Monitoring Gesetzessammlung

088G0106

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

088G0106

Attuazione delle direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360 relative ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. (DECRETO 22 gennaio 1988 n. 78)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 01/04/1988 IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 8 agosto 1987 integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1987; Viste le direttive numeri 85/3/CEE e 86/360/CEE relative ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, incluse nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986 che ha fissato le caratteristiche tecniche dei veicoli in conformita' alle direttive numeri 85/3/CEE , 86/360/CEE e 86/364/CEE ; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive; Visto l' art. 144 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e del Ministro dei lavori pubblici; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

((1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 85/3/CEE e successive integrazioni e delle modifiche apportate alle precedenti direttive dalla n. 92/7/CEE , relative alle masse, alle dimensioni, ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, che hanno forza di legge, ai sensi dell' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ))

Art. 2

((1. Per quanto attiene alle masse ed alle dimensioni sono ammessi alla circolazione nel territorio nazionale i veicoli addetti ai trasporti internazionali immatricolati o messi in circolazione in uno Stato membro della CEE conformi ai valori limite indicati nell'allegato I del decreto ministeriale 22 gennaio 1988, n. 78 , e successive modifiche e con il presente decreto))

Art. 3

1. Ai sensi dell' art. 5 della direttiva n. 85/3/CEE , la prova di conformita' di cui dovranno essere muniti i veicoli immatricolati in Italia e' il documento unico indicato nella direttiva n. 86/364/CEE, art. 1, paragrafo 1, lettera c) .
2. Il Ministero dei trasporti emana le opportune istruzioni per il rilascio di tale documento unico.
Nota all' art. 3 :
L' art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 86/364/CEE prevede:
"Gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare che i veicoli di cui all' art. 2 della direttiva n. 85/3/CEE , conformi a detta direttiva, siano muniti di una delle prove indicate alle lettere a), b) e c):
a) una combinazione delle due targhette seguenti:
- la 'targhetta del costruttore', redatta e apposta conformemente alla direttiva n. 76/114/CEE ;
- la targhetta relativa alle dimensioni conforme all'allegato, redatta e apposta conformemente alla direttiva n. 76/114/CEE ;
b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla direttiva n. 76/114/CEE , contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera a);
c) un documento unico rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro nel quale il veicolo e' immatricolato o messo in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a). Esso sara' conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto".

Art. 4

1. I limiti di peso e dimensioni risultanti dalla legislazione vigente, se superiori a quelli previsti dalla direttiva n. 85/3/CEE ((e dalle direttive n. 86/360/CEE , n. 89/461/CEE , n. 91/60/CEE e n. 92/7/CEE) ) , si applicano soltanto ai veicoli immatricolati in Italia quando siano utilizzati per effettuare trasporti sul territorio nazionale.

Art. 5

1. Gli organi competenti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , effettuano controlli per quanto riguarda le norme relative ai pesi e alle dimensioni previste dalla direttiva n. 85/3/CEE ((e delle direttive n. 86/360/CEE , n. 89/461/CEE , n. 91/60/CEE e n. 92/7/CEE) ) .

Art. 6

1. Restano ferme le disposizioni vigenti che permettono di limitare pesi o dimensioni dei veicoli su talune strade o opere di ingegneria civile.

Art. 7

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 22 gennaio 1988 Il Ministro: LA PERGOLA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato I

