088G0278
088G0278
Allegato Direttiva del Consiglio (DECRETO 28 maggio 1988 n. 214)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 5/7/1988 IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1988; Vista la direttiva n. 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della predetta direttiva; Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita'; E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 85/210/CEE , relativa al tenore di piombo nella benzina, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987.
2. La direttiva n. 85/210/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco 'A' allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1".
- La direttiva n. 85/210/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 96 del 3 aprile 1985.
Art. 2
1. Le autorita' statali o regionali, rispettivamente competenti per la rete autostradale e per la rete ordinaria, provvedono ad assicurare la distribuzione con ripartizione equilibrata su tutto il territorio nazionale di benzina priva di piombo a partire dal 1 aprile 1989, continuando ad assicurare la distribuzione, con ripartizione equilibrata, di benzina contenente piombo. Ove una o piu' regioni non vi adempiano nel suddetto termine, si provvede entro il 1 ottobre 1989 su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
2. Ai fini di agevolare la diffusione della benzina priva di piombo, la conversione delle colonnine di benzina, con numero di ottano motore (MON) inferiore a 85,0 e un numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95,0, all'uso della benzina priva di piombo e' assentito, trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del progetto all'autorita' concedente, senza che la stessa abbia formulato motivate osservazioni.
3. Il tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina contenente piombo immessa sul mercato, e' fissato a partire dal 1 aprile 1989 a 0,30 g Pb/l e a partire dal 1
giugno 1991 a 0,15 g Pb/l.
4. Sino al 1 aprile 1990 e' autorizzato, a titolo di deroga, che la contaminazione della benzina priva di piombo con composti di piombo superi 0,013 g Pb/l, purche' non superi 0,020 g Pb/l. Fino a tale data su tutti i distributori di benzina priva di piombo devono figurare la chiara indicazione che il tenore di piombo non superi 0,020 oppure 0,013 g Pb/l, ed eventuali consigli supplementari.
5. Verificandosi le situazioni di cui all' art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 85/210/CEE e sulla base dei criteri ivi stabiliti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', dopo averne informato la commissione CEE per il tramite del Ministero degli affari esteri, puo' autorizzare un limite superiore del tenore massimo di piombo nella benzina contenente piombo, per una durata di quattro mesi.
Nota all'art. 2:
L'ultimo comma dell' art. 6 del D.P.R. n. 616/1977 , relativo all'attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di trasferimento e di delega di funzioni amministrative statali alle regioni, prevede che: "Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora l'inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale".
Art. 3
1. Verificandosi le situazioni previste dall' art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 85/210/CEE , successivamente al 1 ottobre il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver ottenuto il consenso della Commissione CEE, puo' ridurre, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', per la durata di quattro mesi, la distribuzione della benzina senza piombo, mantenendo tuttavia una rete minima di distribuzione di detta benzina con riferimento anche alle esigenze dell'utenza.
Art. 4
1. Con il decreto di cui all' art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , sara' fissato il tenore di benzene della benzina contenente piombo e di quella priva di piombo, che non potra' comunque superare il 5%, nel rispetto dell'obbligo previsto dall' art. 6 della direttiva n. 85/210/CEE .
Nota agli articoli 4 e 5 :
Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' cosi' formulato: "2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione".
Art. 5
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , si provvede alla determinazione delle caratteristiche merceologiche delle benzine, anche al fine di evitare un aumento significativo della qualita' e/o della quantita' degli inquinanti contenuti nei gas di scappamento dei veicoli a motore.
Nota agli articoli 4 e 5 :
Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' cosi' formulato: "2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione".
Art. 6
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 28 maggio 1988 Il Ministro: LA PERGOLA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 5
Art. 1
ALLEGATO
METODI DI RIFERIMENTO
Per i metodi indicati fanno fede le versioni linguistiche
pubblicate rispettivamente dall'ISO e dall'ASTM o le altre versioni che la commissione della CEE certifichera' conformi alle stesse.
I. METODI DI RIFERIMENTO PER IL TENORE DI PIOMBO DELLA BENZINA.
A. Benzina contenente piombo.
Per la misurazione del tenore di piombo della benzina il metodo di riferimento e' quello definito nella norma ISO 3830 (edizione approvata nel 1981).
B. Benzina priva di piombo.
Per la misurazione di tracce di piombo contenute nella benzina il metodo di riferimento e' quello definito dalla norma ASTM D 3237 (edizione approvata il 31 agosto 1979), basato sulla spettrometria di assorbimento atomico.
II. METODO DI RIFERIMENTO PER IL TENORE DI BENZENE NELLA BENZINA.
Per la misurazione del tenore di benzene nella benzina il metodo di riferimento e' quello definito nella norma ASTM D 2267 (edizione approvata nel 1978), basato sulla gascromatografia con colonna polare e standard interno.
