082U0871
082U0871
Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/232 relativa alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982 n. 871)
Art. 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Art. 2
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Art. 3
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Art. 4
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Art. 5
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Art. 6
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Art. 7
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Allegato I
ALLEGATO I
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Allegato II
ALLEGATO II
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Allegato III
ALLEGATO III
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".