011G0136
011G0136
Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136) (DECRETO LEGISLATIVO 01 giugno 2011 n. 93)
Art. 1 - Sicurezza degli approvvigionamenti
Sicurezza degli approvvigionamenti 1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche tenendo conto di logiche di mercato, il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacita' addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonche' della qualita' e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle Regioni e delle parti interessate, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato dell'energia elettrica, comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda suddivisa nei vari settori, della necessita' di potenziamento delle infrastrutture di produzione, importazione, trasporto, nonche', per il gas naturale, dello stoccaggio, eventualmente individuando gli opportuni interventi al fine di sviluppare la concorrenza e di migliorare la sicurezza del sistema del gas naturale. Tali scenari e previsioni sono articolati, ove possibile, per Regione. Gli scenari sono aggiornati con cadenza biennale e sono predisposti previa consultazione delle parti interessate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)
Note alle premesse:
L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La legge 14 novembre 1995, n.481 , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
Il testo dell' articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O., cosi' recita:
«Art. 41. Norme per il mercato del gas naturale.
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 , recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilita' interna conti separati per le attivita' di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attivita' non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per localita', sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».
La legge 15 marzo 1997, n.59 , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
La direttiva n. 96/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 gennaio 1997, n. L 27.
Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
La direttiva 98/30/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2004, n. 115.
La legge 23 agosto 2004, n.239 , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215.
Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007, n. 188.
La legge 3 agosto 2007, n. 125 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007, n. 188.
La legge 23 luglio 2009, n. 99 , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
La direttiva 2009/72/CE , e' pubblicata nella GUUE n. L 211 del 14.8.2009.
La direttiva 2009/73/CE e' pubblicata nella GUUE n. L 211 del 14.8.2009.
La direttiva 2008/92/CE , e' pubblicata nella GUUE n. L 298 del 7.11.2008.
Il testo dell' articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O, cosi' recita:
«Art. 17. Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE , 2009/72/CE , 2009/73/CE e 2009/119/CE . Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonche' in materia di recupero di rifiuti
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricita' e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici;
c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;
d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificita' di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , alimentati dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricita', calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilita' di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;
g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all' articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e dell'attuazione di quanto disposto all' articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 , e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti, una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l'utilizzazione di impianti in asservimento alle attivita' agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attivita';
l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera g).
2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entita' della tariffa di 28 euro cent/kWh di cui al numero 6 della tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all' articolo 103-tervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 . La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ne' incrementi delle tariffe a carico degli utenti.
3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzieta';
e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione ostacolando cosi' le dinamiche concorrenziali del mercato;
f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;
g) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall' articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa;
h) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.
4. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE , il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e piu' elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarieta' tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacita' bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o piu' Stati membri per l'assegnazione della capacita' e per il controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure in favore della concorrenza con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;
g) assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attivita' di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attivita' del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai fini della diversificazione dei prezzi di fornitura;
l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
m) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonche' delle possibili carenze di fornitura;
n) introdurre misure che garantiscano maggiore disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parita' di condizioni di una pluralita' di operatori nella gestione delle nuove attivita' di stoccaggio e valutando la possibilita' di ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;
o) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , nonche' di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73;
p) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura;
q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico;
r) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale;
s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzieta';
t) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita' di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;
u) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;
v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attivita', attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall' articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di funzionamento della stessa;
z) prevedere che, nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.
5. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009 , che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;
b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato o immesso in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia;
d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
e) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali in favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio;
f) garantire la possibilita' di reagire con rapidita' in caso di difficolta' dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.
6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a carico dei soggetti che importano o immettono in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Ai fini delle attivita' di recupero relative alla formazione di rilevati e al riutilizzo per recuperi ambientali, di cui alla lettera c) del punto 13.6.3 dell'allegato 1, suballegato 1, al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 , e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, e in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo previsto nell' allegato 3 al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, non e' richiesto il parametro del "COD".».
Il regolamento (CE) n.713/2009 e' pubblicato nella GUUE del 14 agosto 2009, n. L 211.
Il regolamento (CE) n.714/2009 e' pubblicato nella GUUE del 14/08/2009, n. L 211.
Il regolamento (CE) n.715/2009 e' pubblicato nella GUUE del 14/08/2009, n. L 211.
Il testo dell' articolo 3, comma 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O., cosi' recita:
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere, altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o piu' decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.».
Art. 2 - Nuova capacita' di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico
Nuova capacita' di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' individuata una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacita' di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica o gestione della domanda di elettricita', da avviare, anche sulla base degli esiti dello scenario di cui all'articolo 1, comma 2, nel caso in cui gli impianti di generazione in costruzione o le altre misure adottate non si dimostrino sufficienti a garantire la sicurezza del sistema elettrico, anche con riferimento a specifiche zone di mercato.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui al comma 1.
Note all'art. 2:
Il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Art. 3 - Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale
Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo 1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE , con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessita' minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi ((e di gas naturale liquefatto)) , e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilita' nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicita' e concorrenza nelle forniture di energia.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato, con le stesse modalita' di cui al comma 1, con cadenza almeno biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione delle infrastrutture individuate.
3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle procedure autorizzative delle infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.
4. Nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna alla regione interessata un congruo termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , un apposito commissario, che provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione degli atti.
5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti, restando alla valutazione dell'amministrazione competente la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche per altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1.
6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e' inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle infrastrutture prevista per impianti e infrastrutture del sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, anche ai sensi dell' articolo 1, comma 8, lettere a) , b) e c) , e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239 , sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via prioritaria per gli impianti e le infrastrutture individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture di tale tipologia, nonche' di attribuire agli impianti e alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria coerentemente con le finalita' di cui al presente comma.
Art. 4 - Misure di salvaguardia
Misure di salvaguardia 1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando e' minacciata l'integrita' fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia ((, in particolare quelle previste nel piano nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi dell' articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 )) .
2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all'articolo 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.
4-bis. Le misure relative al settore dell'energia elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi di cui all'articolo 8-bis.
Art. 5 - Obbligo di conservazione dei dati
Obbligo di conservazione dei dati 1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di energia elettrica hanno l'obbligo di tenere a disposizione per la eventuale consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonche' con gestori di impianti di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2. I dati di cui al comma 1 comprendono le informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alla consegna e al pagamento, alla quantita', alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalita' per identificare il cliente grossista in questione, nonche' specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica e strumenti derivati non ancora estinti.
CAPO II Titolo II MERCATO DEL GAS NATURALE
Art. 6 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 1. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) cliente finale: il cliente che acquista gas naturale per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali;
b) cliente grossista: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita;".
b) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
"o) fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai clienti;";
c) le lettere p) e q) sono sostituite dalle seguenti:
"p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attivita' di stoccaggio;
q) impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;";
d) la lettera t) e' sostituita dalla seguente:
"t) impresa di gas naturale: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;";
e) la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
"v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;";
f) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente:
"aa) rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream): ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di idrocarburi liquidi o di gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o piu' di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;";
g) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente:
"ee) sistema: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprieta' o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e alla rigassificazione di GNL;";
h) la lettera ii) e' sostituita dalla seguente:
"ii) trasporto: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;".
2. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo la lettera kk) sono aggiunte, infine, le seguenti:
"kk-bis) i servizi ausiliari: tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
kk-ter) impresa collegata: un'impresa collegata come definita all'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 , basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati, o un'impresa associata come definita all'articolo 33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o un'impresa appartenente agli stessi soci;
kk-quater) gestore del sistema di trasporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di trasporto ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
kk-quinquies) impresa maggiore di trasporto: impresa che avendo la disponibilita' della rete nazionale di gasdotti svolge l'attivita' di trasporto sulla maggior parte della medesima;
kk-sexies) gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;
kk-septies) impresa fornitrice: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
kk-octies) programmazione a lungo termine: la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacita' di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;
kk-nonies) gestore dell'impianto di stoccaggio: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di stoccaggio ed e' responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas naturale;
kk-decies) gestore di un impianto di GNL: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile della gestione di un impianto di GNL;
kk-undecies) linepack: lo stoccaggio di gas naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
kk-duodecies) interconnettore: un gasdotto di trasporto di gas naturale che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;
kk-terdecies) cliente civile: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico;
kk-quaterdecies) cliente non civile: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico;
kk-quinquiesdecies) strumenti derivati sul gas naturale: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari collegato al gas naturale;
kk-sexiesdecies) contratto di fornitura: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale;
kk-septiesdecies) controllo: diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso:
1) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.".
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto:
«1. Ai fini del presente decreto si intende per:
"a) cliente finale: il cliente che acquista gas naturale per uso proprio, ivi comprese gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerate clienti finali;
b) cliente grossista: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestore dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita;
c) «cliente idoneo»: la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;
d) «clienti»: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
e) «codice di rete»: codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento della rete;
f) «codice di stoccaggio»: codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;
g) «cogenerazione»: la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
h) «coltivazione»: l'estrazione di gas naturale da giacimenti;
i) «cushion gas»: quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
j) «dispacciamento»: l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;
k) «dispacciamento passante»: l'attivita' di cui alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;
l) «disponibilita' di punta giornaliera»: quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un giorno;
m) «disponibilita' di punta oraria»: quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore;
n) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
o) fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai clienti;
p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l'attivita' di stoccaggio;
q) impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
r) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell' articolo 2359, comma 1°, del codice civile ;
s) «impresa controllata»: una impresa controllata ai sensi dell' articolo 2359, commi 1° e 2°, del codice civile ;
t) impresa di gas naturale: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;
u) «impresa di gas naturale integrata orizzontalmente»: un'impresa che svolge almeno una delle attivita' di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attivita' che non rientra nel settore del gas naturale;
v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione di GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;
w) «linea diretta»: un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso;
x) «periodo di punta giornaliera»: il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;
y) «periodo di punta stagionale»: il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
z) «programmazione a lungo termine»: l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacita' di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine;
aa) rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream): ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di idrocarburi liquidi o di gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o piu' di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;
bb) «servizi accessori»: i servizi necessari per la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;
cc) «sicurezza»: la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica;
dd) «sistema interconnesso»: un insieme di sistemi reciprocamente collegati;
ee) sistema: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprieta' o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e alla rigassificazione di GNL;
ff) «stoccaggio di modulazione»: lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
gg) «stoccaggio minerario»: lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
hh) «stoccaggio strategico»: lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;
ii) trasporto: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;
jj) «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema;
kk) «working gas»: quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che puo' essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilita' della domanda in termini giornalieri ed orari.
kk-bis) i servizi ausiliari: tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni.
kk-ter) impresa collegata: un'impresa collegata come definita all'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 , basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati, o un'impresa associata come definita all'articolo 33, paragrafo 1 della medesima direttiva, o un'impresa appartenente agli stessi soci.
kk-quater) gestore del sistema di trasporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di trasporto ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale.
kk-quinquies) impresa maggiore di trasporto: impresa che avendo la disponibilita' della rete nazionale di gasdotti svolge l'attivita' di trasporto sulla maggior parte della medesima.
kk-sexies) gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale.
kk-septies) impresa fornitrice: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura.
kk-octies) programmazione a lungo termine: la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacita' di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti.
kk- nonies) gestore dell'impianto di stoccaggio: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di stoccaggio ed e' responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas naturale.
kk-decies) gestore di un impianto di GNL: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile della gestione di un impianto di GNL.
kk-undecies) linepack: lo stoccaggio di gas naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni.
kk-duodecies) interconnettore: un gasdotto di trasporto di gas naturale che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri.
kk-terdecies) cliente civile: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico.
kk-quaterdecies) cliente non civile: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico.
kk-quinquiesdecies) strumenti derivati sul gas naturale: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari collegato al gas naturale.
kk-sexiesdecies) contratto di fornitura: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale.
kk-septiesdecies) controllo: diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso:
1) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.».
Art. 7 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori 1. L' articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per gli stessi clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.125 .
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e' registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di gas naturale ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell' articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all' articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell' articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239 .".
Art. 8
((Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarieta' di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938)) (( 1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai sensi dell' articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 , alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonche', con le autorita' competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7 , 8 , 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938 , avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero. )) (( 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri interconnessi, si coordina con le autorita' competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonche' definisce, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accordi di solidarieta' con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalita' tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarieta' dello Stato membro richiedente, come previsto dall' articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938 .
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarieta' a favore dei clienti protetti nel contesto della solidarieta' degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall' articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938 , sulla base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177 . Tale compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarieta', i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attivita' industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti.
2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarieta', all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi.
2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME), provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarieta', a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi. )) (( 3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinche', nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacita' delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1938 , sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacita' di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilita' statistica almeno ventennale. )) (( 4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1938 . )) 5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonche', in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.
Art. 8-bis
(( (Predisposizione del Piano di preparazione ai rischi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2019/941). )) (( 1. Il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 , di seguito denominato «Regolamento», e definisce, previa consultazione pubblica, il Piano di preparazione ai rischi, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento, avvalendosi del Gestore della rete di trasmissione nazionale.
2. Il Piano di preparazione ai rischi dispone le misure nazionali o regionali, programmate o adottate in via di prevenzione, preparazione o attenuazione delle crisi dell'energia elettrica individuate a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento, e contiene almeno quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento, specificando tra l'altro, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3 del regolamento medesimo, i compiti operativi riguardanti la pianificazione della preparazione ai rischi e la loro gestione, da delegare al Gestore della rete di trasmissione nazionale.
3. Il Ministro della transizione ecologica adotta il Piano di preparazione ai rischi entro il 5 gennaio 2022, aggiornandolo ogni quattro anni, salvo che le circostanze richiedano aggiornamenti piu' frequenti. Il Piano adottato e' pubblicato sul sito web del Ministero della transizione ecologica, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di attacchi dolosi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento.
4. Il Ministero della transizione ecologica trasmette alla Commissione europea una relazione annuale contenente il monitoraggio del piano di attuazione delle misure per lo sviluppo del mercato elettrico, ai sensi dell' articolo 20, comma 3, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 .
5. Il parametro di adeguatezza del sistema elettrico nazionale e' individuato, ai sensi dell' articolo 25 del regolamento (UE) 2019/943, con decreto non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA. ))
Art. 9 - Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto 1. Entro il 3 marzo 2012 i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni ((sulla separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto di cui all' articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 .
La certificazione avviene in conformita' ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788 e all' articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 ed e' anteriore alla approvazione e designazione come gestore di sistema di trasporto)) .
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che alla medesima data agisce in qualita' di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale.
3. Successivamente e ove necessario l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avvia le procedure di certificazione:
a) nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
b) di propria iniziativa quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di determinare una violazione dell' (( articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 )) ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia gia' verificata;
c) su motivata richiesta della Commissione europea.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas deve concludere la procedura di cui al presente articolo con la propria decisione di certificazione, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore del sistema di trasporto o dalla data della richiesta della Commissione europea.
Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas notifica senza indugio alla Commissione europea la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all' (( articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 .)) , entro due mesi dal ricevimento della notifica.
6. Entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assume la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso.
7. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto certificate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono autorizzate all'attivita' di trasporto e designate dal Ministero dello sviluppo economico quali gestori dei sistemi di trasporto. Tale designazione e' notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
8. I gestori di sistemi di trasporto notificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all' (( articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 )) .
9. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Commissione europea, garantendo la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attivita' di produzione o di fornitura le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la certificazione del gestore di un sistema di trasporto nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea ne acquisisca il controllo, in base ai quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' tenuta ad adottare una decisione di certificazione. Il predetto decreto deve garantire che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e da accordi con il Paese terzo interessato purche' conformi al diritto comunitario.
10-bis. ((Nei casi di cui al comma 10, qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una persona di un paese terzo, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) lo notifica alla Commissione europea, unitamente a qualsiasi altra circostanza che abbia tale medesimo effetto. Il gestore del sistema di trasporto notifica all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.
L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso.
Essa rifiuta la certificazione se non e' stato dimostrato:)) a) ((che l'interessato ottempera agli obblighi di cui all' articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e )) b) ((che il rilascio della certificazione non mettera' a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza; nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o piu' paesi terzi di cui l'Unione europea e' parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprieta', della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacita' del proprietario del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto di consegnare gas naturale al Paese o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese interessato.
L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La decisione relativa alla certificazione e' subordinata al previo parere della Commissione europea se l'entita' interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all' articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e se il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea. L'ARERA dispone di un termine di cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di rilascio del parere della Commissione per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. La decisione definitiva tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. E' fatto salvo il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del suo approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. La decisione definitiva e' pubblicata dall'ARERA sul proprio sito internet istituzionale unitamente al parere della Commissione.
Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, la motivazione della stessa e' resa altresi' pubblica.))
Art. 10 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi 1. Entro il 3 marzo 2012:
a) l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conforma alla disciplina del "Gestore di trasporto indipendente" di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 ;
b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale diverse dall'impresa maggiore di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009, possono proporre, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), un Gestore di sistema indipendente a norma dell' articolo 14 della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 . In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Ove esse indichino come gestore di sistema indipendente l'impresa maggiore di trasporto di cui alla lettera a), questa e' tenuta a svolgere tale funzione alle condizioni stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. E' fatta salva in ogni momento la possibilita' per le imprese verticalmente integrate di cui alle lettere a) e b) del comma 1 di conformarsi a quanto previsto dall' articolo 9 della direttiva 2009/73/CE , procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Nel caso in cui un'impresa di trasporto, alla data del 3 settembre 2009, era nella situazione di separazione proprietaria, di cui all' articolo 9 della direttiva 2009/73/CE , essa non puo' adottare le modalita' di separazione di cui al comma 1.
4. Le imprese minori di trasporto regionale proprietarie di gasdotti di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005 , utilizzati principalmente per la distribuzione di gas naturale possono non applicare le disposizioni dei commi 1 e 2.
5. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato avvia un'indagine conoscitiva sul modello adottato volta a verificare l'esistenza di eventuali comportamenti discriminatori con particolare riferimento all'accesso di terzi alla rete e alle decisioni relative agli investimenti. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Parlamento e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i risultati della verifica. Il Ministero, tenuto conto dei risultati dell'indagine conoscitiva, valuta se procedere alla revisione delle disposizioni in materia di Gestore di trasporto indipendente o adottare diversi modelli di separazione della rete di trasporto di gas naturale anche tenendo conto delle esperienze dei Paesi europei di analoghe dimensioni e struttura di mercato, adottando le necessarie misure nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza di cui all' articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 .
6. Ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale di cui al comma 1:
a) esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento tramite la gestione unificata della rete di trasporto del gas naturale in condizioni di sicurezza, affidabilita', efficienza ed economicita' del servizio ed ha l'obbligo di connettere alla medesima rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, astenendosi da discriminazioni tra utenti o categorie di utenti, ed in particolare a favore di imprese ad esso collegate, senza compromettere la continuita' del servizio nel rispetto delle regole fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) fornisce agli utenti del sistema del gas naturale le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema stesso; ogni eventuale rifiuto di accesso alla rete di trasporto del gas naturale deve essere debitamente motivato, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
c) si coordina con i soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete del gas naturale di Paesi esteri che sia interconnessa con la rete nazionale di trasporto del gas naturale in modo da garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
d) costruisce sufficiente capacita' transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto del gas naturale accogliendo tutte le richieste di capacita' economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale;
e) ha l'obbligo di fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto e stoccaggio di gas naturale, di impianto di gas naturale liquefatto, nonche' di ogni sistema di distribuzione di gas naturale interconnesso con la propria rete di trasporto di gas naturale, le informazioni sufficienti per garantire che le attivita' di trasporto e di stoccaggio possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso del gas naturale;
f) gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilita', efficienza ed economicita'; a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere; il programma, e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed e' vincolante salvo motivati impedimenti tecnici. I contenuti di tale programma sono comunicati anche alle Regioni;
g) stabilisce e rende pubbliche, sulla base dei criteri adottati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le tariffe trasparenti per la connessione efficiente e non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale, dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e dei clienti industriali alla rete di trasporto del gas naturale; tali tariffe sono approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 2 mesi dalla data di presentazione alla medesima Autorita'.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, ferme restando le attuali competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vigila sul rispetto delle disposizioni e dei tempi previsti dai commi 1 e 2.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in caso di inadempienza, irroga le sanzioni previste.
Note all' art. 10:
Per la direttiva 2009/73/CE , si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell' articolo 47 della legge n. 99 del 2009 , citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 47. Legge annuale per il mercato e la concorrenza - 1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell' articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 , 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , nonche' alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorita' amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attivita' economiche private, nonche' di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformita' dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , indicando gli ambiti in cui non si e' ritenuto opportuno darvi seguito.
5. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , le parole: «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».».
Art. 11 - Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente
Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente 1. Il gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito anche Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attivita' di trasporto di gas naturale, ed in particolare deve disporre:
a) i beni necessari per l'attivita' di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, che devono essere di proprieta' del Gestore stesso;
b) il personale necessario per l'attivita' di trasporto di gas naturale, compresa l'effettuazione di tutti i compiti del Gestore.
Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo;
c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata. Il Gestore puo' fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalita' e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalita' e condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma sono approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
d) fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, le opportune risorse finanziarie necessarie per i progetti d'investimento futuri e per la sostituzione di beni esistenti incluse nel piano di cui all'articolo 16 sono messe a disposizione del Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore.
2. L'attivita' di trasporto di gas naturale include, oltre a quelli elencati all'articolo 21, almeno i seguenti compiti:
a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i terzi e con le autorita' di regolazione nazionali ed estere;
b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale;
c) la concessione e la gestione dell'accesso al sistema del gas naturale a terzi in modo trasparente e non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema stesso;
d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto del gas naturale, compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento del gas naturale e l'acquisto di servizi, tra cui i costi di bilanciamento e di compensazione delle perdite;
e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed economico;
f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacita' a lungo termine del sistema del gas naturale di soddisfare la domanda prevedibile e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o piu' gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri soggetti interessati, perseguendo l'obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali interconnessi o agevolare il processo di liberalizzazione;
h) assicurare la fornitura di tutti i servizi, compresi i servizi giuridici, la contabilita' e i servizi informatici e informativi.
3. Il Gestore e' organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all' ((allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 )) , in conformita' alle disposizioni del codice civile .
4. Al Gestore e' fatto divieto di ingenerare confusione sulla sua identita', che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonche' sulla sede dei propri uffici.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigila sull'applicazione del presente comma.
5. Al Gestore e' fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con ogni parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti del Gestore sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla i conti dell'impresa verticalmente integrata o parte di essa.
Art. 12 - Indipendenza del gestore di trasporto
Indipendenza del gestore di trasporto 1. Fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, il Gestore deve disporre:
a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas naturale;
b) della capacita' di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante operazioni di assunzione di prestiti o di aumento di capitale.
2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilita' delle risorse necessarie per svolgere l'attivita' di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.
3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest'ultimo non puo' detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale, ne' ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata.
4. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura di gestione del Gestore assicurano la sua effettiva indipendenza.
L'impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete di trasporto del gas naturale o le attivita' necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non deve operare discriminazioni tra persone o entita' diverse ne' limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura di gas naturale.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta li mette a disposizione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dell'Organo di sorveglianza.
7. Il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.
8. Il Gestore informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas delle risorse finanziarie, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.
9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al Gestore l'obbligo di richiedere autorizzazioni relative allo svolgimento dei propri compiti.
10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente articolo dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' approvata e designata dal ((Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)) come gestore del sistema di trasporto. A tal fine si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo ((71 della direttiva (UE) 2024/1788 )) e di cui all' articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all'articolo ((72 della direttiva (UE) 2024/1788 )) .
10-bis. ((Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualita' del gas naturale trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione .))
Art. 13 - Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto
Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto 1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e la cessazione del mandato, delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore sono adottate dall'Organo di sorveglianza nominato a norma dell'articolo14.
2. L'identita' e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi amministrativi del Gestore, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Le condizioni e le decisioni di cui al comma 1 diventano vincolanti solo se l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non formula obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica. La medesima Autorita' puo' formulare obiezioni sulle decisioni di cui al comma 1:
a) se sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione o di un membro degli organi amministrativi;
b) se, in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.
3. Per un periodo di tre anni prima della nomina, le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore non devono aver esercitato alcuna posizione o responsabilita' professionale, ne' interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nell'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo.
4. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non hanno nessun'altra posizione o responsabilita' professionale, ne' interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
5. Le persone responsabili della gestione, i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del Gestore non detengono interessi ne' ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore stesso. La loro retribuzione non dipende da attivita' o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del Gestore.
6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinnanzi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.
7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il Gestore, le persone responsabili della sua gestione e i membri dei suoi organi amministrativi non possono avere alcuna posizione o responsabilita' professionale, ne' interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal Gestore, ne' con i suoi azionisti di controllo, per un periodo non superiore a quattro anni.
8. La previsione di cui al comma 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e dei membri degli organi amministrativi del Gestore. Le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi del Gestore che non sono soggetti al comma 3, non devono aver esercitato attivita' di gestione o altre attivita' pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina. Il primo periodo del presente comma e i commi da 4 a 7 si applicano ai dirigenti che, secondo l'organigramma del gestore, sono responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasposto del gas naturale e ai loro referenti diretti.
Art. 14 - Organo di sorveglianza
Organo di sorveglianza 1. Il Gestore si dota di un Organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attivita' degli azionisti del Gestore stesso, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e, a piu' lungo termine, il livello di indebitamento del Gestore e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'Organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attivita' quotidiane del Gestore, alla gestione della rete di trasporto del gas naturale, e alle attivita' necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 16.
2. L'Organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata e membri che rappresentano gli azionisti terzi.
3. Ad almeno la meta' meno uno dei membri dell'Organo di sorveglianza si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 7.
4. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettera b), si applicano a tutti i membri dell'Organo di sorveglianza.
Art. 15 - Programma di adempimenti e responsabile della conformita'
Programma di adempimenti e responsabile della conformita' 1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilita' di comportamenti discriminatori, e provvede a che sia adeguatamente controllata la conformita' a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi.
Esso e' subordinato all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformita', fatte salve le competenze in materia dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' effettuato da un Responsabile della conformita'.
2. Il Responsabile della conformita' e' nominato dall'Organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. La medesima Autorita' puo' respingere la nomina del Responsabile della conformita' solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacita' professionale. Il Responsabile della conformita' puo' essere una persona fisica o una persona giuridica. Al Responsabile della conformita' si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 8.
3. Il Responsabile della conformita' ha i seguenti compiti:
a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;
b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
c) riferire all'Organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione; d) notificare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti; e) riferire all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore.
4. Il Responsabile della conformita' trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete di trasporto del gas naturale. La trasmissione e' effettuata non oltre il momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del Gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza.
5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'Organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero dovuto essere eseguiti nei tre anni successivi, il Responsabile della conformita' informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del Responsabile della conformita', compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del Responsabile della conformita', fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare i propri compiti. Nel corso del suo mandato, il Responsabile della conformita' non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilita' di natura professionale ne' interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
7. Il Responsabile della conformita' fa regolarmente rapporto per iscritto all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e ha il diritto di riferire regolarmente per iscritto all'Organo di sorveglianza del Gestore.
8. Il Responsabile della conformita' puo' presenziare a tutte le riunioni degli organi amministrativi di gestione del Gestore nonche' a quelle dell'Organo di sorveglianza e all'assemblea generale.
Inoltre il Responsabile della conformita' presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel (( regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 )) , in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacita' e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;
c) le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto.
9. Il Responsabile della conformita' verifica che il Gestore ottemperi all' (( articolo 40 della direttiva (UE) n. 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 )) .
10. Il Responsabile della conformita' ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del Gestore, nonche' ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.
11. Previo accordo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'Organo di sorveglianza puo' licenziare il Responsabile della conformita', in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacita' professionale, su richiesta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
12. Il Responsabile della conformita' ha accesso agli uffici del Gestore senza necessita' di preavviso.
Art. 16
(( (Sviluppo della rete per il gas naturale e l'idrogeno e poteri decisionali in materia di investimenti).)) 1. ((L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un piano decennale comune di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita' degli investimenti e della tutela dell'ambiente.
Il piano comune deve strutturarsi secondo modalita' chiare e trasparenti tali da consentire all'ARERA di individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno indicate nel piano. E' eseguita una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.
I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno collaborano strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti infrastrutturali comuni, quali l'ubicazione degli elettrolizzatori e le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima considerazione il loro parere.
E' fatto salvo il coordinamento delle fasi di pianificazione del piano decennale comune di sviluppo delle reti per il gas naturale e l'idrogeno con il piano decennale di sviluppo dell'energia elettrica.
I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori di terminali dell'idrogeno, i gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno, i gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell'energia elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di trasmissione dell'idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete e a scambiarle con loro. Il piano decennale comune di sviluppo deve includere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema del gas naturale e la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare la conformita' allo standard infrastrutturale di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 . I piani decennali di sviluppo della rete sono pubblicati e resi accessibili sul sito internet della impresa maggiore di trasporto, unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il sito internet e' aggiornato regolarmente per garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito ai tempi, alle modalita' e alla portata della consultazione.)) 2. ((Il piano decennale comune di sviluppo della rete gas e dell'idrogeno di cui al comma 1:)
a) ((contiene informazioni complete e dettagliate sulla principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi che tengono conto di eventuali rafforzamenti delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le infrastrutture sviluppate per consentire l'inversione dei flussi alla rete di trasporto;)) b) ((contiene informazioni su tutti gli investimenti gia' decisi e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul lato della domanda, per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da realizzare nel triennio successivo;)) c) ((include, nel caso del gas naturale, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere dismessa;)) d) ((include, nel caso dell'idrogeno, informazioni complete e dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere riconvertita per il trasporto dell'idrogeno, in particolare per consegnare idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni;)) e) ((prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento e dismissione;)) f) ((si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale, dell'idrogeno, dell'energia elettrica e, se del caso, del teleriscaldamento;)) g) ((nella sezione dedicata al gas naturale, deve risultare coerente con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell' articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 ;)) h) ((deve risultare in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello stato dei lavori relativi alle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e sostengono l'obiettivo della neutralita' climatica sancito all' articolo 2, paragrafo 1 , e all' articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021 ;)) i) ((deve essere coerente con il piano decennale di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione europea di cui all' articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con il piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento, a seconda dei casi;)) l) ((tiene conto del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel e dei piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all'articolo 16-bis del presente decreto.)) 3. ((Nell'elaborare il piano comune di sviluppo delle reti, gli scenari comuni di cui alla lettera f), si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura e consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Gli scenari analizzano inoltre gli scambi transfrontalieri, anche con i Paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e dell'integrazione dei terminali dell'idrogeno. I gestori delle infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, nonche' del riscaldamento e del raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della societa' civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale, prima dell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono resi pubblici, cosi' come l'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il pertinente sito internet e' aggiornato tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano cosi' partecipare efficacemente alla consultazione.
