Monitoring Gesetzessammlung

010G0081

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

010G0081

Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (10G0081) (DECRETO LEGISLATIVO 04 aprile 2010 n. 58)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 , relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , recante recepimento della direttiva 93/15/CEE , relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 ; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 , e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE , concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modificazioni; Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996 , sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002 , recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996 , sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE); Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 ; Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione , nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE e 2000/21/CE ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legislativo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 6-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 17

Disciplina sanzionatoria 1. L' articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 53. - 1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) .
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) .
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) .

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Maroni, Ministro dell'interno La Russa, Ministro della difesa Scajola, Ministro dello sviluppo economico Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato I

Allegato I
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Allegato II

Allegato II
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Allegato III

Allegato III
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))

Allegato IV

Allegato IV
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123 ))
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