081U0212
081U0212
Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981 n. 212)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572 , recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunita' europee; Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunita' europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; 74/152/CEE del 4 marzo 1974 concernente la velocita' massima e le piattaforme di carico; 74/346/CEE del 25 giugno 1974 concernente i retrovisori; 74/347/CEE del 25 giugno 1974 concernente il campo di visibilita' ed i tergicristalli modificata con direttiva 79/1073/CEE del 22 novembre 1979; 75/321/CEE del 20 maggio 1975 concernente lo sterzo; 75/322/CEE del 20 maggio 1975 concernente la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata; 76/432/CEE del 6 aprile 1976 concernente la frenatura; 76/763/CEE del 27 luglio 1976 concernente i sedili per accompagnatore; 77/311/CEE del 29 marzo 1977 concernente il livello sonoro all'orecchio del conducente; 77/536/CEE del 28 giugno 1977 concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento; 77/537/CEE del 28 giugno 1977 concernente le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel; 78/764/CEE del 25 luglio 1978 concernente il sedile del conducente; 78/933/CEE del 17 ottobre 1978 concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; Attesa la necessita' di conformarsi alle prescrizioni tecniche adottate con le predette direttive particolari; Visto il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:
a) velocita' massima e piattaforme di carico;
b) retrovisori;
c) campo di visibilita' e tergicristalli;
d) sterzo;
e) soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;
f) frenatura;
g) sedili per accompagnatore;
h) livello sonoro all'orecchio del conducente;
i) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;
l) misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;
m) sedile del conducente;
n) installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12.
I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o piu' piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1; il carico massimo ammissibile non puo' superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.
Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti:
90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I
dell'allegato 8
o
86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.
Durante un periodo transitorio che terminera' ad una data che sara' fissata dai competenti organi Comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8.
Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti:
96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I
dell'allegato 8
o
92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.
Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:
- altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm,
- carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm,
- possibilita' di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione,
- ((massa compresa tra 1,5 e 6 tonnellate)) , corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonche' il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.
I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore.
Art. 2
Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato ha facolta', ai sensi dell' art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572 , di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da 1 a 12.
Art. 3
A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti:
Allegato 1. - Prescrizioni concernenti la velocita' massima e le piattaforme di carico;
Allegato 2. - Prescrizioni concernenti i retrovisori;
Allegato 3. - Prescrizioni concernenti il campo di visibilita' ed i tergicristalli;
Allegato 4. - Prescrizioni concernenti lo sterzo;
Allegato 5. - Prescrizioni concernenti la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;
Allegato 6. - Prescrizioni concernenti la frenatura;
Allegato 7. - Prescrizioni concernenti i sedili per accompagnatore;
Allegato 8. - Prescrizioni concernenti il livello sonoro all'orecchio del conducente;
Allegato 9. - Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;
Allegato 10. - Prescrizioni concernenti le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;
Allegato 11. - Prescrizioni concernenti il sedile del conducente;
Allegato 12. - Prescrizioni concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - FORMICA - PANDOLFI - BARTOLOMEI - FOSCHI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 25
Allegato 1
ALLEGATI
ALLEGATO 1
1. VELOCITA' MASSIMA PER COSTRUZIONE
1.1 Per l'omologazione, la velocita' media e misurata su pista rettilinea, percorsa nei due sensi di marcia con partenza lanciata.
La pista deve essere compatta, della lunghezza minima di 100 m e con superficie piana; sono tuttavia ammesse pendenze dell'1,5% al massimo.
1.2 Al momento della prova, il trattore e' scarico, in ordine di marcia, senza zavorra o speciale attrezzatura e la pressione dei pneumatici e' quella prescritta per l'uso su strada.
1.3 Al momento della prova, il trattore e' munito di pneumatici nuovi della massima dimensione prevista dal costruttore per il trattore.
1.4 Il rapporto di trasmissione utilizzato al momento della prova e' quello corrispondente alla velocita' massima del veicolo, ed il comando di alimentazione di carburante e' spinto a fondo.
1.5 Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, e' ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocita' misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari.
1.6 Perche' le autorita' competenti per l'omologazione dei trattori possano calcolare la velocita' massima teorica dei trattori stessi, i costruttori precisano a titoli indicativo il rapporto di trasmissione, l'avanzamento effettivo delle ruote motrici a giro completo, nonche' il numero dei giri del motore a potenza massima, con comando di alimentazione spinto a fondo e regolatore, se esiste, tarato come previsto dal costruttore.
2. PIATTAFORMA DI CARICO
2.1 Il centro di gravita' della piattaforma deve essere situato tra gli assi.
2.2 Le dimensioni della piattaforma devono essere tali che:
- la lunghezza non superi 1,4 volte la carreggiata anteriore o posteriore del trattore,
- la larghezza non superi quella massima complessiva del trattore non attrezzato.
((- per i trattori di categoria T4.3 la lunghezza della piattaforma non e' superiore a 2,5 volte la carreggiata massima anteriore o, se maggiore, posteriore.))
2.3 La piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del trattore.
2.4 Il piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm al di sopra del suolo.
2.5 Il montaggio ed il tipo della piattaforma devono essere tali che, a carico normale, il campo di visibilita' del conducente resti sufficiente e che i vari dispositivi regolamentari di illuminazione e di segnalazione luminosa possano continuare a svolgere la loro funzione.
2.6 La piattaforma di carico dev'essere amovibile; essa deve essere fissata al trattore in modo da escludere il pericolo che se ne distacchi accidentalmente.
Visto, il Ministro dei trasporti
FORMICA
Allegato 2
ALLEGATO 2
1. DEFINIZIONI
1.1. Per "retrovisore" si intende un dispositivo destinato ad assicurare, entro un campo di visibilita' geometricamente definito al punto 2.5, una buona visibilita' posteriore non impedita, entro limiti ragionevoli, da parti costitutive del trattore o dagli occupanti del trattore o dagli occupanti del trattore stesso.
1.2. Per "retrovisore interno" si intende il dispositivo definito al punto 1.1 collocato all'interno dell'abitacolo.
1.3. Per "retrovisore esterno" si intende il dispositivo definito al punto 1.1, montato su un elemento della superficie esterna del trattore.
1.4. Per "categoria di retrovisori" si intende l'insieme dei dispositivi che possiedono una o piu' caratteristiche o funzioni in comune. I retrovisori interni sono classificati nella categoria I. I retrovisori esterni sono classificati nella categoria II.
2. NORME DI MONTAGGIO
2.1. Osservazioni generali
2.1.1. Su un trattore possono essere montati solamente retrovisori della categoria I e II provvisti del marchio di omologazione CEE previsto nella direttiva 71/127/CEE del Consiglio del 1 marzo 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (1)
modificata dall'atto di adesione. (2)
2.1.2. Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da rimanere in posizione stabile nelle condizioni normali di guida.
2.2. Numero
Tutti i trattori devono essere dotati di almeno un retrovisore esterno che dovra' essere montato sul lato sinistro del trattore negli Stati membri in cui la circolazione e' a destra e sul lato destro negli Stati membri in cui la circolazione e' a sinistra.
2.3. Posizione
2.3.1. Il retrovisore esterno deve essere montato in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la parte di strada definita al punto 2.5.
2.3.2. Il retrovisore esterno deve essere visibile attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali quando il trattore ne e' provvisto.
2.3.3. La sporgenza del retrovisore, rispetto alla sagoma esterna del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare il campo di visibilita' prescritto al punto 2.5.
2.3.4. Un retrovisore esterno il cui bordo inferiore e' situato a meno di 2 m dal suolo mentre il trattore e' sotto carico, non deve sporgere di altre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto, dalla parte del retrovisore, del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non munito di retrovisore.
2.3.5. Alle condizioni che figurano ai punti 2.3.3 e 2.3.4 le larghezze massime autorizzate per i trattori possono essere oltrepassate dai retrovisori.
2.4. Regolazione
2.4.1. Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente nella sua posizione di guida.
2.4.2. Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente dall'interno del trattore.
Il blocco in posizione puo' tuttavia essere effettuato dall'esterno.
2.4.3. Non sono sottoposti alle prescrizioni del punto 2.4.2 i retrovisori esterni che, dopo essere stati spostati con un urto, tornano automaticamente nella posizione iniziale oppure possono essere rimessi in posizione senza appositi strumenti.
2.5. Campo di visibilita'
2.5.1. Stati membri in cui la circolazione e' a destra
Il campo di visibilita' del retrovisore esterno di sinistra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a sinistra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremita' sinistra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio.
2.5.2. Stati membri in cui la circolazione e' a sinistra
Il campo di visibilita' del retrovisore esterno di destra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a destra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremita' destra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio.
Visto, il Ministro dei trasporti
FORMICA
Allegato 3
ALLEGATO 3
CAMPO DI VISIBILITA'
DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI
1. DEFINIZIONI
1.1. Campo di visibilita'
Per "campo di visibilita'" si intendono tutte le direzioni in avanti e di lato, in cui il conducente del trattore e' in grado di vedere.
1.2. Punto di riferimento
Per "punto di riferimento" si intende la posizione stabilita per convenzione, degli occhi del conducente del trattore considerati come un unico punto. Detto punto di riferimento si colloca sul piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore che passa per il centro del sedile, a 700 mm sulla verticale al di sopra della linea d'intersezione di questo piano con la superficie del sedile e a 270 mm dal piano verticale tangente al limite anteriore del sedile e perpendicolare al piano mediano longitudinale del trattore - in direzione del sostegno del bacino (fig. 1). Il punto di riferimento cosi' determinato vale per il sedile vuoto, nella posizione di regolazione media indicata dal costruttore del trattore.
1.3. Emiciclo di visibilita'
Per "emiciclo di visibilita'" si intende il semicerchio descritto da un raggio di 12 metri attorno al punto individuato dalla proiezione verticale sul piano stradale del punto di riferimento in modo che l'arco - visto nel senso della direzione di marcia - si trovi anteriormente al trattore e che il diametro delimitante l'emiciclo formi un angolo retto con l'asse longitudinale del trattore (fig. 2).
1.4. Effetto di schermo
Per "effetto di schermo" si intendono le corde dei settori dell'emiciclo di visibilita' che vengono occultate da elementi costruttivi, quali i montanti del tetto, i tubi per l'aspirazione dell'aria e lo scarico dei gas e la cornice del parabrezza.
1.5. Settore di visibilita'
Per "settore di visibilita'" si intende la parte del campo di visibilita' delimitata:
1.5.1. verso l'alto, da un piano orizzontale passante per il punto di riferimento.
1.5.2. sul piano stradale, dalla zona esterna all'emiciclo di visibilita' adiacente al settore dell'emiciclo di visibilita', la cui corda della lunghezza di 9,5 m e' perpendicolare al piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore passante per il centro del sedile del conducente e che e' diviso in due da questo piano.
1.6. Raggio d'azione dei tergicristallo
Per "raggio d'azione dei tergicristallo" si intende il settore della superficie esterna del parabrezza sulla quale agiscono i tergicristallo.
2. PRESCRIZIONI
2.1. Generalita'
Il trattore deve essere costruito ed equipaggiato in modo da garantire al conducente, nella circolazione stradale e nell'attivita' agricola o forestale, un campo di visibilita' sufficiente nelle normali condizioni di circolazione stradale e di lavoro agricolo e forestale. Il campo di visibilita' e' ritenuto sufficiente quando il conducente puo' vedere, per quanto possibile, una parte di ciascuna ruota anteriore e quando sono soddisfatte le prescrizioni che seguono.
2.2. Controllo del campo di visibilita'
2.2.1. Procedimento di delimitazione dell'effetto di schermo
2.2.1.1 "Il trattore va collocato su un piano orizzontale, come indicato nella figura 2. Collocare su un supporto che passa per il punto di riferimento due sorgenti luminose puntiformi (ad esempio: 2 X 150 W, 12 V) simmetriche rispetto a detto punto di riferimento e distanti 65 mm fra di loro. Il supporto deve poter ruotare, nel suo punto centrale, attorno ad un asse verticale che passa per il punto di riferimento. Nella misurazione dell'effetto di schermo, esso deve essere orientato in modo che la linea la quale collega le sorgenti luminose sia perpendicolare alla linea che collega il punto di riferimento con l'elemento costruttivo che ostruisce la vista.
Le sovrapposizioni delle zone scure (nuclei d'ombra) prodotte dall'elemento costruttivo che ostruisce la vista sull'emiciclo di visibilita' in occasione dell'accensione contemporanea od alternata delle due sorgenti luminose vanno misurate come effetti di schermo, a
norma del punto 1.4 figura 3)."
2.2.1.2 L'effetto di schermo non deve avere un'estensione superiore
a 700 mm."
2.2.1.3. "L'effetto di schermo derivante da elementi costruttivi vicini, larghi oltre 80 mm, deve essere tale da lasciare tra i centri di due effetti di schermo una distanza di almeno 2.200 mm, misura
come corda dell'emiciclo di visibilita'."
2.2.1.4 Sulla superficie totale dell'emiciclo di visibilita' non si devono avere piu' di 6 effetti di schermo. Nel settore di visibilita' di cui al punto 1.5 non ne possono entrare piu' di 2.
2.2.1.5 "Al di fuori del settore di visibilita', qualora gli elementi costruttivi che lo provocano non possano essere sagomati o applicati in altro modo, puo' essere ammesso un effetto di schermo fino a 1.500 mm. Su ciascuna parte dell'emiciclo di visibilita' esterna al settore di visibilita', possono sussistere complessivamente due effetti di schermo dei quali uno non sia superiore a 700 mm e l'altro a 1.500 mm oppure nessuno dei due sia superiore a 1.200 mm.
2.2.1.6. Le limitazioni della visibilita' dovute alla presenza di retrovisori di modello autorizzato non sono prese in considerazione quando per motivi di fabbricazione non e' possibile ovviare a tale inconveniente.
2.2.2 Calcolo matematico degli effetti di schermo nella visione binoculare.
2.2.2.1. "L'ammissibilita' di singoli effetti di schermo puo' venire calcolata matematicamente invece di procedere secondo il punto 2.2.1. Per quanto riguarda la dimensione, la ripartizione e il numero degli effetti di schermo valgono le norme di cui ai punti 2.2.1.2., 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 e 2.2.1.6."
2.2.2.2 Per la visione binoculare, con una distanza fra gli occhi di 65 mm, l'effetto di schermo, espresso in millimetri, e' ottenuto con la formula:
x = b-65/a X 12000+65
dove
a = distanza in millimetri fra l'elemento che impedisce la visibilita' e il punto di riferimento, misurata sul raggio visivo che congiunge il punto di riferimento, il centro dell'elemento e il perimetro dell'emiciclo di visibilita';
b = larghezza in millimetri dell'elemento che impedisce la visibilita' misurata, sulla linea orizzontale, perpendicolarmente al raggio visivo.
2.3. Le procedure di controllo di cui al punto 2.2 possono essere sostituite da altre procedure quando ne venga dimostrata l'equivalenza.
2.4 Qualora, per effetto di schermo, vengano sollevate contestazioni concernenti la mancanza di conformita' accertata ai sensi dell' art. 1 della legge 8 agosto 1977 n. 572 , fa fede la procedura indicata al punto 2.2.2.
2.5 "Per determinare l'effetto di schermo nel settore della visibilita', l'effetto di schermo dovuto alla cornice del parabrezza ed a qualsiasi altro ostacolo puo', a norma del punto
2.2.1.4, essere considerato come un solo effetto di schermo a condizione che la distanza tra i punti piu' esterni di effetto di schermo non superi 700 mm.".
2.6. Tergicristallo
2.6.1. Se sul trattore e' montato un parabrezza, questo deve essere munito di uno o piu' tergicristallo azionati da un motorino. Il loro campo d'azione deve consentire una visibilita' netta verso l'avanti corrispondente ad una corda di almeno 8 m di lunghezza tracciata sull'emiciclo di visibilita' all'interno del settore di visibilita'.
2.6.2. La velocita' di funzionamento dei tergicristallo deve essere di almeno 20 cicli al minuto.
Figura 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro dei trasporti
FORMICA
Allegato 4
ALLEGATO 4
DEFINIZIONI
1.1. "Dispositivo di sterzo"
Per "dispositivo di sterzo" si intende il dispositivo completo che ha la funzione di ottenere il cambiamento della direzione di marcia del trattore.
Il dispositivo di sterzo puo' comprendere:
- l'organo di comando,
- la trasmissione,
- le ruote direttrici,
- eventualmente, un dispositivo speciale atto a produrre l'energia ausiliaria o l'energia indipendente.
1.1.1. "Organo di comando"
Per "organo di comando" si intende l'organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il trattore.
1.1.2. "Trasmissione"
Per "trasmissione" si intende l'insieme degli elementi compresi tra l'organo di comando e le ruote direttrici, esclusi i dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. La trasmissione puo' essere meccanica, idraulica, pneumatica, elettrica o mista.
1.1.3. "Ruote direttrici"
Per "ruote direttrici" si intendono:
- le ruote la cui direzione rispetto al trattore puo' essere modificata direttamente o indirettamente per ottenere il cambiamento della direzione di marcia del trattore;
- le ruote dei trattori articolati;
- le ruote dei trattori per i quali il cambio di direzione si ottiene mediante differenziazione della velocita' delle ruote di no stesso asse.
Le ruote autodirettrici non sono ruote direttrici.
1.1.4. "Dispositivo speciale"
Per "dispositivo speciale" si intende la parte del dispositivo di sterzo che fornisce l'energia ausiliaria o l'energia indipendente.
L'energia ausiliaria e l'energia indipendente possono essere prodotte con sistema meccanico, idraulico, pneumatico, elettrico o misto (per esempio con pompe ad olio, compressori pneumatici, accumulatori, ecc.).
1.2. Varie categorie di dispositivi di sterzo
1.2.1. A seconda della sorgente dell'energia trasmessa alle ruote direttrici, si distinguono le seguenti categorie di dispositivi di sterzo:
1.2.1.1. sterzo manuale nel quale tale energia e' fornita esclusivamente dall'energia muscolare del conducente;
1.2.1.2. sterzo assistito nel quale tale energia e' fornita dall'energia muscolare del conducente e dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.; i dispositivi di sterzo nei quali l'energia e' esclusivamente fornita, in condizioni normali, dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4., ma che in caso di cedimento di tali dispositivi speciali consentono di utilizzare l'energia muscolare del conducente per ottenere la sterzatura, sono considerati come "sterzo assistito" ;
1.2.1.3. sterzo asservito nel quale tale energia e' fornita esclusivamente dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.
1.3. "Forza sul comando"
Per "forza sul comando" si intende la forza esercitata dal conducente sull'organo di comando per dirigere il trattore.
2. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO
2.1. Prescrizione generale
2.1.1. Il dispositivo di sterzo deve garantire una guida facile e sicura del trattore e deve rispondere alle prescrizioni particolari di cui al punito 2.2.
2.2. Prescrizioni particolari
2.2.1. Organo di comando.
2.2.1.1. L'organo di comando deve essere maneggevole e facilmente impugnabile; esso deve essere concepito in modo da permettere una sterzatura progressiva. Il senso del movimento impresso all'organo di comando deve corrispondere al voluto mutamento della direzione di marcia del trattore.
2.2.1.2. La forza sul comando occorrente per descrivere un cerchio di 12 m di raggio al momento del passaggio dalla direzione rettilinea alla sterzatura non deve superare 25 da N. Nei dispositivi di sterzo assistito, nel caso in cui l'energia ausiliaria venisse a mancare, la forza sul comando non deve superare 60 da N.
2.2.1.3. Per il controllo della prescrizione di cui al punto 2.2.1.2., il trattore deve essere condotto in modo da descrivere su strada asciutta piana e di buona aderenza una
spirale con partenza in rettilineo ad una velocita di 10 km/h. La forza sul comando si rileva fino al momento in cui la posizione dello
sterzo corrisponde ad un cerchio
di 12 m di raggio. La durata della manovra (tempo intercorso dal momento in cui l'organo di comando comincia ad essere azionato fino al momento in cui esso
- raggiunge la posizione per la misura) non deve essere superiore a 5 s nei casi normali ed a 8 s in caso di cedimento del dispositivo speciale. Deve essere effettuata una sterzatura verso destra ed una verso sinistra.
All'atto della prova il trattore deve avere il peso massimo tecnicamente ammesso; la ripartizione di questo peso sugli assi e la pressione dei pneumatici devono corrispondere alle indicazioni fornite dal costruttore.
2.2.2. Trasmissione
2.2.2.1. I dispositivi di sterzo non devono avere ne' trasmissioni elettriche ne' trasmissioni esclusivamente pneumatiche.
2.2.2.2. Le trasmissioni debbono essere concepite in modo da sopportare le sollecitazioni alle quali sono soggette durante il funzionamento. Esse debbono essere facilmente accessibili agli effetti della manutenzione e del controllo.
2.2.2.3. Qualora i dispositivi di trasmissione non siano di tiro esclusivamente idraulico, la guida del trattore deve essere possibile anche in caso di mancato funzionamento degli organi di trasmissione idraulica o pneumatica.
2.2.2.4. I dispositivi di sterzo con organi di trasmissione puramente idraulici e i relativi dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. debbono soddisfare alle seguenti condizioni:
2.2.2.4.1. il circuito o parti di esso debbono essere protetti contro una pressione eccessiva da uno o piu' dispositivi di limitazione di pressione;
2.2.2.4.2. i dispositivi di limitazione di pressione debbono essere tarati in modo da non superare la pressione T pari alla pressione massima di funzionamento indicata dal costruttore;
2.2.2.4.3. le caratteristiche e dimensioni delle tubazioni debbono essere tali che le tubazioni resistano a quattro volte la pressione T (pressione di taratura dei dispositivi di limitazione di pressione); le tubazioni debbono essere disposte sul trattore in punti riparati, in modo che i rischi di rottura a causa di urto o di scosse vengano ridotti al minimo e i rischi di rottura per attrito possano essere considerati trascurabili.
2.2.3. Ruote direttrici
2.2.3.1. Tutte le ruote possono essere direttrici.
2.2.4. Dispositivi speciali
2.2.4.1. I dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4., utilizzati nelle categorie di sterzatura definite ai punti 1.2.1.2. e 1.2.1.3. sono ammessi alle condizioni seguenti:
2.2.4.1.1. Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo assistito, definito al punto 1.2.1.2., la guida del trattore deve essere possibile anche in caso di mancato funzionamento dei dispositivi speciali come e' stato gia' precisato al punto 2.2.1.2.
Quando lo sterzo assistito non dispone di una propria fonte di energia, esso deve disporre di un proprio accumulatore di energia.
Detto accumulatore di energia puo' essere sostituito da un dispositivo autonomo che assicuri con priorita' l'alimentazione di energia del dispositivo di sterzo sugli altri sistemi collegati con la comune fonte di energia.
Il dispositivo di sterzo e il sistema di frenaggio non debbono avere una fonte di energia comune. Se l'energia utilizzata e' costituita dall'aria compressa, il relativo serbatoio deve essere protetto con una valvola di sbarramento unidirezionale.
Quando, in condizioni normali, l'energia e' esclusivamente fornita dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4, lo sterzo assistito deve essere munito di un segnale ottico o acustico che entri in azione qualora, in caso di cedimento di detti dispositivi speciali, lo sforzo necessario per azionare il comando superi 25 da N.
2.2.4.1.2. Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo asservito definito al punto 1.2.1.3., ammessi se a trasmissione puramente idraulica, in caso di mancato funzionamento del dispositivo speciale deve essere possibile effettuare, mediante un dispositivo speciale ausiliario, le due manovre di cui al punto 2.2.1.3. Il dispositivo speciale ausiliario puo' essere un serbatoio di aria o gas compressi.
Si possono utilizzare come dispositivo speciale ausiliario una pompa ad olio oppure un compressore d'aria quando l'avviamento di tale dispositivo e' collegato con il movimento delle ruote del trattore e non puo' essere disaccoppiato. Il mancato funzionamento del dispositivo speciale deve essere indicato da un segnale ottico oppure acustico.
2.2.4.1.2.1. Se il dispositivo speciale e' pneumatico, esso deve essere munito di un serbatoio di aria proprio, protetto con una valvola di sbarramento unidirezionale. Il volume di questo serbatoio d'aria deve essere calcolato in modo che siano possibili almeno sette manovre complete (da un fine corsa all'altro) prima che la pressione del serbatoio scenda alla meta' della pressione di funzionamento; la prova deve essere effettuata con le ruote direttrici sollevate dal suolo.
Visto, il Ministro dei trasporti
FORMICA
Allegato 5
ALLEGATO 5
CAPO I
DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, ISCRIZIONI, OMOLOGAZIONE CEE, CARATTERISTICHE, PROVE, CONFORMITA DELLA PRODUZIONE
(1.)
2. DEFINIZIONI
Ai sensi della presente direttiva:
(2.1.)
2.2. per "tipo di trattore per quanto concerne il dispositivo antiradiodisturbo", si intendono i trattori che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:
2.2.1. le forme e i materiali della parte della carrozzeria che costituisce il vano motore e la parte dell'abitacolo piu' vicina ad esso;
2.2.2. il tipo di motore (due o quattro tempi, numero dei cilindri e cilindrata, numero di carburatori, disposizione delle valvole, potenza massima e regime di rotazione corrispondente, ecc.);
2.2.3. l'ubicazione o il modello dei dispositivi del circuito di accensione (bobina, spinterogeno, candele, schermature, ecc.);
2.2.4. l'ubicazione degli elementi metallici situati nel vano motore (per esempio apparecchi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro d'aria, ecc.);
2.3. per "limitazione dei disturbi radioelettrici" si intende una diminuzione dei disturbi radioelettrici nella gamma di frequenza della radiodiffusione e della televisione tale che il funzionamento degli apparecchi riceventi che non fanno parte del trattore non sia disturbato in modo sensibile; tale condizione e' considerata soddisfatta se il livello di disturbo e' inferiore ai limiti imposti dalle prescrizioni del punto 6.2.2.;
2.4. per "dispositivo antiradiodisturbo" si intende un insieme completo di elementi necessari a limitare i disturbi radioelettrici provocati dal sistema di accensione di un trattore. Il dispositivo antiradiodisturbo comprende i fili di collegamento a massa e gli elementi schermanti montati con il preciso scopo di limitare i disturbi radio-elettrici;
2.5. per "dispositivi antiradiodisturbo di tipo diverso" si intendono dispositivi che presentano fra loro differenze essenziali per quanto riguarda:
2.5.1. dispositivi i cui elementi portano marchi di fabbrica o marchi commerciali diversi;
2.5.2. dispositivi in cui sono diverse le caratteristiche "ad alta frequenza" di un elemento qualsiasi o i cui elementi hanno una forma o dimensioni diverse;
2.5.3. dispositivi in cui almeno un elemento e' basato su principi di funzionamento diversi;
2.5.4. dispositivi i cui elementi sono combinati in modo diverso;
2.6. per "elemento di un dispositivo antiradiodisturbo" si intende uno dei componenti isolati dell'insieme che costituisce il dispositivo antiradiodisturbo.
3. DOMANDA D'OMOLOGAZIONE CEE
3.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto concerne il dispositivo antiradiodisturbo e' presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.
3.2. Essa e' accompagnata dai documenti indicati in appresso, in triplice esemplare, e dalle seguenti indicazioni:
3.2.1. descrizione del tipo di trattore con riferimento ai punti di cui al punto 2.2., accompagnata da una vista esplosa o da una fotografia del vano motore. Si devono indicare i numeri e/o i simboli che caratterizzano il tipo di motore e il tipo di trattore;
3.2.2. distinta degli elementi, debitamente identificati, che costituiscono il dispositivo antiradiodisturbo;
3.2.3. disegni particolareggiati di ciascun elemento per facilitarne l'individuazione e l'identificazione;
3.2.4. indicazione del valore nominale delle resistenze misurato in corrente continua e, per i cavi di accensione resistivi, indicazione della resistenza nominale per metro.
3.3. Inoltre, la domanda di omologazione CEE e' accompagnata da un campione del dispositivo antiradiodisturbo.
3.4. Un trattore rappresentativo del tipo di trattori da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.
4. ISCRIZIONI
4.1. Gli elementi del dispositivo antiradiodisturbo recano:
4.1.1. il marchio di fabbrica o il marchio commerciale del fabbricante del dispositivo e dei suoi elementi;
4.1.2. la designazione commerciale data dal fabbricante.
4.2. Le iscrizioni devono essere ripetute sui cavi di antiradiodisturbo almeno ogni 12 cm.
4.3. I marchi debbono essere ben leggibili e indelebili.
5. OMOLOGAZIONE CEE
(5.1.)
(5.2.)
5.3. Si acclude alla scheda di omologazione CEE una scheda conforme al modello indicato al capo IV.
(5.4.)
(5.5.)
(5.6.)
6. CARATTERISTICHE
6.1. Caratteristiche generali
Gli elementi del dispositivo antiradiodisturbo devono essere concepiti, costruiti e montati in modo che, in normali condizioni di impiego, il trattore possa soddisfare alle prescrizioni della presente direttiva.
6.2. Caratteristiche radioelettriche
6.2.1. Metodo di misura
L'emissione di disturbo provocata dal tipo di trattore presentato all'omologazione e misurata con il metodo descritto nel capo II.
6.2.2. Limiti di riferimento
6.2.2.1. I limiti di emissione, basati su misure di "quasi cresta", sono di 50 microV/m nella gamma di frequenza da 40 a 75 MHz e da 50 a 120 microV/m nella gamma di frequenza da 75 a 250 MHz e tale limite, oltre i 75 MHz, aumenta linearmente con la frequenza.
6.2.2.2. Quando le misure sono effettuate con un apparecchio per le misure della cresta, i risultati ottenuti, espressi in microV/m, devono essere divisi per 10.
6.2.3. Sul tipo di trattore presentato all'omologazione per i dispositivi antiradiodisturbo i valori misurati devono essere inferiori almeno del 20% ai limiti di riferimento.
7. PROVE
Il controllo della conformita' alle prescrizioni del punto 6 e' effettuato secondo il metodo indicato nel capo II.
9. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
(9.1.)
9.2. Nella verifica della conformita' di un trattore prelevato dalla serie si ritiene che la produzione sia conforme alle disposizioni della presente direttiva se i livelli misurati non superano di oltre il 25% i limiti prescritti nel punto 6.2.2.
9.3. Se almeno uno dei livelli misurati sul trattore prelevato dalla serie supera di oltre il 25% i limiti prescritti nel punto 6.2.2., il costruttore ha la facolta' di chiedere che siano effettuate misure su un campione di almeno 6 trattori prelevati dalla serie.
I risultati per ciascuna gamma di frequenza dovranno essere interpretati secondo il metodo statistico indicato nel capo III.
(10.)
(11.)
((8))
CAPO II
METODO DI MISURA DEI DISTURBI RADIOELETTRICI PROVOCATI DAI SISTEMI DI ACCENSIONE AD ALTA TENSIONE
1. APPARECCHI DI MISURA
Gli apparecchi di misura devono possedere le caratteristiche indicate nella pubblicazione n. 2 (prima edizione 1961) del comitato internazionale speciale per i disturbi radioelettrici (C.I.S.P.R.) o le caratteristiche applicabili all'apparecchio di misura del tipo "cresta", secondo le indicazioni contenute nella pubblicazione 5 (prima edizione 1967) del C.I.S.P.R.
Nota - Quando gli apparecchi di cui si dispone non corrispondono completamente a tutte le caratteristiche suindicate, si devono precisare le differenze.
2. ESPRESSIONE DEI RISULTATI
I risultati delle misure devono essere espressi in microV/m per una larghezza di banda di 120 kHz. Per i risultati statistici si deve impiegare l'unita' logaritmica dB (microV/m).
Se per alcune frequenze la larghezza effettiva di banda B (espressa in kHz) dell'apparecchio di misura differisce leggermente da 120 kHz, i valori indicati sono riportati 120 alla larghezza di gamma di 120 kHz moltiplicandoli per il fattore
3. LUOGO Dl MISURA
Si deve scegliere come area di misura un terreno orizzontale che non comprenda superfici con potere riflettente avvertibile entro una ellisse il cui asse maggiore misuri 20 metri e l'asse minore 17,3 metri. L'antenna ed il centro del motore sono posti sull'asse maggiore dell'ellisse e il piano di simmetria del trattore e' parallelo all'asse minore. L'antenna e il punto in cui il lato del motore ad essa vicino interseca l'asse maggiore si trovano rispettivamente nell'uno e nell'altro fuoco dell'ellisse.
L'apparecchio di misura, ovvero una cabina o un veicolo che lo contenga, puo' essere situato all'interno dell'ellisse, purche' si trovi, rispetto all'antenna, a una distanza orizzontale di almeno 3 metri e dal lato opposto a quello del trattore sottoposto alle misure. Inoltre e' necessario accertarsi che non esistano disturbi o segnali estranei alle misure, che possano influire sensibilmente sii queste ultime; a tal fine si procede ad un controllo prima e dopo la misura, a motore fermo. La misura non puo' essere considerata soddisfacente se non supera di almeno 10 dB il massimo valore costatato nel controllo anteriore e posteriore.
4. TRATTORE
4.1. Devono essere in funzione soltanto gli apparecchi elettrici ausiliari necessari alla marcia del motore.
4.2. Il motore deve avere la temperatura normale di funzionamento.
Nel corso di ogni misura il regime del motore deve essere il seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
4.3. Le misure non devono essere eseguite mentre piove sul trattore ne' durante i dieci minuti successivi alla cessazione della pioggia.
5. ANTENNA
5.1. Altezza
Il centro del dipolo deve essere ad una altezza di 3 m sopra il livello del suolo.
5.2. Distanza di misura
La distanza orizzontale fra l'antenna e la parte metallica piu' vicina del trattore deve essere di 10 metri.
5.3. Posizione dell'antenna rispetto al trattore
L'antenna e' sistemata successivamente a sinistra e a destra del trattore, in due posizioni di misura, parallelamente al piano di simmetria del trattore e in corrispondenza del centro del motore (cfr. appendice del presente allegato).
5.4. Polarizzazione dell'antenna
Per ogni punto di misura le letture devono essere eseguite con il dipolo in posizione orizzontale e in posizione verticale (cfr. appendice del presente capo).
5.5. Letture
La maggiore delle quattro letture deve essere assunta come valore caratteristico della frequenza alla quale sono state eseguite le misure.
6. FREQUENZE
Le misure devono essere eseguite nella gamma da 40 a 250 MHz. Si ritiene che un trattore molto probabilmente soddisfi ai valori limite prescritti nella gamma di frequenze, quando vi soddisfa per i 6 valori della frequenza: 45, 65, 90, 150, 180 e 220 MHz (± 5 MHz). (La tolleranza di 5 MHz per i sei valori della frequenza scelti deve consentire di tener conto di un eventuale disturbo provocato da emissioni sul valore nominale della frequenza).
Appendice
POLARIZZAZIONE DELL'ANTENNA RISPETTO AL TRATTORE
(esempio)
Parte di provvedimento in formato grafico
Piano
Antenna dipolo in posizione per la misura, della componente orizzontale della radiazione
Parte di provvedimento in formato grafico
Elevazione
Antenna dipolo in posizione per la misura della componente verticale della radiazione
CAPO III
METODO STATISTICO DI CONTROLLO DELL'ANTIRADIODISTURBO
Parte di provvedimento in formato grafico
CAPO IV
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione
MODELLO DI
COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA IL DISPOSITIVO ANTIRADIODISTURBO
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro dei trasporti
FORMICA
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 27 gennaio 2014 (in G.U. 05/03/2014, n. 53) ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Nell'allegato 5, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 , di recepimento della direttiva 75/322/CEE , relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, nell'elenco dei numeri distintivi, dopo la voce Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia»".
Allegato 6
ALLEGATO 6
CAPO I
DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO
1. DEFINIZIONI
1.1. Tipo di trattore per quanto riguarda il sistema di frenatura Per "tipo di trattore per quanto riguarda il sistema di frenatura" si intendono i trattori che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:
1.1.1. peso a vuoto, come definito al punto 1.18,
1.1.2. peso massimo, come definito al punto 1.16,
1.1.3. ripartizione del peso tra gli assi,
1.1.4. peso massimo tecnicamente ammissibile su ogni asse,
1.1.5. velocita' massima per costruzione,
1.1.6. dispositivo di frenatura di tipo differente (in particolare presenza o meno dell'equipaggiamento per la frenatura del rimorchio), 1.1.7. numero e disposizione degli assi frenati,
1.1.8. tipo di motore,
1.1.9. demoltiplicazione totale della trasmissione corrispondente alla velocita' massima,
1.1.10. dimensione dei pneumatici degli assi frenati.
1.2. Dispositivo di frenatura
Per "dispositivo di frenatura" si intende il complesso degli organi che hanno la funzione di diminuire od annullare progressivamente la velocita' di un trattore in marcia, oppure di mantenerlo immobile se esso e' gia' fermo. Tali funzioni sono specificate al punto 4.1.2. Il dispositivo e' costituito dal comando, dalla trasmissione e dal freno propriamente detto.
1.3. Frenatura moderabile
Per "frenatura moderabile" si intende una frenatura durante la quale, all'interno del campo di funzionamento normale del dispositivo, sia al momento dell'applicazione che durante il disinnesto dei freni:
1.3.1. il conducente possa, in ogni momento, aumentare o ridurre la forza di frenatura agendo sul comando,
1.3.2. la forza di frenatura agisca nello stesso senso dell'azione sul comando (funzioni aventi lo stesso senso),
1.3.3. sia possibile procedere senza difficolta' ad una regolazione sufficientemente esatta della forza di frenatura.
1.4. Comando
Per "comando" si intende l'organo direttamente azionato dal conducente per fornire alla trasmissione l'energia necessaria alla frenatura oppure per controllarla. Tale energia puo' essere costituita dalla forza muscolare del conducente o provenire da un'altra sorgente d'energia controllata dal conducente stesso, oppure da una combinazione di queste diverse categorie di energia.
1.5. Trasmissione
Per "trasmissione" si intende il complesso costituito dagli elementi inseriti tra il comando ed il freno, e che li collega funzionalmente. La trasmissione puo' essere meccanica, idraulica, pneumatica, elettrica, oppure mista. Quando la frenatura e' realizzata o assistita da una sorgente di energia indipendente dal conducente, ma controllata da quest'ultimo, anche la riserva di energia che il dispositivo comporta fa parte della trasmissione.
1.6. Freno
Per "freno" si intende l'organo nel quale si sviluppano le forze che si oppongono al moto del trattore. Il freno puo' essere del tipo ad attrito (quando le forze sono originate dall'attrito fra due parti in moto relativo, appartenenti entrambe al trattore), elettrico (quando le forze sorgono per azione elettromagnetica tra due elementi in moto relativo, ma non in contatto fra di loro, appartenenti entrambi al trattore), a fluido (quando le forze si sviluppano per l'azione di un fluido interposto fra due elementi in movimento relativo, appartenenti entrambi al trattore) o motore (quando le forze provengono da un aumento artificiale dell'azione frenante del motore trasmessa alle ruote).
Un dispositivo, che blocca meccanicamente il sistema di trasmissione del trattore, ma che non puo' essere azionato quando il trattore e' in movimento, e' considerato come un freno di stazionamento.
1.7. Dispositivi di frenatura di tipo differente
Per "dispositivi di frenatura di tipo differente" si intendono i dispositivi che differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:
1.7.1. dispositivi nei quali tino o piu' elementi presentano caratteristiche diverse, in particolare per quanto concerne i materiali, la forma o la grandezza,
1.7.2. dispositivi i cui elementi sono combinati in modo diverso.
1.8. Elemento di un dispositivo di frenatura
Per "elemento di un dispositivo di frenatura" si intende tino dei componenti singoli il cui insieme forma il dispositivo di frenatura.
1.9. Frenatura continua
Per "frenatura continua" si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta con un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche:
1.9.1. organo di comando unico che il conducente aziona con un'unica manovra graduabile dal proprio posto di guida,
1.9.2. l'energia utilizzata per la frenatura, dei veicoli che costituiscono il complesso e' fornita dalla stessa sorgente di energia (che puo' essere la forza muscolare del conducente),
1.9.3. l'impianto di frenatura realizza, in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato, la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro posizione relativa.
1.10. Frenatura semicontinua
Per "frenatura semicontinua" si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche:
1.10.1. organo di comando unico che il conducente aziona con unica manovra graduabile dal proprio posto di guida,
1.10.2. l'energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso e' fornita da diverse sorgenti di energia (una di esse puo' essere la forza muscolare del conducente),
1.10.3. l'impianto di frenatura realizza, in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato, la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro posizione relativa.
1.11. Frenatura indipendente assistita
Per "frenatura indipendente assistita" si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante dispositivi che presentino le seguenti caratteristiche:
1.11.1. il comando del freno del veicolo trattore e' indipendente da quello per la frenatura dei veicoli rimorchiati; quest'ultimo e' comunque montato sul trattore in modo da poter essere azionato agevolmente dal conducente seduto al posto di guida,
1.11.2. l'energia impiegata per la frenatura dei veicoli rimorchiati non deve provenire dalla forza muscolare del conducente.
1.12. Frenatura indipendente
Per "frenatura indipendente" si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante dispositivi che presentino le seguenti caratteristiche:
1.12.1. il comando del freno del veicolo trattore e' indipendente da quello per la frenatura dei veicoli rimorchiati; quest'ultimo e' comunque montato sul trattore in modo da poter essere agevolmente azionato dal conducente seduto al posto di guida,
1.12.2. l'energia impiegata per la frenatura dei veicoli rimorchiati proviene dalla forza muscolare del conducente.
1.13. Frenatura automatica
Per "frenatura automatica" si intende la frenatura del o dei veicoli rimorchiati che avviene automaticamente, nel caso di distacco di elementi che costituiscono il complesso di veicoli accoppiati, anche in caso di rottura degli organi di traino, senza che risulti annullata l'efficienza della frenatura del resto del complesso.
1.14. Frenatura ad inerzia
Per "frenatura ad inerzia" si intende la frenatura effettuata utilizzando le forze che nascono per l'avvicinamento del veicolo rimorchiato al trattore.
1.15. Trattore carico
Per "trattore carico" si intende, salvo indicazioni particolari, il trattore caricato in modo da raggiungere il suo peso massimo.
1.16. Peso massimo
Per "peso massimo" si intende il peso massimo tecnicamente ammissibile dichiarato dal costruttore (questo peso puo' essere superiore al peso massimo autorizzato).
1.17. Trattore a vuoto
Per "trattore a vuoto" si intende il trattore in ordine di marcia, con serbatoi e radiatore pieni, con un conducente di una massa di 75 kg, senza passeggeri ne' accessori in opzione ne carico.
1.18. Peso a vuoto
Per "peso a vuoto" si intende il peso del trattore a vuoto.
2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
2.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore, per quanto concerne il sistema di frenatura, va presentata dal costruttore o dal suo mandatario.
2.2. Tale domanda deve essere corredata dai documenti elencati qui di seguito, in triplice copia, nonche' dalle seguenti indicazioni:
2.2.1. descrizione del tipo di trattore per quanto riguarda i punti di cui ai punti da
1.1.1 a 1.1.10. Vanno indicati i numeri e/o i simboli attribuiti dal costruttore o dal suo mandatario al tipo di trattore,
2.2.2. elenco degli elementi, debitamente contrassegnati, che formano il dispositivo di frenatura,
2.2.3. schema del dispositivo di frenatura con indicazione della posizione di ciascuno dei suoi elementi sul trattore, allo scopo di permettere l'individuazione e l'identificazione dei diversi elementi.
2.3. Devono inoltre essere presentati:
2.3.1. un trattore rappresentativo del tipo di trattore da omologare,
2.3.2. a richiesta, disegni di formato massimo A 4 (210 mm X 297 mm), o piegati in tale formato, e in scala appropriata.
3. OMOLOGAZIONE CEE
Una scheda conforme al modello di cui al capo V va compilata e allegata alla scheda di omologazione CEE.
4. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO
4.1. Considerazioni generali
4.1.1. Dispositivo di frenatura
4.1.1.1. Il dispositivo di frenatura dev'essere concepito, costruito e montato in modo che, in condizioni normali d'impiego e malgrado le vibrazioni cui puo' essere sottoposto, il trattore possa rispondere alle prescrizioni qui di seguito.
4.1.1.2. In particolare, il dispositivo di frenatura dev'essere concepito, costruito e montato in modo da resistere alla corrosione e all'invecchiamento che si producono durante l'utilizzazione e che possono dar luogo ad improvvise perdite di efficacia della frenatura.
4.1.2. Funzioni del dispositivo di frenatura
Il dispositivo di frenatura, definito al punto 1.2 deve soddisfare le seguenti condizioni:
4.1.2.1. Frenatura di servizio
4.1.2.1.1. La frenatura di servizio deve consentire di controllare il movimento del trattore e di arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, alle velocita' ammesse per costruzione, alle condizioni di carico autorizzate e su pendenza ascendente o discendente. La sua azione deve essere moderabile. Queste condizioni sono soddisfatte se le prescrizioni del capo II sono rispettate.
Il conducente deve essere in grado di effettuare la frenatura dal suo posto di guida, conservando il controllo dell'organo di direzione del trattore con almeno una mano. Il freno di servizio del trattore puo' essere costituito da un dispositivo destro e da un dispositivo sinistro. I due comandi debbono poter essere resi solidali per poter essere azionati con una sola manovra. Tale collegamento deve poter essere interrotto.
Ciascuno dei dispositivi, destro o sinistro, deve essere munito di un sistema di regolazione, manuale o automatico, che consenta di regolare senza difficolta' il sistema di equilibratura dei freni.
4.1.2.2. Frenatura di stazionamento
4.1.2.2.1. La frenatura di stazionamento deve consentire di mantenere immobile il trattore su una pendenza ascendente o discendente, anche in assenza del conducente, poiche' in questo caso gli elementi attivi vengono mantenuti in posizione di bloccaggio con un dispositivo ad azione puramente meccanica. Cio' puo' essere ottenuto per mezzo di un freno che agisca sulla trasmissione. Il conducente deve poter ottenere questa frenatura dal suo posto di guida ed e' ammessa un'azione ripetuta per raggiungere l'efficienza prescritta.
4.2. Caratteristiche dei dispositivi di frenatura
4.2.1. L'insieme dei dispositivi di frenatura di cui e' munito il trattore deve soddisfare le condizioni stabilite per la frenatura di servizio e di stazionamento.
4.2.2. I dispositivi che assicurano la frenatura di servizio e di stazionamento possono avere dell'parti in comune, purche' rispondano alle seguenti prescrizioni:
4.2.2.1. devono esistere almeno due comandi, indipendenti l'uno dall'altro, facilmente accessibili al conducente dal suo posto di guida; questa esigenza deve poter essere rispettata anche se il conducente indossa unti cintura di sicurezza;
4.2.2.2. in caso di rottura di un elemento del dispositivo di frenatura, che non siano i freni (ii sensi del punto 1.6) o di qualsiasi altro guasto del dispositivo di frenatura di servizio (cattivo funzionamento, esaurimento parziale o totale di una riserva di energia), deve essere possibile rallentare progressivamente il trattore, fino ad arresto completo, con una decelerazione di almeno 50% del valore prescritto al punto 2.1.1. del capo II.
Questa condizione deve essere soddisfatta tramite una frenatura residua esercitata sulle ruote da una parte e dall'altra del piano longitudinale mediano (senza che il trattore devii dalla sua traiettoria).
Per l'applicazione del presente punto, i complessi leva-camma o simili, con cui si azionano i freni, non si considerano comne eventualmente soggetti a rottura.
4.2.3. Anche quando si ricorra ad un'energia diversa dall'energia muscolare del conducente, la sorgente di energia (ad esempio, pompa idraulica, compressione d'aria, ecc.) puo' essere unica, purche' siano soddisfatte le prescrizioni del punto 4.2.2.
4.2.4. Il dispositivo di frenatura di servizio deve agire sulle ruote di almeno un asse.
4.2.5. L'azione frenante del dispositivo di frenatura di servizio deve essere ripartita tra le ruote di uno stesso asse in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del trattore.
4.2.6. Il dispositivo di frenatura di servizio e il dispositivo di frenatura di stazionamento devono agire su superfici frenate rese permanentemente solidali con le ruote da elementi sufficientemente robusti. Nessuna superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle ruote. ((Quando piu' di un asse e' soggetto all'azione frenante, uno degli assi puo' essere disinnestato a condizione che esso venga innestato automaticamente in caso di attivazione del freno di servizio o in caso di mancato funzionamento del dispositivo di innesto)) .
Quando un solo asse soggetto all'azione frenante, il differenziale non deve essere montato fra il freno di servizio e la ruota; quando due assi sono soggetti all'azione frenante, il differenziale puo' essere montato fra il freno di servizio e la ruota su tino dei due assi.
4.2.7. L'usura dei freni deve poter essere facilmente compensata mediante regolazione manuale oppure automatica. Inoltre, il comando e gli elementi della trasmissione e dei freni devono avere una riserva di corsa tale che dopo riscaldamento dei freni e dopo un certo grado di usura delle guarnizioni, l'efficienza della frenatura sia assicurata senza necessita' di registrazione immediata.
4.2.8. Nei dispositivi di frenatura a trasmissione idraulica gli orifizi di riempimento dei serbatoi di liquido debbono essere facilmente accessibili; inoltre i recipienti che contengono la riserva di liquido devono essere realizzati in maniera da consentire un facile controllo del livello della riserva senza necessita' di aprirli.
4.2.9. Qualora una frenatura con l'efficienza prescritta risulti impossibile senza l'intervento dell'energia accumulata, ogni trattore dotato di freno azionato con energia prelevata da un serbatoio deve essere munito, oltre al manometro, di un dispositivo di allarme che indichi, per via ottica od acustica, che in una parte qualsiasi a monte del distributore l'energia e' scesa ad un valore uguale od inferiore al 65% del suo valore normale. Tale dispositivo deve essere collegato direttamente e permanentemente al circuito.
4.2.10. Fatte salve le prescrizioni imposte al punto 4.1.2.1, quando l'intervento di una sorgente ausiliaria di energia e' indispensabile per il funzionamento di un dispositivo di frenatura, la riserva di energia deve essere tale che in caso di arresto del motore l'efficienza di frenatura resti sufficiente a consentire l'arresto del trattore nelle condizioni prescritte.
4.2.11. I servizi ausiliari possono prelevare l'energia necessaria soltanto qualora il loro funzionamento non possa contribuire, anche in caso di guasto della sorgente di energia, a far scendere al di sotto del livello indicato al punto 4.2.9 le riserve di energia che alimentano i dispositivi di frenatura.
CAPO II
PROVE DI FRENATURA E PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA
1. PROVE DI FRENATURA
1.1. Considerazioni generali
1.1.1. ((L'efficienza di un dispositivo di frenatura di servizio e' basata sulla distanza di frenatura calcolata secondo la formula di cui al punto 2.1.1.1)) . La distanza di frenatura e' la distanza percorsa dal trattore dal momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando del dispositivo fino a quello dell'arresto completo del trattore.
L'efficienza di un dispositivo di frenatura di stazionamento e' basata sulla capacita' di mantenere immobile un trattore su una pendenza ascendente o discendente.
1.1.2. Per l'omologazione di qualsiasi trattore l'efficienza di frenatura dev'essere misurata all'atto delle prove su strada; queste prove devono essere effettuate nelle seguenti condizioni:
1.1.2.1. il trattore deve trovarsi nelle condizioni di peso indicate per ciascun tipo di prova. Tali condizioni devono essere indicate nel verbale della prova;
1.1.2.2. durante le prove, la forza esercitata sul comando per ottenere l'efficienza prescritta non deve essere superiore a 60 daN per i comandi a pedale e a 40 daN per i comandi a mano;
1.1.2.3. la strada deve avere una superficie che garantisca buone condizioni di aderenza;
1.1.2.4. le prove devono essere effettuate in condizioni di vento tali da non influenzare i risultati;
1.1.2.5. all'inizio delle prove i pneumatici devono essere freddi e alla pressione prescritta per il carico effettivamente gravante sulle ruote in condizioni statiche;
1.1.2.6. l'efficienza prescritta deve essere ottenuta senza bloccaggio delle ruote, senza che il trattore devii dalla traiettoria e senza anormali vibrazioni.
1.1.3. Durante le prove il trattore deve essere equipaggiato delle eventuali parti dei dispositivi di frenatura previsti dal costruttore per i veicoli rimorchiati come definiti ai punti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 del capo I.
