088G0537
088G0537
Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unita' di misura, gia' attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802. (LEGGE 28 ottobre 1988 n. 473)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 10/11/1988 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 , concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unita' di misura, sono apportate le modifiche seguenti:
a) la definizione dell'unita' di lunghezza di cui al punto 1.1 del capitolo I e' sostituita dalla seguente:
"Unita' di lunghezza.
Il metro e' la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299792458 di secondo.
(17a CGPM, 1983, Ris. 1)";
b) nel capitolo I, punto 4:
1) la tabella e' completata con le voci seguenti:
" ===============================================================
Unita'
GRANDEZZA ____________________________________________
Nome Simbolo Valore
____________________________________________
Pressione sangui- millimetro di mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa gna e pressione mercurio (*)
degli altri liquidi
organici
-28 2
Sezione efficace barn b 1 b = 10 m
2) il testo dell'avvertenza e' sostituito dal seguente:
"I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unita' ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10(Elevato al Quadrato)a e' tuttavia denominato 'ettaro'";
c) nel capitolo II:
1) e' soppressa l'unita' di misura per la pressione sanguigna che figura nella tabella;
2) il testo dell'avvertenza e' sostituito dal seguente:
"I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unita' ed ai simboli della presente tabella, ad eccezione del simbolo g ".
Art. 2
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, ad adeguare alle direttive comunitarie in materia le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 , concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE sulle unita' di misura, nonche' del relativo allegato come modificato dalla presente legge.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 ottobre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI