Monitoring Gesetzessammlung

088G0439

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

088G0439

Recepimento della direttiva CEE n. 87/358 del 25 giugno 1987 di modifica della direttiva n. 70/156/CEE relativa alla omologazione CEE dei tipi di veicoli a motore, dei loro rimorchi nonche' dei dispositivi di equipaggiamento (entita' tecniche indipendenti o componenti). (DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1988 n. 386)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 20/9/1988 IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942 , in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 11 della legge sopracitata in base al quale le disposizioni della legge stessa si applicano anche a singole parti ed ai dispositivi dei veicoli; Viste le direttive n. 78/315/CEE del 21 dicembre 1977 e n. 87/358/CEE del 25 giugno 1987 che integrano la direttiva n. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 concernente la omologazione CEE dei tipi di veicoli a motore, dei loro rimorchi nonche' dei dispositivi di equipaggiamento; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974 , recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva n. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 ; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 4 settembre 1978 , che integra le disposizioni del decreto ministeriale 29 marzo 1974; Ritenuto di dovere conseguentemente modificare ed integrare le disposizioni del citato decreto ministeriale del 29 marzo 1974; Decreta:

Art. 1

1. Ai dispositivi e alle parti dei veicoli suscettibili di essere considerati entita' tecniche indipendenti o componenti puo', a richiesta degli interessati, essere rilasciata la omologazione CEE del tipo di entita' tecnica indipendente o componente secondo procedura da stabilirsi, volta per volta, con apposito decreto emanato in attuazione di analoga direttiva particolare CEE.
2. E' "entita' tecnica indipendente" un dispositivo che soddisfi i requisiti di una direttiva particolare e che sia destinato a far parte di un veicolo che puo' venir omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o piu' tipi determinati di veicoli, secondo procedure da stabilirsi, volta per volta, con apposito decreto emanato in attuazione di analoga direttiva particolare CEE.
3. E' "componente" un dispositivo che soddisfi i requisiti di una direttiva particolare e che sia destinato a far parte di un veicolo che puo' venir omologato indipendentemente da un veicolo, secondo procedura da stabilirsi, volta per volta, con apposito decreto emanato in attuazione di analoga direttiva particolare CEE.

Art. 2

1. Se l'entita' tecnica indipendente o il componente da omologare svolge la sua funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi di un veicolo e se, per questo motivo, e' possibile verificare il rispetto di una o piu' prescrizioni soltanto se l'entita' tecnica indipendente o il componente da omologare funziona in connessione con altri elementi del veicolo stesso, siano essi simulati o reali, la portata dell'omologazione CEE del tipo di entita' tecnica indipendente o di componente deve essere limitata di conseguenza.
2. In tal caso la scheda di omologazione CEE di un tipo di entita' tecnica indipendente o di componente indica le eventuali prescrizioni di montaggio; all'atto dell'omologazione CEE del tipo di veicolo viene verificata l'osservanza di tali restrizioni e prescrizioni.
3. Il detentore di una scheda di omologazione CEE contenente, conformemente al precedente comma 2, restrizioni di utilizzazione, deve fornire, con ogni entita' tecnica indipendente o componente prodotto, informazioni dettagliate in merito a tali restrizioni e deve indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.

Art. 3

1. Copia della documentazione informativa e della scheda di omologazione CEE riguardante un'entita' tecnica indipendente o un componente vanno trasmesse a tutti gli Stati membri della CEE.
2. Copia della scheda di omologazione va inoltre rilasciata al titolare della omologazione stessa.

Art. 4

1. Il detentore di una omologazione CEE di un tipo di entita' tecnica indipendente o di componente e' tenuto a rilasciare per ciascun esemplare di entita' tecnica indipendente o di componente, costruito conformemente al tipo omologato, un certificato di conformita' e ad apporre sull'esemplare stesso il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se prescritto dall'apposito decreto, il numero di omologazione CEE. In quest'ultimo caso non e' tenuto a compilare il certificato di conformita'.

Art. 5

1. Il detentore di una omologazione CEE riguardante una entita' tecnica indipendente o di componente deve comunicare alla competente divisione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualsiasi modifica apportata al tipo di entita' o componente stesso.
2. La divisione di cui al comma precedente giudica se sul tipo di entita' tecnica indipendente o di componente modificato debbano essere effettuate nuove prove e conseguentemente redatto nuovo verbale.
3. Se le prove, da espletare da parte dell'organo tecnico competente, hanno esito negativo, la modifica non e' autorizzata.

Art. 6

1. Il detentore di una omologazione CEE di un'entita' tecnica indipendente o di un componente e' tenuto a comunicare alla competente divisione del Ministero dei trasporti-Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la cessazione della produzione dell'entita' o del componente stesso.

Art. 7

1. Per le entita' tecniche indipendenti o per i componenti valgono inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 29 marzo 1974 "Norme tecniche relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento".

Art. 8

1. Il decreto ministeriale 30 giugno 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 4 settembre 1978 , e' abrogato.

Art. 9

1. Nel decreto ministeriale 29 marzo 1974 le parole "dispositivi" o "dispositivi di equipaggiamento" che compaiono nell'oggetto, nel testo e negli articoli 1 e 9 vengono sostituite da "componenti o entita' tecniche indipendenti".
2. Le parole "dispositivo" o "dispositivo di equipaggiamento" che compaiono agli articoli 3, 7, 8 e 9 sono sostituite dalle parole "componente o entita' tecnica indipendente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 30 giugno 1988 Il Ministro: SANTUZ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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