Monitoring Gesetzessammlung

093G0188

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

093G0188

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunita' europee n. 91/663 del 10 dicembre 1991, relativa all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa. (DECRETO 30 dicembre 1992 n. 576)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 14/5/1993 IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942 , in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonche' i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministero dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l' art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942 , con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facolta' di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti la omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda uno o piu' requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli; Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974 , recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento; Visto il decreto ministeriale 1› settembre 1984 ( pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985 ), recante, in attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/756/CEE e delle direttive della Commissione n. 80/233/CEE , numero 82/244/CEE , n. 83/276/CEE e n. 84/8/CEE , norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1989, recante, in attuazione della direttiva della commissione numero 89/278/CEE , norme relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa ( pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989 ); Vista la direttiva della Commissione n. 91/663/CEE del 10 dicembre 1991 con la quale vengono adeguate al progresso tecnico le direttive 76/756/CEE , 80/233/CEE , 82/244/CEE , 83/276/CEE , 84/8/CEE , 89/278/CEE ; Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 21 luglio 1989; Preso atto che, esistendo ancora alcune disparita' d'interpretazione della direttiva 76/756 da parte dei Paesi membri ed alcune difficolta' di pratica applicazione per alcuni tipi di veicolo, continuano in sede CEE i lavori di aggiornamento della direttiva stessa; Ritenuta la conseguente necessita' di non richiedere per ora l'osservanza delle prescrizioni contenute nel punto 4.2.6 dell'allegato I della suddetta direttiva ai fini del rilascio dell'omologazione nazionale; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , in particolare l'art. 17, commi 3 e 4; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 17 dicembre 1992; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3 , ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per veicolo si intende ogni veicolo a motore delle categorie internazionali M e N definite nel decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 70/156/CEE , destinato a circolare su strada con e senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocita' massima superiore per costruzione a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, della categoria internazionale O ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La direttiva CEE n. 91/663 del 10 dicembre 1991 , relativa alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 336 del 31 dicembre 1991.
Note alle premesse:
- La legge n. 942/1973 , detta norme sulla "Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 10:
"Art. 1. - I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
"Art. 2. - La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 e' presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non e' accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE".
"Art. 10. - Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ".
- Il D.M. 1› settembre 1984 ( pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985 ) reca in attuazione della direttiva del Consiglio n. 76/756/CEE e delle direttive della Commissione n. 80/233/CEE , 82/444/CEE , 83/279/CEE e 84/8/CEE norme rela- tive alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
- Il D.M. 21 luglio 1989 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989 ), reca, in attuazione della direttiva della Commissione n. 89/278/CEE norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

Art. 2

1. Le norme del presente regolamento, ai fini della omologazione parziale CEE del tipo di veicolo per quanto riguarda la installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa entrano in vigore il 1› gennaio 1993.
2. Fino al 30 settembre 1993, il costruttore o il suo legale rappresentante possono chiedere in alternativa l'applicazione delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 21 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989 .

Art. 3

1. Dal 1› ottobre 1993 i tipi di veicolo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, potranno ottenere l'omologazione nazionale, a condizione che essi soddisfino per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, alle prescrizioni del presente regolamento; tuttavia, fino al 31 dicembre 1994 non sara' richiesta l'osservanza obbligatoria delle prescrizioni di cui al punto 4.2.6 dell'allegato I al presente regolamento.

Art. 4

1. Resta salva la facolta' prevista dall' art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942 , per i produttori e per i costruttori di richiedere in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, l'omologazione nazionale dei veicoli a motore e relativi rimorchi in base alle prescrizioni tecniche equivalenti contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa (ECE).
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 942/1973 , e' il seguente:
"Art. 9. - A richiesta del produttore o del costruttore di un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti puo' essere omologato in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile".

Art. 5

1. Gli allegati elencati nell'art. 7 del presente regolamento, sostituiscono gli allegati al decreto ministeriale 21 luglio 1989, recante norme relative alla omologazione parziale CEE di veicoli a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1989 .

Art. 6

1. Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti:
allegato I - Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
allegato II - Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 dicembre 1992 Il Ministro: TESINI Visto, il Gardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1993 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 344

Allegato I

((ALLEGATO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE
1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO
1.1. Ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE , la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa deve essere presentata dal costruttore.
1.2. Il modello della scheda informativa e' presentato nell'appendice 1.
1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato:
1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO
2.1 Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE .
2.2. Il modello della scheda di omologazione CE e' presentato nell'appendice 2.
2.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE . Uno stato membro non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
3. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI
3.1 In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5 della direttiva 70/156/CEE .
4. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
4.1 Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la conformita' della produzione sono presi a norma dell' articolo 10 della direttiva 70/156/CEE .
4.2. Le prescrizioni specifiche relative alle prove da eseguire sono riportate nell'allegato 9 dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.
______
Appendice 1
Scheda informativa n. ...
ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa ( direttiva 76/756/CEE , modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)(*)
Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. __________
(*) La numerazione dei punti e le note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE . I punti non rilevanti ai fini della presente direttiva sono stati omessi.
0. DATI GENERALI
0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):.........
0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale:...............
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo(b):................................................
0.3.1. Posizione della marcatura:.................................
0.4. Categoria del veicolo(c):..................................
0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:.........................
0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
1.1 Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:......
1.8. Guida: a destra/a sinistra(1):
1.8.1. Il veicolo e' predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra(1)
2. MASSE DIMENSIONI(e) (in kg e mm)
2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):................
2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:
2.4.1. Per telaio non carrozzato:
2.4.1.1. Lunghezza(j):.............................................
2.4.1.2. Larghezza(k):.............................................
2.4.1.2.1. Larghezza massima:........................................
2.4.1.2.2. Larghezza minima:.........................................
2.4.1.3. Altezza a vuoto(1) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):.........
2.4.2. Per telaio carrozzato:
2.4.2.1. Lunghezza(j):.............................................
2.4.2.2. Larghezza(k):.............................................
2.4.2.3. Altezza a vuoto(1) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):.........
2.6. Massa del veicolo carrozzato, e con il dispositivo di attacco nel caso di un veicolo trattore non appartenente alla categoria M1, in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, 100% degli altri liquidi eccetto l'acqua usata, attrezzi, ruota di scorta conducente e, nel caso degli autobus, massa di un membro del personale (75 kg), se il veicolo e' munito dell'apposito sedile) (o) (massima e minima):.....
2.6.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di attacco (massima e minima):........
2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massima e minima) (y):.........
2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di attacco (massima e minima):........
3. MOTOPROPULSORE(q)
3.2.5. Impianto elettrico:
3.2.5.1. Tensione nominale:.....V, terminale a massa positivo/negativo(1)
6. SOSPENSIONE
6.2.1. Regolazione del livello: si/no/facoltativo(1)
6.6. Pneumatici e ruote:
6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:
6.6.2.1. Asse 1:....................................................
6.6.2.2. Asse 2:....................................................
6.6.2.3. Asse 3:....................................................
6.6.2.4. Asse 4:.................................................... ecc.
9. CARROZZERIA
9.10.3. Sedili:
9.10.3.1. Numero:....................................................
9.10.3.2. Posizione e sistemazione:..................................
10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione, intensita' massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia:..................
10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:..................................
10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/156/CEE , fornire le seguenti indicazioni (per iscritto e/o con disegno schematico):
10.3.1. Disegno che illustri l'estensione della superficie illuminante:...............................................
10.3.2. Metodo di definizione della superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE , punto 1):...................................
10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento:...............
10.3.4. Metodo di funzionamento dei proiettori occultabili:........
10.3.5. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento:.............................................. 10.4 Proiettori anabbaglianti: orientamento normale secondo il punto 6.2.6.1. dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE , punto 1
10.4.1. Valore della regolazione iniziale:.........................
10.4.2. Posizione dell'indicazione:................................
10.4.3. Descrizione/schema(1) e tipo |
di dispositivo di regolazione |
dei proiettori (ad esempio: | applicabile soltanto ai automatico, manuale a scatti, | veicoli muniti di
a regolazione continua):..... > dispositivo di
| regolazione dei
10.4.4. Dispositivo di comando:...... | proiettori
10.4.5. Segni di riferimento:........ |
10.4.6. Segni/simboli assegnati alle |
condizioni di carico......... |
Appendice 2
MODELLO
Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE
______________________ | Timbro | | dell'amministrazione | |______________________| Comunicazione riguardante:
- l'omologazione(1)
- l'estensione dell'omologazione(1)
- il rifiuto dell'omologazione(1)
- la revoca dell'omologazione(1)
di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica(1) per quanto riguarda la direttiva 76/756/CEE , modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.
Numero di omologazione:..............................................
Motivo dell'estensione:..............................................
PARTE I
0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):............
0.2. Tipo di designazione(i) commerciale generale:.................
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entita' tecnica(1) (2):....................
0.3.1. Posizione della marcatura:....................................
0.4. Categoria del veicolo(1) (3):.................................
0.5. Nome e indirizzo del costruttore:.............................
0.7. Per i componenti e le entita' tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:...................
0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:............
PARTE II
1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:......................
3. Data del verbale di prova:....................................
4. Numero del verbale di prova:..................................
5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)
6. Luogo:........................................................
7. Data:.........................................................
8. Firma:........................................................
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorita' omologante, del quale si puo' richiedere copia.
__________
(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entita' tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123???).
(3) Definita nell'allegato II (A) della direttiva 70/756/CEE .
____
Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...
concernente l'omologazione di un veicolo
per quanto riguarda la direttiva 76/756/CEE ,
modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE
1. ALTRE INFORMAZIONI
1.1. Elenco delle luci facoltative che possono essere montate su questo tipo di veicolo:.........................................
5. OSSERVAZIONI
5.1. Eventuali osservazioni sui componenti mobili:...................))

Allegato II

((ALLEGATO II
PRESCRIZIONI TECNICHE
1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 2, 2.2- 2.25.2, 5 e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento n. 48 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:
- la serie di modifiche 01, comprese le rettifiche(1);
- il corrigendum 2 alla serie di modifiche 01(2);
- il supplemento 1 alla serie di modifiche 01, comprese le rettifiche alla serie di modifiche 01 e il corrigendum 1 alla revisione 1 del regolamento n. 48(3);
- il corrigendum 4 alla serie di modifiche 01(4),
fatta eccezione per quanto segue:
1.1. il punto 2.4 va inteso come segue:
Per "veicolo a vuoto" si intende un veicolo in ordine di marcia, come definito al punto 2.6 dell'appendice 1, allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;
1.2. la nota 2) al punto 2.7.24 e il relativo rinvio sono soppressi;
1.3. la dizione "modulo di comunicazione" (punto 10.1 dell'allegato 1), citata al punto 5.19.1 va intesa come "scheda di omologazione" (punto 5.1 dell'addendum all'appendice 2, allegato I della presente direttiva).
1.4 Nella nota 4) al punto 6.2.9 di cui al documento di riferimento (3), la locuzione "Parti contraenti ai rispettivi regolamenti" va intesa come "Stati membri".
1.5. Ai punti 6.14.2, 6.15.2, 6.16.2 e 6.17.2 la dizione "regolamento n. 3" va intesa come " direttiva 76/757/CEE ".
1.6. La nota 5) al punto 6.19 e il relativo rinvio sono soppressi.
1.7. La nota 1) dell'allegato 5 va intesa come segue:
"Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A alla direttiva 70/156/CEE ".
2. Lasciando impregiudicate le prescrizioni dell'articolo 8, in particolare dei paragrafi 2, lettera a) e c), e 3 della direttiva 70/156/CEE , nonche' le prescrizioni del presente allegato e delle direttive particolari, e' vietata l'installazione di qualsiasi dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa diverso da quelli di cui ai punti da 2.7.1 a 2.7.24 dei documenti riportati al punto 1.
______
__________
(1) E/ECE/324 |
E/ECE/TRANS/505 | Rev. 1/Add. 47/Rev. 1.
(2) E/ECE/324 |
E/ECE/TRANS/505 | Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Corr. 1.
(3) E/ECE/324 |
E/ECE/TRANS/505 | Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Mod. 1.
(4) E/ECE/324 |
E/ECE/TRANS/505 | Rev. 1/Add. 47/Rev. 1/Corr. 2."
Prescrizioni tecniche del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite di cui all'articolo 3 e all'allegato II, punto 1 della direttiva 97/28/CE (1) della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
__________
(1) GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 1.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento:
2.2 Per "tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa" si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze sostanziali in ordine alle caratteristiche di cui ai punti 2.2.1. a 2.2.4.
Non sono inoltre considerati veicoli di tipo diverso i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti da 2.2.1. a 2.2.4., se dette differenze non comportano modifiche del genere, del numero, della posizione, della visibilita' geometrica delle luci e dell'inclinazione del fascio anabbagliante prescritti per il tipo di veicolo in questione, ne' i veicoli sui quali sono montate o assenti luci facoltative;
2.2.1. le dimensioni e la forma esterna del veicolo;
2.2.2. il numero e la posizione dei dispositivi;
2.2.3. il sistema per regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante (dei proiettori);
2.2.4. le sospensioni del veicolo.
2.3. Per "piano trasversale" s'intende un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.
2.4. Per "veicolo a vuoto" si intende un veicolo senza conducente, equipaggio, passeggeri o carico, con il serbatoio del carburante pieno, la ruota di scorta e le attrezzature normalmente presenti.
2.5. Per "veicolo a pieno carico" si intende il veicolo caricato fino a raggiungere la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore, che fissa anche la ripartizione del carico sugli assi secondo il metodo descritto nell'allegato 5.
2.6. Per "dispositivo" si intende un elemento o un insieme di elementi impiegati per svolgere una o piu' funzioni.
2.7. Per "luce" si intende un dispositivo destinato ad illuminare la strada o ad emettere un segnale luminoso visibile per gli altri utenti della strada. Sono considerate luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri.
2.7.1. Per "sorgente luminosa delle lampade" si intende il filamento della lampada. Se una lampada ha piu' filamenti, ciascun filamento costituisce una sorgente luminosa.
2.7.2. Per "luci equivalenti" si intendono luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel paese d'immatricolazione del veicolo; tali luci possono avere caratteristiche differenti dalle luci installate sul veicolo in occasione dell'omologazione, sempreche' soddisfino alle condizioni del presente regolamento.
2.7.3. Per "luci indipendenti" si intendono dispositivi aventi superfici illuminanti(1), sorgenti luminose e contenitori distinti.
2.7.4. Per "luci raggruppate" si intendono dispositivi aventi superfici illuminanti(1) e sorgenti luminose distinte, ma il contenitore in comune.
2.7.5. Per "luci combinate" si intendono dispositivi aventi superfici illuminanti(1) distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune.
2.7.6. Per "luci reciprocamente incorporate" si intendono dispositivi aventi sorgenti luminose distinte oppure una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse (ad esempio, differenze ottiche, meccaniche o elettriche), superfici illuminanti totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune.
2.7.7. Per "luce semplice" si intende una parte del dispositivo che svolge una sola funzione di illuminazione o di segnalazione luminosa.
2.7.8. Per "luce occultabile" si intende una luce che puo' essere dissimulata parzialmente o totalmente quando uno e' utilizzata. Tale risultato puo' essere ottenuto con un dispositivo di chiusura mobile, lo spostamento della luce o qualsiasi altro mezzo idoneo. Si designa piu' particolarmente col termine di "luce a scomparsa" una luce occultabile il cui spostamento la fa rientrare all'interno della carrozzeria.
2.7.9. Per "proiettore abbagliante" si intende la luce destinata a illuminare in profondita' il piano stradale antistante il veicolo.
2.7.10. Per "proiettore anabbagliante" si intende la luce destinata ad illuminare il piano stradale antistante il veicolo senza abbagliare ne' disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta o gli altri utenti della strada.
2.7.11. Per "indicatore di direzione" si intende la luce destinata a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra.
Gli indicatori di direzione possono essere usati anche in conformita' delle prescrizioni del regolamento n. X(*).
__________
(*) Regolamento relativo ai sistemi di allarme, dopo la sua entrata in vigore.
2.7.12. Per "luce di arresto" si intende la luce destinata a segnalare agli altri utenti della strada che si trovino dietro il veicolo che il conducente sta azionando il freno di servizio.
Le luci di arresto possono essere attivate da un freno di rallentamento o da un dispositivo analogo.
2.7.13. Per "dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore" si intende il dispositivo destinato ad illuminare lo spazio riservato alla targa di immatricolazione posteriore; esso puo' essere composto di vari elementi ottici.
2.7.14. Per "luce di posizione anteriore" si intende la luce destinata a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore.
2.7.15. Per "luce di posizione posteriore" si intende la luce destinata a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte posteriore.
2.7.16. Per "catadiottro" si intende un dispositivo destinato a segnalare la presenza di un veicolo, per mezzo della riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, ad un osservatore situato in prossimita' di detta sorgente luminosa.
Ai fini del presente regolamento, non si considerano come catadiottri:
2.7.16.1. - le targhe d'immatricolazione retroriflettenti;
2.7.16.2. - i segnali retroriflettenti di cui all'ADR (Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada);
2.7.16.3. - le altre targhe e segnali retroriflettenti da utilizzare in conformita' delle prescrizioni nazionali di impiego per quanto riguarda alcune categorie di veicoli o alcuni metodi operativi.
2.7.17. Per "segnalazione d'emergenza" si intende il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione, inteso a segnalare il pericolo particolare rappresentato momentaneamente dal veicolo per gli altri utenti della strada.
2.7.18. Per "proiettore fendinebbia anteriore" si intende la luce destinata a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, neve, pioggia o nubi di polvere.
2.7.19. Per "luce posteriore per nebbia" si intende la luce destinata a rendere piu' facilmente visibile il veicolo visto dalla parte posteriore in caso di forte nebbia.
2.7.20. Per "proiettore di retromarcia" si intende la luce destinata ad illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia.
2.7.21. Per "luce di stazionamento" si intende la luce destinata a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. Essa sostituisce in tal caso le luci di posizione anteriori e posteriori.
2.7.22. Per "luce di ingombro" si intende la luce disposta presso l'estremita' della larghezza fuori tutto e il piu' vicino possibile alla parte piu' alta del veicolo, destinata ad indicare chiaramente la sua larghezza fuori tutto. Questa luce e' destinata a completare, su alcuni veicoli a motore e rimorchi, le luci di posizione anteriori e posteriori del veicolo, attirando particolarmente l'attenzione sul suo ingombro.
2.7.23. Per "luce di posizione laterale" si intende la luce destinata a segnalare la presenza del veicolo visto lateralmente.
2.7.24. Per "luce di marcia diurna" si intende la luce rivolta verso l'avanti destinata a rendere piu' facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna.(2)
2.8. Per "superficie di uscita della luce" di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa e di un catadiottro, si intende tutta o parte della superficie esterna del materiale trasparente, indicata dal fabbricante del dispositivo nel rispettivo disegno della domanda di omologazione (cfr. allegato 3).
2.9. Superficie illuminante (cfr. allegato 3).
2.9.1. Per "superficie illuminante di un dispositivo di illuminazione" (punti 2.7.9, 2.7.10, 2.7.18 e 2.7.20), si intende la proiezione ortogonale dell'apertura totale del riflettore o, nel caso di proiettori con riflettore ellissoidale, del "trasparente di proiezione" su un piano trasversale. Se il dispositivo di illuminazione non ha riflettore, si applica la definizione del punto 2.9.2. Se la superficie di uscita della luce del proiettore ricopre soltanto una parte dell'apertura totale del riflettore, si prende in considerazione unicamente la proiezione di questa parte.
Nel caso del proiettore anabbagliante, la superficie illuminante e' limitata dalla traccia della linea di demarcazione che appare sul trasparente. Se riflettore e trasparente sono regolabili fra loro, si prende come base la posizione intermedia di regolazione.
2.9.2. Per "superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro" (punti da 2.7.11 a 2.7.15, 2.7.17, 2.7.19 e da 2.7.21 a 2.7.24) si intende la proiezione ortogonale della luce su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento e in contatto con l'esterno della superficie di uscita della luce. Tale proiezione e' limitata dai margini di schermi situati in questo piano, ciascuno dei quali lascia passare soltanto il 98% dell'intensita' totale della luce nella direzione dell'asse di riferimento.
Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali della superficie illuminante, si prendono in considerazione soltanto schermi a margine orizzontale e verticale.
2.9.3. Per "superficie illuminate di un catadiottro" (punto 2.7.22) si intende la proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dell'ottica catadiottrica e paralleli a questo asse. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali del dispositivo, si considerano solo i piani verticali e orizzontali.
2.10. Per "superficie apparente" in una determinata direzione d'osservazione si intende, a richiesta del fabbricante oppure del suo mandatario debitamente accreditato, la proiezione ortogonale:
dei bordi della superficie illuminante proiettata sulla superficie esterna del trasparente (a-b),
oppure la superficie di uscita della luce (c-d),
su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione e tangente al punto piu' esterno del trasparente (cfr. allegato 3 del presente regolamento).
2.11. Per "asse di riferimento" si intende l'asse caratteristico della luce, determinato dal fabbricante (della luce) come direzione di riferimento (H = 0 gradi, V = 0 gradi) per gli angoli di campo nelle misure fotometriche e per l'installazione della luce sul veicolo.
2.12. Per "centro di riferimento" si intende l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce. Questo centro di riferimento deve essere indicato dal fabbricante del dispositivo.
2.13. Per "angoli di visibilita' geometrica" si intendono gli angoli che determinano la zona dell'angolo solido minimo nella quale la superficie apparente della luce deve essere visibile. Detta zona dell'angolo solido e' determinata dai segmenti di una sfera, il cui centro coincide con il centro di riferimento del dispositivo ed il cui equatore e' parallelo al suolo. Questi segmenti sono determinati relativamente all'asse di riferimento.
Gli angoli orizzontali beta corrispondono alla longitudine e gli angoli verticali alfa alla latitudine. All'interno degli angoli di visibilita' geometrica non devono esistere ostacoli alla propagazione della luce a partire da una parte qualunque della superficie apparente del dispositivo osservata dall'infinito.
Se le misurazioni vengono effettuate a minor distanza dal dispositivo, la direzione di osservazione deve essere spostata parallelamente per ottenere la stessa precisione.
All'interno degli angoli di visibilita' geometrica non viene tenuto conto degli ostacoli che esistevano gia' all'atto dell'omologazione del dispositivo.
Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente rimane nascosta da una qualsiasi parte del veicolo, deve essere provato che la parte del dispositivo non nascosta e' ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l'omologazione del dispositivo stesso quale unita' ottica (cfr. allegato 3 del presente regolamento).
Se tuttavia l'angolo verticale di visibilita' geometrica sotto il piano orizzontale puo' essere ridotto a 5 gradi (quando la luce si trova ad una altezza dal suolo inferiore a 750 mm), il campo fotometrico delle misure dell'unita' ottica installata puo' essere limitato a 5 gradi sotto il piano orizzontale.
2.14. Per "estremita' della larghezza fuori tutto" di ciascun lato del veicolo si intende il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo tangente all'estremita' laterale di quest'ultimo, senza tener conto della sporgenza:
2.14.1. dei pneumatici, in prossimita', del loro punto di contatto con il suolo e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici;
2.14.2. dei dispositivi antislittamento montati sulle ruote;
2.14.3. degli specchi retrovisori;
2.14.4. degli indicatori di direzione laterali, delle luci d'ingombro, delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di stazionamento, di catadiottri e delle luci di posizioni laterali;
2.14.5. dei sigilli doganali apposti sul veicolo e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di detti sigilli.
2.15. Per "larghezza fuori tutto" si intende la distanza fra i due piani verticali definiti al punto 2.14.
2.16. Si applicano inoltre le seguenti definizioni.
2.16.1. Per "luce unica" si intende un dispositivo o parte di un dispositivo avente una sola funzione e una sola superficie illuminante nella direzione dell'asse di riferimento (cfr. punto 2.10 del presente regolamento) e una o piu' sorgenti luminose.
Ai fini dell'installazione sul veicolo, per luce unica si intende anche qualsiasi insieme di due luci indipendenti o raggruppate, identiche o no, ma aventi la stessa funzione, quando siano installate in modo che la proiezione delle superfici apparenti delle luci in direzione dell'asse di riferimento occupi almeno il 60% della superficie del rettangolo piu' piccolo che circoscrive le proiezioni di dette superfici apparenti nella direzione dell'asse di riferimento.
In tal caso ognuna di queste luci, qualora sia richiesta l'omologazione, deve essere omologata come luce di tipo "D".
Questa combinazione non e' applicabile ai proiettori abbaglianti, ai proiettori anabbaglianti e ai proiettori fendinebbia.
2.16.2. Per "coppia di luci" o per "numero pari di luci" si intende una sola superficie di uscita della luce a forma di striscia o fascia disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e estendentesi, da ciascun lato di esso, almeno fino a 0,4 m dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo, per una lunghezza minima di 0,8 m. L'illuminazione di questa superficie deve provenire da almeno due sorgenti luminose situate il piu' vicino possibile alle sue estremita'. La superficie di uscita della luce puo' essere costituita da un insieme di elementi giustapposti, sempreche' le proiezioni delle diverse singole superfici di uscita della luce su un piano trasversale occupino almeno il 60% della superficie del rettangolo piu' piccolo che circoscrive le proiezioni di dette singole superfici di uscita della luce.
2.17. Per "distanza fra due luci" orientate nella stessa direzione si intende la distanza minima fra le due superfici apparenti nella direzione dell'asse di riferimento. Quando la distanza tra le luci soddisfa chiaramente le prescrizioni del presente regolamento, non e' necessario determinare esattamente i bordi delle superfici apparenti.
2.18. Per "spia di funzionamento" si intende un segnale ottico o acustico (o un altro segnale equivalente) che indica se un dispositivo e' stato attivato e se funziona correttamente o no.
2.19. Per "spia di innesto a circuito chiuso" si intende un segnale ottico (o un altro segnale equivalente) che indica se un dispositivo e' stato attivato, senza indicare se funziona correttamente o no.
2.20. Per "luce facoltativa" si intende una luce la cui installazione e' lasciata alla scelta del costruttore.
2.21. Per "suolo" si intende la superficie su cui si trova il veicolo, la quale deve essere sostanzialmente orizzontale.
2.22. Per "parti mobili" del veicolo si intendono i pannelli di carrozzeria o altre parti del veicolo la cui posizione puo' essere cambiata per ribaltamento, rotazione o scorrimento senza l'uso di attrezzi. Esse non includono le cabine ribaltabili.
2.23. Per "posizione normale d'impiego della parte mobile" si intende la posizione o le posizioni di una parte mobile indicata dal costruttore del veicolo per le condizioni normali di impiego e la condizione di stazionamento del veicolo.
2.24. Per "condizioni normali d'impiego del veicolo" si intende:
2.24.1. per un veicolo a motore, quando il veicolo e' pronto a muoversi con il motore in moto e le sue parti mobili nella posizione o nelle posizioni normali d'impiego di cui al punto 2.23,
2.24.2. per un rimorchio, quando il rimorchio e' collegato ad un veicolo a motore trainante nelle condizioni descritte nel punto 2.24.1 e le sue parti mobili sono nella posizione o nelle posizioni normali d'impiego di cui la punto 2.23.
2.25. Per "condizione di stazionamento di un veicolo" si intende:
2.25.1. per un veicolo a motore, quando il veicolo e' fermo, con il motore non in moto e le sue parti mobili nella posizione o nelle posizioni normali d'impiego di cui al punto 2.23,
2.25.2. per un rimorchio, quando il rimorchio e' collegato ad un veicolo a motore trainante nelle condizioni descritte nel punto 2.25.1 e le sue parti mobili sono nella posizione o nelle posizioni normali d'impiego di cui al punto 2.23.
5. PRESCRIZIONI GENERALI
5.1. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni d'impiego definite ai punti 2.24, 2.24.1 e 2.24.2 e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti, conservino le caratteristiche imposte dal presente regolamento e che il veicolo possa soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. In particolare, occorre evitare che si possa effettuare inavvertitamente un'erronea regolazione delle luci.
5.2. I dispositivi di illuminazione descritti nei punti 2.7.9, 2.7.10 e 2.7.18 debbono essere installati in modo che la regolazione corretta dell'orientamento possa essere eseguita con facilita'.
5.3. Per tutti i dispositivi di segnalazione luminosa, anche per quelli posti sulle pareti laterali, l'asse di riferimento della luce montata sul veicolo deve essere parallelo al piano di appoggio del veicolo sulla strada; inoltre, questo asse deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo nel caso dei catadiottri laterali e delle luci di posizione laterali e parallelo a questo piano per tutti gli altri dispositivi di segnalazione. In ogni direzione sara' ammessa una tolleranza di + 3 gradi.
Inoltre vanno rispettate le disposizioni particolari per l'installazione eventualmente previste dal costruttore.
5.4. L'altezza e l'orientamento delle luci vanno verificati, salvo prescrizioni particolari, quando il veicolo e' a vuoto e si trova su una superficie piana e orizzontale nelle condizioni definite nei punti 2.24, 2.24.1 e 2.24.2.
5.5. Salvo prescrizioni particolari, le luci di una stessa coppia debbono:
5.5.1. essere montate simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano (simmetria da valutare sulla base della forma geometrica esterna del dispositivo e non del bordo della superficie illuminante definita nel punto 2.9);
5.5.2. essere simmetriche l'una rispetto all'altra in rapporto al piano longitudinale mediano; questa prescrizione non si applica alla struttura interna del dispositivo;
5.5.3. soddisfare alle stesse prescrizioni colorimetriche;
5.5.4. avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche.
5.6. Sui veicoli la cui forma esterna e' asimmetrica, queste prescrizioni debbono essere rispettate nella misura del possibile.
5.7. Le luci possono essere raggruppate, combinate o incorporate reciprocamente, a condizione che ciascuna di queste luci soddisfi tutte le prescrizioni relative a colore, posizione, orientamento, visibilita' geometrica, collegamenti elettrici e altre eventuali prescrizioni.
5.8. L'altezza massima al di sopra del suolo e' misurata a partire dal punto piu' elevato e l'altezza minima a partire dal punto piu' basso della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento.
Nel caso di proiettori anabbaglianti, l'altezza minima dal suolo e' determinata a partire dal punto piu' basso dell'uscita effettiva del sistema ottico (ad es. riflettore, trasparente, trasparente di proiezione), indipendentemente dal suo impiego.