Gli scenari comuni sono in linea con gli scenari a livello dell'Unione europea stabiliti a norma dell' articolo 12 del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 e con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (UE) 2018/1999 ; sostengono inoltre l'obiettivo della neutralita' climatica sancito all' articolo 2, paragrafo 1 , e all' articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 .
Tali scenari comuni sono approvati dall' ARERA, che tiene conto di eventuali pareri espressi dal Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell' articolo 10-bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 .)) 4. ((Nell'elaborare il piano comune decennali di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno tengono in debito conto delle potenziali alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" conformemente all' articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 , degli scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea. Ove possibile, in vista dell'integrazione del sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno valutano come rispondere a un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e dell'idrogeno, anche considerando informazioni sull'ubicazione e sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) nonche' la co-ubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno include informazioni sull'ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori.)) 5. ((L'ARERA consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalita' aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'ARERA rende pubblici i risultati della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali.)) 6. ((L'ARERA valuta se il piano comune decennale di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno sia conforme ai commi 1, 2 e 3, che contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia coerente con la piu' recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell'Unione europea svolta dalla Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell' articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 , con le valutazioni regionali e nazionali del rischio a norma dell' articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 e con i piani decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea ("piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui all' articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 nonche' con gli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 . Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea, l'ARERA consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).
L'ARERA puo' chiedere all'impresa maggiore di trasporto di modificare il piano comune decennale di sviluppo della rete.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta la coerenza del piano comune decennale di sviluppo della rete con l'obiettivo della neutralita' climatica di cui all' articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 , con il piano nazionale per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonche' con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 , nonche' con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8.
In caso di incoerenza, puo' fornire all'autorita' di regolazione un parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita considerazione.)) 7. ((L'ARERA controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.)) 8. ((Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente o il gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, l'ARERA adotta almeno uno dei seguenti provvedimenti necessari per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento risulta comunque pertinente sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete:)) a) ((obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di realizzare l'investimento in causa entro un tempo definito;)) b) ((indice una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;)) c) ((obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di accettare un aumento di capitale per finanziare l'investimento necessario e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.)) 9. ((Se si e' avvalsa dei poteri di cui al comma 8, lettera b), l'ARERA puo' imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di acconsentire a una o piu' delle condizioni seguenti:)) a) ((il finanziamento da parte di terzi;)) b) ((la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera di terzi;)) c) ((la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del gestore stesso;)) d) ((la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.)) 10. ((Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di trasporto dell'idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento. In tali casi, le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'ARERA.)) 11. ((Se l'ARERA si e' avvalsa dei poteri di cui ai commi 8 e 9, le pertinenti tariffe di accesso alla rete coprono i costi dell'investimento in questione.))
Art. 16-bis
(( (Piani di dismissione della rete per i gestori dei sistemi di distribuzione).)) 1. ((I gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a elaborare piani di dismissione della rete solo laddove si preveda una riduzione della domanda di gas naturale tale da richiedere la dismissione delle reti di distribuzione del gas naturale o di parti di esse e dove non ci siano prospettive locali per collegare gli impianti a gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio alla rete o qualora non sia tecnicamente realizzabile la riconversione delle reti esistenti per il trasporto dell'idrogeno. Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della riduzione dell'uso di gas naturale per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici laddove siano disponibili alternative piu' efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi che includano anche l'uso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. L'elaborazione di tali piani e' preceduta dalla verifica circa la possibilita' di utilizzo delle reti esistenti per la distribuzione di gas rinnovabili, gas a basse emissioni di carbonio e idrogeno, nonche' dalla valutazione degli effetti economici derivanti dalla dismissione sugli utenti finali e sugli investimenti realizzati.
I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che operano nella stessa regione possono presentare richiesta di autorizzazione ARERA per elaborare un piano comune qualora parti dell'infrastruttura del gas naturale debbano essere riconvertite. In tale evenienza il piano comune deve risultare sufficientemente trasparente e chiaro da indicare le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno contemplate nel piano. A tal fine, ove applicabile, e' eseguita una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.)) 2. ((I piani di dismissione della rete di distribuzione si conformano ai seguenti principi:)) a) ((si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento elaborati in conformita' dell' articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 e tengono debitamente conto della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento;)) b) ((si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, iniezione e fornitura di gas naturale, compreso il biometano e i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, da un lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a livello di distribuzione, dall'altro. Quando le stime sono ritenute ragionevoli, i piani valorizzano l'infrastruttura di distribuzione e assicurano gli interventi necessari a garantire l'iniezione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nella rete esistente; l'ARERA garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti;)) c) ((prevedono i necessari adattamenti dell'infrastruttura individuati dai gestori dei sistemi di distribuzione, riconoscendosi priorita' alle soluzioni sul lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, che includono la riconversione della rete e degli allacci previsti agli impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e elencano le infrastrutture da dismettere, a eccezione di quelle destinate alla riconversione di tali infrastrutture per il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno e dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; l'ARERA garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti derivanti dalla riconversione delle infrastrutture gas;)) d) ((sono adottati previa procedura consultiva condotta dai gestori dei sistemi di distribuzione che sia aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione della rete sono presentati all'autorita' nazionale competente;)) e) ((sono pubblicati sui siti internet dei gestori dei sistemi di distribuzione e congiuntamente agli esiti della consultazione dei soggetti interessati; tali siti internet sono aggiornati periodicamente per garantire che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano cosi' partecipare efficacemente alla consultazione;)) f) ((sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla base delle piu' recenti proiezioni della domanda e dell'offerta di gas naturale nella regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni;)) g) ((i gestori dei sistemi di distribuzione che operano nella stessa regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di dismissione della rete;)) h) ((sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione di cui all' articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all' articolo 55 della direttiva (UE) 2014/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 ;)) i) ((sono coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima e con la strategia a lungo termine presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , e sostengono l'obiettivo della neutralita' climatica sancito all' articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021 .)) 3. ((L'ARERA e' l'autorita' competente a valutare se i piani di dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di cui al comma 2 e, anche previa analisi di convenienza e sostenibilita' finanziaria sulla base di specifiche valutazioni tecnico economiche, ad approvarli o respingerli o a richiedere che vi siano apportate modifiche.)) 4. ((I piani di dismissione della rete di distribuzione sono elaborati al fine di facilitare la protezione dei clienti finali in conformita' dell' articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1788 , tenendo altresi' conto dei loro diritti a norma dell'articolo 38, paragrafo 6 della medesima direttiva.)) 5. ((I gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono meno di 45 000 clienti allacciati entro il 4 agosto 2024 sono esentati dall'obbligo di presentare piani di dismissione della rete di distribuzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e in tal caso informano l'ARERA della dismissione delle reti di distribuzione o di parti di esse.)) 6. ((Qualora parti della rete di distribuzione del gas naturale richiedano la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, l'ARERA, previa consultazione dei soggetti interessati, e in particolare con i gestori dei sistemi di distribuzione e gli organismi a tutela dei consumatori, elabora e adotta orientamenti per un approccio strutturale all'ammortamento di tali attivi e alla fissazione delle tariffe in conformita' all' articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 .))
Art. 17 - Gestore di sistemi indipendente
Gestore di sistemi indipendente 1. Entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), ove intendano avvalersi della possibilita' ivi indicata, rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo economico ai fini della designazione di un Gestore di sistema indipendente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di sistema indipendente indicato:
a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d);
b) dimostri di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 10;
c) si impegni a rispettare il piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
d) dimostri di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (( (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024)) , anche in ordine alla cooperazione con gli altri Gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo ((e regionale)) ;
e) dimostri che il proprietario del sistema di trasporto sia in grado di ottemperare agli obblighi di cui al comma 5.
3. ((Le imprese che sono state certificate dall'ARERA in quanto conformi alle disposizioni di cui all' articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e al comma 2 del presente articolo sono approvate e designate come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all' articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e all' articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 o all' articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788 .)) Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le designazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea per l'approvazione.
4. Ogni Gestore di sistemi indipendente e' responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e per la gestione e soluzione delle congestioni, ed e' altresi' responsabile del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonche' della capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasporto il Gestore di sistema indipendente e' responsabile della programmazione, della progettazione e conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il Gestore di sistema indipendente agisce in qualita' di gestore di sistema di trasporto. Il proprietario del sistema di trasporto non deve avere alcuna responsabilita' nella concessione o nella gestione dell'accesso dei terzi o nella programmazione degli investimenti.
5. Il proprietario del sistema di trasporto e' tenuto a:
a) fornire al Gestore di sistemi indipendente cooperazione e ausilio nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, tutte le informazioni pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente.
I meccanismi di finanziamento necessari a tale scopo sono soggetti all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Prima di tale approvazione, la stessa Autorita' consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;
c) mantenere in proprio capo la responsabilita' civile afferente le infrastrutture della rete, ad esclusione di quella collegata all'esercizio delle attivita' del Gestore di sistemi indipendente;
d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il Gestore di sistemi indipendente.
6. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in cooperazione con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi di cui al comma 5.
Art. 18 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio 1. Qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attivita' non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.
1-bis. ((I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno, che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attivita' non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di gas naturale e di idrogeno.)) 2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attivita' di produzione e fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore dei sistemi di stoccaggio deve essere dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Tale disposizione non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della societa' controllante per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti della societa' controllata. La societa' controllante mantiene il diritto di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua societa' controllata. Non e' consentito alla societa' controllante di dare istruzioni ne' per quanto riguarda le operazioni giornaliere, ne' in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di altro strumento equivalente;
d) il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.
Art. 19 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto 1. Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall' articolo 9, della direttiva 2009/73/CE , procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attivita' di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricita' e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricita' o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, ne' esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attivita' di produzione o di fornitura di gas naturale;
d) la stessa persona non puo' essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attivita' di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
e) le informazioni commercialmente sensibili di cui all' articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 2000 acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, ne' il personale di tale gestore possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attivita' di produzione o fornitura di gas naturale.
2. I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonche' la detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica.
Note all' art. 19:
Per la direttiva 2009/73/CE , si veda nelle note alle premesse.
Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n.164 del 2000 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 20. Obblighi di informazione delle imprese del gas. - 1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti per garantire che le relative attivita' avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 e' stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita' garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attivita'.
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attivita' nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti o collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate.»;
« Art. 21. Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di cliente grossista.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attivita' di distribuzione e di vendita.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di svolgere attivita' di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.».
Art. 20 - Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL
Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL 1. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000 , le imprese del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto designano uno o piu' gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' i Gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettivita', di trasparenza e di non discriminatorieta'.
Note all' art. 20:
Per la direttiva 2009/73/CE , si veda nelle note alle premesse.
Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n.164 del 2000 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 20. Obblighi di informazione delle imprese del gas. - 1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti per garantire che le relative attivita' avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 e' stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita' garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attivita'.
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attivita' nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti o collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate.»;
« Art. 21. Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di cliente grossista.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attivita' di distribuzione e di vendita.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di svolgere attivita' di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.».
Art. 21 - Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL
Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL 1. Il gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto e' tenuto a:
a) gestire, mantenere e sviluppare ((o dismettere)) , a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente ((e del clima e degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 )) , predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
1-bis. ((I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualita' del gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualita' del gas.)) 2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacita' nei punti di connessione transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacita' economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale.
3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas naturale, comprese le regole per addebitare agli utenti della rete lo sbilanciamento energetico, devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e sono oggetto di pubblicazione da parte dei gestori.
4. I gestori del sistema di trasporto e stoccaggio acquisiscono il gas naturale e l'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle proprie attivita' secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.
5. I gestori di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, di non discriminazione, di offerta dei servizi di accesso per i terzi alle capacita' disponibili e di assegnazione delle capacita' stesse, in particolare in regime di congestione, di cui al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 .
6. I gestori dei gasdotti interconnessi, anche non direttamente, con reti appartenenti ad altri Stati membri adottano modalita' di gestione delle reti tali da assicurare la gestione ottimale delle stesse, promuovere lo sviluppo degli scambi di gas naturale,e l'assegnazione congiunta delle capacita' transfrontaliere.
6-bis. ((I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale e GNL cooperano, all'interno del Paese e a livello regionale, per garantire l'uso piu' efficiente delle capacita' degli impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto dell'integrita' e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare vincoli per il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del gas naturale.)) 7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuovono la cooperazione fra i gestori transfrontalieri nelle aree geografiche interessate.
Art. 22 - Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto 1. All' articolo 20 del decreto legislativo n. 164 del 2000 , dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le informazioni concernenti le proprie attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio.
In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
5-ter. Nel corso di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1 e' fatto divieto di abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti dalle stesse imprese.".
Note all'art. 22:
Si riporta il testo dell' articolo 20 del decreto legislativo n.164 del 2000 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 20. Obblighi di informazione delle imprese del gas. - 1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti per garantire che le relative attivita' avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 e' stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita' garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attivita'.
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attivita' nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti o collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate.
5-bis. Le imprese di cui al comma 1 impediscono che le informazioni concernenti le proprie attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, siano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, le informazioni commercialmente sensibili non sono divulgate ad altre parti dell'impresa salvo risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Il proprietario di una impresa di trasporto e la restante parte dell'impresa non devono utilizzare servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
5-ter. Nel corso di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, alle imprese di cui al comma 1 e' fatto divieto di abuso delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel negoziare o fornire l'accesso ai sistemi e agli impianti gestiti dalle stesse imprese.».
Art. 23 - Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 , le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attivita' non connesse alla distribuzione.
2. Nel caso le imprese di distribuzione del gas naturale di cui al comma 1 abbiano piu' di 100.000 clienti allacciati, si applicano i seguenti requisiti minimi:
a) i responsabili dell'amministrazione di un gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attivita' di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore dell'impresa di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali attivita', il gestore del sistema di distribuzione deve disporre delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali. Tale disposizione non impedisce l'esistenza di idonei meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della societa' controllante per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti nella societa' controllata. E' consentito alla societa' controllante di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non e' consentito alla societa' controllante di dare istruzioni, ne' per quanto riguarda le operazioni giornaliere, ne' in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tale obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformita' del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che e' pubblicata. Il responsabile della conformita' del gestore del sistema di distribuzione e' pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento dei suoi compiti, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.
3. Ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati e' fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identita' distinta del ramo 'fornitura' dell'impresa verticalmente integrata. A tal fine i gestori di cui al presente comma si conformano alle disposizioni emanate dall' Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' adottare misure, anche tariffarie, per promuovere l'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti.
4-bis. ((Le imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di gas naturale designano, sulla base di una procedura trasparente, uno o piu' gestori dei sistemi di distribuzione di gas naturale e provvedono affinche' tali gestori agiscano a norma degli articoli 44 , 46 , 47 e 50 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 .)) 4-ter. ((Le disposizioni di cui al comma 1 non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas naturale o GNL o distribuzione del gas naturale, ovvero all'interno dei sistemi del gas naturale e dell'idrogeno, a condizione che il gestore ottemperi alle pertinenti disposizioni concernenti il regime di separazione gestori dei sistemi di trasporto di cui al capo IX della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 .))
Art. 24 - Valore di rimborso degli impianti di distribuzione
Valore di rimborso degli impianti di distribuzione 1. All' articolo 14 del decreto legislativo, n. 164 del 2000 , il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprieta'.".
2. All' articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n.164 del 2000 , primo periodo, dopo le parole: "indicati nel bando di gara" sono inserite le seguenti: "stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni.".
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all' articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 , riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui all' articolo 46-bis, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 , e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita'.
4. Gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedura di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara ristretta, abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi i casi la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e del valore di rimborso al gestore uscente, e non siano pervenuti all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all' articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 .
Note all'art. 24:
Si riporta il testo dell' articolo 14 del decreto legislativo n.164 del 2000 , citato nelle note alle premesse , come modificato dal presente decreto:
«Art. 14. Attivita' di distribuzione. - 1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprieta'.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.».
Il testo dell' articolo 46-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.), pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2007, n. 229, cosi' recita:
«1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualita' dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall' articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.».
Art. 25 - Separazione della contabilita'
Separazione della contabilita' 1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000 , le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attivita' di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo ((75 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 )) .
Art. 26 - Trasparenza della contabilita'
Trasparenza della contabilita' 1. Le imprese di gas naturale consentono alle autorita' competenti di accedere alla loro contabilita' conformemente alle disposizioni ((di cui agli articoli 74 e 75 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 )) , mantenendo comunque la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. ((La divulgazione di tali informazioni e' consentita solo qualora cio' sia necessario per consentire alle autorita' competenti di svolgere le proprie funzioni.))
Art. 27 - Disposizioni sullo stoccaggio
Disposizioni sullo stoccaggio 1. All' articolo 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"11-bis. Lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, e' posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle capacita' di importazione delle singole infrastrutture di importazione e della capacita' di produzione nazionale.
11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico e' stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:
a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;
b) volume necessario per le necessita' di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno piu' rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.
11-quater. L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico puo' essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo nel caso in cui l'intera capacita' di importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore e compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti.
2. All' articolo 12 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri:
a) le capacita' di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2. Il rimanente stoccaggio e' assegnato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.".
3. All' articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti vulnerabili di cui all' articolo 8 del regolamento (CE) n.994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 .".
4. All' articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le modalita' e i contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita devono fornire ai clienti stessi.".
5. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas naturale utilizzato come carburante, la cassa conguaglio GPL, di cui al provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977 , esercita le competenze relative al fondo bombole per metano e alla sua gestione, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640 , e alla legge 7 giugno 1990, n. 145 , ad essa trasferite ai sensi dell' articolo 27, commi 3 e 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , mediante il comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui alle leggi citate. Sono fatti salvi gli atti amministrativi e di gestione adottati dallo stesso comitato e dalla cassa conguaglio GPL fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina i componenti del comitato di cui al presente comma, riducendone il numero di due unita'. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 , ha disposto (con l'art. 1, comma 106) che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui al presente articolo, comma 5, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all' articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640 , operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 28 - Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione
Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione 1. All' articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.".
2. All' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 le lettere d) ed e) sono soppresse.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene a cessare l'obbligo di cui all' articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.164 del 2000 e di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001.
4. All' articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta giorni prima del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli elementi di cui al comma 5.".
5. All' articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.164 del 2000 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il valore di cui sopra puo' essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.".
6. All' articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, le imprese del gas naturale possono computare come stoccaggio strategico il 50 cento della capacita' dei serbatoi di stoccaggio presenti nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacita' totale annuale di importazione dell'impianto.".
7. All' articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7 devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale e' stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata la composizione media della provenienza del gas naturale dai vari Paesi di produzione.".
8. I soggetti che effettuano attivita' di importazione di gas naturale in assenza dell'autorizzazione di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.164 del 2000 , sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b). In caso di reiterazione a detti soggetti puo' essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni all'importazione.
Note all'art. 28:
Si riporta il testo dell' articolo 3 del decreto legislativo n. 164 del 2000 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. Norme per l'attivita' di importazione. - 1.
L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:
a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al progetto di importazione;
b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;
c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;
d) (Soppressa).
e) (Soppressa).
3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7 devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale e' stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata la composizione media della provenienza del gas naturale dai vari Paesi di produzione.
4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e' data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data, per ciascun contratto, i seguenti elementi:
a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto;
b) quantita' contrattuali, comprensive delle possibilita' di modulazione annuali e stagionali;
c) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate;
d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.
6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, le imprese del gas naturale possono computare come stoccaggio strategico il 50 cento della capacita' dei serbatoi di stoccaggio presenti nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacita' totale annuale di importazione dell'impianto.
7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta giorni prima del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli elementi di cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantita' importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. Il valore di cui sopra puo' essere ridotto o annullato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita' impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita' di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.».
Art. 29 - Gasdotti di coltivazione
Gasdotti di coltivazione 1. All' articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n.164 del 2000 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di controversie transfrontaliere con gli altri Stati membri si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e a piu' di uno Stato membro, le competenti autorita' italiane si consultano con le competenti autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate".
Note all'art. 29:
Si riporta il testo dell' articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto:
«4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture minerarie del gas naturale. In caso di controversie transfrontaliere con gli altri Stati membri si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e a piu' di uno Stato membro, le competenti autorita' italiane si consultano con le competenti autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate.».
Per la direttiva 2009/73/CE , si veda nelle note alle premesse.
Art. 30 - Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas
Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas 1. All' articolo 1 del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.".
2. All' articolo 17 del decreto legislativo n.164 del 2000 i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. A decorrere dall'1° gennaio 2012 e' operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalita' e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruita' di uno o piu' dei requisiti richiesti, puo' sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati".
Note all'art. 30:
Si riportano i testi degli articoli 1 e 17 del decreto legislativo n.164 del 2000 , citato nelle note alle premesse , come modificati dal presente decreto:
« Art. 1. Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. - 1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.
2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.
2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.»;
« Art.17. Attivita' di vendita ai clienti finali. - 1.
Adecorrere dall'1° gennaio 2012 e' operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un 'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali,' relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalita' e requisiti stabiliti con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora verifichi la non congruita' di uno o piu' dei requisiti richiesti, puo' sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
5. Per motivi di continuita' del servizio, o su segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e' esercitata a condizioni e modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.».
Art. 31 - Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale
Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale 1. All' articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 1-bis. Possono essere classificati come reti facenti parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.".
2. Alla rubrica dell' articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di rete di trasporto regionale".
Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell' articolo 9 del decreto legislativo n.164 del 2000 , citato nelle note alle premesse , come modificato dal presente decreto:
«Art.9. Definizione di rete nazionale di gasdotti e di rete di trasporto regionale. - 1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonche' dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas.
La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresi' al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 e' di competenza regionale.
1-bis. Possono essere classificati come reti facenti parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».
Art. 32 - Misure a favore della liquidita' del mercato
Misure a favore della liquidita' del mercato 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ((...)) provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio di bilanciamento determinate in modo corrispondente ai costi del servizio.
2. Il Gestore dei mercati energetici di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attivita', ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonche' quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa titolarita' di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale.
Art. 33 - Nuove infrastrutture
Nuove infrastrutture 1. All' articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 , il comma 17 e' sostituito dal seguente:
"17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche' l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.
L'esenzione e' accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e' accordata previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa.".
2. All' articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 , il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia. Il diritto di allocazione prioritaria e' accordato, caso per caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, e in base alle modalita' di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa.".
3. Restano ferme le esenzioni e le allocazioni prioritarie accordate, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 , e della direttiva 2003/55/CE , che si intendono riferite anche agli obblighi di separazione di cui all'articolo 10, comma 1 e confermate con le condizioni e le modalita' per la loro applicazione gia' stabilite e comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a designare alla Commissione europea i rispettivi gestori.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 GIUGNO 2020, N. 46 )) .
5. La concessione di una esenzione o di una allocazione prioritaria di cui al comma 4 puo' essere subordinata a misure volte a promuovere la concorrenza e la liquidita' del sistema nazionale del gas naturale e a consentire l'accesso dei terzi alla capacita' esentata non utilizzata.
CAPO III ((Titolo II-bis MERCATO DELL'IDROGENO))
Art. 33-bis
(( (Definizioni).)) 1. ((Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:)) a) (("sistema dell'idrogeno": il sistema di infrastrutture, tra cui reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza;)) b) (("impianto di stoccaggio dell'idrogeno": l'impianto utilizzato per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:
1) compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
2) compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle strutture piu' piccole e facilmente replicabili;)) c) (("gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio dell'idrogeno ed e' responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno;)) d) (("linepack di idrogeno": lo stoccaggio di idrogeno a elevato grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;)) e) (("terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito allo scarico e alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso e al suo carico, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;)) f) (("gestore del terminale dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o di liquefazione e carico dell'idrogeno gassoso e che e' responsabile della gestione di un terminale dell'idrogeno;)) g) (("qualita' dell'idrogeno": la purezza dell'idrogeno e i contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualita' dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno;)) h) (("idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato, adottata a norma dell' articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 ;)) i) (("gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001 , l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell' articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001 ;)) l) (("combustibili a basse emissioni di carbonio": i carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001 , l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell' articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001 ;)) m) (("impresa di idrogeno": ogni persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;)) n) (("impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;)) o) (("trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;)) p) (("gestore del sistema di trasporto": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attivita' di trasporto ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona e, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;)) q) (("distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;)) r) (("gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;)) s) (("rete dell'idrogeno": la rete di condotte onshore e offshore usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;)) t) (("trasporto dell'idrogeno": il trasporto o la distribuzione di idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete dell'idrogeno, a esclusione della fornitura;)) u) (("rete di trasporto dell'idrogeno": la rete di condotte per il trasporto dell'idrogeno a elevato grado di purezza, in particolare una rete che comprende gli interconnettori di idrogeno o che e' direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, ai terminali dell'idrogeno o a due o piu' interconnettori di idrogeno o che serve in primo luogo a trasportare l'idrogeno verso altre reti dell'idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o verso i terminali dell'idrogeno, senza escludere la possibilita' che tali reti siano finalizzate all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati;)) v) (("rete di distribuzione dell'idrogeno": la rete di condotte per il trasporto locale o regionale di idrogeno a elevato grado di purezza, finalizzata in primo luogo all'approvvigionamento diretto dei clienti allacciati, che non comprende gli interconnettori di idrogeno e che non e' direttamente collegata ne' agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno ne' ai terminali dell'idrogeno, a meno che la rete in questione non fosse un sistema di distribuzione del gas naturale al 4 agosto 2024 e sia stata parzialmente o totalmente riconvertita per il trasporto di idrogeno, ne' a due o piu' interconnettori di idrogeno;)) z) (("gestore della rete dell'idrogeno": ogni persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed e' responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;)) aa) (("gestore della rete di trasporto dell'idrogeno": ogni persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacita' a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;)) bb) (("gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno": ogni persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di distribuzione dell'idrogeno in una data zona e, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacita' a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;)) cc) (("fornitura": la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo;)) dd) (("impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;)) ee) (("fornitore di ultima istanza": l'esercente designato che assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;)) ff) (("sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente collegati;)) gg) (("interconnettore di idrogeno": la rete dell'idrogeno che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare le reti nazionali dell'idrogeno di tali Stati membri o una rete dell'idrogeno tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;)) hh) (("impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un gruppo di imprese di idrogeno nelle quali la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto del gas naturale, trasporto dell'idrogeno, distribuzione del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, rigassificazione di GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;)) ii) (("utente del sistema": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce di gas naturale o idrogeno o e' rifornita dal sistema;)) ll) (("clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale o di idrogeno e le imprese di gas naturale o di idrogeno che acquistano gas naturale o idrogeno;)) mm) (("cliente civile": un cliente che acquista gas naturale o idrogeno per il proprio consumo domestico;)) nn) (("cliente non civile": un cliente che acquista gas naturale o idrogeno non destinato al proprio uso domestico;)) oo) (("cliente finale": il cliente che acquista gas naturale o idrogeno per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali;)) pp) (("cliente grossista": una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale o idrogeno a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita;)) qq) (("contratto di fornitura di gas": il contratto di fornitura di gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale;)) rr) (("controllo": diritti, contratti, o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso:
1) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa.)) ss) (("contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di gas di durata superiore a un anno;)) tt) (("sistema di entrata-uscita": un modello di accesso per il gas naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacita' in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita, che include il sistema di trasporto e puo' includere l'intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno;)) uu) (("zona di bilanciamento": il sistema al quale si applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e puo' includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;)) vv) (("punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacita';)) zz) (("utente della rete": il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;)) aaa) (("punto di entrata": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che da' accesso al sistema di entrata-uscita;)) bbb) (("punto di uscita": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;)) ccc) (("punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto e' soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;)) ddd) (("punto di interconnessione virtuale": due o piu' punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacita';)) eee) (("partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o piu' mercati del gas naturale o dell'idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento;)) fff) (("oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;)) ggg) (("oneri per cambio di fornitore": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;)) hhh) (("informazioni di fatturazione": le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;)) iii) (("contatore convenzionale": il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacita' di trasmettere e ricevere dati;)) lll) (("sistema di misurazione intelligente": un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;)) mmm) (("interoperabilita'": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacita' di due o piu' reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;)) nnn) (("piu' recenti disponibili": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al piu' breve periodo di regolazione nel mercato nazionale;)) ooo) (("migliori tecniche disponibili": nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche piu' efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione europea sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;)) ppp) (("poverta' energetica": la poverta' energetica ai sensi dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 ;)) qqq) (("cliente attivo": il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:
1) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto:
1.1) nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata;
1.2) in altri locali;
2) purche' le attivita' non costituiscano la principale attivita' commerciale o professionale del cliente finale e siano conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra alternativamente:
2.1) vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;
2.2) partecipa a meccanismi di flessibilita' o di efficienza energetica;)) rrr) (("efficienza energetica al primo posto": il principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 ;)) sss) (("riconversione": la riconversione ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 .))
Art. 33-ter
(( (Mercato dell'idrogeno competitivo, incentrato sui clienti, flessibile e non discriminatorio).)) 1. ((I clienti sono liberi di acquistare idrogeno dal fornitore di loro scelta e di stipulare, contemporaneamente, piu' di un contratto di fornitura di idrogeno, purche' siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.)) 2. ((E' vietato ostacolare indebitamente gli scambi transfrontalieri di idrogeno, l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi dell'idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia. La formazione dei prezzi dell'idrogeno deve avvenire secondo criteri di mercato, in coerenza con le condizioni effettive della domanda e dell'offerta.)) 3. ((Nel mercato dell'idrogeno e' vietato introdurre barriere ingiustificate all'ingresso e all'uscita, nonche' agli scambi e alle attivita' all'interno dello stesso.)) 4. ((Le imprese che operano nel settore dell'idrogeno sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la connessione alla rete, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, le procedure di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.)) 5. ((Le imprese provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'idrogeno sono tenute al rispetto della vigente disciplina nazionale ed eurounitaria, anche in materia di ambiente e sicurezza.)) 6. ((Nel mercato dell'idrogeno e' garantito un approccio incentrato sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico. L'uso dell'idrogeno e' rivolto ai clienti in settori difficili da decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni piu' efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.)) 7. ((E' garantita l'integrazione del sistema energetico senza discriminare indebitamente soluzioni piu' efficienti sotto il profilo energetico, come l'elettrificazione diretta, in linea con il principio "l'efficienza energetica al primo posto".))
Art. 33-quater
(( (Prezzi di fornitura basati sul mercato).)) 1. ((I fornitori hanno la facolta' di determinare il prezzo della fornitura di idrogeno ai clienti. L'ARERA adotta i provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire prezzi ragionevoli per i clienti finali.)) 2. ((I fornitori garantiscono la protezione dei clienti in condizioni di poverta' energetica e dei clienti civili vulnerabili con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di idrogeno, in ogni caso nell'ambito degli strumenti di sostegno e delle risorse disponibili a legislazione vigente.)) 3. ((Ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, e' riportato:)) a) ((lo stato di attuazione del presente articolo;)) b) ((la valutazione dell'opportunita' e della proporzionalita' degli interventi pubblici a norma del presente articolo;)) c) ((una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato.))
Art. 33-quinquies
(( (Obblighi di servizio pubblico).)) 1. ((Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le imprese di idrogeno operano secondo i principi del presente decreto al fine di realizzare un mercato dell'idrogeno concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale. E' vietata qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.)) 2. ((A norma dell' articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( TFUE ), nell'interesse economico generale, alle imprese di idrogeno possono essere imposti obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarita' e la qualita' delle forniture, nonche' la tutela dell'ambiente, ivi inclusa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.
In fase di attuazione, l'ARERA definisce tali obblighi in modo chiaro, trasparente, non discriminatorio e verificabile e garantisce alle imprese di idrogeno dell'Unione europea parita' di accesso ai consumatori nazionali.)) 3. ((Eventuali compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, sono concesse dall'ARERA in modo trasparente e non discriminatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) 4. ((L'ARERA comunica alla Commissione europea tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, ivi comprese le misure relative alla tutela dei consumatori e dell'ambiente, nonche' ai loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale e internazionale, a prescindere dall'eventuale necessita' di una deroga alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 . Ogni due anni, l'ARERA comunica alla Commissione europea eventuali modifiche apportate a dette misure.)) 5. ((Nell'imporre obblighi di servizio pubblico a norma del comma 2, i soggetti interessati sono consultati nella fase iniziale in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione degli obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la protezione dei dati.))
Art. 33-sexies
(( (Norme tecniche).)) 1. ((Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri tecnici di sicurezza e sono elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema degli impianti di trasporto, distribuzione, linee di trasporto e stoccaggio dell'idrogeno. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilita' dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Le norme tecniche sono notificate alla Commissione europea a norma dell' articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 .)) 2. ((I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche di cui al comma 1, in particolare con riferimento alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualita' e pressione dell'idrogeno sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.))
Art. 33-septies
(( (Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato).)) 1. ((E' consentito l'accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e alle infrastrutture a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto, tenendo conto delle stime dell'evoluzione della produzione, della fornitura e del consumo di gas naturale in conformita' all'articolo 16 del presente decreto.))
Art. 33-octies
(( (Accesso dei terzi alle reti di idrogeno).)) 1. ((L'accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno e' regolato e disciplinato mediante tariffe pubblicate dall'ARERA, applicate in modo oggettivo e non discriminatorio tra gli utenti della rete.)) 2. ((Le tariffe e le metodologie per l'accesso reti dell'idrogeno di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 33-tricies quater del presente decreto.)) 3. ((I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno il diritto di accesso alla rete di altri gestori.))
Art. 33-novies
(( (Accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno).)) 1. ((L'accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno e' basato su un sistema di accesso negoziato nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. L'ARERA adotta le misure necessarie affinche' gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso ai medesimi terminali. Le parti hanno l'obbligo di negoziare l'accesso in buona fede.)) 2. ((L'ARERA monitora le condizioni di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno e il relativo impatto sul mercato dell'idrogeno e, ove necessario al fine di preservare la concorrenza, adotta misure tese a migliorare l'accesso nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.))
Art. 33-decies
(( (Accesso allo stoccaggio dell'idrogeno).)) 1. ((L'accesso dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario al fine di assicurare un accesso efficiente al sistema per rifornire i clienti, al linepack, nonche' l'accesso dei terzi ai servizi ausiliari e' basato su un sistema di accesso regolato, con tariffe pubblicate e applicate in modo obiettivo e non discriminatorio tra gli utenti del sistema dell'idrogeno. Le tariffe o le relative metodologie di calcolo sono approvate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 33-tricies quater.))
Art. 33-undecies
(( (Rifiuto dell'accesso e della connessione).)) 1. ((I gestori delle reti dell'idrogeno operanti sul territorio nazionale possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno qualora non dispongano della capacita' necessaria o della connessione.)) 2. ((Fatti salvi gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione europea e nazionali e i requisiti vigenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile, i gestori delle reti dell'idrogeno che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno per mancanza di capacita' o di connessione provvedono a realizzare i necessari interventi di miglioramento, ove economicamente giustificabile o qualora un potenziale cliente sia disposto a sostenerne il costo.)) 3. ((Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema puo' essere rifiutato solo fatti salvi gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 .)) 4. ((Il rifiuto di accesso o connessione a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo deve essere debitamente motivato e tempestivamente comunicato all'ARERA e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.))
Art. 33-duodecies
(( (Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto).)) 1. ((Il gestore del sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in linea con le capacita' individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16.
Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'ARERA. Per gli impianti di produzione di biometano si applica quanto disposto dall' articolo 20 del decreto legislativo 24 gennaio 2011, n. 28 .)) 2. ((Il gestore del sistema di trasporto non puo' rifiutare le richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, salvo quanto previsto dall'articolo 33-undecies.))
Art. 33-terdecies
(( (Poteri decisionali in materia di connessione alla rete di trasporto dell'idrogeno).)) 1. ((Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno stabilisce e rende pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di idrogeno, dei terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali alla rete di trasporto dell'idrogeno. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'ARERA.)) 2. ((Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno non puo' rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di idrogeno, terminale dell'idrogeno o cliente industriale a causa di eventuali future limitazioni delle capacita' di rete disponibili o di costi supplementari derivanti dalla necessita' di aumentare la capacita'. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno assicura una capacita' d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova connessione.))
Art. 33-quaterdecies
(( (Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno).)) 1. ((Le imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione dell'idrogeno designano, sulla base di una procedura trasparente, per un periodo di tempo di dieci anni, uno o piu' gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono affinche' tali gestori agiscano a norma degli articoli 33-quinquiesdecies e 33-sexiesdecies del presente decreto.))
Art. 33-quinquiesdecies
(( (Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione dell'idrogeno).)) 1. ((Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attivita' non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell'idrogeno. La presente disposizione non comporta l'obbligo di separare la proprieta' dei mezzi del sistema di distribuzione o della rete di distribuzione dell'idrogeno dall'impresa verticalmente integrata. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno hanno la facolta' di prendere in locazione o in leasing attivi della rete dell'idrogeno da altri proprietari di sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di distribuzione o gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno all'interno della stessa impresa. Tale locazione o leasing non comporta sussidi incrociati tra operatori diversi.)) 2. ((Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora sia parte di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente da altre attivita' non connesse alla distribuzione dell'idrogeno per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:)) a) ((l'amministrazione del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno non fa parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attivita' di produzione, trasporto e fornitura di idrogeno;)) b) ((sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;)) c) ((il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti o dall'impresa verticalmente integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; cio' non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della societa' madre per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell' articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 , in una societa' controllata; cio' consente in particolare alla societa' madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua societa' controllata; non e' consentito alla societa' madre dare istruzioni, ne' per quanto riguarda le attivita' di gestione ordinaria, ne' in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;)) d) ((il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, o il responsabile della conformita' del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate e la rende pubblica. Il responsabile della conformita' del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e' pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di ogni impresa collegata.)) 3. ((Qualora il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, le rispettive attivita' sono controllate dall'ARERA affinche' il gestore in questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno verticalmente integrati e' fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identita' distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.)) 4. ((I commi 1, 2 e 3 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione appartenenti a un'impresa di gas naturale integrata che rifornisce meno di 100.000 clienti allacciati. Qualora il gestore del sistema di distribuzione benefici di una deroga ai sensi del comma 1 alla data del 4 agosto 2024, non si applicano i commi 1, 2 e 3 anche al gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno facente parte della medesima impresa, a condizione che il numero combinato di clienti allacciati del gestore del sistema di distribuzione e del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno rimanga inferiore a 100.000.))
Art. 33-sexiesdecies
(( (Compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno).)) 1. ((Il gestore della rete dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale dell'idrogeno ha la responsabilita' di:)) a) ((gestire, mantenere e sviluppare, compresa la riconversione, a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle reti dell'idrogeno connesse e limitrofe, al fine di ottimizzare la co-ubicazione della produzione e dell'uso dell'idrogeno e sulla base del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;)) b) ((assicurare la capacita' a lungo termine del sistema dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno conformemente al piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;)) c) ((garantire mezzi adeguati ad adempiere ai propri obblighi;)) d) ((fornire al gestore di altre reti o altri sistemi interconnessi con il proprio informazioni sufficienti, anche sulla qualita' dell'idrogeno, per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del sistema interconnesso;)) e) ((non operare discriminazioni tra gli utenti del sistema dell'idrogeno o le categorie di utenti dell'infrastruttura, nello specifico a favore di imprese ad essi collegate;)) f) ((fornire agli utenti del sistema dell'idrogeno le informazioni necessarie a un efficiente accesso all'infrastruttura;)) g) ((adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilita' al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno;)) h) ((presentare all'ARERA una relazione periodica, secondo le modalita' definite dalla stessa ARERA, sul rilevamento delle perdite di idrogeno e, ove opportuno, un programma di riparazione o sostituzione delle stesse, rendendo pubbliche, su base annuale, informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la riparazione delle perdite di idrogeno.)) 2. ((I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno assicurano sufficiente capacita' transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea dell'idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacita' economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili, individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16 e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
Ricevuta la certificazione a norma dell'articolo 33-vicies septies, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica affida a uno o a un numero limitato di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno la responsabilita' di assicurare la capacita' transfrontaliera.)) 3. ((Ove opportuno per la gestione del sistema e per gli utenti finali, l'ARERA affida ai gestori delle reti dell'idrogeno la responsabilita' di assicurare una gestione efficiente della qualita' dell'idrogeno e una qualita' stabile dell'idrogeno nelle loro reti, in conformita' alle norme applicabili in materia di qualita' dell'idrogeno.)) 4. ((I gestori delle reti dell'idrogeno sono responsabili del bilanciamento delle rispettive reti a decorrere dal 1° gennaio 2033 o da una data anteriore se cosi' disposto dall'ARERA. Le regole di bilanciamento della rete dell'idrogeno adottate dai gestori delle reti dell'idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie.))
Art. 33-septiesdecies
(( (Reti dell'idrogeno esistenti).)) 1. ((L'ARERA puo' concedere una deroga alle disposizioni di cui agli articoli 33-octies, 33-quinquiesdecies, 33-vicies quater, 33-vicies quinquies, 33-vicies sexies e 33-vicies septies del presente decreto, nonche' agli articoli 7 e 65 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 , in favore delle reti dell'idrogeno che alla data del 4 agosto 2024 appartenevano a un'impresa verticalmente integrata.)) 2. ((Le deroghe concesse a norma del comma 1 decadono al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:)) a) ((quando l'ARERA, su richiesta dell'impresa verticalmente integrata, decide di porre fine alla deroga;)) b) ((quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;)) c) ((quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se e' aumentata la sua capacita' di oltre il 5 per cento in termini di lunghezza o capacita' rispetto a quella posseduta alla data del 4 agosto 2024;)) d) ((quando l'ARERA conclude, mediante decisione, che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.)) 3. ((Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione di una deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.)) 4. ((L'ARERA puo' chiedere ai gestori delle reti dell'idrogeno esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei loro compiti.))
Art. 33-duodevicies
(( (Reti dell'idrogeno geograficamente limitate).)) 1. ((L'ARERA puo' concedere una deroga agli articoli 33-vicies quater e 33-vicies septies o all'articolo 33-quinquiesdecies per le reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno all'interno di una zona industriale o commerciale geograficamente limitata. Per la durata della deroga, tali reti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:)) a) ((non comprendono gli interconnettori di idrogeno;)) b) ((non dispongono di connessioni dirette agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o ai terminali dell'idrogeno, a meno che tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch'essi collegati a una rete dell'idrogeno che non beneficia di una deroga concessa a norma del presente articolo o dell'articolo 33-septiesdecies;)) c) ((servono in primo luogo allo scopo di fornire idrogeno ai clienti direttamente collegati alla rete stessa;)) d) ((non sono collegate a nessun'altra rete dell'idrogeno, ad eccezione delle reti che beneficiano anch'esse di una deroga concessa a norma del presente articolo e sono gestite dallo stesso gestore della rete dell'idrogeno.)) 2. ((L'ARERA revoca la deroga di cui al comma 1 qualora accerti che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea, ovvero laddove non sia piu' soddisfatta una qualsiasi delle condizioni elencate nel comma 1. Ogni sette anni a decorrere dalla concessione di una deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea. Le domande di accesso dei produttori di idrogeno e le domande di connessione dei clienti industriali sono notificate all'ARERA, rese pubbliche e trattate a norma dell'articolo 33-terdecies. La pubblicazione delle domande di accesso deve avvenire nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.))
Art. 33-undevicies
(( (Interconnettori di idrogeno con paesi terzi).)) 1. ((La realizzazione e la messa in funzione di ciascun interconnettore di idrogeno tra Stati membri e paesi terzi avviene nel rispetto di un accordo internazionale a norma dell' articolo 218 TFUE con i paesi terzi connessi interessati, qualora cio' sia ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformita' rispetto alle norme applicabili alle reti di idrogeno di cui al presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 . Un accordo internazionale non e' ritenuto necessario qualora sia stato concluso un accordo intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati, conformemente all'articolo 46-quater del presente decreto, nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformita' rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui al presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789 .)) 2. ((Il comma 1 del presente articolo lascia impregiudicato quanto disciplinato dall'articolo 33-tricies quinquies nonche' la ripartizione delle competenze con l'Unione europea.)) 3. ((Il comma 1 non osta alla possibilita', nel rispetto delle rispettive competenze con l'Unione europea e delle procedure applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.))
Art. 33-vicies
(( (Riservatezza per i gestori delle reti dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno).)) 1. ((Fatti salvi gli obblighi di legge in tema di trasparenza, ciascun gestore della rete dell'idrogeno, di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno o di un terminale dell'idrogeno e ciascun proprietario della rete dell'idrogeno mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attivita' e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attivita' che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, se il gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete dell'idrogeno fa parte di un'impresa verticalmente integrata, non puo' divulgare alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno, salvo che cio' risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale.)) 2. ((Nell'ambito di operazioni di compravendita di idrogeno da parte di imprese collegate, e' fatto divieto al gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.)) 3. ((Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.))
Art. 33-viciessemel
(( (Piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno).)) 1. ((I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno presentano ogni quattro anni all'ARERA un piano volto a illustrare l'infrastruttura di rete dell'idrogeno che intendono sviluppare. Il piano e' elaborato in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, nonche', ove opportuno, con gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di garantire un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo nella massima considerazione il loro parere. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, a norma del presente articolo, e i gestori dei sistemi di distribuzione, a norma dell'articolo 16-bis, che operano nella stessa regione possono elaborare un piano comune previa autorizzazione dell'ARERA. L'ARERA, in sede autorizzativa, accerta che il piano comune sia sufficientemente trasparente da individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno affrontate. Il piano comune prevede una modellizzazione separata per ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno. In caso di elaborazione di piani distinti per il gas naturale e l'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno collaborano strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire l'efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, compresa, a titolo esemplificativo, la riconversione)) .