ALLEGATO I
(art. 2)
PESI E DIMENSIONI MASSIMI
E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI
1. Dimensioni massime autorizzate dei veicoli di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
1.1. Lunghezza massima:
veicolo a motore 12,00 m; rimorchio 12,00 m; autoarticolato 16,50 m; autotreno 18,35 m; autobus articolato 18,0 m, 1.2.
Larghezza massima (tutti i veicoli) 2,50 m 1.3. Altezza massima (tutti i veicoli) 4,00 m
1.4. Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, le
sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di
carico quali i container
1.5. Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve
potersi
iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di
12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m
1.7. Distanza massima misurata parallelamente all'asse
longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni
dell'estremita' anteriore della zona di carico dietro
l'abitacolo e della estremita' posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio ..
15,65 m.
1.8. Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremita' anteriore della zona di carico dietro
l'abitacolo e dell'estremita' posteriore del rimorchio
del veicolo combinato .. 16.00 m
2. Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate)
2.1. Veicoli facenti parte di un veicolo combinato
2.1.1. Rimorchi a 2 assi 18 t 2.1.2. Rimorchi a 3 assi 24 t
2.2. Veicoli combinati
2.2.1. Autotreni a 5 o 6 assi
a) Veicolo a motore a 2 assi con rimorchio a 3 assi 40 t
b) Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio a 2 o 3 assi 40 t 2.2.2. Autoarticolati a 5 o 6 assi
a) Veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi 40 t b) Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o
3 assi 40 t
c) Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi che trasporta, sotto forma di trasporto combinato, un
container ISO di 40 piedi 44 t
((2.2.4. Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore
a 2 assi e da un semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio:
2.2.4.1. e' pari o superiore
a 1,3 m e pari o inferiore a
1,8 m . . . . . . . . . . . . 36 tonnellate;
2.2.4.2. e' superiore a
1,8 m . . . . . . . . . . . . 36 tonnellate;
+ 2 tonnellate di tolleranza quando il PMA del veicolo (18 tonnellate) e il PMA dell'asse tandem del semiri- morchio (20 tonnellate) sono rispet- tati e l'asse motore e' munito di
doppi pneumatici e di sospensioni
pneumatiche o riconosciute equiva-
lenti a livello comunitario, ai
sensi dell'allegato III.
2.3. Veicoli a motore:
2.3.1. Veicoli a motore a
2 assi. . . . . . . . . . . . 18 tonnellate
2.3.2. Veicoli a motore a
tre assi. . . . . . . . . . . 25 tonnellate
26 tonnellate quando l'asse motore
e' munito di doppi pneumatici e di
sospensioni pneumatiche o ricono-
sciute equivalenti a livello comuni- tario, ai sensi dell'allegato III,
oppure quando ciascun asse motore e' munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera
9,5 tonnellate.
2.3.3. Veicoli a motore a
4 assi con 2 assi direttivi . 32 tonnellate quando l'asse motore
e' munito di doppi pneumatici e di
sospensioni pneumatiche o ricono-
sciute equivalenti a livello comuni- tario ai sensi dell'allegato III,
oppure quando ciascun asse motore e' munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera
9,5 tonnellate.))
3. Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) (in tonnellate)
3.1. Assi semplici
Asse non motore semplice 10 t
3.2. Assi tandem dei rimorchi e semirimorchi
La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare,
se la distanza (d) assiale
3.2.1. e' inferiore a 1 m (d minore a 1,0) 11 t
3.2.2. e' pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3
(1,0 minore o uguale a d minore a 1,3) 16 t
3.2.3. e' pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m
(1,3 minore o uguale a d minore a 1,8) 18 t
3.2.4. e' pari o superiore a 1,8 m (1,8 minore o uguale
a d) 20 t
3.3. Assi tridem dei rimborchi e semirimorchi
La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare,
se la distanza (d) tra gli assi
3.3.1. e' pari o inferiore a 1,3 m (d minore o uguale
a 1,3) 21 t
3.3.2. e' superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,4 m
(1,3 minore a d minore o uguale a 1,4) 24 t
3.4 Asse motore dei veicoli di cui al punto 2.2
((3.5. Assi tandem dei veicoli a motore.
La somma delle masse gravanti sugli assi di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:
3.5.1. e' inferiore a 1 m
(d < 1,0 m) . . . . . . . . . 11,5 tonnellate
3.5.2. e' pari o superiore
a 1,0 m e inferiore a 1,3 m
(1,0 m minore o uguale a
d < 1,3 m). . . . . . . . . . 16 tonnellate
3.5.3. e' pari o superiore
a 1,3 m e inferiore a 1,8 m
(1,3 minore o uguale a
d < 1,8). . . . . . . . . . . 18 tonnellate
19 tonnellate quando l'asse motore
e' munito di doppi pneumatici e di
sospensioni pneumatiche o ricono-
sciute equivalenti a livello comuni- tario, ai sensi dell'allegato III,
oppure quando ciascun asse motore e' munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera
9,5 tonnellate)) .
4. Caratteristiche connesse dei veicoli di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b)
4.1. Tutti i veicoli
Il carico sull'asse motore o sugli assi motori di un veicolo o di un veicolo combinato non deve essere inferiore al 25%
del peso totale a pieno carico del veicolo o del veicolo
combinato, se impiegato nel traffico internazionale
4.2. Autotreni
La distanza tra l'asse posteriore di un veicolo a motore e
l'asse anteriore di un rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m
Visto, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie LA PERGOLA

Art. 1

ALLEGATO II
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe
altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (85/3/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
in particolare gli articoli 75 e 76;
Vista la proposta della commissione;
Visto il parere del Parlamento europeo;
Visto il parere del Comitato economico e sociale;
Considerando che, tenendo presenti le conclusioni dei Consigli
europei del 19-20 marzo 1984, 25-26 giugno 1984 e 3-4 dicembre 1984, occorre che il Consiglio applichi senza indugio i processi paralleli di liberalizzazione ed armonizzazione di cui questa direttiva e' parte e che adotti a tale effetto, entro il febbraio 1987 al piu' tardi, strumenti per stabilire in modo coerente i tempi in cui la liberalizzazione e l'armonizzazione diverranno effettive;
Considerando che le differenze fra le norme attualmente in vigore
negli Stati membri in materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali commerciali esercitano un effetto negativo sulle condizioni di concorrenza e ostacolano il traffico fra gli Stati membri;
Considerando che e' quindi necessario, nel quadro della politica
comune dei trasporti, stabilire per i pesi, le dimensioni e certe altre caratteristiche di taluni veicoli norme comuni che ne consentano un miglior impiego nel traffico fra gli Stati membri;
Considerando che queste norme devono permettere l'equilibrio tra
l'utilizzazione razionale ed economica di tali veicoli stradali commerciali, le esigenze di manutenzione dell'infrastruttura e le esigenze della sicurezza della strada;
Considerando che e' opportuno che tali autoveicoli si conformino
alle norme comunitarie in materia di rumore, sicurezza e gas di scarico;
Considerando che prescrizioni tecniche complementari relative ai
pesi e alle dimensioni dei veicoli commerciali possono applicarsi al veicoli immatricolati in un Stato membro; che queste prescrizioni non devono costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli commerciali fra gli Stati membri;
Considerando che sembra opportuno permettere agli Stati membri,
che autorizzano nel loro territorio pesi e dimensioni piu' elevati di quelli previsti dalla presente direttiva, di applicarli solo ai veicoli immatricolati nel loro territorio allorche' essi sono utilizzati nel traffico nazionale; che tali disposizioni possono avere effetti meno favorevoli per i trasportatori degli altri Stati membri, rispetto ai trasportatori nazionali dello Stato di applicazione, di quelle in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva; che e' opportuno ricorrere pertanto alle disposizioni dell'articolo 76 del trattato;
Considerando che e' opportuno prendere misure atte a facilitare il
controllo della conformita' dei veicoli alla presente direttiva;
Considerando che lo stato di parte della rete stradale in Irlanda
e nel Regno Unito non consente attualmente di applicare tutte le disposizioni della presente direttiva e che e' pertanto opportuno rinviare temporaneamente l'applicazione di alcune di tali disposizioni in detti Stati membri alle condizioni che il Consiglio dovra' fissare in una decisione da adottare entro il febbraio 1987 al piu' tardi; considerando che non e' possibile stabilire queste condizioni nella presente direttiva; considerando che, vista la necessita' di apportare miglioramenti sostanziali alla relativa parte delle reti stradali, che richiederanno alcuni anni per essere completati, le condizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del trattato sono soddisfatte attualmente in quegli Stati membri e si presume che la situazione rimarra' invariata quando il Consiglio prendera' la decisione; che percio' questa decisione sara' adottata all'unanimita';
Considerando che occorre fissare quanto prima il peso per asse
motore dei veicoli combinati a 5 o 6 assi;
Considerando che e' opportuno considerare il modo di facilitare il
trasporto combinato con container ISO di 40 piedi;
Ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica:
a) alle dimensioni dei veicoli destinati a circolare su strada e
ad essere adibiti al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, un peso massimo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed una velocita' massima superiore a 25 km/h;
b) ai pesi e a certe altre caratteristiche dei veicoli definiti
alla lettera a) e specificati all'allegato I, punto 2.
2. Tutti i valori dei pesi indicati nell'allegato I valgono come
norme di circolazione e quindi riguardano le condizioni di carico e non le norme di produzione che verranno definite in una successiva direttiva.

