004G0210
004G0210
Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele. (DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004 n. 179)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 21-7-2004 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14 , ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B; Vista la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 ; Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , e successive modificazioni; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003, recante approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 15 gennaio 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
2. Principali varieta' di miele sono:
a) secondo l'origine:
1) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;
2) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera), che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;
b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;
2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o piu' pezzi di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;
6) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2025, N. 207 )) . ((4)) 3. Il miele per uso industriale e' il miele che e' adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che puo':
a) avere un gusto o un odore anomali;
b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;
c) essere stato surriscaldato;
c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini. (4)
----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".
Art. 2
1. Il miele deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato.
Art. 3
1. Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonche' le disposizioni indicate ai commi 2 e 3. (4)
2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la denominazione di vendita "miele" e' riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita "miele", ad eccezione del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale; (4)
c) il miele per uso industriale deve riportare, nell' immediata prossimita' della denominazione del prodotto, la menzione "unicamente ad uso culinario"; (4)
d) ad esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;
2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici, previsti dalla normativa europea; (4)
e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere designato con il solo termine "miele" nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;
f) sull'etichetta deve essere indicato il Paese d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Se il miele e' originario di piu' Paesi, i paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela e' ammessa una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilita' dell'operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d'origine del miele e' superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, e' consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale; (4)
f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantita' nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore; (4)
g) ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3; (4)
g-bis) il polline non e' considerato un ingrediente, ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio , dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, essendo una componente naturale specifica del miele. (3)
3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua italiana. (4)
4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi.
4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2025, N. 207 )) . ((4)) ----------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 3 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte". ----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".
Art. 4
1. E' vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele.
2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve avere sapore o odore anomali, ne' avere iniziato un processo di fermentazione, ne' presentare un grado di acidita' modificato artificialmente, ne' essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.
4. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), e' vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che cio' sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.)) ((4)) 5. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all' articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".
Art. 5
1. (( Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in conformita' alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi ci si avvale, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius.)) ((4)) ----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".
Art. 6
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele non conforme a quanto previsto all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila.
3. Chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 4 e' punito con le sanzioni previste all' articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 .
Nota all' art. 6:
- Per la legge 30 aprile 1962, n. 283 , vedi note alle premesse. L'art. 6, cosi' recita:
«Art. 6. - La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
(Comma abrogato dall' art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1999, n. 514 ).
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.».
In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175, codice penale .
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36, codice penale ».
Art. 7
1. Sono abrogati la legge 12 ottobre 1982, n. 753 , e successive modificazioni, e l' articolo 58 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 .
Art. 8
1. Il miele conforme alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare ad essere commercializzato sino al 31 luglio 2004.
2. Il miele etichettato anteriormente al 1° agosto 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare ad essere commercializzato sino ad esaurimento.
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2025, N. 207 )) ((4)) ----------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".
Art. 10
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attivita' produttive Sirchia, Ministro della salute La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato
(previsto dall'art. 2, comma 1)
CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE
Il miele e' essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio, nonche' da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele.
Il colore del miele puo' variare da una tinta quasi incolore al marrone scuro. Esso puo' avere una consistenza fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Il sapore e l'aroma variano ma derivano dalle piante d'origine.
Il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve presentare le seguenti caratteristiche di composizione:
1. Tenore di zuccheri.
1.1. Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due):
miele di nettare non meno di 60 g/100 g;
miele di melata, miscele di miele di melata e miele di nettare non meno di 45 g/100 g.
1.2. Tenore di saccarosio:
in genere non piu' di 5 g/100 g;
robinia (Robinia pseudoacacia), erba medica (Medicago sativa), banksia (Banksia menziesii), sulla (Hedysarum coronarium), eucalipto rosastro (Eucalyptus camaldulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp. non piu' di 10 g/100 g;
lavanda (Lavandula spp.), borragine (Borago officinalis) non piu' di 15 g/100 g.
2. Tenore d'acqua:
in genere non piu' del 20%;
miele di brughiera (Calluna) e miele per uso industriale in genere non piu' del 23%;
miele di brughiera (Calluna) per uso industriale non piu' del 25%.
3. Tenore di sostanze insolubili nell'acqua:
in genere non piu' di 0,1g/100;
miele torchiato non piu' di 0,5 g/100 g.
4. Conduttivita' elettrica:
tipi di miele non elencati nel secondo e terzo trattino e miscele di tali tipi di miele non piu' di 0,8 mS/cm;
miele di melata e di castagno e miscele con tali tipi di miele ad eccezione di quelli indicati nel terzo trattino non meno di 0,8 mS/cm;
eccezioni: corbezzolo (Arbutus unedo), erica (Erica spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), tiglio (Tilia spp.), brugo (Calluna vulgaris), Leptospermum, Melaleuca spp.
5. Acidita' libera:
in genere non piu' di 50 meq/kg;
miele per uso industriale non piu' di 80 meq/kg.
6. Indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF), determinati dopo trattamento e miscela:
a) indice diastasico (scala di Schade):
in genere, tranne miele per uso industriale non meno di 8;
miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio, miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg non meno di 3;
b) HMF:
in genere, tranne miele per uso industriale non piu' di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), secondo trattino);
miele di origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali tipi di miele non piu' di 80 mg/kg.