1.2. Prova di tipo 0
(prova ordinaria dell'efficienza a freni freddi)
1.2.1. Considerazioni generali
1.2.1.1. All'inizio della prova i freni devono essere freddi; un freno e' considerato freddo se una delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
1.2.1.1.1. la temperatura, misurata sul disco oppure all'esterno del tamburo, deve essere inferiore a 100 gradi C;
1.2.1.1.2. nel caso di freni completamente incorporati, compresi i freni a bagno d'olio, la temperatura, misurata all'esterno della scatola del freno deve essere inferiore a 50 gradi C;
1.2.1,1.3. i freni non devono essere stati utilizzati durante un'ora.
1.2.1.2. Durante la prova di frenatura, gli assi non frenati, qualora possano essere disinseriti, non devono essere collegati con gli assi sui quali agiscono i freni.
1.2.1.3. La prova deve essere effettuata nelle seguenti condizioni:
1.2.1.3.1. il trattore deve essere caricato al peso massimo, con
l'asse non frenato caricato al suo peso massimo tecnicamente
ammissibile e le ruote dell'asse frenato equipaggiate con i pneumatici di maggiori dimensioni previsti dal costruttore.
Nel caso di trattori con frenatura su tutte le ruote, l'asse anteriore deve essere caricato al suo peso massimo tecnicamente ammissibile;
1.2.1.3.2. la prova va ripetuta con un trattore scarico avente a bordo soltanto il conducente e, eventualmente, una persona incaricata di seguire i risultati della prova; essa va effettuata con il trattore equipaggiato con i pneumatici di maggiori dimensioni previsti dal costruttore;
1.2.1.3.3. i limiti prescritti per l'efficienza minima, sia per la prova a vuoto che per la prova con carico, devono essere quelli indicati al punto 2.1.1;
1.2.1.3.4. la strada deve essere orizzontale.
1.2.2. La prova di tipo 0 va effettuata:
1.2.2.1. alla velocita' massima per costruzione con motore disinnestato,
1.2.2.2. ((PUNTO SOPPRESSO DAL DECRETO 23 DICEMBRE 1997)) .
1.2.2.3. l'efficienza minima prescritta deve essere raggiunta.
1.3. Prova del tipo I
(prova di perdita di efficienza)
1.3.1. I trattori carichi vengono provati in modo che l'assorbimento di energia sia equivalente a quello che si produce nello stesso tempo in uni trattore carico condotto ad una velocita' stabilizzata a 80% ± 5% della velocita' prevista per la prova di tipo 0, su un percorso di 1 km in discesa, con pendenza del 10% a motore disinnestato.
1.3.2. Alla fine della prova si misura, nelle condizioni della prova di tipo 0 con motore disinnestato (ma evidentemente con differenti condizioni di temperatura), l'efficienza residua del dispositivo di frenatura di servizio.
2. PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA
2.1. Dispositivi di frenatura di servizio
2.1.1. I freni di servizio dei trattori debbono garantire:
((2.1.1.1 nelle condizioni previste per la prova di tipo 0, una distanza di frenatura calcolata come segue:
S
max ≤ 0,15 V + V²
___________
116
dove V e' la velocita' massima per costruzione in Km/h e max e' la distanza massima di arresto in metri)) .
2.1.1.2. dopo la prova di tipo I, un'efficienza residua non inferiore al 75% di quella prescritta, ne' al 60% del valore constatato al momento della prova di tipo 0 (con motore disinnestato).
2.2. Dispositivi di frenatura di stazionamento
2.2.1. Anche se combinato con uno degli altri dispositivi di frenatura, il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere il trattore carico immobile su una pendenza ascendente o discendente del 18%.
2.2.2. Sui trattori autorizzati a trainare uno o piu' rimorchi, il dispositivo di frenatura di stazionamento del trattore deve poter mantenere immobile, su una pendenza ascendente o discendente del 12%, un complesso costituito da un trattore a vuoto e da un rimorchio non frenato dello stesso peso (non superiore a 3 t).
2.2.3. Si puo' ammettere un dispositivo di frenatura di stazionamento che deve essere azionato piu' volte prima di raggiungere l'efficienza prescritta.
CAPO III
FRENI A MOLLA
1. DEFINIZIONE
I "freni a molla" sono dispositivi che traggono l'energia necessaria per frenare da una o piu' molle che funzionano da accumulatori di energia.
2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
2.1. Il freno a molla non deve essere usato per la frenatura di servizio.
2.2. Per tutti i valori della pressione che si possono avere nel circuito di alimentazione della camera di compressione, una lieve variazione di questa pressione non deve provocare una forte variazione della forza di frenatura.
2.3. Il circuito di alimentazione della camera di compressione delle molle deve avere una riserva di energia che non alimenti nessun altro dispositivo o attrezzatura.
Questa prescrizione non si applica quando le molle possono essere mantenute compresse usando almeno due sistemi tra loro indipendenti.
2.4. Il dispositivo deve essere costruito in modo che sia possibile serrare e allentare i freni almeno tre volte partendo da una pressione iniziale, nella camera di compressione delle molle, uguale alla pressione massima prevista. Questa condizione deve essere soddisfatta quando i freni sono regolati con la massima esattezza.
2.5. La pressione nella camera di compressione, a partire dalla quale le molle cominciano ad azionare i freni, non deve superare, quando i freni sono regolati - con la massima esattezza, l'80% della pressione minima di funzionamento normale disponibile.
2.6. Se la pressione nella camera di compressione delle molle scende al livello del valore a partire dal quale gli elementi dei freni sono messi in movimento, deve entrare in azione un dispositivo di allarme, ottico o acustico. Purche' tale condizione sia soddisfatta, questo dispositivo d'allarme puo' essere lo stesso previsto al punto 4.2.9 del capo I.
2.7. Quando un trattore autorizzato a trainare un rimorchio a frenatura continua o semicontinua e' dotato di freni a molla, il funzionamento automatico di questi freni a imolla deve far funzionare i freni del veicolo trainato.
3. SISTEMA Dl ALLENTAMENTO
3.1. I freni a molla devono essere costruiti in modo che, in caso di guasto, sia possibile allentarli senza doversi servire del loro comando normale. Questa condizione puo' essere soddisfatta mediante un dispositivo ausiliario (pneumatico, meccanico, ecc.).
3.2. Se l'azionamento del dispositivo menzionato al punto 3.1 richiede tino strumento o una chiave, questi debbono trovarsi a bordo del trattore.
CAPO IV
FRENI DI STAZIONAMENTO A BLOCCAGGIO MECCANICO DEI PISTONI DEI FRENI (FRENI A SCATTO)
1. DEFINIZIONE
Per "bloccaggio meccanico dei pistoni dei freni" s'intende un dispositivo che assicura la frenatura di stazionamento bloccando meccanicamente l'asta del pistone del freno.
Il bloccaggio meccanico si ottiene evacuando l'aria compressa contenuta nella camera di bloccaggio; esso e' congegnato in modo da poter essere sbloccato quando la camera di bloccaggio viene nuovamente messa in pressione.
2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
2.1. Quando la pressione nella camera di bloccaggio si avvicina al livello corrispondente al bloccaggio meccanico, deve entrare in funzione un dispositivo d'allarme ottico o acustico.
2.2. Per i cilindri muniti di un dispositivo di bloccaggio meccanico, lo spostamento del pistone del freno deve poter essere assicurato per mezzo di due riserve di energia.
2.3. Il pistone del freno bloccato puo' essere sbloccato soltanto se e' sicuro che il freno possa essere nuovamente azionato dopo questo sbloccaggio.
2.4. Deve essere previsto un dispositivo ausiliario di sbloccaggio (per esempio meccanico o pneumatico) per il caso di guasto della sorgente di energia che alimenta la camera di bloccaggio, utilizzando per esempio l'aria contenuta in un pneumatico del trattore.
CAPO V
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione
MODELLO
ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE A RUOTE PER QUANTO RIGUARDA LA FRENATURA
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro dei trasporti
FORMICA
Allegato 7
((ALLEGATO 7
Eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009)) .
Visto, il Ministro dei trasporti
FORMICA
Allegato 8
ALLEGATO 8
CAPO I
STRUMENTO, CONDIZIONI E METODI Dl MISURA
1. UNITA' E STRUMENTO Dl MISURA
1.1. Unita' di misura
Si misura il valore A del livello sonoro LA in dB, abbreviato dB(A).
1.2. Strumento di misura
Il livello sonoro all'orecchio del conducente viene misurato con un fonometro conforme al tipo descritto nella pubblicazione n. 179, prima edizione 1965, della Commissione elettrotecnica internazionale.
In caso di indicazione variabile si devono prendere i valori medi fra i valori massimi.
2. CONDIZIONI DI MISURA
Le misure vengono effettuate nelle seguenti condizioni
2.1. il trattore deve essere vuoto, cioe' senza accessori facoltativi, ma con il fluido di raffreddamento, i lubrificanti, il carburante, gli attrezzi e il conducente. Quest'ultimo non deve indossare abiti troppo pesanti, ne' sciarpa o cappello. Nel trattore non deve trovarsi alcun oggetto che possa disturbare l'acustica
2.2. i pneumatici devono essere gonfiati alla pressione prescritta dal fabbricante del trattore ; il motore, la trasmissione e gli assi motori devono essere alla normale temperatura di funzionamento e il parzializzatore del radiatore, qualora esista, deve rimanere aperto ;
2.3. gli accessori azionati dal motore o indipendenti, come i tergicristalli, il riscaldamento, la presa di forza, ecc., devono essere disinseriti durante la misura se possono influenzare il livello sonoro. I dispositivi che normalmente funzionano insieme al motore, come il ventilatore di raffreddamento del motore, devono
essere in funzione durante la misura
2.4. il percorso di misura deve essere situato in una zona sgombra e sufficientemente silenziosa questo percorso puo' essere costituito, per esempio, da uno spazio aperto di 50 metri di raggio, la cui parte centrale, per almeno 20 metri di raggio, deve essere praticamente orizzontale, oppure puo' essere costituito da un percorso orizzontale con una pista solida, il piu' possibile piana e priva di solchi. La pista deve essere possibilmente pulita ed asciutta (per esempio senza ghiaia, foglie, neve, ecc.). Pendii e dislivelli sono ammessi soltanto se le variazioni del livello sonoro da essi causate sono comprese nelle tolleranze degli strumenti di misura ;
2.5. il rivestimento della pista deve essere tale che i pneumatici non producano un rumore eccessivo;
2.6. il tempo deve essere sereno e il vento debole.
Il livello sonoro circostante dovuto al vento o ad altre fonti sonore all'orecchio del conducente deve essere inferiore di almeno 10 dB(A) al livello sonoro del trattore ;
2.7. se s'impiega un veicolo per la registrazione delle misure, questo dev'essere rimorchiato o condotto ad una distanza tale dal trattore da evitare qualsiasi interferenza. Durante il procedimento di misurazione nessun oggetto che possa disturbare la misurazione e nessuna superficie riflettente devono trovarsi entro la distanza di 20 metri su ciascun lato della traiettoria ed entro la distanza di 20 metri davanti e dietro il veicolo. Questa condizione puo' essere considerata come rispettata se le variazioni del livello sonoro cosi' causate restano entro le tolleranze; in caso contrario la misurazione deve essere sospesa durante il tempo della perturbazione;
2.8. tutte le misurazioni di una stessa serie devono essere eseguite sullo stesso percorso.
3. METODO DI MISURA
3.1. Il microfono e' collocato lateralmente a 250 mm dal piano mediano del sedile, e precisamente sul lato in cui si si rileva il massimo livello sonoro.
La membrana del microfono e' rivolta verso la strada e il centro del microfono si trova 790 mm sopra il punto di riferimento del sedile descritto nell'allegato III, e 150 mm davanti allo stesso.
Deve essere evitata un'eccessiva vibrazione del microfono.
3.2. Per ottenere il livello sonoro massimo in dB(A):
3.2.1. sui veicoli che hanno una struttura (di serie) chiusa, tutte le aperture (per esempio porte, finestre, ecc.) devono essere chiuse durante una prima serie di misurazioni;
3.2.1.1. durante una seconda serie di misurazioni, devono essere lasciate aperte - a condizione che quando sono aperte non costituiscano un pericolo per la circolazione stradale; il parabrezza
ribaltabile deve essere sistemato in posizione di protezione
3.2.2. si misura il rumore utilizzando la reazione lenta del fonometro al carico corrispondente al rumore massimo con la marcia avanti che da' la velocita' piu' vicina a ((7,5 km/h.))
L'acceleratore deve essere spinto a fondo. Si inizia con carico nullo, poi si aumenta il carico fino ad ottenere il livello massimo di rumore. Ad ogni variazione di carico, prima della misura, occorre lasciare il tempo necessario alla stabilizzazione del livello di rumore;
3.2.3. si misura il rumore utilizzando la reazione lenta del fonometro al carico corrispondente al rumore massimo con una marcia qualsiasi diversa da quella prevista al punto 3.2.2, nella quale sia stato registrato un livello sonoro superiore di almeno 1 dB(A) a quello registrato per la velocita' menzionata al punto 3.2.2.
L'acceleratore deve essere spinto a fondo. Si inizia con carico nullo, poi si aumenta il carico fino ad ottenere il livello massimo di rumore. Ad ogni variazione di carico, prima della misura, occorre lasciare il tempo necessario alla stabilizzazione del livello di
rumore
3.2.4. si misura il rumore alla velocita' massima di costruzione del trattore senza carico.
3.3. Nel verbale devono figurare le seguenti misure del livello sonoro:
3.3.1. con la marcia che da' la velocita' piu' vicina a ((7,5 km/h)) ;
3.3.2. con qualsiasi altra marcia, purche' le condizioni di cui al punto 3.2.3 siano soddisfatte;
3.3.3. alla marcia piu' alta di costruzione.
4. VALUTAZIONE
Le misurazioni effettuate in conformita' dei punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 non devono dare valori superiori ai limiti fissati all'articolo 2.
CAPO II
STRUMENTO, CONDIZIONI E METODI DI MISURA
1. UNITA' E STRUMENTO DI MISURA
1.1. Unita' di misura
Si misura il valore A del livello sonoro LA in dB, abbreviato dB(A).
1.2. Strumento di misura
Il livello sonoro all'orecchio del conducente viene misurato con un fonometro conforme al tipo descritto nella pubblicazione n. 179, prima edizione 1965, della Commissione elettrotecnica internazionale.
In caso di indicazione variabile si devono prendere i valori medi fra i valori massimi.
2. CONDIZIONI DI MISURA
Le misure vengono effettuate nelle seguenti condizioni.
2.1. il trattore deve essere vuoto, cioe' senza accessori facoltativi, ma con il fluido di raffreddamento, i lubrificanti, il carburante, gli attrezzi e il conducente. Quest'ultimo non deve indossare abiti troppo pesanti, ne' sciarpa o cappello. Nel trattore non deve trovarsi alcun oggetto che passa disturbare l'acustica ;
2.2. i pneumatici devono essere gonfiati alla pressione prescritta dal fabbricante del trattore il motore, la trasmissione e gli assi mototi devono essere alla normale temperatura di funzionamento e il parzializzatore del radiatore, qualora esista, deve rimanere aperto;
2.3. gli accessori azionati dal motore o indipendenti, come i tergicristalli, il riscaldamento, lpresa di forza, ecc., devono essere disinseriti durante la misura se possono influenzare il livello sonoro. I dispositivi che normalmente funzionano insieme al motore, colle il ventilatore di raffreddamento del motore, devono
essere in funzione durante la misura
2.4. il percorso di misurazione deve essere situato in una zona sgombra e sufficientemente silenziosa ; questo percorso puo' essere costituito, per esempio, da uno spazio aperto di 50 metri di raggio, la cui parte centrale, per almeno 20 metri di raggio, deve essere praticamente orizzontale, oppure puo' essere costituito da un percorso orizzontale con una pista solida, il piu' possibile piana e priva di solchi. La pista deve essere possibilmente pulita ed asciutta (per esempio senza ghiaia, foglie, neve, ecc.). Pendii e dislivelli sono ammessi soltanto se le variazioni del livello sonoro da essi causate sono comprese nelle tolleranze degli strumenti di
misura
2.5. il rivestimento della pista deve essere tale che i pneumatici non producano un rumore eccessivo;
2.6. il tempo deve essere sereno e il vento debole.
Il livello sonoro circostante dovuto al vento o ad altre fonti sonore all'orecchio del conducente deve essere inferiore di almeno 10 dB(A) al livello sonoro del trattore ;
2.7. se s'impiega un veicolo per la registrazione delle misure, questo dev'essere rimorchiato o condotto ad una distanza tale dal trattore da evitare qualsiasi interferenza. Durante il procedimento di misurazione nessun oggetto che possa disturbare la misurazione e nessuna superficie riflettente devono trovarsi entro la distanza di 20 metri su ciascun lato della traiettoria ed entro la distanza di 20 metri davanti e dietro il veicolo. Questa condizione puo' essere considerata come rispettata se le variazioni del livello sonoro cosi' causate restano entro le tolleranze ; in caso contrario la
misurazione deve essere sospesa durante il tempo dell'interruzione
2.8. tutte le misurazioni di una stessa serie devono essere eseguite sullo stesso percorso.
3. METODO DI MISURA
3.1. Il microfono e' collocato lateralmente a 250 mm dal piano mediano del sedile, e precisamente sul lato in cui si rileva il massimo livello sonoro.
La membrana del microfono e' rivolta verso la strada e il centro del microfono si trova 790 mm sopra il punto di riferimento del sedile descritto nell'allegato III, e 150 mm davanti allo stesso.
Deve essere evitata un'eccessiva vibrazione del microfono.
3.2. Per ottenere il livello sonoro si deve procedere nel modo
seguente
3.2.1. il trattore deve percorrere almeno tre volte lo stesso percorso ad una velocita' di prova uguale per almeno 10 secondi ;
3.2.2. sui trattori equipaggiati di serie con una cabina chiusa, tutte le aperture (per esempio porte, finestre, ecc.) devono essere chiuse durante una prima serie di misurazioni ;
3.2.2.1. durante una seconda serie di misurazioni, devono essere lasciate aperte - a condizione che quando sono aperte non costituiscano un pericolo per la circolazione stradale - il parabrezza ribaltabile deve essere sistemato in posizione di protezione ;
3.2.3. il rumore viene misurato al regime massimo di giri utilizzando la reazione lenta del fonometro, cioe' alla velocita' che nel caso del regime nominale del motore e' la piu' vicina a ((7,5 km/h)) . Durante la misurazione il trattore deve circolare senza carico.
4 VALUTAZIONE
Le misurazioni effettuate in conformita' dei punti 3.2.2 e 3.2.3 non devono dare valori superiori ai limiti fissati all'articolo 2.
CAPO III
DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE
1. DEFINIZIONE
1.1. Il punto di riferimento (S) del sedile e' il punto di intersezione situato nel piano mediano longitudinale del sedile tra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale e un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola per la base del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile.
2. DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE
2.1. Il punto di riferimento del sedile si ottiene usando il dispositivo illustrato nelle figure 1 e 2 dell'appendice del presente allegato, dispositivo che permette di simulare l'occupazione del sedile da parte del conducente.
2.2. Il sedile e' collocato nel punto centrale dell'arco di regolazione verticale ; tale regolazione e' indipendente da quella orizzontale. Per determinare la posizione del microfono di cui al punto 3 dei capi I e II, il sedile deve trovarsi nel punto centrale dell'arco di regolazione orizzontale, o il piu' vicino possibile a questa posizione.
3. CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO
3.1. Il dispositivo del punto 2.1 e' composto da una tavola per la base del sedile e da due tavole per lo schienale.
3.2. La parte inferiore dello schienale e' articolata nella regione dell'ischio (A) e dei lombi (B) e il punto B e' regolabile nel senso dell'altezza (vedi figura 2).
4. SISTEMAZIONE DEL DISPOSITIVO
Il dispositivo viene sistemato come segue
4.1. si posa sul sedile ;
4.2. una forza di 550 N e' applicata a 50 mm dalla giunzione (A) e le due tavole previste per lo schienale vengono appoggiate leggermente e tangenzialmente contro lo schienale ;
4.3. se non e' possibile stabilire esattamente la tangente della parte inferiore dello schienale, si appoggia leggermente contro lo schienale la tavola inferiore prevista per lo schienale, in posizione verticale;
4.4. se la sospensione del sedile e' munita di un sistema di regolazione secondo il peso del conducente, detta regolazione e' effettuata in modo tale che il sedile sia situato a distanza uguale dalle due posizioni estreme.
APPENDICE
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il ministro dei trasporti
FORMICA
Allegato 9
ALLEGATO 9
CAPO I
CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE
1. DEFINIZIONE
1.1. Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio di sicurezza)
Per dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabine o telai di sicurezza) si intende la struttura installata sui trattori avente essenzialmente lo scopo di evitare ovvero limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante un'utilizzazione normale.
1.2. Le strutture di cui al punto 1.1 sono caratterizzate dal fatto che, in caso di capovolgimento del trattore, garantiscono uno spazio libero sufficientemente ampio da salvaguardare l'integrita' fisica del conducente.
2. PRESCRIZIONI GENERALI
2.1. Tutti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento nonche' i loro attacchi al trattore devono essere progettati e costruiti in modo da assicurare che sia raggiunto lo scopo essenziale di cui al punto 1.
2.2. Questa prescrizione e' controllata per mezzo di uno dei due metodi di prova descritti nel capo III. La scelta del metodo e' fatta in base alla massa del trattore secondo i seguenti criteri:
- metodo descritto nel capo III per tutti i trattori la cui massa e' compresa tra i limiti fissati all'articolo 9;
- metodo descritto nel capo III A per i trattori la cui massa e' superiore a 1,5 tonnellate, ma non superiore a 3,5 tonnellate.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
3.1. La domanda d'omologazione CEE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonche' la resistenza degli attacchi al trattore deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal fabbricante del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento o dai rispettivi mandatari.
3.2. Essa deve essere corredata dei documenti in triplice copia e delle indicazioni seguenti
- disegno in scala o con l'indicazione delle dimensioni dello schema generale del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento. In particolare, tale disegno deve riprodurre in dettaglio le parti degli attacchi,
- fotografie laterali e del retro con dettagli degli attacchi,
- breve descrizione del dispositivo di protezione, compresi il tipo di costruzione, i sistemi di attacco al trattore e, se necessario, i dettagli del rivestimento, i mezzi d'accesso normali e di emergenza, precisazioni sull'imbottitura interna e sui dispositivi antirotolamento, nonche' dettagli sul sistema di riscaldamento e di ventilazione,
- dati sui materiali usati per le strutture e per gli elementi di fissaggio del dispositivo in caso di capovolgimento (vedi capo V).
3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione e' presentato un trattore rappresentativo del tipo di trattore al quale e' destinato il dispositivo di protezione che deve essere omologato.
Tale trattore e' munito del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.
3.4. Il detentore dell'omologazione CEE puo' chiederne l'estensione ad altri tipi di trattori. Le competenti autorita' che hanno accordato l'omologazione CEE iniziale accordano l'estensione richiesta se il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e il(i) tipo(i) di trattore, per i quali l'estensione dell'omologazione CEE iniziale e' richiesta, soddisfano le condizioni seguenti:
- la massa del trattore a vuoto definita nel capo il, punto 1,3, non deve superare di oltre il 5% la massa di riferimento utilizzata per la prova,
- il sistema di attacco e gli elementi di montaggio sul trattore devono essere identici,
- i componenti, come i parafanghi o il cofano, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione in caso di capovolgimento devono essere identici,
- la collocazione del sedile non deve essere stata modificata.
4. ISCRIZIONI
4.1. Ogni dispositivo di protezione in caso di capovolgimento conforine al tipo omologato deve recare le seguenti iscrizioni:
4.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale,
4.1.2. un marchio di omologazione conforme al modello di cui al capo VI,
4.1.3. numero di serie del dispositivo di protezione,
4.1.4. marca e tipo (i) di trattori ai quali e' destinato il dispositivo di protezione.
4.2. Tali indicazioni devono essere riportate su una targhetta.
4.3. Le iscrizioni devono essere apposte in modo da essere visibili, leggibili ed indelebili.
CAPO II
CONDIZIONI DI PROVA DELLA RESISTENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO E DEI LORO ATTACCHI AL TRATTORE
1. PRESCRIZIONI GENERALI
1.1. Scopo delle prove
Le prove vengono eseguite con l'ausilio di dispositivi specifici e servono a simulare le sollecitazioni subite dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore. Tali prove, descritte nel capo III, consentono di verificare la resistenza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e degli attacchi al trattore.
1.2. Preparazione della prova
1.2.1. Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve essere controllato sul tipo di trattore per il quale e' stato progettato. Il montaggio sul trattore deve essere eseguito secondo le istruzioni del costruttore del trattore stesso e/o del fabbricante del dispositivo di protezione.
1.2.2. Per le prove il trattore deve essere munito di tutti gli elementi costruttivi di serie che possono incidere sulla resistenza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento oppure che sono necessari per la prova di resistenza.
Gli elementi costruttivi che possono far sorgere un pericolo nella zona libera devono inoltre essere montati in modo che sia possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.1 del presente capo.
1.2.3. Le prove vengono eseguire a trattore fermo.
1.3. Massa del trattore
La massa pesata W del trattore, impiegata nella formula (vedi capi III A e III B) per calcolare l'altezza di caduta del peso pendolare e la forza di schiacciamento, deve essere almeno uguale a quella definita al punto 2.4 dell'allegato I del D.P.R. 11.1.1980 n. 76 (cioe' senza accessori forniti a richiesta, ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente) piu' il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e meno 75 kg. Sono esclusi i pesi facoltativi anteriori o posteriori, i piombi dei pneumatici, gli accessori o apparecchi facoltativi e qualsiasi altro componente speciale.
2. APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE
2.1. Peso pendolare
2.1.1. Si sospende un peso pendolare con due catene o funi metalliche a un perno situato a non meno di 6 m dal suolo. Deve essere possibile regolare in modo indipendente l'altezza di sospensione del peso e l'angolo fra il peso e le catene o funi metalliche.
2.1.2. Il peso deve essere di 2000 ± 20 kg, escluso il peso delle catene o funi metalliche, le quali non devono superare a loro volta 100 kg. La lunghezza dei lati della superficie d'urto deve essere di 680 ± 20 mm (vedi capo IV, figura 4). Il peso deve essere sistemato in modo che la posizione del baricentro sia costante.
2.1.3. Deve essere possibile spingere indietro il peso come un pendolo fino ad un'altezza prestabilita per ciascuna prova. Un dispositivo di sganciamento rapido deve permettere di sganciare il peso senza deviarne la posizione rispetto alle catene o alle funi metalliche di sostegno.
