005G0086
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Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel. (DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005 n. 66)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2005 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva n. 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003 , recante modifica della direttiva 98/70/CE , relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, gia' modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000 ; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 , recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003); Visto l' articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 28 ottobre 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro della salute; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Campo di applicazione). 1. ((Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna.)) 1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali.
2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59;
b) Combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE ; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori ad accensione per compressione di macchine mobili non stradali di cui alla direttiva 97/68/CE , trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva 2000/25/CE , imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE e altre navi della navigazione interna;
c) commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa;
d) deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili;
e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise;
f) deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta;
g) impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o piu' pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade; in caso di distribuzione di combustibile diesel tale definizione include anche gli impianti che riforniscono le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna;
h) pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili di cui alle lettere a) o b), inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell'erogato;
i) combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa e' stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.
i-bis) nave della navigazione interna: nave destinata alla navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune;
i-ter) emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita: le emissioni nette di CO2, CH4 e N2O che possono essere attribuite al combustibile,compresi tutti i suoi componenti miscelati, o all'energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate;
i-quater) emissioni di gas a effetto serra per unita' di energia: la massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2 associate al combustibile o all'energia fornita, divisa per il tenore totale di energia del combustibile o dell'energia fornita (per il combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore);
i-quinquies) combustibile: un combustibile destinato all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione di veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, imbarcazioni da diporto ed altre navi della navigazione interna;
i-sexies) ((fornitore: il fornitore quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ;)) i-septies) operatore economico: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario;
i-octies) ((biocarburanti: i biocarburanti quali definiti all' articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ;)) i-nonies) biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
i-decies) valore reale: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la metodologia definita nell'allegato V-bis, parte C;
i-undecies) valore tipico: una stima della riduzione rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante;
i-duodecies) valore standard: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, puo' essere utilizzato al posto di un valore reale;
i-terdecies) risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti: emissioni di gas risparmiate rispetto a quelle del combustibile fossile che il biocarburante sostituisce, calcolate come indicato nell'allegato V- bis, parte C, punto 4.
i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
i-terdecies.2) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);
i-terdecies.3) «biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter;
i-terdecies.4) «residuo della lavorazione»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
i-terdecies.5) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
i-terdecies.6) «impianto operativo»: impianto in cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti.
1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato V-bis.1;
b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
1) gravita' API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D287;
2) viscosita' media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosita' (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove T e' la temperatura in gradi Celsius;
3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ;
4) la mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;
c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 . La mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico;
d) "valore di riferimento per i carburanti": un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unita' di energia dei combustibili nel 2010;
e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravita' API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 ;
f) "micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle definite dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 .
Art. 3
(Benzina). 1. E' vietata la commercializzazione di benzina non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I.
2. Fino al 31 dicembre 2015, fatte salve proroghe stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione assicurano la commercializzazione di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo di etanolo del 5 per cento e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I, senza l'etichetta prevista dal comma 3, presso almeno il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari e degli impianti di titolarita' di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo, tali imprese forniscono agli organi di cui all'articolo 8, comma 5, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, l'elenco degli indirizzi di tutti i predetti impianti di distribuzione, evidenziando quelli che commercializzano la benzina prevista dal presente comma, presenti nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le eventuali proroghe previste dal presente articolo, da adottare almeno sei mesi prima del termine da prorogare, sono concesse sulla base di un'istruttoria che considera la compatibilita' dei veicoli del parco circolante con la benzina di cui al comma 3 ed il processo di perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE . Tale istruttoria e' condotta dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle stime sulla consistenza del parco circolante dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3, risultanti dalle informazioni fornite dai costruttori ai sensi del comma 4. (2)
3. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione, diversi da quelli previsti dal comma 2, in cui si commercializza benzina con un tenore di etanolo fino al 10 per cento e conforme alle specifiche di cui all'Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, contenente le parole : «E 10. Etanolo fino al 10 per cento. Solo per veicoli compatibili». ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 )) .
4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza la benzina prevista dal comma 3 deve essere accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 compatibili con l'utilizzo di tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011 incompatibili con l'utilizzo di tale benzina. Tale elenco deve essere conforme all'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e deve essere aggiornato entro trenta giorni da ciascun aggiornamento di quello ministeriale. Nel caso in cui sul sito del Ministero sia pubblicata l'indicazione che nessun veicolo ricade nell'elenco, tale indicazione deve essere accessibile agli utenti con dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura. Le societa' di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via informatica, la lista di tali veicoli che hanno messo in commercio o che intendono mettere in commercio sul territorio nazionale. Per i nuovi modelli la trasmissione deve avvenire prima dell'avvio della messa in commercio.
Sul sito internet del Ministero sono indicati le modalita' di invio in via informatica, nonche' gli specifici dati identificativi dei veicoli da trasmettere. Le societa' di produzione di veicoli stradali trasmettono altresi' al Ministero le informazioni utili a stimare la consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3. A tale fine trasmettono, entro il 31 marzo 2015, le informazioni individuate in un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa consultazione delle societa' stesse, nel quale si disciplinano anche il formato e le modalita' di trasmissione. Se entro il 1° gennaio 2015, non si e' provveduto alla adozione del predetto decreto, le societa' di produzione di veicoli stradali trasmettono, entro il 1° febbraio 2015, una stima di tale consistenza. La trasmissione dei dati previsti dal presente articolo, da parte delle societa' di produzione di veicoli stradali, e' facoltativa in caso di veicoli che sono messi in commercio solo in altri Stati.
5. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza benzina contenente additivi metallici, deve essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, con le parole «Contiene additivi metallici. Solo per i veicoli compatibili».
6. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza la benzina prevista dal comma 5 deve essere accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli compatibili con l'utilizzo di tale benzina. Per la procedura di formazione e di aggiornamento dell'elenco si applicano le disposizioni previste dal comma 4.
7. Sono tenuti agli obblighi di informazione agli utenti e di etichettatura previsti dal presente articolo i soggetti a cui compete, secondo il vigente ordinamento di settore, la scelta e la sistemazione di segnalazioni, etichette ed altri strumenti di informazione presso i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione.
8. E' consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto di piombo non superiore a 0,15 g/l e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I per un quantitativo massimo annuale pari allo 0,03 per cento delle vendite totali di benzina dell'anno precedente, destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche e ad essere distribuito dalle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche. I gestori dei depositi fiscali che producono o importano combustibili, i quali intendano commercializzare tale benzina, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo dell'anno in cui si effettua la commercializzazione, il quantitativo da produrre o da importare. In tale comunicazione i gestori dimostrano di osservare la prescritta quota percentuale, calcolata rispetto alla quantita' dagli stessi commercializzata nell'anno precedente e rispetto alla quantita' commercializzata nell'anno precedente da altri gestori che, con apposito atto da allegare, abbiano devoluto la quota percentuale loro spettante.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 31 dicembre 2015 (in G.U. 02/02/2016, n. 26) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall' art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/ 2005 e' prorogato al 31 dicembre 2020".
Art. 4
(Combustibile diesel). 1. E' vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'Allegato II. E' fatto salvo quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 .
2. ((Le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione assicurano la commercializzazione di combustibile diesel avente un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) non superiore al 7 per cento e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II, presso almeno il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari e degli impianti di titolarita' di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo, tali imprese forniscono agli organi di cui all'articolo 8, comma 5, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, l'elenco degli indirizzi di tali impianti di distribuzione presenti nelle province a cui la richiesta si riferisce.)) 3. ((Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza il combustibile diesel avente un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) superiore al 7 per cento deve essere accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli incompatibili con l'utilizzo di tale combustibile.
L'elenco deve essere conforme a quello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e deve essere aggiornato entro trenta giorni da ciascun aggiornamento di quello ministeriale. Le societa' di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero, in via informatica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, la lista di tali veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale. Per i nuovi modelli la trasmissione deve avvenire prima dell'avvio della messa in commercio. Sul sito internet del Ministero sono indicati le modalita' di invio in via informatica, nonche' gli specifici dati identificativi dei veicoli da trasmettere. La trasmissione dei dati e' facoltativa in caso di veicoli che sono messi in commercio solo in altri Stati.)) 4. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza combustibile diesel contenente additivi metallici si applica quanto previsto dall'articolo 3, commi 5, 6 e 7.
5. E' vietato, sulle imbarcazioni da diporto e sulle altre navi della navigazione interna, l'utilizzo di combustibili liquidi diversi dal combustibile diesel, aventi un tenore di zolfo superiore a 1.000 mg/kg e, dal 1° gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.
Art. 5
Previsione di specifiche piu' severe 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita' produttive, e sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , la commercializzazione di combustibili destinati a tutte o ad alcune categorie di veicoli puo' essere sottoposta, presso alcune zone, a specifiche piu' severe di quelle previste dal presente decreto, al fine di tutelare la salute della popolazione presso determinati agglomerati urbani o l'ambiente presso determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nei casi in cui l'inquinamento atmosferico o delle acque freatiche costituisca o possa presumibilmente costituire un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato previa autorizzazione della Commissione europea, alla quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, presenta preventivamente una apposita domanda, contenente la motivazione della deroga e la dimostrazione che la stessa rispetta il principio di proporzionalita' e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. Tale domanda e' accompagnata dai pertinenti dati ambientali relativi all'agglomerato o alla zona interessata, nonche' da una valutazione dei probabili effetti della deroga sull'ambiente.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, provvede altresi' a trasmettere alla Commissione europea le osservazioni relative alle richieste di deroga presentate da altri Stati.
Nota all' art. 5 :
- Per l' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 6
Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi o prodotti petroliferi 1. Nel caso in cui il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4 sia reso difficoltoso, per le imprese di produzione, a causa di un cambiamento improvviso nell'approvvigionamento degli oli greggi o dei prodotti petroliferi, dovuto ad eventi eccezionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo' stabilire, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita' produttive, previa autorizzazione della Commissione europea, limiti piu' elevati di quelli previsti dal presente decreto in relazione ad uno o piu' componenti dei combustibili, da applicare per un periodo massimo di sei mesi.
Art. 7
(Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati). 1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato:«ISPRA», pubblica annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla qualita' di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'anno precedente, sulla base di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualita' ed alla quantita' di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, e' elaborata sulla base dei seguenti dati:
a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005 ;
b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di tale Ministero.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 )) .
2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 )) .
Art. 7-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 )) .
Art. 7-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 )) .
Art. 7-quater
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 )) .
Art. 7-quinquies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 )) .
Art. 8
Accertamenti sulla conformita' dei combustibili 1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , anche avvalendosi dei poteri previsti dall' articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza.
2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di combustibili si effettua:
a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantita' e le qualita', ai fini della classificazione fiscale;
b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito;
c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalita' operative stabiliti dall'Allegato V.. 5. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6, e' effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della Guardia di finanza, utilizzando, in caso di analisi, i metodi di prova stabiliti dall'allegato V. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, comma 7, e' effettuato da tali organi, dagli Ispettorati della navigazione interna e dai soggetti a tal fine individuati dalla normativa regionale; si applica quanto previsto dall' articolo 296, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 . 5-bis. L'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-bis, e' effettuato ((dal GSE)) .
Art. 9
(Sanzioni). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, si applica una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si applica ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6.
In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono triplicate.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6 si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto nel caso degli impianti di distribuzione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti ad assicurare ((o dall'articolo 4, comma 2,)) se le stesse non sono rispettate. Se gli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 2, ((o dall'articolo 4, comma 3,)) non sono trasmessi nei termini prescritti si applica l' articolo 650 del codice penale .
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, commercializzano combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME superiore a quello previsto da tale decreto.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, non rispettano le modalita' introdotte da tale decreto per assicurare la commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo di FAME indicato nell'allegato II.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti agli obblighi di informazione degli utenti o di etichettatura previsti dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. La stessa sanzione si applica ai soggetti tenuti agli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 3, commi 4 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. A seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, la stessa sanzione si applica anche in caso di violazione degli obblighi di trasmissione, informazione o di etichettatura introdotti da tale decreto.
7. In caso di violazione del divieto previsto dall'articolo 4, comma 5, si applica la sanzione prevista dall' articolo 296, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, alla cui irrogazione provvedono le regioni o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano nei termini i dati da inviare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall' articolo 650 del codice penale , ordina al gestore di provvedere.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento;
2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento;
3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento.
10. Salvo che il fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro.
11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purche' entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, e' applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.
12. Il fornitore che non mantiene a disposizione la documentazione di cui all'articolo 7 bis, comma 7, e' punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro.
13. Il fornitore che omette di presentare la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 11, e' punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
14. L'operatore economico che produce la autocertificazione, di cui all'articolo 7-bis, comma 5, in forma incompleta, inesatta o difforme dalla metodologia di cui all'articolo 7-quinquies e' punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
15. L'operatore economico che non mantiene a disposizione la documentazione di cui all'articolo 7-bis, comma 8, e' punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro.
16. L'operatore economico che non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 7-quater e' punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste ai ((commi 1, 2, 3, 5, 6, provvede)) il Prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge n. 689 del 1981 .
Art. 10
Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e l'articolo 1 della legge 4 novembre 1997, n. 413 , e non trovano applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434 , 7 ottobre 1997, n. 397 e 30 gennaio 2002, n. 29, nonche' il decreto del Ministro dell'ambiente in data 10 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine.
(( 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005 , continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed e' abrogato per le restanti disposizioni. )) 3. Con appositi regolamenti, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si provvede alla modifica degli Allegati III, IV e V, relativamente alle modalita' esecutive delle procedure ivi disciplinate.
4. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili per le parti in cui le stesse modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico contenute nelle direttive comunitarie recepite con il presente decreto.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica e, relativamente alle attivita' di cui agli articoli 7, 8, commi 1 e 5, e 10, comma 2, i soggetti ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attivita' produttive Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
Allegato I
Specifiche ecologiche della benzina commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata
Parte di provvedimento in formato grafico
[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, ((e' stata applicata la norma EN ISO 4259-1:2017/A1:2021)) «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilita'). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai ((criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019)) .
[2] Il periodo estivo inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre. [3] Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quello stabilito nella norma UNI EN 228:2013. ((6))
[4] A decorrere dal 1° gennaio 2011.
[5] A decorrere dal 1° gennaio 2014.
-------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 , ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera b)) che "alla nota 3 della tabella, le parole: «norma EN 228:2008» sono sostituite dalle seguenti: «norma EN 228:2012+A1:2017»".
Allegato II
Allegato II
Specifiche ecologiche del combustibile diesel commercializzato e destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione
Parte di provvedimento in formato grafico
((6))
[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, ((e' stata applicata la norma EN ISO 4259-1:2017/A1:2021)) «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilita'). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai ((criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019)) .
[2] Il FAME e' conforme alla norma EN 14214.
[3] A decorrere dal 1° gennaio 2011.
[4] A decorrere dal 1° gennaio 2014.
-------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 , ha disposto (cob l'art. 48, comma 1, lettera a)) che "alla quarta colonna della tabella, il valore «7,0», e' sostituito dal seguente: «10,0»".
Allegato III
Allegato III
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55 ))
Allegato IV
Allegato IV
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
Allegato V
Metodi di prova e modalita' operative per l'accertamento sulla conformita' dei combustibili
1. Campionamento
1.1 Prelievo
1.1.1 Depositi fiscali e depositi commerciali
I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170 per il campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3171 per il campionamento automatico in linea. Per il prelievo si utilizzano contenitori metallici.
1.1.2 Impianti di distribuzione
I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso gli impianti di distribuzione. Per il prelievo e' sufficiente l'utilizzo di contenitori metallici anche privi delle caratteristiche di composizione previsti da tale norma EN.
1.1.3 Competenza
Il prelievo dei campioni e' effettuato dall'autorita' compente all'accertamento dell'infrazione.
1.2 Quantita'
La quantita' di benzina o combustibile diesel da campionare e' pari a dieci litri da immettere in cinque contenitori da 2,5 litri, riempiti per circa l'80% della loro capienza.
I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere dotati di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere dotati di targhetta sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati:
A) il luogo del prelievo;
B) il gestore dell'impianto presso cui e' stato effettuato il prelievo del campione;
C) la data del prelievo;
D) la tipologia di prodotto;
E) il serbatoio dal quale e' stato effettuato il prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di impianti di distribuzione;
F) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso delle attivita' di prelievo;
G) il soggetto incaricato del prelievo.
I cinque contenitori devono essere destinati:
a) uno al gestore dell'impianto sottoposto ad accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F), per finalita' difensive;
b) uno al laboratorio che effettua le misure ai fini dell'accertamento dell'infrazione ai sensi dell' articolo 15, comma 1, della legge n. 689/81 , di seguito denominato laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo 1.7;
c) tre al soggetto che ha effettuato il prelievo, al fine di essere conservati per l'eventualita' della revisione prevista dall' articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 e per l'eventualita' delcontenzioso giudiziario previsto dall'articolo 23 di tale legge; su richiesta di tale soggetto, i contenitori possono essere conservati presso il laboratorio controllore, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1.5.
1.3 Verbale
All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali, un verbale che deve riportare i dati necessari per l'identificazione univoca del campione. Un originale rimane all'autorita' competente all'accertamento dell'infrazione. Un originale viene consegnato al gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F). L'altro originale viene allegato all'esemplare del campione da inviare al laboratorio controllore.
1.4 Movimentazione dei campioni
Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere osservate misure atte a garantirne l'integrita' e la sicurezza, con particolare riferimento alle misure concernenti il deposito e il trasporto dei liquidi infiammabili.
