099G0118
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Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994. (DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1999 n. 66)
Art. 1 - Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Istituzione dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo 1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, dotata di personalita' giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto informativo sull'attivita' svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , ai solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 94/56/CE e' pubblicata in GUCE n. L
319 del 21 novembre 1994.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997); l'art. 23 cosi' recita:
"Art. 23 (Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega). - 1.
L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione , del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356 , nonche' delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilita' previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;
b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera a) ed a compiere ogni attivita' di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalita' di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;
c) assicurare all'organismo di cui alla lettera b) indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorita' aeronautiche nazionali competenti per la navigabilita', l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;
d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera b) ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilita' per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;
e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel piu' breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE ;
f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonche', ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel piu' breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;
g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto e' distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;
h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorita' aeronautiche nazionali interessate nonche' alla Commissione delle Comunita' europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.
2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE , e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera b), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE , puo' affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si e' verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto e' necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali".
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 , reca: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
Art. 2 - Definizioni
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) "incidente": un evento, associato all'impiego di un aeromobile, che si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano e nel quale:
1) una persona riporti lesioni gravi o mortali, per il fatto di essere dentro l'aeromobile, o venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso, oppure essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, o siano procurate alla persona da se' medesima o da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori delle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure
2) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato, fatta eccezione per i guasti o avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremita' alari, alle antenne, ai pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alla carenatura, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; oppure 3) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile;
b) "lesione grave": una lesione riportata da una persona in un incidente, che:
1) richieda una degenza ospedaliera di oltre 48 ore, con inizio entro sette giorni dalla data in cui e' stata riportata; oppure,
2) comporti una frattura ossea (tranne le fratture semplici delle dita delle mani e dei piedi, o del naso); oppure
3) comporti lacerazioni che provochino gravi emorragie o lesioni a nervi, muscoli o tendini; oppure
4) comporti lesioni a qualsiasi organo interno; oppure
5) comporti ustioni di secondo o terzo grado o estese su piu' del 5% della superficie corporea; oppure,
6) comporti un'esposizione accertata a sostanze infettive o a radiazioni nocive;
c) "lesione mortale": una lesione riportata da una persona in un incidente che abbia come conseguenza la morte entro trenta giorni dalla data dell'incidente;
d) "cause": le azioni, le omissioni, gli eventi, le condizioni, o una combinazione di tali fattori, che possono aver dato luogo all'incidente o all'inconveniente;
e) "inchiesta": un insieme di operazioni svolte ai fini della prevenzione degli incidenti ed inconvenienti, che comprende la raccolta e l'analisi di dati, l'elaborazione di conclusioni, la determinazione delle cause e la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;
f) "investigatore incaricato": una persona preposta, sulla base delle sue qualificazioni, all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'inchiesta;
g) "registratore di volo": qualsiasi tipo di registratore installato a bordo di un aeromobile per agevolare l'inchiesta sull'incidente o sull'inconveniente;
h) "impresa": qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro o qualsiasi organismo ufficiale, dotato di personalita' giuridica o meno;
i) "esercente": la persona, l'organismo o l'impresa che gestisce o intende gestire uno o piu' aeromobili;
l) "inconveniente": un evento, diverso dall'incidente, associato all'impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni;
m) "inconveniente grave": un inconveniente le cui circostanze rivelino che e' stato sfiorato l'incidente. Gli eventi indicati, a puro titolo esemplificativo, nel seguente elenco costituiscono tipici casi di inconveniente grave:
1) mancata collisione che abbia richiesto una manovra di scampo per evitare una collisione o una situazione di pericolo;
2) volo controllato fin quasi all'urto contro il terreno, evitato di misura;
3) decollo interrotto su pista chiusa o occupata, oppure decollo da una tale pista con separazione marginale dagli ostacoli;
4) atterraggio o tentativo di atterraggio su pista chiusa o occupata;
5) grave insufficienza nel raggiungimento delle prestazioni previste durante il decollo o la salita iniziale;
6) tutti i casi di incendio e presenza di fumo nella cabina passeggeri o nel vano bagagli o d'incendio al motore, anche se spenti mediante agenti estinguenti;
7) qualsiasi evento che abbia richiesto l'uso di ossigeno di emergenza da parte dell'equipaggio;
8) avaria strutturale dell'aeromobile o disintegrazione del motore non classificata come incidente;
9) mal funzionamento multiplo di uno o piu' sistemi di bordo che ne comprometta gravemente l'operativita';
10) qualsiasi caso di inabilita' fisica dell'equipaggio in volo;
11) qualsiasi circostanza relativa al carburante che richieda la dichiarazione di emergenza da parte del pilota;
12) inconvenienti in sede di decollo o atterraggio, quali atterraggio prima della soglia di pista o dopo la fine pista o sconfinamento laterale;
13) avaria ai sistemi, fenomeni meteorologici, operazioni oltre i limiti dell'inviluppo di volo approvato o altri eventi che possono aver causato difficolta' nel controllo dell'aeromobile;
14) avaria di piu' di un impianto a ridondanza obbligatorio per la condotta del volo e la navigazione;
n) "raccomandazione di sicurezza": una proposta dell'Agenzia formulata sulla base dei dati emersi dall'inchiesta, ai fini della prevenzione di incidenti ed inconvenienti.