2. ((In particolare, il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno:)) a) ((include informazioni sul fabbisogno di capacita', in termini sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti di distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, sulla fornitura di idrogeno e sul fabbisogno di capacita', in termini sia di volume che di durata, dei potenziali futuri utenti finali difficili da decarbonizzare e di quelli esistenti, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, come anche dell'ubicazione di tali utenti finali, al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali settori)) ;
b) ((tiene conto dei piani di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a norma dell' articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 , e della domanda dei settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo sia rispettato il principio «l'efficienza energetica al primo posto» di cui all'articolo 27 della medesima direttiva (UE) 2023/1791 , quando si prende in considerazione l'espansione della rete di distribuzione dell'idrogeno in settori in cui sono disponibili alternative piu' efficienti sotto il profilo energetico)) ;
c) ((include informazioni sulla misura in cui per trasportare idrogeno si debbano utilizzare gasdotti del gas naturale riconvertiti, nonche' sulla misura in cui tale riconversione sia necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacita' stabilito in conformita' alla lettera a) )) ;
d) ((si basa su una procedura consultiva che e' aperta ai pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni pertinenti)) ;
e) ((e' pubblicato nel sito internet del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno contestualmente all'esito della consultazione dei soggetti interessati ed e' trasmesso all'ARERA, unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il sito internet e' aggiornato periodicamente in modo che i pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano cosi' partecipare efficacemente alla consultazione)) ;
f) ((e' in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralita' climatica di cui all' articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 )) ;
g) ((e' coerente con il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all' articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 , e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete elaborati conformemente all'articolo 16 del presente decreto)) .
3. ((I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno scambiano tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione del piano con altri gestori delle reti dell'idrogeno, compresi quelli situati in Stati membri confinanti qualora vi sia una connessione diretta)) .
4. ((L'ARERA valuta se il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno sia conforme al comma 1, esamina il piano e puo' richiederne modifiche in linea con la valutazione. Nel farlo tiene conto della necessita' energetica ed economica globale della rete dell'idrogeno nonche' del quadro di scenari comuni elaborato a norma dell'articolo 16, comma 2, lettera f). Nel caso di piani presentati in relazione alle reti dell'idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 33-septiesdecies o 33-duodevicies, l'ARERA puo' astenersi dall'esaminare il piano medesimo e formulare raccomandazioni di modifica)) .
5. ((Nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 , l'ARERA tiene conto dell'esame del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno)) .
Art. 33-viciesbis
(( (Finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno).)) 1. ((Nel caso di progetti di interconnessione di idrogeno non classificati come progetti di interesse comune di cui al capo II e all'allegato I, punto 3, del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 , i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono includerli nei rispettivi sistemi tariffari, previa approvazione dell'ARERA. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, se individuano un divario sostanziale tra benefici e costi, possono elaborare un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente all'ARERA per l'approvazione.)) 2. ((Qualora i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno presentino il piano di progetto di cui al comma 1, il piano e la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di un'analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri dell'Unione europea interessati, nonche' di un piano aziendale di valutazione della sostenibilita' finanziaria del progetto, che contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi. Le autorita' di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, adottano una decisione congiunta in merito alla ripartizione dei costi di investimento a carico di ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno per il progetto.)) 3. ((A decorrere dal 1° gennaio 2033 tutti i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati negoziano un sistema di compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, nel caso in cui non siano applicate tariffe per l'accesso alle reti di trasporto dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri dell'Unione europea a norma dell' articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 . Nello sviluppo di tale sistema i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno conducono un processo di consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti partecipanti al mercato.)) 4. ((I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano un sistema di compensazione finanziaria entro il 31 dicembre 2035 e lo sottopongono all'approvazione congiunta dell'ARERA e delle rispettive autorita' di regolazione competenti. Se entro tale termine non e' stato raggiunto un accordo, l'ARERA e le rispettive autorita' di regolazione competenti prendono una decisione congiunta entro due anni. Qualora non si raggiunga un accordo sulla decisione congiunta entro due anni, spetta all'ACER adottare una decisione secondo la procedura di cui all' articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 .)) 5. ((Il sistema di compensazione finanziaria e' attuato conformemente all'articolo 43.)) 6. ((Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di capacita' esistenti.)) 7. ((Gli ulteriori dettagli necessari ai fini dell'attuazione del procedimento disciplinato dal presente articolo, segnatamente le procedure e le tempistiche richieste nonche' la procedura di revisione e, ove opportuno, di modifica del sistema di compensazione finanziaria al fine di tenere conto dell'evolversi delle tariffe e dello sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in un codice di rete redatto a norma dell' articolo 72 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 .))
Art. 33-viciester
(( (Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell'idrogeno, dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno).)) 1. ((I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore del sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, nonche' i gestori dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, sono indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attivita' non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio dell'idrogeno.)) 2. ((Al fine di garantire l'indipendenza del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:)) a) ((i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno non devono far parte di strutture dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attivita' di produzione e fornitura di gas naturale e di idrogeno;)) b) ((devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno siano presi in considerazione al fine di consentire loro di agire in modo indipendente;)) c) ((il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e' dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio di idrogeno; cio' non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento volti a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della societa' controllante con riferimento alla redditivita' degli investimenti della societa' controllata ai sensi dell'articolo 43, comma 4-bis; cio' consente, in particolare, alla societa' controllante di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua societa' controllata; non e' consentito alla societa' controllante madre impartire istruzioni relative alle attivita' di gestione ordinaria, ne' in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;)) d) ((il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra anche gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati.)) 3. ((Ai fini della piena ed effettiva osservanza del comma 2 del presente articolo, il proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno sono tenuti a conformarsi agli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 90 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 .))
Art. 33-viciesquater
(( (Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno).)) 1. ((A decorrere dal 5 agosto 2026, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sono separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 19.)) 2. ((Ai fini del presente articolo nonche' degli articoli 33-quinquiesdecies e 19, si intende per:)) a) ((«produzione o fornitura», anche la produzione e la fornitura di idrogeno;)) b) ((«trasporto», anche il trasporto di idrogeno.)) 3. ((In alternativa a quanto previsto dal comma 1, qualora le reti di trasporto dell'idrogeno appartengano a un'impresa verticalmente integrata, puo' essere designato un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente separato. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale separati conformemente all'articolo 19, possono agire in qualita' di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno indipendenti, purche' rispettino le prescrizioni dell'articolo 33-vicies quinquies.)) 4. ((In alternativa a quanto previsto dal comma 1, se una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a uno o piu' gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati, ovvero se al 4 agosto 2024 una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a un'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, puo' essere designato un soggetto sotto il controllo esclusivo del gestore del sistema di trasporto o il controllo congiunto di due o piu' gestori dei sistemi di trasporto, o sotto il controllo esclusivo dell'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo. In deroga al primo periodo, qualora sia stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 33-vicies quinquies, comma 2, e una rete di trasporto dell'idrogeno appartenga a uno o piu' gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati e separati conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo, puo' essere designato tale soggetto ovvero un soggetto sotto il controllo congiunto di due o piu' gestori dei sistemi di trasporto quale gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo.)) 5. ((L'impresa che comprenda un gestore del sistema di trasporto separato conformemente all'articolo 19 e un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato puo' essere attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, ma non nella produzione o nella fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Qualora tale impresa operi nel settore della produzione o della fornitura di idrogeno, il gestore del sistema di trasporto del gas naturale si conforma ai requisiti di cui al presente titolo, e l'impresa e tutte le sue parti non prenotano ne' utilizzano diritti di capacita' per l'iniezione di idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione del gas naturale gestito dall'impresa medesima.)) 6. ((Ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno si applicano le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 33-duodetricies.))
Art. 33-viciesquinquies
(( (Separazione orizzontale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno).)) 1. ((Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa attiva nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale ovvero nel settore dell'energia elettrica, deve essere indipendente almeno sotto il profilo della forma giuridica)) .
2. ((Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base di un'analisi costi-benefici positiva pubblicamente disponibile, puo' concedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno deroghe ai requisiti di cui al comma 1, previa valutazione positiva da parte dell'ARERA conformemente a quanto disposto dal comma 4.)) 3. ((Le deroghe concesse a norma del comma 2 sono pubblicate e notificate alla Commissione europea, corredate della relativa valutazione di cui al comma 4, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.)) 4. ((Al momento della concessione di una deroga a norma del comma 2, e successivamente almeno ogni sette anni, oppure su richiesta motivata della Commissione, l'ARERA pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri. Tale valutazione comprende almeno il calendario dei trasferimenti di attivi previsti dal settore del gas naturale al settore dell'idrogeno. Se, sulla base di una valutazione, l'ARERA conclude che l'applicazione continuativa della deroga avrebbe un impatto negativo sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri, o una volta concluso il trasferimento di attivi dal settore del gas naturale al settore dell'idrogeno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica revoca la deroga.))
Art. 33-viciessexies
(( (Separazione della contabilita' dei gestori delle reti dell'idrogeno).)) 1. ((La contabilita' dei gestori delle reti dell'idrogeno e' tenuta a norma dell'articolo 25 del presente decreto.))
Art. 33-viciessepties
(( (Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno).)) 1. ((Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore delle reti di trasporto dell'idrogeno, e' certificata conformemente ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo e all' articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 .)) 2. ((Le imprese che sono state certificate dall'ARERA come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies quater, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quali gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno. La designazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e' notificata alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.)) 3. ((Le imprese certificate di cui al comma 1 notificano all'ARERA tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies quater.)) 4. ((L'ARERA vigila sulla costante osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 19 e all'articolo 33-vicies quater da parte delle imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto avvia una procedura di certificazione:)) a) ((quando riceve notifica dall'impresa certificata a norma del comma 3;)) b) ((di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto dell'idrogeno rischia di concretare una violazione dell'articolo 19 o dell'articolo 33-vicies quater ovvero quando ha motivo di ritenere che tale violazione si sia gia' verificata; oppure)) c) ((su richiesta motivata della Commissione europea.)) 5. ((L'ARERA adotta una decisione in merito alla certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende accordata. La decisione espressa o tacita dell'ARERA acquista efficacia solo a seguito della conclusione della procedura di cui al comma 6.)) 6. ((L'ARERA notifica tempestivamente alla Commissione europea la decisione espressa ovvero intervenuta per silenzio-assenso in merito alla certificazione, unitamente alle informazioni rilevanti per la decisione stessa, ai fini dell' articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 .)) 7. ((L'ARERA puo' chiedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attivita' di produzione o di fornitura di idrogeno le informazioni pertinenti ai fini dell'espletamento dei compiti ad esse conferiti dal presente articolo.)) 8. ((L'ARERA garantisce la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.))
Art. 33-duodetricies
(( (Certificazione in relazione ai paesi terzi).)) 1. ((Qualora la certificazione sia richiesta da un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno o da un proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno che sia controllato da un soggetto di un paese terzo, l'ARERA lo notifica alla Commissione europea. L'ARERA notifica tempestivamente alla Commissione europea qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di una rete di trasporto dell'idrogeno o di un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.)) 2. ((Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno notifica all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo, della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.)) 3. ((L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non e' stato dimostrato cumulativamente:)) a) ((che la persona fisica o giuridica interessata ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies quater;))
b) ((che il rilascio della certificazione non mettera' a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza; nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o piu' paesi terzi, di cui l'Unione europea e' parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprieta', della fornitura o di altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacita' del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di consegnare idrogeno allo Stato o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese interessato.)) 4. ((L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.)) 5. ((L'ARERA, prima di adottare una decisione relativa alla certificazione, chiede un parere alla Commissione europea in merito a:)) a) ((se la persona fisica o giuridica interessata ottemperi alle prescrizioni dei cui all'articolo 68;)) b) ((se il rilascio della certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea.)) 6. ((L'ARERA trasmette alla Commissione europea la richiesta di parere di cui al comma 5. Il parere e' reso secondo i termini e le modalita' previsti dall' articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788 .
Qualora il parere non sia reso entro i termini previsti, si intende che non vi siano obiezioni alla decisione dell'ARERA.)) 7. ((L'ARERA dispone di un termine di cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di cui al comma 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'ARERA tiene nella massima considerazione il parere della Commissione europea. In ogni caso resta fermo il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. La decisione definitiva dell'ARERA e il parere della Commissione europea sono pubblicati congiuntamente. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione europea, e' resa pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.))
Art. 33-undetricies
(( (Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno).)) 1. ((Le imprese dell'idrogeno che possiedono impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno designano, per un periodo di tempo di determinato dall'ARERA e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o piu' gestori per tali infrastrutture.)) 2. ((L'ARERA vigila affinche' i gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettivita', di trasparenza e di non discriminazione.))
Art. 33-tricies
(( (Diritto di accesso alla contabilita').)) 1. ((Le autorita' competenti, compresa l'ARERA e le autorita' competenti per la risoluzione delle controversie di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , hanno il diritto di accedere alla contabilita' delle imprese di idrogeno nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni conformemente all'articolo 25.)) 2. ((Le autorita' competenti di cui al comma 1 mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. La divulgazione di tali informazioni e' ammessa solo qualora sia necessario per consentire alle autorita' stesse di svolgere le proprie funzioni.))
Art. 33-triciessemel
(( (Separazione della contabilita').)) 1. ((Le imprese di idrogeno, indipendentemente dal regime di proprieta' o dalla forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo la vigente disciplina sui conti annuali delle societa' di capitali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 . Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne devono tenere una copia a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale.)) 2. ((Nella contabilita' interna, le imprese devono tenere conti separati per ciascuna attivita' di trasporto dell'idrogeno, distribuzione, terminale dell'idrogeno e stoccaggio di idrogeno come se ciascuna attivita' fosse svolta da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base separatamente per gli attivi di idrogeno e tale assegnazione e' resa trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per le altre attivita' non riguardanti, i terminali dell'idrogeno, lo stoccaggio di idrogeno o il trasporto dell'idrogeno. Nella contabilita' e' precisato il reddito proveniente dalla proprieta' della rete dell'idrogeno. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attivita' non riguardanti il settore dell'idrogeno. La contabilita' interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attivita'. La separazione della contabilita' e' sottoposta a revisione conformemente alle norme di cui al comma 1 ed e' comunicata all'ARERA.)) 3. ((La revisione contabile di cui al comma 1 verifica, in particolare, che sia rispettato l'obbligo di evitare le discriminazioni e i sussidi incrociati di cui al comma 2. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 , non devono verificarsi sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas naturale e gli utenti della rete idrogeno.)) 4. ((Le imprese specificano nella contabilita' interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonche' le norme di ammortamento, fatte salve le norme vigenti relative alla contabilita', applicate nella redazione dei conti separati di cui al comma 2. Tali norme interne possono essere modificate solo in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate all'ARERA e debitamente motivate.)) 5. ((Nell'allegato ai conti annuali le imprese devono indicare ogni operazione di rilevante entita' effettuata con imprese ad esse collegate.))
