091G0430
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Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attivita' economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990). (DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1991 n. 391)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 , concernenti l'espletamento di varie attivita' economiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanita', dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e ambientali, delle poste e delle telecomunicazioni e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunita' europea, per quanto concerne le attivita' economiche precisate nelle allegate tabelle A, B e C, nonche' per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.
2. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.
Art. 2
Requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria 1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualita' di lavoratore dipendente, le attivita' economiche di cui al presente decreto, debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilita' e di assenza di fallimento, dovra' essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o provenienza, attestante il possesso di detti requisiti.
2. Qualora l'esercizio delle attivita' di cui alla tabella A, lettera o), e alla tabella B, lettere e), f), g) e lettere da l) ad s), possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di requisiti specifici ulteriori, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, e' sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti. L'attestato concerne i fatti presi in considerazione dall'ordinamento giuridico.
3. Quando nello Stato membro di origine o provenienza non vengono rilasciati i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del Paese d'origine o provenienza, che rilascera' un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento potra', in tale ipotesi, essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto Paese.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di societa', dal legale rappresentante.
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto potra' tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.
6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, nonche' l'accesso alle connesse attivita' di lavoro dipendente, avvengono alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
7. Qualora l'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto sia subordinato alla prova della capacita' finanziaria, gli attestati rilasciati da banche ed istituti di credito di altri Stati membri sono equivalenti a quelli rilasciati da banche o istituti di credito italiani.
8. I documenti o gli attestati di cui al presente articolo devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.
Art. 3
I n f o r m a z i o n e
1. Le amministrazioni statali, anche a mezzo dei propri uffici periferici, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici sono tenuti a fornire ai richiedenti, secondo le proprie rispettive competenze, chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici ad essi facenti capo possono essere richieste tali informazioni.
Art. 4
Certificazione delle attivita' 1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 3 rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attivita' contemplate dalle tabelle A, B e C, svolte in Italia in forma indipendente.
2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attivita' previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.
Art. 5
Monografie professionali 1. Qualora l'accesso alle attivita' di cui alla tabella A, o il loro esercizio, sia subordinato al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, le amministrazioni competenti in materia ne rendono edotta la Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri.
2. Le amministrazioni stesse redigono inoltre, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le monografie professionali descrittive delle attivita' di cui alla tabella A e sulla base di esse rilasciano le attestazioni di cui agli articoli 3 e 4. Le monografie ed i loro eventuali aggiornamenti sono comunicate alla Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri.
Art. 6
Capacita' professionale 1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attivita' di cui alla tabella A, o per l'esercizio della stessa, e' fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attivita' stessa in altro Stato membro della Comunita' economica europea, rilasciata dalle competenti autorita' di tale Stato.
2. La certificazione deve comunque comprovare che l'attivita' e' stata esercitata:
a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualita' di dirigente d'azienda;
b) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualita' di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attivita' in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;
c) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attivita' in questione per almeno cinque anni;
d) per cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con funzioni tecniche implicanti la responsabilita' di almeno un settore dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attivita' in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.
3. L'autorizzazione ad esercitare le attivita' in questione e' concessa su richiesta, allorche' le attivita' attestate corrispondono nei punti essenziali alle monografie professionali di cui all'art. 5, comma 2, e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla legge.
4. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attivita' di cui alla tabella B e alla tabella C, o per l'esercizio della stessa, e' fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attivita' stessa in altro Stato membro della Comunita' economica europea, rilasciata dalle competenti autorita' di tale Stato.
5. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attivita' e' stata esercitata:
a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualita' di dirigente d'azienda;
b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualita' di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attivita' in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;
c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualita' di dirigente d'azienda, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attivita' in questione per almeno tre anni;
d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora l'interessato comprovi di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.
6. Nei casi previsti dalle lettere a) e c) di cui ai commi 2 e 5, l'attivita' non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunita' economica europea chiede di esercitare le attivita' di cui trattasi.
7. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attivita' un termine piu' breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.
8. Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attivita' di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attivita' che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.
Art. 7
Attivita' del dirigente d'azienda 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto e' considerato come esercizio dell'attivita' di dirigente di azienda l'esercizio in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente con le mansioni di:
a) capo dell'azienda o di direttore di succursale;
b) sostituto dell'imprenditore o del capo dell'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilita' analoga a quella dell'imprenditore o del capo dell'azienda rappresentati;
c) dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.
Art. 8
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro per i beni culturali e ambientali ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro SCOTTI, Ministro dell'interno DE LORENZO, Ministro della sanita' PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERNINI, Ministro dei trasporti FACCHIANO, Ministro della marina mercantile MARINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste TOGNOLI, Ministro del turismo e dello spettacolo VIZZINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Tabella A
TABELLA A
(prevista dall'art. 1, comma 1)
a) Pesca nelle acque interne.
b) Costruzione navale e riparazione navi.
c) Costruzione di materiale da trazione e rotabile ferroviario.
d) Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale).
e) Servizio letti e di ristorazione su carrozze ferroviarie; manutenzione, riparazione e riclassamento del materiale rotabile e da trazione nelle officine di riparazione e pulizia del materiale stesso.
f) Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori.
g) Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi).
h) Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram).
i) Attivita' ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna; rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attivita' analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche).
l) Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle attivita' che non vengono esercitate in esclusiva dallo Stato, anche mediante concessione o appalto.
m) Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria.
n) Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attivita' di fotoreporter.
o) Manutenzione e pulitura di immobili e di locali.
Tabella B
TABELLA B
(prevista dall'art. 1, comma 1)
a) Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni.
b) Trasporti su strada dei passeggeri, esclusi trasporti effettuati con autoveicoli.
c) Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi.
d) Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici.
e) Attivita' nel settore sportivo (quali gestioni di terreni sportivi, organizzazioni di riunioni sportive) escluse le attivita' di istruttore sportivo.
f) Attivita' di gioco quali scuderie di cavalli, gestione di terreni da gioco, campi di corse (sono, comunque, escluse le attivita' di lotteria, di concorsi pronostici e altre attivita' di gioco, il cui esercizio e' riservato, per legge, ad enti od organismi pubblici).
g) Altre attivita' ricreative quali circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti.
h) Servizi domestici.
i) Istituti di bellazza ed attivita' di manicure e di massaggio facciale estetico, escluse le attivita' di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere, nonche' le attivita' di massaggiatore chinesiterapeuta (massaggio sanitario, massaggio sportivo).
l) Disinfezione e lotta contro gli animali nocivi escluse le attivita' comportanti l'impiego di prodotti tossici.
m) Locazione di vestiti e guardaroba.
n) Agenzie matrimoniali e servizi analoghi.
o) Attivita' a carattere divinatorio e congetturale.
p) Servizi igienici ed attivita' connesse escluse le attivita' comportanti l'impiego di prodotti tossici.
q) Pompe funebri e manutenzione cimiteri.
r) Accompagnatore turistico o corriere ai sensi dell' art. 11, comma quarto, della legge 17 maggio 1983, n. 217 .
s) Interpreti turistici.
Tabella C
TABELLA C
(prevista dall'art. 1, comma 1)
a) Acquisto, vendita e somministrazione di merci in forma ambulante.
b) Acquisto, vendita e somministrazione di merci nei mercati coperti, con esclusione delle attivita' esercitate in posti fissi, e nei mercati scoperti.