III. METODI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI NUMERI DI OTTANO.
I numeri di ottano (numero di ottano motore e numero di ottano ricerca) sono determinati con i metodi definiti rispettivamente dalle norme ISO 5164 e ISO 5163 (edizioni approvate nel 1977).
IV. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.
I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati secondo il metodo descritto nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1979).
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 1985 concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (n. 85/210/CEE).
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'art. 100;
Vista la proposta della Commissione;
Visto il parere del Parlamento europeo;
Visto il parere del Comitato economico e sociale;
Considerando che la protezione e il miglioramento della sanita' pubblica e ambiente costituiscono, attualmente e in prospettiva, una delle maggiori preoccupazioni di tutti i Paesi industrializzati e che gli effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente dell'inquinamento provocato dalle sostanze emesse con il gas di scarico dei veicoli sono da considerarsi gravi, visto il costante intensificarsi della circolazione degli autoveicoli;
Considerando che la direttiva n. 78/611/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina, ha fissato un tenore massimo consentito dei composti di piombo nella benzina compreso fra 0,40 e 0,15 g/litro;
Considerando che il terzo programma d'azione in materia ambientale, i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, con la risoluzione del 7 febbraio 1983, prevede ulteriori azioni intese a ridurre considerevolmente gli attuali livelli di inquinamento dovuti ai gas di scarico;
Considerando che le disparita' attuali o future delle legislazioni nazionali degli Stati membri sulla composizione della benzina e, in particolare, le norme che limitano il tenore di piombo e il tenore di benzene della benzina per veicoli a motore possono incidere direttamente sul buon funzionamento del mercato comune;
Considerando che le attuali tecnologie di raffinazione consentono una riduzione del tenore di piombo della benzina contenente piombo a 0,15 g Pb/l senza scadimento qualitativo della benzina;
Considerando che la riduzione e, in seguito, la soppressione del piombo nella benzina migliorera' la protezione della salute della popolazione, in particolare nelle zone di traffico intenso; che la tempestiva introduzione di benzina priva di piombo e' auspicabile anche per consentire l'eventuale applicazione di determinate tecnologie antinquinanti atte a ridurre sensibilmente le emissioni inquinanti dei veicoli a motore, in particolare di ossidi di azoto e di idrocarburi incombusti;
Considerando che, per un determinato periodo, oltre alla benzina priva di piombo dovra' continuare ad essere disponibile sui mercati degli Stati membri anche la benzina contenente piombo, tenendo conto delle attuali condizioni economiche e tecniche e delle esigenze di un'estesa quota del parco automobilistico circolante;
Considerando che, data l'importanza di adottare misure preventive per evitare effetti nefasti sulla salute pubblica e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre sul loro mercato rispettivo benzina priva di piombo prima della data prescritta per l'intera Comunita';
Considerando che la salvaguardia della sanita' pubblica richiede inoltre la limitazione del tenore di benzene contenuto nella benzina;
Considerando che occorre garantire la qualita' della benzina "super" priva di piombo, espressa in numeri minimi di ottano ricerca (RON) e di ottano motore (MON), al fine di assicurare il normale funzionamento, nell'insieme della Comunita', dei veicoli a motore progettati per essere alimentati con tali carburanti;
Considerando che occorre consentire la commercializzazione di un'altra benzina priva di piombo con numero di ottano inferiore;
Considerando che il piombo e' solo un additivo della benzina e che la riduzione o la soppressione del piombo non deve comportare un aumento significativo di altre sostanze inquinanti presenti nei gas di scarico dei veicoli a motore, dovuto a modifiche di composizione della benzina;
Considerando che la riduzione del tenore di piombo e l'introduzione della benzina priva di piombo non devono in alcun modo e in nessun momento ostacolare la libera circolazione e la commercializzazione della benzina all'interno della Comunita';
Considerando che occorre controllare regolarmente, nella fase della distribuzione finale, i tenori rispettivi di piombo e di benzene della benzina in modo che il consumatore ottenga il tipo di benzina appropriato;
Considerando che una certa percentuale dell'attuale parco autoveicoli potrebbe utilizzare benzina priva di piombo e che pertanto gli Stati membri dovrebbero essere invitati a prendere tutte le misure del caso compatibili con il trattato allo scopo di promuovere il massimo impiego possibile della benzina priva di piombo;
Considerando che occorre proseguire a livello comunitario gli studi su alcuni aspetti delle misure intese a ridurre la concentrazione di piombo e di altri inquinanti di sostituzione nell'atmosfera; che e' necessario che gli Stati membri forniscano, su richiesta, alla Commissione informazioni in materia;
Considerando che l'ulteriore sviluppo dei metodi di riferimento per la misurazione del tenore di piombo e di benzene nella benzina e per il calcolo del numero di ottano figurante nella presente direttiva puo' essere auspicabile in base al progresso tecnico e scientifico realizzato in materia; che per agevolare l'attuazione dei lavori necessari a tal fine occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico;
Considerando che, per ragioni attinenti alla loro situazione geografica e alle conseguenze che potrebbe avere sul loro mercato petrolifero l'applicazione della presente direttiva, occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i dipartimenti francesi d'oltremare,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Art. 1.
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) "benzina" qualsiasi olio minerale volatile destinato al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata utilizzati per la propulsione dei veicoli;
b) "benzina priva di piombo" qualsiasi benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l;
c) "benzina contenente piombo" qualsiasi benzina, diversa dalla "benzina priva di piombo", il cui tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, non sia superiore a 0,40 g Pb/l, ne' inferiore a 0,15 g Pb/l.
Art. 2
Art. 2.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva e fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri continuano ad assicurare la disponibilita' e la ripartizione equilibrata nel proprio territorio della benzina contenente piombo.
2. Qualora, a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio o di prodotti petroliferi, sopravvengano difficolta' in uno Stato membro nell'applicazione dei limiti del tenore massimo di piombo nella benzina contenente piombo, tale Stato membro puo', dopo averne informato la Commissione, autorizzare nel proprio territorio un limite superiore per un periodo di quattro mesi. Tale periodo puo' essere prorogato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.
3. Non appena lo ritengano opportuno, gli Stati membri riducono a 0,15 g Pb/l il tenore consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina contenente piombo immessa sul loro mercato.
Art. 3
Art. 3.
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la disponibilita' e la ripartizione equilibrata nel proprio territorio della benzina priva di piombo a decorrere dal 1 ottobre 1989.
Il primo comma non osta a che siano prese misure per introdurre la benzina priva di piombo sul mercato di uno Stato membro ad una data precedente al 1 ottobre 1989.
2. Con l'accordo della Commissione, gli Stati membri possono derogare per quattro mesi al paragrafo 1, primo comma, qualora, a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, divenga impossibile far fronte alla domanda di benzina priva di piombo di cui all'art. 5, paragrafo 1. Tuttavia, si deve fare tutto il possibile per mantenere una rete minima di distribuzione di benzina priva di piombo. Il periodo di quattro mesi puo' essere prorogato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.
3. Sino al 1 aprile 1990 gli Stati membri possono autorizzare, a titolo di deroga, che la contaminazione della benzina priva di piombo con composti di piombo superi 0,013 g Pb/l, purche' non superi 0,020 g Pb/l. Fino a tale data su tutti i distributori di benzina priva di piombo dovrebbero figurare la chiara indicazione che il tenore di piombo non supera 0,020 oppure 0,013 g Pb/l, ed eventuali consigli supplementari.
Art. 4
Art. 4.
A decorrere dal 1 ottobre 1989 il tenore di benzene della benzina contenente piombo e di quella priva di piombo non deve superare il 5% in volume.
Qualora si ricorra all'art. 3, paragrafo 1, secondo comma, questa limitazione del tenore di benzene sara' applicabile alla benzina priva di piombo alla data scelta a livello nazionale per l'introduzione anticipata di questa benzina.
Art. 5
Art. 5.
1. Fatto salvo il paragrafo 2 la benzina priva di piombo di cui e' garantita la disponibilita' conformemente all'art. 3 deve avere un numero minimo alla pompa di 85,0 ottano motore (MON) e 95,0 ottano ricerca (RON) ("super").
2. Il paragrafo 1 non osta all'introduzione sul mercato di uno Stato membro di un'altra benzina priva di piombo avente un numero di ottano inferiore a quello fissato al paragrafo 1 ("normale").
Art. 6
Art. 6.
Gli stati membri prendono tutte le misure necessarie affinche' ne' la riduzione del tenore di piombo della benzina ne' l'introduzione di benzina priva di piombo comportino un aumento significativo della qualita' e/o della quantita' degli inquinanti contenuti nei gas di scappamento dei veicoli a motore.
Art. 7
Art. 7.
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non impediscono ne' limitano per motivi connessi al tenore di piombo o di benzene la libera circolazione o la libera commercializzazione della benzina conforme alla presente direttiva.
2. Se uno Stato membro applica l'art. 2, paragrafo 3, il tenore massimo di piombo autorizzato della benzina con piombo, immessa sul suo mercato, e' fissato a 0,15 g Pb/l.
Art. 8
Art. 8.
1. Gli Stati membri prendono le misure idonee a garantire che le disposizioni relative al tenore massimo di piombo e di benzene della benzina, nonche' alla qualita' della benzina per quanto riguarda il numero di ottano, siano rispettate a livello di distribuzione finale.
2. Lo Stato membro che rilevi che la benzina non e' conforme agli articoli 1, 2, 4 e 5, prende senza indugio i provvedimenti atti a garantire l'osservanza di dette disposizioni.
Art. 9
Art. 9.
1. Il tenore di piombo della benzina e' determinato secondo le procedure specificate nel punto I dell'allegato.
2. Il tenore di benzene della benzina contenente piombo o priva di piombo e' determinato secondo la procedura specificata nel punto II dell'allegato.
3. I numeri di ottano (RON e MON) della benzina priva di piombo sono determinati conformemente alla procedura specificata nel punto III dell'allegato.
Art. 10
Art. 10.
Le procedure di adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico, definite agli articoli 11 e 12, riguardano l'evoluzione dei metodi di riferimento per le analisi di cui all'allegato tenendo conto in particolare di altri metodi equivalenti.
Questo adeguamento non deve modificare direttamente o indirettamente i valori limite previsti nella presente direttiva.
Art. 11
Art. 11.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, e' istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Art. 12
Art. 12.
1. Nei casi in cui si ricorre alla procedura definita nel presente articolo, il comitato e' investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro il termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza della questione. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 45 voti; ai voti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'art. 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione prende le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.
Se le misure progettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta e' pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono prese dalla Commissione.
Art. 13
Art. 13.
Gli Stati membri prendono le misure intese ad ottenere, per quanto possibile, che la benzina contenente piombo non sia impiegata in veicoli a motore progettati per l'impiego di benzina priva di piombo.
Art. 14
Art. 14.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, gli Stati membri sono invitati a promuovere la maggiore utilizzazione possibile della benzina priva di piombo in tutti i veicoli in grado di utilizzare tale carburante. A tale scopo sono invitati a prendere tutte le opportune disposizioni, compatibili con le norme del trattato.
Art. 15
Art. 15.
1. Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine alla Commissione informazione:
- sulla data d'introduzione della benzina priva di piombo sul mercato in conformita' dell'art. 3, paragrafo 3;
- sulle disposizioni previste in applicazione dell'art. 14.
2. A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono:
a) le informazioni disponibili concernenti i quantitativi annui di benzina contenente piombo e priva di piombo immessi sul mercato interno della Comunita';
b) una sintesi dei risultati delle misure prese in applicazione dell'art. 8, paragrafo 1;
c) le informazioni disponibili concernenti gli effetti dell'applicazione della presente direttiva e in particolare dell'art.
6:
- sull'evoluzione delle concentrazioni di piombo e degli inquinanti di sostituzione nell'atmosfera;
- sulla politica energetica, in particolare nel settore della raffinazione e della distribuzione.
Art. 16
Art. 16.
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 17
Art. 17.
La direttiva 78/611/CEE ce ssa di essere applicabile il 31 dicembre 1985.
Art. 18
Art. 18.
La presente direttiva non si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare.
Art. 19
Art. 19.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
FATTO a Bruxelles, addi' 20 marzo 1985
p. Il Consiglio
Il presidente: BIONDI
Allegato Direttiva del Consiglio-Allegato
ALLEGATO
Per i metodi indicati fanno fede le versioni linguistiche
pubblicate rispettivamente dall'ISO e dall'ASTAM, o le altre versioni che la Commissione certifichera' conformi alle stesse.
I. METODI DI RIFERIMENTO PER IL TENORE DI PIOMBO DELLA BENZINA.
A. Benzina contenente piombo.
Per la misurazione del tenore di piombo della benzina il metodo di riferimento e' quello definito nella norma ISO 3830 (edizione approvata nel 1981).
B. Benzina priva di piombo.
Per la misurazione di tracce di piombo contenute nella benzina il metodo di riferimento e' quello definito dalla norma ASTM D 3237 (edizione approvata il 31 agosto 1979), basato sulla spettrometria di assorbimento atomico.
II. METODO DI RIFERIMENTO PER IL TENORE DI BENZENE NELLA BENZINA.
Per la misurazione del tenore di benzene nella benzina il metodo di riferimento e' quello definito nella norma ASTM D 2267 (edizione approvata nel 1978), basato sulla gascromatografia con colonna polare e standard interno.
III. METODI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI NUMERI
DI OTTANO.
I numeri di ottano (numero di ottano motore e numero di ottano ricerca) sono determinati con i metodi definiti rispettivamente dalle norme ISO 5164 e ISO 5163 (edizioni approvate nel 1977).
IV. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.
I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati secondo il metodo descritto nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1979).