099G0187
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Regolamento di attuazione della direttiva 98/28/CE recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio. (DECRETO 09 marzo 1999 n. 114)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 13-5-1999 IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Vista la direttiva 98/28/CE della Commissione europea del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio; Ritenuto necessario avvalersi, ai fini dell'attuazione della citata direttiva 98/28/CE , della procedura individuata all'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 ; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 dicembre 1998; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 15 gennaio 1999; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. In deroga alle disposizioni di cui al capitolo IV, punto 2, secondo capoverso, dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , il trasporto via mare di zucchero greggio non destinato al consumo come alimento, ne' come ingrediente di alimenti, prima di essere stato sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione, e' consentito in vani di carico, contenitori o cisterne, non adibiti in modo esclusivo al trasporto di prodotti alimentari, che:
a) prima del carico dello zucchero greggio, siano stati accuratamente puliti per asportare i residui del carico precedente e altri sedimenti, ed ispezionati per verificare l'effettiva rimozione di tali residui;
b) non abbiano contenuto, quale carico immediatamente precedente a quello di zucchero greggio, un carico liquido.
2. Ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni fissate dal presente regolamento:
a) l'operatore dell'industria alimentare, di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , responsabile del trasporto via mare dello zucchero greggio, deve conservare la documentazione attestante la descrizione dell'ultimo carico trasportato prima di quello di zucchero greggio, nei vani di carico, contenitori o nelle cisterne a cio' utilizzati nonche' il tipo e l'efficacia del processo di pulizia effettuato prima del trasporto dello zucchero greggio;
b) la documentazione di cui alla lettera a) deve accompagnare il carico durante tutte le fasi del trasporto alla raffineria, il cui responsabile deve conservarne copia. Detta documentazione deve riportare in modo chiaramente visibile ed indelebile, in una o piu' lingue dell'Unione europea, la seguente dicitura: "Questo prodotto non puo' essere destinato al consumo umano prima della sua raffinazione".
3. L'operatore dell'industria alimentare di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , sia quello responsabile del trasporto dello zucchero greggio che della sua raffinazione, fornisce, su richiesta dei competenti organi di controllo alimentare, la documentazione di cui al comma 2.
4. Lo zucchero greggio trasportato via mare in vani di carico, contenitori o cisterne non adibiti in modo esclusivo al trasporto di prodotti alimentari, prima di poter essere considerato adatto al consumo come alimento o ingrediente di alimenti, deve essere sottoposto ad un completo ed efficace processo di raffinazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1997.
- Il testo del comma 5 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , e' il seguente:
"5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle piu' dettagliate o rigorose attualmente vigenti purche' non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanita' previo espletamento delle procedure comunitarie".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possonoessere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il testo del punto 2 del capitolo IV dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), e' il seguente:
"2. Salvo quanto previsto al capitolo IV-A i vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiche' questi ultimi possono risultarne contaminati.
Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o piu' lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione ''esclusivamente per prodotti alimentari''".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 :
"1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata ''igiene'': tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrita' dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;".
Art. 2
1. Gli operatori dell'industria alimentare di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , responsabili del trasporto e del processo di raffinazione, devono considerare quale fase fondamentale del controllo per garantire la sicurezza e la salubrita' dello zucchero raffinato, secondo le procedure e i principi di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , anche il processo di pulizia effettuato prima del carico dello zucchero greggio, tenendo conto della natura dell'ultimo carico trasportato, prima di quello di zucchero greggio, nei vani di carico, contenitori o cisterne a cio' utilizzati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 , e' il seguente:
"2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attivita' ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui e' basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioe' a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attivita', dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza".
Roma, 9 marzo 1999
Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1999
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 89