23G00025
23G00025
Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. (23G00025) (DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 n. 18)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2023 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31; Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127 , recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e in particolare articolo 21, recante «Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 , concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano»; Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 , concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto l' articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31 , recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 , recante «Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali»; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991, recante «Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell' articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 »; Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174 , recante «Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano»; Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 »; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivi 1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano.
2. Gli obiettivi del presente decreto sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonche' il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l' art. 76 della Costituzione :
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta l' art. 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l' art 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all' art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell' art. 117, quinto comma, della Costituzione , nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
- Si riporta l' art. 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199:
«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 , concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorita' competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonche' la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorita' pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;
c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;
d) attribuire all'Istituto superiore di sanita' le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonche' della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;
e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di acceso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative violazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».
- La direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 23 dicembre 2020, n. L 435, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano (rifusione).
- Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 1° febbraio 2002, n. L 31, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Si riporta l' art. 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.:
«Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria). - Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , pubblica nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., reca: «Modifiche al sistema penale».
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O., reca: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, reca: «Norme in materia ambientale».
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2011, n. 258, reca: «Attuazione della direttiva 2009/54/CE , sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali».
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166, reca: «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
- Il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1991, n. 84, reca: «Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 , relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell' art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ».
- Il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2014, n. 174 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166, reca: «Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano».
- Il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2017, n. 192, reca: «Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano.
Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 ».
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche denominate «acque potabili»:
1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 ;
2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato;
b) «allacciamento idrico»: la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o piu' utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore ((del servizio)) idrico integrato e termina al punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore ((del servizio)) idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la
documentata impossibilita' del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta' privata;
c) «area di ricarica o alimentazione»: la porzione di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da considerare nell'area di alimentazione anche le eventuali porzioni di bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante opere di trasferimento idrico ((. Le aree di ricarica o alimentazione tengono conto delle designazioni delle aree di salvaguardia di cui all' articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ove non altrimenti specificato)) ;
d) «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)»: il sistema informativo centralizzato, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19;
e) «autorita' sanitaria locale territorialmente competente»: l'Azienda sanitaria locale (ASL), l'Azienda Unita' Sanitaria Locale (AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali;
f) (("casa o chiosco dell'acqua": un'unita' distributiva aperta al pubblico, alimentata da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua al consumatore direttamente in loco previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25 ;)) g) «Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)»: la struttura funzionale all'attuazione del presente decreto, attribuita all'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19;
h) «controllo della qualita' delle acque destinate al consumo umano»: l'insieme di attivita' effettuate regolarmente in conformita' all'articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4, nei punti di rispetto delle conformita' indicati all'articolo 5;
i) «edifici prioritari» o «locali prioritari»: gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, come individuati in allegato VIII;
l) (("Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO)")) : l'organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO e al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell' articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
m) «evento pericoloso»: un qualsiasi evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
n) «gestore idro-potabile»: il gestore del servizio idrico integrato cosi' come riportato all' articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante ((uno o piu' sistemi di fornitura idro-potabile)) , oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori ((. E' altresi' considerato gestore idro-potabile l'operatore del settore alimentare che si approvvigiona da fonti di acqua proprie e opera quale fornitore di acqua.)) ;
o) «filiera idro-potabile»: l'insieme dei processi che presiedono alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo, che possono avere effetti sulla qualita' dell'acqua; sono parte della filiera, tra l'altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque da destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse idriche da destinare al consumo umano, o, piu' in generale, gli approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d'uso;
p) «sistema di fornitura idro-potabile»: l'insieme di risorse, sistemi e attivita' operate dal gestore idro-potabile a partire dall'approvvigionamento ((idrico primario)) , comprendendo i trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna; ((...)) q) «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua;
r) «impresa alimentare»: un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 ;
s) «indicatori di perdite idriche di rete», da utilizzare ai fini della valutazione dei miglioramenti conseguiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE : gli indicatori specificamente definiti nell'allegato A (RQTI) alla deliberazione dell'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR;
t) «misura di controllo»: ogni azione o attivita' posta in essere nella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell'acqua o, comunque, un'alterazione indesiderata della qualita' dell'acqua;
u) «monitoraggio»: l'esecuzione di una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni su elementi significativi della filiera idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della qualita' ((e della quantita')) dell'acqua; ((per "monitoraggio operativo" si intende)) la sequenza programmata di osservazioni o misure per valutare il regolare funzionamento delle «misure di controllo» poste in essere ((dal gestore idro-potabile)) nell'ambito della filiera idro-potabile;
v) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 ;
z) (("operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica che immette reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, di seguito denominati "ReMaF", sul mercato nazionale in conformita' alle disposizioni del presente decreto; tale soggetto puo' essere il produttore o il suo rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;)) aa) «pericolo»: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell'acqua, o relativo alla condizione dell'acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;
bb) «piano di sicurezza dell'acqua»: il piano attraverso il quale e' definita ed implementata l'analisi di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in conformita' all'articolo 6, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di competenza:
1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuata in conformita' all'articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque;
2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include il prelievo, ((l'adduzione,)) il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata in conformita' all'articolo 8;
3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio, effettuata in conformita' all'articolo 9;
cc) «punto di consegna»: il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e' posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La responsabilita' del gestore ((del servizio)) idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita' del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta' privata;
dd) «punto di utenza» o «punto d'uso»: il punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si puo' attingere o utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel rubinetto;
ee) «rete di distribuzione del gestore idro-potabile»: l'insieme delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze private e i servizi pubblici;
ff) «rischio»: una combinazione della probabilita' di un evento pericoloso e della gravita' delle conseguenze se il pericolo e l'evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile;
gg) «Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI)»: lo strumento per la raccolta e diffusione delle informazioni relative allo stato di qualita' delle acque interne e marine sviluppato e gestito dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita' di cui alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e in coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132 . Il SINTAI, gestito da ISPRA, e' il nodo nazionale «Water Information System for Europe» (WISE), come definito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 «Individuazione delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque» e lo strumento per la trasmissione dei dati all'Agenzia Europea dell'Ambiente di cui al Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo;
hh) «sistema o impianto di distribuzione interno», anche detto «rete di distribuzione interna» o «sistema di distribuzione domestico»: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connesso a quest'ultima direttamente o attraverso l'allacciamento idrico;
ii) «zona di fornitura idro-potabile», di seguito anche «zona di fornitura» o «water supply zone»: un'area ((definita dal gestore idro-potabile)) all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualita' puo' essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive.
ii-bis) (("lotto": intera quantita' di una partita di merce che e' stata fabbricata o confezionata in condizioni identiche, in un'unica linea produttiva e con gli stessi ingredienti, in un periodo definito; al lotto viene assegnato un "numero di lotto" che identifica in maniera univoca tutte le materie prime usate, le fasi produttive e i controlli svolti;)) ii-ter) (("apparecchiatura di trattamento dell'acqua": dispositivo utilizzato sia in ambito domestico che in pubblici esercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme ai requisiti del presente decreto nei punti di conformita' di cui all'articolo 5, che eroga l'acqua previo affinamento finalizzato a modificarne le caratteristiche organolettiche in conformita' ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25 ;)) ii-quater) (("prodotto": un oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano composto con materiali finali e destinato a essere immesso sul mercato;)) ii-quinquies) (("approvvigionamento idrico primario": insieme delle infrastrutture idriche a monte dei settori di impiego dell'acqua.))
Art. 3
Campo di applicazione ed esenzioni 1. Il presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 ;
b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione;
c) alle acque di cui all'articolo 2, ((comma 1, lettera a), punto 2) )) , se:
1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A e B;
2) la loro qualita' non puo' avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrita' del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente;
d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, ((...)) la cui qualita' non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perche' regolate da diversa specifica normativa, come individuate nell'allegato V.
2. ((Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita ovvero utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino ai punti di rispetto della conformita' dell'acqua di cui, rispettivamente all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e qualora siano destinate a essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dal predetto punto in poi sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 .)) 3. ((Le acque potabili erogate dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua, quali definite, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere f) e ii-ter), devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto fino al punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), con responsabilita' del gestore idro-potabile e del gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) per gli ambiti di rispettiva competenza. Dal punto di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in poi, le acque di cui al primo periodo, rientrando nella somministrazione diretta di bevande, sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 .)) 4. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e all'allegato I, Parti A e B.
5. Le navi che eseguono la desalinizzazione dell'acqua, il trasporto passeggeri e operano in veste di gestori idro-potabili ((non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 16, nonche' ai pertinenti allegati, tenuto anche conto delle esenzioni di cui all'articolo 8, comma 5)) .
6. I requisiti minimi di cui all'allegato I, Parte A, non si applicano all'acqua di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 .
7. ((I sistemi di fornitura idro-potabile che erogano, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attivita' commerciale o pubblica non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9, nonche' ai pertinenti allegati.))
Art. 4
Obblighi generali 1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D;
c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;
d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15 ((, tenuto conto delle specifiche esenzioni previste agli articoli 3, commi 5 e 7, e 8, comma 5)) .
3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla loro produzione.
4. ((I gestori del servizio idro-potabile che gestiscono sistemi di fornitura idro-potabile)) che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera s).
5. ARERA provvede all'acquisizione dei risultati della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale, trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio di perdita idrica stabilito dalla Commissione europea con atto delegato previsto entro il 12 gennaio 2028, e' stabilito un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla commissione.
Art. 5
Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati 1. I valori per i parametri elencati nell'allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati;
b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;
e) ((per le acque prodotte dalle case dell'acqua e dalle apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, nel punto di consegna dell'acqua alla casa e all'apparecchiatura di trattamento e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3.)) 2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che quest'ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro sono rispettati nel punto di consegna quale definito all'articolo 2, ((comma 1, lettera cc) )) .
3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1 ((e quelli di cui all'allegato I, Parte D,)) , rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 9.
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell'allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione:
a) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali, ad esempio:
1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio;
2) ferma restando la responsabilita' primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilita' di impiego di adeguate tecniche di trattamento, tenendo conto della fattibilita' tecnica e economica di tali misure ((, nel caso cio' sia ritenuto utile a sostenere i provvedimenti di cui al punto 1);)) ;
b) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
Art. 6
Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio 1. L'approccio basato sul rischio e' finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua in conformita' al presente decreto, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuita' della fornitura - conferendo priorita' di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure piu' efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformita' dell'acqua specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorita' competenti in materia sanitaria e ambientale.
2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi:
a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, in conformita' all'articolo 7;
b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformita' all'articolo 8;
c) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in conformita' all'articolo 9.
3. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanita', trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le regioni e province autonome effettuano e approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare ((e destinate)) al consumo umano di cui al comma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai sensi dell' articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , e attraverso ((l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINA-SINTAI)) e AnTeA ai sensi dell'articolo 7, comma 16, la mettono a disposizione ((...)) delle Autorita' sanitarie regionali e locali, delle Autorita' di bacino distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonche' dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza.
5. La valutazione e gestione del rischio di cui al comma 4, e' effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata.
6. La valutazione e gestione del rischio relativa ((al sistema di fornitura)) idro-potabile di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a ((tre)) anni e, se necessario, aggiornata.
7. Per le finalita' di cui al comma 6, i gestori idro-potabili:
a) dimostrano l'adeguatezza della valutazione e gestione del rischio ((del sistema di fornitura)) idro-potabile ai criteri di cui all'articolo 8, mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni sistema di fornitura idro-potabile, che sottopongono all'approvazione da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) di cui all'articolo 19;
b) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al PSA per il sistema di fornitura idro-potabile siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti, mediante condivisione degli stessi con il sistema «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)», secondo quanto indicato in allegato VI; la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 6.
8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.
9. Per le finalita' di cui al comma 8, i gestori della distribuzione idrica interna:
a) dimostrano su richiesta dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'edificio;
b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 8.
10. Le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20 ((, secondo la periodicita' specificata nell'allegato VI al presente decreto)) .
Art. 7
Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare ((e destinate)) al consumo umano
1. Le ((...)) regioni e province autonome sulla base delle informazioni ((rese disponibili da ISPRA attraverso il SINA-SINTAI di cui all' articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132 ,)) , elencate all'allegato VII, di quelle rese disponibili dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal gestore idro-potabile, nonche' delle altre informazioni necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 , comprese quelle relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e ((derivanti dai PSA di cui all'articolo 6, comma 7,)) provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano.
2. Al fine di rendere piu' efficace l'azione tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu' punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le ((...)) regioni e province autonome possono attuare la valutazione e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare le eventuali differenze locali.
3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:
a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo:
1) una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione per i punti di prelievo;
2) una mappatura delle aree protette di cui all' art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto;
3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiche' tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le ((...)) regioni e province autonome provvedono affinche' tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori idro-potabili;
4) una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo;
b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita' delle acque da destinare al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualita' dell'acqua, nella misura in cui cio' possa rappresentare un rischio per la salute umana;
c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:
1) parametri di cui all'allegato I, parti A, B, o fissati conformemente all'articolo 12, comma 12;
2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 ;
3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 ;
4) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 ;
5) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del presente comma;
6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano;
7) sostanze e composti inseriti nell'«elenco di controllo» stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10.
4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82, 117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b), puo' essere utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita' umane svolto a norma dell'articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nonche' le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto.
6. Le ((...)) regioni e province autonome scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra quelli indicati del comma 3, lettera c), perche' considerati pertinenti alla luce dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o alla luce delle informazioni comunicate dai gestori idro-potabili conformemente al comma 8.
7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma 3, lettera c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano, le ((...)) regioni e province autonome possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82 , 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , o ad altra legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di prelievo.
8. Le ((...)) regioni e province autonome, che a vario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 , sono tenute ad informare tempestivamente le competenti autorita' sanitarie delle regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita' e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.
9. Le ((...)) regioni e province autonome provvedono altresi' a definire le procedure operative interne e ad approvare la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano: le valutazioni approvate ((sono messe a disposizione del SINA- SINTAI)) e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle competenti Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome.
10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui al comma 3, le ((...)) regioni e province autonome provvedono affinche' siano adottate le opportune misure di gestione del rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di prevenzione:
a) definizione e attuazione di misure di prevenzione e di attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell' articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , ove necessario per garantire la qualita' delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le ((...)) regioni e province autonome provvedono, in collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi, affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione;
b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o in entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo o nelle acque da destinare a consumo umano, che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualita' delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato, almeno, conformemente agli articoli 82 , 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006 . Se del caso, tale monitoraggio e' incluso nei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e);
c) valutazione della necessita' di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle aree protette ai sensi dell' articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , ivi incluse quelle definite dall'articolo 94 del medesimo decreto.
11. Le ((...)) regioni e province autonome provvedono affinche' l'efficacia delle misure di cui al precedente comma sia riesaminata ogni sei anni.
