Monitoring Gesetzessammlung

087U0047

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

087U0047

Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati. (LEGGE 16 febbraio 1987 n. 47)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614 , nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , e' sostituito dal seguente:
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalita' ivi specificate".
2. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n.
614 , nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , e' abrogato.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 4 del D.L. n. 451/1976 (Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura), come modificato dall' art. 4 del D.P.R. n. 825/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 3) e dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 4. - Ferma restando la possibilita' dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel che concerne la determinazione dei volumi, i relativi metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora questi ultimi siano compresi tra quelli indicati nella tabella dell'allegato I in corrispondenza ai prodotti contenuti e secondo le modalita' ivi specificate.
I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalita' ivi specificate.
Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione e' permessa dal primo comma del presente articolo:
1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45;
2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidita', al prezzo di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il volume nominale di 5 litri;
3) contrassegni, per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale di 2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri;
4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 10 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri;
5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 75 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri;
6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 100 per il volume di 0,20 litri; L. 220 per i volumi di 0,3 e 0,375 litri; L. 340 per il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri e L. 1.060 per quello di 3 litri.
Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto riguarda tutti gli altri".

Art. 2

1. Nella lettera a) dell'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614 , come sostituita dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , le parole: "o il millilitro, e' seguito", sono sostituite dalle seguenti: "o il millilitro, seguito".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 6 del D.L. n. 451/1976 (per il titolo si veda la nota all'art. 1), come modificato dall' art. 5 del D.P.R. n. 825/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 3) e dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6. (Iscrizioni metrologiche). - I preimballaggi CEE devono recare le seguenti iscrizioni:
a) il volume nominale espresso per mezzo di cifre utilizzando come unita' di misura il litro, il centilitro o il millilitro, seguito dal simbolo dell'unita' di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome;
b) un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, quando si tratti di preimballaggi provenienti da Paesi terzi, l'importatore stabilito nel territorio della Comunita'.
Le iscrizioni e il marchio devono essere apposti in modo indelebile, ben leggibile e visibile secondo le usuali condizioni di presentazione e secondo modalita' e dimensioni che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Se l'imballaggio e' un recipiente-misura conforme alle norme di cui al titolo II e se l'indicazione della sua capacita' nominale e' visibile nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato, e' necessaria un'altra indicazione del volume nominale ai sensi del presente articolo solo quando il volume nominale dell'imballaggio preconfezionato differisca di un valore inferiore o pari a 0,05 litri da un altro volume nominale previsto nell'allegato I per la stessa categoria di prodotti.
Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo".

Art. 3

1. L'ultimo comma dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , e' sostituito dal seguente:
"Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 7 del D.P.R. n. 825/1982 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati), come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 7. - La quantita' di liquido contenuta in un preimballaggio, denominato volume effettivo o contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilita' di chi effettua il riempimento o dell'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati in uno dei Paesi terzi. La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da effettuare e in regola con le disposizioni metriche in vigore.
Il controllo puo' essere effettuato per campionamento.
Quando il volume effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto nominale, conformemente alle norme del presente decreto.
A questo fine chi effettua il riempimento deve procedere a controlli di fabbricazione secondo modalita' ammesse dall'Amministrazione metrica e tenere a disposizione dei funzionari degli uffici metrici di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 19 agosto 1976, n. 614 , i documenti in cui sono registrati i risultati dei controlli.
In caso di importazioni provenienti da Paesi terzi, anziche' effettuare la misurazione o il controllo, l'importatore puo' dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie che gli consentono di assumerne la responsabilita'.
Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto".

Art. 4

1. L'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , e' sostituito dall'allegato I alla presente legge.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Allegato I

ALLEGATO I
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht