Monitoring Gesetzessammlung

092G0102

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

092G0102

Attuazione della direttiva 87/356/CEE in materia di gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati. (DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992 n. 75)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 61 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/356/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 , che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871 , dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell' art. 1 e nell' art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690 , concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.".

Art. 2

1. All'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871 , dopo il numero 10, e' aggiunto il seguente numero:
"11. Filati per lavori a maglia (valore in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1000.
Il valore e' la massa secca del filo, alla quale e' applicato il tasso di umidita' convenzionale fissato dalla legge 26 novembre 1973, n. 883 , e successive modificazioni.".

Art. 3

1. I prodotti di cui all'art. 2, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere immessi al consumo fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, anche se presentati in quantita' nominali non conformi a quelle previste nel medesimo art. 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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