12. Le ((...)) regioni e province autonome garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla base delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti ((regioni e province autonome e autorita' sanitarie)) possono:
a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo conto della disponibilita' di adeguati approcci metodologici e metodiche analitiche;
b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che:
1) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, Parte B, punto 1;
2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle evidenze disponibili, possa provocare un deterioramento della qualita' delle acque destinate all'uso umano.
13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b), le ((...)) regioni e province autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3.
14. Le ((...)) regioni e province autonome e le Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), ((trasmettono a ISPRA attraverso il SINA- SINTAI e aggiornano)) , le informazioni di cui all'allegato VII, riguardanti:
a) la mappatura delle aree di salvaguardia e le stazioni di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;
b) l'individuazione delle pressioni significative e dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano;
c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401/2009 .
15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA e sono rese disponibili ai gestori idro-potabili per le finalita' di implementazione del piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8.
16. Per le finalita' di cui ai commi 14 e 15 e dell'articolo 6, comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i rispettivi Ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici ((per l'interoperabilita' dei dati di SINA- SINTAI)) e AnTeA.
Art. 8
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile 1. I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso l'elaborazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile e la successiva richiesta di approvazione dello stesso da parte del CeNSiA, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7 ((, e nel rispetto dei requisiti minimi per l'approvazione indicati nell'allegato VI)) .
2. Il PSA di cui al comma 1 e' conforme ai seguenti criteri:
a) tiene conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo 7;
b) include un'analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente comma, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di acque di origine marina;
c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di prelievo al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, con particolare riguardo alle zone di fornitura idro-potabile ((, individuate dal gestore idro-potabile)) ;
d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi nell'ambito del sistema di fornitura idro-potabile, includendo una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l'uso delle acque, tenendo conto anche dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite idriche, dalla vulnerabilita' dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuita' della fornitura, per garantire l'accesso universale ed equo ad acqua sicura;
e) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura idro-potabile, che potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
f) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate nel sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle misure previste o adottate conformemente all'articolo 7, comma 10, del presente decreto e all' articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , per l'attenuazione dei rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei punti di prelievo che potrebbero compromettere la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
g) definisce e pone in essere un adeguato programma di monitoraggio operativo specifico per il sistema di fornitura e un programma di controllo, conformemente all'articolo 12;
h) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garantisce che sia verificata l'efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da reagenti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello piu' basso possibile e che qualsiasi sostanza residua nell'acqua non comprometta l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4;
i) include una verifica ((della conformita' di prodotti, reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono)) a contatto con le acque destinate al consumo umano e di reagenti chimici e materiali filtranti impiegati per il loro trattamento, riguardo ai criteri stabiliti agli articoli 10 e 11.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio per il sistema di fornitura idro-potabile effettuata conformemente ai commi 1 e 2, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei controlli interni di verifica della conformita' sulle acque destinate al consumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui all'articolo 14 e tenendo conto delle seguenti condizioni:
a) possibilita' di ridurre la frequenza dei controlli di un parametro o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto 1, gruppo A, in uno dei seguenti casi:
1) sulla base del valore assunto da un parametro in acqua non trattata, che ne comprovi la non rilevanza, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione di cui all'articolo 7, comma 3;
2) ((quando un parametro puo' derivare esclusivamente dall'impiego di una specifica tecnica di trattamento, di un metodo di disinfezione o di un materiale a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, e tale tecnica o metodo o materiale non sono utilizzati dal gestore idro-potabile;))
3) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C;
4) sulla base delle valutazioni dell'autorita' competente in fase di approvazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile da parte del CeNSiA, richiamate all'articolo 6, comma 10, per cui sia accertato che cio' non compromette la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno ai sensi dell'articolo 14 o di aumento della frequenza del controllo interno in uno dei seguenti casi:
1) sulla base del riscontro di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di cui all'articolo 7, comma 3;
2) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C.
4. La valutazione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile riguarda i parametri di cui all'allegato I, parti A, B e C, i parametri supplementari fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13, nonche' le sostanze o i composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 10, e i controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12.
5. ((I sistemi di fornitura idro-potabile)) che erogano, in media, tra 10 e 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente articolo, a condizione che l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualita' delle acque destinate al consumo umano. ((Ai fini del presente comma, il gestore della fornitura idro-potabile richiede espressamente l'esenzione dall'obbligo di applicazione del presente articolo all'autorita' sanitaria territorialmente competente.
L'esenzione si ritiene acquisita in caso di mancato riscontro da parte dell'autorita' sanitaria locale territorialmente competente, decorsi sei mesi dalla richiesta, fatte salve diverse indicazioni da parte della stessa autorita'.)) 6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al comma 5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo di controlli interni periodici in conformita' all'articolo 14.
Art. 9
Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni 1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualita' delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 , Rapporto ISTISAN 22/32 ((, e successive revisioni)) .
3. Nei casi di non conformita' ai punti d'uso nei locali degli edifici prioritari di cui al comma 1, ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto delle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15.
4. Le regioni e province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, anche nell'ambito delle attivita' di formazione professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e di altre norme regionali o provinciali di settore.
Art. 10
(( (Valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano).)) 1. ((Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i materiali di cui sono costituiti i prodotti destinati a essere utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione in impianti esistenti, per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo:)) a) ((compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, come previsto dal presente decreto;)) b) ((alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;)) c) ((favorire la crescita microbica;)) d) ((causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste per il loro utilizzo.)) 2. ((I materiali o prodotti di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e, in ogni caso, non devono pregiudicare gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 .)) 3. ((Nella fabbricazione dei materiali o prodotti di cui al comma 1, sono utilizzate sostanze di partenza, composizioni e costituenti presenti negli "elenchi positivi europei" di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024.)) 4. ((Per testare e approvare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli "elenchi positivi europei" di cui al comma 3, si utilizzano le metodologie di prova e di accettazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024. Ai fini della modifica o dell'aggiornamento degli "elenchi positivi europei", di cui al comma 3, i richiedenti, ivi compreso il Ministero della salute, presentano domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) secondo la procedura prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024. I richiedenti notificano all'ECHA l'intenzione di presentare la domanda di modifica o aggiornamento degli elenchi positivi europei almeno dodici mesi prima della presentazione della domanda stessa. Il Ministero della salute e' esonerato dalla predetta notifica in casi di urgenza.)) 5. ((Per testare e approvare i materiali finali di cui sono composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, si utilizzano le procedure e i metodi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024. La valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1 nonche' la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' coinvolti sono effettuate secondo le procedure e le prescrizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024.)) 6. ((In applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/370, e' istituito il "Sistema nazionale di valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" costituito da:)) a) ((il Ministero della salute, attraverso l'ufficio tecnico competente per la qualita' delle acque destinate al consumo umano e avvalendosi del CeNSiA per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento e compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' accreditati, ai fini della notifica ai sensi del comma 5;)) b) ((il Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di autorita' di notifica nazionale;)) c) ((l'ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1, nonche' di vigilanza sugli organismi notificati;)) d) ((gli organismi notificati, con funzioni di valutazione della conformita' dei prodotti di cui al comma 1.)) 7. ((Per i prodotti di cui al comma 1, valutati conformi ai sensi del comma 5, il fabbricante, o il proprio rappresentante autorizzato, redige la dichiarazione UE di conformita' prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/370.)) 8. ((I prodotti valutati conformi ai sensi del comma 5 recano una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, secondo le specifiche armonizzate di cui al regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024.)) 9. ((Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7 e 8 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026. Prima di tale data, ai materiali e ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174 .)) 10. ((In applicazione delle misure transitorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/367, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2021 e il 31 dicembre 2026, le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti conformi a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del 2004 , possono essere utilizzati a livello nazionale per la fabbricazione di prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 ?g/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030.)) 11. ((In applicazione delle misure transitorie previste dal regolamento delegato (UE) 2024/370, i prodotti risultati conformi a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 174 del 2004 , nel periodo antecedente al 31 dicembre 2026, possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, l'adduzione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2032, purche' sia garantito il rispetto del valore di parametro di 5 ?g/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano in corrispondenza dei punti di conformita' di cui all'articolo 5. I prodotti che non rispettano il parametro di cui al primo periodo possono essere immessi nel mercato nazionale e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al 31 dicembre 2030.)) 12. ((La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei prodotti di cui al comma 1, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dal 31 dicembre 2026 e tenuto conto delle misure transitorie previste ai commi 10 e 11, e' esercitata rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) territorialmente competenti. Per le finalita' di cui al primo periodo, le autorita' sanitarie locali e gli USMAF eseguono, per quanto di competenza, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano a verificare la conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente articolo, quali la dichiarazione UE di conformita', gli obblighi di marcatura, la durata del certificato di conformita', riservandosi la possibilita' di campionamento e analisi dei campioni per ulteriori accertamenti, come quelli riguardanti la composizione quali-quantitativa del prodotto, qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al prodotto stesso.))
Art. 11
(( (Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano).)) 1. ((Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti tecnici di idoneita' dei ReMaF, definiti nell'allegato IX, sezione A, e utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036.)) 2. ((I ReMaF devono essere compatibili con le caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalita' degli obblighi generali di cui all'articolo 4, in condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo:)) a) ((compromettere, direttamente o indirettamente, l'idoneita' al consumo umano dell'acqua;)) b) ((alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;)) c) ((favorire indirettamente la crescita microbica;)) d) ((rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste con il trattamento.)) 3. ((I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e, in ogni caso, non devono pregiudicare gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 .)) 4. ((A decorrere dal 13 gennaio 2036, possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque esclusivamente i ReMaF autorizzati dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, previa verifica finalizzata ad accertarne la conformita' ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX, sezioni B, C e D.)) 5. ((L'obbligo di autorizzazione previsto al comma 4 non si applica ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione A1, anche quando generati nel luogo di utilizzo, che soddisfino le seguenti condizioni:)) a) ((sono stati preventivamente autorizzati per le finalita' di cui al presente decreto, rispettivamente ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 , e del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998 n. 392 ;)) b) ((sono conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato IX, sezione B, punti 3 e 4, tenuto conto per i biocidi di quanto disposto all' articolo 2, comma 7, del regolamento (UE) 528/2012 .)) 6. ((Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere dal 12 gennaio 2028, gli operatori economici avviano la procedura per il rilascio dell'autorizzazione del ReMaF secondo quanto previsto nell'allegato IX, sezione E.)) 7. ((Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione per gli usi previsti dal comma 1, concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), puo' essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Stato membro o Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto. Il riconoscimento dell'autorizzazione di cui al primo periodo e' operato dal CeNSiA. Il presente comma non si applica ai biocidi richiamati nell'allegato IX, sezione A1, tenuto conto di quanto previsto dal comma 5.)) 8. ((Ai fini dell'immissione sul mercato nazionale, l'operatore economico registra i ReMaF autorizzati in conformita' ai commi 4 e 7 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione F.)) 9. ((L'operatore economico registra i biocidi e i presidi medico-chirurgici di cui al comma 5 nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, secondo le modalita' indicate nell'allegato IX, sezione F.)) 10. ((Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione europea o nazionali, il ReMaF immesso sul mercato nazionale riporta una etichettatura con le informazioni e il logo indicati nell'allegato IX, sezione G.)) 11. ((E' consentita l'importazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea o al SEE o all'EFTA, solo se conformi ai requisiti tecnici di idoneita' e alle disposizioni su autorizzazione, registrazione, etichettatura e logo di cui al presente articolo e all'allegato IX.)) 12. ((Gli operatori economici che fabbricano o commercializzano i ReMaF in conformita' al presente decreto:)) a) ((sono responsabili di garantire che i ReMaF, attraverso l'adozione di un sistema di assicurazione della qualita', siano costantemente fabbricati e controllati in modo da soddisfare gli standard di qualita' necessari per l'uso cui sono destinati e le condizioni dell'autorizzazione alla commercializzazione;)) b) ((assicurano che ciascun lotto di ReMaF, immesso sul mercato nazionale italiano, sia accompagnato da una dichiarazione di conformita' ai requisiti fissati dal presente articolo, predisposta da personale qualificato, in accordo ai requisiti minimi riportati nell'allegato IX, sezione H;)) c) ((mettono a disposizione delle competenti autorita' sanitarie che ne fanno richiesta la documentazione e le informazioni necessarie a consentire la verifica della conformita' dei ReMaF ai requisiti fissati nel presente articolo, oltre che della qualifica del personale deputato a dichiararne la conformita' ai sensi della lettera b);)) d) ((informano tempestivamente il CeNSiA su qualsiasi modifica intervenuta in termini di composizione, condizioni di utilizzo, processo produttivo, e su effetti inattesi o nocivi di cui si e' venuti a conoscenza, relativi al ReMaF registrato nella "Banca dati ReMaF" all'interno della piattaforma AnTeA, ovvero in fase di autorizzazione da parte del CeNSiA;)) e) ((adottano, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione, assicurando le condizioni stabilite per l'autorizzazione all'immissione sul mercato, al fine di evitare il deterioramento della qualita' dell'acqua con cui essi sono posti in contatto, secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I;)) f) ((se affidano le fasi di trasporto, stoccaggio o distribuzione dei ReMaF a soggetti terzi, assicurano e forniscono evidenza, per quanto di competenza e ove richiesto, dell'adozione da parte di tali soggetti di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle condizioni idonee a prevenire il deterioramento della qualita' dell'acqua con cui i ReMaF sono posti in contatto.)) 13. ((Chiunque sia responsabile di interventi di prelievo, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, e' tenuto a:)) a) ((utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati, registrati ed etichettati in conformita' al presente articolo e all'allegato IX, immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2036;)) b) ((adottare, per tutto il periodo in cui i ReMaF sono sotto la propria gestione, le misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei ReMaF durante le fasi di trasporto, stoccaggio e manipolazione secondo le specifiche indicate nell'allegato IX, sezione I, assicurando altresi' il rispetto del campo di applicazione e utilizzo dei ReMaF secondo quanto stabilito in sede di autorizzazione all'immissione sul mercato;)) c) ((impiegare esclusivamente i ReMaF entro il termine massimo di conservazione degli stessi, indicato nella documentazione tecnica di accompagnamento e in etichetta.)) 14. ((Nel caso di ReMaF generati in situ da precursori, l'obbligo di garantirne la purezza e la qualita' per le finalita' di cui al comma 2, ricade sui produttori dei ReMaF utilizzati come precursori, sui produttori e distributori dei dispositivi generatori e sui gestori idro-potabili che utilizzano tali dispositivi, nell'ambito delle proprie responsabilita' e dei propri compiti.)) 15. ((Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato nazionale a decorrere dal 13 gennaio 2026, conserva per almeno cinque anni dal loro utilizzo, in formato digitale, la relativa documentazione di acquisto e la dichiarazione di conformita' attestanti la rispondenza al presente decreto, rendendole disponibili su richiesta alle autorita' sanitarie.)) 16. ((La vigilanza sul territorio nazionale e sull'importazione dei ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dal 13 gennaio 2036, e' esercitata rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF), territorialmente competenti, in conformita' con quanto previsto nell'allegato IX, sezione L.)) 17. ((Le disposizioni del presente articolo si applicano ai biocidi e ai presidi medico-chirurgici richiamati nell'allegato IX, sezione A1, fatte salve le esclusioni previste dai commi 5 e 7.)) 18. ((I ReMaF immessi sul mercato nazionale entro il 12 gennaio 2036 e conformi alle disposizioni previgenti possono essere utilizzati per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi dalla suddetta data.))
Art. 12
Controlli 1. I controlli volti a verificare la qualita' delle acque destinate al consumo umano consistono nell'insieme di attivita' effettuate regolarmente e in conformita' al presente articolo e all'allegato II, Parte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4.
2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1, le autorita' sanitarie delle regioni e province autonome adottano opportuni programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che insistono sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi generali e dei requisiti stabiliti all'allegato II, Parte A, avvalendosi delle autorita' sanitarie locali territorialmente competenti e delle Agenzie del SNPA, coordinandosi con i gestori idro-potabili, e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo.
3. Per la verifica della qualita' delle acque destinate al consumo umano, i programmi di controllo:
a) si basano sulla «zona di fornitura idro-potabile» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii);
b) si articolano in controlli esterni e controlli interni, specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in modo coordinato nel rispetto dei principi seguenti:
1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i controlli interni, conferendo priorita' ((, in modo non esclusivo)) per i controlli interni alle fonti di approvvigionamento e per i controlli esterni al punto di utenza ((di aree e strutture pubbliche)) ; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso va arrotondato all'intero superiore;
2) i controlli esterni e i controlli interni sono distribuiti uniformemente nel corso dell'anno in modo da garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualita' dell'acqua fornita o utilizzata nel corso dell'anno;
3) nell'assicurare il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, il programma di controllo garantisce comunque un'adeguata flessibilita' in relazione a possibili evidenti circostanze contingenti o emergenziali che richiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale;
c) contengono le specifiche descrizioni dei punti di prelievo dei campioni definiti dalle competenti autorita' sanitarie, dei parametri, delle frequenze e dei metodi di campionamento, conformemente all'allegato II, definiscono i tempi e i modi per la sua attuazione e includono le azioni previste per sopperire ad eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte.
4. I programmi di controllo consistono degli elementi seguenti:
a) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi del comma 13; e' fatta salva la possibilita' di rimuovere uno o piu' di tali parametri ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere ulteriori parametri individuati sulla base della valutazione del rischio, dall'elenco dei controlli interni in capo al gestore idro-potabile, qualora per quel sistema di fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed approvato un PSA;
b) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte D, ai fini della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato VIII;
c) il controllo ai fini dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all'articolo 8, comma 2, lettera d);
d) il monitoraggio operativo svolto conformemente all'allegato II, parte A, punto 5;
e) il controllo delle sostanze o composti che figurano nell'«elenco di controllo» stabilito a norma del successivo comma 10; a tal fine, si tiene conto delle informazioni sulla valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo raccolte a norma dell'articolo 7, dei dati di monitoraggio raccolti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 e norme a questo collegate, al fine di evitare la sovrapposizione degli obblighi di controllo;
f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell'area di prelievo, di trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione delle acque, incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori, fermi restando i controlli prescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio delle forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo;
g) la distribuzione dei campioni in modo da garantire la rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in operativita' del sistema informativo AnTeA a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b), le regioni e province autonome provvedono all'inserimento nel sistema delle informazioni sui programmi di controllo di cui al comma 4, lettere da a) a g), nonche' di ogni eventuale integrazione o emendamento ai programmi, entro 30 giorni dai cambiamenti intervenuti.
6. Fino alla messa in atto del programma di controllo di cui al comma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' sanitarie delle regioni e province autonome provvedono affinche' il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, sia assicurato mediante controlli esterni, e a che i controlli interni, sia rispetto ai punti di prelievo che alla frequenza, possano essere concordati con l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente.
7. Il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B, C e D, e' definito e effettuato in conformita' alle specifiche ((indicate)) nell'allegato III, nel rispetto dei principi seguenti:
a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, Parte A, per i quali sia stata valutata l'equivalenza secondo quanto previsto nello stesso allegato, purche' si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nello stesso allegato, formulando richiesta in tal senso al CeNSiA che, previa valutazione del caso, comunichera' alla Commissione europea le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;
b) per i parametri elencati nell'allegato III, Parte B, si puo' utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.
8. ((La metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano, di cui alla decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione dell'11 marzo 2024, assume rilevanza ai fini di cui al comma 10.)) 9. ((Per la verifica dei parametri "somma di PFAS" e "somma di 4 PFAS" di cui all'articolo 24, comma 1, assumono rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo umano, adottate con la comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.)) 10. Con decreto del Ministro della salute, se del caso di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, vengono recepiti, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per stabilire e aggiornare un «elenco di controllo» riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l'opinione pubblica o la comunita' scientifica, quali ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche.
11. L'«elenco di controllo»:
a) include sostanze e composti di cui e' probabile la presenza nelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute umana;
b) riporta un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi;
c) comprende il primo elenco di controllo stabilito con decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022, e che include il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo.
12. L'autorita' sanitaria territorialmente competente assicura controlli supplementari delle singole sostanze e dei singoli microrganismi non compresi nell'allegato I e per cui sono fissati valori di parametro supplementari, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; tali controlli sono effettuati mediante controlli esterni o, in alternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli interni, nell'ambito o al di fuori del PSA del sistema di fornitura idro-potabile.
13. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ISS e previo parere del Consiglio superiore di sanita' (CSS), sono fissati valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute umana in una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2), lettera a).
14. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, i laboratori o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, che eseguono le analisi, sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato III.
Art. 13
Controlli esterni 1. I controlli esterni sono i controlli svolti dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza.
2. Le regioni e province autonome provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b).
3. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli esterni ((nel sistema AnTeA da parte delle regioni e province autonome)) e' effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi ((ai punti di cui all'articolo 5)) , non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.
4. I risultati dei controlli esterni:
a) sono integrati da ogni altra informazione rilevante sulla qualita' delle acque, in particolare sui risultati dei controlli funzionali al «giudizio di idoneita'» di cui al comma 7, e su eventuali provvedimenti e limitazioni d'uso;
b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal CeNSiA agli EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza.
5. Ove gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua ricadano nell'area di competenza territoriale di piu' Aziende sanitarie locali, la regione o provincia autonoma puo' individuare l'Azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli esterni; per gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua interregionali, l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni e province autonome interessate.
6. Per le attivita' di analisi dei controlli esterni l'Azienda sanitaria locale puo' avvalersi di propri laboratori, dei laboratori del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n. 155, o delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente di cui all' articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132 .
7. Il giudizio di idoneita' d'uso sull'acqua destinata al consumo umano spetta all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, e si fonda sulle caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sull'adeguatezza degli eventuali trattamenti di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle valutazioni e ((gestioni)) del rischio descritte negli articoli da 6 a 9, nonche' sulla conformita' dei risultati dei controlli stabiliti per le seguenti fattispecie:
a) nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da nuovi approvvigionamenti, o per le quali non siano disponibili pregressi giudizi di idoneita', la destinazione al consumo umano e' subordinata di norma alle risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I, eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo, fatte salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8;
b) nel caso di acque gia' distribuite per uso umano, i controlli esterni riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I possono essere programmati con una frequenza ridotta rispetto alle acque di nuova utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il giudizio di idoneita' d'uso si intende acquisito sempreche' risultino conformi alla normativa almeno 4 recenti controlli analitici effettuati su tali acque e almeno un recente controllo ispettivo sul sistema di fornitura idro-potabile ne accerti l'adeguatezza ai fini del presente decreto.
8. In circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e limitatamente al periodo dell'emergenza, ove l'accesso all'acqua non possa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di idoneita' per acque da destinare per la prima volta al consumo umano puo' essere espresso anche in deroga ai controlli stagionali sopra indicati sulla base di valutazioni dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, tenendo in particolare conto delle risultanze dell'analisi di rischio rese disponibili dal gestore idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, di ogni esame ispettivo e indagine ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in essere, ove necessario, adeguate misure di controllo volte ad assicurare e fornire evidenza dell'assenza di rischi per la salute umana.
Art. 14
Controlli interni 1. I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12.
2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore idro-potabile si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell'allegato III; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui all'articolo 13.
3. I gestori idro-potabili provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera, b), ((informando contestualmente le aziende sanitarie locali e le regioni e province competenti per territorio dell'inserimento compiuto riguardante i risultati non conformi)) ; i risultati dei controlli interni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli integrativi straordinari attuati per le finalita' del presente decreto.
4. ((I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, alle competenti aziende sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 15. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni nel sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili e' effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi ai punti di cui all'articolo 5, tempestivamente e comunque non oltre quarantotto ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.)) 5. I risultati dei controlli interni registrati in AnTeA:
a) sono resi accessibili da parte del CeNSiA ((alle autorita' sanitarie locali, regionali e provinciali competenti per territorio,)) all'EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita' di pertinenza;
b) sono resi disponibili da parte del CeNSiA all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le specifiche finalita' di competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui all'articolo 18 e assicurare la disponibilita' delle informazioni a livello di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.
Art. 15
Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente:
a) provvede affinche' siano ricercate immediatamente le cause della non conformita' ((e sia definita la popolazione potenzialmente esposta)) ;
b) nel caso di mancata conformita' ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, considera il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l'inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile;
c) provvede affinche' siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualita' delle acque, tenuto conto, tra l'altro, dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana, secondo quanto descritto nel comma 2;
d) nel caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, Parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e - limitatamente ai casi in cui sia necessario per tutelare la salute umana - adotta provvedimenti congrui a ripristinare la qualita' delle acque;
e) nel caso di mancata conformita' ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, Parte D, provvede affinche' siano applicate le misure correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 9, relativamente ai rischi associati ai sistemi di distribuzione idrica interni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d), qualora l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente consideri che l'inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo per la salute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni:
a) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente comunica al gestore e all'EGATO l'avvenuto superamento dei valori di parametro e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica proporzionati al rischio ((per la popolazione esposta)) , compresi divieti e limitazioni d'uso, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero derivare da un'interruzione della fornitura o da una limitazione di uso delle acque erogate;
b) il gestore idro-potabile, sentite l'Azienda sanitaria locale e l'EGATO, individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate;
c) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, una volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo potenziale per la salute umana, propone tempestivamente al Sindaco la revoca dei provvedimenti cautelativi adottati ai sensi della lettera a), informando contestualmente l'EGATO ed il gestore idro-potabile.
3. Il sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'EGATO ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da adottare ai sensi del comma 2, secondo i seguenti principi:
1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti;
2) le informazioni ai consumatori sono fornite e aggiornate periodicamente e tengono conto, in particolare, dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all'acqua; una volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo potenziale per la salute umana, l'informazione sul ripristino del normale servizio e' comunicata tempestivamente ai consumatori.
4. In caso di rilevamento di sostanze o composti inclusi nell'elenco di controllo di cui all'articolo 12, comma 10, in concentrazioni superiori ai valori indicativi in esso stabiliti, l'Autorita' Sanitaria territorialmente competente:
a) in ottemperanza all'articolo 7, richiede alla regione o provincia autonoma un adeguato monitoraggio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;
b) in ottemperanza all'articolo 8, richiede ai gestori idro-potabili la verifica che il trattamento delle acque sia adeguato a raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l'ottimizzazione del trattamento stesso;
c) adotta eventuali provvedimenti ritenuti necessari per proteggere la salute umana conformemente ai commi 2 e 3;
5. Ferma restando la non mancata conformita' rispetto ai valori di parametro stabiliti nell'allegato I, l'Autorita' sanitaria locale provvede affinche' la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia vietata o ne sia limitato l'uso e che sia preso ogni altro provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.
Art. 16
Deroghe 1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, Parte B, fino a un valore massimo ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche' l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono limitate alle seguenti situazioni:
a) punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano afferenti ad una nuova area di alimentazione;
b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare ((al consumo umano, o per parametri)) recentemente ricercati o individuati;
c) una circostanza imprevista ed eccezionale in un'area di alimentazione utilizzata per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta della regione o provincia autonoma trasmessa al Ministero della salute.
4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia autonoma ai sensi del comma 1, non possono essere superiori ad un periodo di tre anni.
Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della salute una circostanziata relazione sui risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine alla qualita' delle acque, comunicando e documentando ai sensi di quanto disposto al comma 3, l'eventuale necessita' di un ulteriore periodo di deroga.
5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle situazioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), su motivata richiesta della regione o provincia autonoma fondata sulla relazione sui risultati conseguiti prodotta ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, valutata la documentazione pervenuta, puo' essere consentita la concessione di una seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni.
6. Le richieste motivate per le deroghe di cui ai commi 1 e 5, dovranno ((riportare)) le seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della causa di non conformita' della risorsa idrica;
b) parametri interessati, risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga proposto per ogni parametro;
c) area geografica, quantita' di acqua fornita ogni giorno, popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessati;
d) opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
e) piano d'azione relativo alle necessarie misure correttive, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) durata necessaria della deroga richiesta.
7. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga, unitamente ai risultati del riesame, entro 3 mesi dalla concessione della deroga stessa da parte della regione o provincia autonoma.
8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo, sono trasmessi al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se le azioni correttive intraprese a norma dell'articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e attua le necessarie misure per risolvere il problema non oltre il suddetto periodo, trasmettendo al Ministero della salute le informazioni sul ripristino della qualita' dell'acqua.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinche' la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al precedente comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.
12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione e provvedimento correttivo previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per la definizione dei programmi di controllo di cui all'articolo 12.
13. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
Art. 17
Accesso all'acqua destinata al consumo umano 1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l'accesso per chi gia' ne beneficia e promuovendo l'uso di acque di rubinetto.
2. Ad integrazione della legislazione vigente sul territorio nazionale volta a garantire la fornitura del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e province autonome:
a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili tra cui senzatetto, rifugiati, individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi, nonche' i motivi di tale mancanza di accesso;
b) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate a garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano;
c) adottano una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
d) adottano azioni volte a promuovere l'utilizzo di acqua potabile di rubinetto:
1) creando dispositivi e punti di erogazione dell'acqua all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla necessita' di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la fruibilita' dei punti di accesso all'acqua mediante appropriata informazione;
2) incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;
3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la qualita' dell'acqua destinata a consumo umano.
3. Le regioni e province autonome rendono disponibili una serie di dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo umano di cui al precedente comma 2, inclusa la percentuale della popolazione che ne ha l'accesso, trasmettendola nel sistema AnTeA entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola successivamente ogni sei anni; tali disposizioni non si applicano all'acqua in bottiglia o in contenitori.
4. Le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall'allegato I, per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali.
5. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza, esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita' locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua.
Art. 18
Informazioni al pubblico 1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 , i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualita' dell'acqua potabile fornita, conformemente all'allegato IV, punto A, e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno, nella forma piu' appropriata e facilmente accessibile, anche nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:
a) le informazioni concernenti la qualita' delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonche' le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del gestore idro-potabile;
d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con la media ((annua)) nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c);
e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni di cui all'allegato IV.
3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente articolo, l'ARERA adotta le misure necessarie per quanto di competenza, nell'ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio idrico integrato.
4. ((Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili trasmettendole con periodicita' almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA. Le informazioni sono fornite il prima possibile, e comunque, per la prima volta, non oltre il 12 gennaio 2029)) .
Art. 19
Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione della (( direttiva (UE) 2020/2184 )) .
1. Ai fini di assicurare un approccio sistemico nell'implementazione del presente decreto e la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell'attuazione del decreto stesso, garantendo l'accesso al pubblico alle informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorita' competenti nazionali e dell'Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l'ISS:
a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle acque; il direttore del CeNSiA e' scelto tra i dirigenti di ricerca ((e dirigenti tecnologi)) dell'ISS ovvero tra professionalita' di comprovata esperienza in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di personale dell'ISS;
b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema informativo centralizzato denominato «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)».
2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1, sono le seguenti:
a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare:
1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata in operativita' del Centro, delle «Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili», ai sensi degli articoli 6 e 8, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione da parte della Commissione stessa;
2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA, come descritto nella Parte II, lettera C, dell'allegato VI, istituito con decreto del Ministero della salute, su proposta del CeNSiA, da adottarsi entro centottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma 1, lettera a);
3) formazione continua e qualifica degli esperti del Gruppo nazionale di cui al punto 2);
4) verifica della conformita' e funzionalita' dei PSA anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e secondo quanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1);
5) formulazione dei giudizi di approvazione dei PSA richiesti dai gestori idro-potabili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e successiva notifica del giudizio al gestore idro-potabile, alla regione e provincia autonoma, alla ASL di competenza ((al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,)) e ad ARERA, e pubblicazione sul sistema AnTeA;
6) ((elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per le finalita' di cui al comma 3, lettera d);)) b) rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto;
c) gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA, sulla base degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5;
d) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire le azioni previste all'articolo 17, anche per quanto riguarda l'accesso universale ed equo a quantita' adeguate di acqua potabile e a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico integrato rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e ambientali.
d-bis) ((attivita' di supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di valutazione della conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" di cui all'articolo 10, comma 6, comprendente i rapporti con gli organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati membri e l'ECHA, nonche' riguardanti la definizione dei programmi di controllo dei suddetti prodotti di concerto con le regioni e le province autonome, i contenziosi nazionali e internazionali, la formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei prodotti risultati conformi ai sensi dell'articolo 10;)) d-ter) ((supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri aggiuntivi di idoneita' da adottare nella valutazione della conformita' dei ReMaF, secondo quanto stabilito nell'allegato IX, nonche' per la definizione dei programmi di controllo.)) 3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e' allineato con i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con il riparto delle competenze delle Autorita' nazionali sanitarie e ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici da destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo umano, e ha le seguenti finalita':
a) assicurare l'acquisizione, l'elaborazione, l'analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla qualita' delle acque da destinare e destinate a consumo umano, funzionali all'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo agli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
b) assicurare la comunicazione, l'integrazione e la condivisione dei dati tra le ((regioni e province autonome e le autorita')) sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 18 e all'allegato IV;
d) assicurare la disponibilita', l'aggiornamento e l'accessibilita' delle informazioni e dei dati di cui al comma 6, alla Commissione europea, all'Agenzia Europea per l'Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al minimo della serie di informazioni contenenti i dati relativi al superamento dei valori di parametro e agli incidenti di una certa rilevanza;
e) assicurare lo scambio di informazioni per le rispettive finalita' di competenza con ARERA, ISTAT e altre istituzioni nazionali, nonche' con l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) e altre organizzazioni internazionali.
4. Il sistema AnTeA contiene:
a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle misure adottate per migliorare l'accesso all'acqua di cui all'articolo 17, comma 3;
b) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuate ai sensi dell'articolo 7, da rendere disponibile a decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:
1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo, come definito all'articolo 7, comma 3, lettera a);
2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c);
3) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 10;
c) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, effettuate ai sensi dell'articolo 6, comma 8, e in conformita' all'articolo 9, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:
1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in allegato I, Parte D;
2) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate, e sui progressi compiuti, anche per quanto concerne le misure tese a sostituire le componenti di piombo laddove e' stato economicamente e tecnicamente fattibile;
c-bis) ((una sezione dedicata alle informazioni disponibili sui prodotti conformi ai sensi dell'articolo 10 immessi sul mercato nazionale;)) d) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF;
e) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli 12, 13 e 14 nonche' sui casi di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, comprese le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformita' all'articolo 15;
f) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, sugli incidenti attinenti all'acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformita' ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per piu' di dieci giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause e i provvedimenti correttivi adottati in conformita' dell'articolo 15;
g) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e opportunamente aggiornata, su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 16, commi 4 e 5, comprese le informazioni previste all'articolo 16, comma 6.
5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 , di attuazione della direttiva 2007/2/CE , che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE), sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4.
6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per specificare il formato e le modalita' della presentazione delle informazioni relative al controllo dell'attuazione da fornire a norma del presente articolo, rendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA.
Art. 20
Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell' ((Acqua)) 1. Per le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua.
2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e' composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione ((, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualita' delle acque destinate al consumo umano)) ;
b) un rappresentante dell'ISS, referente del CeNSiA;
c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
d) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle province autonome;
f) un rappresentante di SNPA;
g) un rappresentante di ARERA;
h) un rappresentante degli EGATO.
3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni;
b) ((ai sensi degli articoli 6 e 8, valuta, per l'approvazione, le Linee guida di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 1), e le successive revisioni;)) c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA» di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso;
d) valuta, per l'approvazione, su proposta del CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile.
4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
Art. 21
Revisione e modifica degli allegati 1. Con decreto del Ministro della salute ((...)) sono recepite:
a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;
b) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B, che la Commissione puo' apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.
1-bis. ((Con decreto del Ministro della salute, possono essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.))
Art. 22
Competenze delle regioni speciali e province autonome 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 23
Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro ((, fermo restando quanto previsto dall' articolo 165, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , salvo che la condotta abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra l'accertamento della violazione e l'adozione delle misure correttive, un danno o un pericolo di danno per la salute umana, accertato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente)) ;
b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
c) chiunque utilizza in un'impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso ((case dell'acqua e apparecchiature di trattamento dell'acqua in violazione)) delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
e) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
f) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita' non adeguata menzionate all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;
g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell'articolo 9, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
h) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell'articolo 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
i) l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorita' per ripristinare la qualita' delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, e' punita:
1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico;
3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile;
l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro;
n) ((la violazione della conformita' alle disposizioni dell'articolo 10 dei prodotti che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano o della conformita' dei ReMaF alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'allegato IX, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.)) 2. Salvo che il fatto costituisca reato ((...)) :
a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita' dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 11, ((comma 4)) , e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro;
b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneita' per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;
c) ((l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 12, lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000;)) d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, ((comma 15)) , e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
3. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorita' sanitarie locali territorialmente competenti.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2025, N. 102 )) .
5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all' articolo 11 della legge n. 689 del 1981 , puo' tener conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto della violazione di disposizioni del presente decreto.
Art. 24
Norme transitorie 1. Le regioni e le province autonome, le autorita' sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS , somma di 4 PFAS, e uranio. ((2)) 2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2026. ((2)) 2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorita' sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino il valore di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA).
2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.
------------ AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 , ha disposto (con l'art. 1, comma 622) che "I termini di cui all' articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 , sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro «somma di 4 PFAS»".
Art. 25
Abrogazioni 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 , e' abrogato e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto legislativo si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
1-bis. ((A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' abrogato il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174 , e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.)) 1-ter. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1991 .))
Art. 26
Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dei commi 2 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e pubblicazione di AnTeA di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all' articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .
3. ((Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Schillaci, Ministro della salute Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Nordio, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio
Allegato I
((ALLEGATO I (articolo 4)
REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO )) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))
Allegato II
((ALLEGATO II (articolo 12)
CONTROLLO E MONITORAGGIO
Parte A
Obiettivi generali e requisiti dei programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano.
1. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 12, comma 2, per le acque destinate al consumo umano assicurano gli obiettivi di seguito indicati:
a) individuare le misure piu' adeguate a prevenire e tenere sotto controllo i rischi per la salute umana in tutta la filiera idro-potabile e verificare che dette misure siano efficaci nel tempo, e che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;
b) mettere a disposizione informazioni sulla qualita' dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4, nonche' i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, siano rispettati;
2. I programmi di controllo rispondono ai seguenti requisiti:
a) vengono elaborati su base pluriennale, o almeno annuale, e sono riesaminati regolarmente e aggiornati o confermati almeno ogni sei anni e, in ogni caso, in seguito all'approvazione di PSA associati alle filiere idro-potabili interessate dal programma di controllo;
b) possono essere modificati o integrati sia per periodi transienti che per l'intera durata della programmazione in ragione di esigenze sito-specifiche, in particolar modo correlate a cambiamenti degli scenari di rischio ambientali, climatici e sanitari.
3. I programmi di controllo includono una delle seguenti misure o una loro combinazione:
a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;
b) misurazioni registrate attraverso un processo di monitoraggio continuo;
c) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalita' e lo stato di manutenzione delle attrezzature;
d) ispezioni dell'area di prelievo delle acque, del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione, fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), e all'articolo 9, comma 1.
4. I programmi di controllo riguardano:
a) i punti di prelievo delle acque superficiali e/o sotterranee da destinare al consumo umano;
b) gli impianti di adduzione, di accumulo, di trattamento;
c) le reti di distribuzione del gestore idro-potabile;
d) le reti di distribuzione interna;
e) gli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
f) le acque confezionate;
g) le acque utilizzate nelle imprese alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a, punto 2) al punto di consegna di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
h) le acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile e, ove necessario, l'idoneita' delle strutture e del mezzo di trasporto;
i) ogni altra circostanza rilevante per la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
j) l'efficacia della disinfezione, ove applicata, accertando che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa;
k) la conformita' dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e dei ReMaF, nonche' le condizioni di conservazione e impiego di questi.
5. I programmi di controllo comprendono anche i programmi di monitoraggio operativo funzionali principalmente a fornire un riscontro rapido delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualita' dell'acqua nella filiera idro-potabile, consentendo di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi riguardano specificamente la fornitura, tenendo conto dei risultati dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e della valutazione del rischio del sistema di fornitura, e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su prelievo, trattamento, distribuzione e stoccaggio.
Il programma di monitoraggio operativo - da applicarsi secondo le tempistiche di cui all'articolo 6, comma 6 - include il monitoraggio del parametro della «torbidita' in uscita all'impianto di trattamento dell'acqua» per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione su mezzi di filtrazione non attivi, in conformita' con i valori di riferimento e le frequenze indicate nella Tabella seguente (non applicabile alle acque sotterranee in cui la torbidita' e' causata dal ferro e dal manganese):
Parametro operativo Valore di riferimento Torbidita' delle acque in uscita all'impianto di trattamento dell'acqua 0,3 NTU nel 95 % dei campioni e nessun superamento di 1 NTU Volume (m³) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di fornitura Frequenza minima di campionamento e analisi ≤ 1.000 Settimanale > 1.000 fino a ≤ 10.000 Una volta al giorno > 10.000 Continuo
Il programma di monitoraggio operativo include inoltre la verifica dei seguenti parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l'efficacia dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici:
Parametro operativo Valore di riferimento Unita' di misura Note Colifagi somatici 50 (per acque non trattate) Unita' Formanti Placca (UFP)/100 ml Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio. Se rilevato in acque non trattate in concentrazioni > 50 UFP/100 ml, dovrebbe essere ricercato anche dopo le fasi del processo di trattamento volte a determinare la riduzione logaritmica da parte delle barriere esistenti e a valutare se il rischio di persistenza di virus umani e' sufficientemente sotto controllo.
I campionamenti derivanti dal monitoraggio operativo sono stabiliti dalle procedure del PSA del gestore idro-potabile, e la gestione e comunicazione dei dati ad essi relativi avviene secondo quanto previsto dall'Allegato VI, e, di norma, non sono comunicati su base regolare agli enti di controllo per i fini previsti dall'articolo 12 comma 5.
6. La verifica dei requisiti minimi di qualita' delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, ai punti di conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, costituisce una parte fondamentale del programma di controllo, conformemente a quanto indicato in articolo 12, comma 2. A tal fine le regioni e province autonome, avvalendosi delle Autorita' sanitarie e ambientali territorialmente competenti, degli EGATO e dei gestori idro-potabili, definiscono nell'ambito del programma di controllo, le attivita' di campionamento e analisi per la verifica della conformita' attraverso le seguenti fasi.
a) Si predispone un elenco di tutte le reti idriche suddivise in zone di fornitura riportando per ognuna di queste: i) identificativo, ii) gestore idro-potabile, iii) Comuni (o le frazioni dei Comuni) serviti, iv) relativa popolazione complessiva servita.
b) Si prendono in esame tutte le zone di fornitura.
c) Per ogni zona di fornitura presa in esame, si provvede a:
i. raccogliere i dati disponibili utili per definire il programma di controllo e stabilire criteri per la definizione della priorita' di controllo sia in relazione alle zone di fornitura che per l'individuazione dei punti di prelievo nelle specifiche zone di fornitura, basandosi, tra l'altro sui seguenti elementi:
- popolazione complessiva fornita nella zona di fornitura;
- analisi di rischio eseguita in base agli articoli 6, 7, 8, 9, con particolare riguardo ai rischi collegati ai cambiamenti climatici;
- dati dei controlli storici;
- ogni altra informazione rilevante, tra cui deroghe, reclami delle utenze e dati sulle perdite di rete;
- risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli;
- necessita' di garantire la piu' estesa copertura delle zone di fornitura nel tempo;
ii. individuare i punti di prelievo sia per i controlli esterni che per i controlli interni e stabilire la frequenza del controllo per ogni parametro e per ogni punto di prelievo tenendo conto delle prescrizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 e dell'allegato II, Parte B.
d) Si definisce la durata del programma di controllo e la procedura del riesame del programma.
e) Si assicura la diffusione del programma a tutte le autorita' competenti e ai gestori idro-potabili, e secondo quanto indicato in articolo 12 comma 5.
Parte B
Parametri e frequenze di campionamento
1. Elenco dei parametri
Gruppo A
Occorre controllare i seguenti parametri (Gruppo A) secondo la frequenza di cui alla Tabella 1 del punto 2:
a) Escherichia coli (E. coli), enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidita', sapore, odore, pH, e conduttivita';
b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 12, comma 4, lettera a), e se del caso, attraverso la valutazione del rischio eseguita sul sistema di fornitura a norma dell'articolo 8 e alla Parte C del presente allegato.
In circostanze specifiche, ai parametri del Gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:
a) ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;
b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.
Escherichia coli (E. coli) ed enterococchi intestinali sono considerati «parametri fondamentali» e le loro frequenze di monitoraggio non possono essere ridotte in base alla valutazione del rischio eseguita sul sistema di fornitura conformemente all'articolo 8 e alla Parte C del presente allegato. Essi sono sempre sottoposti a monitoraggio almeno con la frequenza indicata nella Tabella 1, Parte 2, del presente allegato.
Gruppo B
Al fine di determinare la conformita' ai valori parametrici stabiliti al presente decreto, occorre monitorare tutti gli altri parametri non previsti nel Gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 4, eccetto i parametri dell'allegato I, Parte D, con la frequenza indicata nella Tabella 1 del punto 2, tranne nel caso che una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base della valutazione del rischio del sistema di fornitura effettuata conformemente all'articolo 8 e alla Parte C del presente allegato. I parametri dell'allegato I, Parte D, sono monitorati con la frequenza indicata nelle Linee Guida citate in articolo 9, comma 2.
2. Frequenza di campionamento
Tabella 1 - Frequenza minima di campionamento
e analisi per il controllo di conformita'
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte C
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura
1. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura di cui all'articolo 8, viene ampliato l'elenco dei parametri considerati nel monitoraggio e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella Parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non e' sufficiente a soddisfare gli obblighi per i controlli imposti a norma dell'articolo 12, comma 1;
b) e' necessario procedere a monitoraggi supplementari ai fini dell'articolo 12, comma 12;
c) e' necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della Parte A al presente allegato; e' necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, comma 3, lettera b).
2. A seguito della valutazione del rischio del sistema di fornitura, nell'ambito dei controlli interni puo' essere ridotto l'elenco dei parametri considerati nel controllo e le frequenze di campionamento stabilite nella Parte B, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto I, gruppo A, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:
a) l'ubicazione e la frequenza del campionamento e' determinata in relazione all'origine del parametro, nonche' alla variabilita' e alla tendenza a lungo termine riguardante la sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 4;
b) per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento minima di un parametro, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori al 60 % del valore di parametro;
c) per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a monitoraggio, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori al 30 % del valore di parametro;
d) per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di parametri da sottoporre a monitoraggio, la decisione e' basata sui risultati della valutazione del rischio, che tiene conto dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano e l'accesso all'acqua sia garantito, come stabilito all'articolo 1;
e) per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento di un parametro oppure la rimozione del parametro dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualita' delle acque destinate al consumo umano.
I risultati del controllo comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) ad e) del punto 2, che siano gia' disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a decorrere da tale data al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura.
Parte D
Metodi di campionamento e punti campionamento
1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dell'articolo 5, comma 1.
Nel caso di una rete di distribuzione, i campioni sono prelevati nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si puo' dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa gli obblighi seguenti:
a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici, in particolare rame, piombo e nichel, sono prelevati dal rubinetto dei consumatori senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di stagnazione e riflettono piu' precisamente le rispettive situazioni nazionali, come la dose settimanale media assunta dai consumatori, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, cio' non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;
b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati, vanno prelevati in conformita' della norma UNI EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).
3. I campioni per il controllo di Legionella spp. nei sistemi di distribuzione interna sono prelevati nei punti che rappresentano un rischio di proliferazione di Legionella spp., nei punti che rappresentano un'esposizione sistemica a Legionella spp., o in entrambi. A cura del CeNSiA sono forniti orientamenti per i metodi di campionamento relativi a Legionella spp.
4. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che ai rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformita' della norma UNI EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).))
Allegato III
((ALLEGATO III (articolo 12)
SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI
I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, sono accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del reg. (CE) 765/2008 almeno per i parametri di cui alla parte A, lettere da a) a f), e alla parte B, Tabella 1, del presente allegato. Ai fini della valutazione dell'equivalenza dei metodi alternativi ai metodi di cui al presente allegato si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 17994, stabilita per l'equivalenza dei metodi microbiologici, o alla norma UNI EN ISO 16140 (parti 2 e 6), o a qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello internazionale, per stabilire l'equivalenza dei metodi non colturali che esulano dall'ambito di applicazione della norma UNI EN ISO 17994.
In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla Parte B, il controllo e' effettuato applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.
Parte A
Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi
Per ciascuno dei parametri microbiologici elencati nelle Parti A, C e D dell'Allegato I, i metodi d'analisi per i parametri microbiologici sono:
a) Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (UNI EN ISO 9308-1 o UNI EN ISO 9308-2);
b) Enterococchi intestinali (UNI EN ISO 7899-2);
c) conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (UNI EN ISO 6222);
d) Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189);
e) Legionella (UNI EN ISO 11731) conforme al valore stabilito nell'allegato I, Parte D. Sia per il controllo associato alla valutazione del rischio, sia per integrare i metodi colturali, possono essere utilizzati in aggiunta altri metodi, quali metodi colturali rapidi, metodi non colturali, metodi molecolari (tra cui qPCR, eseguita in accordo alla ISO/TS 12869);
f) Colifagi somatici. Per il monitoraggio operativo, Allegato II, Parte A, e' possibile fare riferimento alle norme UNI EN ISO 10705-2 e UNI EN ISO 10705-3.
Per la ricerca di parametri microbiologici supplementari definiti nel PSA, possono essere adottate le metodiche previste in Rapporti ISTISAN 07/5 e s.m.i.
L'incertezza di misura non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'Allegato I.
Parte B
Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione
1. Parametri chimici e indicatori
Per i parametri di cui alla Tabella 1 del presente allegato, il metodo di analisi utilizzato e' quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione, definito nell'articolo 74, comma 2, lettera uu-ter), del d. lgs. 152/2006 pari al 30 %, o inferiore, del valore di parametro pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella Tabella 1 del presente allegato. L'incertezza di misura indicata nella Tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'allegato I. Il confronto con il valore di parametro e' da effettuarsi previo arrotondamento del risultato con lo stesso numero di cifre decimali riportato per il valore di parametro di cui alle Parti B e C dell'allegato I. Per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) comprese nei parametri «somma di PFAS», «somma di 4 PFAS» e «TFA», si applicano i metodi stabiliti nelle Linee guida tecniche di cui all'articolo 12, comma 9, nonche' i metodi riportati nel Rapporto ISTISAN 19/7 e successive modifiche ed integrazioni.
Tabella 1 - Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»
Parametri Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore di parametro (ad eccezione che per il pH) Note Alluminio 25 Ammonio 40 Acrilammide 30 Antimonio 40 Arsenico 30 Benzo(a)pirene 50 cfr. nota 2 Benzene 40 Bisfenolo A 50 Boro 25 Bromato 40 Cadmio 25 Cloruro 15 Clorato 40 Clorito 40 Cromo 30 Rame 25 Cianuro 30 cfr. nota 3 1,2-dicloroetano 40 Epicloridrina 30 Fluoruro 20 Acidi aloacetici 50 Concentrazione ioni idrogeno (pH) 0,2 cfr. nota 4 Ferro 30 Piombo 30 Manganese 30 Mercurio 30 Microcistina-LR 30 Nichel 25 Nitrati 15 Nitriti 20 Ossidabilita' 50 cfr. nota 5 Antiparassitari 30 cfr. nota 6 Somma di PFAS 50 cfr. punto 3 Somma di 4 PFAS 50 cfr. punto 3 Acido trifluoroacetico 50 Idrocarburi policiclici aromatici 40 cfr. nota 7 Selenio 40 Sodio 15 Solfato 15 Tetracloroetilene 40 cfr. nota 8 Tricloroetene 40 cfr. nota 8 Trialometano totale 40 cfr. nota 7 Carbonio organico totale (TOC) 30 cfr. nota 9 Torbidita' 30 cfr. nota 10 Uranio 30 Vinilcloruro 50
2. Note alla Tabella 1
Nota 1: L'incertezza della misura e' un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) e' la percentuale del valore di parametro indicato nella Tabella, o qualsiasi valore piu' stringente.
L'incertezza della misura e' stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.
Nota 2: In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %).
Nota 3: Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.
Nota 4: valore dell'incertezza di misura e' espresso in unita' pH.
Nota 5: Metodo di riferimento: UNI EN ISO 8467.
Nota 6: Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari e' possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti e' possibile autorizzare valori piu' alti, fino all'80 %.
Nota 7: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore di parametro che figura nella Parte B dell'allegato I.
Nota 8: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore di parametro che figura nella Parte B dell'allegato I.
Nota 9: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre utilizzare le linee guida EN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC) per la specifica dell'incertezza del metodo di prova.
Nota 10: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 1,0 NTU (unita' nefelometriche di torbidita') conformemente alla norma UNI EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard.
3. Somma di PFAS
La prestazione minima «Incertezza di misura» e' riferita al singolo composto della somma di PFAS e della somma di 4 PFAS.
Le caratteristiche di prestazione in termine di limite di quantificazione (LOQ) e limite di rilevabilita' (LOD) vengono fornite a titolo indicativo e sono calcolate per i singoli PFAS. Poiche' il valore di parametro «somma di PFAS» rappresenta la somma di 30 singole sostanze e il valore di parametro «somma di 4 PFAS» la somma di 4 singole sostanze, e' possibile ottenere valori di LOQ di appena 1 ng/L mentre per molte e' possibile autorizzare valori piu' alti, fino a 10 ng/L.
Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle summenzionate linee guida tecniche:
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N2 (ADV-N2)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N3 (ADV-N3)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N4 (ADV-N4)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N5 (ADV-N5)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-M3 (ADV-M3)
- cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-M4 (ADV-M4)
- acido perfluorobutanoico (PFBA)
- acido perfluoropentanoico (PFPeA)
- acido perfluoroesanoico (PFHxA)
- acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
- acido perfluoroottanoico (PFOA)
- acido perfluorononanoico (PFNA)
- acido perfluorodecanoico (PFDA)
- acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
- acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
- acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
- acido perfluorobutanosolfonico (PFBS)
- acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
- acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
- acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
- acido perfluoroottansolfonico (PFOS)
- acido perfluorononansolfonico (PFNS)
- acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
- acido perfluoroundecansolfonico (PFUnDS)
- acido perfluorododecansolfonico (PFDoDS)
- acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS)
- acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico (HFPO-DA o GenX)
- acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)
- fluorotelomero solfonato (6:2 FTS)
- acido difluoro«[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi»acetico (C6O4)
Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per punti di prelievo effettuata in conformita' dell'articolo 7, conclude che vi e' la probabilita' che tali sostanze siano presenti in un determinato sistema di fornitura d'acqua.
I limiti riferiti alla somma dei composti sopra elencati includono anche i rispettivi isomeri (ramificati e lineari). I controlli interni ed esterni per quanto riguarda la frequenza e i punti di monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «somma di PFAS», «somma di 4 PFAS» e per il parametro «TFA», tengono conto delle valutazioni di rischio (piani di sicurezza dell'acqua) previste in articolo 8, delle rilevanze dei monitoraggi sulle acque di cui all' articolo 7 e del decreto legislativo n. 152 del 2006 , e di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di pressione e di contaminazione da PFAS, anche puntuali o transienti, nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione.))
Allegato IV
((ALLEGATO IV (articolo 18)
INFORMAZIONI AL PUBBLICO
A. Informazioni da parte del gestore idro-potabile
Le informazioni elencate ai punti seguenti, sono accessibili online ai consumatori secondo modalita' di facile utilizzo e personalizzate, e i consumatori possono ottenere l'accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata:
1) individuazione del pertinente gestore idro-potabile, della zona e del numero di utenti nonche' del metodo di produzione dell'acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati;
2) i piu' recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, Parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 4; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a piu' di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti;
3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell'allegato I, Parte C, e relativi valori:
a) durezza;
b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:
- calcio Ca;
- magnesio Mg;
- potassio K;
4) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura mediante un rapporto di sintesi sul piano di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 8, fatte salve le esenzioni previste all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 8, comma 5;
5) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, come utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall'acqua stagnante;
6) per i gestori idro-potabili di acqua che forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, informazioni supplementari annuali su:
a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza e tassi di perdita, quando tali informazioni saranno disponibili alla data indicata all'articolo 4, comma 5;
b) l'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da parte del gestore idro-potabile;
c) le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, nonche' i costi relativi alle misure prese ai fini dell'accesso all'acqua di cui all'articolo 17, nei casi in cui tali misure siano state adottate dal gestore idro-potabile;
d) se disponibili, dati sintetici e statistiche riguardanti i reclami dei consumatori ricevuti dai gestori idropotabili su materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto;
7) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino ai dieci anni precedenti, se disponibili, e non prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
B. Informazioni da parte delle regioni e province autonome
In caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito conformemente all'articolo 15, le regioni e province autonome e, ove necessario, altri organi competenti rendono disponibili tempestivamente informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo.))
Allegato V
((ALLEGATO V (articolo 3)
IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITA' NON E' OGGETTO
DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO
Ai sensi e per le finalita' del presente decreto, possono essere escluse dal campo di applicazione quelle acque la cui qualita' nelle previste destinazioni e nelle ordinarie condizioni d'uso, secondo ogni norma di sicurezza ordinariamente applicata, ha plausibilita' di rappresentare rischi diretti e indiretti trascurabili per l'esposizione umana, nonche' quelle acque la cui qualita' e' regolata da normative specifiche, diverse dal presente decreto. Con riferimento a quanto sopra, le acque aventi le seguenti destinazioni d'uso sono escluse dal campo di applicazione di questo decreto poiche' non sono ravvisati rilevanti rischi igienico-sanitari associati specificamente a inalazione, contatto e ingestione, o perche' si applicano norme specifiche che ne regolano i rischi per la salute umana correlati all'utilizzo, quali, tra l'altro, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ,
=====================================================================
| CATEGORIE D'USO | USO SPECIFICO DELL'ACQUA |
+==================+================================================+
|Agricolo |uso irriguo, coltivazioni idroponiche e in |
| |risaia |
| +------------------------------------------------+
| |lavaggio di strutture, attrezzature e |
| |contenitori utilizzati esclusivamente per lo |
| |svolgimento di attivita' aziendali agricole |
| +------------------------------------------------+
| |preparazione di miscele per trattamenti |
| |antiparassitari o diserbanti |
+------------------+------------------------------------------------+
|Civile |acque utilizzate in impianti termici, circuiti |
| |di riscaldamento e condizionamento degli edifici|
| |che sono strutturalmente separati dai circuiti |
| |delle acque destinate al consumo umano |
| +------------------------------------------------+
| |lavaggio di strade e di superfici ad uso civile |
| +------------------------------------------------+
| |spurgo di fognature |
| +------------------------------------------------+
| |alimentazione impianti antincendio |
| +------------------------------------------------+
| |lavaggio materiali inerti |
+------------------+------------------------------------------------+
|Idroelettrico |produzione di energia elettrica o di forza |
| |motrice per i processi di lavorazione |
+------------------+------------------------------------------------+
|Industriale e |uso nei processi produttivi industriali, |
|aziendale, e per |aziendali, artigianali e commerciali, minerari |
|la produzione di |ed estrattivi, in impianti di riscaldamento, di |
|beni e servizi |condizionamento e di refrigerazione, in impianti|
| |a pompa di calore, in impianti di autolavaggio, |
| |nelle torri di raffreddamento, detergenza e |
| |sanificazione di ambienti, strutture e |
| |attrezzature per lo svolgimento delle attivita' |
| |industriali, aziendali, artigianali e |
| |commerciali; sono inclusi gli utilizzi in |
| |industrie agricole e alimentari nel rispetto di |
| |quanto previsto in articolo 2, comma 1, lettera |
| |a), punto 2) |
+------------------+------------------------------------------------+
|Clinico |uso clinico specifico nell'ambito di strutture |
| |sanitarie e socio sanitarie, inclusi studi |
| |odontoiatrici, medici e di altre professioni |
| |sanitarie |
+------------------+------------------------------------------------+
Note:
La lista sopra riportata non e' da intendere come esaustiva.
Rischi diretti o indiretti per la salute umana possono comunque essere correlati ad acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, ad esempio rischi correlati ad esposizione professionale o trasferimento di pericoli ad altre matrici cui il consumatore e' potenzialmente esposto, come per le acque ad uso irriguo; per il controllo di tali rischi si rimanda alle legislazioni applicabili relativamente alle specifiche fattispecie o si richiede una valutazione di rischio specifica. In particolare, per alcune categorie d'uso delle acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, quali, tra l'altro, gli usi clinici o taluni usi civili, per il rischio Legionella spp. sono da applicare le "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi", edizione corrente (1), e successive revisioni.
Al fine di escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita' non adeguata, o anche di generare circostanze di confondimento da parte dell'utenza, che possano configurare rischi di esposizione attraverso il consumo umano di acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, devono essere soddisfatte quantomeno le seguenti condizioni:
- segregazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso; le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di acqua potabile al fine di evitare qualsiasi possibilita' di riflusso;
- adozione di adeguate misure di controllo sulle reti di distribuzione volte a garantire l'assenza di rischio di miscelazione di acque escluse dal presente decreto con acque ad uso umano;
- identificazione inequivocabile delle reti idriche a diversa destinazione d'uso;
- assenza di punti d'uso accessibili dalla utenza generale o confondibili con punti d'uso di acque a destinazione umana, e chiara indicazione di "Acqua non potabile", con eventuali altre indicazioni di allerta o condizioni d'uso;
- divieto di utilizzo di acque escluse dal presente decreto in condizioni non controllate e tali da non assicurare l'assenza di rischi per la salute umana.
------
1 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf ))
Allegato VI
((ALLEGATO VI (articolo 6)
CRITERI DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA DELL'ACQUA (PSA) PER LE FORNITURE IDRO-POTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 8
DEL PRESENTE DECRETO.
Parte I:
Criteri minimi per l'approvazione di un PSA
Si applicano in toto i criteri stabiliti nelle "Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili, ai sensi del decreto legislativo n. 18 del 2023 , Rapporti ISTISAN 25/4".
Parte II:
Criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8
I criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili, stabiliti nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato, comprendono, tra l'altro, i seguenti punti:
A. All'avvio del PSA, attraverso la piattaforma AnTeA - area PSA, il gestore idro-potabile notifica alla regione/provincia autonoma di riferimento e al CeNSiA, quale Ente di approvazione del PSA, le specifiche del PSA quali, tra l'altro, il gestore idro-potabile affidatario del servizio, l'EGATO (o gli EGATO) di riferimento, la filiera idro-potabile oggetto del PSA, i volumi di acqua captata e fornita, il territorio e la popolazione servita, la composizione del team di PSA e il relativo team leader, l'evidenza della richiesta di partecipazione nel team di PSA delle Autorita' sanitarie e ambientali territorialmente competenti, in qualita' di portatori di conoscenza.
B. L'implementazione del PSA ad opera del gestore idro-potabile e' sistematicamente registrata nella piattaforma AnTeA - area PSA, accessibile al CeNSiA e all'Autorita' sanitaria regionale; al termine del processo di implementazione del PSA, il gestore idro-potabile richiede al CeNSiA, attraverso la piattaforma AnTeA - area PSA, l'approvazione del Piano, trasmettendo l'intera documentazione rilevante, comprendente, tra l'altro, la banca dati sulla filiera idro-potabile, la valutazione di rischio e le misure di controllo, le «zone di fornitura idro-potabile», i dati di controllo per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici, il piano di controlli interni basato sull'analisi di rischio; la richiesta di autorizzazione del PSA avanzata dal gestore idro-potabile e' subordinata all'esito favorevole di una verifica interna formale della conformita' rispetto a ogni elemento per l'approvazione secondo la Parte I del presente allegato, oltre che della disponibilita' delle relative evidenze nella piattaforma AnTeA - area PSA; la richiesta di approvazione e' contestualmente notificata alla regione/provincia autonoma di appartenenza, che puo' esprimere eventuali osservazioni al CeNSiA mediante la piattaforma AnTeA - area PSA, entro trenta giorni dalla richiesta di approvazione.
C. Presso il CeNSiA opera il "Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA" di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), composto da personale in possesso di laurea magistrale o specialistica in discipline scientifiche e/o tecniche, adeguatamente formato e qualificato attraverso un programma elaborato da ISS e Ministero della salute, e appartenenti ad Amministrazioni/Enti di seguito riportati:
- Istituto Superiore di Sanita';
- Ministero della salute;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA);
- EGATO;
- Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) di cui al decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, che include, tra gli altri, esperti afferenti a regioni e province autonome, aziende sanitarie locali, Istituti zooprofilattici sperimentali.
Il Gruppo nazionale di esperti e' coordinato dal CeNSiA e coadiuva lo stesso CeNSiA nelle verifiche e valutazioni funzionali al giudizio di approvazione del PSA, anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile.
Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA e' formulato dal CeNSiA, che lo trasmette al gestore idro-potabile, alla regione/provincia autonoma di riferimento, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla ASL ed EGATO competenti e ad ARERA, e lo rende disponibile sulla piattaforma AnTeA-area PSA.
D. Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA puo' consistere in:
1. Non approvato: il PSA per la filiera idro-potabile non e' approvato con giudizio motivato per via del mancato soddisfacimento di uno o piu' requisiti rilevanti non soddisfatti e funzionali alla implementazione del Piano.
In tal caso, il gestore idro-potabile puo' presentare nuovamente domanda di approvazione del PSA dopo aver implementato il PSA per la stessa filiera, tenendo conto delle non conformita' rilevate.
2. Approvato con riserva: il PSA per la filiera idro-potabile si intende approvato, ma con contestuale riserva relativa al mancato soddisfacimento di uno o piu' requisiti specifici e funzionali alla implementazione del Piano, ovvero per motivi non imputabili al gestore idropotabile richiedente ma dipendenti da istituzioni esterne.
In tal caso, il gestore idropotabile, risolte le carenze oggetto della riserva e integrato in tempi congrui il PSA, richiede al CeNSiA lo scioglimento della riserva. Il CeNSiA, verificata l'adeguatezza o meno delle integrazioni, rimuove o rinnova la riserva.
3. Approvato: il PSA si considera approvato, incluso il piano dei controlli interni.
E. La validita' dell'approvazione del PSA e' subordinata al mantenimento dei requisiti di approvazione e all'applicazione di tutte le misure di controllo e di verifica previste nel Piano, di cui il gestore idropotabile e' tenuto a fornire evidenza, anche attraverso il costante aggiornamento della piattaforma AnTeA - area PSA; in caso di inadempienze nell'implementazione del PSA, di incidenti, di non conformita' rilevanti o di altre evidenze di inefficienza del Piano, su iniziativa del CeNSiA o a seguito di richieste o segnalazioni da parte di Amministrazioni o Enti competenti in materia, il PSA puo' essere riesaminato e sottoposto a nuovo giudizio di approvazione.
F. Trascorsi tre anni dall'approvazione del PSA, il gestore idro-potabile e' tenuto a trasmettere al CeNSiA, mediante la piattaforma AnTeA - area PSA, il rapporto di una verifica formale interna che tiene conto dei riesami periodici del PSA, secondo quanto stabilito nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato; in seguito, a tale trasmissione il CeNSiA, esaminati gli esiti della verifica, salvo diversa valutazione, comunica al gestore idro-potabile la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'approvazione del PSA.
G. Trascorsi sei anni dalla approvazione del PSA, il gestore idro-potabile richiede ex novo l'approvazione del PSA al CeNSiA secondo le procedure sopra descritte.
H. A seguito di sostanziali modifiche al PSA rispetto a quello approvato, anche in conseguenza di incidenti, il gestore idropotabile effettua un riesame straordinario del Piano e ne richiede ex novo l'approvazione al CeNSiA secondo le procedure sopra descritte.
Le richieste di approvazione di PSA che sono gia' state trasmesse all'ISS e al Ministero della Salute, vanno riformulate dai gestori idropotabili sulla base di quanto stabilito nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato e trasmesse nuovamente al CeNSiA per l'approvazione del Piano, attraverso la piattaforma AnTeA - area PSA.))
Allegato VII
((Allegato VII (articolo 7)
INFORMAZIONI AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NELLE AREE DI ALIMENTAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DI ACQUE
DA DESTINARE AL CONSUMO UMANO
Le informazioni necessarie per effettuare la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, sono in parte gia' acquisite da ISPRA per il Reporting alla Commissione europea dei Piani di Gestione delle Acque ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, e per la trasmissione del flusso dati WISE-SoE (State of Environment) all'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 . Tali informazioni sono trasmesse dalle regioni e province autonome, da SNPA e dalle Autorita' di bacino distrettuale attraverso il SINTAI anche ai fini dell'aggiornamento delle pianificazioni territoriali.
Le fonti dati a cui si fa riferimento nelle tabelle seguenti sono:
Piano di Gestione delle Acque (PGA) - Il piano stralcio del Piano di bacino distrettuale, di cui all' articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresenta lo strumento operativo di programmazione, di attuazione e monitoraggio delle misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Il Piano di Gestione contiene, tra le altre, le seguenti informazioni: una descrizione generale delle caratteristiche dei bacini idrografici, una sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attivita' umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, una rappresentazione cartografica delle aree protette, delle reti di monitoraggio e i risultati dei programmi di monitoraggio per verificare lo stato delle acque superficiali, acque sotterranee e aree protette, l'elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali, le acque sotterranee e le aree protette e dei programmi di misure per raggiungere tali obiettivi. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione Europea, secondo formati standardizzati, con il Reporting WISE.
Flusso dati WISE-SoE - I dati, trasmessi annualmente a ISPRA attraverso il SINTAI dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, si riferiscono allo stato di qualita' di fiumi, laghi, acque sotterranee, acque marino costiere e di transizione, alle emissioni di inquinanti in acqua e agli aspetti quantitativi delle risorse idriche. ISPRA, a valle di verifiche e controlli di completezza e conformita' dei dati e del rispetto dei formati, trasmette i dati al sistema WISE (Water Information System for Europe) dell'Agenzia Europea dell'Ambiente.
Elenco di controllo (Watch list) - Elenco di sostanze pericolose emergenti da sottoporre a monitoraggio, istituito con la direttiva 2008/105/CE art. 8-ter , con lo scopo di fornire un supporto agli esercizi di prioritizzazione delle sostanze emergenti in linea con l'art. 16 (2) della direttiva 2000/60/E C. Il d.lgs. n. 172/2015, decreto di recepimento della direttiva 2013/39/UE , affida alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione delle stazioni candidate su cui effettuare il monitoraggio e a ISPRA il coordinamento di tale monitoraggio e la definizione del set di stazioni rappresentativo per l'Italia. I dati sono trasmessi annualmente all'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA); la Commissione Europea, in base ai risultati trasmessi, adotta atti di esecuzione che stabiliscono e aggiornano l'elenco di controllo ogni due anni.
Nelle tabelle seguenti sono elencate le informazioni ambientali richieste per la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano con l'indicazione dell'amministrazione competente per la fornitura dei dati e, se disponibile, il riferimento alla fonte dati con cui le informazioni sono gia' trasmesse al SINTAI.
La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi: una caratterizzazione dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo, che include:
Descrizione Competenza Fonte dati i) mappatura dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo Regionale ii) mappatura delle aree protette di cui all' art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto Regionale PGA (*) iii) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo; poiche' tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le regioni e le province autonome provvedono affinche' tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori Regionale PGA (*) iv) descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo Regionale Corine Land Cover
(*) informazione presente nel Reporting WISE
l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo per la qualita' delle acque da destinare al consumo umano: Descrizione Competenza Fonte dati Individuazione delle pressioni significative svolto a norma dell' articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nonche' le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C, alla parte terza del decreto medesimo). Regionale PGA (*)
(*) informazione presente nel Reporting WISE
un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe nei punti di prelievo delle acque destinate al consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti: Descrizione Competenza Fonte dati i) parametri di cui all'allegato I, Parti A e B, o fissati conformemente all'articolo 12, comma 13, del presente decreto; . Parametri all. I, Parte A . Parametri all. I, Parte B . Parametri all. I, Parte B, per la disinfezione Regionale WISE-SoE, PGA (*) ii) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; Regionale WISE-SoE, PGA (*) iii) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I, alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; Regionale WISE-SoE, PGA (*) iv) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di Gestione delle acque, di cui alla Tabella 1/B dell'allegato I, alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; Regionale WISE-SoE, PGA (*) Watch list v) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera b), del presente decreto; Regionale WISE-SoE, PGA (*) vi) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano; Regionale WISE-SoE, PGA (*) vii) sostanze e composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10. Regionale WISE-SoE, PGA (*)
(*) informazione presente nel regolamento WISE Descrizione Competenza Fonte dati Strumenti e misure contenute nei Piani di Gestione delle Acque da attuare per conseguire l'obiettivo di buono e/o il non deterioramento dello stato dei corpi idrici. Regionale Autorita' di bacino distrettuale PGA (*)
(*) informazione presente nel Reporting WISE))
Allegato VIII
((Allegato VIII (articolo 9)
CLASSI DI STRUTTURE PRIORITARIE
Riferimento: Linee Guida richiamate all'articolo 9, comma 2.*
====================================================================
| | | Criteri di valutazione e gestione |
| | | del rischio da applicare per i |
|Classe di| Esempi (non | sistemi di distribuzione interni |
|priorita'| esaustivi) +------------------+-----------------+
| 1 | | Azione | Azioni a |
| | | a carattere | carattere di |
| | | di obbligo | raccomandazione |
+=========+===================+==================+=================+
| A |Strutture |Identificazione | |
| |sanitarie, |del Gestore idrico| |
| |socio-sanitarie e |della | |
| |socio-assistenziali|distribuzione | |
| |in regime di |interna (GIDI). | |
| |ricovero. |Piano di sicurezza| |
| | |dell'acqua del | |
| | |sistema idrico di | |
| | |distribuzione | |
| | |interna, con | |
| | |particolare | |
| | |riguardo a piombo | |
| | |e Legionella spp. | |
| | |2. Soggetto | |
| | |attuatore: Team | |
| | |multidisciplinare | |
| | |presieduto dal | |
| | |Team leader. | |
+---------+-------------------+------------------+-----------------+
| B |Strutture |Identificazione |Manuali di |
| |sanitarie, |del Gestore idrico|corretta prassi |
| |socio-sanitarie e |della |per |
| |socio-assistenziali|distribuzione |l'implementazione|
| |non in regime di |interna (GIDI). |dei piani di |
| |ricovero. |Piano di |autocontrollo |
| | |autocontrollo |igienico per gli |
| | |degli impianti |impianti idrici, |
| | |idrici interni, |elaborati da |
| | |con controllo |associazioni di |
| | |minimo relativo a |settore o ordini |
| | |piombo, Legionella|professionali. |
| | |spp. 2 e L. | |
| | |pneumophila 3. | |
| | |Soggetto | |
| | |attuatore: GIDI. | |
+---------+-------------------+------------------+-----------------+
| C |1) Strutture |Identificazione |Manuali di |
| |ricettive |del Gestore idrico|corretta prassi |
| |alberghiere, |della |per |
| |campeggi, istituti |distribuzione |l'implementazione|
| |penitenziari 4, |interna (GIDI). |dei piani di |
| |navi 5, stazioni, |Piano di |autocontrollo |
| |aeroporti. |autocontrollo |igienico per gli |
| | |degli impianti |impianti idrici, |
| | |idrici interni, |elaborati da |
| | |eventualmente |associazioni di |
| | |incorporato in |settore o ordini |
| | |documenti di |professionali |
| | |analisi di rischio| |
| | |finalizzati alla | |
| | |prevenzione | |
| | |sanitaria (es. | |
| | |documento di | |
| | |valutazione dei | |
| | |rischi ai sensi | |
| | |del D.lgs. 81/08 e| |
| | |s.m.i.6, o piano | |
| | |di autocontrollo | |
| | |HACCP), con | |
| | |controllo minimo | |
| | |relativo a piombo,| |
| | |Legionella spp. 2 | |
| | |e L. pneumophila | |
| | |3. Soggetto | |
| | |attuatore: GIDI. | |
| |-------------------+------------------+-----------------+
| |2) Ristorazione |Identificazione |Manuali di |
| |pubblica e |del Gestore idrico|corretta prassi |
| |collettiva, incluse|della |per |
| |mense aziendali |distribuzione |l'implementazione|
| |(pubbliche e |interna (GIDI). |dei piani di |
| |private) e |Piano di |autocontrollo |
| |scolastiche. |autocontrollo |igienico per gli |
| | |degli impianti |impianti idrici, |
| | |idrici interni, |elaborati da |
| | |eventualmente |associazioni di |
| | |integrato del |settore o ordini |
| | |piano di |professionali |
| | |autocontrollo | |
| | |HACCP, con | |
| | |controllo minimo | |
| | |relativo a piombo,| |
| | |Legionella spp. 2 | |
| | |e L. pneumophila | |
| | |3. Soggetto | |
| | |attuatore: GIDI 7.| |
+---------+-------------------+------------------+-----------------+
| D |Caserme, istituti |Identificazione |Piano di |
| |penitenziari 4, |del Gestore idrico|autocontrollo |
| |istituti di |della |degli impianti |
| |istruzione dotati |distribuzione |idrici interni. |
| |di strutture |interna (GIDI). Al| |
| |sportive, palestre,|minimo, piano di | |
| |centri sportivi, |verifica | |
| |fitness e benessere|igienico-sanitaria| |
| |(SPA e wellness) 8,|(monitoraggio) | |
| |altre strutture ad |dell'acqua | |
| |uso collettivo (es.|destinata al | |
| |stabilimenti |consumo umano | |
| |balneari, grandi |basato sulle Linee| |
| |parchi acquatici, |guida *, con | |
| |piscine con giochi,|controllo minimo | |
| |parchi a tema). |relativo a piombo,| |
| | |Legionella spp. 2 | |
| | |e L. pneumophila | |
| | |3. Soggetto | |
| | |attuatore: GIDI. | |
+---------+-------------------+------------------+-----------------+
* Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 , Rapporto ISTISAN 22/32, e successive revisioni.
------
1 Classe funzionale associata a diversi sistemi di gestione e controllo dei rischi, di complessita' decrescente.
2 Per quanto riguarda il parametro Legionella spp. si deve tenere conto che il rischio di esposizione associato alla trasmissione dell'infezione e' causato dalla inalazione di goccioline di aerosol e non all'ingestione di acqua. Approfondimenti sugli aspetti epidemiologici, microbiologici e medico-sanitari correlati alla trasmissione della Legionellosi sono disponibili nelle Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi, edizione corrente, e successive revisioni:
(https://www.salute.gov.it/imgs/C 17 pubblicazioni 2362 allegato.pd f)
3 Il parametro Legionella spp. deve essere incluso nel piano di verifica, sebbene, in considerazione della disponibilita' e praticabilita' di metodi specifici, la Legionella pneumophila, che risulta l'agente eziologico responsabile della gran parte delle legionellosi, e' in genere il parametro ricercato con frequenza di gran lunga maggiore per fini di monitoraggio.
4 Gli Istituti penitenziari vengono classificati in priorita' C e assoggettati alle relative azioni di controllo in merito alla valutazione e gestione del rischio; ove tali azioni risultino non sostenibili con mezzi congrui, si raccomanda che al minimo siano previste le azioni previste per edifici di priorita' D.
5 Navi impiegate per desalinizzare l'acqua e trasportare passeggeri e che operano in veste di gestori idropotabili.
6 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e successive modifiche e integrazioni, recante "Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
7 Il ruolo di GIDI puo' essere convenientemente, sebbene non necessariamente, svolto dall'Operatore del settore alimentare (OSA), responsabile delle prassi e procedure funzionali al rispetto dei requisiti in materia di igiene alimentare e della corretta applicazione dei principi del sistema HACCP, nell'industria alimentare, inclusi servizi di ristorazione e mense.
8 Fatte salve diverse indicazioni della normativa vigente nazionale e/o regionale riguardanti i complessi attrezzati utilizzati per attivita' ricreative, formative, sportive e riabilitative, incluse le piscine, i grandi parchi acquatici, piscine con giochi, parchi a tema.))
Allegato IX
((Allegato IX (articolo 11)
REMAF: DEFINIZIONE, REQUISITI TECNICI E VIGILANZA
Sezione A - Definizioni
A1 - Reagente chimico
sostanza organica o inorganica, singola o in miscela:
- aggiunta all'acqua con lo scopo di migliorarne o preservarne la qualita (quali, tra l'altro, coagulanti, flocculanti, ossidanti, disinfettanti, correttori di pH, inibitori della corrosione e delle incrostazioni, remineralizzanti, antiossidanti, riducenti);
- da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano (quali, tra l'altro, le operazioni di scavo dei pozzi, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature o delle superfici a contatto con l'acqua) che possono entrare in contatto con tali acque;
- da impiegare per la generazione nel luogo di utilizzo di reagenti chimici mediante l'uso di un apposito dispositivo generatore.
Sono inclusi i biocidi disinfettanti classificati nel Gruppo 1 del reg. (UE) 528/2012 , tipo di prodotto 4 (disinfettanti di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di acqua destinata al consumo umano o prodotti utilizzati per essere incorporati in materiali che possono entrare in contatto con le acque destinate al consumo umano), e tipo di prodotto 5 (disinfettanti per l'acqua potabile). Sono altresi' inclusi i presidi medico-chirurgici disinfettanti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del DPR 6 ottobre 1998, n. 392 .
A2 - Materiale filtrante attivo
- materiale adsorbente (quali, tra l'altro, carbone attivo, antracite, silice, diatomite, bentonite, allumina) e/o chimicamente attivo (quali, tra l'altro, dolomite, pirolusite, idrossidi di ferro), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di interazioni chimico-fisiche di natura superficiale e/o di reazioni chimiche;
- resina a scambio ionico (anionico, cationico o misto), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di reazioni di scambio ionico;
- resina chelante, in grado di rimuovere metalli alcalino-terrosi ed elementi di transizione per complessazione.
A3 - Materiale filtrante passivo
- materiale per la rimozione dall'acqua di sostanze indisciolte, costituito da rete a maglie (quali, tra l'altro, materiale sintetico e metallico) o da materiale granulare inerte (quali, tra l'altro, sabbia, quarzite);
- membrana filtrante costituita da materiale inorganico o organico (quali, tra l'altro, membrane polimeriche, ceramiche, metalliche), utilizzata per la riduzione della concentrazione di solidi sospesi o in dispersione colloidale, di microrganismi, di molecole organiche o di sali inorganici.
Sezione B - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita di un reagente chimico
L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un reagente chimico puo' essere concessa se:
1. sono disponibili evidenze della conformita al regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze chimiche e miscele;
2. sono disponibili evidenze della conformita al regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele;
3. le sostanze in esso contenute soddisfano i requisiti di purezza e qualita previsti da una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti di sicurezza e relativi metodi di prova nonche' l'uso per il trattamento delle acque destinate al consumo umano; l'elenco aggiornato delle norme tecniche disponibili e' riportato in apposita area della piattaforma AnTeA;
4. sono disponibili evidenze della conformita a eventuali criteri aggiuntivi di idoneita che il Ministero della salute puo' stabilire sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali, ai fini della valutazione della conformita di un reagente chimico; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche, sono riportati in apposita area della piattaforma AnTeA. Eventuali effetti sull'odore dell'acqua potabile associati all'uso di disinfettanti non sono considerati ai fini del rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b).
In caso di reagenti chimici generati nel luogo di utilizzo da precursori, l'apposito dispositivo generatore deve soddisfare:
. i requisiti minimi previsti da una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI), specifici per il tipo di generatore, riguardanti:
1. la costruzione del dispositivo;
2. i test da effettuare sul dispositivo (quali, tra l'altro, le prove per la verifica dell'adeguatezza del sistema di generazione ai requisiti previsti e quelle per la caratterizzazione chimica del reagente generato per la specifica applicazione prevista);
3. le istruzioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e l'uso sicuro del dispositivo, che devono accompagnare ciascuna fornitura insieme ai risultati della caratterizzazione chimica del reagente generato.
. gli eventuali requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea per la specifica applicazione del dispositivo.
Sezione C - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita di un materiale filtrante attivo
C.1 - Materiale adsorbente e/o chimicamente attivo L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da materiale adsorbente e/o chimicamente attivo, puo' essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformita igienico-sanitaria, la composizione del materiale adsorbente e/o chimicamente attivo deve soddisfare i requisiti di purezza e qualita previsti da tale norma; l'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili e' riportato in apposita area della piattaforma AnTeA.
C.2 - Resine a scambio ionico e/o adsorbenti (materiali macromolecolari organici sintetici) L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da una resina a scambio ionico e/o adsorbente, puo' essere concessa solo se sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-3 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 3: Metodo di prova per resine a scambio di ioni e adsorbenti".
Sezione D - Requisiti tecnici per la valutazione di idoneita di un materiale filtrante passivo
D.1 - Rete a maglie L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da rete a maglie, puo' essere concessa solo se i materiali a contatto con l'acqua utilizzati per la fabbricazione della rete a maglie sono conformi alle disposizioni stabilite dall'articolo 10 del presente decreto.
D.2 - Materiale granulare inerte L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da materiale granulare inerte, puo' essere concessa solo se e' disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformita ai requisiti di idoneita per l'uso convenuto, la composizione del materiale granulare deve soddisfare i requisiti di purezza e qualita previsti dalla citata norma. L'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili e' riportato in apposita area della piattaforma AnTeA.
D.3 - Membrane filtranti per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da una membrana filtrante per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi, puo' essere concessa solo se:
1. i materiali a contatto con l'acqua impiegati per la fabbricazione della membrana sono conformi alle disposizioni stabilite dall'articolo 10;
2. sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova, determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-4 "Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 4: Metodo di prova per membrane per il trattamento dell'acqua".
Per la valutazione della conformita dei ReMaF indicati nelle sezioni C1, C2, D2 e D3 del presente Allegato, il Ministero della salute, in cooperazione con il CeNSiA, puo' stabilire eventuali criteri aggiuntivi di idoneita sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche, sono riportati in apposita area della piattaforma AnTeA.
Sezione E - Autorizzazione di un ReMaF ai sensi del comma 4 dell'articolo 11
A decorrere dalla data indicata nell'articolo 11, comma 6, l'operatore economico puo' avviare la procedura autorizzativa del ReMaF che si articola nelle seguenti fasi:
E.1 - Certificazione del ReMaF L'autorizzazione di un ReMaF e' rilasciata dal CeNSiA all'operatore economico nazionale o internazionale che ne faccia richiesta, previa presentazione di un certificato di conformita attestante il rispetto dei requisiti tecnici di idoneita di cui alle sezioni B, C e D del presente allegato. Tale certificato deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in conformita alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 . L'intero processo di certificazione deve concludersi entro 120 giorni dalla data di convalida della domanda di certificazione. L'Organismo di certificazione deve essere accreditato per il rilascio delle certificazioni di conformita dei ReMaF al presente decreto. L'elenco degli organismi di certificazione accreditati per svolgere le attivita di certificazione dei ReMaF per l'idoneita al contatto con acque destinate al consumo umano, e' reso disponibile in apposita area della piattaforma AnTeA. L'operatore economico presenta la domanda di certificazione del ReMaF all'Organismo di certificazione. L'Organismo di certificazione esegue la valutazione di conformita dei ReMaF assicurando l'ispezione periodica degli impianti produttivi, procede al prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi e, per le attivita di laboratorio necessarie per la certificazione dei ReMaF, affida l'esecuzione delle analisi ad un Laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Considerata la numerosita delle prove coinvolte e la conseguente possibilita che non vi siano laboratori accreditati per tutte le prove richieste, l'Organismo di certificazione puo' ricorrere a laboratori non accreditati che attestino la propria competenza e l'operativita in conformita alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riservandosi di effettuare specifici accertamenti e verifiche, ove necessario. Ai fini della certificazione di un ReMaF, tutte le informazioni relative alla formulazione del prodotto finale devono essere rese disponibili all'Organismo di certificazione per consentirne la valutazione della conformita', ferma restando la salvaguardia del segreto industriale nel rispetto delle norme esistenti.
E.2 - Autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale del ReMaF Al termine del processo di certificazione del ReMaF, l'operatore economico potra richiedere al CeNSiA l'autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale del ReMaF inviando la domanda di autorizzazione, corredata del certificato di conformita rilasciato dall'Organismo di certificazione, secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA. La domanda di autorizzazione deve essere compilata con chiarezza e completezza, fornendo tutte le informazioni e i dati richiesti. L'autorizzazione di un ReMaF e' rilasciata dal CeNSiA entro 180 giorni dalla data di convalida della relativa domanda, fatta salva la mancata rispondenza della documentazione allegata ai requisiti richiesti.
L'autorizzazione di un ReMaF ha una durata di sei anni e decade in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo al CeNSiA da parte dell'operatore economico, nei tempi e secondo le modalita descritti nel successivo paragrafo E.4.
E.3 - Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del ReMaF Il titolare dell'autorizzazione del ReMaF che intende modificare le informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di autorizzazione, ne fa richiesta al CeNSiA secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA. Il CeNSiA decide se, a seguito della modifica richiesta, i requisiti di idoneita del ReMaF continuano ad essere rispettati o se i termini e le condizioni dell'autorizzazione devono essere modificati.
L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto e' sospesa dal CeNSiA qualora l'Organismo di certificazione ne abbia revocato o sospeso il certificato di conformita o anche in caso di accertate irregolarita da parte delle competenti Autorita sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione o, altresi', in caso di decadenza dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 o del DPR 6 ottobre 1998, n. 392 . Ai fini dell'annullamento del provvedimento di sospensione, l'operatore economico dovra integrare, entro 180 giorni, la domanda originaria di autorizzazione avanzata per lo specifico ReMaF con tutte le informazioni supplementari richieste dal CeNSiA sui cambiamenti intervenuti e comprovanti la risoluzione e/o rimozione delle cause di irregolarita . Trascorso il termine fissato senza che siano state risolte e/o rimosse le cause di irregolarita', l'autorizzazione sara revocata dal CeNSiA, salvo richiesta motivata da parte dell'operatore economico di un supplemento di tempo per il riscontro.
L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto, puo' essere revocata dal CeNSiA alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche che possano far emergere una compromissione dei requisiti di idoneita di cui al comma 2 dell'articolo 11, oppure a seguito della valutazione di eventuali modifiche intervenute sul medesimo ReMaF, incluse quelle riguardanti il processo di produzione, o anche in caso di accertate irregolarita da parte delle competenti Autorita sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione. Il provvedimento di revoca comporta:
a) nel caso di ReMaF gia utilizzati o installati, l'adozione delle adeguate misure correttive qualora emergano fattori che pregiudicano, direttamente o indirettamente, la sicurezza al consumo umano dell'acqua erogata;
b) nel caso di ReMaF in produzione, immessi sul mercato nazionale e/o stoccati, il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o il ritiro dal mercato.
E.4 - Rinnovo dell'autorizzazione del ReMaF L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto, puo' essere rinnovata dal CeNSiA dopo 6 anni dal suo rilascio, per altri 6 anni, su richiesta dell'operatore economico, previa domanda di rinnovo da presentare al CeNSiA almeno 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e solo nel caso in cui, nel frattempo, non siano intervenute modifiche che possano comportare, direttamente o indirettamente, una variazione della sua composizione, anche in tracce, o della sua interazione con l'acqua potabile, tali da comprometterne la rispondenza ai suddetti requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 11. Contestualmente alla domanda di rinnovo, l'operatore economico deve presentare una dichiarazione nella quale egli attesta:
1. il possesso della certificazione di conformita del ReMaF emessa dall'Organismo di certificazione;
2. la permanenza per il ReMaF dei requisiti indicati nelle sezioni B, C e D del presente Allegato;
3. la permanenza delle condizioni stabilite in sede di autorizzazione.
In caso di mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione nei tempi e secondo le modalita sopra descritti, l'autorizzazione del ReMaF decade, e l'operatore economico che intenda chiedere una nuova autorizzazione deve sottoporre il ReMaF ad una nuova procedura autorizzativa.
In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione da parte del CeNSiA, il ReMaF non puo' PIu' essere immesso sul mercato, venduto o ceduto al consumatore finale.
Sezione F - Registrazione del ReMaF ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 11
Per le finalita di cui all'articolo 11, i ReMaF autorizzati sono registrati da parte dell'operatore economico nel sistema elettronico per l'identificazione unica di un ReMaF ("Banca dati ReMaF"), predisposto nell'apposita area della piattaforma AnTeA per raccogliere e rendere pubblicamente disponibili a tutti i soggetti interessati le informazioni concernenti i prodotti che possono essere utilizzati nel trattamento delle acque destinate al consumo umano e nei processi tecnologici connessi con la produzione e la distribuzione di tali acque. La registrazione dei ReMaF da parte dell'operatore economico avviene secondo le procedure rese disponibili nell'apposita area della piattaforma AnTeA. All'atto della registrazione, la "Banca dati ReMaF" crea e restituisce all'operatore economico, in progressione temporale, un numero di registrazione unico del prodotto ("codice alfanumerico identificativo univoco"), fermi restando eventuali altri codici previsti dalle pertinenti normative per specifiche tipologie di ReMaF.
La "Banca dati ReMaF" ha le seguenti finalita':
1. consentire a tutti i soggetti interessati di essere adeguatamente informati in merito ai ReMaF immessi sul mercato nazionale;
2. consentire l'identificazione unica dei ReMaF nel mercato interno e agevolarne la tracciabilita ;
3. consentire agli operatori economici di soddisfare gli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18;
4. consentire alle Autorita competenti di svolgere i propri compiti in relazione al presente decreto su base informata e di rafforzare la cooperazione reciproca.
Nella "Banca dati ReMaF" figurano, per ogni singolo prodotto:
- la denominazione commerciale del prodotto;
- il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione;
- la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione;
- le generalita o ragione sociale nonche' la sede del fabbricante del prodotto e degli eventuali principi attivi in esso contenuti;
- un sommario delle caratteristiche del prodotto che includa informazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi e sostanze non attive, la cui conoscenza sia fondamentale per un uso corretto del prodotto; campo di applicazione, condizioni ed eventuali restrizioni d'uso; informazioni e dati (test) sulla stabilita allo stoccaggio, stabilita e conservazione; metodi e precauzioni raccomandati relativi alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio, allo smaltimento, al trasporto, o in caso di incendio;
- la scheda di dati di sicurezza, laddove prevista;
- il certificato di conformita ottenuto dall'Organismo di certificazione (qualora sia previsto l'obbligo di certificazione), caricato nella "Banca dati ReMaF" dallo stesso Organismo che lo rilascia e corredato dalla relativa documentazione di accompagnamento concernente informazioni su eventuali modifiche, integrazioni o provvedimenti intervenuti;
- l'autorizzazione all'immissione sul mercato ed eventuali modifiche intervenute e/o provvedimenti adottati dell'Autorita competente.
Il CeNSiA si riserva la facolta di richiedere in qualsiasi momento all'operatore economico evidenze della conformita del ReMaF registrato a eventuali requisiti necessari per dimostrarne la conformita alla vigente normativa in materia di acque destinate al consumo umano, e pubblicati nella "Banca dati ReMaF".
Sezione G - Etichettatura e logo del ReMaF ai sensi del comma 10 dell'articolo 11
Fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione europea o nazionali, i ReMaF immessi sul mercato nazionale devono recare una etichettatura sulla quale figurano in modo chiaro e indelebile i seguenti elementi:
a) nome del prodotto;
b) composizione quali-quantitativa;
c) dose d'impiego;
d) classificazione CLP;
e) avvertenze;
f) validita del prodotto;
g) ditta titolare dell'autorizzazione ed eventuali ulteriori distributori;
h) istruzioni e modalita d'uso;
i) indicazione della data di produzione e del lotto;
j) sito produttivo;
k) taglia di vendita;
l) numero di registrazione nella "Banca dati ReMaF";
m) logo in conformita alla presente sezione.
Quando il contenitore del ReMaF e' tale, per forma o per dimensioni, da impedire di riportare in etichetta tutti i suddetti elementi, gli elementi di cui alle lettere da c) a k) possono figurare sull'imballaggio del prodotto o su un foglio di istruzioni allegato all'imballaggio e che ne e' parte integrante. Nel caso dei ReMaF generati nel luogo di utilizzo, tali elementi devono essere riportati sui precursori immessi in commercio e da cui essi sono generati.
L'etichettatura deve includere il simbolo (logo) attestante l'idoneita dei ReMaF al contatto con le acque destinate al consumo umano, riprodotto di seguito:
Parte di provvedimento in formato grafico
Tale simbolo deve avere un'altezza di almeno 1 cm, essere posizionato vicino agli altri elementi previsti nell'etichetta ed il suo colore deve consentire di distinguerlo chiaramente.
Sezione H - Requisiti minimi per la dichiarazione di conformita di lotto di cui al comma 12, lettera b), dell'articolo 11.
La dichiarazione di conformita di ciascun lotto, o anche riferita a PIu' lotti in un periodo definito comunque non superiore ai 12 mesi, dello specifico ReMaF, puo' essere rilasciata dagli operatori economici che fabbricano e/o importano i ReMaF, che si avvalgono di almeno una persona qualificata in grado di assicurare, sulla base degli esiti analitici rilasciati da un laboratorio annesso al sito produttivo ovvero da un laboratorio esterno, che ciascun lotto sia stato prodotto e verificato in conformita al presente decreto e in accordo con i requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio e con le buone prassi di fabbricazione. Il laboratorio di analisi e' accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
Considerata la numerosita delle prove coinvolte e la conseguente possibilita che non vi siano laboratori accreditati per tutte le prove richieste, i suddetti operatori economici possono ricorrere a laboratori non accreditati che attestino la propria competenza e l'operativita in conformita alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riservandosi di effettuare specifici accertamenti e verifiche, ove necessario.
Fatti salvi i requisiti di qualifica stabiliti da specifiche disposizioni nazionali, il suddetto personale deve essere in possesso di:
1. una conoscenza adeguata della normativa nazionale ed europea in materia di:
- acque destinate al consumo umano;
- fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze chimiche e miscele;
- classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele;
- immissione in commercio e uso di biocidi;
- immissione in commercio di presidi medico-chirurgici;
2. una conoscenza adeguata delle norme tecniche elaborate in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che regolamentano le caratteristiche, i requisiti di sicurezza e relativi metodi di prova nonche' l'uso dei ReMaF per il trattamento delle acque destinate al consumo umano, come pure dei metodi di prova per valutare l'influenza della eventuale migrazione dei materiali filtranti attivi e passivi sull'acqua con cui vengono a contatto;
3. una formazione teorico-pratica documentabile nell'ambito delle metodologie applicate all'analisi di reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi;
4. un'attivita pratica documentabile concernente le prove analitiche e le verifiche previste sulle materie prime in ingresso e durante tutto il processo produttivo applicato, in accordo alle normative vigenti a livello nazionale e internazionale, al fine di garantire la purezza e la qualita del reagente chimico o materiale filtrante prodotto.
Sezione I - Misure idonee a prevenire il deterioramento della qualita dell'acqua con cui i ReMaF saranno posti in contatto ai sensi del comma 12, lettera e), e comma 13, lettera b), dell'articolo 11
1. i ReMaF devono essere stoccati separatamente da altri prodotti che possono alterarli, in locali puliti e protetti dagli effetti avversi di luce, temperatura, umidita e altri fattori esterni;
2. i ReMaF devono essere trasportati in contenitori e veicoli dedicati e sicuri; per i prodotti termosensibili vanno utilizzati imballaggi termici, contenitori o veicoli a temperatura controllata e/o altri dispositivi omologati;
3. devono essere impiegate adeguate apparecchiature e procedure per controllare il mantenimento delle corrette condizioni di stoccaggio e di trasporto dei ReMaF; eventuali deviazioni, quali oscillazioni termiche o danni al prodotto, devono essere registrate e gestite secondo quanto previsto dalle suddette procedure.
Sezione L - Vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione ai sensi del comma 16 dell'articolo 11
Ai fini della verifica del rispetto della conformita dei ReMaF alle disposizioni del presente decreto, le ASL territorialmente competenti effettuano controlli nella catena di approvvigionamento del ReMaF dalla fabbricazione all'uso, alla distribuzione e alla immissione sul mercato nazionale.
Le ASL possono eseguire in qualunque momento, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale, che mirano ad esempio a verificare gli obblighi di certificazione, di registrazione, di conformita e completezza dell'etichettatura, di conformita all'autorizzazione del ReMaF nonche' la validita dell'autorizzazione del ReMaF, riservandosi la possibilita di campionamento e controlli analitici dei campioni per ulteriori accertamenti (ad esempio riguardanti la composizione quali-quantitativa del ReMaF), qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF.
In caso di assenza o di accertata irregolarita dell'autorizzazione di un ReMaF presente sul territorio nazionale, l'ASL, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, informa la corrispondente autorita sanitaria della regione e provincia autonoma, che ne da immediata comunicazione all'Ufficio della competente Direzione generale del Ministero della salute e al CeNSiA, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, del divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o del ritiro dal mercato.
Ai fini dell'accertamento di rispondenza ai requisiti di conformita dei ReMaF di cui all'articolo 11, comma 11, del presente decreto, gli USMAF effettuano controlli all'importazione sui ReMaF non unionali o provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo europeo di libero scambio. Gli USMAF eseguono, con o senza preavviso, controlli di tipo documentale che mirano, ad esempio, a verificare gli obblighi di certificazione, di registrazione, di conformita e completezza dell'etichettatura, di conformita all'autorizzazione del ReMaF, nonche' la validita dell'autorizzazione del ReMaF, riservandosi la possibilita di campionamento e analisi dei campioni per ulteriori accertamenti (ad es. riguardanti la composizione quali-quantitativa del ReMaF), qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF.
In caso di assenza o di accertata irregolarita dell'autorizzazione di un ReMaF in importazione da Paesi extra-UE, l'USMAF territorialmente competente dichiara il ReMaF non ammissibile all'importazione, informando del provvedimento di respingimento gli altri USMAF e, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, l'ufficio della competente Direzione generale del Ministero della salute e il CeNSiA.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.))