Monitoring Gesetzessammlung

092G0136

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

092G0136

Attuazione della direttiva n. 87/416/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina. (DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992 n. 96)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 1/3/92 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/416/CEE del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. A decorrere dal 1› settembre 1992 e' vietata la commercializzazione su tutto il territorio nazionale di benzina contenente piombo che abbia un numero di ottano motore (MON) inferiore a 85,0 e un numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95,0 alla pompa.

Art. 2

1. Le strutture gia' installate sugli impianti di distribuzione di carburanti per l'erogazione di benzina normale con piombo devono essere convertite all'utilizzazione di benzina super priva di piombo.
La conversione di cui al precedente comma e' assentita trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del progetto all'autorita' concedente senza che la stessa abbia formulato motivate osservazioni.

Art. 3

Sanzioni 1. Chiunque non ottempera al divieto stabilito dall'art. 1 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro DE LORENZO, Ministro della sanita' RUFFOLO, Ministro dell'ambiente BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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