Monitoring Gesetzessammlung

099G0343

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

099G0343

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio. (DECRETO LEGISLATIVO 22 luglio 1999 n. 261)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 6-8-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 , concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio; Visto l' articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 , che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE ; Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 , che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166 , concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 5 agosto 1997, recante proroga delle concessioni postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 31 dicembre 1997, concernente proroga delle concessioni postali relative all'esercizio di casellari privati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Definizioni) 1. La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonche' la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attivita' di preminente interesse generale
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "servizi postali": i servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali
b) "rete postale": l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
c) (("punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti, tra l'altro, sportelli e cassette postali messi a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale)) ;
d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;
e) "distribuzione": il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;
f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;
f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero ((...)) ;
g) "invio di corrispondenza": la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;
h) "pubblicita' diretta per corrispondenza": comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonche' altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicita' diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicita' e altro nello stesso involucro non e' considerata pubblicita' diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicita' transfrontaliera e quella interna;
i) "invio raccomandato": servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario;
l) "Invio assicurato": servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;
m) "posta transfrontaliera": posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo;
n) "scambio di documenti": la fornitura di mezzi, compresa la messa a disposizione di appositi locali e di mezzi di trasporto, da parte di un terzo per consentire la distribuzione da parte degli interessati stessi tramite il mutuo scambio di invii postali tra utenti abbonati al servizio;
o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identita' e' stata notificata alla Commissione;
p) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 58 ;
q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente;
r) "spese terminali": la remunerazione del fornitore del servizio universale incaricato della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo
s) "mittente": la persona fisica o giuridica che e' all'origine degli invii postali;
t) "utente": qualunque persona fisica o giuridica che usufruisce di una prestazione del servizio universale in qualita' di mittente o di destinatario;
u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformita' al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati puo' comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonche' la tutela della vita privata;
u-bis) "fornitore di un servizio postale": l'impresa che fornisce uno o piu' servizi postali;
u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicita' diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantita' ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;
u-quater) "Autorita' nazionale di regolamentazione": l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE , di seguito anche "autorita' di regolamentazione";
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi postali la cui tariffa e' fissata per invii postali singoli.

Art. 2

(Autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale).
1. E' istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito denominata "Agenzia", la quale e' designata autorita' nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell' articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.
2. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.
3. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicita'. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;
c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualita' e caratteristiche del servizio postale universale di cui all'articolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attivita' di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualita' del servizio postale universale;
f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.
5. L'Agenzia e' dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
11. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 . ((9)) 15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
16. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
17. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
21. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 .
22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 57, lettera a)) che "all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017".

Art. 3

(Servizio universale).
1. E' assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita' diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del servizio universale.
4-bis. ((A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria e' esclusa dall'ambito del servizio universale ed e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 6)) .
5. Il servizio universale e' caratterizzato come segue:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza ((, e puo' includere, in aggiunta ai punti di accesso del fornitore del servizio universale, anche quelli di soggetti terzi)) . Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione ((, tenuto conto dell'efficientamento della rete, del livello di utilizzo dei singoli punti di accesso e della disponibilita' di canali alternativi nonche', relativamente alle cassette postali, del criterio del loro utilizzo e della necessita' di assicurare la loro prossimita' alla rete degli sportelli postali)) ;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorita' di regolamentazione in installazioni appropriate.
6-bis. ((Il recapito degli invii postali universali e' effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'autorita' di regolamentazione)) .
7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e' autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di regolamentazione ai sensi del presente comma e' comunicata alla Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita':
a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorita' adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralita' pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto a informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e' designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
La designazione e' effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonche' dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita' della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale;
b) redditivita' degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell'impresa;
d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
12. L'onere per la fornitura del servizio universale e' finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente;
b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199 )) .
13. Il calcolo del costo netto del servizio universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997 , inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 .
14. L'autorita' di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124 ))

Art. 5

(Licenza individuale) 1. L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, e' soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi in questione ((...)) . Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 , nonche' per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall' articolo 201 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualita', alla continuita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi medesimi.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.
4. Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis, le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonche' di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettivita', non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza.

Art. 6

(Autorizzazione generale) 1. L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, e' soggetta ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi in questione, ((...)) . Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione.
2. Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE , sono individuati i casi in cui l'attivita' puo' essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attivita' e i casi nei quali l'attivita' puo' avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, e' annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti gli obblighi dei soggetti che svolgono attivita' sottoposte ad autorizzazione generale,compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis, le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' nonche' le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attivita' in caso di violazione degli obblighi.

Art. 7

(Separazione contabile) 1. Il fornitore del servizio universale e' tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilita' dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.
2. I sistemi di contabilita' imputano i costi a ciascuno, dei servizi nel seguente modo:
a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio o prodotto particolare;
b) imputazione dei costi comuni, intendendosi per tali quelli che non possono essere direttamente attribuiti a un servizio o prodotto particolare, come segue:
1) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;
2) se non e possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali e' possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto e' basato su strutture di costi comparabili;
3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.
3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali sono imputati in modo appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.
3. La conformita' del sistema di separazione contabile e' verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L'autorita'' di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformita'.
3-bis. L'autorita' di regolamentazione puo' adottare altri sistemi di contabilita' dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorita' informa la Commissione europea prima della relativa applicazione.
3-ter. L'autorita' di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta.
3-quater. Su richiesta dell'autorita' di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilita' risultanti dai sistemi di cui al presente articolo.
3-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199 )) .

Art. 8

(Autoprestazione) 1. E' consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che e' all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore.

Art. 9

(Scambio di documenti) 1. Il servizio dello scambio di documenti e' assoggettato ad autorizzazione generale ed e' consentito alle seguenti condizioni:
a) il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all'autorita' di regolamentazione; b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti
presso il locale adibito al servizio stesso; c) il titolare del servizio puo' gestire piu' locali e puo' effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all'autorita' di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199 )) .

Art. 11

(Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete) 1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o piu' provvedimenti del Ministro ((dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti,)) sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.

Art. 12

(Qualita' del servizio universale) 1. L'autorita' di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualita', stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarita' ed affidabilita' dei servizi . Detti standard sono recepiti nella carta della qualita' del servizio pubblico postale, ai sensi dell' articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273 , e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.
2. La qualita' per i Servizi transfrontalieri intracomunitari e' stabilita in conformita' agli obiettivi indicati nell'allegato al presente decreto.
3. L'autorita' di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualita' adottate. L'autorita', in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, puo' stabilire deroghe agli obiettivi di qualita', comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorita' di regolamentazione dei Paesi membri.
4. Il controllo della qualita' e' svolto dall'autorita' di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attivita' e' sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
L'autorita' di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarita' avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall"autorita' di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario, sono prese misure correttive. ((Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l'erogazione di uno o piu' specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.))

Art. 13

((Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale)) 1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 58 )) .
((2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003 )) 3. ((Le tariffe di cui al comma 2)) sono ((fissate)) nel rispetto dei seguenti criteri:
a) essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti; b) essere ((correlate)) ai costi; c) essere ((fissate)) , ove opportuno o necessario, in misura unica per l'intero territorio nazionale; d) non escludere la facolta' del fornitore del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali; e) essere trasparenti e non ((discriminatorie)) .
(( 3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attivita' commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili. )) (( 3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio universale rispetta i seguenti principi:
a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio fornita;
c) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie. ))

Art. 14

(( (Reclami).
1. Il fornitore del servizio postale e' tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualita' del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilita', qualora sia coinvolto piu' di un operatore, nonche' le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. E' altresi' fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.
2. Nei casi in cui il fornitore del servizio e' chiamato a rispondere dei disservizi e' previsto un sistema di rimborso o di compensazione.
3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato puo' rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'autorita' di regolamentazione.
4. E' fatta salva la facolta' di adire l'Autorita' giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 .
5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorita' di regolamentazione.

Art. 14-bis

(( (Informazioni).
1. I fornitori di servizi postali sono tenuti a comunicare all'autorita' di regolamentazione, anche in via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle seguenti finalita':
a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto nonche' nelle decisioni adottate ai sensi del presente decreto;
b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.
2. L'autorita' di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.
3. L'autorita' di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformita' alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.

Art. 15

(Contributi) 1. I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorita' di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorita' stessa, aderenti ai costi. 2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonche' le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 )) .

Art. 16

(Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni) 1. Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi riservati, per essere avviati alla rete postale pubblica sono debitamente affrancati. 2. Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 . 3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali.
Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dei articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156 del 1973 :
"Art. 41 (Eccezioni all'esclusivita'). - La disposizione dell'art. 39 non si applica:
a) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro;
b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro indelebile della data d'inizio del trasporto stesso;
c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato;
d) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle localita' e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti stabiliti dal regolamento;
e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento".
"Art. 44 (Francatura delle corrispondenze). - Tutte le corrispondenze; ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente.
Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario.
Le altre corrispondenze non hanno corso".
"Art. 54 (Tassa a carico del destinatario). - Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di enti, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.
Il trattamento previsto dal precedente comma e' esteso alle corrispondenze ufficiali spedite dai sindaci nella loro esclusiva qualita' di ufficiali di Governo, purche' sugli invii sia apposto un contrassegno che ne attesti la provenienza con l'esplicita dichiarazione che trattasi di atti del sindaco nella sua qualita' di ufficiale di Governo.
Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in raccomandazione dai medici agli istituti assicuratori ed all'autorita' di pubblica sicurezza".

Art. 17

(Carte valori) 1. L'emissione di carte valori postali e' prerogativa dello Stato.

Art. 18

( Persone addette ai servizi postali ((e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta)) ) ((10)) 1. Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformita' all' articolo 358 del codice penale . ((Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti)) . ((10)) -------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".

Art. 18-bis

(((Obblighi in materia di condizioni di lavoro).
1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui all'articolo 3, commi 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.

Art. 19

(( (Responsabilita').
1. La responsabilita' per la fornitura dei servizi postali e' disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile .

Art. 20

(Proprieta' degli invii postali) 1. Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprieta' degli invii postali e' del mittente sino al momento della consegna al destinatario.

Art. 21

Sanzioni 1. ((Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all'articolo 12, comma 4, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro)) .
2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' di regolamentazione, previa diffida, puo' disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124 .
4. Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
5. Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
6. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
7. Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorita' di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro.
7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'autorita' di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila euro a centocinquantamila euro.
7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorita' di regolamentazione, puo' disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio.
7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a).
8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta all'autorita', che puo', nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16.

Art. 22

(Norme finali) 1. Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico. 2. Le condizioni generali di servizio, ((predisposte)) dal fornitore del servizio universale, sono approvate ((dall'autorita' di regolamentazione)) , pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. (( 2-bis. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 . 2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. ))

Art. 23

(( (Norme transitorie) )) 1. ((Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 11, il servizio universale postale e' affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a ) ad f ) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorita'. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell'affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all' articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e' fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non puo' essere superiore alla durata dell'affidamento del servizio universale di cui al primo periodo)) .

Art. 24

(Entrata in vigore) 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Datato a Roma, addi' 22 luglio 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri LETTA, Ministro per le politiche comunitarie CARDINALE, Ministro delle comunicazioni DINI, Ministro degli affari esteri DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Allegato

ALLEGATO
Norme di qualita' per la posta transfrontaliera intracomunitaria
L'obiettivo di qualita' per la posta transfrontaliera intracomunitaria e' definita' in funzione della durata media di instradamento degli invii della piu' rapida categoria normalizzata, calcolato da punto a punto (1) secondo la formula D + n, dove D rappresenta la data di deposito (2) e n il numero dei giorni lavorativi trascorsi tra tale data e quella di consegna al destinatario.
Obiettivi di qualita' per la posta transfrontaliera intracomunitaria
Durata media Obiettivo
D + 3 85% degli invii
D + 5 97% degli invii
Gli obiettivi devono essere raggiunti per l'insieme dei flussi nell'ambito del traffico intracomunitario globale e per ciascun flusso bilaterale tra due Stati membri.
(1) Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto e' il tempo che trascorre tra il momento di accesso alla rete e il momento di consegna al destinatario.
(2) La durata di deposito da prendere in considerazione e' la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione e' quella del giorno successivo.
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht