Monitoring Gesetzessammlung

092G0099

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

092G0099

Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. (DECRETO 20 dicembre 1991 n. 448)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 1/3/1992 IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la direttiva CEE n. 562/74 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Vista la direttiva CEE n. 438/89 del 21 giugno 1989 che modifica tra l'altro la direttiva CEE n. 562/74 ; Visto l' art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3 , ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il presente regolamento:

Art. 1

Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, s'intende per:
a) "Professione di trasportatore di viaggiatori su strada", l'attivita' di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare piu' di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;
b) "impresa", qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonche' qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalita' giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per le direttive n. 438/89 e n. 562/74 si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La direttiva CEE n. 562/74 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 308 del 19 novembre 1974.
- La direttiva CEE n. 438/89 di modifica della direttiva CEE n. 562/74 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale.
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 428/1990 , recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)", e' il seguente:
"Art. 14 (Autotrasportatori). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 74/562/CEE , modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio n. 89/438/CEE , relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunita' europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee.
3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunita' europee, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Limiti di applicabilita' delle norme 1. Sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporto di viaggiatori su strada a fini non commerciali mediante autobus immatricolati ai sensi dell'art. 58, comma 7, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'esercizio dei servizi pubblici di linea e l'attivita' di noleggio con conducente, restano soggetti alle apposite disposizioni, in quanto compatibili con quelle del presente regolamento.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 58, comma 7, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959 , nella sua formulazione attuale e' il seguente:
"7. Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non ad imprenditori, collettivita' e simili, per le loro necessita'".

Art. 3

Requisiti per l'accesso alla professione
di trasportatore di viaggiatori su strada 1. Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneita' morale, finanziaria e professionale.

Art. 4

Requisito della idoneita' morale 1. Non risponde al requisito dell'idoneita' morale chi:
a) abbia riportato una o piu' condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ;
d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
e) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
2. Il requisito della idoneita' morale viene meno quando:
a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
b) nei casi di cui al comma 1;
c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attivita' di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.
3. Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di societa', da tutti i soci per le societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.
4. Il requisito dell'idoneita' morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attivita' di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Nota all' art. 4:
- La legge n. 75/1958 concerne l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. L'art. 3 di detta legge indica le pene per:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprieta', esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tale fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di eta' maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita';
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovveri si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attivita' in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
L'art. 4 prevede che le pene di cui all'art. 3 siano raddoppiate:
1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;
2) se il fatto e' commesso ai danni di persona minore di anni 21 o di persona in istato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone.

Art. 5

Requisito della idoneita' finanziaria 1. La idoneita' finanziaria consiste nella disponibilita' di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
2. Ai fini dell'accertamento della idoneita' finanziaria l'autorita' competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compreso le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonche' il capitale di esercizio.
3. In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da societa' finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a lire 100 milioni nella forma di cui all'allegato A.
4. L'importo dell'attestazione dovra' essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

Art. 6

Requisito della idoneita' professionale 1. Il requisito di idoneita' professionale e' soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente regolamento.
2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite, ai sensi del successivo art. 10, verra' rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attivita' di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.

Art. 7

Esenzione dall'esame 1. Sono esonerati dall'esame di idoneita' professionale coloro che dimostrino di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continua con funzioni dirigenziali in imprese gia' abilitate in ambito nazionale e internazionale.
2. Tale esperienza dovra' risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualita' di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle societa' in nome collettivo e di socio accomandatario nelle societa' in accomandita semplice, di amministratori per ogni altro tipo di societa', di dipendenti a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratori per le imprese familiari.
3. Ai richiedenti in possesso del predetto requisito verra' rilasciato a cura dell'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo di regione nel quale risultino residenti, un attestato di idoneita' professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitino, a livello nazionale ovvero nazionale ed internazionale, attivita' di trasporto.
4. L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.

Art. 8

Disposizioni relative alla idoneita' professionale 1. Il requisito della idoneita' professionale deve essere posseduto:
a) qualora trattisi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attivita' di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualita' di amministratore, dipendente o callaboratore familiare;
b) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attivita' di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 9

Presentazione e documentazione
inerente alle domande d'esame 1. Chi intende sostenere l'esame di idoneita', deve farne domanda scritta alla commissione costituita presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo della regione in cui risiede.
2. La domanda, redatta in carta legale e con firma autenticata, deve essere protocollata dal segretario della competente commissione d'esame.
3. Alle domande dovra' essere allegato uno dei seguenti documenti:
a) attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organismi di formazione professionale, con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.;
b) diploma di scuola media superiore o diploma
di laurea;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da imprese gia' abilitate, dalla quale risulti che il candidato abbia svolto per almeno un anno attivita' direzionale dell'impresa nei termini di cui all'art. 7, secondo comma.
4. Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da idonea certificazione attestante la residenza ovvero da autocertificazione in tal senso predisposta.

Art. 10

Composizione commissione esami 1. Le commissioni d'esame istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti sono composte come segue:
Presidente:
un dirigente della Direzione generale della M.C.T.C.
Membri:
cinque funzionari della Direzione generale o dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione almeno del settimo livello; un rappresentante, per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente ad associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C., capoluogo di regione.
4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria sono svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualita' di supplente in seno alla corrispondente commissione d'esame.
5. Gli esami hanno frequenza almeno bimestrale e si svolgono con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.
6. Avverso la mancata ammissione all'esame e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.

Art. 11

Attivita' delle commissioni d'esame 1. Le commissioni di esame, valutata la regolarita' delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che e' affisso a cura della segreteria, nei locali dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione.
2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.

Art. 12

Modalita' per lo svolgimento dell'esame 1. L'esame consiste in una prova scritta basata su domande relative alle materie riportate nell'allegato D, che vengono predisposte dalle singole commissioni d'esame.
2. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., a modifica di quanto indicato nel precedente comma, puo' provvedere alla predisposizione di un sistema di esami mediante quiz quale modalita' alternativa rispetto alla previsione del precedente comma.
3. A tal fine deve essere elaborato un numero di quiz congruo per ogni gruppo di materie.

Art. 13

Materie di esame per trasporti nazionali ed internazionali 1. L'esame per i candidati che intendono essere abilitati a dirigere imprese che svolgono esclusivamente trasporti nazionali, verte sulle materie specificate nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Per i candidati che intendono effettuare anche trasporti internazionali, l'esame, oltre che sulle materie specificate nell'elenco di cui all'allegato A, verte anche su quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato B.

Art. 14

Modalita' per la ripetizione dell'esame 1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non puo' essere sostenuta prima di quattro mesi dalla prima, fatta salva la documentazione gia' prodotta.
2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

Art. 15

Attestato di idoneita' professionale 1. Le Commissioni trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame, l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di idoneita' professionale all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascia all'interessato l'attestato di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati E ed F.

Art. 16

Imprese da abilitare 1. Le imprese di trasporto che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare all'autorita' competente (Stato, regione e comuni) di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, all'atto della prima richiesta per ottenere una concessione, autorizzazione o licenza abilitante all'autotrasporto di viaggiatori su strada, allegando i seguenti documenti.
2. Per il requisito dell'idoneita' morale:
a) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi;
b) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare ne' essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
c) attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , di data non anteriore a tre mesi.
3. Per il requisito della idoneita' finanziaria alla domanda dovra' essere allegata una relazione illustrativa di tutti gli elementi indicati nell'art. 5, comma 2, del presente regolamento; le imprese tenute a formare e depositare il bilancio in uffici pubblici dovranno allegare altresi' copia dell'ultimo bilancio; le imprese che intendono avvalersi della facolta' di cui all'art. 5, comma 3, allegheranno l'attestato ivi previsto.
4. Per il requisito della idoneita' professionale l'attestato di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
5. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, debbono presentare all'autorita' concedente (Stato, regione, comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il primo titolo abilitante al trasporto, copia della concessione, autorizzazione o licenza gia' posseduta, convalidata dal competente ente concedente che ne certifichi la validita' attuale.
6. Le predette imprese debbono, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio delle attivita', presentare i seguenti documenti:
a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato e' ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa e' in regola con le relative contribuzioni.
7. Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la prova di cui al comma precedente decadono dalla concessione, autorizzazione o licenza.
Note all'art. 16:
- Il testo degli articoli 142 e seguenti, capo IX "Della riabilitazione civile", del R.D. n. 267/1942 , in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, e' il seguente:
"Art. 142 (Effetti della riabilitazione). - La riabilitazione civile fa cessare le incapacita' personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.
Essa e' pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in cam- era di consiglio.
La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed e' comunicata all'ufficio del registro delle imprese per la iscrizione.
Art. 143 (Condizioni per la riabilitazione). - La riabilitazione puo' essere concessa al fallito:
1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;
2) che ha regolarmente adempiuto il concordato quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale.
La riabilitazione non puo' essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari e' inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;
3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.
Art. 144 (Procedimento di riabilitazione). - L'istanza di riabilitazione e' pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale puo' ordinare altre forme di pubblicita'.
Chiunque intende opporsi alla riabilitazione puo' depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affisione, le sue deduzioni.
Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.
Contro la sentenza e' ammesso reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio, entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero.
Art. 145 (Condanne penali che ostano alla riabilitazione). - In nessun caso la riabilitazione puo' essere concessa se il fallito e' stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.
Se e' in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento".
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 1423/1956 , in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', e' il seguente:
"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita', puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province.
Nei casi di particolare pericolosita', puo' essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato comune".
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 15/1968 , recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concerne fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione, della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".

Art. 17

Verifica e perdita dei requisiti 1. In ogni momento, qualora venga accertato da parte dell'ente competente, anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma 3, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneita' morale e finanziaria di cui all'art. 3, l'ente stesso procede alla revoca del titolo abilitativo all'autotrasporto.
2. Ai fini della valutazione da parte dell'ente competente del permanere del requisito dell'idoneita' morale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, lettera C, l'ufficio provinciale M.C.T.C. nella cui circoscrizione e' immatricolato il veicolo, deve comunicare all'ente competente medesimo le violazioni accertate rela- tive alle materie di cui alla disposizione sopra indicata.
3. Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'autotrasporto di viaggiatori, rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'ente competente al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o licenze deve provvedere d'ufficio ad una verifica dei requisiti in base ai quali l'impresa ha acceduto alla professione di trasportatore.
4. La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneita' professionale.

Art. 18

Proseguimento dell'attivita' 1. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneita' professionale, e' consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio puo' essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovra' risultare munita del titolo di idoneita' professionale, in uno dei modi previsti dall'art. 8.
2. La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente.
3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacita' del dirigente, munito del titolo d'idoneita' professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine puo' essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo d'idoneita' professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque anni.
5. Non e' ammessa deroga al requisito dell'idoneita' morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.

Art. 19

Imprese esonerate 1. Sono esonerate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, lettere b) e c), le imprese che alla data dell'entrata in vigore della legge del 29 dicembre 1990, n. 428 , sono gia' titolari di concessioni, di autorizzazioni e di licenze per l'autotrasporto di viaggiatori.
2. Le imprese esonerate, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di non oltre cinque anni da tale data, debbono presentare all'autorita' competente (Stato, regione, comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il titolo abilitante del trasporto del quale e' gia' titolare, copia della concessione, autorizzazione o licenza gia' posseduta, convalidata dell'ente competente che ne certifichi la validita' attuale.
3. Le imprese individuali e le societa', risultanti dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di societa', continuano, per un periodo di non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ad essere esonerate, sempre che' possano indicare il nominativo di almeno una persona che svolga attivita' di trasporto a livello direzionale, nell'ambito dell'impresa stessa, da almeno cinque anni in maniera permanente ed effettiva.

Art. 20

Disposizione transitoria 1. Le imprese che sono diventate titolari di concessioni, autorizzazioni o licenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , e del presente regolamento, hanno tempo diciotto mesi per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 dicembre 1991 Il Ministro: BERNINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1992 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 355

Allegato

Marca da bollo
da annullare a cura dell'ufficio
ATTESTAZIONE DI CAPACITA' FINANZIARIA
A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o societa') ha concesso al sig.: .................................... nella forma tecnica di ............................................ un affidamento di lire 100 milioni.

Allegato

Marca da bollo
da annullare a cura dell'ufficio
ATTESTATO DI CAPACITA' PROFESSIONALE PER DIRIGERE L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO DI IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA SUL TERRITORIO NAZIONALE.
Si rilascia al sig. ............... nato a ....................... il ............... residente in .....................................
provincia di .............. attestato di capacita' professionale ai sensi del terzo comma, art. 7, del decreto ministeriale 20 dicembre 1991.
Il presente attestato, in unico esemplare originale, viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.
Il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di
................................................. (timbro e firma)

Allegato

Marca da bollo
da annullare a cura dell'ufficio
ATTESTATO DI CAPACITA' PROFESSIONALE PER DIRIGERE L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO DI IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN CAMPO INTERNAZIONALE.
Si rilascia al sig. ............... nato a ....................... il ............... residente in .....................................
provincia di .............. attestato di capacita' professionale ai sensi del terzo comma, art. 7, del decreto ministeriale 20 dicembre 1991.
Il presente attestato, in unico esemplare originale, viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.
Il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di
................................................. (timbro e firma)

Elenco

ELENCO DELLE MATERIE DI ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI
AUTOTRASPORTATORE DI VIAGGIATORI SU STRADA.
A) MATERIE LA CUI CONOSCENZA E' RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE
HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI.
1. Diritto.
Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza e' necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:
sui contratti in genere;
sui contratti di trasporto; in particolare sulla responsabilita' del trasportatore (natura e limiti);
sulle societa' commerciali;
sui libri di commercio;
sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
sul regime fiscale.
2. Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda.
Modi di pagamento e di finanziamento.
Calcolo dei prezzi di costo.
Regime delle tariffe e dei prezzi a condizioni di trasporto.
Contabilita' commerciale.
Assicurazioni.
Fatture.
Agenzie di viaggio.
Le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada.
La tecnica commerciale.
3. Regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori.
Creazione di servizi di trasporto e piani di trasporto.
Condizioni di esecuzione dei servizi per viaggiatori.
Disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio.
Documenti di trasporti.
4. Norme di esercizio tecnici.
Scelta del veicolo.
Collaudo ed immatricolazione.
Norme per la manutenzione dei veicoli.
I principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e rispondenti alla utilizzazione e la manutenzione dei veicoli.
5. Sicurezza stradale.
Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione.
Sicurezza di circolazione.
Geografia stradale.
Prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.
B) MATERIE LA CUI CONOSCENZA E' RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI.
Materie elencate sub A.
Disposizioni applicabili ai trasporti di viaggiatori su strada fra gli Stati membri e fra la Comunita' ed i Paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali.
Pratiche e formalita' relative al passaggio dei confini.
Principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.

Allegato

Marca da bollo
da annullare a cura dell'ufficio
ATTESTATO DI CAPACITA' PROFESSIONALE PER DIRIGERE L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO DI IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI
VIAGGIATORI SU STRADA ESCLUSIVAMENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE.
Si dichiara che il sig. ............... nato a .................. residente in .................. provincia di ........... ha sostenuto con esito positivo in data .............................. presso la commissione d'esame per la regione ................................ costituita ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, l'esame di capacita' professionale.
Il presente attestato, in unico esemplare originale, viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.
Il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di
................................................. (timbro e firma)

Allegato

Marca da bollo
da annullare a cura dell'ufficio
ATTESTATO DI CAPACITA' PROFESSIONALE PER DIRIGERE L'ATTIVITA' DI
TRASPORTO DI IMPRESA OPERANTE NEL SETTORE DEL TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN CAMPO INTERNAZIONALE.
Si dichiara che il sig. ............... nato a .................. residente in .................. provincia di ........... ha sostenuto con esito positivo in data .............................. presso la commissione d'esame per la regione ................................ costituita ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, l'esame di capacita' professionale.
Il presente attestato, in unico esemplare originale, viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.
Il direttore dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di
................................................. (timbro e firma)
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