Art. 2

Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
- "veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore di
propulsione e circolante su strada con mezzi propri;
- "rimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad
un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi;
- "semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere
agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo;
- "veicolo combinato":
- un autotreno costituito da un veicolo a motore a cui e'
agganciato un rimorchio oppure
- un autoarticolato costituito da un veicolo a motore a cui e'
agganciato un semirimorchio;
- "dimensioni massime autorizzate", le dimensioni massime del
veicolo dichiarate ammissibili', ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorita' dello Stato nel quale il veicolo e' immatricolato o immesso in circolazione;
- "peso massimo autorizzato", il peso massimo del veicolo a pieno
carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorita' dello Stato membro nel quale il veicolo e' immatricolato o immesso in circolazione;
- "peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo dell'asse o
del gruppo di assi a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, della competente autorita' dello Stato nel quale il veicolo e' immatricolato o immesso in circolazione.

Art. 3

Articolo 3
1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare l'uso nel loro territorio, per i trasporti internazionali, di veicoli immatricolati o immessi in circolazione in uno Stato membro per ragioni inerenti ai pesi e alle dimensioni, se tali veicoli sono conformi ai valori limite indicati nell'allegato I.
Tale disposizione si applica anche se:
a) i suddetti veicoli non sono conformi alle prescrizioni di
detto Stato membro riguardanti talune caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni, non disciplinate nell'allegato I;
b) l'autorita' competente dello Stato membro in cui i veicoli
sono immatricolati o immessi in circolazione ha autorizzato limiti superiori a quelli previsti nell'allegato I.
2. Tuttavia il paragrafo 1, lettera a), lascia impregiudicata la
facolta' degli Stati membri di esigere, nel debito rispetto della legislazione comunitaria, che i veicoli immatricolati o immessi in circolazione nel loro territorio siano conformi alle loro prescrizioni nazionali riguardanti caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni non disciplinate nell'allegato I.
3. Lo Stato membro che autorizza pesi e dimensioni superiori a
quelli previsti dalla presente direttiva puo' limitare tale autorizzazione ai veicoli immatricolati o immessi in circolazione nel suo territorio quando siano utilizzati per effettuare trasporti nazionali.

Art. 4

Articolo 4
Per beneficiare dell'articolo 3, paragrafo 1, i veicoli che fanno parte di un veicolo combinato a 5 o 6 assi e che sono immessi in circolazione per la prima volta a decorrere dal 1 gennaio 1990, devono inoltre essere conformi alle prescrizioni tecniche delle direttive citate nell'allegato II.
L'elenco delle direttive riportato in detto allegato e' adeguato
al progresso tecnico in conformita' degli articoli 12 e 13 della direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 80/1267/CEE .

Art. 5

Articolo 5
Per facilitare il controllo della conformita' dei veicoli alla
presente direttiva, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche' i veicoli siano muniti di una prova di tale conformita'.
Su proposta della commissione il Consiglio adotta, entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva, disposizioni particolareggiate riguardanti:
- la forma e il contenuto di detta prova nonche' le condizioni per il suo rilascio;
- il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, della prova rilasciata da altri Stati membri.
La direttiva n. 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 ,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette e alle iscrizioni regolamentari, nonche' alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi, modificata dalla direttiva n. 78/507/CEE , sara', se necessario, modificata di conseguenza.

Art. 6

Articolo 6
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro in materia di circolazione stradale che permettono di limitare pesi e/o dimensioni dei veicoli su talune strade o opere di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato d'immatricolazione dei tali veicoli.

Art. 7

Articolo 7
1. Previa consultazione della commissione, gli Stati membri
adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva:
- a decorrere dal 1 luglio 1986 per quanto concerne
l'applicazione delle disposizioni diverse da quelle dell'articolo 4 e dell'allegato II;
- a decorrere dal 1 gennaio 1990 per quanto concerne
l'applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II.
Essi informano la commissione delle misure che adottano ai fini
dell'applicazione della presente direttiva.
2. Il Consiglio stabilira' il valore del peso sull'asse motore di un veicolo combinato a 5 o 6 assi, compreso il peso sull'asse motore facente parte di un asse tandem o tridem, entro il 31 dicembre 1985.
Finche' il Consiglio non stabilisce tale peso, nonche' il peso sugli assi tandem e tridem dei veicoli a motore, resta applicabile la legislazione dello Stato membro in cui circola il veicolo.

Art. 8

Articolo 8
1. Le disposizioni dell'articolo 3, per quanto riguarda le norme
di cui ai punti 2.2 e 3.3.2 dell'allegato I, non si applicano temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.
Questi due Stati membri applicano tuttavia l'articolo 3 ai veicoli
articolati di cui al punto 2.2.2 dell'allegato I:
- se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 tonnellate;
- se il peso su ogni asse tridem alle distanze assiali specificate nel punto 3.3.2 dell'allegato I non supera 22,5 tonnellate.
2. Entro il 30 giugno 1986 la commissione presentera' al Consiglio una relazione sull'evoluzione delle circostanze che hanno giustificato la deroga prevista dal paragrafo 1. Questa relazione sara' accompagnata da una proposta concernente:
i) la durata della deroga e
ii) la procedura di riesame periodico delle circostanze
giustificanti il perdurare della deroga.
Il Consiglio si pronuncera' su tale proposta entro il 28 febbraio 1987, secondo le procedure previste dal trattato.

Art. 9

Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
FATTO a Bruxelles, addi' 19 dicembre 1984
p. Il Consiglio
Il presidente: J. BRUTON

Allegato II Direttiva del consiglio 19 dicembre 1989-Allegato I

ALLEGATO I
PESI E DIMENSIONI MASSIMI
E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI
1. Dimensioni massime autorizzate dei veicoli di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
1.1. Lunghezza massima
- veicolo a motore 12,00 m - rimorchio 12,00 m - autoarticolato 15,50 m - autotreno 18,00 m 1.2. Larghezza massima (tutti i veicoli) 2,50 m 1.3. Altezza massima (tutti i veicoli) 4,00 m 1.4. Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, e 1.3, le
sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di
carico quali i container
1.5. Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve
potersi
iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di
12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m
2. Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate)
2.1. Veicoli facenti parte di un veicolo combinato
2.1.1. Rimorchi a 2 assi 18 t 2.1.2. Rimorchi a 3 assi 24 t
2.2. Veicoli combinati
2.2.1. Autotreni a 5 o 6 assi
a) Veicolo a motore a 2 assi con rimorchio a 3 assi 40 t
b) Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio a 2 o 3 assi 40 t 2.2.2. Autoarticolati a 5 o 6 assi
a) Veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi 40 t b) Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2
o 3 assi 40 t
c) Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi che trasporta, sotto forma di trasporto combinato, un
container ISO di 40 piedi 44 t
3. Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) (in tonnellate)
3.1. Assi semplici
Asse non motore semplice 10 t
3.2. Assi tandem dei rimorchi e semirimorchi
La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare,
se la distanza (d) assiale
3.2.1. e' inferiore a 1 m (d minore di 1,0) 11 t
3.2.2. e' pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m
(minore o uguale a d minore a 1,3) 16 t
3.2.3. e' pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m
(1,3 minore o uguale a d minore a 1,8) 18 t
3.2.4. e' pari o superiore a 1,8 m (1,8 minore o uguale a d) 20 t 3.3. Assi tridem dei rimborchi e semirimorchi
La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare,
se la distanza (d) tra gli assi
3.3.1. e' pari o inferiore a 1,3 m (d minore o uguale a 1,3) 21 t 3.3.2. e' superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,4 m
(1,3 minore a d minmore o uguale a 1,4) 24 t
4. Caratteristiche connesse dei veicoli di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera b)
4.1. Tutti i veicoli
Il carico sull'asse motore o sugli assi motori di un veicolo o di un veicolo combinato non deve essere inferiore al 25%
del peso totale a pieno carico del veicolo o del veicolo
combinato, se impiegato nel traffico internazionale
4.2. Autotreni
La distanza tra l'asse posteriore di un veicolo a motore e
l'asse anteriore di un rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m

Allegato II Direttiva del consiglio 19 dicembre 1989-Allegato II

ALLEGATO II
ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 4
===================================================================
Numero Titolo Gazzetta Ufficiale
710/157/CEE Livello sonoro ammissibile e
dispositivo di scappamento
dei veicoli a motore n. L 42/70
73/350/CEE Idem n. L 321/73
77/212/CEE Idem n. L 66/77
70/221/CEE Serbatoi di carburante liquido
e dispositivi di protezione
posteriori dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi n. L 76/70
79/490/CEE Idem n. L 128/79
70/311/CEE Dispositivi di sterzo dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi n. L 133/70
71/127/CEE Retrovisori dei veicoli a motore n. L 68/71
79/795/CEE Idem n. L 239/79
71/320/CEE Frenatura di talune categorie
di veicoli a motore e dei
loro rimorchi n. L 202/71
74/132/CEE Idem n. L 74/74
75/524/CEE Idem n. L 326/75
79/489/CEE Idem n. L 128/79
Rettifica Idem n. L 146/79
72/306/CEE Misure da adottare contro
l'inquinamento prodotto dai
motori diesel destinati alla
propulsione dei veicoli n. L 190/72
Rettifica Idem n. L 215/74
80/1269/CEE Potenza dei motori degli
autoveicoli n. L 375/80

Art. 1

ALLEGATO III
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1986 che modifica la direttiva n. 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (86/360/CEE).
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 75;
Vista la proposta della commissione;
Visto il parere del Parlamento europeo;
Visto il parere del Comitato economico e sociale;
Considerando che la direttiva n. 85/3/CEE prevede che occorre fissare il piu' presto possibile il peso sull'asse motore dei veicoli combinati a cinque o sei assi in circolazione nel traffico internazionale tra gli Stati membri;
Considerando che lo stato di alcuni tratti della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consente attualmente l'applicazione di tutte le disposizioni della direttiva; che e' pertanto opportuno rinviare temporaneamente l'applicazione di alcune di tali disposizioni in detti Stati membri nell'ambito di un regime che il Consiglio dovra' fissare entro fine giugno 1988; che non e' possibile stabilire questo regime nella presente direttiva; che, vista la necessita' di apportare miglioramenti sostanziali a questi tratti della rete stradale, operazione questa che richiedera' alcuni anni per essere completata, le condizioni previste all'articolo 75, paragrafo 3 del trattato CEE sono soddisfatte attualmente in questi Stati membri e continueranno ad esserlo, verosimilmente, quando il Consiglio prendera' la propria decisione; che percio' questa decisione sara' adottata all'unanimita';
Ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
La direttiva n. 85/3/CEE del Consiglio e' modificata come segue:
1) il testo dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 7
Previa consultazione della commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva:
- a decorrere dal 1 luglio 1986 per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni diverse da quelle dell'articolo 4 e dell'allegato II nonche' del punto 3.4 dell'allegato I;
- a decorrere dal 1 gennaio 1990 per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II;
- a decorrere dal 1 gennaio 1992 per quanto concerne l'applicazione del punto 3.4 dell'allegato I.
Gli stati membri informano la commissione delle misure prese ai fini dell'applicazione della presente direttiva.";
2) il testo dell'articolo 8 e' completato dal seguente:
"3. L'articolo 3, per quanto riguarda le norme di cui al punto 3.4 dell'allegato I, non e' temporaneamente applicabile in Irlanda e nel Regno Unito.
Questi due Stati membri applicano tuttavia l'articolo 3 ai veicoli combinati di cui al punto 2.2 dell'allegato I, il cui peso sull'asse motore non superi 10,5 t.
4. Entro la fine del 1987 la commissione presenta al Consiglio una relazione sull'evoluzione delle circostanze che hanno giustificato la deroga prevista al paragrafo 3. Questa relazione e' accompagnata da una proposta concernente:
i) la durata della deroga e
ii) la procedura di riesame periodico delle circostanze che giustificano il perdurare della deroga.
Il Consiglio delibera su tale proposta entro il 30 giugno 1988, secondo le procedure stabilite nel trattato CEE.";
3) nell'allegato I, punto 3, e' inserito il punto seguente:
"3.4. Asse motore dei veicoli di cui al punto 2.2 11 t"

Art. 2

Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
FATTO a Bruxelles, addi' 24 luglio 1986
p. Il Consiglio
Il presidente: A. CLARK

Allegato III

((ALLEGATO III)) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))
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