Monitoring Gesetzessammlung

088G0438

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

088G0438

Recepimento della direttiva CEE n. 87/56 del 18 dicembre 1986 di modifica della direttiva n. 78/1015/CEE relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli. (DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1988 n. 385)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 20/9/1988 IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942 , in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministero dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974 , recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1979, emanato in attuazione della direttiva del Consiglio n. 78/1015/CEE in materia di livello sonoro ammissibile e dei dispositivi di scappamento dei motocicli ( pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979 ); Vista la direttiva del Consiglio n. 87/56/CEE del 18 dicembre 1986 che aggiorna le prescrizioni tecniche in materia di livello sonoro ammissibile e di dispositivo di scappamento dei motocicli; Ritenuto di dovere conseguentemente elaborare in un unico testo le prescrizioni tecniche contenute nelle direttive n. 78/1015/CEE e n. 87/56/CEE; Decreta:

Art. 1

1. Per l'esame del tipo, ai fini del riconoscimento della rispondenza di un tipo di motociclo alle prescrizioni tecniche CEE concernenti il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento, si intende per motociclo ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, munito di motore, destinato a circolare su strada ed avente una velocita' massima superiore per costruzione a 50 Km/h.

Art. 2

1. A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante e pre- via dichiarazione che per lo stesso tipo di motociclo non e' stata inoltrata analoga domanda presso altro Stato membro della CEE, la competente divisione della Direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti rilascia il certificato, di modello corrispondente a quello indicato nell'allegato II, per i tipi di motociclo indicati nell'art. 1 che siano stati sottoposti alle prove prescritte dal presente decreto.
2. Una copia del certificato indicato nel comma precedente, da compilare per ciascun tipo di motociclo che soddisfi o meno alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato I, va consegnata al richiedente e trasmessa a tutti gli Stati membri della CEE.
3. Copia del processo verbale va rilasciata, dall'organo tecnico che ha eseguito le prove, al richiedente.

Art. 3

1. Il controllo della conformita' della produzione con il tipo di motociclo che ha superato favorevolmente le prove previste dal presente decreto viene effettuato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile, direttamente o a mezzo degli uffici periferici dipendenti, mediante sondaggio.

Art. 4

1. Il costruttore o il suo legale rappresentante deve comunicare alla competente divisione della Direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti qualsiasi modifica di una degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I punto 1.1.
2. La divisione indicata al comma precedente giudica se sul tipo di veicolo modificato debbano essere effettuate nuove prove e conseguentemente redatto un nuovo verbale.
3. Se dalle prove, da espletare dall'organo tecnico competente, risulta che le prescrizioni del presente decreto non sono osservate, la modifica non e' autorizzata.
4. Se le prove hanno esito favorevole, va consegnata all'interessato e trasmessa a tutti gli Stati membri della CEE una copia del certificato di modello corrispondente a quello riportato nell'allegato II al presente decreto, con l'indicazione del numero del telaio dell'ultimo motociclo prodotto in conformita' del precedente certificato; se necessario va altresi' indicato il numero di telaio del primo motociclo prodotto in conformita' del nuovo certificato.

Art. 5

1. I motocicli appartenenti a tipi per i quali uno Stato membro della CEE abbia certificato la rispondenza alle prescrizioni tecniche CEE, contenute nell'allegato I al presente decreto, non sono soggetti a verifiche e prove del livello sonoro, sia ai fini del rilascio della omologazione nazionale, sia ai fini del riconoscimento dell'idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
2. I motocicli in circolazione appartenenti ai tipi indicati al primo comma, che vengono sottoposti a misurazione del livello sonoro, sono considerati conformi alle disposizioni dell'art. 47 del testo unico sopra indicato, se il livello sonoro emesso nel corso della prova a distanza ravvicinata, eseguita con le modalita' previste nel punto 2.2 dell'allegato I, non supera di oltre 5 dB (A) il livello di riferimento indicato al punto 5.2 del certificato CEE.
3. Per i motocicli appartenenti ai tipi indicati nel primo comma le prescrizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute negli articoli 214, 215, 283, 284, 285, 286, 287, 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 .

Art. 6

1. A decorrere dal 1o ottobre 1988 a domanda del costruttore o del suo legale rappresentante le prescrizioni tecniche armonizzate di cui all'allegato I del presente decreto possono essere applicate in luogo delle corrispondenti prescrizioni italiane, al fine del rilascio dell'omologazione nazionale dei tipi di motocicli.
2. A decorrere dalle date fissate nella tabella che figura al punto 2.1.1. dell'allegato I non e' ammesso il rilascio del certificato di cui all'allegato II per un tipo di motociclo che non risponde alle prescrizioni tecniche contenute nel presente decreto.

Art. 7

1. Le omologazioni nazionali dei motocicli rilasciate antecedentemente alle date indicate al secondo comma dell'art. 6 restano valide.

Art. 8

1. Fanno, a tutti gli effetti, parte integrante del presente decreto i seguenti documenti:
allegato I - Definizioni, livelli sonori ammissibili, dispositivi di scappamento;
allegato II - Modello di certificato relativo alla misurazione del livello sonoro di un tipo di motociclo.

Art. 9

Il decreto ministeriale in data 5 maggio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979 , e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 14 giugno 1988 Il Ministro: SANTUZ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegati

ALLEGATO I
DEFINIZIONI, LIVELLI SONORI AMMISSIBILI, DISPOSITIVO DI SCAPPAMENTO
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
ALLEGATO II
MODELLO
[Formato massimo: A 4 (210 x 297 mm)]
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 6 dicembre 1989 (in S.O. n. 96, relativo alla G.U. 23/12/1989, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'esame del tipo, ai fini del riconoscimento della rispondenza di un tipo di motociclo o di un tipo di dispositivo di scappamento (silenziatore) di sostituzione per motociclo alle prescrizioni tecniche CEE concernenti il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento, le prescrizioni contenute negli allegati al decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 385 , sono modificate ed integrate in conformita' agli allegati del presente decreto".
Si riportano, di seguito, gli allegati suindicati:
ALLEGATO A
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO II
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO III
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO IV
Parte di provvedimento in formato grafico
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