Art. 3 - Compiti e finalita'
Compiti e finalita' 1. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Ministero della difesa in merito agli aeromobili di Stato, conduce le inchieste tecniche di cui all' articolo 826 del codice della navigazione , cosi' come sostituito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilita'.
2. L'Agenzia compie attivita' di studio e di indagine, formulando raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a prevenire incidenti e inconvenienti aeronautici.
3. L'Agenzia provvede, in particolare, a:
a) proporre alle autorita' aeronautiche competenti l'emanazione di provvedimenti diretti a salvaguardare e migliorare la sicurezza del volo;
b) collaborare, ove richiesto, con l'autorita' giudiziaria nello svolgimento di inchieste correlate a fatti aeronautici;
c) assicurare i rapporti con enti, istituzioni ed operatori aeronautici nazionali ed esteri;
d) consentire, in regime di reciprocita', la partecipazione di rappresentanti dello Stato in cui e' immatricolato un aeromobile interessato da incidente o inconveniente grave alla relativa indagine tecnica;
e) monitorare, ai fini della prevenzione, gli indicatori significativi emersi nel corso delle investigazioni;
f) monitorare gli incidenti occorsi ad apparecchi per il volo da diporto e sportivo.
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 189 ))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 189 ))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 189 ))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 189 ))
Art. 8 - Personale
Personale 1. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquantacinque unita', secondo la ripartizione indicata nella tabella organica allegata al presente decreto. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 189 .
2. Per il reclutamento del personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il personale di qualifica dirigenziale e' selezionato, nel rispetto della normativa vigente in materia, tra persone che abbiano maturato un'esperienza almeno quinquennale di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico. Il personale destinato ai compiti investigativi e' selezionato tra persone che abbiano maturato una consolidata esperienza tecnica nel campo della sicurezza del volo e delle investigazioni sugli incidenti aerei e puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato; ove dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in aspettativa senza assegni.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Agenzia e' coperta, a seguito di procedura selettiva, con personale avente comprovata capacita' e competenza, proveniente dai ruoli della pubblica amministrazione in possesso di qualifica corrispondente; per le qualifiche dei ruoli tecnici verra' data priorita' al personale dipendente dall'amministrazione dei trasporti.
Le unita' destinate ai compiti investigativi possono altresi' essere individuate al di fuori della pubblica amministrazione, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
5. Al personale dell'Agenzia e' attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
5-bis. ((Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennita' di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' assegnate al finanziamento della suddetta indennita'.)) 6. Al personale proveniente da altra pubblica amministrazione si applica, ai fini del trattamento previdenziale, il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104 . Il rimanente personale e' iscritto all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell' articolo 2120 del codice civile .
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni.
8. L'Agenzia puo' avvalersi, per la formazione e l'aggiornamento del personale investigativo, dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, nonche' di analoghe e qualificate strutture nazionali ed estere.
Art. 9 - Poteri dell'Agenzia
Poteri dell'Agenzia 1. L'Agenzia, tramite gli investigatori incaricati, nelle inchieste di propria competenza, acquisisce informazioni effettuando accertamenti, verifiche e sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati la cui attivita' direttamente o indirettamente interessi la sicurezza del volo.
2. Le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto pubblico e privato e gli altri soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica, hanno l'obbligo di fornire all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono in relazione agli eventi oggetto di inchiesta.
3. L'Agenzia attiva ogni procedura diretta a garantire la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita' interessate, al fine di assicurare lo svolgimento dell'inchiesta tecnica secondo le modalita' di cui all'articolo 10.
4. L'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni:
a) si avvale delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari e, in particolare, dei laboratori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, delle universita' e di altri enti pubblici di ricerca;
b) assicura la mutua assistenza, ove possibile gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'Unione europea, ai quali puo' inoltre chiedere o concedere l'utilizzazione di impianti, attrezzature e strumenti per effettuare esami tecnici specialistici, nonche', in caso di inchieste afferenti incidenti di gravi proporzioni, di esperti cui affidare lavori specifici;
c) puo' delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Art. 10 - Compiti degli investigatori incaricati
Compiti degli investigatori incaricati 1. Gli investigatori incaricati dall'Agenzia hanno l'obbligo di segretezza su ogni informazione relativa alle inchieste e svolgono il proprio incarico nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia.
2. Salvo quanto previsto dall' articolo 348 del codice di procedura penale , gli investigatori incaricati dall'Agenzia, sentito il pubblico ministero, al fine di svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono:
a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente, nonche' agli aeromobili civili coinvolti, al loro contenuto e ai loro relitti per il rilevamento degli indizi e per dare disposizioni in ordine alla raccolta, all'esame e alla conservazione dei reperti e di ogni altro elemento necessario all'inchiesta;
b) avere accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;
c) effettuare e richiedere accertamenti e analisi su persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta con gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti da terzi anche acquisendo la relativa documentazione;
d) procedere all'audizione delle persone informate sui fatti;
e) accedere a qualsiasi informazione utile in possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e del gestore dell'aeroporto interessato.
Nota all' art. 10 :
- L' art. 348 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 348 (Assicurazioni delle fonti di prova). - 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'art. 370 e tutte le attivita' di indagine che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuovi fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera".
Art. 11 - Divieto di divulgazione
Divieto di divulgazione 1. Gli atti e i documenti afferenti le inchieste, nonche' il contenuto delle relazioni e dei rapporti non ancora completati dall'Agenzia sono esclusi dal diritto di accesso di cui all' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e su di essi deve essere osservato il segreto di ufficio ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come modificato dall' articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all' art. 11:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; l'art. 24 cosi' recita:
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall' art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall' art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge".
- L' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato) come modificato dall' art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , cosi' recita:
"Art. 15 (Segreto di ufficio). - L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio e non puo' dare a chi non abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'amministrazione o per i terzi.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo del servizio".
Art. 12 - Relazioni e rapporti d'inchiesta
Relazioni e rapporti d'inchiesta 1. Per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia redige una relazione che contiene anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonche' eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione e' trasmessa, entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessita', si protragga oltre tale termine, ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza e nel medesimo termine e' messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall'Agenzia.
2. Per ciascuna inchiesta relativa ad un inconveniente, l'Agenzia redige un rapporto contenente eventuali raccomandazioni di sicurezza.
Il rapporto e' trasmesso al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed ai soggetti che dalle relative conclusioni possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza.
3. Nella relazione di cui al comma 1 e' salvaguardato il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nell'evento e di quelle che hanno fornito informazioni nel corso dell'indagine. Nei rapporti di cui al comma 2 e' altresi' salvaguardato l'anonimato delle persone coinvolte nell'evento.
4. Le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilita'.
Art. 13 - Attuazione delle raccomandazioni
Attuazione delle raccomandazioni 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure necessarie a garantire che le raccomandazioni di sicurezza siano debitamente prese in considerazione.
Art. 14 - Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
Controllo della Corte dei conti
e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato 1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia, con le modalita' stabilite dall' articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
2. L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Nota all' art. 14:
- La legge 21 marzo 1958, n. 259 , reca: "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria"; l'art. 12 cosi' recita:
"Art. 12. - Il controllo previsto dall' art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".
Art. 15 - Disposizioni finanziarie e contabili
Disposizioni finanziarie e contabili 1. Le spese di istituzione e di funzionamento dell'Agenzia, valutate in lire 7 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, sono poste a carico dell'unita' previsionale di base 2.1.2.8 - Organismo per la sicurezza del volo - capitolo 1179 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno e per gli esercizi successivi.
2. Per l'amministrazione e la contabilita' dell'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 . I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi alla amministrazione vigilante.
3. L'Agenzia e' sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed e' inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.
4. Si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all' art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 , reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ".
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 , reca: "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"; la tabella A cosi' recita:
"Tabella A Province.
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Consorzi e associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.
Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti (10/b).
Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
Enti parchi nazionali.
Cassa integrativa personale telefonico statale.
Consorzio del porto di Bari.
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestioni governative ferroviarie.
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale per il commercio estero.
Croce rossa italiana.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia residenziale.
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).
Aereo club d'Italia.
Club alpino italiano.
Registro aeronautico italiano.
Universita' statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale sementi elette.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per le strade.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Jockey club d'Italia.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.
Societa' degli Steeplechases d'Italia.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituti sperimentali agrari.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Enti provinciali per il turismo.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica.
Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Ente ospedaliero "Policlinico San Matteo" - Pavia.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte.
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
Istituto "Giannina Gaslini" - Genova.
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" - Ancona.
Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano.
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
Ospedale maggiore - Milano.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricita'.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio idrovia Padova-Venezia.
Ospedale per l'infanzia e "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi" - Trieste.
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Federazioni sportive nazionali.
Ospedale oncologico - Bari.
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste.
Lega navale italiana.
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
Centro sperimentale di cinematografia.
Ente teatrale italiano.
Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
Ente autonomo "La Biennale di Venezia".
Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.
Accademia nazionale dei Lincei.
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto nazionale del dramma antico.
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
Istituto italoafricano.
Comitato per l'intervento nella SIR.
Comitato di liquidazione EAGAT.
Consorzi di bonifica.
Agenzia spaziale italiana.
Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468 , reca:
"Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio"; gli articoli 25 e 30 cosi' recitano:
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".
"Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi' indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta, inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi".
Art. 16 - Norma finale
Norma finale 1. Entro sei mesi dall'insediamento del collegio e' definito l'assetto organizzativo dell'Agenzia e ad essa sono trasferite le funzioni inerenti le inchieste sui sinistri aeronautici attribuite al Dipartimento per l'aviazione civile dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 . La dotazione organica del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione e' conseguentemente rideterminata, entro due mesi dal trasferimento delle funzioni all'Agenzia, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
2. In attesa dell'acquisizione di una sede propria, e comunque non oltre un anno dall'insediamento del collegio, l'Agenzia utilizza, quale sede, le strutture messe a disposizione dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
Note all'art. 16:
- L'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 , cosi' recita:
"2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonche' funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE ".
- L' art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , cosi' recita:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l' art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria pluriennale.
Per le amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette".
CAPO II Titolo II MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
Art. 17 - Modifica del titolo VIII, libro I, parte II del codice della navigazione
Modifica del titolo VIII, libro I, parte II
del codice della navigazione 1. Il titolo VIII del libro I, parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Titolo VIII
Delle inchieste tecniche sugli incidenti
e sugli inconvenienti aeronautici
Art. 826 (Inchiesta tecnica). - L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano.
Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.
Art. 827 (Norme di riferimento). - Nell'espletamento dell'inchiesta tecnica di cui all'articolo 826, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformita' con quanto previsto dall'allegato 13 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 .
Art. 828 (Obbligo di comunicazione di incidente). - Il direttore dell'aeroporto, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorita' di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorita', quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Art. 829 (Obbligo di comunicazione di inconveniente grave). - Il direttore dell'aeroporto e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Se l'incidente aeronautico o l'inconveniente grave e' avvenuto in mare, l'autorita' che ne ha notizia informa la direzione di aeroporto e l'autorita' marittima piu' vicine.
Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727, l'autorita' marittima provvede, ove possibile in accordo con quella aeronautica, al soccorso alle persone ed alle cose, nonche' agli accertamenti opportuni e invia all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile copia del rapporto sull'intervento effettuato e sui soccorsi prestati.
Art. 831 (Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri). - Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile straniero nel territorio italiano, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ne da' comunicazione al Ministero degli affari esteri.
Art. 832 (Incidenti ad aeromobili italiani all'estero).- Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorita' consolare italiana informa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli affari esteri e l'Ente nazionale per l'aviazione civile.".
Nota all' art. 17:
- La legge 17 aprile 1956, n. 561 , reca: "Ratifica ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 , di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente".
Art. 18 - Abrogazione
Abrogazione 1. Sono abrogati l' articolo 833 del codice della navigazione e gli articoli dal 273 al 278-ter del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Russo Jervolino, Ministro degli interni Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Nota all'art. 18:
- Per il titolo del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356 , vedi nelle note alle premesse.
Allegato
ALLEGATO
((Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
Consistenza organica del personale
Area dirigenziale
Dirigenti 3
Area professionale operativa
Funzionari Tecnici investigatori 12
Area professionale tecnica, economica e amministrativa
Funzionari 22 Collaboratori 7 Operatori 2
Totale complessivo 46 ))