2.2. Sostegni del pendolo
I perni del pendolo devono essere rigidamente fissati in modo che il loro spostamento in qualsiasi direzione non superi l'1% dell'altezza di caduta.
2.3. Ancoraggio
2.3.1. Il trattore deve essere ancorato al suolo per mezzo di dispositivi di attacco e di tensione a rotaie situate sul terreno e vincolate ad un basamento rigido di calcestruzzo. Le rotaie devono essere a distanza adeguata per permettere di ancorare il trattore conformemente alle figure 5, 6 e 7 del capo IV. Per ogni prova le ruote del trattore ed i cavalletti per gli assi devono essere collocati sul basamento rigido.
2.3.2. Oltre ai dispositivi di tensione e di attacco alle rotaie, l'ancoraggio comporta funi metalliche le cui dimensioni sono conformi alle prescrizioni indicate.
Le funi metalliche sono del tipo rotondo a nucleo di fibra, 6 x 19, conformi all'ISO 2408. Il diametro nominale e' di 13 mm.
2.3.3. Il perno centrale di un trattore articolato deve essere sostenuto e fissato in maniera da resistere agli urti anteriori, posteriori e laterali e alle prove di schiacciamento ; esso deve essere puntellato di fianco per gli urti laterali. Non occorre che le ruote anteriori e posteriori siano allineate se cio' puo' facilitare l'inserimento di adeguati puntelli.
2.4. Puntello delle ruote e trave
2.4.1. Come puntello delle ruote nell'urto laterale e' usata una trave, conformemente alla figura 7 del capo IV.
2.4.2. Un travetto di legno tenero con sezione quadrata di circa 150 mm di lato deve essere fissato al terreno per bloccare gli pneumatici della parte opposta a quella che subisce l'urto, conformemente alle figure 5, 6 e 7 del capo IV.
2.5. Puntelli e funi di ancoraggio per trattori articolati
2.5.1. I trattori articolati devono essere forniti di puntelli e funi di ancoraggio supplementari. Scopo di questi ultimi e' assicurare che la parte del trattore sulla quale e' fissato il dispositivo di protezione sia vincolata in maniera equivalente a quella di un trattore non articolato.
2.5.2. Per le prove di urto e di schiacciamento sono forniti altri particolari nel capo III.
2.6. Dispositivo di schiacciamento
Un dispositivo, illustrato nella figura 8 del capo IV, deve esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione in caso di capovolgimento attraverso una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti degli assi devono impedire che gli pneumatici del trattore sostengano la forza di schiacciamento.
2.7. Apparecchiature di misura
2.7.1. Per le prove previste dai capi III A e III B deve essere utilizzato un dispositivo con un collare mobile di attrito strettamente fissato a una barra orizzontale per misurare la differenza fra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua durante una prova d'urto laterale.
2.7.2. Per le prove previste dal capo III A, si deve poter determinare, dopo le prove il laboratorio, se una parte del dispositivo di protezione e entrata nella zona libera di cui al punto 2 del capo III A.
2.7.3. Per le prove previste dal capo III B si devono prevedere installazioni, che possono includere un meccanismo fotografico, atte a determinare, dopo le prove di laboratorio, se durante queste prove una parte qualunque del dispositivo di protezione e' penetrata o e' entrata in contatto con la zona libera di cui al punto 2 del capo III B.
2.8. Tolleranze
Per le misure eseguite durante le prove valgono le seguenti
tolleranze
2.8.1. per le dimensioni lineari misurate nella prova (eccetto il punto 2.8.2); dimensioni del dispositivo di protezione e del trattore, zona libera e deformazione degli pneumatici fissati al suolo per le prove d'urto: ± 3 mm;
2.8.2. altezza del peso pendolare per le prove d'urto: ± 6 mm;
2.8.3. massa pesata del trattore: ± 20 kg;
2.8.4. carico applicato nelle prove di schiacciamento ±2%;
2.8.5. angolo delle catene o delle funi di sospensione del peso nel punto d'urto: ± 2 gradi.
3. PROVE
3.1. Disposizioni generali
3.1.1. Svolgimento delle prove
3.1.1.1. L'elenco e lo svolgimento delle prove sono i seguenti. I numeri sono quelli dei punti dei capi III A e III B in cui sono descritte le prove:
1. urto posteriore: 1.1,
2. prova di schiacciamento posteriore: 1.4,
3. urto frontale: 1.2,
4. urto laterale: 1.3,
5. prova di schiacciamento anteriore: 1.5.
3.1.1.2. Se uno o piu' dei dispositivi di ancoraggio si sposta o si spezza durante la prova, questa va ripetuta.
3.1.1.3. Durante la prova non possono essere apportate riparazioni o registrazioni al trattore o al dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.
3.1.1.4. Durante la prova il cambio del trattore deve essere in folle ed i freni sbloccati.
3.1.2. Interasse delle ruote
L'interasse delle ruote posteriori va scelto in modo che durante le prove il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento non venga sostenuto, per quanto possibile, dagli pneumatici.
3.1.3. Smontaggio degli elementi che non possono determinare rischi
Tutti gli elementi del trattore e del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che, in quanto unita' completa,
costituiscono una protezione per il conducente, compreso il
dispositivo di protezione contro le intemperie, sono forniti con il
trattore che deve essere sottoposto alla prova. E ammesso smontare i vetri frontali, laterali e posteriori in vetro di sicurezza o in materiale analogo, nonche' tutti i pannelli amovibili, attrezzature
e accessori che non abbiano la funzione di rinforzare la struttura e che non possano determinare rischi in caso di capovolgimento.
3.1.4. Direzione dell'urto
Il lato del trattore che riceve l'urto laterale e' quello che puo' subire la massima deformazione.
L'urto posteriore ha luogo sull'angolo piu' lontano dall'urto laterale e l'urto frontale sull'angolo piu' vicino all'urto laterale.
3.1.5. Pressione e deformazione degli pneumatici
Gli pneumatici non devono contenere acqua. Le pressioni di gonfiaggio e le deformazioni degli pneumatici, una volta bloccati per le varie prove, devono corrispondere a quelle della seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
4.1. Si considera che un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento presentato all'omologazione CEE ha soddisfatto le prescrizioni relative alla resistenza, se sono rispettate le seguenti
condizioni
4.1.1. dev'essere esente da rotture o incrinature di cui al punto 3.1 dei capi III A e III B;
4.1.2. per le prove del capo III A: nessuna parte della zona libera deve fuoriuscire dalla zona protetta dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.
Per le prove del capo III B: durante le prove d'urto o di schiacciamento il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento non deve penetrare in nessuna parte della zona libera e nessuna parte della zona libera deve fuoriuscire dalla zona protetta dal dispositivo, conformemente al punto 3.2 del capo III B;
4.1.3. per le prove del capo III A: la differenza fra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua, di cui al punto 3.3 del capo III A, non deve essere superiore a 15 cm.
Per le prove del capo III B: durante le prove d'urto laterale la differenza fra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua di cui al punto 3.3 del capo III B non deve essere superiore a 25 cm.
4.2. Nessun altro dispositivo deve presentare un particolare pericolo per il conducente, come i vetri che si scheggiano in modo pericoloso, l'insufficiente imbottitura della parte interna del tetto o dei punti in cui puo' urtare la testa del conducente.
5. VERBALE DI PROVA
5.1. Il verbale di prova deve essere accluso alla scheda di omologazione CEE prevista dal capo VII. Un modello per la sua presentazione e riportato nel capo V. Nel verbale deve figurare:
5.1.1. una descrizione generale della forma e della costruzione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, compresi i materiali e gli attacchi ; le dimensioni esterne del trattore munito del dispositivo di protezione; le principali dimensioni interne; la distanza minima dal volante ; la distanza laterale fra il volante e i lati del dispositivo di protezione ; l'altezza del tetto del dispositivo di protezione dal sedile o dal punto di riferimento del sedile e, eventualmente, dalla pedana ; descrizione dettagliata dei dispositivi per l'ingresso e l'uscita normali e delle possibilita' di un'uscita di emergenza fornite dalla struttura del dispositivo di protezione ; dettagli del sistema di riscaldamento e, eventualmente, di ventilazione ;
5.1.2. precisazioni circa qualsiasi dispositivo speciale, come i dispositivi antirotolamento;
5.1.3. brevi indicazioni circa l'imbottitura interna per evitare il piu' possibile le lesioni alla testa o alle spalle e per ridurre il rumore ;
5.1.4. indicazione del tipo di parabrezza e di vetri utilizzati.
5.2. Nel verbale deve essere chiaramente indicato il tipo di trattore (marca, tipo e denominazione commerciale, ecc.) usato durante le prove e i tipi ai quali il dispositivo di protezione e' destinato.
5.3. Se un'estensione dell'omologazione CEE e' concessa per altri tipi di trattori, il verbale deve fare esatta menzione del verbale dell'omologazione CEE iniziale e delle indicazioni relative alle condizioni di cui al punto 3.4 del capo I.
CAPO III
PROCEDURE DI PROVA
A. METODO DI PROVA I
1. PROVE D'URTO E DI SCHIACCIAMENTO
1.1. Urto posteriore
1.1.1. Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest'ultimo colpisca il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento quando il lato d'urto del peso e le catene o le funi metalliche formano un angolo di 20 gradi con la verticale, salvo qualora il dispositivo di protezione formi nel punto di contatto, durante la deformazione, un angolo maggiore con la verticale. In questo caso la superficie d'urto del peso deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione in caso di capovolgimento nel punto d'urto e di deformazione massima, mentre le catene o le funi metallichemantengono un angolo di 20 gradi rispetto alla verticale.
Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto. L'altezza del peso e' regolata in modo che la traiettoria del centro di gravita' passi per il punto di contatto.
Il punto d'urto e' il punto del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che si presume tocchi per primo il terreno in un capovolgimento verso l'indietro, ossia normalmente il bordo superiore. Il centro di gravita' del peso si trova a un sesto della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremita' superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.
Tuttavia, se una curva nella parte posteriore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento inizia ad una distanza maggiore di questa all'interno del piano verticale, l'urto deve avvenire all'inizio della curva, cioe' nel punto in cui essa e' tangente ad una linea perpendicolare al piano mediano del trattore (vedi figura 9 del capo IV).
Se una parte sporgente presenta una superficie inadeguata per il peso, a tale parte si fissa una piastra d'acciaio di spessore e larghezza opportuna, lunga circa 300 mm, in modo da non influire sulla resistenza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.
1.1.2. I trattori non articolati sono ancorati al suolo da funi metalliche. I punti di attacco di queste ultime devono trovarsi a circa 2 in dietro l'asse posteriore e a 1,50 m davanti all'asse anteriore. I punti di attacco si trovano nel piano nei quale oscilla il centro di gravita' del pendolo oppure piu' ancoraggi daranno una forza risultante in tale piano come e' indicato alla figura 5 del capo IV.
Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni degli pneumatici anteriori e posteriori corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5. del capo II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno a sezione quadrata di 150 mm di lato viene fissata davanti alle ruote posteriori ed a stretto contatto con esse.
1.1.3. Nel caso dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo entrambi gli assi. L'asse della parte del trattore sulla quale e' montato il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve essere ancorato come e' illustrato per l'asse posteriore nella figura 5 del capo IV. Il punto di articolazione deve appoggiare sii una trave di sezione quadrata di 100 mm di lato e deve essere solidamente fissato al suolo per mezzo di funi metalliche attaccate alle rotaie.
1.1.4. Il peso e' tirato indietro in modo che l'altezza del centro di gravita' rispetto al punto d'urto corrisponda alla seguente formula:
H = 125 + 0,020 W dove H e' l'altezza di caduta del pendolo in mm e W la massa del
trattore, definita al punto
1.3 del capo II.
Il peso e' quindi sganciato contro il dispositivo di protezione.
1.2. Urto frontale
1.2.1. Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest'ultimo colpisca il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento quando il lato d'urto del peso e le catene o funi metalliche formano un angolo di 20 gradi con la verticale, salvo qualora il dispositivo di protezione formi nel punto di contatto, durante la deformazione, un angolo maggiore con la verticale.
In questo caso la superficie d'urto del peso deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto e di deviazione massima, mentre le catene o funi metalliche mantengono un angolo di 20 gradi rispetto alla verticale. Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto. L'altezza del peso e' regolata in modo che la traiettoria del centro di gravita' passi per il punto di contatto.
Il punto d'urto e' il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento laterale durante la marcia avanti, ossia normalmente l'angolo superiore sulla parte anteriore. La posizione del centro di gravita' del peso non deve distare piu' di 80 mm da un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremita' superiore del dispositivo di protezione.
Tuttavia, se una curva nella parte anteriore del dispositivo di protezione inizia ad una distanza superiore a 80 mm all'interno di questo piano verticale, l'urto deve avvenire all'inizio della curva, ossia nel punto in cui la curva e' tangenziale ad una linea perpendicolare al piano mediano del trattore (vedi figura 9 del capo IV).
1.2.2. I trattori non articolati devono essere ancorati al suolo conformemente alla figura 6 del capo IV. I punti d'attacco delle funi metalliche devono essere situati approssimativamente a 2 m dietro l'asse posteriore e a 1,50 m davanti all'asse anteriore.
Le funi metalliche devono essere tese in modo che la deformazione degli pneumatici anteriori e posteriori sia conforme ai valori di cui al punto 3.1.5. del capo II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno a sezione quadrata di circa 150 mm di lato viene fissata dietro le ruote posteriori ed a stretto contatto con esse.
1.2.3. Nel caso dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo entrambi gli assi. L'asse della parte del trattore sulla quale e' montato il dispositivo di protezione deve essere ancorato come e illustrato per l'asse anteriore nella figura 6 del capo IV. Il punto di articolazione deve appoggiare su un travetto a sezione quadrata di circa 100 mm di lato e deve essere solidamente fissato al suolo per mezzo di funi metalliche attaccate alle rotaie.
1.2.4. Il peso e' tirato indietro in modo che l'altezza del centro di gravita' rispetto al punto d'urto sia data dalla formula seguente:
H = 125 + 0,020 W
1.3. Urto laterale
1.3.1. Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest'ultimo colpisca il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, quando il lato d'urto e le catene o funi metalliche sono verticali, salvo qualora il dispositivo di protezione nel punto d'urto, durante la deformazione, non sia verticale. In quest'ultimo caso, il lato d'urto del peso deve essere regolato mediante un supporto supplementare in modo da essere parallelo al dispositivo di protezione nel punto d'urto e di deformazione massima, mentre le catene o le funi metalliche devono rimanere verticali. L'altezza del peso e' regolata in modo che la traiettoria del centro di gravita' passi per il punto di contatto.
Il punto d'urto e il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in un capovolgimento laterale, ossia normalmente il bordo superiore. Salvo nei casi in cui e' certo che qualsiasi altra parte del bordo colpirebbe per prima il terreno, il punto d'urto e' situato nel piano perpendicolare al piano mediano del trattore, che passa per il centro del sedile regolato in posizione media. Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto.
1.3.2. Per quanto riguarda i trattori non articolati, l'asse che non puo' essere articolato rispetto al dispositivo di protezione e' ancorato dalla parte in cui il dispositivo di protezione verra' colpito. Nel caso di trattori a due ruote motrici, l'ancoraggio e effettuato normalmente sull'asse posteriore; lo schema e' indicato dalla figura 7 del capo IV. Le due funi metalliche devono passare sopra l'asse partendo da punti situati direttamente sotto di esso, uno da un punto d'attacco a circa 1,5 m davanti all'asse e l'altro da un punto a circa 1,5 m dietro l'asse. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni del pneumatico adiacente corrispondano a quelle indicate al punto 3.1.5 del capo II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno e' sistemata contro la ruota sul lato opposto al peso e ancorata al suolo affinche' venga mantenuta ferma contro la ruota durante l'urto, come e' indicato nella figura 7 del capo IV. La lunghezza della trave deve essere scelta in modo che quando e' in posizione contro la ruota formi un angolo di 30 gradi ± 3 rispetto all'orizzontale. La lunghezza e' pari a 20 - 25 volte l'altezza e la larghezza pari a 2-3 volte l'altezza. Per evitare che i due assi si muovano lateralmente, si deve inserire una trave ancorata al suolo contro la parte esterna della ruota dal lato opposto a quello che e' destinato ad essere colpito.
1.3.3. I trattori articolati devono essere ancorari al suolo in modo che la parte del trattore, sulla quale e' montato il dispositivo di protezione, sia vincolata al suolo cosi' rigidamente come quella di un trattore non articolato.
Entrambi gli assi dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo. L'asse e le ruote della parte del trattore sulla quale e' montato il dispositivo di protezione devono essere ancorati e puntellati come e' illustrato nella figura 7 del capo IV. Il punto d'articolazione deve appoggiare su un travetto con sezione quadrata minima di 100 mm di lato e deve essere fissato alle rotaie. Un puntello deve essere sistemato contro il punto di articolazione e bloccato a terra come si farebbe per un puntello appoggiato alla ruota posteriore, in modo da fornire un appoggio simile a quello ottenuto per i trattori non articolati.
1.3.4. Il peso deve essere tirato indietro, in modo che l'altezza del centro di gravita' rispetto al punto d'urto sia data dalla seguente formula:
H = 125 + 0,150 W
1.4. Schiacciamento posteriore
Il trattore deve essere collocato nel dispositivo di cui al punto 2.6 del capo II e illustrato nelle figure 8 e 10 del capo IV, in modo che il bordo posteriore della trave si trovi sopra la parte portante superiore piu' arretrata del dispositivo di protezione e il piano longitudinale mediano del trattore sia a meta' fra i punti d'applicazione della forza alla trave.
I supporti devono essere sistemati sotto gli assi, in modo che gli pneumatici non sostengano la forza di schiacciamento. La forza applicata corrisponde al doppio della massa del trattore, quale e' definita al punto 1.3. del capo II. Puo' essere necessario ancorare al suolo la parte frontale del trattore.
1.5. Schiacciamento anteriore
1.5.1. Questa prova e' identica a quella di schiacciamento posteriore, salvo che il bordo anteriore della trave si trova sopra la parte superiore piu' avanzata del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento:
1.5.2. Se la parte anteriore del tetto del dispositivo di protezione non puo' sostenere tutta la forza di schiacciamento, la forza deve essere applicata fino a quando il tetto e' deformato, in modo da coincidere con il piano che unisce la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte frontale del trattore, che puo' sostenere la massa del trattore in caso di capovolgimento. La forza deve essere quindi rimossa ed il trattore rimesso in posizione in modo che la trave si trovi sopra il punto del dispositivo di protezione, che cosi' sosterrebbe la parte posteriore del trattore completamente capovolto, come e' illustrato nella figura 10 del capo IV, e la forza viene riapplicata.
2. ZONA LIBERA
2.1. La zona libera e' definita dai seguenti piani con trattore disposto su una superficie orizzontale:
- un piano orizzontale situato a 95 cm sopra il sedile compresso ;
- un piano verticale, perpendicolare al piano mediano del trattore e situato a 10 cm dietro lo schienale del sedile ;
- un piano verticale, parallelo al piano mediano del trattore e situato 25 cm a sinistra del centro del sedile;
- un piano verticale, parallelo al piano mediano del trattore e
situato 25 cm a destra del centro del sedile
- un piano inclinato, sul quale giace una linea orizzontale perpendicolare al piano mediano del trattore, a 95 cm sopra il sedile compresso e 45 cm (piu' il normale spostamento avanti e indietro del sedile) davanti allo schienale. Questo piano inclinato passa davanti al volante e, nel punto piu' vicino, a 4 cm da esso.
2.2. La posizione dello schienale del sedile e' determinata senza tener conto di eventuali imbottiture. Il sedile e' regolato nella posizione piu' arretrata che permetta al conducente di guidare normalmente seduto e nella posizione piu' elevata, se la regolazione e' indipendente. Qualora la sospensione del sedile sia regolabile, esso e' regolato nella sua posizione intermedia e con una massa di 75 kg.
3. MISURAZIONE DA EFFETTUARE
3.1. Rotture e incrinature
Dopo ciascuna prova tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di attacco al trattore devono essere esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, trascurando pero' le eventuali piccole incrinature dei componenti non importanti.
3.2. Zona libera
3.2.1. Dopo ciascuna prova si verifica se una parte qualsiasi del dispositivo di protezione e' penetrata nella zona libera intorno al sedile di guida, conformemente alla definizione di cui al punto 2.
3.2.2. Si verifica inoltre se una parte qualsiasi della zona libera non e' protetta dal dispositivo di protezione. A tale scopo e' considerata esterna alla zona protetta dal dispositivo qualsiasi parte di tale zona che sia entrata a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si sia capovolto nella direzione dalla quale e' stato impartito il colpo. Gli pneumatici e la carreggiata sono presi in considerazione alle quote minime indicate dal costruttore.
3.3. Deformazione massima istantanea
Durante la prova d'urto laterale si deve registrare la differenza tra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua ad un'altezza di 950 mm sopra il sedile carico.
Un'estremita' della barra orizzontale di cui al punto 2.7.1. del capo II e collegata alla parte superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e l'altra passa attraverso un foro nel supporto verticale. La posizione del collare sulla barra dopo l'urto indica la deformazione massima istantanea.
3.4. Deformazione permanente
Dopo le prove finali di compressione si registra la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tale scopo, prima di iniziare la prova si registra la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al sedile.
B. METODO DI PROVA II
1. PROVE D'URTO E DI SCHIACCIAMENTO
1.1. Urto posteriore
1.1.1. Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest'ultimo colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto del peso e le catene o le funi metalliche formano un angolo di 20 gradi rispetto alla verticale, salvo qualora il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento formi nel punto di contatto, durante la deformazione, un angolo maggiore con la verticale. In questo caso la superficie d'urto del peso deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione in caso di capovolgimento nel punto d'urto e di deformazione massima, mentre le catene o le funi metalliche mantengono un angolo di 20 gradi rispetto alla verticale. Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto. L'altezza del peso e' regolata in modo che la traiettoria del centro di gravita' passi per il punto di contatto.
Il punto d'urto e' il punto del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che si presume tocchi per primo il terreno in un capovolgimento verso l'indietro, ossia normalmente il bordo superiore. Il centro di gravita' del peso si trova a un sesto della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremita' superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.
Tuttavia, se una curva nella parte posteriore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento inizia ad una distanza maggiore di questa all'interno del piano verticale, l'urto deve avvenire all'inizio della curva, cioe' nel punto in cui essa e' tangente ad una linea perpendicolare al piano mediano del trattore (vedi figura 9 del capo IV).
Se una parte sporgente presenta una superficie inadeguata per il peso, a tale parte si fissa una piastra d'acciaio di spessore e larghezza opportuna, lunga circa 300 mm, in modo da non influire sulla resistenza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.
1.1.2. I trattori non articolati sono ancorati al suolo da funi metalliche. I punti d'attacco di tali funi si trovano circa 2 m dietro l'asse posteriore e 1,50 m davanti all'asse anteriore. I punti di attacco si trovano nel piano nel quale oscilla il centro di gravita' del pendolo oppure piu' ancoraggi daranno una forza risultante in tale piano come e' indicato alla figura 5 del capo IV.
Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni degli pneumatici anteriori e posteriori corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5 del capo II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno a sezione quadrata di 150 mm di lato viene fissata davanti alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse.
1.1.3. Nel caso dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo entrambi gli assi. L'asse della parte del trattore sulla quale e' montato il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve essere ancorato come e' illustrato per l'asse posteriore nella figura 5 del capo IV. Il punto d'articolazione deve appoggiare su un travetto a sezione quadrata di almeno 100 mm di lato e deve essere solidamente fissato al suolo per mezzo di funi metalliche attaccate alle rotaie.
1.1.4. Il peso e' tirato indietro in modo che l'altezza del centro di gravita' rispetto al punto d'urto corrisponda alla seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il peso e' quindi sganciato contro il dispositivo di protezione.
1.1.5. Non si ha urto posteriore nel caso di un trattore il cui peso, ai sensi del punto 1.3 del capo II, poggi almeno per il 50% sull'asse anteriore.
1.2. Urto frontale
1.2.1. Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest'ultimo colpisca il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento quando il lato d'urto del peso e le catene o funi metalliche formano un angolo di 20 gradi con la verticale, salvo qualora il dispositivo di protezione formi nel punto di contatto, durante la deformazione, un angolo maggiore rispetto alla verticale.
In questo caso la superficie d'urto del peso e' regolata mediante un supporto supplementare in modo da essere parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto e di deformazione massima, mentre le catene o funi metalliche devono mantenere un angolo di 20 gradi rispetto alla verticale. Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto. L'altezza del peso e' regolata in modo che la traiettoria del centro di gravita' passi per il punto di contatto.
Il punto d'urto e' il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in caso di capovolgimento laterale durante la marcia avanti, ossia normalmente l'angolo superiore sulla parte anteriore. La posizione del centro di gravita' del peso noni deve distare piu' di 80 mm da un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremita' superiore del dispositivo di protezione.
Tuttavia, se una curva nella parte anteriore del dispositivo di protezione inizia ad una distanza superiore a 80 mm all'interno di questo piano verticale, l'urto deve avvenire all'inizio della curva, ossia nel punto in cui la curva e' tangenziale ad una linea perpendicolare al piano mediano del trattore (vedi figura 9 del capo IV).
1.2.2. I trattori non articolati devono essere ancorati al suolo conformemente alla figura 6 del capo IV. I punti di attacco delle funi metalliche devono essere situati approssimativamente 2 metri dietro l'asse posteriore e 1,5 in davanti all'asse anteriore.
Le funi metalliche devono essere tese in modo che la deformazione degli pneumatici anteriori e posteriori corrisponda ai valori di cui al punto 3.1.5. del capo II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno a sezione quadrata di 150 mm di lato viene fissata dietro le ruote posteriori ed a stretto contatto con esse.
1.2.3. Nel caso dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo entrambi gli assi. L'asse della parte del trattore sulla quale e' montato il dispositivo di protezione deve essere ancorato come illustrato per l'asse anteriore nella figura 6 del capo IV. Il punto di articolazione deve appoggiare su un travetto a sezione quadrata di almeno 100 mm di lato e deve essere solidamente fissato al suolo per mezzo di funi metalliche attaccate alle rotaie.
1.2.4. Il peso e' tirato indietro in modo che l'altezza del centro di gravita' rispetto al punto d'urto sia data dalla seguente formula:
H = 125 + 0,020 W
1.3. Urto laterale
1.3.1. Il trattore viene sistemato, rispetto al peso, in modo che quest'ultimo colpisca il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, quando il lato d'urto e le catene o funi metalliche sono verticali, salvo qualora il dispositivo di protezione nel punto d'urto, durante la deformazione, non sia verticale. In quest'ultimo caso, il lato d'urto del peso deve essere regolato mediante un supporto supplementare in modo da essere parallelo al dispositivo di protezione nel punto d'urto e di deformazione massima, mentre le catene o funi metalliche devono rimanere verticali. L'altezza del peso e' regolata in modo che la traiettoria del centro di gravita' passi per il punto di contatto.
Il punto d'urto e' il punto del dispositivo di protezione che si presume tocchi per primo il terreno in un capovolgimento (aterale, ossia normalmente il bordo superiore. Salvo nei casi in cui e' certo che qualsiasi altra parte del bordo colpirebbe per prima il terreno, il punto d'urto e' situato nel piano perpendicolare al piano mediano del trattore, che passa per il centro del sedile regolato in posizione media. Devono essere prese misure per ridurre la tendenza del peso a ruotare attorno al punto di contatto.
1.3.2. Per quanto riguarda i trattori non articolati, l'asse che non puo' essere articolato rispetto al dispositivo di protezione e' ancorato dalla parte in cui il dispositivo di protezione verra' colpito. Nel caso di trattori a due ruote motrici, l'ancoraggio e' effettuato normalmente sull'asse posteriore; lo schema e' indicato nella figura 7 del capo IV. Le due funi metalliche devono passare sopra l'asse partendo da punti situati direttamente sotto di esso, uno da un punto d'attacco a circa 1,5 m davanti all'asse e l'altro da un punto a circa 1,5 m dietro l'asse. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni del pneumatico adiacente siano quelle indicate al punto 3.1.5. del capo II. Dopo che le funi metalliche sono state tese, una trave di legno e' sistemata contro la ruota posteriore sul lato opposto al peso e ancorata al suolo in modo da essere mantenuta ferma contro la ruota durante l'urto, come indicato nella figura 7 del capo IV. La lunghezza della trave deve essere scelta in modo che quando e' in posizione contro la ruota formi un angolo di 30 gradi ± 3 rispetto all'orizzontale. La lunghezza e' pari a 20-25 volte l'altezza, e la larghezza pari a 2-3 volte l'altezza. Per evitare che i due assi si muovano lateralmente, si deve inserire una trave ancorata al suolo contro la parte esterna della ruota dal lato opposto a quello che e' destinato ad essere colpito.
1.3.3. I trattori articolati devono essere ancorati al suolo in modo che la parte del trattore, sulla quale e' montato il dispositivo di protezione, sia vincolata al suolo cosi' rigidamente come un trattore non articolato.
Entrambi gli assi dei trattori articolati devono essere ancorati al suolo. L'asse e le ruote della parte del trattore sulla quale e' montato il dispositivo di protezione devono essere ancorati e puntellati come e' illustrato nella figura 7 del capo IV. Il punto d'articolazione deve appoggiare su un travetto con sezione quadrata minima di 100 mm di lato e deve essere fissato alle rotaie. Un puntello deve essere sistemato contro il punto di articolazione e bloccato a terra come si farebbe per un puntello appoggiato alla ruota posteriore, in modo da fornire un appoggio simile a quello ottenuto per i trattori non articolati.
1.3.4. Il peso deve essere tirato indietro, in modo che l'altezza del centro di gravita' rispetto al punto d'urto sia data dalla seguente formula:
H = 125 + 0,150 W
1.4. Schiacciamento posteriore
Il trattore deve essere collocato nel dispositivo, di cui al punto 2.6 del capo II e illustrato nelle figure 8 e 10 del capo IV, in modo che il bordo posteriore della trave si trovi sopra la parte portante superiore piu' arretrata del dispositivo di protezione e il piano longitudinale mediano del trattore sia a meta' fra i punti d'applicazione della forza alla trave.
I supporti devono essere sistemati sotto gli assi, in modo che gli pneumatici non sostengano la forza di schiacciamento. La forza applicata corrisponde al doppio della massa del trattore, quale 6 definita al punto 1.3 del capo II. Puo' essere necessario ancorare al suolo la parte frontale del trattore.
1.5. Schiacciamento anteriore
1.5.1. Questa prova e' identica a quella di schiacciamento posteriore, salvo che il bordo anteriore della trave si trova sopra la parte superiore piu' avanzata del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.
1.5.2. Se la parte anteriore del tetto del dispositivo di protezione non puo' sostenere tutta la forza di schiacciamento, la forza deve essere applicata fino a quando il tetto e' deformato, in modo da coincidere con il piano che unisce la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte frontrale del trattore che puo' sostenere la mass del trattore in caso di capovolgimento. La forza deve essere quindi rimossa ed il trattore rimesso in posizione in modo che la trave si trovi sopra il punto del dispositivo di protezione che cosi' sosterrebbe la parte posteriore del trattore completamente capovolto, come e illustrato nella figura 10 del capo IV, e la forza viene riapplicata.
2. ZONA LIBERA
2.1. La zona libera e' illustrata nella figura 3 del capo IV ed e' definita in relazione ad un piano di riferimento verticale, generalmente longitudinale rispetto al trattore, che passa per un punto di riferimento del sedile, descritto al punto 2.3, e per il centro del volante. Si suppone che il piano di riferimento si sposti orizzontalmente con il sedile e il volante durante gli urti ma rimanga perpendicolare alla base del trattore o del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, se questo dispositivo e' montato in modo elastico.
Se il volante e' regolabile, esso deve trovarsi nella posizione che consenta al conducente di guidare normalmente seduto.
2.2. I limiti della zona sono cosi' specificati:
2.2.1. piani verticali situati a 250 mm sui due lati del piano di riferimento, che si estendono verso l'alto per 300 mm rispetto al punto di riferimento del sedile;
2.2.2. piani paralleli che si estendono dal bordo superiore dei piani di cui al punto 2.2.1 fino ad un'altezza massima di 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile, inclinati in modo che il punto superiore del piano sul lato che riceve l'urto laterale si trovi almeno a 100 mm dal piano di riferimento;
2.2.3. un piano orizzontale situato 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile;
2.2.4. un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento, che contiene un punto situato verticalmente 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile e la parte piu' arretrata della struttura del sedile, comprese le sospensioni
2.2.5. un piano verticale, perpendicolare al piano di riferimento, che si estende verso il basso della parte piu' arretrata del sedile ;
2.2.6. una superficie curva, perpendicolare al piano di riferimento, con un raggio di 120 mm tangenziale ai piani di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4
2.2.7. una superficie curva, perpendicolare al piano di riferimento, con un raggio di 900 mm che si estende in avanti per 400 mm tangenzialmente al piano di cui al punto 2.2.3 in un punto situato 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile ;
2.2.8. un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento che si unisce al bordo anteriore della superficie di cui al punto 2.2.7 e che passa a 40 mm dal volante. In caso di posizione alta del volante, tale piano e' sostituito da un piano tangenziale alla superficie di cui al punto 2.2.7;
2.2.9. un piano verticale perpendicolare al piano di riferimento, situato 40 mm davanti al volante
2.2.10 un piano orizzontale che passa per il punto di riferimento del sedile.
2.3. Posizione del sedile e punto di riferimento del sedile
2.3.1. Per definire la zona libera di cui al punto 2.1, il sedile e' situato nella posizione piu' arretrata del sistema di regolazione orizzontale e nella posizione media del sistema di regolazione verticale, qualora quest'ultima sia indipendente dalla regolazione della posizione orizzontale.
Il punto di riferimento e' ottenuto con l'apparecchiatura di cui alle figure 1 e 2 del capo IV per simulare il carico corrispondente a una persona seduta. L'apparecchiatura consiste in un pannello di appoggio del sedile e di pannelli dello schienale. Il pannello inferiore dello schienale e' munito di un'articolazione in corrispondenza della cresta iliaca (A) e della regione lombare (B) e l'altezza del punto di tale articolazione (B) e' regolabile.
2.3.2. Per punto di riferimento si intende il punto in cui il piano longitudinale mediano del sedile interseca il piano tangenziale del pannello inferiore dello schienale e un piano orizzontale. Il piano orizzontale interseca la superficie inferiore del pannello di appoggio del sedile in un punto situato 150 mm davanti a detto piano tangenziale.
2.3.3. Se il sedile e' munito di sospensione regolabile in base al peso del conducente, essa deve essere regolata in modo che il sedile si trovi nella posizione intermedia degli spostamenti dinamici.
L'apparecchiatura viene posta sul sedile. Ad essa e' quindi applicata una forza di 550 newton in un punto situato 50 mm davanti all'articolazione (A) e i due pannelli dello schienale premono leggermente e tangenzialmente contro lo schienale.
2.3.4. Se non e' possibile determinare le tangenti di ciascuna zona dello schienale (sotto e sopra la regione lombare), si procede come segue:
2.3.4.1. se non e' possibile tracciare alcuna tangente della regione inferiore, il pannello inferiore dello schienale viene premuto verticalmente contro lo schienale ;
2.3.4.2. se non e' possibile tracciare alcuna tangente nella regione superiore, l'articolazione (B) viene fissata ad un'altezza di 230 mm sopra il punto di riferimento del sedile se il pannello inferiore dello schienale e' verticale. I due pannelli vengono quindi premuti leggermente e tangenzialmente contro lo schienale.
3. MISURAZIONI DA EFFETTUARE
3.1. Rotture e incrinature
Dopo ciascuna prova tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di attacco al trattore vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, trascurando pero' le eventuali piccole incrinature dei componenti non importanti.
3.2. Zona libera
3.2.1. Durante ciascuna prova si verifica se una parte qualsiasi del dispositivo di protezione e' penetrata nella zona libera intorno al sedile di guida conformemente alla definizione di cui ai punti 2.1 e 2.2.
3.2.2. Si verifica inoltre se una parte qualsiasi della zona libera non e' protetta dal dispositivo di protezione. A tale scopo e' considerata esterna alla zona protetta dal dispositivo qualsiasi parte di tale zona che sia entrata a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si sia capovolto nella direzione dalla quale e' stato impartito il colpo. Gli pneumatici e la carreggiata sono presi in considerazione alle quote minime indicate dal costruttore.
3.3. Deformazione massima istantanea
Durante la prova d'urto laterale si deve registrare la differenza tra la deformazione massima istantanea e la deformazione residua ad un'altezza di 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile e 150 mm davanti ad esso. Un'estremita' della barra orizzontale di cui al punto 2.7.1. del capo II e' collegata alla parte superiore del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e l'altra passa attraverso un foro nel supporto verticale. La posizione del collare sulla barra dopo l'urto indica la deformazione massima istantanea.
3.4. Deformazione permanente
Dopo le prove finali di compressione si registra la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tale scopo, prima di iniziare la prova si registra la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto di riferimento del sedile.
CAPO IV
FIGURE
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CAPO V
MODELLO
VERBALE DELLE PROVE PER L'OMOLOGAZIONE CEE DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO (CABINA O TELAIO DI SICUREZZA) PER QUANTO RIGUARDA LA SUA RESISTENZA E LA RESISTENZA DEI SUOI ATTACCHI AL TRATTORE
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CAPO VI
MARCATURA
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((8))
CAPO VII
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione
MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE
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CAPO VIII
CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE
1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e dei suoi attacchi al trattore e' presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.
2. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione e' presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare, sul quale sono montati un dispositivo di protezione ed i suoi attacchi, debitamente omologati.
3. Il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione verifica se il tipo di dispositivo di protezione omologato, e' destinato ad essere montato sul tipo di trattore per il quale e' richiesta l'omologazione. Esso verifica in particolare se gli attacchi del dispositivo di protezione corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CEE.
4. Il detentore dell'omologazione CEE puo' chiedere che quest'ultima sia estesa per altri tipi di dispositivi di protezione.
5. Le competenti autorita' concedono detta estensione alle condizioni seguenti:
5.1. il nuovo tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e i suoi attacchi al trattore hanno formato oggetto di omologazione CEE ;
5.2. esso e' progettato per esser montato sul tipo di trattore per il quale e' richiesta l'estensione dell'omologazione CEE;
5.3. gli attacchi del dispositivo di protezione al trattore corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CEE.
6. Una scheda conforme al modello di cui al capo IX e' allegata alla scheda di omologazione CEE per ogni omologazione o estensione dell'omologazione concessa o rifiutata.
7. Le verifiche di cui ai punti 2 e 3 non sono effettuate, qualora la domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore sia presentata contemporaneamente alla domanda di omologazione CEE di un tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento destinato ad essere montato sul tipo di trattore per il quale e' chiesta l'omologazione CEE.
CAPO IX
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione
MODELLO
ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA LA RESISTENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO (CABINA O TELAIO DI SICUREZZA) E LA RESISTENZA DEI LORO ATTACCHI AL TRATTORE
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--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 27 gennaio 2014 (in G.U. 05/03/2014, n. 53) ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Nell'allegato 9, Capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 , di recepimento della direttiva 77/536/CEE relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni, nell'elenco, dopo la voce relativa all'Irlanda, e' inserito quanto segue: «25 per la Croazia»".
Allegato 10
ALLEGATO 10
CAPO I
DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, SIMBOLO DEL VALORE CORRETTO DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO, SPECIFICAZIONI E PROVE E CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
(1.)
2. DEFINIZIONI
(2.1.)
2.2. Tipo di trattore per quanto concerne la limitazione delle
emissioni inquinanti prodotte dal motore
Per "tipo di trattore per quanto concerne la limitazione delle emissioni inquinanti prodotte dal motore" si intendono i trattori che non differiscono sostanzialmente fra di loro per quanto riguarda, in particolare, le caratteristiche del trattore e del motore definite nel capo II.
2.3. Motore diesel
Per "motore diesel" si intende un motore che funziona secondo il principio dell'"accensione per compressione".
2.4. Dispositivo di avviamento a freddoPer "dispositivo di avviamento a freddo" si intende un dispositivo che, quando e' in azione, aumenta temporaneamente la quantita' di carburante fornita al motore al fine di facilitarne l'accensione.
2.5. Opacimetro
Per "opacimetro" si intende un apparecchio destinato a misurare in modo continuo i coefficienti di assorbimento luminoso dei gas di scarico dei trattori.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
3.1. La domanda di omologazione CEE deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.
3.2. La domanda deve essere accompagnata dai documenti indicati in appresso, in triplice copia, e dalle seguenti indicazioni:
3.2.1. descrizione del tipo di motore con tutte le indicazioni che figurano nel capo II,
3.2.2. disegni della camera di combustione e della parte superiore dello stantuffo.
3.3. All'amministrazione competente incaricata delle prove di omologazione di cui al punto 5 deve essere presentato un motore con gli accessori indicati nel capo II, da montare sul trattore da omologare. Tuttavia, se il costruttore lo richiede e se l'amministrazione competente incaricata delle prove di omologazione lo accetta, si potra' effettuare una prova su un trattore rappresentativo del tipo di trattore da omologare.
3 bis. OMOLOGAZIONE CEE
Si acclude alla scheda di omologazione CEE una scheda conforme al modello di cui al capo X.
4. SIMBOLO DEL VALORE CORRETTO DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO
(4.1.)
(4.2.)
(4.3.)
4.4. Ogni trattore conforme ad un tipo di trattore omologato in applicazione della presente direttiva deve recare, ben visibile, in un punto facilmente accessibile indicato nell'allegato d'omologazione CEE di cui al capo X, un simbolo costituito da un rettangolo nell'interno del quale figura il valore corretto del coefficiente d'assorbimento, ottenuto all'atto dell'omologazione CEE durante la prova in accelerazione libera, espresso in m-1 e determinato, all'atto dell'omologazione, in base alla procedura descritta al punto 3.2 del capo IV.
4.5. Questo simbolo deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
4.6. Il capo IX presenta un esempio dello schema di questo simbolo.
5. SPECIFICAZIONI E PROVE
5.1. Generalita'
Gli elementi che possono influire sulle emissioni di inquinanti devono esser progettati, costruiti e montati in modo che il trattore in condizioni normali di utilizzazione e malgrado le vibrazioni cui puo' essere sottoposto, possa soddisfare alle prescrizioni tecniche della presente direttiva.
5.2. Specificazioni relative ai dispositivi di avviamento a freddo 5.2.1. Il dispositivo di avviamento a freddo deve essere concepito e costruito in modo da non poter essere messo ne' mantenuto in azione quando il motore si trova in condizioni normali di funzionamento.
5.2.2. Le prescrizioni del punto 5.2.1 non si applicano se e' soddisfatta anche solo una delle seguenti condizioni:
5.2.2.1. quando il dispositivo di avviamento a freddo e' innestato, il coefficiente di assorbimento luminoso da parte dei gas emessi dal motore a regime stabilizzato, misurato secondo la procedura di cui all'allegato III, non oltrepassa i limiti di cui al capo VI;
5.2.2.2. il mantenimento in azione del dispositivo di avviamento a freddo provoca l'arresto del motore entro un termine ragionevole.
5.3. Specificazioni relative all'emissione di inquinanti
5.3.1. La misurazione dell'emissione di inquinanti prodotti dal tipo di trattore presentato ai fini dell'omologazione deve avvenire in conformita' dei due metodi descritti nei capi III e IV e concernenti rispettivamente le prove a regimi stabilizzati e le prove in accelerazione libera. (1)
5.3.2. Il valore delle emissioni di inquinanti, misurato conformemente al metodo descritto nel capo III, non deve superare i limiti prescritti nel capo VI.
5.3.3. Per i motori con sovralimentatore d'aria sullo scappamento il valore del coefficiente di assorbimento misurato in accelerazione libera deve essere tutt'al piu' uguale al valore limite previsto dal capo VI per il valore del flusso nominale corrispondente al coefficiente di assorbimento massimo misurato all'atto delle prove a regimi stabilizzati, aumentato di 0,5 m alla -1.
5.4. Sono ammessi apparecchi di misura equivalenti. Se viene utilizzato un apparecchio diverso da quelli descritti nel capo VII, deve esserne dimostrata l'equivalenza per il motore considerato.
(6.)
7. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
7.1. Ogni trattore della serie deve essere conforme al tipo di trattore omologato per quanto riguarda gli elementi che hanno una influenza sull'emissione degli inquinanti prodotti dal motore.
(7.2.)
7.3. Come regola generale, la conformita' della produzione per quanto riguarda la limitazione dell'emissione di inquinanti prodotti dal motore diesel e verificata sulla base della descrizione data nell'allegato della scheda di omologazione CEE di cui al capo X.
Inoltre
7.3.1, quando viene effettuato un controllo su un trattore prelevato dalla serie, le prove vengono compiute nelle seguenti condizioni:
7.3.1.1. un veicolo non rodato viene sottoposto alla prova in accelerazione libera prevista dal capo IV. Il veicolo e' riconosciuto conforme al tipo omologato se il valore ottenuto per il coefficiente di assorbimento non supera di oltre 0,5 m-1 il valore indicato nel
simbolo del valore corretto di questo coefficiente
7.3.1.2. qualora il valore ottenuto durante la prova di cui al punto 7.3.1.1 superi di oltre 0,5 m-1 il valore indicato nel simbolo, un trattore del tipo considerato o il suo motore deve essere sottoposto alla prova a regimi stabilizzati prevista dal capo III. Il valore delle emissioni non deve superare i limiti di cui al capo VI. (8.)
(9.)
CAPO II
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL TRATTORE E DEL MOTORE ED INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CONDUZIONE DELLE PROVE
(2)
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CAPO III
PROVA A REGIMI STABILIZZATI
1. INTRODUZIONE
1.1. Il presente capo descrive il metodo per determinare le emissioni di inquinanti a vari regimi stabilizzati a 80% del carico massimo del motore.
1.2. La prova puo' essere effettuata su un motore oppure su un trattore.
2. PRINCIPIO DELLA MISURAZIONE
2.1. Si procede alla misurazione dell'opacita' dei gas di scarico prodotti dal motore mentre quest'ultimo funziona a 80% del carico massimo ed a regime stabilizzato. Vengono effettuate sei misurazioni ripartite in modo uniforme tra il regime corrispondente alla potenza massima del motore ed il maggiore fra i seguenti due regimi di rotazione del motore:
- 55% del regime di rotazione corrispondente alla potenza massima, - 1000 giri/minuto.
I punti estremi di misurazione devono trovarsi alle estremita' dell'intervallo sopra definito.
2.2. Per i motori diesel con sovralimentatore d'aria inseribile a volonta' e per i quali l'entrata in azione del sovralimentatore d'aria provoca automaticamente un aumento della quantita' di carburante iniettato, le misurazioni vengono effettuate con e senza sovralimentazione.
Per ciascun regime di rotazione il risultato della misurazione e' rappresentato dal maggiore dei due valori ottenuti.
3. CONDIZIONI DI PROVA
3.1. Trattore oppure motore
3.1.1. Il motore o il trattore deve essere in buone condizioni meccaniche. Il motore deve esser rodato.
3.1.2. Il motore deve essere provato con gli accessori indicati nel capo 11.
3.1.3. Le regolazioni del motore sono quelle previste dal costruttore. Esse sono indicate nel capo II.
3.1.4. Il dispositivo di scarico non deve presentare nessun orifizio che possa provocare una diluizione dei gas prodotti dal motore.
3.1.5. Il motore dev'essere nelle normali condizioni di funzionamento fissate dal costruttore. In particolare, l'acqua di raffreddamento e l'olio devono trovarsi alla rispettiva temperatura normale indicata dal costruttore.
3.2. Carburante
Il carburante e' quello di riferimento, le cui specificazioni sono indicate nel capo V.
3.3. Laboratorio di prova
3.3.1. Vengono misurate la temperatura assoluta T del laboratorio, espressa in gradi kelvin, e la pressione atmosferica H, espressa in torricelli, e si procede alla misura del fattore F definito dalla seguente relazione:
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3.3.2. La prova e' riconosciuta valida se il fattore F e' tale che 0,98 <= F <= 1,02.
3.4. Apparecchio di prelievo e di misurazione
Il coefficiente di assorbimento luminoso dei gas di scarico deve essere misurato con un opacimetro conforme alle condizioni di cui al capo VII, installato in conformita' del disposto del capo VIII.
4. VALORI LIMITE
4.1. Per ciascuno dei sei regimi di rotazione, ai quali vengono effettuate le misurazioni del coefficiente di assorbimento luminosa in applicazione del punto 2.1, si procede al calcolo del flusso nominale del gas G espresso in litri per secondo e definito dalle
seguenti formule per i motori a due tempi: G Vn/60
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4.2. Per ciascun regime di rotazione il coefficiente di assorbimento luminoso dei gas di scarico non deve superare il valore indicato nella tabella del capo VI. Quando il valore del flusso nominale non corrisponde ad uno di quelli che figurano nella tabella, il valore limite da prendere in considerazione viene ottenuto mediante una interpolazione per parti proporzionali.
CAPO IV
PROVA IN ACCELERAZIONE LIBERA
1. CONDIZIONI DI PROVA
1.1. La prova viene effettuata sul trattore o sul motore che ha subito la prova a regimi stabilizzati di cui al capo III.
1.1.1. Quando ha luogo se un motore al banco, la prova deve essere effettuata il piu' presto possibile dopo la prova di controllo dell'opacita' a regimi stabilizzati. In particolare, l'acqua di raffreddamento e l'olio devono essere alle rispettive temperature normali indicate dal costruttore.
1.1.2. Quando la prova e' effettuata su un trattore fermo, il motore deve essere messo preventivamente, durante un percorso su strada, in condizioni normali di funzionamento. La prova dev'essere effettuata il piu' presto possibile dopo la fine del percorso stradale.
1.2. La camera di combustione non dev'essere stata raffreddata o sporcata da un prolungato periodo di funzionamento al minimo precedentemente alla prova.
1.3. Si applicano le condizioni di prova definite ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del capo III.
1.4. Si applicano le condizioni relative all'apparecchiatura di
prelievo e di misura definite al punto
3.4 del capo III.
2. MODALITA' DI PROVA
2.1. Quando la prova e' effettuata al banco, il motore viene disinnestato dal freno ; quest'ultimo e' sostituito o dagli organi in rotazione trascinati quando il cambio di velocita' e' in folle o da un'inerzia sensibilmente equivalente a quella di questi organi.
2.2. Quando la prova e' effettuata su un trattore, il cambio di velocita' viene messo in folle, col motore innestato dalla frizione.
2.3. Mentre il motore gira al minimo, si aziona rapidamente, ma con dolcezza, il comando dell'acceleratore in modo da ottenere la mandata massima della pompa d'iniezione. Questa posizione viene mantenuta fino ad ottenere la velocita' massima di rotazione del motore e l'intervento del regolatore. Appena ottenuta tale velocita', si lascia andare l'acceleratore finche' il motore riprende la sua velocita' di rotazione al minimo e l'opacimetro si ritrova nelle condizioni corrispondenti.
2.47 l'operazione descritta al punto 2.3 viene ripetuta almeno 6 volte per pulire il sistema di scarico e procedere eventualmente alla regolazione degli apparecchi. Vengono annotati i valori massimi dell'opacita' rilevati durante ognuna delle accelerazioni fino a quando non si ottengono valori stabilizzati. Non viene tenuto conto dei valori rilevati durante il periodo di rallentamento del motore, susseguente a ciascuna accelerazione. I valori letti vengono considerati stabilizzati quando quattro valori consecutivi si trovano in una zona di larghezza pari a 0,25 m alla -1 e non formano una serie decrescente. Il coefficiente di assorbimento XM da prendere in considerazione e' la media aritmetica di questi quattro valori.
2.5. I motori con sovralimentatore d'aria vengono sottoposti, se del caso, alle seguenti prescrizioni speciali:
2.5.1. per i motori con sovralimentatore d'aria accoppiato o trascinato meccanicamente dal motore e disinnestabile, si effettuano due processi completi di misurazione con accelerazioni preliminari, col sovralimentatore d'aria innestato in un caso e disinnestato nell'altro. Viene preso in considerazione il piu' elevato dei due risultati ;
2.5.2. per i motori il cui sovralimentatore d'aria puo' essere messo fuori circuito mediante un "by-pass" il cui comando viene lasciato a disposizione del conducente. La prova deve essere effettuata con o senza "by-pass". Viene preso in considerazione il risultato di misurazione piu' elevato.
