Monitoring Gesetzessammlung

25G00191

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

25G00191

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali. (25G00191) (DECRETO LEGISLATIVO 02 dicembre 2025 n. 183)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2025 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 9 , 76 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea», e, in particolare, l'articolo 31; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, allegato A, numero 12); Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 , sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; Vista la direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 , recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, gli articoli 6 e 22; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa » e, in particolare, l'articolo 47; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2025; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 21 agosto 1997, n. 281 , espresso nella seduta del 23 ottobre 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dell'universita' e della ricerca, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche agli allegati III e IV
al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 1. A decorrere dalla data di entra in vigore del presente decreto, gli allegati III e IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 , sono sostituiti dagli allegati III e IV di cui all'allegato A al presente decreto.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riportano gli articoli 9 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 214 del 12 settembre 1988 :
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l' articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all' attuazione della normativa dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013 :
«Art. 31 (Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all' articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta l'articolo 1 e l'Allegato A della legge 13 giugno 2025, n. 91 , recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025 :
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012 .
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .».
«Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022 , che modifica le direttive 1999/62/CE , 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture;
2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 , sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023 , recante modifica della direttiva 2011/16/UE , relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio ;
5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 , che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024 , che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE);
7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;
8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024 , che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE);
9) direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 , relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione);
11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 , riguardante il recupero e la confisca dei beni;
12) direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;
13) direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024 , recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;
14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 , sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 , che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024 , sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE ;
17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 , sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE ;
18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 , che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 , che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 , relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 , che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione .».
- La Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 , sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicata nella GUUE 20 ottobre 2010, n. L 276.
- La Direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali, pubblicata nella GUUE 15 maggio 2024, Serie L.
- Si riportano gli articoli 6 e 22 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 , recante: «Attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014 :
«Art. 6 (Metodi di soppressione). - 1. La soppressione degli animali avviene:
a) con modalita' che arrecano il minimo dolore, sofferenza e distress possibile;
b) secondo i metodi di cui all'allegato IV;
c) da personale competente ai sensi dell'articolo 23;
d) negli stabilimenti di un allevatore, di un fornitore o di un utilizzatore. In caso di ricerche sul campo l'animale puo' essere soppresso dal personale di cui alla lettera c) al di fuori di uno stabilimento utilizzatore.
2. Il Ministero puo' concedere deroghe all'applicazione dei metodi di soppressione cui all'allegato IV del presente decreto in uno dei seguenti casi:
a) per consentire, in base a prove scientifiche, l'uso di un altro metodo considerato altrettanto umanitario;
b) se e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV del presente decreto.
3. Il comma 1, ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, non si applica qualora l'animale debba essere soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere animale, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute animale o all'ambiente.
4. Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilita' del medico veterinario designato di cui all'articolo 24. E' considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per l'eutanasia.».
«Art. 22 (Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali). - 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 verifica, nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 30 che ogni stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione dispone dei requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, sezione I e sezione II a partire dalle date ivi stabilite, nonche' di:
a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle attivita' e delle procedure laddove condotte;
b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonche' il corretto funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature.
2. La progettazione, la costruzione e le modalita' di funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 1 sono realizzate a garanzia di uno svolgimento il piu' efficace possibile delle attivita' e delle procedure, nonche' al fine di ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.
3.La persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), e' responsabile della sistemazione e della cura degli animali e assicura, in particolare, che:
a) gli animali dispongono, in conformita' ai requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, di alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
b) qualsiasi limitazione alla possibilita' dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali e' mantenuta al minimo;
c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri;
d) sono adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati;
e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.
4. Per motivi scientifici legati al benessere o alla salute degli animali, l'autorita' competente secondo gli ambiti di cui all'articolo 4 puo' rilasciare specifici provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, mediante disposizioni di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3, lettera a).».
- Si riporta l' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n.42 del 20 febbraio 2001 :
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 si vedano le note alle premesse.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 4 dicembre 2026.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 dicembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Schillaci, Ministro della salute Nordio, Ministro della giustizia Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato A

Allegato A
(articolo 1, comma 1)
«Allegato III
Requisiti per gli stabilimenti e per la cura
e la sistemazione degli animali
Sezione A: sezione generale
+-------------------------------------------------------------------+
| 1. | Strutture fisiche |
+----+--------------------------------------------------------------+
|1.1.| Funzioni e progetto generali |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Tutte le strutture sono progettate in modo da |
| | |offrire un ambiente che tenga conto delle |
| | |esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie|
| | a) |da ospitare. Le strutture saranno inoltre |
| | |studiate in modo da impedire l'accesso ai non |
| | |addetti nonche' l'entrata o la fuga degli |
| | |animali. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Negli stabilimenti e' previsto un programma di |
| | b) |manutenzione per evitare o risolvere qualsiasi |
| | |cedimento degli edifici o delle attrezzature. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
|1.2.| Locali di permanenza |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Gli stabilimenti garantiscono una pulizia |
| | a) |periodica ed efficace dei locali e osservano |
| | |norme igieniche soddisfacenti. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |I muri e i pavimenti devono essere rivestiti di |
| | |materiale particolarmente resistente, atto a |
| | |sopportare l'intenso logorio causato dagli |
| | |animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve |
| | b) |essere innocuo per la salute degli animali e |
| | |tale da impedire che si feriscano. E' inoltre |
| | |opportuna una protezione supplementare delle |
| | |attrezzature o degli impianti affinche' non |
| | |vengano danneggiati dagli animali, ne' possano |
| | |arrecare danno agli animali stessi. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Specie tra loro incompatibili, come predatori e |
| | |prede, o animali che necessitino di condizioni |
| | |ambientali diverse, non possono essere fatte |
| | c) |coabitare nello stesso locale ne', nel caso di |
| | |predatori e prede, trovarsi a una distanza tale |
| | |da potersi reciprocamente vedere, annusare o |
| | |ascoltare. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
|1.3.| Sale per procedure a finalita' generale o specifica |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Gli stabilimenti dispongono, se opportuno, di |
| | |una dotazione di apparecchi di laboratorio per |
| | |la diagnosi semplice, gli esami post mortem e/o |
| | |per il prelievo di campioni per esami di |
| | a) |laboratorio piu' approfonditi, da effettuare |
| | |altrove. Sale per procedure a finalita' generale|
| | |o specifica sono disponibili per le situazioni |
| | |in cui non e' auspicabile effettuare le |
| | |procedure o osservazioni nei locali di |
| | |permanenza. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Devono essere previste strutture per isolare gli|
| | |animali di nuova acquisizione fino a quando non |
| | b) |venga determinato il loro stato di salute e |
| | |accertato e ridotto al minimo il rischio |
| | |potenziale per gli animali gia' presenti. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Devono essere previsti locali separati per |
| | c) |l'alloggiamento di animali malati o feriti. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
|1.4.| Locali di servizio |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |I locali di stoccaggio sono progettati, |
| | |utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare |
| | |la qualita' degli alimenti e dei giacigli. Tali |
| | a) |locali sono, per quanto possibile, inaccessibili|
| | |a vermi ed insetti. Gli altri materiali che |
| | |potrebbero essere infetti, o rappresentare un |
| | |rischio per gli animali o il personale, sono |
| | |conservati separatamente. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |I locali adibiti alla pulitura e al lavaggio |
| | |devono essere sufficientemente spaziosi da |
| | |contenere gli apparecchi per la disinfezione e |
| | b) |la pulizia del materiale utilizzato. Le |
| | |operazioni di pulizia sono organizzate in modo |
| | |da separare l'afflusso del materiale sporco da |
| | |quello pulito per non infettare attrezzi appena |
| | |lavati. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Gli stabilimenti adottano disposizioni per lo |