Quando l'altezza (massima o minima) dal suolo soddisfa inequivocabilmente le prescrizioni del presente regolamento, non e' necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.
La posizione per quanto riguarda la larghezza viene determinata a partire dal bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo, relativamente alla larghezza fuori tutto, e a partire dai bordi interni della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento, relativamente alla distanza fra i dispositivi.
Quando la posizione per quanto riguarda la larghezza soddisfa inequivocabilmente le prescrizioni del presente regolamento, non e' necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.
5.9. Salvo prescrizioni particolari, nessuna luce deve essere lampeggiante, tranne gli indicatori di direzione e la segnalazione d'emergenza.
5.10. Nessuna luce rossa che possa causare confusione e che provenga da un dispositivo di cui al punto 2.7 deve essere emessa verso l'avanti e nessuna luce bianca che possa causare confusione e che provenga da un dispositivo di cui al punto 2.7 deve essere emessa all'indietro, tranne il proiettore di retromarcia. A tal fine non si deve tener conto dei dispositivi di illuminazione interna del veicolo.
In caso di dubbio, questa prescrizione deve essere verificata come segue:
5.10.1. per la visibilita' di luce rossa verso l'avanti: nessuna superficie di uscita della luce di una luce rossa deve essere direttamente visibile ad un osservatore che si sposti nella zona 1 di un piano trasversale posto 25 m davanti al veicolo (cfr. allegato 4);
5.10.2. per la visibilita' di luce bianca all'indietro: nessuna superficie di uscita della luce di una luce bianca deve essere direttamente visibile ad un osservatore che si sposti nella zona 2 di un piano trasversale posto 25 m dietro il veicolo (cfr. allegato 4).
5.10.3. Nei rispettivi piani, le zone 1 e 2 che rientrano nel campo visivo dell'osservatore sono limitate:
5.10.3.1. in altezza, da due piani orizzontali rispettivamente a 1 m e a 2,2 m dal suolo,
5.10.3.2. in larghezza, da due piani verticali che, formando verso l'avanti e all'indietro rispettivamente un angolo di 15 gradi verso l'esterno in rapporto al piano mediano longitudinale del veicolo, passano nel punto o nei punti di contatto dei piani verticali paralleli al piano longitudinale mediano delimitando la larghezza fuori tutto del veicolo. Se ci sono diversi punti di contatto, quello piu' avanzato corrisponde al piano anteriore e quello piu' arretrato al piano posteriore.
5.11. I collegamenti elettrici devono essere tali che le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le eventuali luci di ingombro, le eventuali luci di posizione laterali ed il dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti soltanto simultaneamente.
Questa condizione non si applica alle luci di posizione anteriori e posteriori, cosi' come alle luci di posizione laterali combinate o reciprocamente incorporate con dette luci, impiegate come luci di stazionamento.
5.12. I collegamenti elettrici devono essere tali che i proiettori abbaglianti, i proiettori anabbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori possano accendersi soltanto quando funzionano anche le luce indicate al punto 5.11. Tuttavia questa condizione non si applica ai proiettori abbaglianti o ai proiettori anabbaglianti quando i segnali luminosi consistono nell'accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti o nell'accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori abbaglianti o nell'accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti.
5.13. Spie
Laddove il presente regolamento prescrive una "spia d'innesto", questa puo' essere sostituita da una "spia di funzionamento".
5.14. Luci occultabili
5.14.1. E' proibito l'occultamento delle luci, fatta eccezione per i proiettori abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia anteriori, che possono essere occultati quando non sono in funzione.
5.14.2. In caso di guasto riguardante il funzionamento del dispositivo o dei dispositivi di occultamento, la luce deve rimanere nella posizione di impiego, se in funzione, o deve poter essere portata nella posizione d'impiego senza dover far uso di attrezzi.
5.14.3. Deve essere possibile mettere le luci in posizione di impiego e accenderle per mezzo di un solo comando, senza escludere la possibilita' di metterle in posizione d'impiego senza accenderle. Tuttavia, nel caso di proiettori abbaglianti e anabbaglianti raggruppati, il comando di cui sopra e' richiesto solo per la messa in funzione dei proiettori anabbaglianti.
5.14.4. Dal posto del conducente, non deve essere possibile arrestare intenzionalmente il movimento delle luci accese prima che esse raggiungano la posizione d'impiego. Quando si rischia d'abbagliare altri utenti della strada con il movimento delle luci, queste ultime devono potersi accendere soltanto dopo aver raggiunto la posizione d'impiego.
5.14.5. Quando il dispositivo di occultamento ha una temperatura compresa fra - 30 gradi C e + 50 gradi C, i proiettori devono poter raggiungere la posizione d'impiego nei tre secondi successivi all'azionamento iniziale del comando.
5.15. I colori della luce emessa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sono:
_____________________________________________________________________ proiettore abbagliante: | bianco
proiettore anabbagliante: | bianco
proiettore fendinebbia |
anteriore: | bianco o giallo
proiettore di retromarcia: | bianco
indicatore di direzione: | giallo ambra
segnalazione di emergenza: | giallo ambra
luce di arresto: | rosso
dispositivo di illuminazione |
della targa d'immatricolazione |
posteriore: | bianco
luce di posizione anteriore: | bianco
luce di posizione posteriore: | rosso
luce posteriore per nebbia: | rosso
luce di stazionamento: | bianco davanti, rosso dietro,
| giallo ambra se incorporato
| reciprocamente negli indicatori
| di direzione laterali o nelle
| luci di posizione laterali
luce di posizione laterale: | giallo ambra; tuttavia, la luce
| di posizione laterale piu'
| arretrata puo' essere rossa se e' | raggruppata o combinata o
| reciprocamente incorporata con la | luce di posizione posteriore, la | luce di ingombro posteriore, la
| luce posteriore per nebbia, la
| luce di arresto, oppure se' e'
| raggruppata o ha una parte della | superficie di uscita della luce
| in comune con il catadiottro
| posteriore
luce di ingombro: | bianco davanti, rosso dietro
luce di marcia diurna: | bianco
catadiottro posteriore, non |
triangolare: | rosso
catadiottro posteriore, |
triangolare: | rosso
catadiottro anteriore non |
triangolare: | identico al colore della luce
| incidente(*)
catadiottro laterale, non |
triangolare: | giallo ambra; tuttavia, il
| catadiottro laterale piu'
| arretrato puo' essere rosso
| se e' raggruppato oppure ha una
| parte della superficie di uscita | della luce in comune con la luce | di posizione posteriore, la luce | di ingombro posteriore, la luce
| posteriore per nebbia, la luce di | arresto oppure la luce di
| posizione laterale piu' arretrata | di colore rosso
__________________________________|__________________________________ (*) Detto anche catadiottro incolore o bianco.
_____________________________________________________________________ 5.16. Numero di luci
Il numero delle luci sul veicolo deve essere uguale al numero o ai numeri indicati al comma 2 di ciascuno dei punti da 6.1 a 6.19.
5.17. Fatto salvo quanto prescritto ai punti 5.18, 5.19 e 5.21, le luci possono essere installate su parti mobili.
5.18. Le luci di posizione posteriori, gli indicatori di direzione posteriori e i catadiottri posteriori, triangolari o non triangolari, non devono essere installati su parti mobili, a meno che, in tutte le posizioni fisse dei componenti mobili, le luci montate su detti componenti soddisfino tutte le prescrizioni relative a posizione e visibilita' geometrica e le prescrizioni fotometriche ad esse applicabili.
Qualora le suddette funzioni siano ottenute con un insieme di due luci di tipo "D" (vedi punto 2.16.1), soltanto una di queste luci deve soddisfare le prescrizioni sopraindicate.
5.19. Nessuna parte mobile, con o senza un dispositivo di segnalazione, puo' occultare, in una qualsiasi posizione fissa, piu' del 50% della superficie apparente delle luci di posizione anteriore o posteriore, degli indicatori di direzione anteriori o posteriori o dei catadiottri, osservati nella direzione dell'asse di riferimento del dispositivo specifico.
Se cio' non e' possibile:
5.19.1. un'annotazione nel modulo di comunicazione (punto 10.1 dell'allegato 1) deve informare le altre amministrazioni che piu' del 50% della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento puo' essere occultata dalle parti mobili;
5.19.2. nel caso in cui si applichi il punto 5.19.1, un'indicazione sul veicolo deve informare l'utente che quando le parti mobili si trovano in una determinata posizione, gli altri utenti della strada devono essere avvertiti della presenza del veicolo sulla strada, ad esempio per mezzo di un triangolo di presegnalazione o di altri dispositivi conformi alle norme nazionali di circolazione stradale.
5.20. Quando le parti mobili si trovano in una posizione diversa dalla "posizione normale" definita al punto 2.23, i dispositivi installati su di esse non devono disturbare indebitamente gli utenti della strada.
5.21. Quando una luce e' installata su di una parte mobile e la parte mobile si trova nella(e) posizione(i) normale(i) d'impiego (vedi punto 2.23), la luce deve sempre ritornare nella(e) posizione(i) specificata(e) dal costruttore in conformita' del presente regolamento. Nel caso dei proiettori anabbaglianti e dei proiettori fendinebbia anteriori, questa prescrizione si considera soddisfatta se, muovendo le parti mobili e riportandole nella posizione normale per 10 volte, nessun valore dell'inclinazione angolare di queste luci, in relazione al loro supporto, misurato dopo ogni azionamento della parte mobile, differisce di piu' dello 0,15% dalla media dei dieci valori misurati.
Se questo valore e' superato, ciascun limite indicato al punto 6.2.6.1.1 deve essere conseguentemente modificato del valore in eccesso per ridurre il campo di inclinazione ammesso per la verifica del veicolo conformemente all'allegato 6.
5.22. Con l'eccezione dei catadiottri, una luce, anche se dotata di marchio di omologazione, e' considerata "non presente" quando non puo' essere resa funzionante con la sola installazione della lampada.
6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
6.1. Proiettore abbagliante
6.1.1. Presenza
Obbligatoria sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.
6.1.2. Numero
Due o quattro
Quando un veicolo e' dotato di quattro proiettori occultabili e' autorizzata l'installazione di due proiettori supplementari soltanto allo scopo di effettuare segnali luminosi consistenti nell'accensione intermittente a brevi intervalli (cfr. punto 5.12) in condizioni diurne.
6.1.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.1.4. Posizione
6.1.4.1. In larghezza: nessuna disposizione particolare.
6.1.4.2. In altezza: nessuna disposizione particolare.
6.1.4.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo, montato in modo che la luce emessa non disturbi il conducente, ne' direttamente ne' indirettamente, attraverso gli specchi retrovisivi e/o altre superfici riflettenti del veicolo.