3. DETERMINAZIONE DEL VALORE CORRETTO DEL COEFFICIENTE DI
ASSORBIMENTO
3.1. Indicazioni
Simboli e loro significato
Xm = valore del coefficiente di assorbimento in accelerazione libera, misurato come prescritto al punto 2.4 ;
Xl = valore corretto del coefficiente di assorbimento in
accelerazione libera
Sm = valore del coefficiente di assorbimento misurato a regime stabilizzato (punto 2.1 del capo III) e piu' vicino al valore limite prescritto, corrispondente allo stesso flusso nominale;
Sl = valore del coefficiente di assorbimento prescritto al punto 4.2 del capo III per il flusso nominale corrispondente al punto di
misurazione che ha portato al valore Sm
L = lunghezza effettiva del raggio luminoso nell'opacimetro.
3.2. I coefficienti di assorbimento essendo espressi in m-1 e la lunghezza effettiva del raggio luminoso in metri, il valore corretto Xl e' dato dalla piu' piccola delle seguenti due espressioni
Parte di provvedimento in formato grafico
CAPO V
SPECIFICAZIONI DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO PRESCRITTO PER LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota: Il combustibile deve essere costituito unicamente da frazioni dirette di distillazione, idrodesolforate o no, e non deve contenere nessun additivo.
CAPO VI
VALORI DI LIMITE DA APPLICARE PER LA PROVA DEL MOTORE A REGIMI STABILIZZATI
Flusso nominale G litri/secondo Coefficiente di assorbimento K M-1
Nota: Sebbene i valori di cui sopra sono arrotondati allo 0,01 oppure allo 0,005 piu' vicino, cio' non significa che le misurazioni debbano venire effettuate con questa precisione.
CAPO VII
CARATTERISTICHE DEGLI OPACIMETRI
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente capo definisce i requisiti prescritti per gli opacimetri usati per le prove descritte nei capi III e IV.
2. SPECIFICAZIONE DI BASE PER GLI OPACIMETRI
2.1. Il gas da misurare deve trovarsi in un cantoniere, la cui superficie interna non sia riflettente.
2.2. La lunghezza effettiva del tragitto dei raggi luminosi attraverso il gas da misurare viene determinata tenendo conto della possibile influenza dei dispositivi di protezione della sorgente luminosa e della cellula fotoelettrica. Questa lunghezza effettiva dev'essere indicata sull'apparecchio.
2.3. L'indicatore di misura dell'opacimetro deve avere due scale di misura, una in unita' assolute di assorbimento luminoso da 0 a (m-1) e l'altra lineare da 0 a 100 ; le due scale di misura si estendono da 0, per il flusso luminoso totale, sino al massimo della scala per l'oscuramento completo.
3. SPECIFICAZIONI DELLA COSTRUZIONE
3.1. Generalita'
L'opacimetro dev'essere tale che, nelle condizioni di funzionamento a regime stabilizzato, la camera di fumo sia riempita di fumo ad opacita' uniforme.
3.2. Camera di fumo e involucro dell'opacimetro
3.2.1. Gli arrivi sulla cellula fotoelettrica di luce parassita dovuta ai riflessi interni o agli effetti di diffusione devono essere ridotti al minimo (per esempio, mediante rivestimento delle superfici interne con nero opaco ed una disposizione generale adeguata).
3.2.2. Le caratteristiche ottiche devono esser tali che l'effetto combinato della diffusione e della riflessione non superi un'unita' della scala lineare quando la camera di fumo e' riempita di un fumo con coefficiente di assorbimento vicino a 1,7 m-1.
3.3. Sorgente luminosa
La sorgente luminosa e' costituita da una lampada ad incandescenza, la cui temperatura di colore e' compresa fra 2.800 e 3.250 K.
3.4. Ricevitore
3.4.1. Il ricevitore e' costituito da una cellula fotoelettrica avente una curva di risposta spettrale simile alla curva fotopica dell'occhio umano (massimo di risposta nella gamma di 550/ 570 nm meno del 4% di questa risposta massima al di sotto di 430 nm e al di sopra di 680 nm).
3.4.2. Il circuito elettrico che comprende l'indicatore di misura dev'essere costruito in modo che la corrente di uscita della cellula fotoelettrica sia una funzione lineare dell'intensita' della luce ricevuta nella gamma delle temperature di funzionamento della cellula fotoelettrica.
3.5. Scale di misura
3.5.1. Il coefficiente di assorbimento luminoso k e' calcolato
mediante la formula
Parte di provvedimento in formato grafico
Quando la lunghezza effettiva L di un tipo di opacimetro non puo' essere valutata direttamente in base alla sua geometria, dev'essere determinata con uno dei metodi sotto indicati
- con il metodo descritto al punto 4,
oppure
- mediante confronto con un altro tipo di opacimetro, di cui si conosca la lunghezza effettiva.
3.5.2. La relazione fra la scala lineare da 0 a 100 e la scala del coefficiente d'assorbimento k e' data dalla formula
Parte di provvedimento in formato grafico
3.5.3. L'indicatore di misura dell'opacimetro deve permettere di leggere un coefficiente di assorbimento di 1,7 m-1 con una precisione
di 0,025 m alla -1
3.6. Regolazione e verifica dell'apparecchio di misura
3.6.1. Il circuito elettrico della cellula fotoelettrica e dell'indicatore deve essere regolabile per consentire l'azzeramento dell'ago quando il flusso luminoso attraversa la camera di fumo riempita d'aria pulita o una camera con caratteristiche identiche.
3.6.2. A lampada spenta con il circuito di misura elettrico aperto o in corto circuito, la lettura della scala dei coefficienti di assorbimento e' infinito; con il circuito di misura reinserito, il valore letto deve rimanere su infinito.
3.6.3. Una verifica intermedia deve essere effettuata introducendo nella camera di fumo un filtro che rappresenta un gas il cui coefficiente di assorbimento conosciuto k, misurato nel modo indicato al punto 3.5.1, e' compreso fra 1,6 m alla -1 e 1,8 m alla -1. Il valore di k deve essere conosciuto con un'approssimazione di 0,025 m-1. La verifica consiste nel controllare che questo valore non differisca di oltre 0,05 m-1 da quello letto sull'indicatore di misura, quando il filtro viene introdotto fra la sorgente luminosa e la cellula fotoelettrica.
3.7. Risposta dell'opacimetro
3.7.1. Il tempo di risposta del circuito di misura elettrico, corrispondente al tempo necessario all'indicatore per raggiungere una deviazione totale del 90% della scala completa quando viene inserito uno schermo che oscura completamente la cellula fotoelettrica, deve essere compreso fra 0,9 e 1,1 secondi.
3.7.2. Lo smorzamento del circuito di misura elettrico deve essere tale che il superamento iniziale del valore finale stabile dopo ogni variazione istantanea del valore di entrata (per esempio filtro di verifica) non oltrepassi il 4% di questo valore in unita' della scala lineare.
3.7.3. Il tempo di risposta dell'opacimetro dovuto ai fenomeni fisici nella camera di fumo e' il tempo che trascorre dall'inizio dell'entrata dei gas nell'apparecchio di misura al riempimento completo della camera di fumo ; esso non deve superare 0,4 secondi.
3.7.4. Queste disposizioni si applicano unicamente agli opacimetri usati per le misurazioni di opacita' in accelerazione libera.
3.8. Pressione del gas da misurare e pressione dell'aria di
lavaggio
3.8.1. La pressione dei gas di scarico nella camera di fumo non deve differire di oltre 735 Pa.
3.8.2. Le variazioni di pressione del gas da misurare e dell'aria di lavaggio non devono provocare una variazione del coefficiente di assorbimento superiore a 0,05 m alla -1 per un gas da misurare corrispondente ad un coefficiente di assorbimento di 1,7 m alla -1.
3.8.3. L'opacimetro deve essere munito di adeguati dispositivi per la misurazione della pressione nella camera di fumo.
3.8.4. I limiti di variazione della pressione del gas e dell'aria di lavaggio nella camera di fumo sono indicati dal fabbricante dell'apparecchio.
3.9. Temperatura del gas da misurare
3.9.1. In ogni punto della camera di fumo la temperatura del gas al momento della misurazione deve trovarsi fra 70 gradi C e una temperatura massima specificata dal fabbricante dell'opacimetro, in modo che le letture in questa gamma di temperatura non varino di oltre 0,1 m alla -1 quando la camera e' piena di un gas con coefficiente di assorbimento di 1,7 m alla -1.
3.9.2. L'opacimetro deve essere munito di adeguati dispositivi per la misurazione della temperatura nella camera di fumo.
4. LUNGHEZZA EFFETTIVA "L" DELL'OPACIMETRO
4.1. Generalita'
4.1.1. In alcuni tipi di opacimetri i gas fra la sorgente luminosa e la cellula fotoelettrica, oppure fra le parti trasparenti che proteggono la sorgente e la cellula fotoelettrica, non hanno una opacita' costante. In questi casi la lunghezza effettiva L e' quella di una colonna di gas ad opacita' uniforme con un assorbimento di luce pari a quello osservato quando il gas attraversa normalmente l'opacimetro.
4.1.2. La lunghezza effettiva del tragitto dei raggi luminosi viene ottenuta confrontando la lettera N sull'opacimetro che funziona normalmente con la lettera No ottenuta con l'opacimetro modificato in modo che il gas di prova riempia una lunghezza Lo ben definita.
4.1.3. Si devono effettuare letture comparative in rapida successione per determinare la correzione di spostamento dello zero.
4.2. Metodo di valutazione di "L"
4.2.1. I gas di prova devono essere dei gas di scarico ad opacita' costante oppure dei gas assorbenti con una densita' dell'ordine di quella dei gas di scarico.
4.2.2. Si determina con precisione una colonna di lunghezza Lo dell'opacimetro, che puo' essere riempita uniformemente con i gas di prova e le cui basi sono piu' o meno perpendicolari alla direzione dei raggi luminosi. Detta lunghezza Lo deve avvicinarsi alla lunghezza effettiva supposta dell'opacimetro.
4.2.3. Si procede alla misurazione della temperatura media dei gas di prova nella camera di fumo.
4.2.4. Se necessario, si puo' incorporare nella canalizzazione di prelievo, il piu' vicino possibile alla sonda, un vaso di espansione di forma compatta e di una capacita' sufficiente ad ammortizzare le pulsazioni. Si puo' installare anche un apparecchio di raffreddamento. L'aggiunta del vaso di espansione e dell'apparecchio di raffreddamento non deve perturbare indebitamente la composizione dei gas di scarico.
4.2.5. La lunghezza effettiva si determina facendo passare un campione dei gas di prova alternativamente attraverso l'opacimetro che funziona normalmente e attraverso lo stesso apparecchio modificato come indicato al punto 4.1.2.
4.2.5.1. Le indicazioni fornite dall'opacimetro devono essere registrate continuamente durante la prova con un registratore che abbia un tempo di risposta al massimo pari a quello dell'opacimetro.
4.2.5.2. Con l'opacimetro in funzionamento normale, la lettura della scala lineare e' N e quella della temperatura media dei gas espressa in kelvin e' T.
4.2.5.3. Con la lunghezza nota Lo riempita dallo stesso gas di prova, la lettura della scala lineare e' No e quella della temperatura media dei gas espressa in gradi kelvin e' Io.
4.2.6. La lunghezza effettiva e':
Parte di provvedimento in formato grafico
4.2.7. La prova deve essere ripetuta con almeno quattro gas di prova in modo da avere indicazioni distribuite regolarmente sulla scala lincare da 21 a 80.
4.2.8. La lunghezza effettiva L dell'opacimetro e' la media aritmetica delle lunghezze effettive ottenute, come indicato al punto 4.2.6, con ciascuno dei gas di prova.
CAPO VIII
IMPIANTO ED USO DELL'OPACIMETRO
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente capo definisce l'impianto e l'uso degli opacimetri per le prove descritte nei capi III e IV.
2. OPACIMETRO A PRELIEVO
2.1. Impianto per le prove a regimi stabilizzati
2.1.1. Il rapporto tra la superficie della sezione della sonda e quella del tubo di scarico deve essere di almeno 0,05. La contropressione misurata nel tubo di scarico all'entrata della sonda non deve superare 735 Pa.
2.1.2. La sonda e' un tubo avente un'estremita' aperta sul davanti sull'asse del tubo di scarico o della prolunga eventualmente necessaria. Essa deve trovarsi in una sezione dove la distribuzione del fumo e' pressoche' uniforme. Pertanto, la seconda deve essere posta per quanto possibile a valle del tubo di scarico oppure, se necessario, su un tubo di prolunga in modo che, essendo D il diametro del tubo di scarico all'uscita, l'estremita' della sonda sia situata su una parte rettilinea lunga almeno 6 D a monte del punto di prelievo e 3 D a valle. Se viene utilizzato un tubo di prolunga, si devono evitare le infiltrazioni d'aria nel punto di giunzione.
2.1.3. La pressione nel tubo di scarico e le caratteristiche di caduta della pressione nella canalizzazione di prelievo devono essere tali che la sonda possa raccogliere un campione sensibilmente equivalente a quello che verrebbe ottenuto mediante prelievo isocinetico.
2.1.4. Se necessario, si puo' incorporare nella canalizzazione di prelievo, il piu' vicino possibile alla sonda, un vaso di espansione di forma compatta e di una capacita' sufficiente ad ammortizzare le pulsazioni. Si puo' installare anche un apparecchio di raffreddamento. L'aggiunta del vaso di espansione e dell'apparecchio di raffreddamento non deve perturbare indebitamente la composizione dei gas di scarico.
2.1.5. Una valvola a farfalla, od un altro mezzo atto ad aumentare la pressione del prelievo, puo' essere posta nel tubo di scarico almeno 3 D a valle della sonda di prelievo.
2.1.6. Le condotte fra la sonda, il dispositivo di raffreddamento, il vaso di espansione (se necessario) e l'opacimetro devono essere corte il piu' possibile, pur rispettando le esigenze di pressione e di temperatura prescritte ai punti 3.8 e 3.9 del capo VII. La condotta deve presentare una pendenza ascendente dal punto di prelievo all'opacimetro ; devono essere evitati i gomiti ad angolo acuto, nei quali si potrebbe accumulare la fuliggine. Se non e' incorporata nell'opacimetro, deve essere predisposta a monte una valvola "by-pass".
2.1.7. Durante la prova si verifichera' l'osservanza delle prescrizioni di cui al punto 3.8 del capo VII relative alla pressione e di quelle di cui al punto 3.9 del medesimo capo relative alla temperatura nella camera di misura.
2.2. Impianto per le prove in accelerazione libera
2.2.1. Il rapporto tra la superficie della sezione della sonda e quella del tubo di scarico deve essere di almeno 0,05. La contropressione misurata nel tubo di scarico all'entrata della sonda non deve superare 735 Pa.
2.2.2. La sonda e' un tubo avente un'estremita' aperta verso l'avanti sull'asse del tubo di scarico o della prolunga eventualmente necessaria. Essa deve trovarsi in una sezione dove la distribuzione del fumo e' pressoche' uniforme. Pertanto, la sonda deve essere posta per quanto possibile a vale del tubo di scarico oppure, se necessario, su un tubo di prolunga in modo che, essendo D il diametro del tubo di scarico all'uscita, l'estremita' della sonda sia situata su una parte rettilinea lunga almeno 6 D a monte del punto di prelievo e 3 D a valle. Se viene utilizzato un tubo di prolunga, si devono evitare le infiltrazioni di aria nel punto di giunzione.
2.2.3. Il sistema di prelievo dei campioni deve essere tale che, a tutte le velocita' del motore, la pressione del campione all'opacimetro si trovi nei limiti specificati al punto 3.8.2. del capo VII.
Quanto sopra puo' essere verificato annotando la pressione del campione al regime minimo e alla velocita' massima senza carico. A seconda delle caratteristiche dell'opacimetro, il controllo della pressione del campione puo' essere ottenuto mediante una strozzatura fissa oppure una valvola a farfalla montata nel tubo di scarico o nel tubo di raccordo. Indipendentemente dal metodo usato, la contropressione misurata nel tubo di scarico all'entrata della sonda non deve superare 735 Pa.
2.2.4. I tubi di raccordo all'opacimetro devono essere corti il piu' possibile. Il tubo deve presentare una pendenza ascendente dal punto di prelievo all'opacimetro ; si devono evitare i gomiti ad angolo acuto, nei quali potrebbe accumularsi la fuliggine. Una valvola "by-pass" puo' essere prevista a monte dell'opacimetro per isolarlo dal flusso dei gas di scarico quando non vengono effettuate misurazioni.
3. OPACIMETRO A FLUSSO TOTALE
Le uniche precauzioni generali da osservare per le prove a regimi stabilizzati ed in accelerazione libera sono le seguenti:
3.1. le giunzioni dei tubi fra il tubo di scarico e l'opacimetro non devono permettere l'aspirazione di aria dall'esterno;
3.2. i tubi di raccordo con l'opacimetro devono essere corti il piu' possibile, come e' previsto per gli opacimetri a prelievo. Il sistema di condotte deve presentare una pendenza ascendente dal tubo di scarico sino all'opacimetro e si devono evitare i gomiti ad angolo acuto, dove si potrebbe accumulare la fuliggine. A monte dell'opacimetro si puo' predisporre una valvola "by-pass" per isolarlo dal flusso dei gas di scarico quando non vengono effettuate misurazioni.
3.3. Puo' essere anche necessario un sistema di raffreddamento a monte dell'opacimetro.
CAPO IX
ESEMPIO DI SCHEMA DEL SIMBOLO DEL VALORE CORRETTO DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO
Parte di provvedimento in formato grafico
CAPO X
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione
MODELLO
ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE PER QUANTO RIGUARDA L'EMISSIONE DI INQUINANTI PRODOTTI DA UN MOTORE DIESEL
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 11
ALLEGATO 11
CAPO I
DEFINIZIONI
DEFINIZIONI
1. Sedile del conducente
Per «sedile del conducente» si intende il sedile disponibile per una sola persona e destinato al conducente quando guida il trattore.
2. Piano del sedile
Per «piano del sedile» si intende la superficie quasi orizzontale del sedile che consente la posizione seduta del conducente.
3. Schienale del sedile
Per «schienale del sedile» si intende la superficie quasi verticale del sedile che serve d'appoggio alla schiena del conducente.
4. Fermi laterali del sedile
Per «fermi laterali del sedile» si intendono i dispositivi e le forme del piano del sedile atti ad impedire che il conducente scivoli lateralmente.
4.1. Braccioli del sedile
Per «braccioli del sedile» si intendono i dispositivi di supporto per le braccia del conducente seduto, posti sui due lati del sedile stesso.
5. Punto di riferimento del sedile (S)
Per «punto di riferimento del sedile (S)», si intende il punto di intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile fra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito cd un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola del piano del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (5) (vedi appendice I del capo II).
6. Profondita' del piano del sedile
Per «profondita' del piano del sedile» si intende la distanza orizzontale tra il punto di riferimento del sedile (S) ed il bordo anteriore del piano del sedile.
7. Larghezza del piano del sedile.
Per «larghezza del piano del sedile» si intende la distanza orizzontale fra i bordi esterni del piano del sedile, misurata in un piano perpendicolare al piano di simmetria del sedile.
8. Campo di regolazione del carico
Per «campo di regolazione del carico» si intende la zona situata fra i due carichi che corrispondono alle posizioni medie delle curve caratteristiche del sistema di sospensione ricavate per il conducente piu' pesante e per quello piu' leggero.
9. Corsa del sistema di sospensione
Per "corsa della sospensione" si intende la distanza verticale tra la posizione estrema superiore e la posizione rilevata in un determinato momento di un punto situato sul piano del sedile, nel piano mediante longitudinale, 200 mm davanti al punto di riferimento del sedile stesso.
10.Vibrazione
Per "vibrazione" si intende il movimento verticale ascendente e discendente del sedile del conducente.
11. Accelerazione di vibrazione (a)
Per «accelerazione di vibrazione (a)» si intende la derivata seconda dell'ampiezza di vibrazione in funzione del tempo.
12. Valore efficace dell'accelerazione (aeff)
Per «valore efficace dell'accelerazione (acf)» si intende la radice quadrata del valore medio del quadrato dell'accelerazione nel tempo.
13. Accelerazione di vibrazione ponderata (aw)
Per «accelerazione di vibrazione ponderata (aw)» si intende l'accelerazione di vibrazione ponderata determinata per mezzo di un filtro di ponderazione conforme alle prescrizioni di cui al punto 2.5.3.3.5.2 del capo II
aws = valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile durante una prova al banco o su pista normalizzata;
awb = valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile durante una prova al banco;
awb = valore di riferimento del valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile; aws = valore corretto del valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile durante una prova al banco;
awf = valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile durante una prova su pista normalizzata.
14. Rapporto di vibrazione
Per «rapporto di vibrazione» si intende il rapporto tra l'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile del conducente e quella misurata sul dispositivo di fissaggio del sedile, conformemente al capo II, punto 2.5.3.3.2.
15. Classe di vibrazioni
Per «classe di vibrazioni» si intende la classe o il gruppo di trattori che presentano le stesse caratteristiche di vibrazione.
16. Trattore di categoria A
Per «trattore di categoria A» si intende un trattore che, in base a caratteristiche costruttive similari, puo' essere assegnato ad una determinata classe di vibrazioni.
16.1. Le caratteristiche di questi trattori sono le seguenti:
Assi: due.
Suddivisione del carico fra gli assi:
- asse anteriore: 30-45 % del peso del trattore a vuoto;
- asse posteriore: 70-55 % del peso del trattore a vuoto.
Pneumatici: pneumatici anteriori piu' piccoli di quelli posteriori (rapporto fra i rispettivi raggi <= 4/5).
Carreggiata: carreggiata minima regolabile superiore a 1 150 mm.
Sospensione: asse posteriore rigido.
Ubicazione orizzontale del sedile: fra l'asse posteriore ed il baricentro del trattore. 16.2. I trattori di categoria A sono suddivisi in due classi:
classe I: trattori con massa a vuoto compresa fra 1 400 e 3 600 kg;
classe II: trattori con massa a vuoto compresa fra piu' di 3 600 e 5 000 kg.
17.Trattore di categoria B
Per «trattore di categoria B» si intende un trattore che non puo' essere assegnato ad alcuna classe di vibrazioni della categoria A.
18. Sedili dello stesso tipo
Per «sedili dello stesso tipo» si intendono i sedili che non presentino tra loro differenze essenziali; possono esistere differenze unicamente per quanto concerne:
18.1. le dimensioni;
18.2. la posizione e l'inclinazione dello schienale;
18.3. l'inclinazione del piano del sedile;
18.4. la regolazione longitudinale e verticale.
Capo II
PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI PROVA - CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA
1. PRESCRIZIONI GENERALI
1.1. Il sedile deve essere costruito in modo da consentire al conducente una comoda posizione di guida e di manovra del trattore e in modo da preservare nella misura del possibile la salute e la sicurezza del conducente stesso.
1.2. Il sedile deve essere regolabile in senso longitudinale e in senso verticale senza l'impiego di utensili.
1.3. Il sedile deve essere costruito in modo da limitare le scosse e le vibrazioni. A tal fine esso deve essere molleggiato, ammortizzare le vibrazioni ed offrire un sufficiente appoggio dorsale e laterale.
I fermi laterali sono considerati sufficienti quando il sedile e' costruito in modo da evitare al conducente seduto di scivolare.
1.3.1. Il sedile deve potersi adattare a persone di massa differente. Se a questo scopo e' necessario prevedere una regolazione, questa deve potersi fare senza l'impiego di utensili.
1.4. Il piano del sedile, lo schienale, i fermi laterali e, se esistono, i braccioli amovibili, ribaltabili o fissi devono essere imbottiti.
1.5. Il punto di riferimento del sedile (S) deve essere determinato in conformita' delle disposizioni contenute nell'appendice 1 del capo II.
1.6. Salvo disposizioni contrarie, le misure e le tolleranze devono essere fissate secondo i seguenti criteri:
1.6.1. le misure indicate devono essere espresse in unita' di misura intere e eventualmente arrotondate all'unita' di misura piu' vicina;
1.6.2. gli strumenti utilizzati per rilevare le misure devono permettere l'arrotondamento del valore misurato all'unita' piu' vicina. Gli strumenti prescelti devono permettere di ottenere misure con le seguenti tolleranze:
- per le misure di lunghezza: ± 0,5 %,
- per le misure degli angoli: ± 1°,
- per la misura della massa del trattore: ± 20 kg,
- per la misura della pressione dei pneumatici: ± 0,1 bar;
1.6.3. per l'insieme dei dati relativi alle dimensioni e' ammessa una tolleranza del ± 5 %.
1.7. Il sedile deve essere sottoposto nell'ordine sottoindicato alle seguenti prove eseguite sul medesimo sedile:
1.7.1. Determinazione delle curve caratteristiche del sistema di sospensione e adeguamento del campo di regolazione alla massa del conducente.
1.7.2. Determinazione della stabilita' laterale.
1.7.3. Determinazione delle caratteristiche di vibrazione in un piano verticale.
1.7.4. Determinazione delle caratteristiche di smorzamento nel campo di risonanza.
1.8. Se il sedile e' concepito per ruotare su un asse verticale, le prove sono effettuate con il sedile spostato m avanti e bloccato in una posizione parallela al piano longitudinale di simmetria del trattore.
1.9. Per quanto riguarda la costruzione e l'equipaggiamento, il sedile sottoposto alle suddette prove deve presentare caratteristiche identiche a quelle dei sedili di serie.
1.10. Il costruttore deve effettuare il rodaggio dei sedili prima di presentarli alla prova.
1.11. Il laboratorio redige un verbale della prova che confermi che il sedile e' stato sottoposto a tutte le prove previste senza subire danneggiamenti e che indichi le caratteristiche di vibrazione del sedile.
1.12. I sedili sottoposti alla prova per i trattori della classe I sono idonei soltanto per i trattori di questa classe, laddove i sedili sottoposti alla prova per i trattori della classe II sono idonei per i trattori delle classi I e II.
2. PRESCRIZIONI SPECIALI
2.1. Dimensioni del piano del sedile
2.1.1. La profondita' del piano del sedile, misurata a 150 mm parallelamente al piano longitudinale di simmetria del sedile deve essere di 400 ± 50 mm (vedi figura seguente).
2.1.2. La larghezza del piano del sedile, misurata in un piano perpendicolare al piano di simmetria del sedile 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S) e a 80 mm al massimo sopra questo stesso punto, deve essere di almeno 450 mm (vedi figura seguente).
