Monitoring Gesetzessammlung

092G0137

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

092G0137

Attuazione della direttiva n. 87/219/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi. (DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992 n. 97)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 1/3/92 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/219/CEE del Consiglio del 30 marzo 1987 , che modifica la direttiva 75/716/CEE , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. A partire dal 1› gennaio 1993 nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonche' negli impianti termoelettrici delle isole, con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo del gasolio non deve essere superiore a 0,2% in peso.

Art. 2

1. Le ulteriori modificazioni del tenore di zolfo nel gasolio, anche in attuazione di successive direttive, saranno adottate ai sensi dell' art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 .

Art. 3

Sanzioni 1. Chiunque utilizza in impianti di combustione gasolio con contenuto in zolfo non conforme a quanto previsto nell'art. 1 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE LORENZO, Ministro della sanita' RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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