6.1.5. Visibilita' geometrica
La visibilita' della superficie illuminante, compresa la sua visibilita' nelle zone che non sembrano illuminate nella direzione d'osservazione considerata, deve configurarsi all'interno di uno spazio divergente delimitato dalle generatrici che, partendo dal perimetro della superficie illuminante, formano un angolo di almeno 5 gradi con l'asse di riferimento del proiettore.
Quale origine degli angoli di visibilita' geometrica si prende il, contorno della proiezione della superficie illuminante su un piano trasversale tangente alla parte anteriore del trasparente del proiettore.
6.1.6. Orientamento
Verso l'avanti.
Oltre ai dispositivi necessari per mantenere una regolazione corretta e quando vi sono due coppie di proiettori, una di esse, costituita da proiettori che svolgono unicamente la funzione di fari abbaglianti, puo' muoversi in funzione dell'angolo di sterzatura, con rotazione attorno ad un asse sostanzialmente verticale.
6.1.7. Collegamento elettrico
6.1.7.1. L'accensione dei proiettori abbaglianti puo' effettuarsi simultaneamente o in coppia. Al momento del passaggio dai fasci anabbaglianti ai fasci abbaglianti deve essere accesa almeno una coppia di proiettori abbaglianti. Al momento del passaggio dai fasci abbaglianti ai fasci anabbaglianti si devono spegnere contemporaneamente tutti i proiettori abbaglianti.
6.1.7.2. I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.
6.1.7.3. Se sono installati quattro proiettori occultabili, quando essi si trovano nella posizione di funzionamento deve essere impedito il contemporaneo funzionamento degli eventuali proiettori supplementari, previsti per effettuare segnali luminosi consistenti nell'accensione intermittente a brevi intervalli (cfr. punto 5.12) in condizioni diurne.
6.1.8. Spie
Spia di innesto obbligatoria.
6.1.9. Altre prescrizioni
6.1.9.1. L'intensita' massima dell'insieme dei proiettori abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente non deve superare 225 000 cd, pari ad un valore di riferimento di 75.
6.1.9.2. Tale intensita' massima si ottiene sommando i singoli valori di riferimento indicati sui vari proiettori. Il valore di riferimento "10" deve essere attribuito a ciascun proiettore su cui siano apposte le lettere "R" o "CR".
6.2. Proiettore anabbagliante
6.2.1. Presenza
Obbligatoria sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.
6.2.2. Numero
Due.
6.2.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.2.4. Posizione
6.2.4.1. In larghezza: il bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento piu' distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' fuori tutto del veicolo. I bordi interni della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento devono essere distanti almeno 600 mm.
Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1300 mm.
6.2.4.2. In altezza: dal suolo, minima 500 mm, massima 1200 mm.
6.2.4.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione e' considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, ne' direttamente ne' indirettamente, attraverso gli specchi retrovisivi e/o altre superfici riflettenti del veicolo.
6.2.5. Visibilita' geometrica
E' definita dagli angoli alfa e beta indicati al punto 2.13.
alfa = 15 gradi verso l'alto e 10 gradi verso il basso,
beta = 45 gradi verso l'esterno e 10 gradi verso l'interno.
Dato che i valori fotometrici richiesti per i proiettori anabbaglianti non coprono l'intero campo di visibilita' geometrica, si richiede, per l'omologazione del veicolo, un valore minimo di 1 cd nello spazio rimanente. La presenza di divisori o altri elementi in prossimita' del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada.
6.2.6. Orientamento
Verso l'avanti.
6.2.6.1. Orientamento verticale
6.2.6.1.1. L'inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante, da regolare con il veicolo a vuoto e con una persona sul sedile del conducente, deve essere specificata dal costruttore con una rolleranza dello 0,1% e indicata in modo chiaramente leggibile ed indelebile su ciascun veicolo, accanto al proiettore oppure sulla targhetta del costruttore, usando il simbolo illustrato nell'allegato 7.
Il valore di questa inclinazione verso il basso e' definito in conformita' del punto 6.2.6.1.2.
6.2.6.1.2. In funzione dell'altezza di installazione in metri (h) del proiettore anabbagliante, misurata al bordo inferiore della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento, con il veicolo a vuoto, l'inclinazione verticale della linea di demarcazione del fascio anabbagliante deve rimanere, in tutte le condizioni statiche di cui all'allegato 5, entro i seguenti limiti e l'orientamento iniziale deve avere i seguenti valori:
h < 0,8
limiti: tra -0,3% e -2,5%
orientamento iniziale: tra -1,0% e -1,5%
0,8 minore o uguale a h minore o uguale a 1,0
limiti: tra -0,5% e -2,5%
orientamento iniziale: tra -1,0% e -1,5%
oppure, a discrezione del costruttore,
limiti: tra -1,0% e -3,0%
orientamento iniziale: tra -1,5% e -2,0%
La domanda di omologazione del veicolo deve indicare, in questo caso, quale delle due alternative deve essere impiegata.
h > 1,0
limiti: tra -1,0% e -3,0%
orientamento iniziale: tra -1,5% e -2,0%
I limiti e i valori di orientamento iniziale di cui sopra sono riassunti nello schema seguente.
Parte di provvedimento in formato grafico
6.2.6.2. Dispositivo di orientamento dei proiettori
6.2.6.2.1. Se e' necessario per soddisfare le prescrizioni dei punti 6.2.6.1.1. e 6.2.6.1.2, il dispositivo per regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante deve essere automatico.
6.2.6.2.2. I dispositivi di regolazione manuale, di tipo continuo o non continuo, sono tuttavia ammessi, purche' essi abbiano una posizione di stasi nella quale i proiettori possono essere regolati nell'orientamento iniziale indicato al punto 6.2.6.1.1 per mezzo di viti di regolazione tradizionali.
Tali dispositivi di regolazione manuale devono poter essere azionati dal posto guida.
I dispositivi di tipo continuo devono avere punti di riferimento che indichino gli stati di carico che rendono necessaria una regolazione del fascio anabbagliante.
Il numero delle posizioni dei dispositivi di tipo non continuo deve essere tale da permettere la conformita' alla gamma di valori prescritti al punto 6.2.6.1.2 in tutti gli stati di carico definiti nell'allegato 5.
Anche per questi dispositivi le condizioni di carico dell'allegato 5 che rendono necessaria la regolazione del fascio anabbagliante devono essere chiaramente indicate vicino al comando del dispositivo (cfr. allegato 8).
6.2.6.3. Procedura di misura
6.2.6.3.1. Dopo aver regolato l'inclinazione iniziale, l'inclinazione verticale del fascio anabbagliante, espressa in percentuale, deve essere misurata in condizione statica in tutti gli stati di carico definiti nell'allegato 5.
6.2.6.3.2. In caso di guasto dei dispositivi descritti nei punti 6.2.6.2.1. e 6.2.6.2.2., il fascio luminoso non deve assumere una posizione in cui l'inclinazione e' minore di quella in cui si trovava quando si e' prodotto il guasto.
6.2.7. Collegamento elettrico
Il comando per il passaggio al proiettore anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo di tutti i proiettori abbaglianti. I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.
Nel caso dei proiettori anabbaglianti, in conformita' del regolamento n. X(*), le sorgenti luminose a scarica rimangono accese contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.
__________
(*) Regolamento relativo ai proiettori con sorgenti luminose a scarica, dopo la sua entrata in vigore.
6.2.8. Spia
Facoltativa
6.2.9. Altre prescrizioni
Le prescrizioni del punto 5.5.2 non si applicano ai proiettori anabbaglianti.
I proiettori anabbaglianti non devono muoversi in funzione dell'angolo di sterzatura.
I proiettori anabbaglianti con sorgenti luminose a scarica sono ammessi unicamente se sono installati con dispositivi di pulitura dei proiettori, in conformita' del regolamento n. 45(*).
Inoltre, riguardo all'inclinazione verticale, le disposizioni del punto 6.2.6.2.2 non si applicano quando questi proiettori sono installati.
6.3. Proiettore fendinebbia anteriore
6.3.1. Presenza
Facoltativa sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.
6.3.2. Numero
Due.
6.3.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.3.4. Posizione
6.3.4.1. In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento piu' distante dal piano longitudinale mediamo del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' fuori tutto del veicolo.
6.3.4.2. In altezza: almeno 250 mm dal suolo. Nessun punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento deve trovarsi ad un'altezza superiore al punto piu' alto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento del proiettore anabbagliante.
6.3.4.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione e' considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, ne' direttamente ne' indirettamente, attraverso gli specchi retrovisivi e/o altre superfici riflettenti del veicolo.
6.3.5. Visibilita' geometrica
E' definita dagli angoli alfa e beta indicati al punto 2.13.
alfa = 5 gradi verso l'alto e verso il basso,
beta = 45 gradi verso l'esterno e 10 gradi verso l'interno.
6.3.6. Orientamento
Verso l'avanti
L'orientamento dei proiettori fendinebbia anteriori non deve variare in funzione dell'angolo di sterzatura.
Essi devono essere orientati verso l'avanti senza abbagliare ne' disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso opposto o gli altri utenti della strada.
------------
(*) Regolamento relativo ai proiettori con sorgenti luminose a scarica, dopo la sua entrata in vigore.
6.3.7. Collegamento elettrico
I proiettori fendinebbia devono poter essere accesi e spenti indipendentemente dai proiettori abbaglianti, dai proiettori anabbaglianti o da qualsiasi combinazione di proiettori abbaglianti e anabbaglianti.
6.3.8. Spia
Facoltativa.
6.3.9. Altre prescrizioni
Nessuna.
6.4. Proiettore per la retromarcia
6.4.1. Presenza
Obbligatoria sui veicoli a motore. Facoltativa sui rimorchi.
6.4.2. Numero
Uno o due.
6.4.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.4.4. Posizione
6.4.4.1. In larghezza: nessuna disposizione particolare.
6.4.4.2. In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1200 mm.
6.4.4.3. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
6.4.5. Visibilita' geometrica
E' definita dagli angoli alfa e beta indicati dal punto 2.13:
alfa = 15 gradi verso l'alto e 5 gradi verso il basso,
beta = 45 gradi a destra e a sinistra se vi e' una sola luce,
45 gradi verso l'esterno e 30 gradi verso l'interno se vi sono due luci.
6.4.6. Orientamento
All'indietro
6.4.7. Collegamento elettrico
Deve essere tale che il proiettore possa accendersi soltanto se e' innestata la retromarcia e se il dispositivo che regola l'avviamento e l'arresto del motore si trova in una posizione in cui il motore stesso possa funzionare.
Esso non deve potersi accendere o restare acceso se non e' soddisfatta una delle condizioni precedenti.
6.4.8. Spia
Facoltativa.
6.4.9. Altre prescrizioni
Nessuna.
6.5. Indicatore di direzione
6.5.1. Presenza (figura, vedi oltre)
Obbligatoria. I tipi di indicatori di direzione sono divisi in categorie (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 e 6) il cui montaggio su uno stesso veicolo forma uno schema di montaggio (A e B).