2.1.3. La profondita' e la larghezza del piano dei sedili destinati ai trattori con carreggiata posteriore minima ? 1 150 mm possono essere ridotte rispettivamente fino a 300 e 400 mm se la costruzione del trattore non consente di rispettare le misure prescritte ai punti 2.1.1 e 2.1.2.
2.2. Posizione ed inclinazione dello schienale
2.2.1. Il bordo superiore dello schienale del sedile deve essere ad una altezza minima di 260 mm sopra il punto di riferimento del sedile (S) (vedi figura seguente).
2.2.2. L'inclinazione dello schienale del sedile deve essere di 10° ± 5° (vedi figura seguente).
2.3. Inclinazione del piano del sedile
2.3.1. L'inclinazione all'indietro (vedi l'angolo «a» nella figura seguente) della superficie del cuscino carico deve essere di 3° - 12° rispetto all'orizzontale, misurata con il dispositivo di carico conformemente all'appendice 1.
2.4. Regolazione del sedile (vedi figura seguente)
2.4.I. Il sedile deve essere regolabile in senso longitudinale su un intervallo minimo:
- di 150 mm per quanto riguarda i trattori la cui carreggiata minima delle ruote posteriori e' <= 1150mm;
- di 60 mm per quanto riguarda i trattori la cui carreggiata minima delle ruote posteriori e' di <= 1150 mm.
2.4.2. Il sedile deve essere regolabile in senso verticale su un intervallo minimo:
- di 60 mm per i trattori la cui carreggiata minima delle ruote posteriori <= 1150 inni.
- di 40 mm per i trattori la cui carreggiata minima delle ruote posteriori e' <= 1150 mm.
Parte di provvedimento in formato grafico
2.5. Prova del sedile
2.5.1. Determinazione delle curve caratteristiche del sistema di sospensione e adeguamento del campo di regolazione alla massa del conducente.
2.5.1.1. Le curve caratteristiche del sistema di sospensione si ottengono per mezzo di una prova statica.
L'adeguamento del campo di regolazione in funzione della massa del conducente si deduce dalle curve caratteristiche del sistema di sospensione. E' superfluo procedere a queste determinazioni se la regolazione non puo' essere ottenuta manualmente.
2.5.1.2. Si monta il sedile su un banco di prova o su un trattore e si applica, direttamente o mediante un dispositivo speciale, un carico che non differisca di oltre 5 N dal carico nominale.
L'errore di misura della corsa del sistema di sospensione non deve superare ± 1mm.
2.5.1.3. Una curva caratteristica completa della deformazione del sistema di sospensione deve essere determinata partendo dal carico nullo fino al carico massimo e viceversa. Ciascuno dei valori di carico per il quale va misurata la corsa del sistema di sospensione non deve differire di oltre 100 N dal valore successivo; si debbono rilevare almeno otto punti ad intervalli pressoche' uguali della corsa del sistema di sospensione. Come carico massimo va preso il limite a partire dal quale non e' piu' possibile misurare un'ulteriore variazione della corsa del sistema di sospensione, oppure un canto di 1500 N. La corsa del sistema di sospensione deve essere misurata, dopo l'applicazione e la rimozione del carico, 200 mm davanti al punto di riferimento del sedile nel piano mediano longitudinale del piano del sedile stesso. Dopo l'applicazione e la rimozione del carico si deve lasciar trascorrere il tempo necessario affinche' il sedile torni in posizione di riposo.
2.5.1.4. Nel caso di sedili muniti di regolazione graduabile, le curve caratteristiche della deformazione del sistema di sospensione vengono determinate per una massa di 50 kg e una di 120 kg. Nel caso di sedili privi di detta regolazione graduabile e muniti di arresti di fine corsa, le misurazioni vengono eseguite per la massa minima e per quella massima. Nel caso di sedili privi di regolazione graduabile e di arresti di fine corsa, la regolazione viene effettuata in modo che:
2.5.1.4.1. al limite inferiore il sedile ritorni esattamente alla posizione superiore del sistema di sospensione quando il carico viene rimosso;
2.5.1.4.2. al limite superiore il carico di 1500 N abbassi il sedile fino al punto inferiore del sistema di sospensione.
2.5.1.5. Per punto intermedio di un sistema di sospensione s'intende la posizione assunta dal sedile quando viene compresso per un tratto pari alla meta' della corsa dell'intero sistema di sospensione.
2.5.1.6. Poiche' le curve caratteristiche del sistema di sospensione sono generalmente cicli d'isteresi, per la determinazione del carico nella posizione mediana del sistema di sospensione e' opportuno tracciare una linea mediana nel ciclo d'isteresi (vedi capo I, punto 8, nonche' punti A e B dell'appendice 2 del capo II).
2.5.1.7. Per determinare i limiti dell'adeguamento del campo di regolazione in funzione della massa del conducente, le forze verticali nei punti A e B, calcolate conformemente al punto 2.5.1.6. (appendice 2 del presente capo) debbono essere moltiplicate per un fattore di 0,13 kg/N.
2.5.2. Determinazione della stabilita' laterale
2.5.2.1. Il sedile deve essere regolato sul limite superiore del campo di regolazione.
Esso deve essere fissato sul banco di prova o sul trattore in modo che la sua base poggi su una piastra rigida (banco di prova) le cui dimensioni non debbono essere inferiori a quelle della base del sedile.
2.5.2.2. Si applica un carico di prova di 1000 N sul piano oppure sull'imbottitura del sedile, in un punto situato a 200 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S) e successivamente sui due lati a 150 mm dal piano di simmetria del sedile.
2.5.2.3. Durante l'applicazione del carico deve essere misurata e registrata la variazione dell'angolo d'inclinazione laterale del piano del sedile nei punti estremi di spostamento orizzontale e verticale del sedile. Non viene considerata una deformazione permanente in prossimita' del punto di applicazione del carico.
2.5.3. Determinazione delle caratteristiche di vibrazione in un piano verticale
2.5.3.1. Prova eseguita al banco
2.5.3.1.1. Il banco di prova deve simulare le vibrazioni verticali che si producono nel punto di fissaggio del sedile. Le vibrazioni vengono prodotte per mezzo di un sistema a regolazione elettroidraulica. Come valori teorici si usano i valori indicati nelle appendici 4 e 5 del presente capo relativi alla classe di trattori presa in esame, oppure, in caso di trattori di categoria B, i segnali di accelerazione doppiamente integrati o rilevati sul punto di fissaggio del sedile durante un percorso sulla pista normalizzata di cui al punto 2.5.3.2.1., alla velocita' di 12 ± 0,5 km/h. Quale generatore di vibrazioni si deve usare un doppio passaggio, senza interruzione, dei valori teorici. La transizione tra la fine della sequenza dei segnali d'accelerazione registrati sulla pista normalizzata al primo passaggio e l'inizio del secondo passaggio deve essere continua e senza scosse.
Le misurazioni non vanno effettuate durante il primo passaggio dei valori teorici o del segnale di accelerazione. Invece dei 700 valori fissati nelle appendici 4 e 5 del presente capo, si puo' usare anche un numero maggiore di valori calcolati a partire dai 700 valori iniziali per mezzo, ad esempio, di una funzione cubica di Spline.
2.5.3.1.2. Sulla piattaforma devono essere predisposti, oltre ad un dispositivo di fissaggio per il sedile da collaudare, un volante ed una pedana sistemati in modo conforme alle indicazioni dell'appendice 6.
2.5.3.1.3. Il banco di prova deve avere un'elevata resistenza alle sollecitazioni a flessione e a torsione; i suoi supporti e le sue guide debbono presentare soltanto il gioco tecnicamente necessario.
Qualora la piattaforma venga supportata da un braccio oscillante, la dimensione R deve essere almeno pari a 2000 mm (appendice 6). Tra 0,5 Hz e 5 Hz l'ordine di grandezza della trasmissibilita' misurato a intervalli non superiori a 0,5 Hz deve essere pari a 1,00 ± 0,05.
Nella stessa gamma di frequenze lo sfasamento non deve variare di oltre 20°.
2.5.3.2. Prova su pista normalizzata
2.5.3.2.1. La pista e' costituita da due strisce parallele adeguate alla carreggiata del trattore. Le strisce debbono essere costruite con materiale non cedevole, quale legno o calcestruzzo, e realizzate con blocchi vincolati a una struttura di base oppure presentare una superficie liscia senza soluzioni di continuita'. Il profilo longitudinale di ciascuna striscia e' definito dalle ordinate di elevazione rispetto a un livello di base, ordinate che figurano nelle tabelle dell'appendice 3 del presente capo. Per la pista, le ordinate di elevazione sono fissate a intervalli di 16 cm sull'intera lunghezza di ciascuna striscia. La pista deve presentare un solido appoggio sul suolo e, in ogni punto dell'intera sua lunghezza, la distanza fra le strisce deve presentare soltanto scarti trascurabili; ciascuna striscia deve essere inoltre sufficientemente larga per contenere costantemente e integralmente le ruote del trattore. Se le strisce sono costituite da blocchi, questi devono avere uno spessore di 6-8 cm. La distanza fra il centro dei blocchi deve essere di 16 cm.
La lunghezza della pista normalizzata e' di 100 m.
Occorre iniziare le misurazioni non appena la linea mediana dell'assale posteriore del trattore si trovi sulla verticale del punto D = 0 della pista; le misurazioni debbono terminare non appena la linea mediana dell'assale anteriore del trattore si trovi sulla verticale del punto D = 100 della pista di prova (tabella dell'appendice 3 del presente capo).
2.5.3.2.2. Le misurazioni vengono effettuate alla velocita' di 12 ± 0,5 km/h.
La velocita' prescritta deve essere mantenuta senza l'uso dei freni. Le vibrazioni debbono essere misurate sul sedile, nonche' nel punto di fissaggio del sedile sul trattore, con un conducente leggero e con uno pesante.
La velocita' di 12 km/h deve essere raggiunta dopo un percorso effettuato su una pista di accelerazione. Questa pista di accelerazione deve essere piana e collegata senza dislivelli alla pista normalizzata di prova.
2.5.3.2.3. Il sedile deve essere regolato in funzione della massa del conducente secondo le istruzioni del costruttore.
2.5.3.2.4. Il trattore deve essere munito di un telaio o di una cabina di sicurezza, a meno che si tratti di un tipo che non richiede la loro presenza. Sul trattore non devono essere sistemati apparecchi ausiliari; le ruote e il telaio inoltre non devono essere zavorrati ed i pneumatici non devono contenere liquido.
2.5.3.2.5. I pneumatici usati per la prova devono avere le dimensioni nonche' il numero delle tele fissati dal costruttore per il trattore considerato. I taselli del battistrada non devono avere un'altezza inferiore al 65% di quella di un pneumatico nuovo.
2.3.3.2.6. I fianchi dei pneumatici devono essere in perfetto stato e la pressione interna deve corrispondere alla media aritmetica delle pressioni di riferimento consigliate dal costruttore dei pneumatici.
La carreggiata deve essere quella utilizzata per le condizioni normali di lavoro per il tipo di trattore sul quale il sedile e' montato.
2.5.3.2.7. Le misurazioni, nel punto di fissaggio del sedile e sul sedile stesso devono essere effettuate durante la stessa corsa.
Per misurare e registrare le vibrazioni si devono usare un accelerometro, un amplificatore di misurazione e un apparecchio di registrazione a nastro magnetico o un apparecchio per misurare direttamente le vibrazioni. Le caratteristiche prescritte per questi impianti sono indicate nei punti da 2.5.3.3.2 a 2.5.3.3.6.
2.5.3.3. Prescrizioni per le prove su pista ed al banco
2.5.3.3.1. Massa del conducente
Le prove debbono essere effettuate con due conducenti: uno con una massa totale di 59 ± 1 kg, dei quali non oltre 5 possono essere fissati a una cintura zavorrata intorno alla vita del conducente, e l'altro con una massa di 98 ± 5 kg, dei quali non oltre 8 possono essere fissati alla suddetta cintura zavorrata.
2.5.3.3.2. Posizione dell'accelerometro
Per misurare le vibrazioni trasmesse al conducente, occorre fissare un accelerometro su un disco del diametro di 250 ± 50 mm, la cui parte centrale, per un diametro di 75 mm, deve essere rigida e munita di un dispositivo rigido per la protezione dell'accelerometro. Questo disco, munito di una superficie antisdrucciolevole, deve essere collocato al centro del piano del sedile, sotto il conducente.
Per misurare le vibrazioni nel punto di fissaggio del sedile, occorre sistemare un accelerometro in prossimita' di detto punto di fissaggio, a non oltre 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore e non al di fuori della proiezione verticale del piano del sedile sul trattore.
2.5.3.3.3. Misurazione dell'accelerazione di vibrazione
L'accelerometro e gli apparecchi di amplificazione e di trasmissione di cui e' munito devono rispondere a vibrazioni del valore efficace di 0,05 m/s2 ed essere in grado di misurare, senza distorsione e con una tolleranza del ± 2,5 % nella gamma di frequenza da 1 a 80 Hz, vibrazioni del valore efficace di 5 m/s2 con un fattore di cresta (rapporto fra valore di punta e valore efficace) pari a 3.
2.5.3.3.4. Registratore a nastro magnetico
Qualora si faccia uso di un registratore a nastro magnetico, e' ammessa una tolleranza di riproduzione pari al ± 3,5 % nella gamma di frequenza da 1 a 80 Hz, compresa la variazione di velocita' del nastro durante la riproduzione a scopo di analisi.
2.5.3.3.5. Strumento per misurare le vibrazioni
2.5.3.3.5.1. Le vibrazioni superiori a 10 Hz possono essere trascurate. E' pertanto permesso raccordare a monte dell'apparecchio di misurazione un filtro passabasso con frequenza di taglio di circa 10 Hz e un'attenuazione di 12 dB per ottava.
2.5.3.3.5.2. Lo strumento per misurare le vibrazioni deve essere dotato di un circuito elettronico di ponderazione fra il registratore e lo stadio d'integrazione. La curva di rendimento del circuito di ponderazione deve essere conforme a quella dell'appendice 8 del presente allegato; sono ammesse tolleranze di ± 0,5 dB nella gamma di frequenza compressa fra 2 e 4 Hz e di ± 2 dB per le altre frequenze.
2.5.3.3.5.3. Il dispositivo elettronico atto alla misurazione deve essere in grado di fornire:
- l'integrale (I) del quadrato dell'accelerazione ponderata di vibrazione (aw), in un tempo di prova (T)
Parte di provvedimento in formato grafico
- oppure la radice quadrata di tale integrale,
- oppure direttamente il valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione (aweff)
Parte di provvedimento in formato grafico
l'errore complessivo dell'insieme della catena di misura dell'accelerazione efficace non deve superare ± 5% del valore misurato.
2.5.3.3.6. Calibratura
Tutti i dispositivi devono essere periodicamente calibrati.
2.5.3.3.7. Interpretazione della prova di vibrazione
2.5.3.3.7.1. Per ogni prova e per tutta la durata di ciascuna prova l'accelerazione ponderata di vibrazione deve essere determinata mediante uno strumento di misura delle vibrazioni conforme alle prescrizioni del punto 2.5.3.3.5.
2.5.3.3.7.2. Il verbale di prova deve indicare la media aritmetica dei valori efficaci dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile (aws) per il conducente leggero e l'analogo valore per il conducente pesante. Si deve inoltre precisare nel verbale di prova il rapporto tra la media aritmetica dei valori efficaci dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile (aws) e la media aritmetica dei valori efficaci dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile (aws).
Questi rapporti devono essere indicati con cifre a due decimali.
2.5.3.3.7.3. La temperatura ambiente deve essere misurata durante la prova e indicata nel verbale.
2.5.4. Controllo delle vibrazioni dei sedili secondo la loro destinazione.
2.5.4.1. Un sedile destinato all'uso su una classe (classi) di trattore di categoria A deve essere sottoposto alla prova al banco di prova per vibrazioni utilizzando adeguati segnali di valori teorici.
2.5.4.2. La prova su un sedile destinato all'uso di un determinato tipo di trattore di categoria B viene eseguita su pista normalizzata con un trattore dello stesso tipo. Una prova di simulazione, tuttavia, potra' anche essere eseguita utilizzando un segnale di valore teorico corrispondente alla curva di accelerazione che e' stata determinata nella prova su pista normalizzata con il tipo di trattore al quale il sedile e' destinato.
2.5.4.3. Un sedile destinato ad essere usato unicamente su un particolare tipo di trattore di categoria A puo' altresi' essere provato conformemente alle prescrizioni del punto 2.5.4.2.; in tal caso l'omologazione viene concessa soltanto per il tipo di trattore al quale il sedile sottoposto alla prova e destinato.
2.5.5. Metodo per la determinazione dell'accelerazione ponderata di vibrazione dei sedili destinati ai trattori della categoria A.
2.5.5.1. La prova al banco deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del punto 2.5.3.1. Si deve calcolare il valore aws effettivamente esistente nel punto di fissaggio del sedile durante la misurazione. Qualora si registri una differenza rispetto al valore di riferimento
2.5.5.2. Per ciascuno dei due conducenti di cui al punto
2.5.3.3.1., l'accelerazione ponderata di vibrazione sul sedile viene misurata durante 28 secondi. La misurazione deve iniziare al segnale di valore teorico corrispondente a t = 0 s e terminare al segnale di valore teorico t = 28 s (tabella delle appendici 4 e 5 del presente capo). Vanno eseguite almeno due prove. I valori misurati non debbono differire di oltre ± 5% dalla media aritmetica. Ciascuna sequenza completa dei punti teorici deve essere ripetuta in un periodo di 28 ± 0,5 s.
2.5.5.3. Per la prova eseguita al banco i segnali dei valori teorici necessari per la regolazione del movimento verticale del punto di fissaggio del sedile sono determinati mediante doppia integrazione dei valori di accelerazione rilevati durante il percorso su pista normalizzata, nel punto di fissaggio del sedile dei trattori di riferimento della classe I o della classe II; essi sono riportati nelle appendici 4 e 5 del presente capo.
Il banco di prova deve essere regolato in modo che il punto di fissaggio del sedile sia sottoposto alle seguenti accelerazioni ponderate:
awb = 1,9 2,2 m/s2
per i trattori di categoria A della classe I;
awb = 1,6 1,8 m/s2
per i trattori di categoria A classe II.
Deve essere calcolato il valore aws effettivamente esistente nel punto di fissaggio del sedile durante la misurazione. Qualora si registri una differenza rispetto al valore di riferimento
a*wb = 2,05 m/s2 per i trattori di categoria A classe I,
a*wb 0 1,7 m/s2 per i trattori di categoria A classe II,
l'accelerazione awb misurata sul sedile deve essere corretta secondo la seguente relazione:
a*wb = awb a*wb - awb
2.5.5.4. La prova al banco deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al punto 2.5.3.1 e le vibrazioni devono essere provocate conformemente al punto 2.5.5.2. Per ciascuno dei due conducenti di cui al punto 2.5.3.3.1 viene misurata l'accelerazione ponderata di vibrazione sul sedile per un periodo di 28 secondi. La misurazione deve iniziare al segnale di valore teorico corrispondente a t = 0 s e terminare al segnale di valore teorico corrispondente a t = 28 s (vedi tabella delle appendici 4 e 5 del presente allegato).
Devono essere eseguiti almeno due percorsi di prova. I valori delle misurazioni non devono differire di oltre il ± 5 % dalla media aritmetica.
2.5.6. Metodo per la determinazione dell'accelerazione ponderata di vibrazione dei sedili destinati a trattori della categoria B.
2.5.6.1. Conformemente al punto 2.5.4.2., le prove di vibrazione del sedile non possono essere effettuate per una classe di trattori, ma unicamente per il tipo di trattore cui il sedile e' destinato.
2.5.6.2. La prova su pista normalizzata deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dei punti 2.5.3.2. e 2.5.3.3. Non e' necessario correggere il valore dell'accelerazione di vibrazione rilevata sul sedile del conducente (aws).
Vanno eseguite almeno due prove su pista normalizzata. I valori misurati non debbono differire di oltre + 10% dalla media aritmetica.
2.5.6.3. L'eventuale prova al banco deve essere eseguita, unitamente ad una prova su pista normalizzata, conformemente alle prescrizioni dei punti 2.5.3.1. e 2.5.3.3.
2.5.6.4. Il banco di prova deve essere regolato in modo che il valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione rilevata nel punto di fissaggio del sedile (awb) non differisca di oltre ± 5% dal valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione rilevato su pista normalizzata (a*wf,).
In caso di non concordanza con il valore misurato nel punto di fissaggio del sedile (a*wf.)
durante il percorso su pista di prova, l'accelerazione ponderata di vibrazione rilevata sul sedile del conducente durante la prova al banco deve essere corretta con la relazione seguente:
a*wb = a aws awf - awb
Ciascuna delle prove al banco deve essere eseguita due volte. I valori rilevati non debbono differire di oltre + 5% dalla media aritmetica.
2.5.7. Determinazione delle caratteristiche di smorzamento nel campo di risonanza
2.5.7.1. Questa prova viene eseguita al banco descritto al punto
2.5.3.1., tenendo pero' conto delle modifiche seguenti:
2.5.7.2. I valori nominali di cui al punto 2.5.3.1.1, secondo comma (appendici 4 e 5 del presente capo), sono sostituiti da oscillazioni sinusoidali di ± 15 mm d'ampiezza e con frequenza da 0,5 a 2 Hz. La gamma di frequenza deve essere esplorata con un incremento costante di frequenza in non meno di 60 secondi, oppure a gradini di un massimo di 0,05 Hz, nel doppio senso delle frequenze crescenti e decrescenti. Durante le misurazioni e' ammesso il filtraggio dei segnali emessi dagli accelerometri attraverso un filtro passabanda con frequenze limite di 0,5 e 2,0 Hz.
2.5.7.3. Nel corso della prima prova il sedile viene caricato con una zavorra di 40 kg e nel corso della seconda con una zavorra di 80 kg. La zavorra deve essere applicata sul dispositivo illustrato nella figura I dell'appendice I del presente capo, secondo la stessa linea d'azione della forza usata per determinare il punto di riferimento del sedile.
2.5.7.4. Il rapporto tra i valori effettivi delle accelerazioni di vibrazione sul sedile (aws) e sul punto di fissaggio del sedile (awb):
V = aws - awb
deve essere determinato nel campo di frequenza da 0,5 a 2,0 Hz, per gradini non superiori a 0,05 Hz. 2.5.7.5. Il rapporto misurato deve figurare nel verbale della prova con cifre a due decimali.
3. CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA
3.1. Condizioni richieste per l'omologazione CEE di un sedile
Per ottenere l'omologazione CEE, un sedile, oltre alle precedenti prescrizioni, deve soddisfare alle seguenti condizioni:
3.1.1. Il campo di regolazione del carico del sedile in funzione della massa del conducente deve variare almeno da 50 a 120 kg;
3.1.2. l'angolo d'inclinazione misurato durante la prova di stabilita' laterale non deve superare 5°;
3.1.3. nessuno dei due valori di cui al punto 2.5.3.3.7.2. deve superare 1,25 m/s2 .
3.1.4. Il rapporto di cui ai punti 2.5.7.4 e 2.5.7.5 non deve superare il valore 2.
3.2. Domanda di omologazione CEE
3.2.1. La domanda di omologazione CEE e' presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario.
3.2.2. Per ogni tipo di sedile per conducente la domanda deve essere accompagnata:
3.2.2.1. da una descrizione tecnica succinta che precisi in particolare il tipo o i tipi di trattore ai quali il sedile e' destinato,
3.2.2.2. da disegni, in triplice copia, sufficientemente dettagliati per permettere l'identificazione del tipo di sedile, nei quali siano tra l'altro indicati dimensioni, peso, sistema di sospensione e tipo di fissaggio,
3.2.2.3. da almeno un sedile,
3.2.2.4. ove occorra, da un trattore rappresentativo del tipo di trattore al quale il sedile e' destinato.
3.3. Iscrizioni
3.3.1. Il sedile presentato per l'omologazione CEE deve recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; questo marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile.
3.3.2. Ciascun sedile deve presentare uno spazio di dimensioni sufficienti per il marchio di omologazione CEE; questo spazio deve essere indicato sui disegni di cui al punto 3.2.2.2.
3.4. Omologazione CEE v3.4.1. Se il sedile presentato a norma del punto 3.2. e' conforme alle disposizioni dei punti 3.1. e 3.3.,
l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero di omologazione.
3.4.2. Questo numero non viene piu' attribuito a nessun altro tipo di sedile.
3.5. Marcatura
3.5.1. Ogni sedile conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CEE.
3.5.2. Tale marchio e' costituito da:
3.5.2.1. un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera «e» minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione
1 per la Germania (R.f.),
2 per la Francia,
3 per l'Italia,
4 per i Paesi Bassi,
6 per il Belgio,
11 per il Regno Unito,
13 per il Lussemburgo,
18 per la Danimarca,
IRL per l'Irlanda,
((25 per la Croazia))
3.5.2.2. da un numero di omologazione CEE corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE compilata per il tipo di sedile, disposto sotto ed in prossimita' del rettangolo.
3.5.2.3. e dall'indicazione del tipo di trattore di categoria A al quale il sedile e' destinato, disposta sopra ed in prossimita' del rettangolo. Questa ultima indicazione sara':
per trattori di categoria A, della classe I,
I e II: per trattori di categoria A, della classe I e II.
In caso di sedile destinato ad un trattore di categoria B, nessuna indicazione figurera' sopra il rettangolo.
3.5.3. Il marchio di omologazione CEE deve essere apposto sul sedile in modo che risulti indelebile e chiaramente leggibile anche quando il sedile e' montato sul trattore.
3.5.4. Nell'appendice 11 viene fornito un esempio del marchio di omologazione.
3.5.5. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per la marcatura che figurano nell'appendice 11.
Appendice 1
Metodo di determinazione del punto di riferimento del sedile (S)
1. DEFINIZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S)
Per «punto di riferimento del sedile (S)» si intende il punto di intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile fra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito ed un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola del piano del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S).
2. DISPOSITIVO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S)
Il dispositivo illustrato nella figura 1 qui di seguito e' composto da una tavola per la basa del sedile e dagli elementi dello schienale. L'elemento inferiore dello schienale e' articolato al livello della cresta iliaca (A) e della zona lombare (B) e l'altezza dell'articolazione (B) e' regolabile.
