Monitoring Gesetzessammlung

099G0407

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

099G0407

Attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi. (DECRETO LEGISLATIVO 04 agosto 1999 n. 333)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 13/10/1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 33, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 95/26/CE del Consiglio del 29 giugno 1995 , relativa al rafforzamento della vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, e, in particolare, considerate le modifiche apportate alle direttive n. 77/780/CEE e n. 89/646/CEE , in materia di enti creditizi; Vista la direttiva n. 98/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1998 , relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio e, in particolare, l'articolo 1, che modifica l' articolo 12, paragrafo 3, della direttiva n. 77/780/CEE ; Vista la direttiva n. 77/780/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1977 , relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Considerato che la citata direttiva n. 95/26/CE e' in corso di recepimento per la parte relativa al rafforzamento della vigilanza in materia di assicurazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1999; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni 1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , di seguito denominato: "testo unico", e' inserita la seguente:
"dbis) ''COVIP'' indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;".
2. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunta la seguente:
" l) ''autorita' competenti'' indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari".
3. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunta la seguente:
" m) ''Ministro del tesoro'' indica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
4. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunta la seguente:
" h) ''stretti legami'': i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto".
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunto il seguente:
" 3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.Nota al titolo:
- La direttiva 95/26/CE del Consiglio del 29 giugno 1995 reca: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale".
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa puo' essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell' art. 33, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1995-1997), e' il seguente:
"Art. 33 (Imprese finanziarie: criteri di delega). - 1.
Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo e' delegato a emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, societa' di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione".
- La direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977 reca: ''Prima direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio''.
- La direttiva 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 reca: ''Seconda direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE ''.
- La direttiva 98/33/CE del 22 giugno 1998 reca: ''Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l' art. 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi e l'art. 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi''. Se ne riporta il testo del relativo art. 1:
"Art. 1. - L' art. 12, paragrafo 3, della direttiva 77/780/CEE e' sostituito dal testo seguente: ''Gli Stati membri possono concludere con le autorita' competenti di Paesi terzi e con le autorita' o organi di tali Paesi definite al paragrafo 5 e al paragrafo 5-bis accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Questo scambio di informazioni deve avere lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorita' o organi suddetti.
Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorita' competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorita' hanno dato il loro accordo.''".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ".
- Per il titolo della citata direttiva 95/26/CE si veda in nota al titolo.
Note all'art. 1:
- Si riportano il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 385/1993 , modificato dal presente decreto legislativo, nel testo vigente per effetto delle modifiche da quest'ultimo introdotte.
Al fine di agevolare la comprensione del testo si ritiene opportuno riportare per intero il contenuto dell'articolo modificato:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) ''autorita' crecitizie'' indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
b) ''banca'' indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
c) ''CICR'' indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) ''CONSOB'' indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
dbis) ''COVIP'' indica la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione;
e) ''ISVAP'' indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) ''UIC'' indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) ''Stato comunitario'' indica lo Stato membro della Comunita' europea;
h) ''Stato extracomunitario'' indica lo Stato non
membro della Comunita' europea;
i) '' legge fallimentare '' indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 ;
l) ''autorita' competenti'' indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;
m) ''Ministro del tesoro'' indica il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) ''banca italiana'': la banca avente sede legale in Italia;
b) ''banca comunitaria'': la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato
comunitario diverso dall'Italia;
c) ''banca extracomunitaria'': la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
d) ''banche autorizzate in Italia'': le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) ''succursale'' una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' della banca;
f) ''attivita' ammesse al mutuo riconoscimento'': le attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting";
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7)operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del
tipo ''money broking'';
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) ''intermediari finanziari'': i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.
5) e' participato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".

Art. 2

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita' 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del testo unico e' sostituito dal seguente:
" 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente".
2. I commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10 dell'articolo 7 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:
" 5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 385/1993 , come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi al segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime".

Art. 3

Autorizzazione all'attivita' bancaria 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico e' inserita la seguente:
"abis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;".
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico e' aggiunta la seguente:
" f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del piu' volte citato decreto legislativo n. 385/1993 , come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
abis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' indicati nell'art. 26;
f) non sussistano, tra la Banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria e' autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia.
L'autorizzazione e' comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispodenti a quelle del comma 1, lettere b) , c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'".

Art. 4

Norme finali in materia di soggetti
operanti nel settore finanziario 1. Il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 114 del ripetuto decreto legislativo n. 385/1993 , come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 114 (Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attivita' finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione".
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