Lo schema A si applica a tutti i veicoli a motore.
Lo schema B si applica unicamente ai rimorchi.
6.5.2. Numero
In base allo schema di montaggio.
6.5.3. Schema di montaggio (figura, vedi oltre)
A: due indicatori di direzione anteriori delle seguenti categorie:
- 1 o 1a o 1b, se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se e' presente, e' di almeno 40 mm;
- 1 o 1b, se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se e' presente, e' superiore a 20 mm ed inferiore a 40 mm;
- 1b, se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se e' presente, e' inferiore o pari a 20 mm;
due indicatori di direzione posteriori (categoria 2a o 2b); due indicatori di direzione laterali delle categorie 5 o 6 (prescrizioni minime):
categoria 5: in tutti i veicoli della categoria M1; nei veicoli delle categorie N1, M2 e M3 di lunghezza non superiore a 6 m;
categoria 6: in tutti i veicoli delle categorie N2 e N3; nei veicoli delle categorie N1, M2 e M3 di lunghezza superiore a 6 m.
E' ammessa in tutti i casi la sostituzione degli indicatori laterali di direzione della categoria 5 con indicatori laterali di direzione della categoria 6.
Se sono installati dispositivi che combinano le funzioni di indicatori di direzione anteriori (categorie 1, 1a e 1b) e laterali (categorie 5 o 6), possono essere installati due indicatori di direzione laterali (categorie 5 o 6) supplementari per soddisfare i requisiti di visibilita' di cui la punto 6.5.5.
B: due indicatori di direzione posteriori (categorie 2a o 2b).
6.5.4. Posizione
6.5.4.1. In larghezza: il bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' fuori tutto del veicolo.
La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell'asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm.
Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1300 mm.
6.5.4.2. In altezza: dal suolo,
6.5.4.2.1. l'altezza della superficie di uscita della luce degli indicatori di direzione laterali delle categorie 5 o 6 non deve essere inferiore a 500 mm misurati dal punto piu' basso o superiore a 1500 mm misurati dal punto piu' elevato,
6.5.4.2.2. l'altezza degli indicatori di direzione delle categorie 1a, 1b, 2a e 2b, misurata conformemente al punto 5.8, non deve essere inferiore a 350 mm ne' superiore a 1500 mm.
6.5.4.2.3. Se la struttura del veicolo non consente di rispettare questi limiti massimi misurati con il metodo suesposto, questi possono essere aumentati a 2300 mm per gli indicatori di direzione laterali delle categorie 5 e 6 ed a 2100 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b.
6.5.4.3. In lunghezza (figura, vedi oltre)
La distanza tra la superficie di uscita della luce dell'indicatore di direzione laterale (categorie 5 o 6) ed il piano trasversale che limita anteriormente la lunghezza fuori tutto del veicolo non deve essere superiore a 1800 mm. Se la struttura del veicolo non consente di rispettare gli angoli minimi di visibilita', tale distanza puo' essere portata a 2500 mm.
6.5.5. Visibilita' geometrica
Angoli orizzontali (figura, vedi oltre)
Angoli verticali 15› sopra e sotto l'orizzontale per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b e 5. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5› se l'altezza dal suolo degli indicatori e' inferiore 750 mm; 30› sopra e 5› sotto l'orizzontale per gli indicatori di direzione della categoria 6.
Figura (vedi punto 6.5)
Parte di provvedimento in formato grafico
6.5.6. Orientamento
In base alle eventuali disposizioni per l'installazione previste dal costruttore.
6.5.7. Collegamento elettrico
L'accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci. Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del veicolo sono accesi e spenti con lo stesso comando e devono lampeggiare in fase.
6.5.8. Spia
Spia di funzionamento obbligatoria per gli indicatori di direzione anteriori e posteriori. Puo' essere ottica e/o acustica. Se e' ottica, deve essere lampeggiante e spegnersi o restare accesa senza lampeggiare o presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno nel caso di funzionamento difettoso di uno qualsiasi degli indicatori di direzione anteriori o posteriori. Se e' esclusivamente acustica, deve essere chiaramente udibile e presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno nel caso di funzionamento difettoso di uno qualsiasi degli indicatori di direzione anteriori o posteriori.
__________
(*) Il valore di 5› indicato per l'angolo morto di visibilita' all'indietro dell'indicatore di direzione laterale costituisce un limite superiore.
Il veicolo a motore attrezzato per trainare un rimorchio deve essere munito di una speciale spia ottica di funzionamento per gli indicatori di direzione del rimorchio, a meno che la spia del veicolo trainante permetta di individuare il guasto di uno qualsiasi degli indicatori di direzione dell'insieme del veicolo cosi' formato.
6.5.9. Altre prescrizioni
La luce deve essere lampeggiante con una frequenza di 90 + o - 30 periodi al minuto.
L'indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo e spegnersi per la prima volta al massimo entro un secondo e mezzo dall'azionamento del comando dell'indicatore di direzione.
Quando un veicolo a motore attrezzato per trainare un rimorchio, il comando degli indicatori di direzione del veicolo trainante deve poter azionare gli indicatori del rimorchio. In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da un cortocircuito, gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare, ma in tal caso la frequenza puo' differire da quella prescritta.
6.6. Segnalazione d'emergenza
6.6.1. Presenza
Obbligatoria.
La segnalazione deve essere data dal funzionamento simultaneo degli indicatori di direzione, conformemente alle prescrizioni dal punto 6.5.
6.6.2. Numero
Conformemente al punto 6.5.2.
6.6.3. Schema di montaggio
Conformemente al punto 6.5.3.
6.6.4. Posizione
6.6.4.1. In larghezza
Conformemente al punto 6.5.4.1.
6.6.4.2. In altezza
Conformemente al punto 6.5.4.2.
6.6.4.3. In lunghezza
Conformemente al punto 6.5.4.3.
6.6.5. Visibilita' geometrica
Conformemente al punto 6.5.5.
6.6.6. Orientamento
Conformemente al punto 6.5.6.
6.6.7. Collegamento elettrico
Il segnale deve essere attivato con un comando distinto, che permetta il lampeggiamento in fase di tutti gli indicatori di direzione.
6.6.8. Spia
Spia di innesto obbligatoria. Spia lampeggiante che puo' funzionare in collegamento con la spia o le spie di cui la punto 6.5.8.
6.6.9. Altre prescrizioni
Conformemente al punto 6.5.9. Quando un veicolo a motore e' attrezzato per trainare un rimorchio, il comando della segnalazione d'emergenza deve poter azionare anche gli indicatori di direzione del rimorchio. La segnalazione d'emergenza deve poter funzionare anche se il dispositivo che comanda l'accensione o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che impedisce la messa in moto del motore.
6.7. Luce di arresto
6.7.1. Presenza
Dispositivi delle categorie S1 o S2: obbligatoria in tutte le categorie di veicoli.
Dispositivi della categoria S3: obbligatoria nei veicoli della categoria M1; facoltativa nelle altre categorie di veicoli.
6.7.2. Numero
Due dispositivi delle categorie S1 o S2 e un dispositivo della categoria S3 in tutte le categorie di veicoli.
Unicamente se il piano mediano longitudinale del veicolo non si trova su un pannello fisso della carrozzeria, ma separa una o piu' parti mobili del veicolo (ad es. porte) e quindi manca lo spazio sufficiente per installare un unico dispositivo della categoria S3 nel piano mediano longitudinale sopra dette parti mobili, si possono installare:
due dispositivi della categoria S3 di tipo "D", oppure un dispositivo della categoria S3 disassato sulla destra o sulla sinistra del piano mediano longitudinale.
6.7.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.7.4. Posizione
6.7.4.1. In larghezza:
Per i dispositivi delle categorie S1 o S2: almeno 600 mm fra le due luci.
Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1300 mm.
Per i dispositivi della categoria S3: il centro di riferimento deve trovarsi sul piano mediano longitudinale del veicolo.
Tuttavia, nel caso in cui siano installati due dispositivi della categoria S3, in conformita' del punto 6.7.2, essi devono trovarsi uno su ogni lato di tale piano e il piu' possibile vicini ad esso.
Nel caso in cui sia consentito un dispositivo della categoria S3 disassato rispetto al piano mediano longitudinale, in conformita' del punto 6.7.2, tale disassamento non deve superare 150 mm misurati tra il piano mediano longitudinale e il centro di riferimento del dispositivo.
6.7.4.2. In altezza:
Per i dispositivi delle categorie S1 o S2: dal suolo: minima 350 mm, massima 1500 (2100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1500 mm);
per i dispositivi della categoria S3, il piano orizzontale tangente al bordo piu' basso della superficie apparente deve trovarsi:
a non piu' di 150 mm sotto il piano orizzontale tangente al bordo piu' basso della superficie esposta del vetro o del materiale trasparente del lunotto posteriore o
a non meno di 850 mm dal suolo.
Tuttavia, il piano orizzontale tangente al bordo inferiore della superficie apparente del dispositivo della categoria S3 deve trovarsi sopra il piano orizzontale tangente al bordo superiore della superficie apparente dei dispositivi delle categorie S1 o S2.
6.7.4.3. In lunghezza:
Per i dispositivi delle categorie S1 o S2: nella parte posteriore del veicolo. Per i dispositivi della categoria S3: nessuna disposizione particolare.
6.7.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale:
Per i dispositivi delle categorie S1 o S2: 45› a destra e a sinistra dell'asse longitudinale del veicolo.
Per i dispositivi della categoria S3: 10› a destra e a sinistra dell'asse longitudinale del veicolo.
Angolo verticale: per i dispositivi delle categorie S1 o S2: 15 sopra e sotto l'orizzontale. Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5 se l'altezza del dispositivo e' inferiore a 750 mm.
Per i dispositivi della categoria S3: 10› sopra e 5› sotto l'orizzontale.
6.7.6. Orientamento
Dietro il veicolo.
6.7.7. Collegamento elettrico
Deve determinare l'accensione della luce d'arresto quando viene azionato il freno di servizio. Non e' prescritto che le luci di arresto funzionino quando il dispositivo che comanda l'accensione e/o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso.
Le luci di arresto possono essere attivate da un dispositivo di rallentamento o da un dispositivo analogo.
6.7.8. Spia
Facoltativa; se esiste, questa spia deve essere di funzionamento e dare un segnale luminoso non lampeggiante che si accenda in caso di funzionamento difettoso delle luci di arresto.
6.7.9. Altre prescrizioni
6.7.9.1. Il dispositivo della categoria S3 non deve essere incorporato reciprocamente con altre luci.
6.7.9.2. Il dispositivo della categoria S3 puo' essere montato all'esterno o all'interno del veicolo.
Se il dispositivo si trova all'interno del veicolo:
la luce emessa non deve disturbare il conducente attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo (ad es. lunotto posteriore).
6.8. Dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore
6.8.1. Presenza
Obbligatoria.
6.8.2. Numero
Sufficiente affinche' il dispositivo illumini la sede della targa.
6.8.3. Schema di montaggio
Tale che il dispositivo illumini la sede della targa.
6.8.4. Posizione
6.8.4.1. In larghezza: tale che il dispositivo illumini la sede della targa.
6.8.4.2. In altezza: tale che il dispositivo illumini la sede della targa.
6.8.4.3. In lunghezza: tale che il dispositivo illumini la sede della targa.
6.8.5. Visibilita' geometrica
Tale che il dispositivo illumini la sede della targa.
6.8.6. Orientamento
Tale che il dispositivo illumini la sede della targa.
6.8.7. Collegamento elettrico
In conformita' del punto 5.11.
6.8.8. Spia
Facoltativa. Se esiste, la sua funzione deve essere svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.
6.8.9. Altre prescrizioni
Quando il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e' combinato con la luce di posizione posteriore, la quale e' incorporata reciprocamente con la luce di arresto o con la luce posteriore per nebbia, le caratteristiche fotometriche del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possono risultare modificate quando la luce di arresto o la luce posteriore per nebbia sono accese.
6.9. Luce di posizione anteriore
6.9.1. Presenza
Obbligatoria su tutti i veicoli a motore.
Obbligatoria sui rimorchi di larghezza superiore a 1600 mm.
Facoltativa sui rimorchi di larghezza inferiore o uguale a 1600 mm.
6.9.2. Numero
Due.
6.9.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.9.4. Posizione
6.9.4.1. In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento piu' distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' fuori tutto del veicolo.
Nel caso di un rimorchio, il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento piu' lontano dal piano mediano longitudinale non deve trovarsi a piu' di 150 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo.
La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell'asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm.
Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1300 mm.
6.9.4.2. In altezza: dal suolo: minima 350 mm, massima 1500 (2100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1500 mm).
6.9.4.3. In lunghezza: nessuna disposizione particolare.
6.9.4.4. Quando la luce di posizione anteriore e' incorporata reciprocamente in un'altra luce, le prescrizioni relative alla posizione (punti 6.9.4.1. - 6.9.4.3.) devono essere verificate in riferimento alla superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento di quest'altra luce.
6.9.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale per le due luci di posizione anteriori: 45 gradi verso l'interno e 80 gradi verso l'esterno.
Per i rimorchi, l'angolo verso l'interno puo' essere ridotto a 5 gradi .
Angolo verticale: 15 gradi sopra e sotto l'orizzontale.
L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5 gradi se l'altezza dal suolo delle luci e' inferiore a 750 mm.
6.9.6. Orientamento
Verso l'avanti.
6.9.7. Collegamento elettrico
In conformita' del punto 5.11.
6.9.8. Spia
Spia di innesto obbligatoria. La spia d'innesto non deve essere intermittente e non e' richiesta se il dispositivo d'illuminazione del cruscotto puo' essere acceso soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori.
6.9.9. Altre prescrizioni
Nessuna.
6.10. Luce di posizione posteriore
6.10.1. Presenza
Obbligatoria.
6.10.2. Numero
Due.
6.10.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.10.4. Posizione
6.10.4.1. In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento piu' distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' fuori tutto del veicolo.
La distanza tra i bordi interni delle superfici apparenti in direzione dell'asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm. Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1300 mm.
6.10.4.2. In altezza: dal suolo: minima 350 mm, massima 1500 (2100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1500 mm).
6.10.4.3. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
6.10.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale: 45 gradi verso l'interno e 80 gradi verso l'esterno.
Angolo verticale: 15 gradi sopra e sotto l'orizzontale.
L'angolo verticale sotto l'orizzontale puo' essere ridotto a 5 gradi se l'altezza dal suolo delle luci e' inferiore a 750 mm.
6.10.6. Orientamento.
All'indietro.
6.10.7. Collegamento elettrico
In conformita' del punto 5.11.
6.10.8. Spia
Spia di innesto obbligatoria. Deve essere combinata con quella delle luci di posizione anteriori.
6.10.9. Altre prescrizioni
Nessuna.
6.11. Luce posteriore per nebbia
6.11.1. Presenza
Obbligatoria.
6.11.2. Numero
Una o due.
6.11.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.11.4. Posizione
6.11.4.1. In larghezza: quando e' unica, la luce posteriore per nebbia deve essere situata sul lato del piano longitudinale mediano del veicolo opposto al senso di circolazione prescritto nel paese di immatricolazione; il centro di riferimento puo' essere situato anche sul piano longitudinale mediano del veicolo.
6.11.4.2. In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1000 mm.
6.11.4.3. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
6.11.5. Visibilita' geometrica
E' definita dagli angoli alfa e beta indicati al punto 2.13.
alfa = 5 gradi verso l'alto e verso il basso,
beta = 25 gradi a destra e a sinistra.
6.11.6. Orientamento
All'indietro.
6.11.7. Collegamento elettrico
Deve essere tale da:
6.11.7.1. permettere l'accensione delle luci posteriori per nebbia soltanto quando sono in funzione i proiettori anabbaglianti o i proiettori abbaglianti o ancora i proiettori fendinebbia;
6.11.7.2. la luce o le luci posteriori per nebbia devono potersi spegnere indipendentemente da qualsiasi altra luce.
6.11.7.3. Si applica una delle seguenti condizioni:
6.11.7.3.1. la luce o le luci posteriori per nebbia possono rimanere accese fino a quando non vengono spente le luci di posizione e rimanere spente fino a quando non vengono nuovamente accese intenzionalmente;
6.11.7.3.2. oltre alla spia obbligatoria (punto 6.11.8), viene emesso un segnale, perlomeno acustico, se l'accensione viene spenta o la chiave di accensione viene ritirata e la porta del conducente aperta, mentre il comando della luce posteriore per nebbia e' inserito, indipendentemente dal fatto che le luci di cui al punto 6.11.7.1 siano accese o spente.
6.11.7.4. Salvo quanto prescritto ai punti 6.11.7.1 e 6.11.7.3, il funzionamento della luce o delle luci posteriori per nebbia non deve essere influenzato dall'accensione o dallo spegnimento di qualsiasi altra luce.
6.11.8. Spia
Spia di innesto obbligatoria. Spia luminosa indipendente non lampeggiante.
6.11.9. Altre prescrizioni
In ogni caso la distanza tra la luce posteriore per nebbia e ciascuna luce di arresto deve essere superiore a 100 mm.
6.12. Luce di stazionamento
6.12.1. Presenza
Sui veicoli a motore la cui lunghezza non superi 6 metri e la cui larghezza non superi 2 metri: facoltativa.
Su qualsiasi altro veicolo: vietata.
6.12.2. Numero
In base allo schema di montaggio.
6.12.3. Schema di montaggio
Due luci anteriori e due luci posteriori, oppure una luce su ciascun lato.
6.12.4. Posizione
6.12.4.1. In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento piu' distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' fuori tutto del veicolo. Inoltre, se ci sono due luci, esse devono essere situate sui lati del veicolo.
6.12.4.2. In altezza: dal suolo: minima 350 mm, massima 1500 (2100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1500 mm).
6.12.4.3. In lunghezza: nessuna disposizione particolare.
6.12.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale: 45 gradi verso l'esterno, verso l'avanti e all'indietro.
Angolo verticale: 15 gradi sopra e sotto l'orizzontale.
Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5 gradi se l'altezza della luce e' inferiore a 750 mm.
6.12.6. Orientamento
Tale che le luci soddisfino i requisiti di visibilita' verso l'avanti e all'indietro.
6.12.7. Collegamento elettrico
Il collegamento deve permettere l'accensione della luce o delle luci di stazionamento disposte sullo stesso lato del veicolo indipendentemente da qualsiasi altra luce.
La luce o le luci di stazionamento devono essere in grado di funzionare anche se il dispositivo che comanda l'accensione e/o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso.
6.12.8. Spia
Spia di innesto facoltativa. Se esiste, non deve poter essere confusa con la spia delle luci di posizione anteriori e posteriori.
6.12.9. Altre prescrizioni
Il funzionamento di questa luce puo' essere determinato anche dall'accensione simultanea delle luci di posizione anteriori e posteriori disposte sullo stesso lato del veicolo.
6.13. Luce d'ingombro
6.13.1. Presenza
Obbligatoria sui veicoli di larghezza superiore a 2100 mm.
Facoltativa sui veicoli di larghezza compresa fra 1800 e 2100 mm. Per i telai cabinati, le luci d'ingombro posteriori sono facoltative.
6.13.2. Numero
2 visibili anteriormente e 2 visibili posteriormente.
6.13.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.13.4. Posizione
6.13.4.1. In larghezza:
Anteriori e posteriori: quanto piu' vicino possibile all'estremita' della larghezza fuori del veicolo. Questa prescrizione e' ritenuta soddisfatta se il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento piu' lontano dal piano mediano longitudinale del veicolo si trova a non piu' di 400 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo.
6.13.4.2. In altezza:
Anteriori: per i veicoli a motore, il piano orizzontale tangente al bordo superiore della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento del dispositivo non deve essere piu' basso del piano orizzontale tangente al bordo superiore della zona trasparente del parabrezza.
Rimorchi e semirimorchi: alla massima altezza compatibile con le prescrizioni sulla larghezza, con quelle costruttive e funzionali del veicolo e con quelle sulla simmetria delle luci.
Posteriori: alla massima altezza compatibile con le prescrizioni sulla larghezza, con quelle costruttive e funzionali del veicolo e con quelle sulla simmetria delle luci.
6.13.4.3. In lunghezza: nessuna disposizione particolare.
6.13.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale: 80 gradi verso l'esterno.
Angolo verticale: 5 gradi sopra e 20 gradi sotto l'orizzontale.
6.13.6. Orientamento
Tale che le luci soddisfino i requisiti di visibilita' verso l'avanti e all'indietro.
6.13.7. Collegamento elettrico
In conformita' del punto 5.11.
6.13.8. Spia
Facoltativa. Se esiste, la sua funzione viene svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.
6.13.9. Altre prescrizioni
A condizione che tutte le altre prescrizioni siano soddisfatte, la luce visibile dalla parte anteriore e la luce visibile dalla parte posteriore, disposte sullo stesso lato del veicolo, possono essere riunite in un unico dispositivo.
La posizione di una luce d'ingombro rispetto alla luce di posizione corrispondente deve essere tale che la distanza fra le proiezioni su un piano verticale trasversale dei punti tra loro piu' vicini delle superfici apparenti in direzione dei rispettivi assi di riferimento delle due luci considerate non sia inferiore a 200 mm.
6.14. Catadiottro posteriore, non triangolare
6.14.1. Presenza
Obbligatoria sui veicoli a motore.
Facoltativa sui rimorchi, purche' siano raggruppati con altri dispositivi posteriori di segnalazione luminosa.
6.14.2. Numero
Due, con prestazioni conformi alle prescrizioni del regolamento n. 3 relative ai catadiottri della classe I A.
Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori.
