Monitoring Gesetzessammlung

092G0135

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

092G0135

Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati. (DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992 n. 95)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 1-3-1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 70 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e 87/101/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 , concernenti l'eliminazione degli olii usati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui ero inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.
b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonche' il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.
c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione.
d) Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli.
e) Combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto.
f) Raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.
2. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
3. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti.

Art. 2

Principi generali 1. La detenzione e l'attivita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati sono organizzate e svolte secondo le modalita' previste nel presente decreto in modo da evitare danni alla salute e all'ambiente e di consentire, ove compatibile, il recupero di materia e di energia.
2. L'obbligo di conferimento previsto dal presente decreto non esclude la facolta' per il detentore di cedere gli oli usati ad imprese di altro Stato membro delle Comunita' europee. Sono riconosciute ad ogni effetto del presente decreto le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri delle Comunita' europee alle proprie imprese nazionali per l'attivita' di raccolta ed eliminazione di oli usati. L'importazione e l'esportazione degli oli usati e' soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale.

Art. 3

Obblighi e divieti 1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla sa- lute e all'ambiente.
2. Sono vietati:
a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;
b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli olii usati;
c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.
3. Gli oli usati raccolti debbono essere eliminati:
a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;
b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , sue modifiche ed integrazioni, e in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato A del presente decreto;
c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 .
4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sue modificazioni ed integrazioni, in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 2, e' regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sue successive modifiche ed integrazioni, nonche' ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. Alle spedizioni transfrontaliere di oli usati contaminati, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9- bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475 , sue modificazioni e integrazioni.
5. E' fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati.

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 ".

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 ".

Art. 6

Obblighi dei detentori 1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantita' superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:
a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sue modificazioni ed integrazioni;
c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;
d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.
2. E' data facolta' ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati.
3. Chiunque esercita la attivita' di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, e' obbligato a:
a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui e' svolta la attivita' un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
4. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto.
5. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attivita' propria e i filtri usati.
6. Le Amministrazioni militari dello Stato hanno facolta' di provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati di loro proprieta', ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni del presente decreto a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

Art. 7

Attivita' di raccolta e di eliminazione 1. Le imprese autorizzate a svolgere l'attivita' di raccolta sono obbligate a:
a) raccogliere tutti gli oli usati offerti dai detentori loro clienti;
b) provvedere al loro stoccaggio;
c) cedere al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione gli oli usati raccolti;
d) trasmettere al Consorzio obbligatorio degli oli usati tutte le notizie acquisite dai detentori in ordine alla provenienza e preventivo utilizzo degli oli usati ceduti e, nel caso di cessione diretta alle imprese autorizzate alla eliminazione, il quantitativo ceduto e la denominazione del cessionario;
e) rimborsare al cessionario gli oneri connessi alla eliminazione delle miscele oleose e degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.
2. Le imprese autorizzate ad esercitare attivita' di eliminazione degli oli usati sono obbligate a:
a) accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli usati siano autorizzati ad esercitare l'attivita' di raccolta;
b) provvedere fino all'inizio del processo di trattamento o di distruzione allo stoccaggio ad essa ceduti;
c) comunicare al Consorzio obbligatorio degli oli usati le quantita', la qualita' e la provenienza degli oli usati ad essi ceduti da soggetti diversi dal Consorzio stesso.

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 ".

Art. 9

Combustione 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorita' regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale puo', entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potesta' prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 . Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .
2. E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW.
3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione.

Art. 10

Rigenerazione 1. Coloro che effettuano attivita' di rigenerazione degli oli usati sono tenuti all'impiego della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi, nonche' all'osservanza delle specifiche disposizioni relative alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico idrico e del suolo, e delle ulteriori specifiche disposizioni tecniche di cui all'art. 4 comma 3.
2. La rigenerazione degli oli usati contenente policlorodifenili o policlorotrifenili o loro miscele puo' essere consentita solo se i procedimenti di rigenerazione permettono di distruggere i policlorodifenili o i policlorotrifenili oppure di ridurli in modo che gli oli rigenerati non contengano ploliclorodifenili o i policlorotrifenili in concentrazione superiori a 25 parti per milione.
3. Gli oli di base ottenuti dalla rigenerazione non debbono contenere o essere stati contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , in quantita' e/o concentrazioni tali da farli classificare come rifiuto tossico nocivo.

Art. 11

Consorzio obbligatorio degli oli usati 1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti.
Le quote di partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantita' di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sara' messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 6.
6. Le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili.
8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:
il presidente e il vicepresidente;
il consiglio di amministrazione;
il collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione e' composto di sedici membri. Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell' art. 2459 codice civile , uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze, nonche' da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli rigenerati.
Il collegio sindacale e' composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell' art. 2459 codice civile , uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di societa' a cio' autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 .
10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso e' tenuto a:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente le attivita' di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alle quantita' di oli lubrificanti immessi al consumo;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;
e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorita' previste dall'art. 3 comma 3;
f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicita' della gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta.
11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati puo' svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' del Consorzio stesso.

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 ".

Art. 13

Obblighi di pubblicita' 1. Le imprese che immettono oli o basi lubrificanti al consumo sono tenute a riservare nella pubblicita' dei loro prodotti un idoneo spazio per sensibilizzare i consumatori all'esigenza della corretta raccolta o eliminazione degli oli usati.

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 ".

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 ".

Allegato A

ALLEGATO A
Valori limite (1) di emissione per talune sostanze emesse nella
combustione di oli usati negli impianti di potenza termica pari o superiore a 6 MW.
Sostanza inquinante Valori limite
- -
Composti espressi come mg/Nm(Elevato al Cubo):
Cd................................................... 0,2
Ni................................................... 1
Cr (2)...............................................
Cu................................................... 5
V....................................................
Pb...................................................
Cl (3)............................................... 30
F (4)................................................ (5)
-----------
(1) Per gli impianti esistenti questi valori limite che non
possono essere superati in occasione della combustione degli oli usati, indicano la concentrazione massima di emissione delle sostanze citate nel gas di scarico, riferiti al volume dello scarico, in condizione standard (273 K, 1013 bPs), previa detrazione del grado di umidita' sotto forma di vapore acqueo e riferiti ad un tenore in vol- ume di ossigeno del 3% nello scarico gassoso. Restano, per le altre sostanze non previste dalla tabella i valori limite di emissione fissati dal decreto ministeriale 12 luglio 1990. I metodi di campionamento, analisi e valutazioni delle emissioni sono quelli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, sue modifiche e integrazioni. Gli impianti che impiegano come combustibile oli usati devono essere dotati di controllo in continuo della combustione mediante monitoraggio almeno di ossigeno, ossido di carbonio e temperatura dei fumi in uscita.
Per gli impianti nuovi si applica il presente allegato salvo di- verse disposizioni emanate con i decreti di cui all' art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 203/1988 .
(2) Il cromo nella forma esavalente non deve eccedere in ogni caso 1 mg/Nm(Elevato al Cubo).
(3) Composti inorganici gassosi del cloro considerati come acido cloridrico.
(4) Composti inorganici gassosi del fluoro, considerati come acido fluoridrico.
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