Art. 33-triciesbis
(( (Designazione dell'autorita' di regolazione per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788).)) 1. ((Le funzioni di autorita' di regolazione nazionale in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 , sono attribuite all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito "ARERA", con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalita' e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 .)) 2. ((In ragione delle competenze attribuite all'ARERA ai sensi del comma 1, la pianta organica dell'Autorita' medesima e' incrementata di dodici unita' di ruolo, appartenenti alla carriera dei funzionari FIII livello base, da assumere in conformita' a quanto previsto dall' articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , anche in deroga all' articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 834, della medesima legge n. 207 del 2024 .)) 3. ((Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 646.692 per l'anno 2026, a euro 1.293.384 per l'anno 2027, a euro 1.329.306 per l'anno 2028, a euro 1.366.305 per l'anno 2029, a euro 1.404.414 per l'anno 2030, a euro 1.443.667 per l'anno 2031, a euro 1.484.097 per l'anno 2032, a euro 1.525.739 per l'anno 2033, a euro 1.568.632 per l'anno 2034, a euro 1.612.811 per l'anno 2035 e ad euro 1.658.315 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede a valere sul bilancio di ARERA anche ai sensi di quanto previsto dal comma 4.)) 4. ((Il contributo di cui all' articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 , e all' articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e' posto anche a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, per un importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di ciascuno dei medesimi soggetti.))
Art. 33-triciester
(( (Applicazione della disciplina dell'autorita' di regolazione al settore dell'idrogeno).)) 1. ((Ai fini del presente titolo, all'ARERA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV.)) 2. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai gestori delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno, ai gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai gestori dei terminali dell'idrogeno.)) 3. ((L'ARERA, nell'esercizio dei poteri di cui al titolo IV, puo' adottare atti di regolazione e provvedimenti attuativi volti a disciplinare le modalita' di applicazione delle predette disposizioni al settore dell'idrogeno, tenendo conto delle relative specificita' tecniche, economiche e infrastrutturali.)) 4. ((Fermo restando quanto previsto dal titolo IV, i compiti e le competenze dell'ARERA sono integrati come stabilito dall'articolo 33-tricies quater.))
Art. 33-triciesquater
(( (Ulteriori compiti e competenze dell'autorita' di regolazione).)) 1. ((Fatto salvo quanto disposto dal titolo IV, i compiti e le competenze dell'ARERA sono integrati come segue:)) a) ((stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, le tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno e le rispettive metodologie di calcolo;)) b) ((tenere conto dell'esame e della valutazione dei piani di sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno presentati dai gestori delle reti dell'idrogeno a norma degli articoli 16 e 33-vicies semel, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 ;)) c) ((vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1789 ;)) d) ((approvare e modificare i piani di sviluppo della rete di cui agli articoli 16 e 16-bis;)) e) ((procedere all'esame e, ove opportuno, chiedere modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel, comma 4.)) 2. ((Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformita' ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'ARERA si consulta, ove opportuno, con i gestori delle reti dell'idrogeno e, se del caso, coopera strettamente nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 con altre autorita' nazionali pertinenti.)) 3. ((Oltre ai compiti ad essa conferiti dalla normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente a norma dall'articolo 17 o dell'articolo 33-vicies quater, l'ARERA:)) a) ((controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente decreto e irroga sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi;)) b) ((controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in modo da assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualita' di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in seguito a eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi dell'articolo 44, comma 2;)) c) ((fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente)) ;
d) ((provvede affinche' le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete dell'idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un compenso adeguato all'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purche' sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;)) e) ((esercita poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente.)) 4. ((All'ARERA e' conferito il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di idrogeno.)) 5. ((Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti dalla normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di trasporto indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a norma degli articoli 11 e 15, all'ARERA sono conferiti i seguenti poteri:)) a) ((irrogare sanzioni per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;)) b) ((controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;)) c) ((agire in qualita' di organo di risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato in seguito a eventuali reclami presentati dagli stessi;)) d) ((controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;)) e) ((approvare gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato, verificando che siano conformi alle condizioni di mercato;)) f) ((richiedere all'impresa verticalmente integrata, in caso di notifica da parte del responsabile della conformita' a norma dell'articolo 15, comma 4, ogni informazione necessaria, ivi inclusa la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;)) g) ((esercitare poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato;)) h) ((attribuire, in tutto o in parte, i compiti specifici del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato a un gestore di sistema indipendente o a un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente designato a norma dell'articolo 33-vicies quater in caso di reiterata violazione, da parte del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno integrato, degli obblighi gravanti su di esso a norma del presente decreto, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.)) 6. ((L'ARERA ha il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per determinare la connessione e l'accesso alle reti nazionali dell'idrogeno, comprese le tariffe di rete dell'idrogeno, ove opportuno, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno.))
Art. 33-triciesquinquies
(( (Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso paesi terzi).)) 1. ((Il presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o altri operatori economici, la facolta' di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle condotte con paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorita' di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorita' di regolazione degli Stati membri interessati.)) CAPO IV Titolo III MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 34 - Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 1. All' articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
6. Cliente idoneo: e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita' di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.".
2. All' articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999 dopo il comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attivita' commerciali e professionali.
25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.
25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.
25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attivita' di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.
25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonche' un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia elettrica.
25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacita' di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.
25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.
25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.
25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.
25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.".
Note all'art. 34:
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo. 16 marzo 1999, n. 79 citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. Definizioni. - 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.
2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all' articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
6. Cliente idoneo: e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita' di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.
7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.
9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita' di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici.
16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.
17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e' ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto.
19. Produzione e' la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante piu' dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.
24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete e' la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.
25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attivita' commerciali e professionali.
25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.
25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.
25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attivita' di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.
25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonche' un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia elettrica.
25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacita' di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.
25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.
25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.
25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.
25-terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.».
Art. 35 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori 1. Tutti clienti sono idonei.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124 . (7) (8) (12)
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 210 )) .
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell' articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , adotta le misure necessarie:
a) per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica della lista di controllo per i consumatori elaborata dalla Commissione europea contenente informazioni pratiche sui loro diritti;
b) per assicurare che i clienti abbiano idonee informazioni, riferite anche alla diffusione della lista di controllo di cui alla lettera a), concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule di offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione intelligenti e reti intelligenti.
-------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 , come modificata dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 60) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2020, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , e' abrogato.". -------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 1, comma 60) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all' articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici". -------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 , come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , ha disposto (con l'art. 1, comma 60) che "Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all' articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici".
Art. 36 - Gestore dei sistemi di trasmissione
Gestore dei sistemi di trasmissione 1. L'attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica e' riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , secondo modalita' definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione.
2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non puo', ne' direttamente ne' indirettamente, esercitare attivita' di produzione e di fornitura di energia elettrica, ne' gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica. Il personale del gestore della rete di trasmissione nazionale non puo' essere trasferito a imprese elettriche che esercitano attivita' di generazione ovvero di fornitura di energia elettrica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la concessione relativa alle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e l'annessa convenzione sono modificate in attuazione del divieto di cui al comma 2, nonche' al fine di assicurare che le attivita' del gestore del sistema di trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei principi di indipendenza, terzieta' e non discriminazione.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 210 . (15)
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 210 .
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la procedura ai sensi dell' articolo 10 della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base della quale la medesima Autorita' e' tenuta ad adottare, entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti di Terna Spa.
7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto dei criteri di cui all' articolo 9 della direttiva 2009/72/CE e in particolare:
a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura e a esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema di trasmissione;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno del gestore del sistema di trasmissione sia all'interno di un'impresa che esercita l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura.
7-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni idonee a richiedere un riesame dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito della procedura di certificazione di Terna Spa e vigila sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio della stessa.
8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura di certificazione di Terna S.p.a.:
a) se ha ricevuto la notifica di cui al comma 7-bis del presente articolo;
b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto che una modifica dei diritti o dell'influenza esercitati nei confronti del gestore della rete di trasmissione nazionale rischia di dar luogo a una violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo ovvero vi e' fondato motivo di ritenere che tale violazione si sia gia' verificata;
c) su richiesta della Commissione europea.
8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento ovvero dalla richiesta della Commissione europea. In caso di inutile decorso del termine di quattro mesi, la certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni della precedente.
8-quater. La decisione espressa o tacita ai sensi del comma precedente deve essere notificata senza indugio alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti. La decisione dell'Autorita' nazionale, sia essa espressa o tacita, acquista efficacia soltanto una volta che si sia conclusa la procedura di valutazione di cui al presente comma.
8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale e alle imprese che esercitano attivita' di generazione o di fornitura di energia elettrica tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione loro conferiti. L'Autorita' assicura la segretezza di tutte le informazioni commercialmente sensibili.
9. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprieta' di soggetti diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari:
a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti;
b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore;
c) garantiscano la copertura della responsabilita' civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilita' collegata all'esercizio delle attivita' di Terna Spa;
d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso Terna Spa.
10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale da conseguire nei successivi 36 mesi.
11. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la certificazione di Terna S.p.a. nell'ipotesi in cui un soggetto stabilito in uno Stato terzo, non appartenente all'Unione europea, ne acquisisca il controllo.
Ferma restando la disciplina nazionale in materia di poteri speciali sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, l'ARERA e' tenuta a decidere in merito alla certificazione sulla base di tali criteri, i quali:
a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7;
b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere sulla certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione europea circa il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, nonche' circa gli eventuali rischi per l'approvvigionamento dell'Unione europea, adottando la decisione entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di parere ad opera della Commissione;
c) consentono all'ARERA di rifiutare la certificazione, a prescindere dal contenuto del parere della Commissione europea, nel caso in cui il controllo esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale sia tale da mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale ovvero la sicurezza dell'approvvigionamento di un altro Stato membro dell'Unione europea.
d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la decisione finale sulla certificazione, trasmetta la stessa alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni necessarie. In caso di difformita' rispetto al parere della Commissione, la decisione sulla certificazione deve essere motivata e la relativa motivazione e' pubblicata sul sito web dell'Autorita'.
11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del medesimo gestore ovvero del sistema di trasmissione da parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo.
(( 12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonche' previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 . Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico relativo agli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. puo' integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della meta'.
13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo)) 14. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in cui Terna non realizzi un investimento in base al piano decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti dal controllo della societa' stessa. Restano ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina della concessione per l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.
14-bis. L'ARERA verifica la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui ai commi precedenti, oltre che con i fabbisogni individuati nell'ambito della procedura di consultazione pubblica, altresi' con il piano decennale di sviluppo della rete dell'Unione europea di cui all' articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 . In caso di dubbi, l'Autorita' puo' consultare l'ACER. L'ARERA valuta inoltre la coerenza del piano decennale con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 . All'esito delle verifiche di cui al presente comma, l'ARERA puo' richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale di modificare il piano decennale presentato.
15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore condivisione delle esigenze di sviluppo della rete, Terna redige con cadenza annuale una relazione sullo stato della rete, da trasmettersi al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche della rete di trasmissione, le aree di carico in cui la stessa e' funzionalmente articolata, nonche' le criticita', le congestioni e i livelli di sovraccarico riscontrati o previsti.
------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210 ha disposto (con l'art. 18, comma 11) che "Restano tuttavia fermi gli effetti prodotti dal predetto comma 4 dell'articolo 36 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".
Art. 37 - Promozione della cooperazione regionale
Promozione della cooperazione regionale 1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica e lo sviluppo sostenibile nonche' di conseguire prezzi competitivi, Terna in qualita' di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , ed il Gestore dei mercati energetici Spa in qualita' di gestore del mercato ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79 , operano con i rispettivi gestori dei Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie azioni, informando preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui informano il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas sulle iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi progetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari, adottano le misure necessarie affinche' il gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore del mercato operino una gestione efficiente delle piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di eventuali criticita', e assicurino l'interoperabilita', la sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi interconnessi.
(( 2-bis. Nell'ambito del rafforzamento della cooperazione regionale, il Gestore della rete di trasmissione assicura la cooperazione con i Centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle raccomandazioni di questi ultimi, e partecipa alla predisposizione delle valutazioni di adeguatezza a livello europeo e nazionale ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 943/2019 . )) 3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalita' e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacita' di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonche' da progetti comuni definiti con altri Stati non appartenenti all'Unione europea.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia.
Art. 38 - Gestori dei sistemi di distribuzione
Gestori dei sistemi di distribuzione 1. Fermo restando quanto previsto all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 , il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attivita' non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorita' adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attivita' di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Cio' non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che consentano alla società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza economica e amministrativa per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti i cui costi costituiscono componenti tariffarie regolate e, in particolare, di approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente, nonche' di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non e' viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni sulle attivita' giornaliere ne' su singole decisioni concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee di distribuzione dell'energia elettrica, purche' esse non eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento a questo equivalente;
d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Il medesimo gestore individua un responsabile della conformita', indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che e' responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate.
2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo stesso gestore non puo' trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:
a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica;
b) le informazioni concernenti le proprie attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo.
2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi' che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita' di riconoscimento dei costi per le attivita' di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densita' dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicita' e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124 .
4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicita' e redditivita' ai sensi dell' articolo1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 , contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese di cui all' articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10 , che risultino prive dell'attivita' di produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.5 del 2004 , la medesima Autorita', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce meccanismi di gradualita' che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 , e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 . PERIODO SOPPRESSO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 30/6/2011, N. 150.
5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all' articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008 , i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza cosi' come definite dall' articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonche' le altre reti elettriche private definite ai sensi dell' articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009 , cui si applica l' articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 .
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.
5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis.
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o piu' provvedimenti disciplina:
a) le modalita' con cui i Gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema, la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari e dei servizi di bilanciamento;
b) la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalita' che stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente comma.
5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente prevedibili per il gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica.
5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina le modalita' di approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di distribuzione, definendo in particolare:
a) le specifiche, i ruoli, le procedure di approvvigionamento e le modalita' di remunerazione dei servizi, al minor costo per il sistema. Le procedure di approvvigionamento dei servizi ancillari non legati alla frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, in modo da consentire la partecipazione effettiva sulla base delle capacita' tecniche dei fornitori dei servizi, ivi inclusi quelli dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili, di consumo, di stoccaggio, nonche' gli aggregatori, a meno che la medesima Autorita' non abbia stabilito che l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia economicamente efficiente o che sarebbe comunque fonte di distorsioni del mercato o di maggiore congestione;
b) le modalita' di copertura dei costi di approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a);
c) individua le informazioni che i gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili ai partecipanti al mercato e agli utenti ai fini delle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a);
5-sexies.1. ((L'ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta i criteri e le modalita' sulla base dei quali il gestore della rete di distribuzione rende disponibili, in modo aggregato e anonimo, i dati riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunita' di energia rinnovabile, assicurando l'interoperabilita' sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinche' possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione.)) 5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di divulgare determinate informazioni, il gestore del sistema di distribuzione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attivita' e deve impedire che le informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello svolgimento della propria attivita' siano divulgate in modo discriminatorio.
5-octies. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalita' con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacita' disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularita' spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacita' oggetto di richieste di connessione e la possibilita' di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacita' disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori.
Art. 38-bis
(( (Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione). )) (( 1. Il Gestore del sistema di trasmissione nazionale e il Gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di sviluppo della rete, possono proporre di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi sono componenti di rete pienamente integrati per i quali l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione. ))
Art. 38-ter
(( (Accordi di connessione flessibili). ))
1. ((Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilita' di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacita' di rete disponibile per nuove connessioni e' limitata o nulla, secondo modalita' disciplinate dall'ARERA. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete puo' essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.))
2. ((Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che:))
a) ((le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;))
b) ((a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti;))
c) ((per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione piu' efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia;))
d) ((gli accordi specifichino almeno i seguenti elementi:))
1) ((l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonche' la capacita' aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che puo' essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno;))
2) ((gli oneri di rete applicabili alla capacita' di immissione e di prelievo continua e alla capacita' di immissione e di prelievo flessibile;))
3) ((la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacita' continua richiesta.))
Art. 39 - Interconnettori
Interconnettori 1. All' articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 , le parole: "L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas." sono sostituite dalle seguenti: "L'esenzione e' accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacita' di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.".
2. L'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi di cui all' articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 , e' rilasciata ai soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, indipendentemente dal livello di tensione.
3. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero dello sviluppo economico, previa approvazione della Commissione europea, non riconosca che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' concessa.
((3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all' articolo 10 o all' articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all' articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 , fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorita' competenti ai sensi dell' articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 . Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinche' il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione)) 4. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adegua le disposizioni per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina di accesso a terzi ai nuovi interconnettori, nel rispetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo altresi' che il rilascio dell'esenzione sia subordinato al raggiungimento di un accordo con il Paese membro interessato.
5. Ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, assicurando nel contempo la equa partecipazione degli enti territoriali al procedimento di autorizzazione delle opere, gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono realizzabili mediante la procedura semplificata di cui all' articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni, limitatamente alla connessione tra il territorio estero e il primo nodo utile, anche se necessitante di adeguati potenziamenti, in territorio nazionale. La connessione tra il predetto primo nodo utile e il resto del territorio nazionale e' assoggettato al regime autorizzativo previsto per gli interventi di sviluppo inseriti nel Piano decennale di sviluppo della rete.
Art. 40 - Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea
Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, laddove esistano progetti comuni definiti con Paesi non appartenenti all'Unione europea e in coerenza con questi, nel caso di nuove linee elettriche realizzate da Terna Spa per l'interconnessione con tali Paesi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'assegnazione della capacita' di trasmissione addizionale, in base a principi di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema elettrico nazionale, previo accordo con l'autorita' del Paese interessato, tenuto conto di quanto previsto al comma 2.
2. La capacita' di trasmissione di cui al comma 1 e' conferita prioritariamente ai soggetti produttori di energia elettrica rinnovabile nel Paese non appartenente all'Unione europea, che garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all' articolo 9 della direttiva 2009/28/CE , i quali si impegnano a stipulare, nell'ambito dei progetti comuni richiamati al medesimo comma 1, contratti di importazione di lunga durata, secondo criteri che tengono conto della durata dei contratti e in subordine dei volumi di energia elettrica oggetto dei medesimi contratti e finalizzata al consumo in Italia.
L'eventuale quota di capacita' residuale e' assegnata, sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie, ai soggetti importatori o clienti finali o consorzi degli stessi che ne fanno richiesta.
3. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri sulla base dei quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina:
a) le garanzie finanziarie relative alla richiesta di conferimento della nuova capacita' da realizzare e le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto;
b) le penali a carico del gestore di trasmissione nazionale derivanti dai ritardi nella messa a disposizione della capacita' di trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza maggiore, nonche' le penali in caso di risoluzione del contratto.
Note all' art. 40:
Per la direttiva 2009/28/CE , si veda nelle note alle premesse.
Art. 41 - Mercati al dettaglio
Mercati al dettaglio 1. Le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attivita' di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 , non devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le societa' che svolgono le suddette attivita'. Le informazioni concernenti ciascuna attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. Nel caso in cui una stessa societa' eserciti attivita' di vendita al mercato libero e al mercato tutelato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari affinche' la stessa societa' non possa trarre vantaggio competitivo sia nei confronti dei clienti finali sia sotto il profilo delle valutazioni che la stessa Autorita' effettua in materia di qualita' del servizio, rispetto ad un assetto societario in cui le due attivita' siano attribuite a societa' distinte appartenenti ad uno stesso gruppo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
Note all'art. 41:
Il testo dell' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 . Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.».
CAPO V Titolo IV AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE
Art. 42 - Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1. Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalita', che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 ((, in stretta consultazione con le altre autorita' nazionali competenti, inclusa l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, le pertinenti autorita' degli Stati membri limitrofi e dei paesi limitrofi, fatte salve le rispettive competenze)) :
a) ((promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente sostenibili nell'Unione europea, nonche' l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea, oltre a garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed energia;)) a-bis) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
a-ter) ((eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica, gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, gas naturale e idrogeno e sviluppare adeguate capacita' di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;)) b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;
c) ((contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il profilo dei costi e tenendo conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto", lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con agli obiettivi generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;)) d) ((agevolare la connessione e l'accesso alla rete di nuove capacita' di produzione e di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l'accesso di nuovi operatori nei mercati e l'immissione dell'energia elettrica e del gas e idrogeno da fonti di rinnovabili;)) d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica ((, del gas e idrogeno da fonti rinnovabili)) siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati;
e) provvedere affinche' i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori ((in stretto coordinamento con le pertinenti autorita' di tutela dei consumatori e in consultazione con i pertinenti organismi dei consumatori)) ;
f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.
f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicita', trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarieta' previsti nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2017/1938 , comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarieta', come previsto dall'articolo 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.
Art. 43 - Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorita' medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I ((alla direttiva 2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 , in particolare, valutando l'esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti di esercitare i loro diritti, quali il cambio di fornitore, la risoluzione del contratto e l'accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie)) ;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I ((alla direttiva 2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788 )) ;
c) ((garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno, nonche' qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi della normativa nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2024/1789 e 2019/943 e del regolamento (CE) n. 715/2009/, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58 , 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 70 , 71 e 72 del regolamento (UE) 2024/1789 , del regolamento (UE) 2017/1938 , nonche' di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);)) c-bis) disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all' articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 ;
c-ter) ((in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E), il gas (ENTSO-G), l'idrogeno (ENNOH) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua della normativa nazionale vigente, del regolamento (UE) 2024/1789 , dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 e delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni assunte dall'ACER;)) c-quater) ((individua congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee l'inadempimento, da parte dell'ENTSO-E, di ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei rispettivi obblighi, tenuto conto che se le autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per una decisione, a norma dell' articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 ;)) c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli ((70 a 74 del regolamento (UE) 2024/1789 )) , mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea;
c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell' articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942 ;
c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER;
c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacita' di interconnessione nella misura massima, a norma dell' articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943 ;
c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di regolazione nazionali interessate:
1. approva i costi connessi alle attivita' dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;
2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali;
3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorita', al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per la decisione a norma dell' articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 ;
4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all' articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943 ;
5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali;
c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni;
c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunita' di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;
c-duodecies) ((assicura che ai gestori dei sistemi, compresi i gestori delle reti dell'idrogeno, e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attivita' di ricerca correlate;)) c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento.
c-quaterdecies) ((garantisce un processo aperto, trasparente, efficace ed inclusivo per predisporre il piano nazionale di sviluppo della rete in linea con le prescrizioni dell' articolo 55 della direttiva (UE) 2027/1788 il piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno in linea con le prescrizioni dell'articolo 56 e, se del caso, il piano di dismissione della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 57 della medesima direttiva;)) c-quinquiesdecies) ((approva e modifica i piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 55 e, se del caso, all' articolo 57 della direttiva (UE) 2024/1788 ;)) c-sexiesdecies) ((procede all'esame e, se del caso, chiede modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui all' articolo 56, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1788 ;)) c-septiesdecies) ((definisce gli orientamenti di cui all' articolo 57, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788 che forniscono criteri e metodologie per un approccio strutturale alla dismissione di parti della rete di distribuzione del gas naturale, tenendo conto dei costi di dismissione e del caso specifico degli attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita originariamente previsto, nonche' fornire orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in tali casi;)) c-duodevicies) ((monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotto;)) c-undevicies) ((svolge qualsiasi altro compito conferito a norma della direttiva (UE) 2024/1788 e del regolamento (UE) 2024/1789 ;)) c-vicies) ((esercita i poteri seguenti:
1) fissa e approva, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per la prestazione di servizi di bilanciamento, che devono essere svolti nel modo piu' economico, fornisce incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi;
2) approva e monitora gli oneri specifici ai sensi dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 ;))
c-vicies semel) ((controlla la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto e delle reti di trasporto dell'idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori e gli interconnettori di idrogeno, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o gli operatori di mercato presentano all'autorita' le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacita', che se del caso puo' chiedere la modifica di tali regole.)) 2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE , i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore.
2-ter. ((L'Autorita' approva gli scenari comuni per il piano decennale comune di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno conformemente all' articolo 55, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2024/1788 .)) 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila:
a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto ((e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, e fornisce, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sotto il profilo della loro conformita' con i piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione europea di cui agli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789 , comprendente le raccomandazioni per la modifica di tali programmi di investimento)) ;
b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009 ;
c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all' articolo 42 della direttiva 2009/72/CE e di cui all' articolo 46 della direttiva 2009/73/CE ;
c-bis) ((sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti dell'idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni, comprese le richieste di connessione alla rete da parte degli impianti di produzione di biometano.)) 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora:
a) ((il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione; la trasparenza delle offerte, le impennate dei prezzi e il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, i reclami dei clienti civili e le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente all'attenzione delle autorita' garanti della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, in particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di poverta' energetica;)) b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso ((, e, se del caso, informare l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in merito a tali pratiche)) ;
c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' dei Paesi terzi;
c-bis) ((l'evoluzione della qualita' del gas e della relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualita' del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel sistema del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti GNL;)) c-ter) ((l'evoluzione della qualita' dell'idrogeno e della relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se del caso, come previsto all'articolo 50, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualita' dell'idrogeno;)) c-quater) ((affinche' sia rispettata la liberta' contrattuale per quanto concerne i contratti a lungo termine, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione europea, siano coerenti con le politiche dell'Unione europea e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, purche' per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non siano stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31 dicembre 2049;)) c-quinquies) ((sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e garantisce l'osservanza, da parte delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di trasparenza.)) 4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria.
4-ter. ((L'ARERA provvede affinche' siano esclusi i sussidi incrociati fra attivita' di trasporto, distribuzione, trasporto dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando l' articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789 )) .
5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, l' ((ARERA puo' effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno)) , nonche' adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorita' puo' in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorita' di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all' articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481 . Nella relazione annuale medesima, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformita' di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all' articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009 . Tale analisi puo' includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento.
7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 44 - Reclami
Reclami 1. ((L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio di gas naturale, di un sistema GNL o di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno. Se necessario, l'Autorita' puo' chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, di modificare le condizioni e le modalita', comprese le tariffe e le metodologie di calcolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio.)) 2. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Tale termine puo' essere prorogato di non oltre due mesi qualora l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il termine medesimo puo' essere ulteriormente prorogato, in ogni caso, per un periodo non piu' lungo di ulteriori due mesi.
2-bis. Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA il potere di valutare le tariffe o le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorita' stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorita' decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo.
2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA, ferma la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive per la disciplina, ai sensi dell' articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 , delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma precedente. La partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente comma e' obbligatoria.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila affinche' siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE .
Art. 45 - Poteri sanzionatori
Poteri sanzionatori 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 , l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie ((alle imprese di gas naturale e di idrogeno)) in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti ((dalla direttiva (UE) 2024/1788, dal regolamento (UE) 2024/1789 e)) dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36,comma 3 , 38 , commi 1 e 2 , e 41 del presente decreto;
b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli articoli 4 , 8, commi 4 e 5 , dell' articolo 10, commi 1 e 3 , e degli articoli 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 comma 8 , 17 commi 4 e 5 , 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche' l' articolo 20, commi 5bis e 5ter del decreto legislativo n. 164 del 2000 , e l' articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ,
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non si applica l' articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all' articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari che assicurino il piu' utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio avvalendosi, ove necessario, delle facolta' disciplinate dall' articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 .
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE , l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore.
Art. 46 - Disposizioni in materia di rapporti istituzionali
Disposizioni in materia di rapporti istituzionali 1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la piu' efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale ((e dell'idrogeno)) in funzione della loro competitivita' e della tutela degli utenti.
2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non e' opponibile il segreto d'ufficio. ((L'autorita' che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorita' che le comunica.)) 3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attivita' e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER, con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri Stati membri, nonche' con l'ACER in ordine alle questioni transfrontaliere.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di:
a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacita' transfrontaliere, nonche' consentire un adeguato livello minimo di capacita' di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;
b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato;
c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni.
c-bis) ((assicurare l'osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.)) 7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorita' nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
7-bis. ((L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunita' dell'energia, dopo aver consultato le autorita' di regolazione degli altri Stati membri interessati, e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva (UE) 2024/1788 , nel territorio e nelle acque territoriali italiane.))
Art. 46-bis
(( (Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori).)) (( 1. I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra l'Italia e un paese terzo, purche' compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorita' nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorita' di regolazione interessate. ))
Art. 46-ter
(( (Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi).)) (( 1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una deroga all'applicazione degli articoli 9 , 10 , 11 , 32 e 41, commi 6 , 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE , come modificata dalla direttiva 2019/692/UE , ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane.
Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione europea. La deroga e' accordata, caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, per una durata massima di venti anni, ed e' rinnovabile in casi giustificati e puo' essere subordinata al rispetto di prescrizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al secondo periodo. La decisione di deroga e' resa pubblica e notificata alla Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020.
Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE , come modificata dalla direttiva 2019/692/UE , e che l'abbia attuato efficacemente, in virtu' di un accordo concluso con l'Unione europea.
2. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e' situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o piu' Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro e' quello con la rete italiana, il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una deroga a detto gasdotto dopo avere consultato gli Stati membri interessati.
3. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto e' situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o piu' Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro e' quello con la rete di uno di tali Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere alla Commissione di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio e' situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/CE , come modificata dalla direttiva 2019/692/UE . ))
Art. 46-quater - (Procedura di abilitazione)
(Procedura di abilitazione) 1. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai commi successivi.
2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione europea e gli Stati membri, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della (( direttiva (UE) 2024/1788 )) , il Ministero dello sviluppo economico notifica tale intendimento alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonche' qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione ((di cui all' articolo 89, paragrafi da 3 a 15, della direttiva (UE) 2024/1788 )) .
3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione nei termini ((di cui all' articolo 89 della direttiva (UE) 2024/1788 ,)) notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonche' ogni successiva modifica allo status di tale accordo.
CAPO VI Titolo V NORME FINALI
Art. 47 - Recepimento della direttiva 2008/92/CE
Recepimento della direttiva 2008/92/CE 1. All' articolo 64 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , le parole: " direttiva del Consiglio 90/377/CEE " sono sostituite dalle seguenti: " direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE ".
Note all'art. 47:
Si riporta il testo dell' articolo 64, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1991), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42, S.O., come modificato dal presente regolamento:
«Art. 64. Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale.
1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in conformita' alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Per la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE , si veda nelle note alle premesse.
Art. 48 - Obblighi di comunicazione
Obblighi di comunicazione 1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano le comunicazioni di cui all' articolo 3, comma 15, della direttiva 2009/72/CE e dell' articolo 3, comma 11 della direttiva 2009/73/CE .
Note all' art. 48:
Per la direttiva 2009/72/CE , si veda nelle note alle premesse.
Per la direttiva 2009/73/CE , si veda nelle note alle premesse.
Art. 49 - Disposizioni di carattere finanziario
Disposizioni di carattere finanziario 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate, ivi compresa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 50 - Entrata in vigore
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Romani, Ministro dello sviluppo economico Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano