Monitoring Gesetzessammlung

21G00231

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

21G00231

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato. (21G00231) (DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 2021 n. 208)

Art. 1 - Oggetto

Oggetto 1. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di seguito denominato: «testo unico», contiene:
a) i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video ((o anche solo audio o entrambi)) , tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
(( b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N. 50 )) .

Art. 2 - Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici

Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici 1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e ((le emittenti radiofoniche)) che operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e ((l'emittente radiofonica operano)) in Italia:
a) quando ((hanno)) la ((loro)) sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo ((o radiofonico)) sono prese nel territorio italiano;
b) quando ((hanno)) la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo ((o radiofonico)) fornito sono prese in un altro Stato membro o in un ((Paese terzo se,)) sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi; ((1)) c) quando ((ha)) la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo ((e)) , le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo ((o radiofonico)) fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi; ((1)) (( d) quando hanno la sede principale in Italia e una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi opera sia in Italia sia in un altro Stato membro; )) e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d), se ha iniziato in Italia la sua attivita' nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.
3. I fornitori ((e le emittenti)) di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 2 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:
a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;
b) se anche in assenza di un collegamento terra-satellite situato in Italia, si avvalgono di una capacita' via satellite di competenza italiana.
4. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 2 e 3, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media operante sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea .
5. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici ((...)) sottoposti alla giurisdizione italiana, pur avendo la propria sede legale in un diverso Stato membro dell'Unione europea sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi.
6. I fornitori di servizi di media sono tenuti ad informare il ((Ministero delle imprese e del made in Italy)) e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4.
7. L'Autorita', con proprio regolamento, istituisce, disciplina e aggiorna l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana. In tale elenco devono essere riportati i criteri in base ai quali si determina la giurisdizione italiana.
L'Autorita' comunica alla Commissione europea l'elenco e gli eventuali aggiornamenti.
8. L'Autorita', nell'assolvere alla funzione indicata dal comma 7, si conforma alle determinazioni assunte dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 5-quater, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 , circa l'individuazione dello Stato membro dotato di giurisdizione su un determinato fornitore di servizi dei media audiovisivi e radiofonici.
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AGGIORNAMEMTO (1)
Il D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 50 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che nel comma 2, lettera b), del presente articolo "dopo la parola: «audiovisivo» sono inserite le seguenti: «o radiofonico»".

Art. 3 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ((...)) ((, in radiodiffusione o a richiesta;)) ;
b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva;
c) «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia ((la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande)) pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell' articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 , e la cui organizzazione e' determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;
(( c-bis) "servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio": un servizio con le caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il contenuto condiviso e' costituito da programmi sonori o da audio generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande pubblico; )) d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo ((o radiofonico)) del servizio di media audiovisivo ((o radiofonico)) e che ne determina le modalita' di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe su terzi;
e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, ((per trasmissione sia televisive che radiofoniche)) e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
g) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;
h) «video generato dall'utente»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;
i) «decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente nell'esercizio della responsabilita' editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media ((...)) ;
l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;
m) «programmi-dati»: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme, predisposto da ((un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o da un'emittente radiofonica)) , di una ((pluralita')) di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
o) «responsabilita' editoriale»: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;
p) «servizio di media audiovisivo lineare» ((...)) : un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi ((scelto al momento)) dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21;
s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio ((dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica)) , o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente ((o altro fornitore)) ;
t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destinano piu' del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media ((audiovisivi;))
2) sono titolari di diritti secondari;
u) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dall' articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema tecnico in base ((al quale)) l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il settore economico che comprende le attivita' di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicita' esterna, sponsorizzazioni ((di cui alla lettera ss)) ) e pubblicita' online;
aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»: il pubblico servizio consistente nell'attivita' di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali ((su tutte le piattaforme distributive)) , secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme applicabili in materia;
bb) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
cc) «ambito locale radiofonico»: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;
dd) «ambito locale televisivo»: l'attivita' di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o piu' aree tecniche ((, su reti di I livello o su reti di II livello)) , comunque non superiori a dieci, anche non ((limitrofe)) , purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;
ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale gia' irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;
ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a piu' generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;
gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa;
hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione ((alla prosecuzione dell'attivita', ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66 , che opera)) su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, puo' avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali;
3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente senza particolari obblighi ((di palinsesto)) , salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici;
(( ii-bis) "fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale": il fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; )) ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;
mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri;
nn) «opere europee»:
1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:
1.1) le opere originarie di Stati membri;
1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;
1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati e' prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non e' controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;
pp) «pubblicita' televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicita' televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;
rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, ((...)) servizi, ((...)) nome, ((...)) marchio o ((...)) attivita' di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione e' compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e puo' ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso;
ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video ((o anche solo audio o entrambi)) o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video ((o anche solo audio o entrambi)) , di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attivita' o i prodotti;
tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
(( tt-bis) "spot di televendita": televendita di durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di media radiofonici; )) uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio cosi' che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;
vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi ((o radiofonici o dall'emittente radiofonica)) ((...)) , al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
zz) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
aaa) «Ministero»: il ((Ministero delle imprese e del made in Italy)) ;
bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi;
ccc) « Codice delle comunicazioni elettroniche »: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ;
ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Codice delle comunicazioni elettroniche ;
(( eee) "autopromozione": gli annunci effettuati da emittenti radiofoniche e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi audiovisivi o radiofonici e servizi di media di altre entita' appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell' articolo 51 e dell' articolo 2359 del codice civile . Sono inclusi gli annunci promozionali dell'emittente televisiva relativi a servizi di media audiovisivi effettuati per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo sempre che non siano scindibili dall'attivita' principale della stazione radio e che l'emittente televisiva ne assuma la responsabilita' editoriale. )) 2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici ((in difetto di previsione espressa, ove ne ricorrano i presupposti)) . Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attivita' svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.

Art. 4 - Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale

Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale (( 1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti:
a) liberta' e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
b) liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignita' umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;
c) obiettivita', completezza, lealta' e imparzialita' dell'informazione;
d) contrasto alle strategie di disinformazione;
e) tutela dei diritti d'autore e di proprieta' intellettuale;
f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
g) salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali;
h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione (cancel culture). )) 2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali, locali e di altri Stati membri dell'Unione europea, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e concorrenza leale, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni;
b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale;
c) adeguati livelli qualitativi dei servizi di media audiovisivi.
(( 3. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita', sentito il Ministero della cultura, il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorita' politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorita' politica con delega alla famiglia, promuove l'alfabetizzazione mediatica e digitale, attraverso i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme di condivisione di contenuti video o anche solo audio o entrambi, e ferme restando le attivita' di sostegno all'educazione all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220 . )) 4. Il monitoraggio dell'attivita' di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale e' svolto dall'Autorita'. ((Ogni tre anni il Ministero presenta alla Commissione europea una relazione sull'attivita' di promozione dell'alfabetizzazione sulla base delle relazioni annuali predisposte dall'Autorita'.)) 5. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in conformita' alle norme vigenti in materia.
6. In ambito locale i servizi di media valorizzano e promuovono le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. La tutela delle minoranze linguistiche avviene tramite riserva di una quota di capacita' trasmissiva in ambito locale per servizi media audiovisivi espressione delle stesse minoranze linguistiche.
7. Alla diffusione dei servizi di media audiovisivi in ambito locale e' riservata una quota della capacita' trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze coordinate in ambito internazionale per la diffusione televisiva su frequenze terrestri.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N. 50 )) .

Art. 5 - Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza

Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza 1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:
a) promozione della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni di significativo potere fissati nel presente decreto, e assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di diversi titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione generale per le attivita' di operatore di rete oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo coassiale o via satellite o su altre piattaforme, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b), nonche' previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attivita' su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri ((...)) ;
e) obbligo per gli operatori di rete:
((1) di rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di servizi di media radiofonici o dei fornitori di servizi di media audiovisivi, senza effettuare discriminazioni in ragione della riconducibilita' o meno a societa' collegate o controllate;)) 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici appartenenti a societa' controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall'Autorita' con proprio regolamento;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute ((dai fornitori di servizi di media radiofonici o audiovisivi anche a richiesta, che non siano riconducibili a societa' collegate o controllate)) , anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi di media a richiesta non riconducibili a societa' ((collegate o controllate)) , esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
4) per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici ((,)) in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, nel rispetto dei diritti di esclusiva, delle norme in tema di diritto d'autore e della libera negoziazione tra le parti;
5) con esclusione dei soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri, obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti in almeno due settori dei servizi di media audiovisivi, della emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
5.1) ((...)) il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche fornitore di servizi, ((adotti)) un sistema di contabilita' separata per ciascuna autorizzazione;
5.2) ((...)) ((il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o di servizi di media audiovisivi a richiesta)) che sia anche operatore di rete in ambito nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, ((e' tenuto alla)) separazione societaria;
f) e' fatto salvo il diritto dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
g) resta fermo l'obbligo, per le emittenti radiofoniche, per fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale e' stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiofoniche locali nonche' l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
2) quanto previsto dall'articolo 59 per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
h) previsione di specifiche forme di tutela dei servizi di media in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall' articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile . Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, ha la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) esistenza dell'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1, lettera b), non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, da conferire con distinto provvedimento. L'autorizzazione all'attivita' di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici non puo' essere rilasciata a societa' che non hanno per oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. Fatto salvo quanto previsto per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le societa' a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di servizi di media anche a richiesta o radiofonici.

Art. 6 - Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici 1. L'attivita' di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico ((...)) costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce ((...)) :
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorita' stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiofoniche, nonche' per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici, diversi da quelli operanti in ambito locale per rendere effettiva l'osservanza nei programmi di informazione dei principi di cui al presente capo.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di utilita' sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Fatta salva la possibilita' per la societa' concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

Art. 7 - Trasmissioni transfrontaliere

Trasmissioni transfrontaliere 1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, e' assicurata la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione sul territorio nazionale italiano di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE .
All'Autorita' spetta il compito di adottare misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal fine l'Autorita' stipula protocolli d'intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia.
2. L'Autorita' puo' disporre la sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato membro nei seguenti casi:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni diciotto, in particolare di programmi che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengono incitamento alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo, per motivi di razza, sesso, religione o nazionalita';
c) erogazione di servizi di media audiovisivi tali da rappresentare un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica;
d) violazione manifesta seria e grave del divieto di pubblica provocazione a commettere i reati di terrorismo di cui all' articolo 5 della direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 ;
e) pregiudizio o rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, ivi compresa la salvaguardia della difesa e della sicurezza ((nazionale)) .
3. La sospensione di cui al comma 2 e' subordinata alle condizioni seguenti:
a) nel corso dei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media audiovisivi ha gia' tenuto, in almeno due occasioni, uno o piu' dei comportamenti indicati al comma 2, lettere a), b) e c) o ha tenuto, in almeno un'occasione, uno dei comportamenti di cui alle lettere d) ed e);
b) l'Autorita' ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione europea le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni;
c) al fornitore di servizi di media audiovisivi e' stata assicurata la possibilita' di rappresentare, in contraddittorio ((...)) le ((...)) osservazioni relative alle presunte violazioni notificate dall'Autorita', secondo le modalita' indicate con regolamento dell'Autorita' stessa;
d) le consultazioni con lo Stato membro dotato di giurisdizione sul fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e con la Commissione europea, svolte ai sensi della procedura disciplinata dall' art. 3 della direttiva (UE) 2018/1808 , non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della commissione, della notifica di cui alla lettera b) e l'Autorita' ha comunicato al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici il mancato raggiungimento di una soluzione amichevole entro il predetto termine.
4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere c) e d), non si applicano nei casi di violazione di cui al comma 2, lettera d).
5. L'Autorita' si conforma alla decisione con la quale la Commissione europea accerta l'incompatibilita' ((con il diritto)) dell'Unione europea della sospensione temporanea della ricezione o della ritrasmissione sul territorio nazionale dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, ritirando prontamente l'atto emesso e rimuovendone gli effetti. L'Autorita' fornisce alla commissione le informazioni eventualmente necessarie, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
6. E' fatta salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giurisdizionale o misura sanzionatoria contro le violazioni di cui al presente articolo ((...)) nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato.
7. In casi urgenti, e' possibile derogare alle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), purche' si intervenga entro un mese dalla presunta violazione. Le misure adottate sono notificate al piu' presto, a cura dell'Autorita', alla Commissione europea e allo Stato membro alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore dei servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.
8. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana sono tenuti in ogni caso, a osservare la normativa nazionale, anche di carattere penale, vigente in materia.
9. Se un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisce un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al territorio italiano, l'Autorita' puo' chiedere a tale Stato di considerare eventuali questioni relative alle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle violazioni di cui al comma 2, secondo le procedure definite con apposito regolamento della stessa Autorita'.
10. Quando all'applicazione delle misure di cui al comma 9 non seguono risultati soddisfacenti e vi sono elementi probatori idonei a far ritenere che il fornitore di servizi di media in questione si e' stabilito nello Stato membro cui spetta la giurisdizione per eludere le norme piu' rigorose applicabili in caso di stabilimento nel territorio italiano, si applica la normativa nazionale, anche penale, vigente in materia, senza necessita' di dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media di eludere le norme piu' rigorose.
11. Le misure di cui al comma 10 possono essere adottate alle seguenti condizioni:
a) l'intenzione di adottare le misure in questione e i relativi motivi sono stati notificati alla Commissione europea e allo Stato membro interessato;
b) sono stati rispettati i diritti di difesa e al contraddittorio del fornitore interessato, assicurandogli, in particolare, la possibilita' di presentare osservazioni;
c) la Commissione europea, previa richiesta di parere all'ERGA, ha accertato che le misure cosi' disposte sono compatibili con il diritto dell'Unione europea.
12. L'Autorita' puo' disporre la sospensione della ricezione o della ritrasmissione di servizi di media audiovisivi sulla base di richieste provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, qualora ritenga che tali provvedimenti sono:
a) necessari per una delle seguenti ragioni:
1) tutela dell'ordine pubblico, in particolare la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione e il perseguimento di reati, anche in funzione della tutela dei minori e del contrasto all'incitamento all'odio fondato su motivi di razza, sesso, religione o nazionalita', nonche' alle violazioni della dignita' umana degli individui;
2) tutela della sanita' pubblica;
3) tutela della pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa ((nazionale)) ;
4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico;
b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che ponga un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
c) proporzionati agli obiettivi perseguiti.
13. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, l'Autorita' puo' disporre la sospensione della ricezione o ritrasmissione dei servizi sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 41, comma 7, o non soggetti alla giurisdizione di alcun o Stato membro dell'Unione europea, i cui contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, a seguito di un formale richiamo, l'Autorita' puo' ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi presso il pubblico italiano.
In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorita' applica al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati terzi che siano parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327 .
CAPO II Titolo II SOGGETTI

Art. 8

((Funzioni del Ministero delle imprese e del made in Italy)) 1. Nelle materie di cui al presente testo unico il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente decreto, quelle riferite alle funzioni e ai compiti di spettanza statale indicati dall' articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , nonche' quelle comunque individuate dal proprio regolamento di organizzazione.
(( 2. Presso il Ministero e' istituito un comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, di esprimere parere nella fase di adozione dei codici di autoregolamentazione e co-regolamentazione dei fornitori di servizi media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, a tutela dei minori. Le modalita' di funzionamento e partecipazione al comitato sono definite con successivo decreto ministeriale. Ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati. ))

Art. 9

Funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. L'Autorita', nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale e trasparente nonche' in conformita' agli obiettivi della direttiva 2018/1808/UE , in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversita' culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilita', alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza.
2. L'Autorita', in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle gia' attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249 .
3. Il Presidente e i Commissari dell'Autorita' sono nominati e operano ai sensi dell' articolo 1 della legge n. 249 del 1997 .
4. L'Autorita' opera in indipendenza da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. Non chiede ne' riceve istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento dei propri compiti, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.
5. L'Autorita' approva e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorita' e' esercitato in modo trasparente ed e' reso pubblico.
6. L'Autorita' riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell' articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12) della legge n. 249 del 1997 . La relazione e' resa pubblica.
7. L'Autorita', quando riceve da un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana informazioni dalle quali possa evincersi l'intenzione del medesimo fornitore di offrire servizi destinati in tutto o in misura maggioritaria al pubblico ricompreso nel territorio di un altro Stato membro, ne da' tempestiva comunicazione all'autorita' ovvero all'organismo nazionale di regolazione designato dallo stesso Stato membro.
8. L'Autorita', in caso di richiesta relativa alle attivita' di un fornitore di servizi di media sottoposto alla giurisdizione italiana proveniente dall'autorita' ovvero dall'organismo nazionale di regolazione di un altro Stato membro, trasmette a quell'autorita' o quell'organismo nazionale in discorso tutte le informazioni utili a soddisfare la richiesta entro un termine massimo di due mesi, salvo che il rispetto di tale termine sia impedito da ragioni ed esigenze debitamente motivate.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti normativi della direttiva 2018/1808/UE si veda nelle note alle premesse.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, S.O.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- Il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 249 del 1997 , cosi' recita:
«Art. 1. (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 , il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione e' organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorita' e da due commissari. Il consiglio e' costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all' articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 . Il presidente dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell' articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 .
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 .
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 8 , 9 , 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481 .
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 (5) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall' articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonche' nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 , al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 . Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalita' di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall' articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall' articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 . Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita' delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell' articolo 476, primo comma, del codice penale ; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall' articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 ;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , sui criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2 , 3 , 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 , nonche' tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti;
14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , che promuove equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorita' di cui al comma 9.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 . Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481 , prevedendo le modalita' di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita' operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilita' previste dall' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 , per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540 , i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 .
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.
16.
17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita' previste dall' articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481 .
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231 .
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 , non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 , senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonche' il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 . Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223 . E abrogata altresi' ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Dalla data del suo insediamento l'Autorita' subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorita' con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
24.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall' articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 .
26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo .
27.
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignita' della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorita' detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall' articolo 2621 del codice civile .
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.».

Art. 10 - Altre competenze

Altre competenze 1. Restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Ministero della cultura, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Art. 11 - Competenze delle regioni

Competenze delle regioni 1. Le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia di servizi di media in ambito locale, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente testo unico e sulla base dei seguenti ulteriori principi:
a) trasmissione dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito locale nell'ambito delle bande di frequenza previste per tali servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali territorialmente competenti delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti trasmissivi, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalita' e obiettivita', nonche' nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e del paesaggio;
c) attribuzione a organi della regione o degli enti locali territorialmente competenti delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito locale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialita' economica del soggetto richiedente, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, e in caso di pregressa presenza sul mercato, degli investimenti operati nella realizzazione o nella manutenzione di infrastrutture o della produzione di opere originali, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati.
2. Il titolare della autorizzazione di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale ((...)) ((che)) abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.
3. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico ai sensi del presente articolo, la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle rispettive, specifiche competenze, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 12 - Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni - Corecom

Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni - Corecom 1. Le funzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorita', ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 .
2. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.
Note all'art. 12:
- Per il testo dell' articolo 1 della legge n. 249 del 1997 si veda nelle note all'articolo 9.
CAPO III Titolo III ATTIVITA' Capo I Disciplina dell'operatore di rete radiotelevisiva

Art. 13

Autorizzazione dell'attivita' di operatore di rete
1. L'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite e' oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell' art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche .
(( 1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attivita' degli operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale. )) 2. Il diritto di uso delle radiofrequenze per la diffusione televisiva, per la diffusione sonora in tecnica digitale e per la diffusione sonora in onde medie sono oggetto di distinti provvedimenti disciplinati dall'Autorita' con propri regolamenti.
3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dieci anni ed e' rinnovabile. Il Ministero provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente decreto testo unico con quelle rilasciate ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche .
4. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale e' tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorita'.

Art. 13-bis

(( (Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri). )) (( 1. L'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete, televisiva o radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorita'.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorita'. )) CAPO IV Capo II ((Disciplina del fornitore di servizi di media su frequenze terrestri))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N.50 ))

Art. 15

(( (Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri). )) (( 1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorita'.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati dal regolamento adottato dall'Autorita'.
3. Per i fornitori di servizi media audiovisivi e di dati in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall' articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 . ))

Art. 16 - Autorizzazione per la fornitura di servizi media radiofonici su frequenze terrestri

Autorizzazione per la fornitura di servizi media radiofonici su frequenze terrestri 1. L'autorizzazione per la prestazione di servizi media radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale e' rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita dall'Autorita' con proprio regolamento.

Art. 17 - Contributi

Contributi 1. L'Autorita' adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell' articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5, della legge n. 249 del 1997 .
Note all'art. 17:
- Per il testo dell' articolo 1 della legge n. 249 del 1997 si veda nelle note alle premesse.
CAPO V Capo III ((Disciplina dell'emittente e del fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta))

Art. 18 - Autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici via satellite, via cavo coassiale e su altri mezzi di comunicazione elettronica

Autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici via satellite, via cavo coassiale e su altri mezzi di comunicazione elettronica 1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite e' rilasciata dalla Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.
2. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo coassiale e' rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita dall'Autorita' con proprio regolamento.
3. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e' rilasciata dall'Autorita' sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.

Art. 19 - Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta

Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta 1. L'attivita' di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, l'interessato presenta all'Autorita' una segnalazione certificata di inizio attivita' nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorita' stessa con proprio regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli elementi della predetta segnalazione, con riferimento a qualita' e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attivita', escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attivita' medesima e stabilisce i modelli per la relativa presentazione.

Art. 20 - Trasmissioni simultanee

Trasmissioni simultanee 1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che diffondono in chiaro su frequenze terrestri e' consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorita'.
CAPO VI Capo IV Disposizioni in materia di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e digitale e televisiva in tecnica digitale

Art. 21 - Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica

Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni
radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica 1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 50, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica e' esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 , da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale .
3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra loro collegati o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una copertura massima del 50% della popolazione nazionale.
4. Nei limiti di cui al comma 3, ad uno stesso soggetto e' consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.
Note all'art. 21:
- Per i riferimenti normativi della legge 6 agosto 1990, n. 223 si veda nelle note all'articolo 9.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Il testo dell' articolo 199 del codice penale , cosi' recita:
«Art. 199. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.».

Art. 22 - Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie

Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate, dal Ministero, ((all'operatore di rete radiofonico in onde medie)) per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, secondo i criteri e le modalita' di assegnazione stabilite con regolamento dell'Autorita', tenuto conto dei principi di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche , e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica.
(( 2. L'Autorita' adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2024. ))

Art. 23 - Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche

Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche 1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale, le emittenti radiofoniche locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione del predetto piano, tale facolta' e' consentita esclusivamente ai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media radiofonici, in ambito locale.
2. Alle emittenti radiofoniche locali e' consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso piu' impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime e', altresi', consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie.
4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

Art. 24 - Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso

Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso 1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso.
2. Gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti, anche in virtu' di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.
3. Durante il periodo di validita' delle concessioni ((e delle autorizzazioni alla prosecuzione dell'attivita' rilasciate ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 ,)) per la radiodiffusione sonora analogica in ambito locale e in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonche' di intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un concessionario ad un altro concessionario, nonche' le acquisizioni, ((da parte delle societa' che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 21 del presente testo unico)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N.50 )) . Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
4. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di societa' cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. ((In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.)) 5. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
6. La cessione anche di un singolo impianto radiofonico analogico, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda ((e deve essere comunicata al Ministero a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro 48 ore dalla relativa sottoscrizione)) . Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.

Art. 25 - Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione

Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione 1. Il Ministero, attraverso i propri organi ((territoriali)) , autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, al fine di assicurare la compatibilita' radio elettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
2. Il Ministero autorizza, ((...)) attraverso i propri organi ((territoriali)) , modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
3. Gli organi ((territoriali)) del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai ((commi 1 e 2)) entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche ((con provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Non si applica l' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N.50 )) .
6. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti previsti dalle norme regionali sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, purche' ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico, dal Ministero che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
7. Il soggetto titolare di un'autorizzazione o di un altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva da' diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio del permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento esercitati e per le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

Art. 26 - Diffusioni di programmi in contemporanea

Diffusioni di programmi in contemporanea 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, ((purche' operanti in aree tecniche diverse)) , e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere presentata da consorzi di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali costituiti secondo le forme previste dall' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 o da singole emittenti o singoli fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, sulla base di preventive intese.
3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e i fornitori di servizi di media radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati e' consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili ((di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 3)) .
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici ((...)) ) che operano ai sensi del presente articolo sono considerati operanti in ambito locale.
7. L'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea ((e per il tempo massimo indicato al comma 3)) comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 , nonche' i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

Art. 27 - Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi

Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero ((, attraverso i propri organi territoriali)) , il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna. I comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero ((, attraverso i propri organi territoriali)) l'autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall' ((articolo 5)) , comma 1, lettera f). ((I programmi televisivi diffusi sono limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi hanno acquisito capacita' trasmissiva.)) CAPO VII Capo V Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato

Art. 28

Attivita' di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso ((condizionato)) 1. L'attivita' di fornitore di servizi interattivi associati e l'attivita' di fornitore di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale, via satellite o su altre piattaforme, ((e' soggetta)) ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di cui all' art. 73 del Codice delle comunicazioni elettroniche .
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui all' art. 73 Codice delle comunicazioni elettroniche .
3. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.
CAPO VIII Titolo IV DISCIPLINA DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI Capo I Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici - Norme a tutela dei diritti fondamentali della persona e dei minori

Art. 29 - Disposizioni generali

Disposizioni generali 1. Allo scopo di assicurare il pluralismo, la liberta' di espressione, la diversita' culturale e l'effettivita' dell'informazione per la piu' ampia utenza possibile, e' garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.
2. L'Autorita', mediante linee guida, definisce i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico quale servizio di interesse generale. Mediante le medesime linee guida, l'Autorita' definisce, altresi', le modalita' e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o i prestatori che determinano le modalita' di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma 1.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:
a) il nome del fornitore;
b) l'indirizzo geografico di stabilimento;
c) le informazioni del fornitore, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;
d) lo Stato membro dotato di giurisdizione e l'Autorita' titolari dei poteri di regolazione e vigilanza.
4. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche' la possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento dei canali, l'Autorita', al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorita':
a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento alla programmazione nazionale ((prima)) analogica e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione alla natura generalista o tematica della programmazione.
Nel primo arco di numeri devono prevedersi spazi adeguati a valorizzare la programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali di qualita' e legati al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel mercato, dovra' essere riservata una serie di numeri a disposizione per i nuovi soggetti entranti;
d) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilita', sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione all'Autorita';
e) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.
5. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorita' ai sensi ((del comma 4 e stabilisce, con apposito decreto, sentita l'Autorita', le condizioni e le modalita' di utilizzo del numero assegnato)) . L'attribuzione dei numeri ai soggetti gia' abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre e' effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.
6. In caso di mancato rispetto della disciplina regolamentare adottata dall'Autorita' o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato ai sensi del comma 5, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione e' adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provvede entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.
7. Tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione internet, devono avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui ai commi ((4 e 5)) . Tale sistema deve essere agevolmente accessibile.
L'Autorita' emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma, ed emette, nei confronti dei soggetti che producono od importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza. In caso di mancata ottemperanza ((agli ordini e alle diffide,)) l'Autorita' applica le sanzioni di cui all' articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .

Art. 30 - Tutela dei diritti fondamentali

Tutela dei diritti fondamentali ((1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati oppure apologia degli stessi, in particolare:)) (( 2. Con apposito regolamento dell'Autorita' sono definiti criteri vincolanti idonei a prevenire nella programmazione la violazione dei divieti di cui al comma 1. )) 3. Nei casi di inosservanza ((dei divieti)) di cui al comma 1 ((e dei criteri stabiliti)) nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g).

Art. 31

((Accessibilita' alle persone con disabilita')) 1. L'Autorita', sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente piu' accessibili alle persone con disabilita'.
(( 2. Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano, con periodicita' almeno triennale, idonei piani d'azione e riferiscono periodicamente all'Autorita' in ordine all'attuazione delle misure assunte. )) 3. L'Autorita', sentito il Ministero, predispone una relazione per la Commissione europea ((,)) da trasmettersi ((con cadenza triennale)) .
4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone ((con disabilita')) .
5. ((In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni attuative dell'Autorita', la medesima)) l'Autorita', previa contestazione, diffida il fornitore responsabile ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).
6. E' istituito presso l'Autorita' un Punto di contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le persone ((persone con disabilita')) , allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.

Art. 32 - Protezione dei diritti d'autore

Protezione dei diritti d'autore 1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 , in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi, nonche' delle sanzioni previste al Capo III del Titolo III della medesima legge. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla ((...)) legge 22 aprile 1941, n. 633 , indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti in materia dei diritti d'autore e dei diritti connessi, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione. In particolare:
a) trasmettono le opere cinematografiche, di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre 2016, n. 220 , nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;
b) si astengono dal trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprieta' intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso dei titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.
3. L'Autorita' emana le disposizioni regolamentari vincolanti, adeguate e necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.

Art. 33

Eventi di particolare rilevanza per la societa' ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico
1. Il Ministero, sentita l'Autorita', compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa', dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La lista e' comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall' articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE .
2. L'Autorita', con propria deliberazione, individua le modalita' idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della possibilita' di seguire gli eventi considerati da tale Stato di rilevanza per la societa' e per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale o parziale.
3. Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre, sentita l'Autorita', gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle immagini, come determinati dall'Autorita' ai sensi del comma 4.
4. L'Autorita', d'intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarita' del servizio e qualita' delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l'integrita' della rete e soluzioni di interconnessione e modalita' di distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni di congestione della rete, secondo modalita' eque, ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipologia di servizio. ((L'operatore e il fornitore di servizi di media audiovisivi predispongono)) inoltre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonche' idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati con la medesima delibera dell'Autorita' ((...)) .
5. L'Autorita' vigila sull'attuazione delle disposizioni ((del presente articolo,)) , esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui all'articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali delle controversie ai sensi dell'articolo 40.

Art. 34 - Brevi estratti di cronaca

Brevi estratti di cronaca 1. Con regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni fornitore di servizi di media, anche se operante nel territorio di diverso Stato membro, puo' utilizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un fornitore soggetto alla giurisdizione italiana.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
a) la liberta' di scelta dei brevi estratti a partire dal segnale di trasmissione;
b) l'indicazione della fonte del breve estratto, salvo che sia nella pratica impossibile;
c) l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
d) l'utilizzazione degli estratti esclusivamente per i notiziari di carattere generale;
e) l'utilizzazione degli estratti da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta solamente per la trasmissione in differita;
f) gli accordi tra gli operatori per individuare la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;
g) il compenso pattuito in modo che non superi i costi supplementari direttamente sostenuti per consentire l'accesso.

Art. 35 - Telegiornali e giornali radio. Rettifica

Telegiornali e giornali radio. Rettifica 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici ((...)) contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 . I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.
(( 2. Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purche' questi ultimi non diano luogo a responsabilita' penali. )) 3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la richiesta all'Autorita'.
4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorita' entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorita' si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall'interessato ((ai sensi del comma 2)) . Se l'Autorita' ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorita', deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.

Art. 36 - Comunicati di organi pubblici

Comunicati di organi pubblici 1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessita', possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti ((...)) radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli.
Analoga richiesta puo' essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.
2. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' obbligata a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi, facendo precedere e seguire le trasmissioni dall'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessita' pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, ((...)) ((contestualmente)) comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.

Art. 37

Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva ((e radiofonica)) 1. Sono vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche, nonche' i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle Autorita' a cio' competenti, salve le previsioni di cui al comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al fine di conformare la programmazione alla disposizione di cui al presente comma, i fornitori di servizi di media audiovisivi si attengono ai criteri fissati dall'Autorita' con apposite procedure di co-regolamentazione.
2. Le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente.
L'Autorita', ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, puo' individuare misure tecniche diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente comma.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.
4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.
5. L'Autorita', d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza ((, il Comitato consultivo di cui all'articolo 8, comma 2, e l'Autorita' politica con delega alla famiglia,)) , al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignita' umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente ((i programmi di cui al comma 1 nei casi di cui al comma 3)) , fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'eta' o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' e' offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilita' per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva e' condizione per l'applicazione del comma 3;
b) il codice segreto deve essere comunicato con modalita' riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita' nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.
6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori. ((Il Codice di autoregolamentazione e' adottato entro il 31 dicembre 2024, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e del comitato consultivo di cui all'articolo 8, con decreto del Ministro, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Nelle more dell'adozione del codice di autoregolamentazione continua ad applicarsi il codice attualmente vigente.)) (( 7. I fornitori di servizi di media audiovisivi sono altresi' obbligati a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. )) 8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento del ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) , emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
9. I dati personali relativi a minori comunque raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi in applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono essere trattati a fini commerciali e, in particolare, a fini di marketing diretto, profilazione e pubblicita' mirata sulla base dei comportamenti rilevati.
10. ((Il Ministro, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorita' delegata per le politiche per la disabilita' e il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, l'Autorita' delegata all'editoria)) , dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di programmi con le stesse finalita' rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della societa' concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.
11. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee ((...)) previste dall'articolo 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi ((dai fornitori di servizi media audiovisivi)) e' determinato dall'Autorita' con proprio regolamento.
12. L'Autorita' stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi ((...)) e le emittenti radiofoniche si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorita', garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.

Art. 38 - Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori

Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 provvede l'Autorita', ((...)) . All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse, umane, finanziarie e strumentali.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonche' di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorita', ((sentito il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, che si esprime entro quindici giorni)) , previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonche' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravita' l'Autorita' dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.
(( 3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione. )) 4. ((...)) . Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorita' e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicita', anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto. ((...)) .
(( 5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2 e l'Autorita' politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro quindici giorni, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 , una relazione informativa sulle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni. ))

Art. 39 - Valori dello sport

Valori dello sport 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti ((...)) radiofoniche, nei programmi sportivi e nelle trasmissioni sportive, specialmente se riguardanti lo sport del calcio, ((sono tenuti)) all'osservanza di specifiche regole, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri ((oppure)) , se nominata, con l'Autorita' delegata allo sport ((, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno)) , adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

Art. 40 - Risoluzione extragiudiziale delle controversie

Risoluzione extragiudiziale delle controversie 1. L'Autorita' definisce con proprio regolamento procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano.
2. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti stipulati prevedendo altresi', in caso di disservizio, un sistema di indennizzo.
3. Resta ferma la facolta' di adire il giudice competente ai fini della definizione in sede giudiziale della controversia.
4. Alle controversie, tra gli operatori, e tra gli operatori e gli utenti, inerenti ai diritti e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture, si applica la disposizione di cui all' articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
5. L'Autorita' svolge il monitoraggio delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo e all'art. 42, comma 9. A tal fine presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul numero delle procedure avviate e concluse, sui tempi di conclusione, sugli esiti, sulle misure adottate e su quelle da adottare per incrementare il livello di soddisfazione dell'utenza.
(( 5-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti. )) CAPO IX Capo II ((Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, di audio o di entrambi))

Art. 41

(( (Disposizioni generali). )) (( 1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana.
2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non e' stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se:
a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano;
b) oppure fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo e' stabilita sul territorio italiano.
3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia, se qui e' stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita un'impresa del gruppo.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attivita' in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.
6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi da 1 a 5 si applicano gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 .
7. Fermo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore e' stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano puo' essere limitata, con provvedimento dell'Autorita', secondo la procedura di cui all' articolo 5, commi 2 , 3 e 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , per i seguenti fini:
a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 37;
b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonche' contro la violazione della dignita' umana;
c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.
8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.
9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 e' definita dall'Autorita' con proprio regolamento.
10. L'Autorita' compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui al comma 8 si fonda l'intervento di cui al comma 7. A tal fine i suddetti fornitori sono tenuti a comunicare all'Autorita' l'inizio delle attivita' o, qualora gia' esistenti, la loro operativita' sul territorio nazionale.
11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorita' sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.
12. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in un altro Stato membro, l'Autorita' puo' inviare opportuna segnalazione all'autorita' nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili. ))

Art. 42

(( (Misure di tutela). )) (( 1. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate volte a tutelare:
a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma degli articoli 37 e 43;
b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell' articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 , ai reati di pedopornografia ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 , e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008.
2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate.
L'Autorita' vigila affinche' i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a tale scopo relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.
3. L'Autorita' promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 , come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 . I codici sono comunicati senza indugio all'Autorita', che ne verifica la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresi' sulla loro attuazione.
4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresi' misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans (TFA), gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualita' positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.
5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informatori dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo puo' causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonche' di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonche' dell'interesse pubblico generale. Le misure non mirano al controllo preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorita' stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformita', nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle piu' rigorose misure di controllo di accesso.
7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:
a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;
b) includere e applicare, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all' articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 , per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;
c) avere una funzionalita' che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;
d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinche' gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;
e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);
f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'eta' degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;
h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);
l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.
8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.
9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere all'Autorita' giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, e' ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , da un apposito regolamento adottato dall'Autorita'.
10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9, salvo quanto previsto dall' articolo 74 del regolamento (UE) 2022/2065 per le violazioni delle disposizioni recate dal medesimo regolamento europeo.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili. )) CAPO X Capo III Disposizioni sulla pubblicita', le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti

Art. 43 - Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche

Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche 1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti disposizioni:
a) le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali e devono mantenere un livello sonoro non superiore a quello ordinario dei programmi;
c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
1) non pregiudicano il rispetto della dignita' umana;
2) non comportano ne' promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalita', religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale;
3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
d) e' vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, comprese quelle per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica. Tali comunicazioni sono vietate anche se effettuate in forma indiretta, mediante utilizzo di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attivita' principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzo sia idoneo a perseguire una finalita' pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attivita' principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita', di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di impresa nell'ambito del territorio nazionale;
e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che, nel territorio italiano, si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulita', ne' li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, ne' sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, ne' mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose;
h) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive relative al gioco d'azzardo.
2. L'Autorita', sentito il Ministero e d'intesa ((con l'Autorita' politica con delega alla famiglia)) , promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1, lettera c. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorita', la quale ne verifica la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, con propria delibera di approvazione, vigilando sulla relativa attuazione.
3. Le comunicazioni commerciali audiovisive relative a bevande alcoliche, nei servizi di media audiovisivi a richiesta, fatta eccezione per la sponsorizzazione e per l'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri dettati dall'articolo 44, comma 9.
4. L'Autorita', sentito il Ministero e d'intesa con il Ministero della salute, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali relative a bevande alcoliche e le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata. Tali codici sono intesi a ridurre l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative ai prodotti alimentari e alle bevande da ultimo indicati e, in ogni caso, non accentuano la qualita' positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorita', la quale ne verifica la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, vigilando sulla relativa attuazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ((, ai fornitori di servizi di media radiofonici e)) e ai servizi dalle stesse forniti, nonche' ai fornitori di piattaforme video secondo specifiche modalita' definite dall'Autorita'.

Art. 44 - Interruzioni pubblicitarie

Interruzioni pubblicitarie 1. La pubblicita' televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale.
Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorita'.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, fatta eccezione per il caso in cui siano inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni. La pubblicita' televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, e dei diritti dei titolari.
3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.
4. La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.
5. La pubblicita' televisiva e le televendite non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purche' la durata programmata della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicita' televisiva e le televendite relative al gioco d'azzardo sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di programmi per bambini. Resta fermo quanto disposto dall' art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 .
6. Alle emittenti televisive che operano in ambito locale e le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, sono consentite, durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse. Per le opere di durata programmata non inferiore a centodieci minuti, sono consentite tre interruzioni pubblicitarie, piu' una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto ai centodieci minuti.
7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, calcolato al lordo della pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicita' radiofonica e televisiva di strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 .
9. La pubblicita' televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche e non presentare in una luce negativa l'astinenza dall'uso di alcol o la sobrieta';
f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualita' positiva delle bevande.
10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 27, comma 3, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla pubblicita' ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche ((e dai fornitori di servizi di media radiofonici)) .

Art. 45 - Limiti di affollamento

Limiti di affollamento 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non puo' eccedere ((...)) il 6 per cento, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 12 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore all'1 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
2. La conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale avviene sulla base dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, per come dettagliati nel contratto di servizio pubblico, al fine di garantire un corretto assetto del mercato. L'Autorita' verifica il rispetto dei suddetti principi, anche sulla base dei dati forniti dalla concessionaria relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti rispetto ai listini. Qualora l'Autorita' riscontri una possibile deviazione dai principi del presente comma, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale ove accerti una situazione di violazione, ne inibisce la prosecuzione e provvede alla rimozione degli effetti.
3. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi in chiaro, in ambito nazionale, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico, riferito ad ogni singolo canale, non puo' eccedere il 20 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00. Un identico limite e' fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
4. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi a pagamento, riferito ad ogni singolo canale, non puo' eccedere il 15 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano agli annunci di autopromozione, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti, agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte ((dei fornitori di servizi di media radiofonici e)) delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non puo' eccedere, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di ((di fornitori di servizi di media radiofonici o emittente radiofonica a carattere comunitario.)) .
7. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 6, ((per i fornitori di servizi di media radiofonici e per)) per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte ((dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche,)) operanti in ambito locale non puo' eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.
9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita' che impongono ((ai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e alle emittenti radiofoniche,)) di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
10. Non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo i messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e ((dai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici pubblici e privati)) gratuitamente o a condizioni di favore, nonche', a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalita' europea di prossima programmazione.

Art. 46 - Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni

Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni 1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome, il logotipo o qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor, all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I servizi di media audiovisivi e i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella produzione o vendita di sigarette, come pure di sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica, o di altri prodotti a base di tabacco o di nicotina.
3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attivita' comprendono la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche puo' riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non puo' promuovere specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
4. Le sponsorizzazioni ((dei fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche)) in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor e in tutte le forme consentite dal presente articolo.
5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radiogiornali e notiziari di carattere politico.
6. E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ((per quanto compatibili in relazione alla specificita' del mezzo utilizzato ai fornitori di servizi di media radiofonici,)) alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.

Art. 47 - Disposizioni sulle televendite

Disposizioni sulle televendite 1. Sono vietate le televendite contenenti messaggi che vilipendono la dignita' umana, comportano discriminazioni fondate su sesso, etnia o nazionalita', offendono convinzioni religiose e politiche, inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o per la tutela dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica o altri prodotti del tabacco o contenenti nicotina.
2. La televendita, fermo restando quanto previsto all'art. 44, comma 5, non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.
3. Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima e' ridotta a tre minuti.
4. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicita', alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 44, commi da 1 a 7, l'articolo 45, comma 2, e l'articolo 52.

Art. 48 - Inserimento di prodotti

Inserimento di prodotti 1. Nei programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti e' consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento puo' avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.
2. Nei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti e' consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualita', i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.
3. I programmi che contengono l'inserimento di prodotti devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilita' e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;
d) i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.
4. E' vietato l'inserimento di:
a) sigarette e altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, come pure le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attivita' principale e' la produzione o la vendita di tali prodotti;
b) specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nell'ambito del territorio italiano.
Resta salva la previsione di cui all' art. 115, comma 5, decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ;
5. I produttori, le emittenti, le concessionarie di pubblicita' e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa delle regole generali enunciate nei commi precedenti. Le procedure di autoregolamentazione sono comunicate all'Autorita' che ne verifica l'attuazione.
Note all'art. 48:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/745 si veda nelle note all'articolo 46.
- Il testo dell' articolo 115 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142, S.O., cosi' recita:
«Art. 115. (Limiti della pubblicita' presso il pubblico). - 1. Possono essere oggetto di pubblicita' presso il pubblico medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista.
2. E' vietata la pubblicita' presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto il Ministero della salute puo' autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.
3. E' vietata la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale.
4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2 del presente articolo, e' vietata la pubblicita' presso il pubblico di medicinali, la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul Servizio sanitario nazionale, nonche' dei medicinali di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5.
5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, e' vietato mostrare in immagini un medicinale o la sua denominazione in un contesto che puo' favorire il consumo del prodotto.».

Art. 49 - Destinazione di risorse da parte di amministrazioni ed enti pubblici a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale

Destinazione di risorse da parte di amministrazioni ed enti pubblici a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale 1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorita', anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' del presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di mancata attuazione per motivi a se' non imputabili, e' soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.040 a un massimo di euro 5.200.
Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita'. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
4. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate al comma 1.
Note all'art. 49:
- Per i riferimenti delle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note all'articolo 38.
CAPO XI Titolo V USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE

Art. 50 - Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre

Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre 1. Tenuto conto che lo spettro elettromagnetico costituisce una risorsa essenziale ai fini del servizio di radiodiffusione terrestre, i soggetti che svolgono attivita' di operatore di rete per detto servizio sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrita' e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita' alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, dell'ente locale territorialmente competente;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualita' dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorita' ed a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare la prevista copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 , estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro, sentiti l'Autorita', i Ministeri dell'interno, della difesa, ((delle infrastrutture e dei trasporti)) , la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
4. Il piano di ripartizione delle frequenze e' aggiornato, con le modalita' previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessita'.
5. L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o standard piu' avanzati per consentire un uso piu' efficiente dello spettro nonche' garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi di cui all'articolo 11. Per la pianificazione delle frequenze in ambito locale e' adottato il criterio delle aree tecniche. ((Ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze di cui al presente comma si applica il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 .)) (( 5-bis. L'Autorita' adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, piu' frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. )) 6. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero e dalle autorita' degli Stati radioelettricamente confinanti, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al presente comma, non possono essere pianificate dall'Autorita' ne' assegnate dal Ministero. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorita' adotta il criterio di utilizzazione efficiente e razionale dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma reti isofrequenziali per macroaree di diffusione.
7. Nella banda 470-694 MHz l'Autorita' pianifica le frequenze necessarie alla realizzazione di una rete con decomponibilita' per macroaree destinata alla diffusione dell'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
8. Le frequenze della banda 174-230 MHz sono pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale e, ove necessario, per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale.
9. L'Autorita' elabora i piani di assegnazione di cui al comma 5 tenendo conto delle decisioni assunte dalle regioni e dalle province autonome in ordine all'ubicazione dei siti trasmissivi nonche', ove esistenti, delle specifiche disposizioni adottate dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tutelare le minoranze linguistiche.
10. L'Autorita' adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, tenendo conto del grado di sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Nelle more di una effettiva diffusione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e dello sviluppo del relativo mercato, il Ministero, in coordinamento con l'Autorita', puo' procedere ad attivita' di ricognizione e progressiva razionalizzazione dell'uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radio-elettricamente confinanti, ed incoraggiare l'efficiente uso e gestione delle radiofrequenze, tutelando gli investimenti e promuovendo l'innovazione.
11. ((Il Ministero, sentita l'Autorita', definisce)) il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di qualita', gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare.
(( 11-bis. I contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorita' n. 286/22/CONS.
11-ter. I diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per il medesimo periodo di cui al comma 11-bis.
Successivamente, essi sono dovuti con le stesse modalita' fissate per il servizio televisivo digitale terrestre all'articolo 1-bis dell'Allegato 12 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e per la quarta parte degli importi corrispondenti previsti. )) CAPO XII Titolo VI NORME A TUTELA DEL PLURALISMO

Art. 51 - Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni

Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni 1. Nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono e' vietata la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di informazione.
2. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione del sistema integrato delle comunicazioni e accerta, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i risultati, il suo valore economico complessivo e quello dei mercati che lo compongono, dando altresi' evidenza delle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in tali mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo. Al fine delle quantificazioni di cui al presente comma si considerano i ricavi realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all'estero, che derivano da finanziamento di servizio pubblico radiotelevisivo, al netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni ((di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss),)) , da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate all'articolo 3, comma 1, lettera z), da offerte di servizi di media audiovisivi ((radiofonici e di piattaforma di condivisione di video)) a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
3. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni, con fatturato superiore ai valori di cui all' articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , sono tenuti a notificare all'Autorita' le intese e le operazioni di concentrazione, ai fini del presente articolo. Devono inoltre procedere a formale notifica all'Autorita' i soggetti, che, anche attraverso societa' controllate o societa' collegate ed anche a seguito di intese o di operazioni di concentrazione, versino nelle seguenti ipotesi, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo:
a) soggetti che conseguono ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o ricavi superiori al 50 per cento in uno o piu' dei mercati che lo compongono;
b) soggetti che conseguano ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi nei mercati della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazioni elettroniche, per come definiti dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e che contestualmente conseguano piu' del 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e piu' del 25 per cento dei ricavi in uno o piu' mercati che lo compongono;
c) soggetti che conseguano ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e che contestualmente abbiano o acquisiscano partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita' elettronica;
d) soggetti titolari di autorizzazioni che consentano di diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
4. Le procedure di notifica sono definite in apposito regolamento adottato dall'Autorita'. Ai fini della quantificazione delle soglie indicate nel presente comma, si fa riferimento alle stime piu' recenti pubblicate dall'Autorita' ai sensi del comma 2 e, per le societa' collegate, si considera esclusivamente la parte di ricavi, o di titolarita' di diritti di autorizzazione, corrispondenti alla percentuale di partecipazione azionaria. In caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 3, l'Autorita' puo' infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione.
5. L'Autorita', a seguito delle notifiche di cui al comma 3, ovvero d'ufficio sulla base degli elementi derivanti dell'attivita' di accertamento di cui al comma 2 o su segnalazione di chi vi abbia interesse, procede ad istruttoria al fine di verificare l'esistenza di posizioni vietate ai sensi del comma 1, e adotta quando necessario i provvedimenti, secondo la procedura di cui ai commi 6 e 7, per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo. Al fine di stabilire se una imprese od un gruppo di imprese si trovino in una situazione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo, l'Autorita' tiene conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza statica e dinamica all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, della convergenza fra i settori e mercati, delle sinergie derivanti dalle attivita' svolte in mercati differenti ma contigui, della integrazione verticale e conglomerale delle societa', della disponibilita' e del controllo di dati, del controllo diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali le frequenze trasmissive, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa, anche in termini di economie di scala, gamma e rete, nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, anche con riferimento ai programmi di informazione, delle opere cinematografiche, dei prodotti e servizi editoriali e online. Sulla base di tali criteri, l'Autorita' definisce la metodologia specifica per la verifica di cui al presente comma mediante linee guida, che sono oggetto di revisione periodica con cadenza almeno triennale.
6. Qualora l'Autorita', a seguito dell'istruttoria aperta ai sensi del comma 5, riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. I soggetti oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' possono presentare impegni comportamentali e strutturali, che, se ritenuti dall'Autorita' sufficienti a eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, vengono da quest'ultima resi vincolanti.
7. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel rispetto dei principi di contraddittorio, partecipazione e trasparenza, disciplina i provvedimenti di cui al comma 6, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In particolare, debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa.
L'Autorita' e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Dell'avvio del procedimento e del provvedimento conclusivo e' data notizia mediante pubblicazione sul sito dell'Autorita'.
8. Ai fini del presente articolo, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti.
Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della societa', diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
9. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall' articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile .
10. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
CAPO XIII Titolo VII PROMOZIONE DELLE OPERE ITALIANE ED EUROPEE DA PARTE DEI FORNITORI

Art. 52

(( (Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente). )) (( 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo. ))

Art. 53

(( (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). )) (( 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite.
2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura:
a) della meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota e' riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua. ))

Art. 54

(( (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). )) (( 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee, prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell'Autorita'. Con il medesimo regolamento l'Autorita' indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.
2. Una sotto quota pari alla meta' della quota di cui al comma 1 e' riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1.
Una percentuale pari al 75 per cento di tale quota e' riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti nel regolamento dell'Autorita'.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorita'.
5. Una sotto quota pari alla meta' delle quote di cui al comma 4 e' riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.
7. L'85 per cento delle quote di cui al comma 6 e' riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento e' riservato a opere d'animazione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entita', secondo criteri di soglia contenuti in un regolamento dell'Autorita'.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro. ))

Art. 55

(( (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). )) (( 1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;
b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 16 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Con il medesimo regolamento l'Autorita' indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.
3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in un altro Stato membro.
4. L'Autorita' predispone periodicamente una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea ogni due anni.
5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entita', secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorita'. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.
6. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.
7. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo e' adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonche' del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.
8. Una quota pari al 70 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 e' riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui il 27% e' riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche.
9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attivita' e che svolgono anche l'attivita' di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54. ))

Art. 56

(( (Attribuzioni dell'Autorita'). )) (( 1. Con uno o piu' regolamenti dell'Autorita', adottati nella sua funzione di autorita' di regolazione indipendente, sono altresi' stabilite:
a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t);
b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, con particolare riferimento alle modalita' di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilita' editoriale;
c) le modalita' tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilita' delle opere, nonche' delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;
d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralita' di linee editoriali;
e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorita', anche mediante la predisposizione e la pubblicazione online dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;
f) le modalita' della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonche' i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorita' deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti circostanze:
a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;
b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorita' con regolamento;
c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;
d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.
3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorita', secondo le modalita' e i criteri stabiliti dall'Autorita' medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente puo' essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.
6. L'Autorita' presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Nella relazione si da' conto, inoltre, dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espressione originale da parte dei fornitori di servizi media e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro. La relazione fornisce, altresi', i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana. ))

Art. 57

(( (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana). )) (( 1. Con regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita l'Autorita', e' stabilita, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, l'identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghi.
2. Il regolamento di cui al presente articolo e' adottato entro il 30 giugno 2024 ed e' aggiornato a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell' articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220 , nonche' dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate. ))

Art. 58 - Norme in materia di emittenza locale

Norme in materia di emittenza locale 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale;
b) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale la cui programmazione consiste esclusivamente nella diffusione in simulcast del medesimo programma di emittenti radiofoniche.
CAPO XIV Titolo VIII SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA

Art. 59 - Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale 1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' affidato in concessione a una societa' per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all' ((articolo 6)) , lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonche' sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.
2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell' ((articolo 6, comma 4)) , in ogni caso garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita'; e dal computo sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentativita', degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112 , delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45;
p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell' ((articolo 31)) ;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza.
3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.
4. Con la convenzione stipulata tra la societa' concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico dell'ente locale territorialmente competente, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della societa' concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.
5. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 4 e' incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e dal ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorita', di cui al ((comma 6)) .
8. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

Art. 60 - Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e relativo agli enti territoriali competenti

Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e relativo agli enti territoriali competenti 1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito di enti locali territorialmente competenti; e', comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o di enti locali territorialmente competenti.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica della societa' concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonche' nel rispetto dell'unita' giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell'osservanza dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 , nella Provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.
Note all'art. 60:
- Il testo dell' articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1973, n. 296, cosi' recita:
«Art. 10. In attuazione dell' art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , la Provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione (6).
La provincia, per il trasporto dei programmi, puo' utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.
L'esercizio della rete di cui al primo comma e' sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.
La provincia e' responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell' art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.
Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.
In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente decreto.».

