasse nonche' a far trasformare il burro in premiscele presso gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del presente decreto devono tenere una contabilita' dalla quale risultino:
le quantita' di burro acquistate, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , o del buono di consegna rilasciato dall'A.I.M.A.;
i quantitativi di burro inviati per essere concentrati o miscelati con altri grassi o trasformati in premiscele con l'indicazione dello stabilimento che effettua le operazioni;
la data, i quantitativi e il tipo di prodotto restituito.
Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni di cui sopra con burro acquistato da altri dovranno specificare nel registro di cui al primo comma del presente articolo i quantitativi di burro concentrato e/o premiscele restituiti agli acquirenti.

Art. 8

Qualora le operazioni di incorporazione del burro concentrato puro o sottoforma di miscela di grassi, non addizionato dei prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto, negli alimenti composti per animali o nelle premiscele vengano effettuate in uno stabilimento diverso da quello in cui si effettuano le operazioni di concentrazione, il burro concentrato deve essere trasportato in contenitori o cisterne sigillate a cura degli "organi di controllo" e sui quali figurano, in lettere di almeno 5 cm di altezza, una o piu' delle iscrizioni riportate all'art. 8 del "regolamento".
L'impresa dovra' comunicare preventivamente all'organo di controllo, territorialmente competente, ogni trasferimento di cui al primo comma.
Nel caso in cui al burro concentrato siano aggiunti i prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto, le cisterne ed i contenitori possono non essere sigillati.
Nel caso di trasporto di premiscele destinate ad essere incorporate negli alimenti composti per animali in uno stabilimento diverso da quello di fabbricazione, gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente leggibili, la dicitura di cui all'art. 9, par. 3, del "regolamento".
Qualora il trasporto avvenga in cisterna le iscrizioni di cui al comma precedente devono essere riportate in carattere di almeno 5 cm di altezza.

Art. 9

Gli "organi di controllo" competenti per territorio provvederanno ad effettuare controlli sul posto, frequenti ed improvvisi, per quanto concerne le operazioni di concentrazione e/o di fabbricazione delle premiscele e della eventuale addizione di prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Tali controlli, effettuati in base al programma di lavorazione, vertono in particolare:
sull'accertamento, nelle operazioni di concentrazione, del rispetto delle rese previste all'art. 6, par. 1, lettera b), del "regolamento", nonche', nelle operazioni di addizione dei prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto, sulla corrispondenza concernente la qualita', quantita' e grado di purezza dei traccianti impiegati;
sull'accertamento del quantitativo di burro quotidianamente utilizzato;
sul tipo e quantita' dei prodotti ottenuti;
sull'esame delle registrazioni contabili.
Gli "organi di controllo" provvederanno a prelevare, per ogni partita di fabbricazione, cosi' come definita al precedente art. 5, primo comma, campioni di burro concentrato e/o della premiscela eventualmente addizionati dei prodotti di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Nel caso di fabbricazione di miscela di burro con altri grassi deve essere preventivamente prelevato un campione del burro e di ogni altro tipo di grasso da utilizzare, nonche' un campione della miscela ottenuta.
Ogni campione prelevato deve essere sottoposto ad analisi presso laboratori di enti ed organismi pubblici per verificare il rispetto delle condizioni prescritte all'art. 6, par. 2, del "regolamento", nonche' per accertare nella premiscela e nella miscela di grassi l'effettivo tenore di grasso butirrico.
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato secondo le modalita' stabilite agli articoli 97, 98 e 99 del regio decreto-legge 1› luglio 1926, n. 1361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 1926 .
In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovra' essere redatto apposito verbale.
I controlli di cui al presente articolo sono completati periodicamente, in funzione dei quantitativi trasformati, da un accurato esame dei registri e dalla verifica del rispetto delle condizioni del riconoscimento dello stabilimento.

Art. 10

Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 3 devono riportare giornalmente nel registro di cui al primo comma dell'art. 6 le seguenti annotazioni:
il tipo e l'origine delle materie prime utilizzate;
i quantitativi di grassi utilizzati e la loro composizione;
le quantita' di burro concentrato puro o sottoforma di miscela con altri grassi e/o di premiscele acquistate e quelle introdotte negli stabilimenti, e/o prodotte con l'indicazione se trattasi di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'allegato 1 del presente decreto, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto e delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ;
i quantitativi e la composizione degli alimenti composti ottenuti con l'indicazione del tenore di grasso butirrico in essi contenuto;
i quantitativi di alimenti composti ceduti con l'indicazione della data di cessione e il riferimento al buono di consegna e alle fatture.

Art. 11

Gli alimenti composti per animali devono essere imballati secondo le disposizioni fissate all'art. 9, par. 2, del "regolamento".
Gli imballaggi devono riportare, in caratteri chiaramente leggibili sull'etichetta inserita nel sistema di chiusura ovvero mediante impressione sull'imballaggio stesso, il tenore di grasso butirrico del prodotto finito.
Qualora si tratti di prodotti che soddisfino alle condizioni dell' art. 4, par. 1, del regolamento CEE n. 1725/79 , l'indicazione di cui al precedente comma e' completata dall'impressione delle diciture di cui all'art. 4, par. 2, del richiamato regolamento.
Le imprese che intendono avvalersi di cisterne o containers per la consegna diretta degli alimenti composti alle aziende di allevamento, come consentito all'art. 11, par. 1, del "regolamento", devono chiedere per ciascun stabilimento riconosciuto la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le domande, redatte in carta legale, secondo il fac-simile allegato 4, devono essere presentate in duplice copia all'organo di controllo competente per territorio relativamente allo stabilimento di produzione.
Nella domanda l'impresa deve impegnarsi:
1) a rispettare le disposizioni dell' art. 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , relativamente al trasporto degli alimenti composti;
2) ad integrare i documenti di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto e che devono trovare riscontro sulla contabilizzazione giornaliera sottoposta al controllo degli organi regionali; una copia del documento dovra' essere rilasciata all'acquirente e da questi tenuta a disposizione degli organi di vigilanza;
3) ad inviare almeno ogni sette giorni all'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione allo stabilimento di produzione copia delle bolle di accompagnamento atte a comprovare l'avvenuta consegna dell'alimento composto all'azienda di allevamento.
L'"organo di controllo", dopo aver effettuato gli accertamenti necessari trasmette al Ministero, che concede l'autorizzazione, l'originale della domanda corredata del proprio parere tecnico motivato sulla idoneita' dello stabilimento a fornire sufficienti garanzie che la consegna degli alimenti composti in cisterna avvenga nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
Il carico dei mezzi di trasporto oltre che dai silos puo' avvenire direttamente dalla bocca di uscita della catena di produzione, previo accordo con l'organo di controllo che in tal caso dovra' assicurare la presenza fisica di un funzionario durante l'operazione di carico.

Art. 12

Gli "organi di controllo" competenti per territorio provvederanno, sulla base del programma di lavorazione, ad effettuare controlli sul posto al fine di verificare la corretta utilizzazione del burro concentrato puro o sottoforma di miscele di altri grassi e/o di premiscele nella fabbricazione degli alimenti composti per animali.
Il controllo deve essere effettuato per ogni partita di fabbricazione qualora vengano utilizzati i prodotti di cui al comma precedente non addizionati dei traccianti previsti all'allegato 1 del presente decreto.
Nel caso in cui alla materia prima siano stati addizionati i traccianti previsti, il controllo deve essere effettuato in maniera frequente e senza preavviso e comunque almeno una volta ogni quattordici giorni di fabbricazione ai sensi dell'art. 13, par. 3, ultimo comma, del "regolamento".
Per partita di fabbricazione, si intende un quantitativo di alimenti composti per animali avente la stessa composizione ed identificato nell'ambito del programma di produzione dello stabilimento di fabbricazione.
I controlli, sia contabili che analitici, vertono, in particolare, sulla quantita' e sul tipo delle materie prime utilizzate e degli alimenti composti ottenuti per verificare l'effettiva quantita' di grasso butirrico in essi contenuto, nonche', per quanto riguarda le premiscele di cui al precedente art. 3, quinto comma, la rispondenza del prodotto alla composizione dichiarata.
Per ogni controllo deve essere effettuato il prelievo dei campioni dei mangimi fabbricati, nonche' del burro concentrato e/o delle premiscele qualora queste ultime non siano accompagnate dal certificato di analisi di cui all'art. 9, quinto comma del presente decreto.
I campioni prelevati devono essere inviati per le analisi presso laboratori di enti ed organismi pubblici.
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato secondo le modalita' stabilite con decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978 .
Nel caso di divergenze dei risultati tra i controlli analitici e le registrazioni contabili previsti al precedente art. 10 e al presente articolo, il tenore di grasso butirrico e' determinato:
provvisoriamente sulla base del risultato meno elevato;
definitivamente sulla base di un esame complementare approfondito dei documenti e della contabilita'.
I controlli di cui al presente articolo sono completati periodicamente in funzione dei quantitativi dei mangimi fabbricati, con un controllo approfondito mediante sondaggio dei documenti commerciali e della contabilita' di cui agli articoli 6 e 10 del presente decreto.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 14, par. 4 del "regolamento" il controllo di cui al precedente quinto comma si considera effettuato qualora l'aggiudicatario presenti una dichiarazione, valida per tacito rinnovo per tutte le vendite, con la quale l'impresa utilizzatrice conferma:
i propri obblighi indicati nel contratto di vendita previsto all'art. 5 del "regolamento";
di essere a conoscenza delle sanzioni in cui potrebbe incorrere qualora dai controlli effettuati si accertasse la mancata osservanza degli obblighi sottoscritti.
Copia dei registri di cui agli articoli 7, 10 e 14, dovra' essere inviata trimestralmente all'A.I.M.A. e agli "organi di controllo" territorialmente competenti.

