Monitoring Gesetzessammlung

077U0126

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

077U0126

Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attivita' non salariata e della direttiva n. 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva numero 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica, al cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attivita' non salariata. (LEGGE 04 aprile 1977 n. 126)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

I cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea, che abbiano svolto un'attivita' di lavoro indipendente nel territorio della Repubblica nel quadro dell'attuazione delle disposizioni del trattato istitutivo della Comunita' economica europea concernenti il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, hanno diritto di rimanervi, soggiornandovi permanentemente, a condizione che:
a) al momento in cui cessano la propria attivita' abbiano raggiunto l'eta' prevista dalla legislazione vigente agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano ivi svolto un'attivita' almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da piu' di tre anni.
Per le categorie di lavoratori indipendenti per le quali non e' riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia, il requisito dell'eta' e' considerato soddisfatto con il compimento del 65° anno di eta';
b) essendo residenti senza interruzione nel territorio della Repubblica da piu' di due anni, cessino di esercitarvi la propria attivita' a seguito di inabilita' permanente al lavoro.
Se tale inabilita' e' dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico dello Stato o di altro ente pubblico, non e' prescritta alcuna condizione di durata della residenza;
c) dopo tre anni d'attivita' e di residenza ininterrotte nel territorio della Repubblica, esercitino una attivita' nel territorio di un altro Stato membro, ma conservino la loro residenza in Italia ove ritornino almeno una volta alla settimana. I periodi di attivita' nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle lettere a) e b) come periodi di attivita' nel territorio della Repubblica.
Si prescinde dai requisiti relativi alla durata della residenza e dell'attivita' di cui alla lettera a), e quello della durata della residenza di cui alla lettera b), se il coniuge del lavoratore indipendente e' cittadino italiano, oppure ha perduto, per espressa rinuncia, la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con l'interessato.

Art. 2

Qualora le persone di cui all'articolo 1 abbiano acquisito il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica ai sensi di detto articolo, tale diritto e' riconosciuto a titolo permanente, quale che sia la loro cittadinanza, anche ai sottoindicati componenti della famiglia con esse residenti:
a) coniuge e figli di eta' inferiore agli anni ventuno;
b) ascendenti e discendenti delle persone di cui all'articolo 1 e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.
Se l'interessato e' deceduto nel periodo di attivita' professionale prima di aver acquisito il diritto di cui all'articolo 1, ai suoi familiari e' riconosciuto il diritto al soggiorno permanente a condizione:
che l'interessato, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio della Repubblica da almeno due anni; oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;
oppure che il coniuge superstite sia cittadino italiano o abbia perso la cittadinanza italiana, per espressa rinuncia, in seguito a matrimonio con l'interessato.

Art. 3

La continuita' della residenza, di cui agli articoli 1 e 2, puo' essere attestata mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi.
Le assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno e le assenze di maggiore durata, motivate da obblighi militari, non fanno venire meno la continuita' della residenza.
I periodi di interruzione dell'attivita' indipendente dalla volonta' dell'interessato o causata da malattia od infortunio devono essere considerati periodi di attivita' ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4

Il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, deve essere esercitato entro due anni dal momento in cui ne e' stata acquisita la titolarita' ai sensi degli articoli 1 e 2. Durante questo periodo, il beneficiario puo' lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso.

Art. 5

Ai fini del riconoscimento del diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, l'autorita' di pubblica sicurezza del luogo di residenza degli interessati rilascia gratuitamente una carta di soggiorno, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento e' valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed e' automaticamente rinnovabile.
Le interruzioni di soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze di durata piu' lunga dovute all'assolvimento di obblighi militari non fanno venire meno la validita' della carta di soggiorno.

Art. 6

Ai cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea di cui all'articolo 1 nonche' ai loro familiari indicati all'articolo 2, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6 , 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - FORLANI - BONIFACIO - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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