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21G00202

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

21G00202

Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. (21G00202) (DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 2021 n. 198)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto l' articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ; Vista la direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, gli articoli 1, 7 e l'allegato A, n. 9); Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in particolare l'articolo 2, comma 203; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», in particolare l'articolo 62 concernente la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 ; Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di attuazione della direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE ; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199 , recante regolamento di attuazione dell' articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche.
(( 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. )) 3. Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.
4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. E' nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.

Art. 2

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l'accordo quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. E' fatta salva la definizione di contratto quadro di cui all' articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 ;
b) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorita' pubblica ricompresa nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» puo' includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;
c) «autorita' pubblica»: autorita' nazionale, regionale o locale, organismo di diritto pubblico o associazione costituita da una o piu' di tali autorita' o da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico;
d) «consumatore»: la persona fisica che acquista i prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
e) «contratti di cessione»: i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonche' dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , di cui essi sono soci;
f) «contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica»: un accordo quadro, come definito alla lettera a), ovvero un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative;
g) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 ;
h) «fatturato»: l'ammontare dei ricavi, come definiti all' articolo 85, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , recante Testo unico delle imposte sui redditi ( TUIR ), o dei compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR ;
i) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le societa' cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni;
j) «ICQRF»: Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento, come definito alla lettera o);
l) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato;
m) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Sono altresi' considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
n) «saggio degli interessi»: il tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
o) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse, come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:
1) per il primo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
2) per il secondo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore al 1° luglio di quell'anno.
(( o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento. ))

Art. 3

Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione 1. I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale. I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).
2. I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che puo' essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalita' di consegna e di pagamento.
3. L'obbligo della forma scritta puo' essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
4. La durata dei contratti di cessione non puo' essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalita' dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. Nell'ipotesi in cui il contratto abbia una durata inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe espressamente ammesse dal presente comma, essa si considera comunque pari a dodici mesi. Il presente comma non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio di cui all' articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 .
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter), definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. sono fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 .
6. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto devono essere indicati, in allegato, i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato.
6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti ((...)) che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari ((...)) e' inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei ((rapporti tra imprese nella filiera)) agricola e alimentare.
6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9 ((all'ICQRF)) .
6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei ((rapporti tra imprese nella filiera)) agricola e alimentare, commessa da un fornitore ((...)) titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.

Art. 4

Pratiche commerciali sleali vietate 1. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali:
a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;
c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve ((.
Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonche' i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni)) ;
d) la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualita', ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti;
e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
f) l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purche' tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore;
g) il rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempreche' lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui al presente decreto;
h) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d'acquisto dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 , o qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore;
i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all'Autorita' di contrasto, come individuata ai sensi del presente decreto, o nella cooperazione con essa nell'ambito di un'indagine;
j) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benche' non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo.
2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed e' inderogabile. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), in cui il debitore e' una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, e' fatto salvo quanto previsto dall' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002 .
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica ai pagamenti:
a) effettuati da un acquirente a un fornitore quando tali pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole ai sensi dell' articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ;
b) effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;
c) nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, alle seguenti condizioni:
1) che i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano inclusi in contratti tipo vincolanti ai sensi dell' articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 1° gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto;
2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o lo diventino.
4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commerciali, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci:
a) la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
b) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
c) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantita' prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
d) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicita', effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall'acquirente;
f) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.
5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli fornisce al fornitore, ove richiesto, una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per i casi di cui alle lettere b), d), e) o f) del comma 4, fornisce anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.
5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresi' ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:
a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.

Art. 5

Altre pratiche commerciali sleali 1. Sono altresi' vietate le seguenti pratiche commerciali:
a) l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
b) l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;
c) l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell' articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ;
d) l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
e) l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
f) il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
g) il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
h) l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
i) l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
j) l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
k) la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in piu' quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potra' essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;
l) l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;
m) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
n) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
o) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;
p) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 6

Buone pratiche commerciali 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, si considerano attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni nonche' i contratti di cui all'articolo 3, conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.
2. I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sono retti, sia nella loro negoziazione che nella successiva esecuzione, dai seguenti criteri: conformita' dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilita' delle richieste.
3. Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cui al comma 1 possono essere utilizzati messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: «Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare».
L'ICQRF, nell'esercizio dei propri poteri di indagine e di accertamento di cui all'articolo 8, verifica la veridicita' di tale dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore utilizzo.

Art. 7

Disciplina delle vendite sottocosto
di prodotti agricoli ed alimentari 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 , relativamente alle procedure e alle sanzioni ivi disciplinate, la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili e' consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilita' oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.
2. E', in ogni caso, vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore.
3. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti e' sostituito di diritto, ai sensi dell' articolo 1339 del codice civile , dal prezzo risultante dalle fatture d'acquisto oppure, qualora non sia possibile il riscontro con le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.
Note all' art. 7:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell' articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- Il testo dell' art. 1339 del codice civile cosi' recita:
«Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). - Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».

Art. 8

Autorita' di contrasto
1. In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF e' designato quale autorita' nazionale di contrasto deputata all'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ICQRF esercita le seguenti attivita':
a) avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
b) chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie ((, in particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attivita' di vendita e ai relativi servizi,)) al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate;
c) effettua ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini di cui alla lettera a);
d) accerta la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e impone all'autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata, salvo che cio' possa rivelare l'identita' del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi interessi e a condizione che quest'ultimo abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3;
e) avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti dell'autore della violazione accertata, in conformita' delle vigenti disposizioni di legge nonche' di quanto previsto all'articolo 10;
f) pubblica regolarmente sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i provvedimenti sanzionatori inflitti ai sensi delle lettere d) ed e);
g) pubblica una relazione annuale sulle attivita' svolte in attuazione del presente decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 3;
h) entro il 15 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti le attivita' di contrasto e l'applicazione delle norme del presente decreto, nel corso dell'anno precedente, in conformita' a quanto richiesto dalla Direttiva.
3. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, l'ICQRF puo' avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dall' articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9.
5. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato previste dalle leggi vigenti, anche in ordine all'accertamento e alla repressione delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206 . L'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali sono in ogni caso legittimate ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate.

Art. 9

Denunce all'Autorita' di contrasto
(( 1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorita' di contrasto dello Stato membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresi' all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito nel territorio nazionale. 2. Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonche' le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o piu' dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o piu' dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del presente decreto. Le organizzazioni diverse da quelle di cui al primo periodo possono presentare denunce purche' vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro.
3. Qualora il denunciante lo richieda, l'ICQRF adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identita' del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata, nonche' per tutelare adeguatamente qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o del soggetto leso. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.
4. L'ICQRF che riceve la denuncia informa il denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.
5. L'ICQRF, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia.
6. L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, avvia e conclude un'indagine a carico del soggetto denunciato entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi dell' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
7. Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attivita' di cui al presente articolo, nei contratti di cessione le parti contraenti possono ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto stesso. Nel caso in cui sia fallito il tentativo di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie, e' fatto salvo il diritto di presentare denuncia ai sensi del presente articolo, fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attivita' di cui all'articolo 8.

Art. 10

Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 2.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione viene determinata in ragione della misura dei ritardi. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 15.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o) e p), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 10.000 euro.
7. In caso di concorso della violazione dei divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la sanzione di cui al comma 6 e' raddoppiata.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro.
9. Chiunque effettua vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7 e' punito con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001 .
10. Qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
11. Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni di cui al presente articolo e' aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso, tutte le sanzioni previste dal presente articolo non possono eccedere il 10 per cento del fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
12. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In ogni caso, non e' consentito il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.
(( 12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione. )) 13. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali di cui al presente decreto, i proventi ottenuti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
14. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente articolo, anche ove promosse dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2. I predetti soggetti sono altresi' legittimati ad agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile .

Art. 11

Cooperazione tra Autorita' di contrasto
1. L'ICQRF collabora con le Autorita' di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 8, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera nonche' per le attivita' di cui all'articolo 8 della Direttiva.

Art. 12

Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l' articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ;
b) il comma 6-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ;
c) il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199 ;
d) i commi 1 , 3 , 4 e 5 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 .
Note all'art. 12:
- Per la rubrica dell'art. 62 del citato decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 36 (Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa). - 1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014.
2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo e' costituito dai contributi volontari degli agricoltori e puo' beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 puo' prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita' tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 . Il suddetto fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis.
3. All' articolo 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni dell' articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , non si applicano alle cambiali finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , a condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai sensi dell' articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale o del patrimonio della societa' emittente e sempreche' il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"Nell' articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.".";
c) il comma 16 e' abrogato;
d) il comma 19 e' sostituito dal seguente:
"19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.";
e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.";
f) il comma 24 e' sostituito dal seguente:
"Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.";
g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
"24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8.".
3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalita':
a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;
b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a);
c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).
3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta' di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.
3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in societa' per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis.
3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater puo' essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.
3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.
3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.
3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a vendere, un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione. Tale facolta' di acquisto e' trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.
3-novies. La facolta' di acquisto di cui al comma 3-octies viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a), che e' corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.
3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies e 3-novies e' accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno e' determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto di voto e il diritto agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento.
4. All' articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.";
b) il numero 1) e' soppresso;
c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;".
4-bis. All' articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , ultimo periodo, le parole: "con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell' articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ".
5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo' essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o piu' organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.
5-bis.
5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , dopo le parole: "negli atti del notaro rogante" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese".
6. All' articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100 , dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti di cui all' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , a societa' commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.".
6-bis. (abrogato)
7. Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e' modificato come segue:
"m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b,, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;".
7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti i seguenti:
"4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20";
b) all'allegato III della parte II, alla lettera z), dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";
c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";
d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale".
7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 .
7-quater.
7-quinquies. All' articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone e' versato direttamente ai comuni".
8. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , e' aggiunto infine il seguente periodo: "Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attivita' agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attivita' agricole di cui all' articolo 2135 del c.c. , sempreche' i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito della marginalita' si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .".
8-bis.
9. Il comitato tecnico previsto dall' articolo 16, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla validita' tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente.
10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , e' abrogato.
10-bis. Le risorse di cui all' articolo 1, comma 50, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , gia' destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , la parola: "puo'" e' sostituita dalle seguenti: "e' autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a".
10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 , sono soppresse le seguenti parole: ", purche' i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari".
10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 , le risorse assegnate alle societa' cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999 permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca di cui all' articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 .
10-sexies. All' articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , dopo le parole: "a piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: "nonche' alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all' articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ".
10-septies. Gli interventi di cui all' articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , sono effettuati nell'ambito della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso decreto.».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199 , abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012 .
- Il testo dell'art. 10-quater del citato decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10-quater (Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari). - 1. (abrogato) 2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attivita' l'Istituto e' autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all' articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non e' dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)».

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. I contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cartabia, Ministro della giustizia Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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