| | c) |stoccaggio in condizioni di igiene e |
| | |l'eliminazione sicura delle carcasse e degli |
| | |altri scarti animali. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Negli interventi chirurgici che richiedono |
| | d) |l'asepsi, e' auspicabile disporre di una o piu' |
| | |sale operatorie separate e sono opportuni locali|
| | |di convalescenza postoperatoria. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| 2. | Ambiente e relativo controllo |
+----+-------------+------------------------------------------------+
|2.1.| Ventilazione e temperatura |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |L'isolamento, il riscaldamento e la ventilazione|
| | |del locale di permanenza devono garantire che la|
| | a) |circolazione dell'aria, i livelli di polvere e |
| | |la concentrazione di gas siano mantenuti entro |
| | |limiti non nocivi per gli animali ospitati. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |La temperatura e l'umidita' relativa nei locali |
| | b) |di permanenza sono adattate alle specie e alle |
| | |fasce d'eta' ospitate. La temperatura e' |
| | |misurata e registrata ogni giorno. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Gli animali non devono essere confinati in zone |
| | c) |all'aria aperta in condizioni climatiche che |
| | |possono causare loro distress. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
|2.2.| Illuminazione |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Nei locali in cui la luce naturale non |
| | |garantisce un adeguato ciclo luce/buio, occorre |
| | a) |fornire un'illuminazione artificiale |
| | |controllata, sia per rispettare le esigenze |
| | |biologiche degli animali, sia per fornire un |
| | |soddisfacente ambiente di lavoro. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |L'illuminazione deve permettere di svolgere le |
| | b) |procedure di allevamento e ispezione degli |
| | |animali. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | c) |Occorre garantire fotoperiodi regolari e |
| | |un'intensita' luminosa adatta alle varie specie.|
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | |Per il mantenimento di animali albini |
| | d) |l'illuminazione tiene conto della loro |
| | |sensibilita' alla luce. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | Rumore e vibrazione |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | a) |Il livello dei rumori, compresi gli ultrasuoni, |
| | |non deve nuocere al benessere degli animali. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Gli stabilimenti sono dotati di sistemi di |
| | |allarme che emettono suoni al di fuori della |
| | b) |gamma udibile degli animali, se cio' non |
| | |impedisce che siano udibili da parte degli |
|2.3.| |esseri umani. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |I locali di permanenza sono, se del caso, |
| | c) |isolati acusticamente e provvisti di materiali |
| | |fonoassorbenti. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Per gli animali acquatici, le apparecchiature |
| | d) |che causano rumore o vibrazioni, come generatori|
| | |o sistemi di filtraggio, non devono nuocere al |
| | |benessere degli animali. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | Impianti di allarme e piani di emergenza |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Gli stabilimenti che dipendono dalle |
| | |apparecchiature elettriche o meccaniche per il |
| | |controllo e la tutela dell'ambiente sono dotati |
| | a) |di sistemi di emergenza per mantenere i servizi |
| | |essenziali e i sistemi di illuminazione di |
| | |emergenza e per garantire che gli stessi |
|2.4.| |impianti di allarme continuino a funzionare. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Gli impianti di riscaldamento e di ventilazione |
| | b) |sono dotati di adeguati dispositivi di controllo|
| | |e di allarme. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Istruzioni chiare sulle procedure di emergenza |
| | c) |sono affisse bene in vista. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |devono essere predisposti piani di emergenza |
| | d) |efficaci per garantire la salute e il benessere |
| | |degli animali qualora venissero a mancare |
| | |elementi essenziali dell'allevamento. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| 3. | Cura degli animali |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | Salute |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Gli stabilimenti sono dotati di una strategia |
| | |che garantisca il mantenimento di uno stato di |
| | |salute degli animali che salvaguardi il |
| | |benessere degli animali e risponda ai requisiti |
| | a) |scientifici. Tale strategia comprende un |
| | |controllo sanitario periodico, un programma di |
| | |sorveglianza microbiologica e piani per far |
|3.1.| |fronte a problemi di salute e definisce |
| | |parametri e procedure sanitari per |
| | |l'introduzione di nuovi animali. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Gli animali sono sottoposti a controlli almeno |
| | |giornalieri effettuati da una persona |
| | b) |competente. Tali controlli garantiscono che |
| | |tutti gli animali malati o feriti siano |
| | |individuati e che si adottino misure adeguate. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | Animali prelevati allo stato selvatico |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Se gli animali devono essere spostati per essere|
| | |sottoposti ad esame o a trattamento, nei siti di|
| | a) |cattura devono essere disponibili contenitori e |
| | |mezzi di trasporto adeguati alle specie |
| | |interessate. |
|3.2.|-------------+------------------------------------------------+
| | |Occorre prestare un'attenzione particolare e |
| | |adottare misure appropriate per |
| | |l'acclimatazione, la quarantena, |
| | b) |l'alloggiamento, l'allevamento e la cura degli |
| | |animali prelevati allo stato selvatico e, se del|
| | |caso, prevederne la liberazione al termine delle|
| | |procedure. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | Alloggiamento e arricchimento |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Alloggiamento |
| | |------------------------------------------------+
| | |Gli animali, ad eccezione di quelli per natura |
| | |solitari, sono alloggiati in gruppi stabili di |
| | |individui compatibili. Nei casi in cui sono |
| | |consentiti alloggiamenti singoli ai sensi |
| | a) |dell'articolo 22, comma 4, la durata e' limitata|
| | |allo stretto necessario ed e' mantenuto il |
| | |contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. |
| | |Si deve sorvegliare attentamente l'inserimento o|
| | |il reinserimento degli animali in gruppi stabili|
| | |per evitare problemi di incompatibilita' e |
| | |perturbazioni delle relazioni sociali. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Arricchimento |
| | |------------------------------------------------+
| | |Tutti gli animali dispongono di spazio |
| | |sufficientemente complesso che consenta loro di |
| | |esprimere un ampio repertorio di comportamenti |
| | |normali. Essi dispongono di un certo grado di |
| | |controllo e di scelta rispetto al proprio |
| | |ambiente per ridurre comportamenti indotti da |
| | |stress. Gli stabilimenti mettono in atto |
|3.3.| b) |tecniche adeguate di arricchimento per ampliare |
| | |la gamma di attivita' a disposizione degli |
| | |animali e aumentare la loro capacita' di |
| | |risposta tra cui l'esercizio fisico, il |
| | |foraggiamento e le attivita' di manipolazione e |
| | |cognitive adeguate alle specie interessate. |
| | |L'arricchimento ambientale offerto negli |
| | |alloggiamenti e' adattato alle specie e alle |
| | |esigenze individuali degli animali. Le strategie|
| | |di arricchimento negli stabilimenti sono riviste|
| | |e aggiornate periodicamente. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Alloggiamenti |
| | |------------------------------------------------+
| | |Gli alloggiamenti non sono costruiti con |
| | |materiali dannosi per la salute degli animali. |
| | |Essi sono progettati e costruiti in modo da non |
| | |danneggiare gli animali. Se non si tratta di |
| | c) |strutture usa e getta, sono costruiti con |
| | |materiali resistenti alle tecniche di pulizia e |
| | |decontaminazione applicate. La progettazione |
| | |delle pavimentazioni degli alloggiamenti e' |
| | |adattata alle specie e all'eta' degli animali ed|
| | |e' progettata in modo da facilitare |
| | |l'asportazione degli escrementi. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | Alimentazione |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |La forma, il contenuto e la presentazione degli |
| | a) |alimenti rispondono alle esigenze nutrizionali e|
| | |comportamentali dell'animale. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Gli alimenti devono essere gustosi e non |
| | |contaminati. Nella scelta delle materie prime, |
| | b) |delle modalita' di produzione, preparazione e |
| | |presentazione degli alimenti, gli stabilimenti |
| | |adottano misure per ridurre al minimo la |
| | |contaminazione chimica, fisica e microbiologica.|
|3.4.|-------------+------------------------------------------------+
| | |L'imballo, il trasporto e lo stoccaggio sono |
| | |studiati in modo da evitare la contaminazione, |
| | |il deterioramento o la distruzione del prodotto.|
| | c) |Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi o |
| | |altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione |
| | |degli animali sono regolarmente ripuliti e, se |
| | |necessario, sterilizzati. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Ogni animale deve poter accedere agli alimenti e|
| | d) |avere spazio sufficiente per mangiare in modo da|
| | |limitare la concorrenza tra animali. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | Abbeveraggio |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | a) |Tutti gli animali dispongono in permanenza di |
| | |acqua potabile non infetta. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Se si usano abbeveratoi automatici, e' |
| | |necessario assicurarne regolarmente la verifica,|
|3.5.| b) |la manutenzione e il risciacquo al fine di |
| | |evitare incidenti. Se si usano gabbie a fondo |
| | |compatto, occorre cercare di ridurre al minimo |
| | |il rischio di allagamenti. |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Occorre adottare disposizioni per rifornire gli |
| | c) |acquari e i vivai di acqua in funzione del |
| | |fabbisogno e della soglia di tolleranza delle |
| | |singole specie di pesci, anfibi e rettili. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | Zone per il riposo |
| |-------------+------------------------------------------------+
| | |Devono sempre essere a disposizione materiali |
| | |per lettiere o giacigli per il riposo adeguati |
| | a) |alle specie, ivi compresi materiali per i nidi o|
| | |strutture per gli animali in fase di |
| | |riproduzione. |
|3.6.|-------------+------------------------------------------------+
| | |All'interno degli alloggiamenti, secondo i |
| | |bisogni della specie interessata, e' prevista |
| | b) |una superficie solida e comoda per il riposo di |
| | |tutti gli animali. Tutti i dormitori sono tenuti|
| | |puliti e asciutti. |
+----+-------------+------------------------------------------------+
| | Gestione |
| |--------------------------------------------------------------+
|3.7.| Gli stabilimenti istituiscono un programma diadattamento e |
| | addestramento adeguati agli animali, alle procedure e alla |
| | durata del progetto. |
+----+--------------------------------------------------------------+
Sezione B: sezione riguardante le singole specie
1. Topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India
Nella tabella seguente e in tutte le tabelle successive relative a topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India, per "altezza dell'alloggiamento" s'intende la distanza verticale tra il pavimento e il soffitto dell'alloggiamento e tale altezza si applica a piu' del 50% della superficie minima del pavimento dell'alloggiamento prima dell'aggiunta di strumenti di arricchimento.
Nella fase di elaborazione delle procedure, occorre tenere in considerazione la crescita potenziale degli animali in modo da garantire uno spazio adeguato (come indicato nelle tabelle da 1.1 a 1.5) per tutta la durata dello studio.
Tabella 1.1. Topi
====================================================================
| | | |Spazio | | |
| | |Dimensione | al | Altezza | Data di |
| | | minima | suolo | minima | cui |
| | | dell'allog- | per |dell'allog-|all'arti-|
| |Peso cor-| giamento |animale| giamento |colo 22, |
| |poreo (g)| (cm²) | (cm²) | (cm) | comma 1 |
+============+=========+=============+=======+===========+=========+
| | | | | | |
| | | | | | |
| |fino a 20| 330 | 60 | 12 | |
|In riserva e|---------+-------------+-------+-----------| |
|durante le |> 20 fino| | | | |
|procedure | a 25 | 330 | 70 | 12 | |
| |---------+-------------+-------+-----------| |
| |> 25 fino| | | | |
| | a 30 | 330 | 80 | 12 | |
| |---------+-------------+-------+-----------| |
| |oltre 30 | 330 | 100 | 12 | |
+------------+---------+-------------+-------+-----------| |
|Riproduzione| | 330 | | 12 | |
+------------+---------+-------------+-------+-----------| |
| | | Per una | | | |
| | | coppia | | | |
| | |monogama (non| | | |
| | |consanguinei/| | | |
| | |consanguinei)| | | |
| | | o un trio | | | 1° |
| | | (consan- | | | gennaio |
| | |guinei). Per | | | 2017 |
| | | ogni | | | |
| | | ulteriore | | | |
| | | femmina e | | | |
| | | figliata | | | |
| | | aggiungere | | | |
| | | 180 cm² | | | |
+------------+---------+-------------+-------+-----------| |
|Riserva | | | | | |
|presso gli | | | | | |
|allevatori* | | | | | |
|Dimensione | | | | | |
|allog- | | | | | |
|giamento 950|inferiore| | | | |
|cm² | a 20 | 950 | 40 | 12 | |
+------------+---------+-------------+-------+-----------| |
|Dimensione | | | | | |
|allog- | | | | | |
|giamento 1 |inferiore| | | | |
|500 cm² | a 20 | 1500 | 30 | 12 | |
+------------------------------------------------------------------+
|* I topi svezzati possono rimanere a queste densita' |
|di popolamento piu' elevate per il breve periodo dopo |
|lo svezzamento e fino a quando si riproducono purche' gli |
|animali siano accolti in alloggiamenti piu' grandi con adeguato |
|arricchimento e purche' queste condizioni di alloggiamento |
|non compromettano in alcun modo il benessere degli animali |
|creando situazioni quali: livelli piu' elevati di aggressivita', |
|morbilita' o mortalita', stereotipie o altri deficit |
|comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress |
|psicologico o comportamentale. |
+------------------------------------------------------------------+
Tabella 1.2. Ratti
=====================================================================
| | | |Spazio | | |
| | | Dimensione | al | | Data di |
| | Peso | minima | suolo | Altezza | cui |
| |corpo-| dell'allog- | per | minima |all'arti-|
| | reo | giamento |animale| dell'allog- |colo 22, |
| | (g) | (cm²) | (cm²) |giamento (cm)| comma 1 |
+==============+======+=============+=======+=============+=========+
| | | | | | 1° |
| |fino a| | | | gennaio |
| | 200 | 800 | 200 | 18 | 2017 |
| |------+-------------+-------+-------------| |
| |> 200 | | | | |
| |fino a| | | | |
| | 300 | 800 | 250 | 18 | |
| |------+-------------+-------+-------------| |
|In riserva e |> 300 | | | | |
|durante le |fino a| | | | |
|procedure* | 400 | 800 | 350 | 18 | |
| |------+-------------+-------+-------------| |
| |> 400 | | | | |
| |fino a| | | | |
| | 600 | 800 | 450 | 18 | |
| |------+-------------+-------+-------------| |
| |oltre | | | | |
| | 600 | 1 500 | 600 | 18 | |
+--------------+------+-------------+-------+-------------| |
| | | 800 | | 18 | |
| |------+-------------+-------+-------------| |
| | | Madre e | | | |
| | |figliata. Per| | | |
| | | ciascun | | | |
| | | animale | | | |
|Riproduzione | | adulto | | | |
| | | aggiunto | | | |
| | | all'allog- | | | |
| | | giamento in | | | |
| | | via | | | |
| | | permanente | | | |
| | | aggiungere | | | |
| | | 400 cm² | | | |
+--------------+------+-------------+-------+-------------| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |fino a| | | | |
|Riserva presso| 50 | 1 500 | 100 | 18 | |
|gli |------+-------------+-------+-------------| |
|allevatori** | > 50 | | | | |
|Dimensione |fino a| | | | |
|allog- | 100 | 1 500 | 125 | 18 | |
|giamento 1.500|------+-------------+-------+-------------| |
|cm² |> 100 | | | | |
| |fino a| | | | |
| | 150 | 1 500 | 150 | 18 | |
| |------+-------------+-------+-------------| |
| |> 150 | | | | |
| |fino a| | | | |
| | 200 | 1 500 | 175 | 18 | |
+--------------+------+-------------+-------+-------------| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Riserva presso| | | | | |
|gli |fino a| | | | |
|allevatori** | 100 | 2 500 | 100 | 18 | |
|Dimensione |------+-------------+-------+-------------| |
|allog- |> 100 | | | | |
|giamento 2.500|fino a| | | | |
|cm² | 150 | 2 500 | 125 | 18 | |
| |------+-------------+-------+-------------| |
| |> 150 | | | | |
| |fino a| | | | |
| | 200 | 2 500 | 150 | 18 | |
+--------------+------+-------------+-------+-------------+---------+
|* Per gli studi a lungo termine, se lo spazio minimo disponibile |
|per ogni animale e' inferiore a quello indicato nella tabella |
|verso la fine degli studi in questione, occorre privilegiare |
|il mantenimento di strutture sociali stabili. |
+-------------------------------------------------------------------+
|** I ratti svezzati possono rimanere a queste densita' di |
|popolamento piu' elevate per il breve periodo dopo lo |
|svezzamento e fino a quando si riproducono purche' gli ammali |
|siano accolti in alloggiamenti piu' grandi con adeguato |
|arricchimento e purche' queste condizioni di alloggiamento |
|non compromettano in alcun modo il benessere degli animali |
|creando situazioni quali: livelli piu' elevati di aggressivita', |
||morbilita' o mortalita', stereotipie o altri deficit |
|comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress |
|psicologico o comportamentale. |
+-------------------------------------------------------------------+
Tabella 1.3. Gerbilli
==================================================================
| | | |Spazio | | |
| | |Dimensione | al | Altezza | Data di |
| | | minima | suolo | minima | cui |
| | Peso |dell'allog-| per |dell'allog-|all'arti-|
| | corpo- | giamento |animale| giamento |colo 22, |
| | reo (g) | (cm²) | (cm²) | (cm) | comma 1 |
+============+=========+===========+=======+===========+=========+
| | | | | | |
|In riserva e| | | | | |
|durante le |fino a 40| 1 200 | 150 | 18 | |
|procedure |---------+-----------+-------+-----------| |
| |oltre 40 | 1 200 | 250 | 18 | 1° |
+------------+---------+-----------+-------+-----------| gennaio |
| | | 1 200 | | 18 | 2017 |
| |---------+-----------+-------+-----------| |
|Riproduzione| | Coppia | | | |
| | |monogama o | | | |
| | | trio con | | | |
| | | figliata | | | |
+------------+---------+-----------+-------+-----------+---------+
Tabella 1.4. Criceti
====================================================================
| | | |Spazio | | |
| | |Dimensione | al | Altezza | Data di |
| | | minima | suolo | minima | cui |
| | Peso |dell'allog-| per |dell'allog-|all'arti- |
| |corporeo | giamento |animale| giamento |colo 22, |
| | (g) | (cm²) | (cm²) | (cm) | comma 1 |
+============+=========+===========+=======+===========+===========+
| | | | | | |
| | | | | | |
|In riserva e|fino a 60| 800 | 150 | 14 | |
|durante le |---------+-----------+-------+-----------| |
|procedure |> 60 fino| | | | |
| | a 100 | 800 | 200 | 14 | |
| |---------+-----------+-------+-----------| |
| |oltre 100| 800 | 250 | 14 | |
+------------+---------+-----------+-------+-----------| 1° |
| | | 800 | | 14 | gennaio |
| |---------+-----------+-------+-----------| 2017 |
| | | Madre o | | | |
|Riproduzione| | coppia | | | |
| | | monogama | | | |
| | | con | | | |
| | | figliata | | | |
+------------+---------+-----------+-------+-----------| |
|Riserva | | | | | |
|presso gli |inferiore| | | | |
|allevatori* | a 60 | 1 500 | 100 | 14 | |
+------------+---------+-----------+-------+-----------+-----------+
|* I criceti svezzati possono rimanere a queste densita' di |
|popolamento piu' elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento |
|e fino a quando si riproducono purche' gli animali siano accolti |
|in alloggiamenti piu' grandi con adeguato arricchimento e purche' |
|queste condizioni non compromettano in alcun modo il benessere |
|degli animali creando situazioni quali: livelli piu' elevati |
|di aggressivita', morbilita' o mortalita', stereotipie o altri |
|deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte |
|da stress psicologico o comportamentale. |
+------------------------------------------------------------------+
Tabella 1.5. Porcellini d'india
====================================================================
| | | |Spazio | | |
| | | | al | Altezza | Data di |
| | Peso | Dimensione | suolo | minima | cui |
| |corpo-| minima | per |dell'allog-|all'arti-|
| | reo | dell'allog- |animale| giamento |colo 22, |
| | (g) |giamento (cm²)| (cm²) | (cm) | comma 1 |
+==============+======+==============+=======+===========+=========+
| | | | | | |
| |fino a| | | | |
| | 200 | 1 800 | 200 | 23 | |
| |------+--------------+-------+-----------| |
| |> 200 | | | | |
| |fino a| | | | |
| | 300 | 1 800 | 350 | 23 | |
|In riserva e |------+--------------+-------+-----------| |
|durante le |> 300 | | | | |
|procedure |fino a| | | | |
| | 450 | 1 800 | 500 | 23 | |
| |------+--------------+-------+-----------| |
| |> 450 | | | | 1° |
| |fino a| | | | gennaio |
| | 700 | 2 500 | 700 | 23 | 2017 |
| |------+--------------+-------+-----------| |
| |oltre | | | | |
| | 700 | 2 500 | 900 | 23 | |
+--------------+------+--------------+-------+-----------| |
| | | 2 500 | | 23 | |
| |------+--------------+-------+-----------| |
| | | Coppia con | | | |
| | |figliata. Per | | | |
|Riproduzione | |ogni ulteriore| | | |
| | | femmina in | | | |
| | | fase di | | | |
| | | riproduzione | | | |
| | | aggiungere | | | |
| | | 1000 cm² | | | |
+--------------+------+--------------+-------+-----------+---------+
2. Conigli
Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalita' del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali e' conforme almeno alle disposizioni stabilite nella direttiva 98/58/CE .
All'interno dell'alloggiamento occorre prevedere una piattaforma rialzata. Tale piattaforma deve permettere all'animale di sdraiarsi, sedersi e muoversi facilmente al di sotto e non deve occupare piu' del 40% dello spazio al suolo. Se per ragioni scientifiche o veterinarie non si puo' utilizzare una piattaforma rialzata, l'alloggiamento deve essere 33% piu' grande se ospita un solo coniglio e 60% piu' grande se ne ospita due. Se si prevede una piattaforma rialzata per conigli di eta' inferiore alle 10 settimane, questa deve avere dimensioni perlomeno di 55 cm x 25 cm e un'altezza dal suolo tale che gli animali possano effettivamente utilizzare la piattaforma rialzata.
Tabella 2.1. Conigli di eta' superiore a 10 settimane
La tabella 2.1 e' applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi. La superficie supplementare al suolo per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto esemplare e' di minimo 3 000 cm² per coniglio e di minimo 2 500 cm² per ogni esemplare supplementare oltre il sesto coniglio.
=====================================================================
| | Spazio minimo al | | |
| |suolo per uno o due| | Data di cui |
| Peso corporeo |animali socialmente| Altezza |all'articolo |
| definitivo (kg) | armoniosi (cm²) |minima (cm) | 22, comma 1 |
+==================+===================+============+===============+
| inferiore a 3 | 3 500 | 45 | |
+------------------+-------------------+------------| |
| da 3 a 5 | 4 200 | 45 |1° gennaio 2017|
+------------------+-------------------+------------| |
| oltre 5 | 5 400 | 60 | |
+------------------+-------------------+------------+---------------+
Tabella 2.2. Femmina con figliata
=====================================================================
| | | Superficie | | |
| | Dimensione | supple- | |Data di cui |
| | minima | mentare per | Altezza | all'arti- |
| Peso della | dell'allog- | le cassette | minima | colo 22, |
|coniglia (kg)| giamento (cm²) | nido (cm²) | (cm) | comma 1 |
+=============+================+=============+=========+============+
| | | | | |
|inferiore a 3| 3 500 | 1 000 | 45 | |
+-------------+----------------+-------------+---------| 1° gennaio |
| da 3 a 5 | 4 200 | 1 200 | 45 | 2017 |
+-------------+----------------+-------------+---------| |
| oltre 5 | 5 400 | 1400 | 60 | |
+-------------+----------------+-------------+---------+------------+
Tabella 2.3. Conigli di eta' inferiore a 10 settimane
La tabella 2.3 e' applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi.
Eta' Dimensione minima dell'allog- giamento (cm²) Spazio minimo al suolo per animale (cm²) Altezza minima (cm) Data di cui all'arti- colo 22, comma 1 Dallo svezzamento fino a 7 settimane 4 000 800 40 1° gennaio 2017 Da 7 a 10 settimane 4 000 1 200 40
Tabella 2.4. Conigli: dimensioni ottimali delle piattaforme rialzate degli alloggiamenti che presentano le dimensioni indicate nella tabella 2.1.
=====================================================================
| | | | Altezza | |
| | | | ottimale a | |
| | Peso corpo- | | partire dal |Data di cui|
| | reo | Dimensione | suolo | all'arti- |
| Eta' in | definitivo |ottimale (cm | dell'allog- | colo 22, |
| settimane | (kg) | x cm) |giamento (cm) | comma 1 |
+============+=============+=============+==============+===========+
| |inferiore a 3| 55 x 25 | 25 | |
| |-------------+-------------+--------------|1° gennaio |
| oltre 10 | da 3 a 5 | 55 x 30 | 25 | 2017 |
| |-------------+-------------+--------------| |
| | oltre 5 | 60 x 35 | 30 | |
+------------+-------------+-------------+--------------+-----------+
3. Gatti
I gatti non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per piu' di ventiquattr'ore consecutive. I gatti che manifestano ripetutamente comportamenti aggressivi nei confronti di altri gatti devono essere alloggiati in sistemazioni individuali solo se non e' possibile trovare un compagno compatibile. E' opportuno sorvegliare lo stress sociale di tutti gli individui che vivono in coppia o in gruppo almeno con frequenza settimanale. Le femmine con piccoli di eta' inferiore a quattro settimane o che si trovano nelle ultime due settimane di gravidanza possono essere alloggiate da sole.
Tabella 3 Gatti
Lo spazio minimo destinato ad una gatta e alla sua figliata e' quello riservato ad un unico gatto ed e' aumentato progressivamente in modo che, a quattro mesi, i piccoli siano risistemati secondo i requisiti di spazio per gli esemplari adulti.
=====================================================================
| | | | |Data di cui |
| | | | | all'arti- |
| | Pavimento* | Piattaforme | Altezza | colo 22, |
| | (m²) | (m²) | (m) | comma 1 |
+==============+==============+==============+=========+============+
|Dimensioni | | | | |
|minime per un | | | | |
|animale adulto| 1,5 | 0,5 | 2 | |
+--------------+--------------+--------------+---------| 1° gennaio |
|Per ciascun | | | | 2017 |
|animale in | | | | |
|piu' | | | | |
|aggiungere | 0,75 | 0,25 | - | |
+--------------+--------------+--------------+---------+------------+
| Nota: *La superficie al suolo non comprende le piattaforme. |
+-------------------------------------------------------------------+
4. Cani
I cani devono disporre, se possibile, di recinti esterni. I cani non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per piu' di quattro ore consecutive.
L'alloggiamento interno deve rappresentare almeno il 50% dello spazio minimo a disposizione dei cani, come indicato nella tabella 4.1.
Le indicazioni sullo spazio fornite di seguito si basano sulle esigenze dei beagle, ma razze giganti come il San Bernardo o il pastore irlandese devono avere a disposizione spazi molto piu' ampi di quelli indicati nella tabella 4.1. Per le razze diverse dai beagle utilizzati in laboratorio, lo spazio necessario deve essere determinato in consultazione con il personale veterinario.
Tabella 4.1. Cani
I cani alloggiati in coppia o in gruppi possono essere costretti in meta' dello spazio minimo previsto (2 m² per un cane di meno di 20 kg, 4 m² per un cane di piu' di 20 kg) mentre sono sottoposti alle procedure di cui alla presente direttiva, se tale separazione e' essenziale a fini scientifici. Il periodo in cui un cane resta cosi' confinato non deve superare le quattro ore consecutive.
Una femmina che allatta e la sua figliata devono avere lo stesso spazio destinato ad una femmina di peso equivalente. Il luogo destinato al parto deve essere concepito in maniera tale che la femmina possa spostarsi in un altro scomparto o accedere ad una piattaforma rialzata lontana dai cuccioli.
=====================================================================
| | | | Per | | |
| | | | ciascun | | |
| | | Spazio | animale | | |
| | |minimo al | in piu' | | |
| | Dimensione |suolo per | aggiun- | |Data di cui |
| | minima |uno o due | gere un | Altezza | all'arti- |
| Peso | dell'allog- | animali |minimo di| minima | colo 22, |
| (kg) | giamento (m²) | (m²) | (m²) | (m) | comma 1 |
+=======+===============+==========+=========+=========+============+
|fino a | | | | | |
| 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1° gennaio |
+-------+---------------+----------+---------+---------| 2017 |
| oltre | | | | | |
| 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | |
+-------+---------------+----------+---------+---------+------------+
Tabella 4.2. Cani - animali svezzati
=====================================================================
| | Dimensione | | |Data di cui |
|Peso del| minima | | Altezza | all'arti- |
| cane | dell'allog- | Spazio minimo al | minima | colo 22, |
| (kg) | giamento (m²) |suolo/animale (m²)| (m) | comma 1 |
+========+================+==================+=========+============+
| | | | | |
|fino a 5| 4 | 0,5 | 2 | |
+--------+----------------+------------------+---------| |
|> 5 fino| | | | |
| a 10 | 4 | 1,0 | 2 | |
+--------+----------------+------------------+---------| |
| > 10 | | | | 1° gennaio |
| fino a | | | | 2017 |
| 15 | 4 | 1,5 | 2 | |
+--------+----------------+------------------+---------| |
| > 15 | | | | |
|fino a20| 4 | 2 | 2 | |
+--------+----------------+------------------+---------| |
|oltre 20| 8 | 4 | 2 | |
+--------+----------------+------------------+---------+------------+
5. Furetti
Tabella 5. Furetti
=====================================================================
| | | Spazio | | |
| | | minimo | | |
| | |al suolo| | |
| | Dimensione minima | per |Altezza | Data di cui |
| | dell'alloggiamento |animale | minima | all'articolo22, |
| | (cm²) | (cm²) | (cm) | comma 1 |
+==========+====================+========+========+=================+
|Animali | | | | |
|fino a 600| | | | |
|g | 4500 | 1500 | 50 | |
+----------+--------------------+--------+--------| |
|Animali di| | | | |
|piu' di | | | | |
|600 g | 4500 | 3000 | 50 | |
+----------+--------------------+--------+--------| 1° gennaio 2017 |
|Maschi | | | | |
|adulti | 6000 | 6000 | 50 | |
+----------+--------------------+--------+--------| |
|Femmina | | | | |
|con | | | | |
|figliata | 5400 | 5400 | 50 | |
+----------+--------------------+--------+--------+-----------------+
6. Primati non umani
I primati non umani giovani non sono separati dalla madre fino a un'eta' compresa tra sei e dodici mesi, in funzione della specie.
L'ambiente permette ai primati non umani di svolgere un programma giornaliero di attivita' complesse. L'alloggiamento permette ai primati non umani di manifestare il piu' ampio repertorio comportamentale possibile, di provare un senso di sicurezza e offre loro un ambiente sufficientemente complesso per permettere all'animale di correre, camminare, arrampicarsi e saltare.
Tabella 6.1. Uistiti' e tamarini
=====================================================================
| | Spazio minimo | Volume | | |
| |al suolo degli |minimo per | | |
| | alloggiamenti | ogni | | |
| | per 1* o 2 |animale in | | |
| |animali piu' la| piu' di | | |
| |progenie fino a| eta' |Altezza minima| Data di cui |
| |5 mesi di eta' |superiore a|dell'alloggia |all'articolo |
| | (m²) |5 mesi (m³)| mento (m)** | 22, comma 1 |
+==========+===============+===========+==============+=============+
| | | | | |
|Uistiti' | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 1° gennaio |
+----------+---------------+-----------+--------------| 2017 |
|Tamarini | 1,5 | 0,2 | 1,5 | |
+----------+---------------+-----------+--------------+-------------+
| * Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi |
| eccezionali. |
+-------------------------------------------------------------------+
| ** Il soffitto dell'alloggiamento deve trovarsi ad un'altezza |
| minima di 1,8 m dal suolo. |
+----------- -------------------------------------------------------+
Uistiti' e tamarini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di eta'.
Tabella 6.2. Scimmie scoiattolo
=====================================================================
| Spazio |Volume minimo| | |
|minimo al | per ogni | | |
|suolo per | animale di | | |
| 1* o 2 | eta' | | Data di cui |
| animali |superiore a 6| Altezza minima |all'articolo 22,|
| (m²) | mesi (m³) | dell'alloggiamento (m) | comma 1 |
+==========+=============+=========================+================+
| 2,0 | 0,5 | 1,8 |1° gennaio 2017 |
+----------+-------------+-------------------------+----------------+
|* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi |
|eccezionali. |
+-------------------------------------------------------------------+
Le scimmie scoiattolo non devono essere separate dalla madre prima dei sei mesi di eta'.
Tabella 6.3. Macachi e cercopitechi*
===================================================================
| | Dimen- | |Volume| | |
| | sione | Volume |minimo| Altezza | Data di |
| | minima | minimo | per | minima | cui |
| |dell'allog-|dell'allog-| ani- |dell'allog- |all'arti-|
| | giamento | giamento | male | giamento |colo 22, |
| | (m²) | (m³) | (m³) | (m) | comma 1 |
+===========+===========+===========+======+============+=========+
|Animali di | | | | | |
|eta' | | | | | 1° |
|inferiore a| | | | | gennaio |
|3 anni** | 2,0 | 3,6 | 1,0 | 1,8 | 2017 |
+-----------+-----------+-----------+------+------------+---------+
|Animali di | | | | | |
|eta' uguale| | | | | |
|o superiore| | | | | |
|a 3 anni***| 2,0 | 3,6 | 1,8 | 1,8 | |
+-----------+-----------+-----------+------+------------+---------+
|Animali | | | | | |
|tenuti a | | | | | |
|fini di | | | | | |
|ripro- | | | | | |
|duzione****| | | 3,5 | 2,0 | |
+-----------+-----------+-----------+------+------------+---------+
|* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi|
|eccezionali. |
+-----------------------------------------------------------------+
|** Un alloggiamento di dimensioni minime puo' contenere fino |
|a tre animali. |
+-----------------------------------------------------------------+
|*** Un alloggiamento di dimensioni minime puo' contenere fino |
|a due animali. |
+-----------------------------------------------------------------+
|**** Nelle colonie riproduttive non e' necessario prevedere |
|spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni|
|di eta' che sono alloggiati con la madre. |
+-----------------------------------------------------------------+
Macachi e cercopitechi non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di eta'.
Tabella 6.4. Babbuini*
====================================================================
| | Dimen- | | | | |
| | sione | Volume |Volume | Altezza | Data di |
| | minima | minimo |minimo | minima | cui |
| |dell'allog-|dell'allog-| per |dell'allog-|all'arti- |
| | giamento | giamento |animale| giamento |colo 22, |
| | (m²) | (m³) | (m³) | (m) | comma 1 |
+==========+===========+===========+=======+===========+===========+
|Animali** | | | | | |
|di eta' | | | | | |
|inferiore | | | | | |
|a 4 anni**| 4,0 | 7,2 | 3,0 | 1,8 | |
+----------+-----------+-----------+-------+-----------| |
|Animali** | | | | | |
|di eta' | | | | | 1° |
|uguale o | | | | | gennaio |
|superiore | | | | | 2017 |
|a 4 anni**| 7,0 | 12,6 | 6,0 | 1,8 | |
+----------+-----------+-----------+-------+-----------| |
|Animali | | | | | |
|tenuti a | | | | | |
|fini di | | | | | |
|ripro- | | | | | |
|duzione***| | | 12,0 | 2,0 | |
+----------+-----------+-----------+-------+-----------+-----------+
|* Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi |
|eccezionali. |
+------------------------------------------------------------------+
|** Un alloggiamento di dimensioni minime puo' contenere fino |
|a due animali. |
+------------------------------------------------------------------+
|*** Nelle colonie riproduttive non e' necessario prevedere |
|spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni |
|di eta' che sono alloggiati con la madre. |
+------------------------------------------------------------------+
I babbuini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di eta'.
7. Animali da allevamento
Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalita' del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali e' conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE , 91/629/CEE e 91/630/CEE .
Tabella 7.1. Bovini
===================================================================
| | | | | Spazio | |
| | | | Spazio | mangia- | |
| | | |mangiatoia | toia per | |
| | | |per alimen-| alimen- | |
| |Dimensione | Spazio |tazione "ad| tazione | Data di |
| Peso | minima | minimo al |libitum" di| razionata | cui |
|corpo-|dell'allog-| suolo/ | animali |di animali |all'arti-|
| reo | giamento | animale |senza corna|senza corna|colo 22, |
| (kg) | (m²) |(m²/animale)|(m/animale)|(m/animale)| comma 1 |
+======+===========+============+===========+===========+=========+
| | | | | | |
|fino a| | | | | |
| 100 | 2,50 | 2,30 | 0,10 | 0,30 | |
+------+-----------+------------+-----------+-----------| |
|> 100 | | | | | |
|fino a| | | | | |
| 200 | 4,25 | 3,40 | 0,15 | 0,50 | |
+------+-----------+------------+-----------+-----------| |
|> 200 | | | | | |
|fino a| | | | | |
| 400 | 6,00 | 4,80 | 0,18 | 0,60 | 1° |
+------+-----------+------------+-----------+-----------| gennaio |
|> 400 | | | | | 2017 |
|fino a| | | | | |
| 600 | 9,00 | 7,50 | 0,21 | 0,70 | |
+------+-----------+------------+-----------+-----------| |
|> 600 | | | | | |
|fino a| | | | | |
| 800 | 11,00 | 8,75 | 0,24 | 0,80 | |
+------+-----------+------------+-----------+-----------| |
|oltre | | | | | |
| 800 | 16,00 | 10,00 | 0,30 | 1,00 | |
+------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+
Tabella 7.2. Pecore e capre
====================================================================
| | | | | Spazio | | |
| | | | |mangia- | Spazio | |
| | | Spazio | |toia per|mangia- | |
| | Dimen- | minimo | |alimen- |toia per| |
| | sione | al |Altezza|tazione |alimen- | Data di |
| | minima | suolo/ |minima | "ad |tazione | cui |
| Peso |dell'allog-|animale | divi- |libitum"| razio- |all'arti-|
| corpo- | giamento | (m²/ | sorio | (m/ |nata (m/|colo 22, |
| reo (kg)| (m²) |animale)| (m) |animale)|animale)| comma 1 |
+=========+===========+========+=======+========+========+=========+
|inferiore| | | | | | |
|a 20 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,10 | 0,25 | |
+---------+-----------+--------+-------+--------+--------| |
|> 20 fino| | | | | | 1° |
|a 35 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,10 | 0,30 | gennaio |
+---------+-----------+--------+-------+--------+--------| 2017 |
|> 35 fino| | | | | | |
|a 60 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,12 | 0,40 | |
+---------+-----------+--------+-------+--------+--------| |
|oltre 60 | 3,0 | 1,8 | 1,5 | 0,12 | 0,50 | |
+---------+-----------+--------+-------+--------+--------+---------+
Tabella 7.3. Maiali e minipigs
=====================================================================
| | | |Spazio minimo| |
| | | |consentito | |
| | | | per animale | |
| | | Spazio |per coricarsi| |
| | |minimo al | (in | |
| | Dimen- sione |suolo per |condizioni di|Data di cui |
| | minima | animale |temperatura | all'arti- |
| Peso vivo | dell'allog- | (m²/ |neutra) (m²/ | colo 22, |
| (kg) |giamento* (m²) | animale) | animale) | comma 1 |
+=============+===============+==========+=============+============+
| | | | | |
| fino a 5 | 2,0 | 0,20 | 0,10 | |
+-------------+---------------+----------+-------------| |
|> 5 fino a 10| 2,0 | 0,25 | 0,11 | |
+-------------+---------------+----------+-------------| |
| > 10 fino a | | | | |
| 20 | 2,0 | 0,35 | 0,18 | |
+-------------+---------------+----------+-------------| |
| > 20 fino a | | | | |
| 30 | 2,0 | 0,50 | 0,24 | |
+-------------+---------------+----------+-------------| |
| > 30 fino a | | | | |
| 50 | 2,0 | 0,70 | 0,33 | |
+-------------+---------------+----------+-------------| 1° gennaio |
| > 50 fino a | | | | 2017 |
| 70 | 3,0 | 0,80 | 0,41 | |
+-------------+---------------+----------+-------------| |
| > 70 fino a | | | | |
| 100 | 3,0 | 1,00 | 0,53 | |
+-------------+---------------+----------+-------------| |
|> 100 fino a | | | | |
| 150 | 4,0 | 1,35 | 0,70 | |
+-------------+---------------+----------+-------------| |
| oltre 150 | 5,0 | 2,50 | 0,95 | |
+-------------+---------------+----------+-------------| |
| Cinghiali | | | | |
| adulti | | | | |
| (conven- | | | | |
| zionali) | 7,5 | | 1,30 | |
+-------------+---------------+----------+-------------+------------+
|* I maiali possono essere confinati in alloggiamenti di dimensioni |
|piu' ridotte per brevi periodi di tempo, per esempio, suddividendo |
|il locale principale con pareti divisorie, per motivi veterinari o |
|sperimentali, per esempio, quando e' previsto un consumo |
|individuale di cibo. |
+-------------------------------------------------------------------+
Tabella 7.4. Equini
Il lato piu' corto deve corrispondere, come minimo, a 1,5 volte l'altezza al garrese dell'animale.
L'altezza dei compartimenti interni deve essere tale che l'animale possa impennarsi completamente.
+-------+------------+----------+-------+--------------+------------+
| | Spazio minimo al suolo/ | |Data di cui |
| | animale (m²/animale) | |all'articolo|
| | | |22, comma 1 |
|Altezza|------------+----------+-------|Altezza minima|------------+
| al | | Per | |dell'alloggiam| |
|garrese|Per ciascun | ciascun | | ento (m) | |
| (m) | animale | animale | | | |
| | alloggiato |alloggiato| Box | | |
| |da solo o in|in gruppi |parto /| | |
| |gruppi di 3 | di 4 |femmina| | |
| | animali al |animali o | con | | |
| | massimo | piu' |puledro| | |
+-------+------------+----------+-------+--------------| 1° gennaio |
| 1,00 | | | | | 2017 |
|fino a | | | | | |
| 1,40 | 9,0 | 6,0 | 16 | 3,00 | |
+-------+------------+----------+-------+--------------| |
|> 1,40 | | | | | |
|fino a | | | | | |
| 1,60 | 12,0 | 9,0 | 20 | 3,00 | |
+-------+------------+----------+-------+--------------| |
| oltre | | | | | |
| 1,60 | 16,0 |(2 x AG)²*| 20 | 3,00 | |
+-------+------------+----------+-------+--------------+------------+
|* Per garantire che ci sia spazio sufficiente, lo spazio minimo |
|disponibile per ciascun animale deve basarsi sull'altezza |
|al garrese (AG) |
+-------------------------------------------------------------------+
8. Uccelli
Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalita' del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali e' conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE , 1999/74/CE e 2007/43/CE .
Per gli alloggiamenti di uccelli prelevati allo stato selvatico, lo spazio minimo disponibile di cui alle tabelle da 8.1 a 8.10 si applica ogniqualvolta gli uccelli siano tenuti per periodi superiori a 24 ore. Quando gli uccelli sono tenuti per periodi piu' brevi, si devono adottare misure per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali.
Tabella 8.1. Pollame domestico
Se per motivi scientifici non e' possibile garantire queste dimensioni minime degli alloggiamenti, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti piu' piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m².
