091G0345
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Attuazione della direttiva n. 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990). (DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991 n. 302)
Premessa
Entrata in vigore: 5/10/1991
Art. 1
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 2
1. ((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
2. ((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
3. ((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
4. ((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) .
5. Agli interessi e agli altri proventi dei titoli di cui al comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e gli altri titoli similari. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5, e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 3
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 4
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 5
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 6
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 7
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 8
((IL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente articolo e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.