Monitoring Gesetzessammlung

098G0137

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

098G0137

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. (DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1998 n. 90)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 25-4-1998 L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/04/1998, n. 94 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , ed in particolare l'articolo 38 e l'articolo 1, comma 5; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 ; Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992 , recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1967 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose; Vista la direttiva 91/410/CEE, della Commissione del 22 luglio 1991 , recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE ; Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256 ; Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993 , che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE ; Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre 1993 , relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE ; Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre 1993 , che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE ; Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 , che modifica la direttiva 67/548/CEE ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All' articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la parola: "preparati" sono inserite le seguenti: "allorche' tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario";
b) al comma 2, lettera h), il secondo periodo e' soppresso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1994.
- L'art. 1, comma 5, e l'art. 38 della suddetta legge cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. - 4. (Omissis).
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 38 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della direttiva 92/32/CEE , la disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonche' i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e 20 febbraio 1988, n. 141 ;
b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro della sanita', emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio recepimento. Il predetto criterio dovra' essere applicato anche alle direttive comunitarie gia' emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano;
c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanita' e dall'Istituto superiore di sanita' siano poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalita' di versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , riguarda:
"Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose".
- La direttiva 92/32/CEE e' pubblicata in GUCE L 154 del 5 giugno 1992.
- La direttiva 67/548/CEE e' pubblicata in GUCE L 196 del 16 agosto 1967.
- La legge 29 maggio 1974, n. 256 , riguarda: "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi".
- La direttiva 93/67/CEE e' pubblicata in GUCE L 227 dell'8 settembre 1993.
- La direttiva 93/90/CEE e' pubblicata in GUCE L 277 del 10 novembre 1993.
- La direttiva 93/105/CEE e' pubblicata in GUCE L 294 del 30 novembre 1993.
- La direttiva 96/56/CEE e' pubblicata in GUCE L 236 del 18 settembre 1996.
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta, di seguito, l'art. 1, commi 1 e 2, come modificati del presente decreto:
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e c), anche se contenute in preparati allorche' tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario:
a) la notifica;
b) la valutazione dei rischi che le sostanze notificate possono presentare per l'uomo e per l'ambiente;
c) la classificazione, l'imballaggio e l'etichettura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.
2. Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze ed ai preparati seguenti che, allo stato finito, sono destinati all'utilizzatore finale:
a) specialita' medicinali ad uso umano o ad uso veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscele di sostanze in forma di rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) alimenti per animali;
f) antiparissatari;
g) sostanze radioattive;
h) altre sostanze o preparati per i quali esistono procedure comunitarie di notifica o di approvazione sulla base di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal presente decreto".

Art. 2

1. All' articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "sostanza" e dopo la parola: "monomeriche" e' inserito il seguente segno di interpunzione: ",";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "sono infiammabili" sono sostituite dalle seguenti: "si infiammano".
Nota all'art. 2:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , vedasi nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 2, come modificato dal presente decreto:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilita' dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilita' delle sostanze e senza modificare la loro composizione;
b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o piu' sostanze;
c) polimero: una sostanza, composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o piu' tipi di unita' monomeriche, che comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unita' monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unita' monomerica o altro reagente e sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unita' monomeriche. Nel contesto di tale definizione per "unita' monomerica" si intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;
d) notifica: gli atti, con le informazioni richieste, presentati, all'unita' di notifica di cui all'art. 27 o all'autorita' competente di altro Stato membro dell'Unione europea, dal notificante quale definito alla lettera i);
e) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso, l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;
f) ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica o le analisi o le ricerche chimiche effettuate in condizioni controllate, comprese la determinazione delle proprieta' intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonche' le ricerche scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;
g) ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo di una sostanza nel corso del quale i settori di applicazione della sostanza stessa vengono controllati utilizzando impianti pilota o prove di produzione;
h) EINECS (Inventario Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti): l'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981;
i) notificante: la persona che presenta la notifica di cui al punto d), che puo' essere:
1) per le sostanze fabbricate nell'Unione europea, il fabbricante che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o incorporata in un preparato;
2) per le sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea, la persona stabilita nell'Unione europea che sia responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di una sostanza, in quanto tale o incorporata in un preparato, o la persona stabilita nella comunita', che, allo scopo di presentare una notifica per una determinata sostanza immessa sul mercato comunitario, in quanto tale o incorporata in un preparato, e' designata dal fabbricante come suo unico rappresentante.
2. Ai sensi del presente decreto sono considerati pericolosi le sostanze ed i preparati:
a) esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento;
b) comburenti: le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
c) estremamente infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con i punto di infiammabilita' estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria;
d) facilmente infiammabili:
1) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;
2) le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione;
3) le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilita' e' molto basso;
4) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantita' pericolose;
e) infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilita';
f) molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantita', possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
g) tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantita', possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
h) nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
i) corrosivi: le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
l) irritanti: le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria;
m) sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;
n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
o) mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
p) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere piu' frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacita' riproduttive maschili o femminili;
q) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o piu' delle componenti ambientali".

Art. 3

1. All' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , la parola: "rischio" e' sostituita dalla seguente: "pericolo".
Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 4, comma 3, come modificato dal presente decreto:
"3. Per le sostanze elencate nell'allegato I, devono essere utilizzate la classificazione e l'etichettatura armonizzate ivi indicate; per determinare sostanze pericolose sono riportati anche i limiti di concentrazione ed eventuali altri parametri atti ad identificare il pericolo per la salute umana o per l'ambiente dei preparati contenenti le suddette sostanze che contengano come impurezza altre sostanze pericolose".

Art. 4

1. All' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "all'articolo 13", le parole: "comma 5" sono soppresse;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) sono state notificate all'unita' di notifica ai sensi del presente decreto;".
Nota all'art. 4:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 5, comma 1, come modificato dal presente decreto:
"Art. 5 (Obblighi generali). - 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 13, le sostanze in quanto tali o contenute in preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state rispettate le disposizioni relative alle schede informative in materia di sicurezza di cui all'art. 25 e se le sostanze stesse:
a) sono state notificate all'unita' di notifica ai sensi del presente decreto;
b) sono state imballate ed etichettate conformemente agli articoli 19, 20, 21 e 22, nonche' ai criteri di cui all'allegato VI ed ai risultati delle prove previste dagli allegati VII e VIII, salvo se trattasi di preparati per i quali altre normative prevedono disposizioni specifiche".

Art. 5

1. All' articolo 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: "soggetti", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";
b) al comma 3, le parole: "dal notificante" sono sostituite dalle seguenti: "dal fabbricante, dall'importatore".
Nota all'art. 5:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 6, come modificato dal presente decreto:
"Art. 6 (Obbligo di ricerca). - 1. I fabbricanti, gli importatori e i distributori di sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I, ma sono incluse nell'EINECS, sono obbligati ad effettuare idonee ricerche per conoscere i dati pertinenti ed accessibili esistenti per quanto riguarda le proprieta' di tali sostanze.
2. In base alle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, gli stessi soggetti di cui al comma 1 devono imballare nonche' etichettare provvisoriamente tali sostanze conformemente a quanto stabilito dagli articoli 19, 20, 21 e 22, nonche' dai criteri di cui all'allegato VI.
3. Qualora per determinate sostanze iscritte nell'EINECS siano stati ottenuti dati mediante prove effettuate con metodi diversi da quelli definiti nell'allegato V, e sorgano dubbi sulla classificazione provvisoria adottata dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, fatto salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32 , il Ministero della sanita' convoca una conferenza di servizi cui partecipano i Ministeri interessati all'attuazione del presente decreto, per valutare se i dati sono adeguati per procedere alla classificazione ed etichettatura ovvero se sono necessarie nuove prove da effettuarsi conformemente ai metodi definiti dall'allegato V; tale valutazione tiene anche conto dell'esigenza di ridurre al minimo le prove sugli animali vertebrati".

Art. 6

1. All' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , le parole: "ciascuno dei" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i".
Nota all'art. 6:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 11, comma 1, come modificato dal presente decreto:
"Art. 11 (Quantitativi per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea). - 1. Qualora, per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea, esista piu' di una notifica per una sostanza prodotta dallo stesso fabbricante, il quantitativo annuo e cumulativo immesso sul mercato comunitario e' determinato dalla Commissione europea e dall'unita' di notifica sulla base delle informazioni presentate ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 14. L'obbligo di effettuare prove supplementari ai sensi dell'art. 7, commi 4, 5 e 6, ricade su tutti i notificanti".

Art. 7

1. All' articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali sostanze sono quelle elencate in allegato A; con decreto del Ministro della sanita' si provvede ad integrare tale allegato in conformita' alle integrazioni disposte in sede comunitaria";
b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per cento o piu', in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;".
Nota all'art. 7:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 13, commi 1 e 2, come modificati dal presente decreto:
"Art. 13 (Deroghe). - 1. Le disposizioni degli articoli 7, 8, 14 e 15 non si applicano alle seguenti sostanze:
a) sostanze che figurano nell'EINECS;
b) additivi e sostanze impiegati esclusivamente negli alimenti per animali;
c) sostanze impiegate come additivi nei prodotti alimentari e sostanze utilizzate esclusivamente come aromi nei prodotti alimentari;
d) ingredienti attivi utilizzati esclusivamente per le specialita' medicinali ad uso umano ed a uso veterinario, con esclusione dei prodotti chimici intermedi;
e) sostanze utilizzate esclusivamente per altre categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare sono uguali a quelle previste dal presente decreto. Tali sostanze sono quelle elencate in allegato A; con decreto del Ministro della sanita' si provvede ad integrare tale allegato in conformita' alle integrazioni disposte in sede comunitaria.
2. In deroga agli articoli 7 e 8, si considerano notificate ai sensi del presente decreto allorche' siano soddisfatte le relative condizioni, le seguenti sostanze:
a) i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per cento o piu', in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;
b) le sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori a dieci chilogrammi all'anno per fabbricante a condizione che il fabbricante o l'importatore fornisca all'unita' di notifica le informazioni previste nell'allegato VII, parte C, punti 1 e 2;
c) le sostanze immesse sul mercato in quantitativi non superiori ai cento chilogrammi all'anno per fabbricante a condizione che siano destinate esclusivamente ad attivita', effettuate in condizioni controllate, di ricerca e di sviluppo scientifici;
d) le sostanze immesse sul mercato e destinate all'attivita' di ricerca e di sviluppo finalizzati al processo con un numero limitato di clienti registrati ed in quantitativi esigui, corrispondenti alle esigenze della ricerca e dello sviluppo finalizzati al processo, per il periodo di tempo e alle condizioni di cui al comma 5".

Art. 8

1. All' articolo 16, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , le parole: "comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".
Nota all'art. 8:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 16, comma 11, come modificato dal presente decreto:
"11. L'unita' di notifica trasmette alla Commissione europea, non appena possibile, la valutazione dei rischi di cui al comma 3 o una sintesi della stessa".

Art. 9

1. All' articolo 17, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , dopo la parola: "risultati", la virgola e' soppressa.
Nota all'art. 9:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 17, comma 2, lettera e), come modificato dal presente decreto:
"2. Il segreto industriale o commerciale per quanto riguarda le notifiche e le informazioni trasmesse in applicazione dell'art. 7, commi 1 e 2, nonche' dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, non puo' essere applicato:
a) - d) (Omissis);
e) alla sintesi dei risultati delle prove tossicologiche ed ecotossicologiche".

Art. 10

1. All' articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , la parola: "prima" e' soppressa.
Nota all'art. 10:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito l'art. 25, come modificato dal presente decreto:
"Art. 25 (Scheda informativa in materia di sicurezza).
- 1. Per consentire agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonche' della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli e' tenuto altresi' a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.
2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro della sanita' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in conformita' alle direttive comunitarie; la scheda deve riportare, come informazione, la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento".