=====================================================================
| | | Super- | | Lunghezza | |
| | | ficie | | minima | |
| | Dimensione | minima | | mangia- |Data di cui|
| Peso | minima | per | Altezza | toia per | all'arti- |
| corpo- | dell'allog- | uccello | minima | uccello | colo 22, |
|reo (g) |giamento (m²) | (m²) | (cm) | (cm) | comma 1 |
+========+==============+=========+=========+===========+===========+
| fino a | | | | | |
| 200 | 1,00 | 0,025 | 30 | 3 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| > 200 | | | | | |
| fino a | | | | | |
| 300 | 1,00 | 0,03 | 30 | 3 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| > 300 | | | | | |
| fino a | | | | | |
| 600 | 1,00 | 0,05 | 40 | 7 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------|1° gennaio |
| > 600 | | | | | 2017 |
| fino a | | | | | |
| 1200 | 2,00 | 0,09 | 50 | 15 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| > 1200 | | | | | |
| fino a | | | | | |
| 1800 | 2,00 | 0,11 | 75 | 15 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| > 1800 | | | | | |
| fino a | | | | | |
| 2400 | 2,00 | 0,13 | 75 | 15 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| oltre | | | | | |
| 2400 | 2,00 | 0,21 | 75 | 15 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+
Tabella 8.2. Tacchini domestici
Tutti i lati dell'alloggiamento devono avere una lunghezza minima di 1,5 m. Se per motivi scientifici non e' possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti piu' piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m² e un'altezza minima di 50 cm per gli animali al di sotto di 0,6 kg, di 75 cm per gli animali di peso inferiore a 4 kg e di 100 cm per quelli di oltre 4 kg. Alloggiamenti di questo tipo possono essere utilizzati per ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.2.
=====================================================================
| | | Super- | | Lunghezza | |
| | | ficie | | minima | |
| | Dimensione | minima | | mangia- |Data di cui|
| Peso | minima | per | Altezza | toia per | all'arti- |
| corpo- | dell'allog- | uccello | minima | uccello | colo 22, |
|reo (kg)|giamento (m²) | (m²) | (cm) | (cm) | comma 1 |
+========+==============+=========+=========+===========+===========+
| fino a | | | | | |
| 0,3 | 2,00 | 0,13 | 50 | 3 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| > 0,3 | | | | | |
| fino a | | | | | |
| 0,6 | 2,00 | 0,17 | 50 | 7 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| > 0,6 | | | | | |
|fino a 1| 2,00 | 0,30 | 100 | 15 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
|> 1 fino| | | | | |
| a 4 | 2,00 | 0,35 | 100 | 15 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------|1° gennaio |
|> 4 fino| | | | | 2017 |
| a 8 | 2,00 | 0,40 | 100 | 15 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
|> 8 fino| | | | | |
| a 12 | 2,00 | 0,50 | 150 | 20 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| > 12 | | | | | |
| fino a | | | | | |
| 16 | 2,00 | 0,55 | 150 | 20 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| > 16 | | | | | |
| fino a | | | | | |
| 20 | 2,00 | 0,60 | 150 | 20 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
|oltre 20| 3,00 | 1,00 | 150 | 20 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+
Tabella 8.3. Quaglie
==================================================================
| | | |Super- | | | |
| | | | ficie | | | |
| | |Super- | per | | | |
| | | ficie | ogni | | | |
| | | per |uccello| | | |
| | |uccello|in piu'| |Lunghezza| |
| |Dimensione |allog- |allog- | | minima | Data di |
| | minima | giato | giato | | mangia- | cui |
| Peso |dell'allog-| in | in |Altezza|toia per |all'arti-|
|corporeo| giamento |coppia |gruppo |minima | uccello |colo 22, |
| (g) | (m²) | (m²) | (m²) | (cm) | (cm) | comma 1 |
+========+===========+=======+=======+=======+=========+=========+
|fino a | | | | | | |
|150 | 1,00 | 0,5 | 0,10 | 20 | 4 | 1° |
+--------+-----------+-------+-------+-------+---------| gennaio |
|oltre | | | | | | 2017 |
|150 | 1,00 | 0,6 | 0,15 | 30 | 4 | |
+--------+-----------+-------+-------+-------+---------+---------+
Tabella 8.4. Anatre e oche
Se per motivi scientifici non e' possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti piu' piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m². Alloggiamenti di questo tipo possono ospitare essere utilizzati per piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.4.
=====================================================================
| | | | | Lunghezza | |
| | | | | minima | |
| | Dimensione | Super- | | mangia- |Data di cui|
| Peso | minima |ficie per| Altezza | toia per | all'arti- |
| corpo- | dell'allog- | uccello | minima | uccello | colo 22, |
|reo (g) |giamento (m²) | (m²)* | (cm) | (cm) | comma 1 |
+========+==============+=========+=========+===========+===========+
| Anatre | | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| fino a | | | | | |
| 300 | 2,00 | 0,10 | 50 | 10 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| > 300 | | | | | |
|fino a 1| | | | | |
| 200** | 2,00 | 0,20 | 200 | 10 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
|> 1 200 | | | | | |
|fino a 3| | | | | |
| 500 | 2,00 | 0,25 | 200 | 15 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------|1° gennaio |
|oltre 3 | | | | | 2017 |
| 500 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| Oche | | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| fino a | | | | | |
| 500 | 2,00 | 0,20 | 200 | 10 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
| > 500 | | | | | |
|fino a 2| | | | | |
| 000 | 2,00 | 0,33 | 200 | 15 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------| |
|oltre 2 | | | | | |
| 000 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15 | |
+--------+--------------+---------+---------+-----------+-----------+
|* Compreso uno stagno con una superficie minima di 0,5 m² |
|ogni 2 m² di alloggiamento e una profondita' minima di 30 cm. |
|Lo stagno puo' rappresentare fino al 50% della dimensione minima |
|dell'alloggiamento. |
+-------------------------------------------------------------------+
|** Gli uccelli che non sanno ancora volare possono essere ospitati |
|in alloggiamenti con un'altezza minima di 75 cm. |
+-------------------------------------------------------------------+
Tabella 8.5. Anatre e oche: dimensioni minime dello stagno*
===========================================================
| | Superficie (m²) | Profondita' (cm) |
+=============+=====================+=====================+
|Anatre | 0,5 | 30 |
+-------------+---------------------+---------------------+
|Oche | 0,5 | da 10 a 30 |
+-------------+---------------------+---------------------+
|* Le dimensioni dello stagno sono per alloggiamenti |
|di 2 m². Lo stagno puo' rappresentare fino al 50% della |
|dimensione minima dell'alloggiamento. |
+---------------------------------------------------------+
Tabella 8.6. Piccioni
Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m x 1 m) e non quadrati, per permettere agli animali di effettuare brevi voli.
====================================================================
| | | |Lunghezza |Lunghezza| |
| | | | minima | minima | |
| | Dimensione | |mangiatoia|posatoio | |
| | minima |Altezza| per | per |Data di cui |
|Dimensione|dell'alloggia|minima | uccello | uccello |all'articolo|
|del gruppo| mento (m²) | (cm) | (cm) | (cm) |22, comma 1 |
+==========+=============+=======+==========+=========+============+
|fino a 6 | 2 | 200 | 5 | 30 | |
+----------+-------------+-------+----------+---------| |
|da 7 a 12 | 3 | 200 | 5 | 30 | |
+----------+-------------+-------+----------+---------| 1° gennaio |
|per ogni | | | | | 2017 |
|uccello in| | | | | |
|piu' oltre| | | | | |
|i 12 | 0,15 | | 5 | 30 | |
+----------+-------------+-------+----------+---------+------------+
Tabella 8.7. Diamante mandarino
Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m x 1 m) per permettere agli animali di effettuare brevi voli. Per gli studi sulla riproduzione, le coppie possono essere ospitate in alloggiamenti piu' piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,5 m² e un'altezza minima di 40 cm.
Chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario.
=====================================================================
| | Dimensione minima |Altezza| Numero | Data di cui |
| Dimensione | dell'alloggiamento |minima | minimo di |all'articolo |
| del gruppo | (m²) | (cm) |mangiatoie | 22, comma 1 |
+============+====================+=======+===========+=============+
|fino a 6 | 1,0 | 100 | 2 | |
+------------+--------------------+-------+-----------| |
|7 fino a 12 | 1,5 | 200 | 2 | |
+------------+--------------------+-------+-----------| 1° gennaio |
|13 fino a 20| 2,0 | 200 | 3 | 2017 |
+------------+--------------------+-------+-----------| |
|per ogni | | | | |
|uccello in | | | | |
|piu' oltre i| | | 1 per 6 | |
|20 | 0,05 | | uccelli | |
+------------+--------------------+-------+-----------+-------------+
Tabella 8.8. Storni
Dimensione del gruppo Dimensione minima dell'alloggiamento (m²) Altezza minima (cm) Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm) Lunghezza minima posatoio per uccello (cm) fino a 6 2,0 200 5 30 7-12 4,0 200 5 30 13-20 6,0 200 5 30 per ogni uccello in piu' tra i 21 e i 50 0,25 5 30 per ogni uccello in piu' oltre i 50 0,15 5 30
Tabella 8.9. Passeri domestici
Dimensione del gruppo in assenza di barriere visive Dimensione del gruppo in presenza di barriere visive Dimensione minima dell'alloggiamento (m²) Altezza minima (cm) fino a 10 fino a 15 2,4 180 11-20 16-35 4,8 180 21-30 36-60 7,3 180 per ogni uccello in piu' oltre i 30 per ogni uccello in piu' oltre i 60 0,11
Tabella 8.10. Cinciallegre e cinciarelle
=====================================================================
| | | | |Lunghezza |
| | | | | minima |
| | | | | posatoio |
| | Dimensione minima |Altezza | Numero | per |
| Dimensione | dell'alloggiamento | minima | minimo di | uccello |
| del gruppo | (m²) per uccello | (cm) |mangiatoie | (cm) |
+============+======================+========+===========+==========+
|1 | 3 | 180 | 1 | 100 |
+------------+----------------------+--------+-----------+----------+
|2-10 (*) | | | | |
|(stesso | | | | |
|sesso) | 1 | 180 | 2 | 40 |
+------------+----------------------+--------+-----------+----------+
|1 femmina + | | | | |
|1 maschio | 2 | 180 | 2 | 100 |
+------------+----------------------+--------+-----------+----------+
|(*) Non sono consentiti gruppi superiori a 10 esemplari senza |
|un calendario di monitoraggio definito con una frequenza |
|sufficiente a rilevare e mitigare le aggressioni. |
+-------------------------------------------------------------------+
9. Anfibi
Tabella 9.1. Urodeli acquatici
=====================================================================
| | | Superficie | | |
| | |d'acqua minima | | |
| | | per ogni | | |
| | | animale |Profondita'| |
| Lunghezza | Superficie | supplementare | minima | Data di cui |
| del corpo*| d'acqua | alloggiato in |dell'acqua | all'articolo |
| (cm) |minima (cm²)| gruppo (cm²) | (cm) | 22, comma 1 |
+===========+============+===============+===========+==============+
|fino a 10 | 262,5 | 50 | 13 | |
+-----------+------------+---------------+-----------| |
|> 10 fino a| | | | |
|15 | 525 | 110 | 13 | |
+-----------+------------+---------------+-----------| 1° gennaio |
|> 15 fino a| | | | 2017 |
|20 | 875 | 200 | 15 | |
+-----------+------------+---------------+-----------| |
|> 20 fino a| | | | |
|30 | 1 837,5 | 440 | 15 | |
+-----------+------------+---------------+-----------| |
|oltre 30 | 3 150 | 800 | 20 | |
+-----------+------------+---------------+-----------+--------------+
| * Misurata dal muso all'ano. |
+-------------------------------------------------------------------+
Tabella 9.2. Anuri acquatici*
=====================================================================
| | | Superficie | | |
| | |d'acqua minima | | |
| | | per ogni | | |
| | | animale |Profondita'| |
| Lunghezza | Superficie | supplementare | minima | Data di cui |
|del corpo**| d'acqua | alloggiato in |dell'acqua | all'articolo |
| (cm) |minima (cm²)| gruppo (cm²) | (cm) | 22, comma 1 |
+===========+============+===============+===========+==============+
|inferiore a| | | | |
|6 | 160 | 40 | 6 | |
+-----------+------------+---------------+-----------| |
|da 6 a 9 | 300 | 75 | 8 | 1° gennaio |
+-----------+------------+---------------+-----------| 2017 |
|> 9 fino a | | | | |
|12 | 600 | 150 | 10 | |
+-----------+------------+---------------+-----------| |
|oltre 12 | 920 | 230 | 12,5 | |
+-----------+------------+---------------+-----------+--------------+
|* Queste condizioni si riferiscono alle vasche dove vengono |
|tenuti gli animali (ad es. per l'allevamento), ma non a quelle |
|utilizzate per l'accoppiamento naturale e la superovulazione |
|per motivi di efficienza, perche' per queste ultime procedure |
|servono vasche individuali piu' piccole. Le indicazioni riguardanti|
|lo spazio si riferiscono agli adulti nelle categorie di dimensioni |
|indicate; occorre escludere gli individui giovani e i girini o |
|altrimenti modificare le dimensioni secondo un principio |
|di gradualita'. |
+-------------------------------------------------------------------+
|** Misurata dal muso all'ano. |
+-------------------------------------------------------------------+
Tabella 9.3. Anuri semiacquatici
===================================================================
| | |Superficie| | | |
| | |minima per| | | |
| | | ogni | | | |
| | | animale | | | |
| |Dimensione | supple- | Altezza | | Data di |
|Lunghezza| minima | mentare | minima |Profondita'| cui |
| del |dell'allog-|alloggiato|dell'allog-| minima |all'arti-|
| corpo* |giamento** |in gruppo |giamento***|dell'acqua |colo 22, |
| (cm) | (cm²) | (cm²) | (cm) | (cm) | comma 1 |
+=========+===========+==========+===========+===========+=========+
|fino a | | | | | |
|5,0 | 1500 | 200 | 20 | 10 | |
+---------+-----------+----------+-----------+-----------| 1° |
|> 5,0 | | | | | gennaio |
|fino a | | | | | 2017 |
|7,5 | 3500 | 500 | 30 | 10 | |
+---------+-----------+----------+-----------+-----------| |
|oltre 7,5| 4000 | 700 | 30 | 15 | |
+---------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+
|* Misurata dal muso all'ano. |
+------------------------------------------------------------------+
|** Un terzo di parte terrestre e due terzi di parte acquatica, |
|sufficiente agli animali per immergersi. |
+----------------------------------------------------------------- +
|*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino |
|alla parte interna della sommita' del terrario; l'altezza |
|dell'alloggiamento deve inoltre essere adattata |
|alla struttura interna. |
+------------------------------------------------------------------+
Tabella 9.4. Anuri semi-terricoli
=====================================================================
| | |Super- | | | |
| | | ficie | | | |
| | |minima | | | |
| | | per | | | |
| | | ogni | | | |
| | |animale| | | |
| | |supple-| | | |
| | |mentare| | | |
| | |allog- | Altezza | Profon- | Data di |
| | Dimensione | giato | minima | dita' | cui |
|Lunghezza | minima | in |dell'allog-| minima |all'arti-|
| del | dell'allog- |gruppo |giamento***|dell'acqua|colo 22, |
|corpo*(cm)|giamento**(cm²)| (cm²) | (cm) | (cm) | comma 1 |
+==========+===============+=======+===========+==========+=========+
|fino a 5,0| 1 500 | 200 | 20 | 10 | |
+----------+---------------+-------+-----------+----------| 1° |
|> 5,0 fino| | | | | gennaio |
|a 7,5 | 3 500 | 500 | 30 | 10 | 2017 |
+----------+---------------+-------+-----------+----------| |
|oltre 7,5 | 4 000 | 700 | 30 | 15 | |
+----------+---------------+-------+-----------+----------+---------+
|* Misurata dal muso all'ano. |
+-------------------------------------------------------------------+
|** Due terzi di parte terrestre e un terzo di acquatica, |
|sufficiente agli animali per immergersi. |
+-------------------------------------------------------------------+
|*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte|
|interna della sommita' del terrario; l'altezza dell'alloggiamento |
|deve inoltre essere adattata alla struttura interna. |
+-------------------------------------------------------------------+
Tabella 9.5. Anuri arboricoli
=====================================================================
| | | Superficie | | |
| | | minima per | | |
| | Dimensione |ogni animale | Altezza | |
| | minima | supple- | minima |Data di cui|
| Lunghezza | dell'allog- | mentare | dell'allog- | all'arti- |
| del corpo* | giamento ** |alloggiato in| giamento*** | colo22, |
| (cm) | (cm²) |gruppo (cm²) | (cm) | comma 1 |
+============+==============+=============+=============+===========+
|fino a 3,0 | 900 | 100 | 30 |1° gennaio |
+------------+--------------+-------------+-------------| 2017 |
|oltre 3,0 | 1 500 | 200 | 30 | |
+------------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|* Misurata dal muso all'ano. |
+-------------------------------------------------------------------+
|** Due terzi di parte terrestre e un terzo di parte acquatica, |
|sufficiente agli animali per immergersi. |
+-------------------------------------------------------------------+
|*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte|
|interna della sommita' del terrario; l'altezza dell'alloggiamento |
|deve inoltre essere adattata alla struttura interna. |
+-------------------------------------------------------------------+
10. Rettili
Tabella 10.1. Chelonidi acquatici
=====================================================================
| | | Super- ficie | | |
| | |d'acqua minima| | |
| | | per ogni | | |
| | | animale | | |
| |Superficie| supple- |Profondita' |Data di cui |
| | d'acqua | mentare | minima | all'arti- |
|Lunghezza del| minima |alloggiato in | dell'acqua | colo 22, |
| corpo* (cm) | (cm²) | gruppo (cm²) | (cm) | comma 1 |
+=============+==========+==============+==============+============+
|fino a 5 | 600 | 100 | 10 | |
+-------------+----------+--------------+--------------| |
|> 5 fino a 10| 1 600 | 300 | 15 | |
+-------------+----------+--------------+--------------| |
|> 10 fino a | | | | |
|15 | 3 500 | 600 | 20 | |
+-------------+----------+--------------+--------------| 1° gennaio |
|> 15 fino a | | | | 2017 |
|20 | 6 000 | 1 200 | 30 | |
+-------------+----------+--------------+--------------| |
|> 20 fino a | | | | |
|30 | 10 000 | 2 000 | 35 | |
+-------------+----------+--------------+--------------| |
|oltre 30 | 20 000 | 5 000 | 40 | |
+-------------+----------+--------------+--------------+------------+
|* Misurata in linea retta dal bordo anteriore al bordo posteriore |
|della corazza. |
+-------------------------------------------------------------------+
Tabella 10.2. Serpenti terricoli
=====================================================================
| | | Superficie | | |
| | | minima per | | |
| | |ogni animale | Altezza | |
| | | supple- | minima |Data di cui|
| | Superficie | mentare | dell'allog- | all'arti- |
|Lunghezza del| minima al |alloggiato in| giamento* | colo 22, |
| corpo*(cm) | suolo (cm²) |gruppo (cm²) | (cm) | comma 1 |
+=============+=============+=============+=============+===========+
| fino a 30 | 300 | 150 | 10 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------| |
|> 30 fino a | | | | |
|40 | 400 | 200 | 12 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------| |
|> 40 fino a | | | |1° gennaio |
|50 | 600 | 300 | 15 | 2017 |
+-------------+-------------+-------------+-------------| |
|> 50 fino a | | | | |
|75 | 1 200 | 600 | 20 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------| |
|oltre 75 | 2 500 | 1 200 | 28 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+
|* Misurata dal muso alla coda. |
+-------------------------------------------------------------------+
|** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte |
|interna della sommita' del terrario; l'altezza dell'alloggiamento |
|deve inoltre essere adattata alla struttura interna. |
+-------------------------------------------------------------------+
11. Pesci
11.1. Fornitura e qualita' dell'acqua
E' necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualita' adeguata. Il flusso d'acqua nei sistemi di ricircolo o il filtraggio all'interno delle vasche deve essere sufficiente e garantire che i parametri di qualita' dell'acqua siano mantenuti a livelli soddisfacenti, in funzione delle caratteristiche del sistema di allevamento, delle specie e delle esigenze della fase di sviluppo. Se necessario, l'acqua deve essere filtrata o trattata per eliminare le sostanze che possano nuocere ai pesci. I parametri di qualita' dell'acqua devono rimanere sempre entro intervalli accettabili che permettano lo svolgimento dell'attivita' normale e sostengano la fisiologia di una specie e di una fase di sviluppo determinate. Il flusso d'acqua deve permettere ai pesci di nuotare correttamente e di mantenere un comportamento normale. Deve essere previsto il tempo necessario per l'acclimatazione e l'adattamento dei pesci ai cambiamenti nella qualita' dell'acqua. Si devono adottare misure opportune per ridurre al minimo variazioni improvvise dei vari parametri che influiscono sulla qualita' dell'acqua. Occorre monitorare il flusso e il livello dell'acqua e garantire che siano adeguati.
11.2. Ossigeno, composti azotati, biossido di carbonio, pH e salinita'
La concentrazione di ossigeno deve essere appropriata alle specie interessate e al contesto nel quale vivono. Se necessario, deve essere fornita un'aerazione supplementare dell'acqua della vasca, in funzione del sistema di allevamento. Le concentrazioni di biossido di carbonio e di composti azotati, in particolare ammoniaca, nitriti e nitrati, devono essere mantenute al di sotto dei livelli nocivi. La qualita' dell'acqua deve essere monitorata utilizzando un calendario di analisi definito con una frequenza sufficiente a rilevare le variazioni di questi parametri critici e devono essere adottate misure per mitigare tali variazioni. Il pH deve essere adattato alle specie e monitorato per mantenerlo il piu' possibile stabile. La salinita' deve essere adattata alle esigenze della specie ittica e alla fase di sviluppo degli animali. Le modifiche alla salinita' devono essere introdotte gradualmente.
11.3. Temperatura e illuminazione
La temperatura va mantenuta entro l'intervallo ottimale per la specie interessata e lo stadio di sviluppo e va mantenuta il piu' possibile stabile. Le modifiche alla temperatura devono essere introdotte gradualmente. Occorre prevedere un fotoperiodo adeguato ai pesci.
11.4. Densita' di popolamento e complessita' ambientale
La densita' di popolamento deve essere determinata in base alle esigenze complessive dei pesci rispetto a condizioni ambientali, salute e benessere. I pesci devono avere a disposizione un volume d'acqua sufficiente per poter nuotare normalmente tenuto conto della dimensione, dell'eta', dello stato di salute e dei metodi di nutrimento. Deve essere previsto per i pesci un adeguato arricchimento ambientale, ad esempio nascondigli o substrati, a meno che in base ai tratti comportamentali dei pesci non risulti necessario.
11.5. Alimentazione e manipolazione
L'alimentazione deve corrispondere alle esigenze dei pesci, che devono essere nutriti ad una velocita' e ad una frequenza adeguate.
Occorre prestare particolare attenzione all'alimentazione delle larve, quando si passi da alimenti naturali ad alimenti artificiali.
Se necessaria per motivi non procedurali (ad esempio il trasporto), la sospensione dell'alimentazione deve essere il piu' breve possibile e deve tenere conto della dimensione dei pesci e della temperatura dell'acqua.
Laddove possibile, i pesci devono essere manipolati senza rimuoverli dall'acqua. La manipolazione dei pesci sia dentro l'acqua che fuori deve essere ridotta al minimo e le attrezzature a diretto contatto con i pesci devono essere umidificate. I pesci non devono essere manipolati a una temperatura che si avvicini agli estremi dell'intervallo di temperature dell'acqua che essi sono in grado di tollerare.
11.6. Pesci zebra
11.6.1 Qualita' dell'acqua
Tabella 11.1
Requisiti per i parametri dell'acqua nei sistemi di alloggiamento dei pesci zebra
=====================================================================
|Parametri relativi all'acqua |Requisiti minimi-massimi |
+====================================+==============================+
|Temperatura |24-29 °C |
+------------------------------------+------------------------------+
|Conduttivita' |150-1 700 µS/ cm² |
+------------------------------------+------------------------------+
|Durezza totale |40-250 mg/l CaCO₃ |
+------------------------------------+------------------------------+
|pH |6,5-8 |
+------------------------------------+------------------------------+
| |NH₃/NH₄+< 0,1 (*) mg/l, NO₂- <|
|Composti dell'azoto |0,3 mg/l, NO₃- < 25 mg/l |
+------------------------------------+------------------------------+
|Ossigeno disciolto |> 5 mg/l |
+------------------------------------+------------------------------+
|(*) o al di sotto del limite di rilevazione. 0,1 mg/l indica |
|il quantitativo totale di ammoniaca, NH₃/NH₄+, che corrisponde |
|a 0,002 mg/l di NH₃ a 28 °C e pH 7,5. |
+-------------------------------------------------------------------+
11.6.2. Illuminazione
Durante la fase luminosa, i livelli di illuminazione devono essere costanti, tranne in caso di brevi transizioni alba/crepuscolo, laddove utilizzate. Nella fase di buio, il buio deve essere totale.
11.6.3. Densita' di popolamento e complessita' ambientale
Per i pesci zebra adulti non devono essere utilizzati volumi d'acqua inferiori a 1 litro. Le densita' di popolamento non devono superare 10 pesci adulti/litro. Le dimensioni e la forma della vasca devono consentire ai pesci di mantenere il comportamento e le attivita' di nuoto naturali.
Deve essere evitato un alloggiamento singolo prolungato.
12. Cefalopodi
12.1. Fornitura e qualita' dell'acqua
E' necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualita' adeguata.
La progettazione della vasca e il flusso dell'acqua devono soddisfare le esigenze dell'animale, compresa un'adeguata ossigenazione in funzione della dimensione, della fase di vita e delle esigenze comportamentali. La temperatura, la salinita', il pH e i livelli dei composti azotati dell'acqua devono essere adeguati alle esigenze delle specie e delle forme di vita. Le fughe e l'introduzione accidentale di elementi estranei devono essere evitate utilizzando, se necessario, coperture.
Deve essere previsto il tempo necessario per l'acclimatazione e l'adattamento dei cefalopodi ai cambiamenti nella qualita' dell'acqua.
12.2. Illuminazione
L'intensita' luminosa e il fotoperiodo devono soddisfare i requisiti della specie.
12.3. Alimentazione
Ai cefalopodi deve essere fornito un regime di alimentazione adeguato alla specie, alla fase di sviluppo e alle esigenze comportamentali.
12.4. Arricchimento e manipolazione
I cefalopodi devono ricevere una quantita' adeguata e sufficiente di stimoli fisici, cognitivi e sensoriali per consentire un'ampia gamma di comportamenti propri della specie. Le condizioni di alloggiamento devono tenere conto delle esigenze sociali proprie della specie (ad esempio, abitudini di vita solitaria o di gruppo). Laddove opportuno per la specie, devono essere forniti rifugi o tane.
Laddove possibile, i cefalopodi devono essere manipolati senza rimuoverli dall'acqua. La manipolazione dei cefalopodi sia dentro l'acqua che fuori deve essere ridotta al minimo e le attrezzature a diretto contatto con gli animali devono essere umidificate.
Tabella 12.1.
Cefalopodi
=====================================================================
| | | | | Super- | |
| | | | | ficie | |
| | | | | d'acqua | |
| | | | |minima per | |
| | | | | ogni | |
| | | | | animale | |
| | | Lun- | Super- | supple- | Profon- |
| | | ghezza | ficie | mentare | dita' |
| | | del |d'acqua |alloggiato | minima |
| | | corpo | minima | in gruppo |dell'acqua |
| Famiglia | Gruppo |(*) (cm)| (cm²) | (cm²) | (cm) |
+=============+===========+========+========+===========+===========+
| Sepiidae |Seppie |fino a 2|100 |40 |7 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| | |> 2 fino| | | |
| | |a 6 |600 |200 |15 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| | |> 6 fino| | | |
| | |a 12 |1 200 |400 |20 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| | |> 12 |2 500 |1 000 |25 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| |Sepiolida | | | | |
|Sepiolidae |(**) |fino a 1|50 |5 |5 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| | |> 1 fino| | | |
| | |a 3 |120 |50 |8 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| | |> 3 |150 |100 |12 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| |Calamari | | | | |
| |(***), |fino a | | | |
|Loliginidae |(****) |15 |2 000 |400 |60 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| | |> 15 | | | |
| | |fino |4 500 |900 |90 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| | |a 25 |6 000 |1 200 |90 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| | |> 25 | | | |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| |Polpi |fino a | | | |
|Octopodidae |(****) |10 |2 000 |600 |40 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| | |> 10 | | | |
| | |fino |2 600 |700 |50 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| | |a 20 |4 000 |1 200 |50 |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
| | |> 20 | | | |
+-------------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+
|(*) Lunghezza del mantello dorsale |
+-------------------------------------------------------------------+
|(**) Gruppo di massimo 40 individui. |
+-------------------------------------------------------------------+
|(***) È da preferire l'uso di vasche di forma cilindrica. |
|I valori minimi devono essere aumentati del 5 % se si utilizzano |
|vasche non cilindriche. |
+-------------------------------------------------------------------+
|(****) Allo stadio di novellame e paralarvale, i calamari |
|e i polpi devono essere alloggiati in vasche cilindriche, |
|con un massimo di 20 larve per litro e devono essere adottati |
|metodi per limitare le interazioni visive. |
+-------------------------------------------------------------------+
Allegato IV
Metodi di soppressione degli animali
1. Nel processo di soppressione degli animali sono utilizzati i metodi elencati nella tabella seguente.
Possono essere utilizzati metodi diversi da quelli elencati nella tabella:
a) su animali non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte;
b) su animali impiegati nella ricerca nel settore agricolo, qualora la finalita' del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali; tali animali possono essere soppressi conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009 , relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
2. La soppressione degli animali e' completata mediante uno dei seguenti metodi:
a) conferma dell'arresto permanente della circolazione;
b) distruzione del cervello;
c) dislocazione del collo;
d) dissanguamento; o
e) conferma dell'insorgenza del rigor mortis.
I metodi di conferma della morte devono essere appropriati alla specie da sopprimere.
3. Tabella
Parte di provvedimento in formato grafico
Requisiti
1) Da utilizzarsi, se del caso, previa sedazione.
2) Da utilizzarsi solo per i grandi rettili.
3) Da utilizzarsi solo in quantita' sufficiente. Da non utilizzare per roditori allo stato fetale e neonatale.
4) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 1 kg. I volatili di peso superiore a 250 g vengono sedati.
5) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg. I roditori di peso superiore a 150 g vengono sedati.
6) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 1 kg. I conigli di peso superiore a 150 g vengono sedati.
7) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 5 kg.
8) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg.
9) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 5 kg.
10) Da utilizzarsi solo sui neonati.
11) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 250 g.
12) Da utilizzarsi solo se altri metodi non sono praticabili.
13) Necessita di attrezzature specifiche.
14) Da utilizzarsi solo sui suini.
15) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti.
16) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti quando altri metodi non sono praticabili.
17) Da utilizzarsi solo per i pesci zebra (Danio rerio) ≥ 16 giorni dopo la fecondazione e di una lunghezza del corpo ≤ 5 cm. La temperatura per l'ipotermia deve essere ≤ 4 °C e la differenza di temperatura rispetto alla temperatura di alloggio deve essere ≥ 20 °C. I pesci non devono entrare in contatto diretto con il ghiaccio.
Il tempo minimo di esposizione deve essere di cinque minuti.»
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