Monitoring Gesetzessammlung

007G0259

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

007G0259

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. (DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 251)

Art. 1 - Finalita'

Finalita' 1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», ((della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonche' norme sul contenuto dello status riconosciuto)) .

Art. 2 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
(( a-bis) 'beneficiario di protezione internazionale': cittadino straniero cui e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h); )) b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 , e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95 ;
c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848 ;
d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 ;
e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
h) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
(( i) 'domanda di protezione internazionale': la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; )) (( i-bis) 'richiedente': lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non e' ancora stata adottata una decisione definitiva; )) l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
((b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;)) ((b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile , del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;)) m) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
CAPO II Capo II Valutazione delle domande di protezione internazionale

Art. 3 - Esame dei fatti e delle circostanze

Esame dei fatti e delle circostanze 1. Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame e' svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalita' di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia' subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta', al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
d) dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attivita' espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;
e) dell'eventualita' che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorita' competente a decidere sulla domanda ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale, attendibile. ((Nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale.))

Art. 4 - Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine

Bisogno di protezione internazionale sorto
dopo aver lasciato il Paese d'origine 1. La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attivita' addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti gia' manifestati nel Paese d'origine.

Art. 5 - Responsabili della persecuzione o del danno grave

Responsabili della persecuzione o del danno grave 1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Art. 6 - Soggetti che offrono protezione

Soggetti che offrono protezione 1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, e' valutata la possibilita' di protezione da parte:
a) dello Stato;
b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio ((, a condizione che abbiano la volonta' e la capacita' di offrire protezione conformemente al comma 2.)) 2. La protezione di cui al comma 1 ((e' effettiva e non temporanea e)) consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
CAPO III Capo III Status di rifugiato

Art. 7 - Atti di persecuzione

Atti di persecuzione 1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
(( e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; )) f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Art. 8 - Motivi di persecuzione

Motivi di persecuzione 1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 ((o la mancanza di protezione contro tali atti)) devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:
a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunita', altri atti religiosi o professioni di fede, nonche' le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) «nazionalita»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita' culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinita' con la popolazione di un altro Stato;
d) «particolare gruppo sociale»: e' quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non puo' essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che e' cosi' fondamentale per l'identita' o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identita' distinta nel Paese di origine, perche' vi e' percepito come diverso dalla societa' circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale puo' essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ((ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identita' di genere;)) e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purche' una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Art. 9 - Cessazione

Cessazione 1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando il rifugiato puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.
((2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario)) 3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.

Art. 10 - Esclusione

Esclusione 1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.
2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, ((prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente,)) un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.

Art. 11 - Riconoscimento dello status di rifugiato

Riconoscimento dello status di rifugiato 1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda e' valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 12 - Diniego dello status di rifugiato

Diniego dello status di rifugiato 1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non e' riconosciuto quando:
a) in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;
c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), ((del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336 , 583 , 583-bis , 583-quater , 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale . I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale , sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate)) .

Art. 13 - Revoca dello status di rifugiato

Revoca dello status di rifugiato 1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero e' adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, e' accertato che:
a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;
b) il riconoscimento dello status di rifugiato e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.
CAPO IV Capo IV Protezione sussidiaria

Art. 14 - Danno grave

Danno grave 1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Art. 15 - Cessazione

Cessazione 1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non e' piu' necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che le mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.
((2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario))

Art. 16 - Esclusione

Esclusione 1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente, un reato grave. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato.
d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), ((del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336 , 583 , 583-bis , 583-quater , 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale . I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale , sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.)) .
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

Art. 17 - Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria 1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 18 - Revoca dello status di protezione sussidiaria

Revoca dello status di protezione sussidiaria 1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero e' adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, e' accertato che:
a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;
b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.
CAPO V Capo V Contenuto della protezione internazionale

Art. 19 - Disposizioni generali

Disposizioni generali 1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori ((i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,)) , le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
(( 2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del minore. ))

Art. 20 - Protezione dall'espulsione

Protezione dall'espulsione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ((ed in conformita' degli obblighi internazionali ratificati dall'Italia,)) il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando:
a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;
b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

Art. 21 - Informazioni

Informazioni 1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale e' consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba.
2. Per garantire la piu' ampia informazione sui diritti e doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo status di protezione internazionale e' comunque fornita una informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.

Art. 22 - Mantenimento del nucleo familiare

Mantenimento del nucleo familiare 1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.
3. Ai familiari del titolare dello ((status di protezione internazionale)) presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
(( 4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall' articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . )) 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.

Art. 23 - Permesso di soggiorno

Permesso di soggiorno 1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ((con validita' quinquennale)) rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

Art. 24 - Documenti di viaggio

Documenti di viaggio 1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo i1 modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identita' del titolare della protezione sussidiaria, il documento e' rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

Art. 25 - Accesso all'occupazione

Accesso all'occupazione 1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, ((per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 .)) 2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

Art. 26 - Accesso all'istruzione

Accesso all'istruzione 1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalita' previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.
(( 3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione. ))

Art. 27 - Assistenza sanitaria e sociale

Assistenza sanitaria e sociale 1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
(( 1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonche' per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))

Art. 28 - Minori non accompagnati

Minori non accompagnati 1. Quando e' accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile . Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volonta' di richiedere la protezione internazionale puo' anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989 .
2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale e' affidato dalla competente autorita' giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell' articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul territorio stesso.
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale, sono assunte ((, quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate in precedenza,)) nell'ambito delle convenzioni di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari.

Art. 29 - Libera circolazione, integrazione e alloggio

Libera circolazione, integrazione e alloggio 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale.
(( 2. Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ed all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , si tiene conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, promuovendo, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione.
3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , predispone, altresi', ogni due anni, salva la necessita' di un termine piu' breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonche' al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonche' specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorita' responsabile. Il predetto Tavolo e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed e' integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunita', un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati.
3-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle sedute del Tavolo non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi spese comunque denominati.
3-ter. L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall' articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parita' con i cittadini italiani. ))

Art. 30 - Rimpatrio

Rimpatrio 1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1990, n. 39 , nei limiti dei relativi finanziamenti.
Nota all'art. 30:
- Per il testo dell'art. 1-sexies del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , si vedano le note all'art. 28.
CAPO VI Capo VI Disposizioni finali

Art. 31 - Punto di contatto

Punto di contatto 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, in qualita' di punto di contatto, adotta, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 32 - Personale

Personale 1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attivita' ed e' soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attivita' svolta.

Art. 33 - Norma finanziaria

Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro 2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per l'anno 2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalita' di cui al presente decreto.
4. I1 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Note all'art. 33:
- Il testo dell' art 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , recante: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 .».
- Il testo degli articoli 11-ter, comma 7, 11, comma 3, lettera i-quater, e 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 : (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
«Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
(omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
(omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».

Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie e finali 1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , sono soppresse.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005 , le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , e al relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 .
3. Al comma 4, primo periodo, dell' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma l del medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Amato, Ministro dell'interno D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Turco, Ministro della salute Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ferrero, Ministro della solidarieta' sociale Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Pollastrini, Ministro per i diritti e le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Mastella Note all'art. 34:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Rifugiati). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 , poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato.
Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.
4. Non e' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:
a) sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non e' consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'art. 7, comma 10;
c)-d) (soppresse).
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.
6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 e' ammesso ricorso giurisdizionale.
7. (Abrogato).
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 7.
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».
All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.».
- La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 2005, n. L. 326.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 , si vedano le note all'art. 2.
- Per il testo dell' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , si vedano le note all'art. 28.
- Il testo dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e' il seguente:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis).
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.».
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