Monitoring Gesetzessammlung

008G0209

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

008G0209

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. (DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008 n. 188)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2008 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007; Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008; Sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
a) l'articolo 9 continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera a), del Regolamento".

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del Regolamento".

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il Registro dei produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
[...]
[...]
d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto".

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del Regolamento;
[...]
d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto".

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , e' ridenominato «Centro di coordinamento batterie» e rappresenta il soggetto terzo indipendente di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
[...]
c) l'articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera c), del Regolamento".

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del Regolamento".

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 27

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
[...]
[...]
d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto".

Art. 28

((IL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 , HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Art. 29

Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) il decreto del Ministro della sanita' in data 20 marzo 1997, recante «Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE , relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1997;
b) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003, n. 194 , recante «Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione , che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
c) l' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 ;
d) l' articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005 , relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall' articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475 ;
f) l' articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
h) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2007, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 novembre 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro dell'interno Scajola, Ministro dello sviluppo economico Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano Nota all'art. 29:
- L'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 , come modificato dal presente decreto, recita:
«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art. 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3;
b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al registro ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'art. 13, comma 4, e affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'art. 17.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.
3. (Abrogato).
4. Con il decreto previsto all'art. 13, comma 8, e', altresi', istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.».

Allegato I

Allegato I
(articolo 8, comma 3)
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Allegato II

Allegato II
(articolo 10)
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Allegato III

Allegato III
(articolo 14, comma 2, e 15, commi 2 e 3)
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti:
[...]
[...]
[...]
d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l'allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto".

Allegato IV

Allegato IV
(articolo 23, comma 1)
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".

Allegato V

Allegato V
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 )) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 10 febbraio 2026, n. 29 , ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti [...]".
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