Art. 13

Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 1 il burro aggiudicato ai sensi del "regolamento" puo' essere denaturato, entro il termine previsto all'art. 15- bis, par. 1 del "regolamento", in uno stabilimento all'uopo riconosciuto, mediante incorporazione ai prodotti di cui al par. 1, lettere a) e b) del succitato art. 15- bis e secondo le modalita' in esso stabilite.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo puo' essere utilizzato esclusivamente burro con un tenore in grasso inferiore all'82%.
Le imprese che intendono effettuare le operazioni di cui al primo comma devono chiedere per ogni stabilimento interessato l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma.
L'istanza redatta in duplice copia in carta legale secondo lo schema di cui all'allegato 5 del presente decreto, dovra' essere presentata tramite gli "organi di controllo" e corredata del riconoscimento rilasciato dalle competenti autorita' ad effettuare la lavorazione di altri grassi.
Gli "organi di controllo", effettuati gli opportuni accertamenti tecnici volti a verificare che lo stabilimento possiede i requisiti previsti al par. 3 del richiamato art. 15- bis, inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della domanda corredata dalla relazione tecnica e dal proprio parere.
L'impresa e' tenuta a comunicare, all'"organo di controllo" competente per territorio, almeno sette giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, il programma di fabbricazione, concordando con lo stesso i giorni nei quali saranno effettuate le operazioni di denaturazione.
L'"organo di controllo" comunica all'impresa il proprio nulla osta all'esecuzione delle operazioni. Gli "organi di controllo" possono chiedere informazioni supplementari.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 14

Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 13 devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito un registro di magazzino bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dall'"organo di controllo" competente per territorio.
Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.
Sui registri devono essere riportate le seguenti annotazioni:
la quantita' di burro acquistato, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , o buono di consegna A.I.M.A.;
i quantitativi di burro quotidianamente utilizzati;
i quantitativi di prodotto finale ottenuto;
i quantitativi di altri grassi utilizzati.

Art. 15

Gli "organi di controllo" competenti per territorio, provvederanno ad effettuare, sulla base del programma di lavorazione, controlli in loco durante il periodo di denaturazione del burro.
Il controllo in loco e' volto ad accertare che le totalita' del burro acquistato sia utilizzato e che vengano rispettate le condizioni stabilite al par. 3, primo trattino, dell'art. 15- bis del "regolamento".
Gli "organi di controllo" in funzione dei quantitativi di burro utilizzati, provvederanno ad effettuare, per sondaggio e comunque per ogni partita aggiudicata, prelievi di campioni del prodotto ottenuto che dovranno essere sottoposti ad analisi per accertare che il contenuto di acido grasso libero espresso in acido oleico sia almeno dell'8%.
Il prodotto risultante dalla denaturazione deve essere di colore brunastro scuro.

Art. 16

Le domande per acquistare burro ai sensi dell'art. 16 del "regolamento" devono essere presentate agli organismi di intervento dove il burro e' depositato e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 19 del "regolamento" medesimo.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvedera' ad impartire con proprio provvedimento le disposizioni contenenti le modalita' per la presentazione delle domande di acquisto del burro da essa detenuto e per la costituzione della garanzia di aggiudicazione e di destinazione secondo le disposizioni del "regolamento" ed in conformita' dell' art. 8 del regolamento CEE n. 2220/85 e dell' art. 13 del regolamento CEE n. 1687/76 .
L'A.I.M.A. provvedera', in relazione ad ogni contratto di vendita concluso e per ogni cauzione di garanzia prestata ai sensi dell'art. 24 del "regolamento", ad informare gli "organi di controllo", territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario di burro dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal "regolamento" e dal presente decreto.
I soggetti di cui all'art. 3 del "regolamento" che acquistano burro dall'A.I.M.A. nonche' presso altri organismi di intervento possono destinare il prodotto esclusivamente a coloro che si impegnano a provvedere direttamente alla concentrazione, alla fabbricazione di premiscele o alla denaturazione del burro.
Il burro concentrato, nonche' le premiscele possono essere cedute esclusivamente agli operatori che si impegnano ad incorporarli direttamente negli alimenti composti per animali. Tale impegno deve risultare dal contratto di cessione.
I soggetti indicati al quarto comma del presente articolo e gli stabilimenti che effettuano la trasformazione del burro in premiscele devono provvedere a mezzo telegramma o telex entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli "organi di controllo" competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di burro concentrato puro o sottoforma di miscela di grassi o di premiscela.
La comunicazione deve contenere:
a) generalita' e indirizzo del destinatario;
b) la quantita' di burro concentrato puro o sottoforma di miscela di grassi o di premiscele;
c) gli estremi della fattura o della bolla di accompagnamento;
d) la data di aggiudicazione del burro, nonche' quella limite entro la quale il prodotto deve essere incorporato negli alimenti composti per animali e l'indicazione se trattasi di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'art. 6, par. 2 del "regolamento".

Art. 17

Il burro da utilizzare ai sensi del "regolamento" puo' essere acquistato presso organismi di intervento di altri Stati membri, in tal caso potra' essere importato:
1) burro tal quale che deve essere concentrato e/o trasformato in premiscele e successivamente incorporato in alimenti composti per animali;
2) burro tal quale destinato ad essere denaturato;
3) burro concentrato puro o sottoforma di miscela di altri grassi o premiscela destinati ad essere incorporati in alimenti composti.
La dogana dove viene effettuata l'importazione - di seguito denominata "dogana" - sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a redigere un documento contenente i seguenti elementi:
riferimento al regolamento comunitario da applicare ( regolamento CEE n. 2409/86 );
numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente; descrizione del prodotto con indicazione della voce doganale, specificando se si tratti di burro tal quale o di burro concentrato puro o sotto forma di miscela di grassi o di premiscela, eventualmente addizionati dei prodotti di cui all' art. 6, par. 2 del regolamento CEE n. 2409/86 ;
numero di identificazione, tipo, marchi e qualita' degli imballaggi;
peso netto della partita sdoganata;
data in cui e' stata effettuata l'importazione con l'indicazione della "dogana" e degli estremi della relativa bolletta doganale, ivi compresi quelli che individuano la ditta esportatrice ed importatrice e lo stabilimento o il magazzino di destinazione;
data entro la quale il prodotto deve essere incorporato negli alimenti composti per animali o denaturato.
Copia del documento redatto dalla "dogana" sara' inviata all'A.I.M.A. e all'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento di prima destinazione.
L'importatore deve tempestivamente comunicare all'"organo di controllo" di cui al comma precedente i quantitativi di prodotto importato ai sensi del "regolamento".
L'"organo di controllo", dopo aver ricevuto copia del documento doganale di cui al terzo comma del presente articolo, dovra' accertare che il prodotto in questione sia stato depositato e preso in carico sul registro di magazzino dello stabilimento.
L'"organo di controllo" dovra' provvedere a porre sotto controllo il prodotto importato al fine di accertare che sia rispettata sia la destinazione prescritta dal "regolamento" che quanto disposto dal presente articolo.
Puo' inoltre verificarsi la spedizione di:
burro che e' stato acquistato presso altri Paesi membri e che e' stato concentrato e/o trasformato in premiscela o miscela con altri grassi nel territorio della Repubblica italiana e destinato ad essere incorporato negli alimenti composti in un altro Stato membro della Comunita'.
In tal caso l'"organo di controllo", effettuati gli accertamenti di cui al precedente art. 9, provvedera' a comunicare tempestivamente all'A.I.M.A. e alla "dogana" previa restituzione alla medesima della copia del documento trasmesso dalla stessa all'atto della nazionalizzazione del prodotto, le operazioni che sono state effettuate nel territorio della Repubblica italiana e i quantitativi di prodotto ottenuto.
Nei casi di inadempienza la comunicazione dell'"organo di controllo" di cui al comma precedente dovra' essere integrata con i dati riguardanti l'irregolarita' ed i quantitativi interessati.
La "dogana" sulla base della comunicazione ricevuta dall'"organo di controllo" provvedera', ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1687/76 , a redigere uno o piu' nuovi esemplari di controllo (T5) in cui saranno indicati, nella casella 106, il numero di serie dell'esemplare originario e il nome della dogana che lo ha rilasciato.
L'originale dell'esemplare di controllo debitamente annotato, con allegate le copie dei nuovi esemplari, sara' restituito senza indugio all'ufficio doganale dello Stato membro di partenza dopo aver accertato l'avvenuta utilizzazione del prodotto.
Eventuali irregolarita' dovranno essere precisate nel documento medesimo.
La spedizione di burro concentrato puro o sotto forma di miscela di grassi o delle premiscele attraverso altre dogane potra' avvenire esclusivamente previo rilascio di nulla-osta da parte della "dogana".
Le modalita' per il rilascio del nulla-osta saranno successivamente impartite dall'amministrazione doganale con proprie disposizioni.

Art. 18

Nel caso si tratti di burro tal quale importato per essere incorporato negli alimenti composti per animali, previa concentrazione e/o trasformazione in premiscele, ovvero per essere denaturato nel territorio italiano e quindi la cauzione di cui all'art. 21 del "regolamento" sia stata costituita presso l'A.I.M.A.:
a) completate le operazioni di fabbricazione degli alimenti composti, l'"organo di controllo" territorialmente competente comunica all'"organo di controllo" competente in relazione alla sede dello stabilimento che ha effettuato la concentrazione e/o la trasformazione del burro in premiscele:
la data entro la quale sono state ultimate le operazioni di incorporazione;
i quantitativi e il tipo di prodotto utilizzati.
Sulla base degli accertamenti effettuati previsti all'art. 12 del presente decreto e/o della comunicazione ricevuta, l'"organo di controllo" nel cui territorio e' avvenuta la concentrazione e/o la trasformazione del burro in premiscele comunichera' all'A.I.M.A. e alla "dogana", previa restituzione alla medesima del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto, le operazioni che sono state effettuate nel territorio della Repubblica italiana completate dalle indicazioni soprarichieste;
b) completate le operazioni di denaturazione di cui al precedente art. 13 l'"organo di controllo" comunica all'A.I.M.A. e alla "dogana" previa restituzione alla medesima del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto:
la data entro la quale e' stata effettuata la denaturazione;
i quantitativi di burro utilizzati;
c) qualora si tratti di burro acquistato presso l'organismo di intervento italiano, le comunicazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) saranno trasmesse esclusivamente all'A.I.M.A.
Nel caso in cui si tratti di importazioni di burro concentrato puro o sotto forma di miscele di grassi e di premiscele l'"organo di controllo" competente in relazione alla ubicazione del mangimificio, completate le operazioni di incorporazione, comunica alla "dogana", previa restituzione alla medesima del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto:
la data entro la quale sono state ultimate le operazioni di incorporazione;
i quantitativi di prodotto utilizzati.
La "dogana", apposte le indicazioni di competenza nell'esemplare di controllo (T5) sulla base della comunicazione ricevuta dall'"organo di controllo" provvedera' a restituire il documento stesso alla dogana dello Stato membro speditore.
Nei casi di inadempienza le comunicazioni previste al presente articolo dovranno essere integrate con i dati riguardanti le irregolarita' accertate ed i quantitativi interessati.

Art. 19

Gli alimenti composti per animali prodotti ai sensi dell'art. 9 del "regolamento" importati dagli altri Paesi comunitari mediante cisterne e/o containers possono essere destinati esclusivamente ad aziende agricole o a centri d'ingrasso utilizzatori.
La ditta esportatrice dovra' inviare preventivamente copia dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 11 del "regolamento", all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, n. 81 - Roma, telex n. 613003; dovra' altresi', indicare l'ubicazione delle aziende agricole destinatarie del mangime, nonche' la settimana nella quale l'impresa intende effettuare la consegna e la dogana dove intende sdoganare il prodotto.
L'A.I.M.A. provvedera' ad informare la "dogana" e l'"organo di controllo" competente per territorio in relazione alla azienda utilizzatrice.
La dogana dove viene effettuata l'importazione, di seguito denominata "dogana", sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a redigere in quattro esemplari un documento contenente i seguenti elementi:
riferimento al regolamento comunitario da applicare;
descrizione del prodotto con l'indicazione della voce doganale;
peso lordo e netto della partita sdoganata;
data in cui e' stata effettuata l'importazione con l'indicazione della "dogana" e degli estremi della relativa bolletta doganale;
numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente; indicazione della ditta esportatrice e dell'azienda agricola o di allevamento o di ingrasso destinataria.
Oltre a quello trattenuto dalla "dogana", un esemplare sara' rilasciato all'importatore e gli altri due verranno inviati all'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione all'ubicazione delle aziende utilizzatrici.
L'"organo di controllo" dopo aver accertato che gli alimenti composti sono stati consegnati ad una azienda che rispetti le condizioni di cui all'art. 11 del "regolamento" comunica alla "dogana" l'avvenuta consegna del mangime apponendo sul retro o allegando al documento doganale apposita dichiarazione.
Dopo aver ricevuto la dichiarazione dell'"organo di controllo" attestante l'avvenuta presa in consegna del mangime da parte dell'azienda di allevamento la "dogana" provvede a restituire il (T5), completato con le annotazioni di competenza, alla dogana di partenza.

Art. 20

Tutte le annotazioni riportate nei registri previsti agli articoli 7 e 10 del presente decreto relative ad operazioni commerciali debbono indicare gli estremi delle fatture commerciali o delle bollette di accompagnamento.

Art. 21

Le firme apposte dal titolare o legale rappresentante dell'impresa alle richieste di autorizzazione di cui agli allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22

Eventuali modifiche al presente decreto, non riguardanti i precedenti articoli 17, 18 e 19 e comunque i compiti affidati alla "dogana", potranno essere apportate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, sentito in proposito il Ministro delle finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 28 gennaio 1988 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro delle finanze GAVA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato 1

Allegato 1
Prodotti che si possono incorporare per 100 kg di burro concentrato, nel corso della trasformazione del burro in premiscela o in burro concentrato, con l'esclusione di qualsiasi altro trattamento che non sia la neutralizzazione, la disodorizzazione o l'addizione di antiossidanti, nello stesso stabilimento e in modo da garantire un ripartizione omogenea:
a) 10 gr di 4 idrossidi - 3 metossi - benzaldeide ricavati dalla vanillina sintetica e
b) 0,9 kg di trigliceridi dell'acido pelargonico (n-nonanoico) aventi un grado di purezza almeno del 95%, calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, in un indice massimo di acidita' dello 0,5%, un indice di saponificazione compreso tra 300 e 340 e un contenuto minimo di acido pelargonico del 90% per la parte esterificata.

Allegato 2

Allegato 2
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite ............................................................ (organo di controllo) (provincia)
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la
concentrazione
(1) del burro acquistato ai sensi del
trasformazione in premiscele
regolamento CEE n. 2409/86 .
Il sottoscritto......................... nato a.............
in data.............................. e domiciliato a...........
titolare
nella propria qualita' di dell'impresa...........
legale rappresentante avente sede legale in......................... via ................ iscritta o registrata presso ......................................
chiede che lo stabilimento di lavorazione sito in .................. via
.................iscritto o registrato
localita'
presso.......................................... che secondo quanto previsto all' art. 6, par. 3, lettere a) e b), del regolamento CEE n. 2409/86 dispone:
a) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantita' di almeno 5 tonnellate di burro al mese;
b) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche,
concentrazione
venga autorizzato ad effettuare la
trasformazione in premiscele (1)
del burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86 .
A tal fine si impegna:
a) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 6 del presente decreto;
b) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'art. 4 del presente decreto, in collaborazione con gli "organi di controllo", il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto servizio almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni partita di burro;
c) a sottostare ai controlli;
d) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal "regolamento" e dal presente decreto.
Considerato che nello stabilimento si procede alla trasformazione del burro acquistato ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79 e n. 3134/85 e del burro che beneficia di un aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1932/81 , il sottoscritto..........................
.............. si impegna altresi':
e) a tenere distintamente la contabilita' prevista al punto a) della presente domanda;
f) a trasformare in fasi successive il burro acquistato ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79 e n. 3134/85 , quello che beneficia di un aiuto in virtu' del regolamento CEE n. 1932/81 e il burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86 ed immagazzinato nello stabilimento.
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
In fede.
.................., li'.......................
...........................
(Firma)
---------------------
(1) Cancellare la menzione che non interessa.

Allegato 3

Allegato 3
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite..............................................................
(organo di controllo) (provincia)
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a produrre alimenti composti per animali, ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86 .
Il sottoscritto..................... nato a..................
in data........................... e domiciliato a...............
titolare
nella propria qualita' di dell'impresa.......... rappresentante
avente sede legale in......................... via................
iscritta o registrata presso ...................................... chiede che lo stabilimento di lavorazione sito in .................. via
............................iscritto o registrato
localita'
presso ...................... venga autorizzato a produrre alimenti composti per animali ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86 .
A tal fine si impegna:
a) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 6 del presente decreto;
b) a comunicare agli organi di controllo il programma di fabbricazione per ogni partita di burro concentrato, di premiscela e/o di miscela di grassi acquistate, indicando se si tratta di prodotti addizionati dei traccianti di cui all'allegato 1 del presente decreto;
c) a sottostare ai controlli;
d) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal "regolamento" e dal presente decreto.
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
In fede.
............., li'........................
..............................
(Firma)

Allegato 4

Allegato 4
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite..............................................................
(organo di controllo) (provincia)
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al trasporto in cisterna o containers degli alimenti composti per animali ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86 .
Il sottoscritto........................ nato a.................
in data........................................... e domiciliato a
titolare
nella propria qualita' di dell'impresa
rappresentante
avente sede legale in.................... via....................
e sede legale dello stabilimento in ................................ via .......................................... gia' in possesso della
autorizzazione ministeriale n. ...................rilasciata in
data....................................... del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a produrre alimenti composti per animali ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86 chiede in nome e per conto dell'impresa medesima
cisterne
l'autorizzazione ad effettuare mediante la consegna
containers
diretta degli alimenti composti ivi prodotti.
Al fine degli obblighi che la presente richiesta comporta, dichiara inoltre di prendere formale impegno:
1) a rispettare le disposizioni dell' art. 18 della legge 15 marzo 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , relativamente al trasporto dei mangimi;
2) ad integrare i documenti di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto e che devono trovare riscontro sulla contabilizzazione giornaliera sottoposta al controllo degli organi regionali consegnando una copia del documento all'acquirente;
3) ad inviare almeno ogni sette giorni, all'organo di controllo territorialmente competente in relazione allo stabilimento di produzione, copia delle bolle di accompagnamento.
Dichiara, infine, di conoscere e di accettare la possibilita' di sospensione dell'autorizzazione di cui trattasi nel caso in cui vengano rilevate inadempienze agli obblighi in merito richiesti o per eventuali gravi difficolta' che dovessero verificarsi nella esecuzione dei controlli prescritti.
In fede.
..............., li'.......................
............................
(Firma)

Allegato 5

Allegato 5
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite..............................................................
(organo di controllo) (provincia)
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la denaturazione del burro ai sensi dell' art. 15-bis del regolamento CEE n. 2409/86 .
Il sottoscritto..................... nato a...................... in data....................... e domiciliato a .................... titolare
nella propria qualita' di dell'impresa..........
rappresentante
avente sede legale in...................... via .................... iscritta o registrata presso ...................................... chiede che lo stabilimento di lavorazione sito in .................. via
............ iscritto o registrato presso .........
localita'
venga autorizzato ad effettuare la denaturazione del burro acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 2409/86 .
Al riguardo dichiara che, secondo quanto previsto dall' art. 15bis del regolamento CEE n. 2409/86 , lo stabilimento dispone di impianti tecnici che garantiscono l'impermeabilita' durante il processo di denaturazione e che consentono di effettuare, nel corso delle operazioni, un trattamento termico di durata pari a 90 minuti ad un temperatura di almeno 100›C di cui 30 minuti a 130›C qualsiasi altro rapporto temperatura/tempo in grado di fornire risultati almeno equivalenti.
Si impegna:
a) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 14 del presente decreto;
b) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'art. 13 del presente decreto, in collaborazione con gli "organi di controllo", il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto servizio almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di denaturazione;
c) a sottostare ai controlli;
d) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal "regolamento" e dal presente decreto.
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
In fede.
.............., li'....................
................................
(Firma)

Allegato 6

Allegato 6
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite..............................................................
(organo di controllo) (provincia)
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a produrre premiscele di cui all' art. 3, quinto comma, del decreto ministeriale 28 gennaio 1988, n. 58
Il sottoscritto.................... nato a ...................... in data....................... e domiciliato a .................... titolare
nella propria qualita' di legale ................
rappresentante avente sede legale
in................... via .......................................... iscritta o registrata presso ...................................... chiede che lo stabilimento................................. venga autorizzato a produrre premiscele di cui all' art. 3, quinto comma, del decreto ministeriale 28 gennaio 1988, n. 58 .
A tale scopo sotto la propria responsabilita' dichiara che il prodotto fabbricato presenta la seguente composizione:
1) .................................................. % in peso 2) .................................................. % in peso 3) .................................................. % in peso 4) .................................................. % in peso .......................................................... % in peso.
A tal fine si impegna:
a) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 6 del presente decreto;
b) a comunicare agli organi di controllo il programma di fabbricazione per ogni partita di burro concentrato, di premiscele di cui all' art. 6, par. 1, lettera c) del regolamento CEE n. 2409/86 e/o di miscela di grassi acquistate, indicando se si tratta di prodotti addizionali dei traccianti di cui all'allegato 1 del presente decreto;
c) a sottostare ai controlli;
d) ad adempiere a tutti gli altri obblighi, previsti dal "regolamento" e dal presente decreto.
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
In fede.
.................., li'......................
............................
(Firma)

Allegato 7

Allegato 7
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite..............................................................
(organo di controllo) (provincia)
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al trasporto dei prodotti di cui all'art. 9, par. 1, primo comma, secondo trattino del "regolamento", mediante cisterne o contenitori.
Il sottoscritto..................... nato a .................... in data................................ e domiciliato a ............ titolare
nella propria qualita' di dell'impresa..........
legale rappresentante
avente sede legale in...................... via .................... e sede legale dello stabilimento in ................................ via ................................................ gia' in possesso dell'autorizzazione ministeriale n. .................... rilasciata in data..........dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, chiede in nome e per conto dell'impresa medesima l'autorizzazione ad cisterne
effettuare mediante la consegna diretta
contenitori
dei prodotti ivi fabbricati ad altra incaricata di trasformarli in alimenti completi.
Al fine degli obblighi che la presente richiesta comporta dichiara di prendere formale impegno:
a rispettare le disposizioni dell' art. 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 relativamente al trasporto dei mangimi;
ad integrare i documenti di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto e che devono trovare riscontro sulla contabilizzazione giornaliera sottoposta al controllo degli organi regionali consegnando una copia dei documenti all'acquirente.
Dichiara, inoltre, che i prodotti saranno consegnati ad imprese i cui titolari hanno sottoscritto:
l'obbligo di rispettare gli obblighi indicati nel contratto di vendita previsto all'art. 5 del "regolamento";
la dichiarazione di essere a conoscenza delle sanzioni in cui potrebbe incorrere qualora dai controlli effettuati si accertasse la mancata osservanza degli obblighi sottoscritti.
Dichiara, infine, di conoscere e di accettare la possibilita' di sospensione dell'autorizzazione di cui trattasi nel caso in cui vengano rilevate inadempienze agli obblighi in merito richiesti o per eventuali gravi difficolta' che dovessero verificarsi nella esecuzione dei controlli previsti.
In fede.
................, li'.......................
..........................
(Firma)
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