Monitoring Gesetzessammlung

097G0075

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

097G0075

Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali. (DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997 n. 45)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 21/3/1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 3 e 36 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , legge comunitaria per il 1994, recanti delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993 , in materia di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali e 94/39/CE della Commissione del 25 luglio 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali; Vista la direttiva 95/9/CE della Commissione del 7 aprile 1995 , recante modifica della direttiva 94/39/CE , che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali; Vista la direttiva 95/10/CE della Commissione del 7 aprile 1995 , che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 , di attuazione della direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 23 marzo 1996 , con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27 ))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27 ))

Art. 3

(ALIMENTI PER ANIMALI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI) 1. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati soltanto se:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27 )) ; b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27 )) ; c) soddisfano le condizioni stabilite sotto la rubrica "disposizioni generali" della parte A dell'allegato I; d) gli usi previsti sono elencati nella parte B dell'allegato I e soddisfano le altre disposizioni fissate in tale parte dell'allegato. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27 )) . 3. Per le modifiche ed integrazioni agli allegati al presente decreto, conseguenti a direttive Europee dovute a conoscenze scientifiche e tecniche si applica l' articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera p)) che e' abrogato il " decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 , recante attuazione delle direttive 93/74/CEE , 94/39/CE , 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5, 6 e all'allegato II".

Art. 4

(NATURA E COMPOSIZIONE) 1. La natura e la composizione degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali devono essere idonee a soddisfare il particolare fine nutrizionale cui sono destinati in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato I, parte A e B.

Art. 5

(ETICHETTATURA) 1. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti dietetici, oltre a quelle stabilite per gli alimenti composti, devono figurare secondo le modalita' di cui all'allegato III, capoverso I, alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e successive modifiche, le seguenti diciture aggiuntive:
a) la qualifica "dietetico" insieme alla descrizione dell'alimento;
b) la destinazione esatta, ovvero il fine nutrizionale particolare;
c) l'indicazione delle caratteristiche nutrizionali essenziali dell'alimento;
d) le dichiarazioni riguardanti il fine nutrizionale particolare previste nella colonna 4 dell'allegato I al presente decreto;
e) la durata raccomandata di utilizzazione dell'alimento;
f) indicazioni ulteriori, se previste come cogenti nell'allegato I al presente decreto.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere conformi all'elenco delle destinazioni ed alle disposizioni generali di cui all'allegato I.
3. L'etichettatura degli alimenti dietetici puo' far riferimento ad uno stato patologico specifico, sempre che tale stato corrisponda al fine nutrizionale definito dall'allegato I, parte B, escludendo in ogni caso che gli alimenti composti possano vantare proprieta' terapeutiche, prevenire, curare o guarire malattie.
4. L'etichetta o le istruzioni per l'uso degli alimenti dietetici devono recare la dicitura: "Si raccomanda di chiedere il parere di uno specialista prima dell'uso", salvo quanto previsto nell'elenco delle destinazioni di cui all'allegato I, parte B, in cui tale dicitura e' sostituita, per alimenti dietetici specifici, dalla raccomandazione di chiedere il parere preliminare di un veterinario.
5. L'etichettatura degli alimenti per particolari fini nutrizionali, in applicazione dell'allegato IV, punto 14), alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , come modificata dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89 , puo' mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per caratterizzare gli alimenti in questione, anche se destinati ad animali diversi da quelli familiari. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale di peso, degli ingredienti impiegati, deve essere chiaramente riportato a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati oppure nell'elenco degli ingredienti, oppure menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di ingredienti.
6. L'etichettatura degli alimenti dietetici puo', inoltre, mettere in rilievo la presenza o il basso tenore di una o piu' componenti analitici che caratterizzano l'alimento. In tal caso il tenore minimo o il tenore massimo del componente o dei componenti analitici, espresso in percentuale di peso dell'alimento, deve essere chiaramente indicato nell'elenco dei componenti analitici dichiarati.
7. La qualifica "dietetico" e' riservata esclusivamente agli alimenti per particolari fini nutrizionali per i quali sono vietate nell'etichettatura e nella presentazione di tali alimenti le qualifiche diverse da "dietetico".
(( 8. Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi puo' essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino piu' materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico e' richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento. ))

Art. 6

(VIGILANZA E CONTROLLO) 1. Il Ministero della Sanita', quando stabilisce che l'impiego di un alimento dietetico o la sua utilizzazione alle condizioni prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente la Commissione Europea, fornendo una motivazione dettagliata, ed applica le misure previste dalla Commissione Europea. 2. I servizi veterinari delle Unita' Sanitarie Locali competenti controllano, almeno a campione, che durante la fabbricazione o la commercializzazione degli alimenti dietetici siano rispettate le condizioni previste dal presente decreto. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2017, N. 26 )) .

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2017, N. 26 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta' degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanita' DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato I

ALLEGATO I
PARTE A
Disposizioni generali
l. Qualora nella colonna 2 della parte B per lo stesso fine nutrizionale sia indicato piu' di un gruppo di caratteristiche nutrizionali, preceduto dalle parole «elo», il produttore puo' scegliere uno o entrambi i gruppi di carattenstiche essenziali onde ottenere il fine nutrizionale definito nella colonna I. In entrambi i casi, le dichiarazioni corrispondenti che dovranno figurare sull'etichetta sono nportate nella colonna 4.
2. Qualora un gruppo di additivi sia citato nella colonna 2 o nella colonna 4 della parte B, l'additivo/gli additivi utilizzato/i debbono essere autorizzati come additivi corrispondenti alle caratteristiche essenziali definite nel regolamento (CE) n. 1831 /2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
3. Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta(e) la(e) fonte(i) di ingredienti o di costituenti analitici, il produttore deve fare una dichiarazione precisa [ad esempio nome specifico dello(degli) ingrediente(i), specie animale o parte dell'animale] che consenta di valutarne la conformita' alle corrispondenti caratteristiche nutrizionali essenziali.
4. Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta la dichiarazione di una sostanza anche ammessa come additivo, accompagnata dall'espressione «totale», il contenuto dichiarato deve riferirsi, a seconda dei casi, alla quantita' naturalmente presente, se non e' stata effettuata nessuna aggiunta, o, in deroga alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), alla quantita' totale della sostanza ottenuta dopo l'addizione della quantita' naturalmente presente e la quantita' dell'additivo aggiunto.
5. Le dichiarazioni richieste nella colonna 4 della parte B con l'espressione «se aggiunto» sono obbligatorie se l'ingrediente o l'additivo e' stato incorporato o aumentato proprio per ottenere particolare fine nutrizionale.
6. Le dichiarazioni da fornire per la colonna 4 della parte B, concernenti i costituenti analitici e gli additivi, sono di ordine quantitativo.
7. Il periodo di impiego raccomandato nella colonna 5 det parte B indica un lasso di tempo all'interno del quale deve essere di regola raggiunto il fine nutrizionale. Entro i limiti stabiliti, i produttori possono far riferimento a periodi di impiego piu' precisi.
8. Un mangime destinato a rispondere a piu' di un fine nutrizionale particolare deve soddisfare i requisiti relativi indicati nella parte B per ciascun fine nutrizionale.
9. Nel caso dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, nelle istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta devono essere fornite indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera.
PARTE B
Elenco degli usi previsti
Parte di provvedimento in formato grafico
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 23 aprile 2009,(in G.U. 11/5/2009, n. 107), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sezione dell'allegato I, parte B del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 «Attuazione delle direttive 93/74/CEE , 94/39/CE , 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali», concernente il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica, e' sostituita con la tabella in allegato".

Allegato II

ALLEGATO II
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27 ))
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