1.5 Distribuzione dei campioni
Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano le seguenti disposizioni :
- Il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b), e' inviato al laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento.
- Nel caso in cui sia richiesta la revisione delle analisi ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), e' inviato al laboratorio competente per tale revisione individuato ai sensi del paragrafo 1.7.
- In tutti i casi, i contenitori dei campioni di benzina prelevati durante il periodo estivo, qualora conservati in luogo idoneo diverso da un frigorifero antideflagrante a temperatura compresa tra 4°C e 10°C, sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni dal prelievo.
1.6 Conservazione dei campioni
Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2, lettere b) e c), devono essere conservati in un luogo idoneo, per un periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla conclusione delle attivita' di accertamento di cui al presente allegato e, per un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), in caso di accertamento dell'infrazione, fino alla scadenza dei termini previsti per proporre opposizione all'eventuale ordinanza - ingiunzione dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione e fino alla conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale opposizione. Per luogo idoneo si intende, in caso di benzina, un luogo almeno ventilato in cui i contenitori non sono esposti alla luce diretta del sole.
1.7 Identificazione dei laboratori
Il laboratorio controllore, su delega dell'autorita' competente all'accertamento dell'infrazione, e' un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane.
Il laboratorio che effettua la revisione delle analisi ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 e' un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato le misure come laboratorio controllore.
Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici delle dogane o gli Uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi della Stazione Sperimentale per i Combustibili.
2. Effettuazione della verifica di conformita'
Il presente paragrafo stabilisce le procedure per l'effettuazione della verifica di conformita'. Tale procedura si applica sia in sede di analisi ai sensi dell' articolo 15, comma 1, della legge n. 689/81 , sia in sede di revisione delle analisi ai sensi dell' articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 .
La trattazione dei risultati dei metodi di prova elencati nel paragrafo 3 viene effettuata secondo la procedura, tratta dalla norma UNI EN ISO 4259.
2.1 Verifica di conformita'
Il laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo la ricezione dei contenitori del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera b). Tale laboratorio esegue una sola misura per ciascuna caratteristica disciplinata dal presente decreto, utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3.
2.1.1 Caratteristiche per le quali e' definito un limite massimo negli allegati I e II.
Se il risultato ottenuto «X» e' tale che:
X > A1 - 0,59 · R
dove A1 e' il limite massimo, ed R e' la riproducibilita' del metodo di prova calcolata al livello A1 , il cui valore e' riportato nel
paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e' da considerare conforme.
2.1.2 Caratteristiche per le quali e' definito un limite minimo negli allegati I e II.
Se il risultato ottenuto «X» e' tale che:
X < A2 - 0,59 · R
dove A2 e' il limite minimo, ed R e' la riproducibilita' del metodo di prova calcolata al livello A2 , il cui valore e' riportato nel
paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e' da considerare conforme.
3. Precisione dei metodi di prova
3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma ((UNI EN 228:2017)) , e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.
=====================================================================
| | Metodo di | | | | |
| Caratteristica | prova | Unita' | A2 | A1 | R |
+=======================+============+=========+======+======+======+
|Numero di ottano | | | | | |
|ricerca |EN ISO 5164 | | 95,0 | | 0,7 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Numero di ottano motore|EN ISO 5163 | | 85,0 | | 0,9 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Tensione di vapore, | | | | | |
|periodo estivo (1) | EN 13016-1 | kPa | | 60,0 | 2,2 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Distillazione, | | | | | |
|evaporato a 100 °C |EN ISO 3405 | % (v/v) | 46,0 | | 2,2 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Distillazione, | | | | | |
|evaporato a 150 °C |EN ISO 3405 | % (v/v) | 75,0 | | 1,3 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Olefine |EN ISO 22854| % (v/v) | | 18,0 | 2,6 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Aromatici |EN ISO 22854| % (v/v) | | 35,0 | 1,7 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Benzene |EN ISO 22854| % (v/v) | | 1,0 | 0,05 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
| | | | | 2,7 | |
| | | | | (2) | 0,41 |
| | EN 1601 | % (m/m) | |------+------|
| | | | | 3,7 | 0,41 |
|Tenore di ossigeno |------------+---------+------+------+------|
| | | | | 2,7 | |
| |EN ISO 22854| % (m/m) | |------| 0,31 |
| | | | | 3,7 | |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
| | EN 1601 | | | | 0,3 |
|Alcole metilico (3) |------------| % (v/v) |------| 3,0 |------|
| |EN ISO 22854| | | | 0,43 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
| | | | | 5,0 | |
| | | | | (2) | 0,4 |
| | EN 1601 % | (v/v) | |------+------|
| | | | | 10,0 | 0,8 |
|Alcole etilico (4) |------------+---------+------+------+------|
| | | | | 5,0 | 0,48 |
| |EN ISO 22854| % (v/v) | |------+------|
| | | | | 10,0 | 0,60 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
| | EN 1601 | | | | 0,9 |
|Alcole isopropilico (4)|------------| % (v/v) |------| 12,0 |------|
| |EN ISO 22854| | | | 0,65 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
| | EN 1601 | | | | 1,0 |
|Alcole butilico |------------| % (v/v) |------| 15,0 |------|
|terziario (4) |EN ISO 22854| | | | 0,73 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
| | EN 1601 | | | | 1,0 |
|Alcole isobutilico (4) |------------| % (v/v) |------| 15,0 |------|
| |EN ISO 22854| | | | 0,73 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
| | EN 1601 | | | | 1,0 |
|Eteri con 5 o piu' |------------| % (v/v) |------| 22,0 |------|
|atomi di carbonio (4) |EN ISO 22854| | | | 0,90 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
| | EN 1601 | | | | 1,0 |
|Altri ossigenati (4) |------------| % (v/v) |------| 15,0 |------|
| |EN ISO 22854| | | | 0,73 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
| |EN ISO 20884| | | | 3,1 |
|Tenore di zolfo |------------| mg/kg |------| 10,0 |------|
| |EN ISO 20846| | | | 2,7 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
|Tenore di piombo | EN 237 | mg/l | | 5 | 0,6 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
| | | | | | |
| |------------| | | |------|
| | | | | | |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
| | EN 16135 | | | | 1,0 |
|Tenore di MMT, espresso|------------| mg/l | | 2 |------|
|come manganese | EN 16136 | | | | 0,50 |
+-----------------------+------------+---------+------+------+------+
(1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco).
(2) Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2.
(3) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN 1601.
(4) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 22854.
3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma ((UNI EN 590:2022)) , e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.
=====================================================================
| |Metodo di | | | | |
| Caratteristica | prova | Unita' | A2 | A1 | R |
+=======================+==========+=========+======+========+======+
| | EN ISO | | | | |
| | 5165 | | | | 4,2 |
| |----------+---------| |--------+------|
|Numero di cetano (1) | EN 15195 | | 51,0 | ((| 2,4))|
| |----------+---------| |--------+------|
| |((...)) | | | ((|...)) |
| |----------+---------| |--------+------|
| |((UNI EN | | | | |
| |((16715:))| | | ((|1,4)) |
| |((2015)) | | | | |
| |----------+---------| |--------|------|
| |((UNI EN))| | | | |
| |((16906:))| | | ((|1,9)) |
| |((2017)) | | | | |
| |----------+---------| |--------|------|
| |((UNI EN))| | | | |
| |((17155:))| | | ((|2,1)) |
| |((2019)) | | | | |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
| | EN ISO | | | | |
| | 3675 | kg/m³ | | | 1,2 |
|Densita' a 15 °C (2) |----------+---------+------| 845,0 |------|
| | EN ISO | | | | |
| | 12185 | kg/m³ | | | 0,5 |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
|Distillazione: 95 % | EN ISO | | | | |
|recuperato (3) | 3405 | °C | | 360,0((| 9,0))|
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
|Idrocarburi aromatici | | | | | |
|policiclici | EN 12916 | % (m/m) | | 8,0 | 1,9 |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
| | EN ISO | | | | |
| | 20884 | | | | 3,1 |
|Tenore di zolfo |----------| mg/kg | | 10 |------|
| | EN ISO | | | | |
| | 20846 | | | | 2,2 |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
|Tenore di FAME | EN 14078 | % (V/V) | | 7,0 | 0,5 |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
|Tenore di MMT come | | | | | |
|manganese | EN 16576 | mg/l | |--------+------|
| | | | | 2 | 0,32 |
+-----------------------+----------+---------+------+--------+------+
(1) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma EN ISO 5165.
(2) In caso di analisi in sede di revisione e di contenzioso si applica la norma ((EN ISO 12185)) .
(3) ((NOTA SOPPRESSA DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 ))
Allegato V bis
ALLEGATO V-bis
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 ))
Allegato V bis.1
ALLEGATO V-bis.1
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 ))
Allegato V bis.2
ALLEGATO V-bis.2
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 ))
Allegato V bis.3
ALLEGATO V-bis.3
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5 ))