6.14.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.14.4. Posizione
6.14.4.1. In larghezza: il punto della superficie illuminante piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo.
I bordi interni del catadiottro devono essere distanti almeno 600 mm. Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1300 mm.
6.14.4.2. In altezza: dal suolo: minima 250 mm, massima 900 mm (1500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 900 mm).
6.14.4.3. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
6.14.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale: 30 gradi verso l'interno e verso l'esterno.
Angolo verticale: 15 gradi sopra e sotto l'orizzontale.
L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5 gradi se l'altezza dal suolo del catadiottro e' inferiore a 750 mm.
6.14.6. Orientamento
All'indietro.
6.14.7. Altre prescrizioni
La superficie illuminante del catadiottro puo' avere parti comuni con la superficie apparente di qualsiasi altra luce situata posteriormente.
6.15. Catadiottro posteriore, triangolare
6.15.1. Presenza
Obbligatoria sui rimorchi.
Vietata sui veicoli a motore.
6.15.2. Numero
Due, con prestazioni conformi alle prescrizioni del regolamento n. 3 relative ai catadiottri della classe III A. Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori.
6.15.3. Schema di montaggio
La punta del triangolo deve essere rivolta verso l'alto.
6.15.4. Posizione
6.15.4.1. In larghezza: il punto della superficie illuminante piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo.
I bordi interni dei catadiottri devono essere distanti almeno 600 mm. Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1300 mm.
6.15.4.2. In altezza: dal suolo: minima 250 mm, massima 900 mm (1500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 900 mm).
6.15.4.3. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
6.15.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale: 30 gradi verso l'interno e verso l'esterno.
Angolo verticale: 15 gradi sopra e sotto l'orizzontale.
L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5 gradi se l'altezza dal suolo del catadiottro e' inferiore a 750 mm.
6.15.6. Orientamento
All'indietro.
6.15.7. Altre prescrizioni
Nessuna luce deve essere disposta all'interno del triangolo.
6.16. Catadiottro anteriore, non triangolare
6.16.1. Presenza
Obbligatoria sui rimorchi.
Facoltativa sui veicoli a motore.
6.16.2. Numero
Due, con prestazioni conformi alle prescrizioni del regolamento n. 3 relative ai catadiottri della classe I A.
Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori.
6.16.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare
6.16.4. Posizione
6.16.4.1. In larghezza: il punto della superficie illuminante piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo.
Nel caso di un rimorchio, il punto della superficie illuminante piu' distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 150 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo.
I bordi interni dei catadiottri devono essere distanti almeno 600 mm. Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1300 mm.
6.16.4.2. In altezza: dal suolo: minima 250 mm, massima 900 mm (1500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 900 mm).
6.16.4.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo.
6.16.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale: 30 gradi verso l'interno e verso l'esterno.
Per i rimorchi, l'angolo verso l'interno puo' essere ridotto a 10 gradi. Qualora, a causa delle caratteristiche costruttive del rimorchio, non fosse possibile rispettare questo valore con i catadiottri obbligatori, devono essere montati catadiottri supplementari, i quali devono dare, insieme ai catadiottri obbligatori, l'angolo di visibilita' prescritto. In questo caso non si applicano limitazioni di posizione in larghezza (punto 6.16.4.1).
Angolo verticale: 15 gradi sopra e sotto l'orizzontale.
L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5 gradi se l'altezza dal suolo del catadiottro e' inferiore a 750 mm.
6.16.6. Orientamento
Verso l'avanti.
6.16.7. Altre prescrizioni
La superficie illuminante del catadiottro puo' avere parti comuni con la superficie apparente di qualsiasi altra luce situata anteriormente.
6.17. Catadiottro laterale, non triangolare
6.17.1. Presenza
Obbligatoria:
- su tutti i veicoli a motore di lunghezza superiore a 6 metri;
- su tutti i rimorchi.
Facoltativa:
- su tutti i veicoli a motore di lunghezza inferiore o uguale a 6 metri.
6.17.2. Numero
Tale che siano rispettate le prescrizioni di posizione in lunghezza. Le prestazioni di questi dispositivi devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento n. 3 relative ai catadiottri della classe I A. Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori.
6.17.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.17.4. Posizione
6.17.4.1. In larghezza: nessuna disposizione particolare.
6.17.4.2. In altezza: dal suolo: minima 250 mm, massima 900 mm (1500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 900 mm).
6.17.4.3. In lunghezza: almeno un catadiottro laterale deve trovarsi nel terzo medio del veicolo, il catadiottro laterale situato piu' avanti non deve trovarsi a piu' di 3 metri dalla parte anteriore; per i rimorchi si tiene conto anche della lunghezza del timone.
La distanza fra due catadiottri laterali successivi non deve superare 3 metri.
Se la struttura del veicolo non consente di rispettare tale prescrizione, questa distanza puo' essere aumentata fino a 4 metri.
La distanza fra il catadiottro laterale piu' arretrato e il retro del veicolo non deve superare 1 m.
Tuttavia, per i veicoli di lunghezza non superiore a 6 metri e' sufficiente un catadiottro laterale che si trovi nel primo terzo e/o uno che si trovi nell'ultimo terzo della lunghezza del veicolo.
6.17.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale: 45 gradi verso l'avanti e all'indietro.
Angolo verticale: 15 gradi sopra e sotto l'orizzontale.
L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5 gradi se l'altezza dal suolo del catadiottro e' inferiore a 750 mm.
6.17.6. Orientamento
Verso il lato del veicolo.
6.17.7. Altre prescrizioni
La superficie illuminante del catadiottro laterale puo' avere parti in comune con la superficie apparente di qualsiasi altra luce laterale.
6.18. Luci di posizione laterali
6.18.1. Presenza
Obbligatoria: su tutti i veicoli di lunghezza superiore a 6 metri, ad eccezione dei telai cabinati; per i rimorchi si tiene conto anche della lunghezza del timone.
Per tutte le categorie di veicoli devono essere impiegate luci di posizione laterali di tipo SM1; tuttavia, per i veicoli della categoria M1 si possono impiegare luci di posizione laterali di tipo SM2.
Facoltativa:
su tutti gli altri veicoli.
Si possono utilizzare luci di posizione laterali dei tipi SM1 e SM2.
6.18.2. Numero minimo per lato
Tale che siano rispettate le prescrizioni di posizione in lunghezza.
6.18.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.18.4. Posizione
6.18.4.1. In larghezza. nessuna disposizione particolare.
6.18.4.2. In altezza: dal suolo: minima 250 mm, massima 1500 (2100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1500 mm).
6.18.4.3. In lunghezza: almeno una luce di posizione laterale deve trovarsi nel terzo medio del veicolo; la luce di posizione laterale situata piu' avanti non deve trovarsi a piu' di 3 metri dalla parte anteriore; per i rimorchi si tiene conto anche della lunghezza del timone.
La distanza fra due luci di posizione laterali successive non deve superare 3 metri. Se la struttura del veicolo non consente di rispettare tale prescrizione, questa distanza puo' essere aumentata fino a 4 metri.
La distanza fra la luce di posizione laterale piu' arretrata e il retro del veicolo non deve superare 1 m.
Tuttavia, per i veicoli di lunghezza non superiore a 6 metri e per i telai cabinati, e' sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel primo terzo e/o una che si trovi nell'ultimo terzo della lunghezza del veicolo.
6.18.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale: 45 gradi verso l'avanti e all'indietro; tuttavia, per i veicoli sui quali l'installazione delle luci di posizione laterali e' facoltativa, questo valore puo' essere ridotto a 30 gradi.
Angolo verticale: 10 gradi sopra e sotto l'orizzontale.
L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5 gradi se l'altezza dal suolo della luce di posizione laterale e' inferiore a 750 mm.
6.18.6. Orientamento
Verso il lato del veicolo.
6.18.7. Collegamento elettrico
In conformita' del punto 5.11.
6.18.8. Spia
Facoltativa. Se esiste, la sua funzione viene svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.
6.18.9. Altre prescrizioni
Quando la luce di posizione laterale piu' arretrata e' combinata con la luce di posizione posteriore la quale e' reciprocamente incorporata con la luce posteriore per nebbia o con la luce di arresto, le caratteristiche fotometriche della luce di posizione laterale possono risultare modificate quando la luce posteriore per nebbia o la luce di arresto sono accese.
6.19. Luce di marcia diurna(5)
6.19.1. Presenza
Facoltativa sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.
6.19.2. Numero
Due.
6.19.3. Schema di montaggio
Nessuna disposizione particolare.
6.19.4. Posizione
6.19.4.1. In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento piu' distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' fuori tutto del veicolo.
La distanza tra i bordi interni delle superfici apparenti in direzione dell'asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm.
Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo e' inferiore a 1300 mm.
6.19.4.2. In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1500 mm.
6.19.4.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione e' considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, ne' direttamente ne' indirettamente, attraverso gli specchi retrovisivi e/o altre superfici riflettenti del veicolo.
6.19.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale: 20 gradi verso l'interno e verso l'esterno.
Angolo verticale: 10 gradi verso l'alto e verso il basso.
6.19.6. Orientamento
Verso l'avanti.
6.19.7. Collegamento elettrico.
Il collegamento elettrico deve essere tale che la luce di marcia diurna possa accendersi soltanto se sono accese contemporaneamente le luci di posizione posteriori. La luce di marcia diurna deve spegnersi automaticamente quando vengono accesi i proiettori, tranne quando questi ultimi sono utilizzati per dare un segnale luminoso intermittente a brevi intervalli.
6.19.8. Spia
Facoltativa.
Nota:
(1) Nel caso di dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e degli indicatori di direzione (categorie 5 e 6) la superficie di uscita della luce sostituisce la superficie illuminante in mancanza di quest'ultima.
(2) Le prescrizioni nazionali possono autorizzare l'impiego di altri dispositivi per svolgere questa funzione.
(4) Le parti contraenti che applicano i rispettivi regolamenti possono sempre vietare l'impiego di dispositivi di pulitura meccanici in caso di installazione di proiettori con trasparenti di materia plastica, sui quali siano apposte le lettere PL.
(5) L'installazione di questo dispositivo puo' essere vietata a norma delle legislazioni nazionali.))

Allegato III

((ALLEGATO 3)) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))
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