Art. 11

1. Alla tabella B, parte B, punto 4.2, le parole: "Tabella I" sono sostituite dalle seguenti: "Tabella B".
Nota all'art. 11:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito la tabella B, punto 4.2., come modificata dal presente decreto:
"4.2. Se, per uno o piu' degli effetti indicati in Tabella B, parte A, il NOAEL o LOAEL non e' stato determinato, la caratterizzazione del rischio relativa ad ognuno di tali effetti deve comprendere una valutazione, basata sulle informazioni quantitative e/o qualitative relative all'esposizione della popolazione in esame, della probabilita' che l'effetto in questione si verifichi. Dopo aver proceduto alla valutazione, l'Unita' di notifica decide quale conclusione, tra le quattro previste all'art. 34, sia di applicazione".

Art. 12

1. All'allegato A al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , nella parentesi, le parole: "articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 13".
2. All'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , nel titolo, la parola: "rischio" e' sostituita dalla seguente "pericolo".
3. All'allegato VII, parte D, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera C, terzo capoverso, le parole: " paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE " sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
b) alla lettera C.1.1, punto 3.6.1, primo capoverso, le parole: " paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE " sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Ronchi, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Flick Note all'art. 12:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , ved. nelle note alle premesse. Si riporta di seguito il titolo dell'allegato A, come modificato dal presente decreto:
"Allegato A (art. 13)".
- Si riporta di seguito il titolo dell'allegato II come modificato dal presente decreto:
"Allegato II (art. 20):
simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi".
- Si riporta di seguito l'allegato VII, parte D, lettere C e C 1.1., come modificato dal presente decreto:
"C. Informazioni richieste per i fascicoli tecnici di cui all'articolo 12.
Qualora non sia tecnicamente possibile o non risulti scientificamente necessario fornire una determinata informazione, occorre addurre un'adeguata motivazione che dovra' essere sottoposta alle autorita' competenti.
Per la valutazione delle proprieta' del polimero si puo' tener conto delle informazioni disponibili relative alle proprieta' del(i) monomero(i).
Fatto salvo l'art. 3, comma 1, le prove devono essere effettuate conformemente alle metodologie riconosciute e raccomandate dai competenti organismi internazionali, qualora tali raccomandazioni esistano.
Deve essere indicato il nome dell'ente o degli enti responsabili delle prove.
C.1. POLIMERI SOTTOPOSTI A UN INSIEME DI PROVE ORDINARIO C.1.1. Polimeri immessi sul mercato comunitario in quantita' 5 1 t/anno o in quantita' 5 5t;
In aggiunta alle informazioni e alle prove di cui all'articolo 7, indicate nell'allegato VII, parte A, si richiedono le seguenti informazioni specifiche sui polimeri.
1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA
1.2.1. Peso molecolare medio numerico
1.2.2. Distribuzione dei pesi molecolari (DPM)
1.2.3. Identita' e concentrazione dei monomeri di partenza e delle sostanze di partenza che saranno legati al polimero
1.2.4. Indicazione dei gruppi terminali, identita' e frequenza dei gruppi funzionali reattivi
1.3.2.1. Identita' dei monomeri non reagiti
1.3.3.1. Percentuale di monomeri non reagiti
2. DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA
2.1.1.5. Una dichiarazione corredata delle informazioni pertinenti che indichi se il polimero e' stato sviluppato in modo da essere degradabile nell'ambiente
3. PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA
3.6.1. Estraibilita' in acqua
Fatto salvo l'art. 16, comma 1, ulteriori prove possono essere richieste in taluni casi, ad esempio:
- fotostabilita' se il polimero non e' specificamente reso stabile alla luce;
- estraibilita' a lungo termine (test di lisciviazione).
A seconda dei risultati di questa prova, possono essere richieste caso per caso prove appropriate di lisciviazione".
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