Art. 61 - Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo

Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo 1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 , e di assicurare la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la societa' concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorita', imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.
Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attivita', i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della societa' considerati includendo o escludendo le attivita' di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, e' trasmesso all'Autorita' e al Ministero.
2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma 1 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione, nominata dalla societa' concessionaria e scelta dall'Autorita' tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . All'attivita' della societa' di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) , con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovra' essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. E' fatto divieto alla societa' concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Art. 62 - Verifica dell'adempimento dei compiti

Verifica dell'adempimento dei compiti 1. In conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 320 del 15 novembre 2001, e' affidato all'Autorita' il compito di verificare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualita' del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L'Autorita', nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della societa' concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorita' puo' in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria.
Puo' altresi' disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorita' ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla societa' concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata dell'infrazione, l'Autorita' dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi' il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorita' da' conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

Art. 63 - Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. 1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' affidata, fino al 30 aprile 2027 alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
2. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed e' preceduto, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220 , da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.
3. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.
4. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 non si applicano le esclusioni di cui all' articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed e' approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) sull'esito della consultazione di cui al comma 2, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione gia' in atto.
7. Il ((Ministero delle imprese e del made in Italy)) provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 5, alla stipulazione della convenzione con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
8. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la societa' ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitivita'.
9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e' composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della societa', svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell' articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilita', prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione e' effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.
11. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalita' e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonche', tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di cariche in societa' concorrenti.
12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non puo' essere ricoperta, a pena di ineleggibilita' o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , la carica di cui all' articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 , o la carica di consigliere regionale.
13. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell' articolo 2382 del codice civile ;
c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , salvi gli effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile , fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.
14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e' effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all' articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attivita' di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.
15. I membri del consiglio di amministrazione sono cosi' individuati:
a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalita' di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalita' che garantiscano la trasparenza e la rappresentativita' della designazione stessa.
16. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 15, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.
17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui al comma 15, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 al 15. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.
18. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e' deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
19. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 15 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 18.
20. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della societa', approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonche' gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.
21. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:
a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata e' vincolante se e' espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;
d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della societa', fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;
e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalita' per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformita' con quanto indicato, per le societa' a partecipazione pubblica, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, puo' derogarsi ai suddetti criteri e modalita';
g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme piu' idonee per rendere conoscibili alla generalita' degli utenti le informazioni sull'attivita' complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonche' la pubblicazione nel sito internet della societa':
1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonche' dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della societa', e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della societa' pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonche' delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attivita' professionali ovvero alla titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti;
3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);
4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali e' previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla societa', e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;
6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della societa', ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.
22. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di cariche in societa' concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilita' ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
23. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facolta' di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea.
L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina e' tenuto a dimettersi dalla societa' o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla societa' per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non puo' assumere incarichi o fornire consulenze presso societa' concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.
24. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennita' spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.
25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della societa' RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all' articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
26. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attivita' svolte dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.
27. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 9, 10, 14, 15, 16, 17 e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 18 e 19 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell' articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 , non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.
28. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. resta disciplinata dall' articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112 .

Art. 64

Responsabilita' dei componenti degli organi
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono soggetti alle azioni civili di responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di capitali.
2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 21, lettera g).
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine della societa' ed e' comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso e' dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 65

Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle societa' partecipate
1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .
2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza e proporzionalita'.
Note all'art. 65:
- Il testo degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O., cosi' recita:
«Art. 4 (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi). - 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.»
«Art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi). - 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 , e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita' elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 , e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita';
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.».

Art. 66 - Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni

Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta societa' che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore.
CAPO XV Titolo IX DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI Capo I Sanzioni

Art. 67

Sanzioni di competenza dell'Autorita'
1. L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicita' e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorita' con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento dell'Autorita' relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, relativamente ai ((fornitori di servizi di media)) ;
c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicita' televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti, ivi comprese le disposizioni sul livello sonoro della pubblicita' di cui ai regolamenti dell'Autorita' e ai codici di autoregolamentazione;
d) dall' articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonche' dai regolamenti dell'Autorita', relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 36;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall' articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 ;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal titolo VII e dai regolamenti dell'Autorita', nonche' dai decreti ministeriali;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 35;
i) in materia dei divieti di cui all'articolo 29, comma 4;
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
m) dalle disposizioni in materia di diffusione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 26;
n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita' riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall' articolo 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , e dai regolamenti dell'Autorita';
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 49;
p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 32, comma 2;
q) dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30, dalle norme a salvaguardia di una maggiore accessibilita' da parte degli utenti con disabilita' di cui all'articolo 31 e dalle disposizioni di cui al codice di autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi dell'articolo 39;
r) dai regolamenti dell'Autorita' adottati ((per la disciplina degli eventi di cui all'articolo 33.)) .
2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , tenuto conto, in particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonche' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) c) e p);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale e' superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g) e lettera r);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media;
g) da 30.000 euro a 600.000 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera q).
3. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorita' dispone altresi', ((nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica)) , la sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo adotti uno o piu' regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 38, comma 2, sono ridotte ad un quinto.
6. La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell' articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , dell' articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 , nonche' ai sensi dell' articolo 1, commi 10 , 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 .
7. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori ai sensi dell'articolo 38.
8. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all'articolo 51, nonche' quelle di cui all' articolo 1, commi 29 , 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
9. Fermo restando il potere dell'Autorita' di cui all'articolo 41, comma 7, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video l'Autorita' applica, in base a principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 600.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale e' superiore a 600.000 euro del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonche' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni.
10. L'Autorita' verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 62.
11. Se la violazione e' di particolare gravita' o reiterata, l'Autorita' puo' disporre nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi, ((o radiofonici o dell'emittente radiofonica)) , la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi piu' gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorita', la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
12. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
13. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Art. 68 - Sanzioni di competenza del Ministero

Sanzioni di competenza del Ministero 1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche sia per i soggetti autorizzati dal Ministero sia per i soggetti che operano in virtu' di concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 , o autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla medesima legge n. 223 del 1990 .
(( 2. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonche' degli operatori di rete televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall' articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , sono ridotte a un decimo. )) 3. Il Ministero, con le modalita' e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , dispone la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni;
b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa.
4. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all' articolo 50, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la sospensione per un periodo fino a sei mesi dell'assegnazione. La sospensione e' adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni.
In caso di reiterata violazione nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.
CAPO XVI Capo II Disposizioni finali

Art. 69

Principio di specialita'
1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell' art. 1, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche , su quelle dettate in materia dal medesimo.
Note all'art. 69:
- Il testo dell' articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche come modificato dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1972 , cosi' recita:
«Art. 1 (Ambito di applicazione) (art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003). - 1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) gruppi chiusi di utenti;
c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
e) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE , fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della societa' dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317 , disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 .
3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
5. Le Amministrazioni competenti all'applicazione del presente decreto garantiscono la conformita' del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all' articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 .».

Art. 70 - Abrogazioni

Abrogazioni 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e' abrogato.
2. Le disposizioni legislative regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico in ambiti costituzionalmente riservati alla potesta' legislativa regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia.
3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico continuano ad applicarsi fino alla emanazione dei nuovi regolamenti da parte della stessa Autorita'.
Note all'art. 70:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 si veda nelle note alle premesse.

Art. 71 - Norme transitorie e di coordinamento

Norme transitorie e di coordinamento 1. Al fine di favorire il riassetto del sistema televisivo su piattaforma terrestre, l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione prosegue fino al termine della procedura di assegnazione delle reti di primo e secondo livello in ambito locale nonche' delle frequenze in ambito nazionale come pianificate da delibera dell'Autorita' e comunque non oltre il termine della procedura di liberazione della banda 700 MHz, secondo quanto previsto dal decreto del ((Ministero delle imprese e del made in Italy)) del 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019 . Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.
2. I procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 .
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cc), e all'articolo 21, comma 3 , si applicano dalla data improrogabile del 1° gennaio 2023, onde favorire l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 1, lettera v) , e all' articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005 .
4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e da 52 a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano in vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli da 44 a 44-sexies del decreto legislativo n. 177 del 2005 , ad eccezione del comma 1-bis, lettera a), dell'articolo 44-quater. Le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 si applicano dalla data del 1° gennaio 2022.
Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005 .
5. All' articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 »;
b) il comma 6, lettera b), n. 11), e' sostituito dal seguente:
«11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilita' e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore di riferimento.
L'Autorita' emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorita' accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, puo' irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione.
La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell' articolo 476, primo comma, del codice penale ».
(( 5-bis. Per gli anni 2024-2025, per l'attivita' di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, il Ministero utilizza le risorse previste, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui all' articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 . ))

Art. 72 - Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , introdotto dal comma 3 del presente articolo.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente testo unico, ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , introdotto dal comma 3 del presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all'Autorita', dopo il comma 66-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' inserito il seguente:
«66-ter. L'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 e' finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'Autorita', con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalita' di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Cartabia, Ministro della giustizia Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lamorgese, Ministro dell'interno Franceschini, Ministro della cultura Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Cartabia Note all'art. 72:
- Il testo dell' articolo 1, comma 66-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.:
«66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entita' della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line di cui all' articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 , e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente.
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2018/1808 si veda nelle note alle premesse.
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