3. METODO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S)
Il punto di riferimento del sedile (S) si ottiene usando il dispositivo illustrato nelle figure 1 e 2 qui di seguito, dispositivo che permette di simulare l'occupazione del sedile da parte del conducente. Il dispositivo deve essere posto sul sedile; ad esso viene quindi applicata una forza di 550 N in un punto situato 50 mm davanti all'articolazione (A) e i due elementi del pannello dello schienale premono leggermente e tangenzialmente contro lo schienale.
Se non e' possibile determinare le tangenti di ciascuna zona dello schienale imbottito (sopra e sotto la regione lombare), si procede some segue:
a) se non e possibile definire la tangente della superficie piu' bassa possibile:
la parte piu' bassa del pannello dello schienale in una posizione verticale deve essere leggermente premuta contro lo schienale imbottito;
b) se non e' possibile definire la tangente della superficie piu' alta possibile:
l'articolazione (B) viene fissata ad un'altezza di 230 mm sopra il punto di riferimento del sedile (S), se la parte piu' bassa del pannello dello schienale e' verticale. I due elementi del pannello dello schienale in una posizione verticale vengono quindi premuti leggermente e tangenzialmente contro lo schienale imbottito.
Figura I
Dispositivo per determinare il punto di riferimento del sedile (S)
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 2
Determinazione delle curve caratteristiche del sistema di sospensione
e del campo di regolazione
(punto 2.5.1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 3
Prova su pista normalizzata
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 4
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 5
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 6
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 7
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 8
Esempio di marchio di omologazione CEE (punto 3.5)
Parte di provvedimento in formato grafico
Capo III
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione
MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE
Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca dell'omologazione CEE di un tipo di sedile per conducente di trattore
agricolo o forestale a ruote
Parte di provvedimento in formato grafico
Capo IV
PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI UN SEDILE PER CONDUCENTE PER
L'OMOLOGAZIONE CEE DI UN TRATTORE
1. Ogni sedile per conducente deve recare il marchio di omologazione CEE ed essere montato conformemente alle seguenti prescrizioni:
1.1. Il sedile del conducente deve essere montato in modo da;
1.1.1. offrire al conducente una posizione confortevole per la guida e la manovra del trattore;
1.1.2. essere facilmente accessibile;
1.1.3. dare al conducente, in posizione normale di guida, la possibilita' di raggiungere facilmente i comandi dei diversi organi del trattore da azionare durante la marcia;
1.1.4. evitare che fra gli elementi del sedile e quelli del trattore esistano parti che possano provocare contusioni o tagli al conducente.
1.1.5. Qualora il sedile sia regolabile unicamente in lunghezza e in altezza, il piano di simmetria deve coincidere con il piano longitudinale mediano del trattore o deve essere parallelo a quest'ultimo piano.
1.1.6. Se e' concepito per ruotare su un asse verticale, il sedile deve poter essere bloccato in tutte le posizioni o in alcune posizioni e, in ogni caso, nella posizione prevista nel punto 1.1.5.
2. Il detentore dell'omologazione CEE puo' chiedere che quest'ultima sia estesa ad altri tipi di sedili. Le autorita' competenti accordano questa estensione alle seguenti condizioni:
2.1. il nuovo tipo di sedile e' stato oggetto di omologazione CEE;
2.2. esso e stato progettato per essere montato sul tipo di trattore per il quale e' stata richiesta l'estensione dell'omologazione CEE;
2.3. esso e' stato montato conformemente alle prescrizioni per l'installazione contenute nel presente capo.
3. I sedili destinati ai trattori con carreggiata minima posteriore >= 1 150 mm possono avere le seguenti dimensioni minime di
profondita' e di larghezza per il piano del sedile:
- profondita': 300 mm,
- larghezza: 400 mm.
Questa disposizione si applica soltanto se i valori prescritti per la profondita' e la larghezza del piano del sedile, rispettivamente di 400 ± 50 mm e non inferiore a 450 mm, non possono essere rispettati per motivi inerenti alla costruzione del trattore.
4. Una scheda conforme al modello di cui al capo V e' allegata alla scheda di omologazione CEE per ogni omologazione o estensione di omologazione concessa o rifiutata.
Capo V
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione
ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO CONCERNE IL SEDILE DEL CONDUCENTE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 12
ALLEGATO 12
CAPO I
INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI D'ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
1. DEFINIZIONI
1.1. Tipo di trattore per quanto concerne l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa.
Per "tipo di trattore, per quanto concerne l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa" si intendono i trattori che non presentano tra di loro differenze essenziali ; le differenze possono riguardare in particolare 1.1.1. le dimensioni e la forma esterna del trattore,
1.1.2. il numero e la posizione dei dispositivi.
Non sono considerati come tipi diversi di trattori: i trattori che presentano differenze ai sensi dei punti 1.1.1 e 1.1.2 di cui sopra, ma che non comportano modifiche del genere, del numero, della posizione e della visibilita' geometrica delle luci prescritte per il tipo di veicolo in questione, nonche' i trattori sui quali sono montate o assenti luci facoltative.
1.2. Piano trasversale
Per "piano trasversale" si intende un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.
1.3. Trattore a vuoto
Per "trattore a vuoto" si intende il trattore in ordine di marcia, come definito al punto 2.4 dell'allegato I, modello di scheda informativa, del D.P.R. 11.1.1980 n. 76 .
1.4. Trattore a pieno carico
Per "trattore a pieno carico" si intende il trattore carico fino a raggiungere il peso massimo tecnicamente amnmissibile, dichiarato dal costruttore, che ne fissa anche la ripartizione sugli assi.
1.5. Luce
Per "luce" si intende un dispositivo destinato ad illuminare la strada (proiettore) o a emettere un segnale luminoso. Sono considerate luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri.
1.5.1. Luci equivalenti
Per "luci equivalenti" si intendono luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel paese d'immatricolazione del trattore ; tali luci possono avere caratteristiche differenti dalle luci in dotazione al veicolo in occasione dell'omologazione, sempreche' soddisfino alle condizioni del presente, allegato.
1.5.2. Luci indipendenti
Per "luci indipendenti" si intendono luci che hanno superfici luminose, sorgenti luminose e contenitori distinti.
1.5.3. Luci raggruppate
Per "luci raggruppate" si intendono apparecchi che hanno superfici luminose e sorgenti luminose distinte, ma contenitore in comune.
1.5.4. Luci combinate
Per "luci combinate" si intendono apparecchi che hanno superfici luminose distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune.
1.5. 5. Luci incorporate mutuamente
Per "luci incorporate mutuamente" si intendono apparecchi che hanno sorgenti luminose distinte (o una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse), ma superfici luminose totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune.
1.5.6. Proiettore d'illuminazione occultabile
Pet "proiettore d'illuminazione occultabile" si intende un proiettore che puo' essere dissimulato parzialmente o totalmente quando non e' impiegato. Tale risultato puo' essere ottenuto mediante coperchio mobile, spostamento del proiettore o qualsiasi altro mezzo idoneo. Si designa piu' particolarmente col termine di "luce a scomparsa" una luce occultabile il cui spostamento la fa rientrare all'interno della carrozzeria.
1.5.6.1. Proiettore a posizione variabile
Per "proiettore a posizione variabile" si intende un proiettore che, montato sul trattore ha la possibilita' di un movimento relativo rispetto ad esso e la cui superficie luminosa non puo' essere occultata.
1.5.7. Proiettore abbagliante
Per "proiettore abbagliante", si intende il faro che serve ad illuminare in profondita' il piano stradale antistante il veicolo.
1.5.8. Proiettore anabbagliante
Per "proiettore anabbagliante" si intende il faro che serve ad illuminare il piano stradale antistante al veicolo senza abbagliare ne' disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta o gli altri utenti della strada.
1.5.9. Proiettore fendinebbia anteriore
Per "proiettore fendinebbia anteriore" si intende il faro che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere.
1.5.10. Proiettore di retromarcia
Per "proiettore di retromarcia" si intende il faro che serve ad illuminare il piano stradale retrostante al trattore e ad avvertire gli altri utenti della strada che il trattore effettua o sta per effettuare la retromarcia.
1.5.11. Indicatore luminoso di direzione
Per "indicatore luminoso di direzione" si intende la luce che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra.
1.5.12. Segnale di pericolo
Per "segnale di pericolo" si intende il dispositivo che permette il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione, inteso a segnalare il pericolo particolare rappresentato momentaneamente dal trattore per gli altri utenti della strada.
1.5.13. Luce di arresto
Per "luce di arresto" si intende la luce che serve ad indicare, agli altri utenti della strada che si trovino dietro il veicolo, che il conducente di questo aziona il freno di servizio.
1.5.14. Dispositivo d'illuminazione della targa d'inmmatricolazione
posteriore
Per "dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore" si intende il dispositivo che serve ad illuminare lo spazio destinato alla targa di immatricolazione posteriore ; esso puo' essere composto di vari elementi ottici.
1.5.15. Luce di posizione anteriore
Per "luce di posizione anteriore" si intende la luce che serve a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del trattore visto dalla parte anteriore.
1.5.16. Luce di posizione posteriore
Per "luce di posizione posteriore" si intende la luce che serve a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del trattore visto dalla parte posteriore.
1.5.17. Proiettore fendinebbia posteriore
Per "proiettore fendinebbia posteriore" si intende il faro che serve a rendere piu' visibile il trattore visto dalla parte posteriore in caso di nebbia fitta.
1.5.18. Luce di stazionamento
Per "luce di stazionamento" si intende la luce che serve a segnalare la presenza di un trattore senza rimorchio in sosta in un centro abitato. Essa sostituisce in tal caso le luci di posizione.
1.5.19. Luce d'ingombro
Per "luce d'ingombro" si intende la luce disposta presso l'estremita' fuori tutto della larghezza quanto piu' vicino possibile all'altezza del trattore, che serve ad indicare chiaramente la sua larghezza fuori tutto. Questo segnale e' destinato a completare, su certi trattori, le luci di posizione del trattore, attirando particolarmente l'attenzione sul suo ingombro.
1.5.20. Catadiottro
Per "catadiottro" si intende un dispositivo di segnalazione che, riflettendo la luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al trattore, e' destinato a segnalarne la presenza all'osservatore situato in prossimita' di detta sorgente luminosa.
Ai sensi della presente direttiva non si considerano come
catadiottri
- le targhe di immatricolazione catarifrangenti;
- le altre targhe e segnali catarifrangenti da utilizzare in conformita' delle disposizioni di impiego di tino Stato membro per quanto riguarda talune categorie di veicoli o taluni metodi operativi.
1.5.21. Proiettore di lavoro
Per "proiettore di lavoro" si intende un dispositivo destinato ad illuminare un luogo di lavoro o lo svolgimento di un lavoro.
1.6. Superficie illuminante di una luce
1.6.1. Superficie illuminante di un proiettore
Per "superficie illuminante di un proiettore" (punti da 1.5.7 a 1.5.10) si intende la proiezione ortogonale dell'apertura totale dello specchio della luce su un piano trasversale. Se il vetro (o i vetri) del proiettore ricopre (ricoprono) soltanto una parte dell'apertura totale dello specchio, si prendera' in considerazione soltanto la proiezione di questa parte. Nel caso del proiettore anabbagliante la superficie illuminante e' limitata sul lato della linea di demarcazione dalla traccia della linea di demarcazione che appare sul vetro. Se lo specchio e il vetro sono regolabili tra loro, si fa uso della posizione intermedia di regolazione.
1.6.2 Superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da
un catadiottro
Per "superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da un catadiottro" (punti da 1.5.11 a 1.5.19) si intende la proiezione ortogonale della luce su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento e in contatto con la superficie trasparente esterna della luce. Tale proiezione e' limitata dai contorni dei margini di schermi situati in questo piano, ciascuno dei quali lascia passare soltanto il 98% dell'intensita' totale della luce nella direzione dell'asse di riferimento. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali di una luce, si prendono in considerazione soltanto schermi a margine orizzontale o verticale.
1.6.3 Superficie illuminante di un catadiottro
Per "superficie illuminante di un catadiottro" (punto 1.5.20) si intende la proiezione ortogonale della superficie luminosa di un catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dell'ottica catadiottrica e paralleli a questo asse. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali delle luci, si considerano solo i piani verticali e orizzontali.
1.6.4 Superficie apparente
Per "superficie apparente", in una direzione d'osservazione determinata, si intende la proiezione ortogonale della superficie d'uscita della luce su un piano perpendicolare alla direzione d'osservazione (vedi disegno dell'appendice 1).
1.7. Asse di riferimento
Per "asse di riferimento" si intende l'asse caratteristico del dispositivo luminoso, determinato dal costruttore del dispositivo per servire da direzione di riferimento (H = 0 gradi , V = 0 gradi ) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo.
1.8. Centro di riferimento
Per "centro di riferimento" si intende l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore del dispositivo di illuminazione.
1.9. Angoli di visibilita' geometrica
Per "angoli di visibilita' geometrica" si intendono gli angoli che determinano la zona dell'angolo solido minimo nella quale la superficie apparente della luce deve essere visibile.
Detta zona dell'angolo solido e' determinata dai segmenti di una sfera, il cui centro coincide con il centro di riferimento della luce e il cui equatore e' parallelo alla carreggiata. Questi segmenti si determinano a partire dall'asse di riferimento. Gli angoli orizzontali corrispondono alla longitudine, gli angoli verticali a alla latitudine. All'interno degli angoli di visibilita' geometrica non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce proveniente da una parte qualunque della superficie apparente.
Non viene tenuto conto degli ostacoli esistenti all'atto dell'omologazione della luce, qualora l'omologazione sia richiesta.
1.10. Estremita' della larghezza fuori tutto
Per "estremita' della larghezza fuori tutto" di ciascun lato del trattore si intende il piano parallelo al piano longitudinale mediano del trattore che tocchi l'estremita' laterale di quest'ultimo, senza tener conto della o delle parti sporgenti:
1.10.1 dei pneumatici, in prossimita' del loro punto di contatto con il suolo e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici,
1.10.2 degli eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote,
1.10.3 degli specchi retrovisori,
1.10.4. degli indicatori luminosi di direzione ripetitori laterali, delle luci d'ingombro, delle luci di posizione e delle luci di stazionamento,
1.10.5. dei sigilli doganali apposti sul trattore e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di detti sigilli.
1.11. Larghezza fuori tutto
Per "larghezza fuori tutto" si intende la distanza fra i due piani verticali definiti al punto
1.10.
1.12. Luce unica
Per "luce unica" si intende qualsiasi combinazione di due o piu' luci, identiche o no, ma aventi la stessa funzione e emettenti una luce dello stesso colore, costituita da apparecchi tali che le superfici illuminanti delle luci su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60% della superficie del rettangolo piu' piccolo loro circoscritto, a condizione che tale combinazione sia omologata quale luce unica, qualora sia richiesta l'omologazione.
Questa combinazione non e' applicabile ai proiettori abbaglianti, ai proiettori anabbaglianti e ai proiettori fendinebbia anteriori.
1.13. Coppia di luci o numero pari di luci
Per "coppia di luci" o per "numero pari di luci", si intende una sola superficie illuminante delle luci a forma di fascio disposto simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e estendentesi almeno fino a 400 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo, da ciascun lato di quest'ultimo, per una lunghezza minima di 800 mm. L'illuminazione di questa superficie deve essere assicurata da almeno due sorgenti luminose situate il piu' vicino possibile alle sue estremita'. La superficie illuminante della luce puo' essere costituita da un insieme di elementi giustapposti, sempreche' le diverse superfici illuminanti delle luci elementari su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60% della superficie del rettangolo piu' piccolo loro circoscritto.
1.14. Distanza fra due luci
Per "distanza fra due luci o, orientate nella stessa direzione, si intende la distanza fra le proiezioni ortogonali, su un piano perpendicolare agli assi di riferimento, dei margini delle due superfici illuminanti definite, secondo il caso, al punto 1.6.
1.15. Luce facoltativa
Per "luce facoltativa" s'intende una luce la cui presenza e' lasciata alla scelta del costruttore.
1.16. Spia di funzionamento
Per "spia di funzionamento" si intende una spia che indica se un dispositivo messo in azione funziona correttamente o no.
1.17. Spia di innesto
Per "spia di innesto" si intende una spia che indica che e' stato messo in azione un dispositivo, senza indicare se questo funziona correttamente o no.
2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
2.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e' presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.
2.2. Essa e' accompagnata dai seguenti documenti, in triplice esemplare, e corredata delle seguenti indicazioni:
2.2.1. descrizione del tipo di trattore per quanto riguarda le
indicazioni di cui al punto 1.1
2.2.2. elenco dei dispositivi previsti dal costruttore per l'impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa. L'elenco puo' comportare, per ogni funzione, vari tipi di dispositivi ; ogni tipo deve essere debitamente identificato (in particolare, marchio di omologazione, designazione del fabbricante, ecc.). L'elenco puo' inoltre comportare, per ogni funzione, l'indicazione supplementare seguente: "o dei dispositivi equivalenti";
2.2.3. schema dell'insieme dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa con indicazione della posizione delle diverse luci sul trattore
2.2.4. schema (schemi) che indica (indicano) per ogni luce le
superfici illuminanti ai sensi del punto
1.6.
2.3. Un trattore a vuoto, dotato di un impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa, come descritto nel punto 2.2.2, rappresentativo del tipo di trattore da omologare, deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.
2.4. La comunicazione prevista nel capo II e' allegata alla scheda di omologazione.
3. DISPOSIZIONI GENERALI
3.1. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti in tali condizioni, conservino le caratteristiche imposte dal presente capo e che il trattore possa soddisfare le prescrizioni del capo stesso. In particolare, occorre evitare un funzionamento irregolare non intenzionale delle luci.
3.1.1. I trattori devono essere forniti di mezzi di collegamento elettrici per l'uso di un dispositivo amovibile. In particolare il trattore deve essere provvisto dello zoccolo fisso raccomandato dalle norme ISO R 1724 (Collegamenti elettrici per veicoli con apparecchiatura elettrica 6 o 12 V ; si applicano piu' specificamente ai veicoli privati o ai rimorchi leggeri o roulotte) (1ª edizione - aprile 1970) e ISO R 1185 (Collegamenti elettrici tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati con apparecchiatura elettrica 24 V per trasporti commerciali internazionali) (1ª edizione - marzo 1970). Per quanto riguarda la norma ISO R 1185, la funzione del contatto 2 e' limitata alla luce di posizione posteriore e alla luce di ingombro a sinistra.
3.2. I proiettori di cui ai punti 1.5.7, 1.5.8 e 1.5.9 debbono essere montati in modo da rendere facilmente realizzabile una regolazione corretta dell'orientamento.
3.3. Per tutti i dispositivi di segnalazione luminosa, l'asse di riferimento della luce del trattore deve essere parallelo al piano di appoggio del trattore sulla strada e al piano longitudinale del trattore. In ogni direzione e' ammessa una tolleranza di ± 3 gradi.
Inoltre, se il costruttore ha previsto disposizioni particolari per l'installazione, esse vanno rispettate.
3.4 L'altezza e l'orientamento delle luci vanno verificati, salvo prescrizioni particolari, quando il veicolo e' a vuoto e si trova su una superficie piana e orizzontale.
3.5. Salvo prescrizioni particolari, le luci di una stessa coppia debbono:
3.5.1. essere montate simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano,
3.5.2. essere simmetriche l'una rispetto all'altra in rapporto al piano longitudinale mediano,
3.5.3. soddisfare alle stesse prescrizioni colorimetriche,
3.5.4. avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche.
3.6. Sui trattori la cui forma esterna e' asimmetrica, le condizioni previste ai punti 3.5.1 e 3.5.2 debbono essere rispettate nella misura del possibile. Si ammette che queste condizioni sono soddisfatte, se la distanza delle due luci dal piano longitudinale mediano e dal piano d'appoggio al suolo e' la stessa.
3.7. Luci aventi funzioni diverse possono essere indipendenti o raggruppate, combinate o incorporate mutuamente in uno stesso dispositivo, a condizione che ciascuna di queste luci risponda alle prescrizioni che le sono applicabili.
3.8. L'altezza massima al di sopra del suolo e' misurata a partire dal punto piu' elevato della superficie illuminante e l'altezza minima a partire dal punto piu' basso.
3.9. Salvo prescrizioni particolari, nessuna luce deve essere lampeggiante, tranne gli indicatori di direzione e il segnale di pericolo.
3.10. Nessuna luce rossa deve essere visibile verso l'avanti e nessuna luce bianca verso il retro, ad eccezione del proiettore di retromarcia e del proiettore di lavoro.
Questa condizione e' verificata nel modo seguente:
3.10.1. per la visibilita' di una luce rossa verso l'avanti: occorre che non sia visibile direttamente nessuna luce rossa da parte di un osservatore che si sposti nella zona 1 di un piano trasversale posto a 25 m davanti al veicolo (vedi disegno dell'appendice 2, figura 1).
3.10.2. per la visibilita' di una luce bianca verso il retro: occorre che non sia visibile direttamente nessuna luce bianca da parte di un osservatore che si sposti nella zona 2 di un piano trasversale posto a 25 in dietro il veicolo (vedi disegno dell'appendice 2, figura 2).
3.10.3. Nei rispettivi piani, le zone 1 e 2 esplorate dall'osservatore sono limitate:
3.10.3.1. in altezza, da due piani orizzontali rispettivamente a 1 m e a 2,20 m dal suolo,
3.10.3.2. in larghezza, da due piani verticali che formano rispettivamente verso l'avanti e verso il retro un angolo di 15 gradi verso l'esterno in rapporto al piano mediano del trattore e che passano nel o nei punti di contatto dei piani verticali paralleli al piano mediano e che delimitano la larghezza fuori tutto del trattore quando questo e' a carreggiata larga.
Se ci sono piu' punti di contatto, il piu' avanzato viene scelto per la zona 1, il piu' arretrato viene scelto per la zona 2.
3.11. I collegamenti elettrici devono essere tali che le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le luci d'ingombro, se esistono, e il dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti soltanto simultaneamente.
3.12. I collegamenti elettrici debbono essere tali che i proiettori abbaglianti, i proiettori anabbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori e posteriori possano accendersi soltanto quando funzionano anche le luci indicate nel punto 3.11. Tuttavia questa condizione non si applica ai proiettori abbaglianti o ai proiettori anabbaglianti quando i segnali luminosi consistono nell'accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti o nell'accensione intermittente dei proiettori abbaglianti o nell'accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti.
3.13. I colori della luce emessa sono:
- proiettore abbagliante: bianco o giallo selettivo,
- proiettore anabbagliante: bianco o giallo selettivo,
- proiettore fendinebbia anteriore: bianco o giallo,
- proiettore di retromarcia: bianco,
- indicatore di direzione: giallo ambra,
- segnale di pericolo: giallo ambra,
- luce di arresto: rosso,
- dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore: bianco,
- luce di posizione anteriore: bianco ; il giallo selettivo e' ammesso se la luce anteriore di posizione e' incorporata in un proiettore giallo selettivo,
- luce di posizione posteriore: rosso,
- proiettore fendinebbia posteriore: rosso,
- luce di stazionamento: bianco davanti, rosso dietro, giallo ambra se e' incorporato negli indicatori di direzione laterali,
- proiettore di lavoro: nessuna prescrizione,
- luce d'ingombro: bianco davanti, rosso dietro,
- catadiottro posteriore, non triangolare: rosso.
Tuttavia, fino a quando le prescrizioni necessarie per procedere all'omologazione CEE non saranno applicabili, la scelta del colore emesso dai proiettori abbaglianti, dai proiettori anabbaglianti e dai proiettori fendinebbia anteriori e lasciata agli Stati membri.
3.14. La funzione delle spie d'innesto puo' essere svolta da spie di funzionamento.
3.15. Luci occultabili
3.15.1. E proibito l'occultamento delle luci ; sono eccettuati soltanto i proiettori abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia anteriori che possono essere occultati quando non debbono funzionare.
3.15.2. Un proiettore d'illuminazione in posizione di funzionamento deve restare in tale posizione se il guasto indicato nel punto 3.15.2.1 si produce solo o in concomitanza con uno dei guasti elencati nel punto 3.15.2.2:
3.15.2.1. assenza di forza motrice per il funzionamento della luce,
3.15.2.2. interruzione involontaria della linea, ostacolo,
cortocircuito alla massa nei circuiti elettrici, difetti nelle
condotte idrauliche o pneumatiche, flessibili, solenoidi o altri
organi che comandano o trasmettono la forza destinata ad azionare il dispositivo di occultamento.
3.15.3. In caso di difetti nel comando di occultamento, si deve poter mettere in posizione di impiego un proiettore occultato senza dover far uso di attrezzi.
3.15.4. Deve essere possibile mettere i proiettori in posizione d'impiego e accenderli per mezzo di un solo comando, cio' che non esclude la possibilita' di metterli in posizione d'impiego senza accenderli. Tuttavia, nel caso di proiettori abbaglianti e anabbaglianti raggruppati, il comando di cui sopra e' richiesto solo per la messa in funzione dei proiettori anabbaglianti.
3.15.5. Dal posto del conducente, non deve essere possibile arrestare intenzionalmente il movimento dei proiettori accesi prima di raggiungere la posizione d'impiego. Quando si rischia di abbagliare altri utenti con l'azionamento dei proiettori, questi ultimi devono potersi accendere soltanto dopo aver raggiunto la
posizione finale
3.15.6. Un proiettore deve poter raggiungere, a temperature comprese tra -30 gradi C e + 50 gradi C, la posizione finale di apertura nei tre secondi successivi alla manovra iniziale del comando.
3.16. Luci a posizione variabile
3.16.1. Per i trattori nei quali la larghezza della carreggiata e' inferiore o pari a 1.150 mm, la posizione degli indicatori di direzione, delle luci di posizione anteriori e posteriori e delle
luci d'arresto puo' essere variabile purche'
3.16.1.1. tali luci restino visibili anche in posizione modificata e
3.16.1.2. tali luci possano essere bloccate nella posizione richiesta dalla circolazione stradale. Il bloccaggio dev'essere automatico.
4. SPECIFICAZIONI PARTICOLARI
4.1. Proiettore abbagliante
4.1.1. Presenza
Facoltativa.
4.1.2. Numero
2 o 4.
4.1.3. Schema di montaggio
Nessuna specificazione particolare.
4.1.4. Posizione
4.1.4.1. In larghezza
I bordi esterni della superficie illuminante non devono essere in nessun caso piu' vicini all'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo rispetto ai bordi esterni della superficie illuminante dei proiettori anabbaglianti.
4.1.4.2. In altezza
Nessuna specificazione particolare.
4.1.4.3. In lunghezza
Quanto piu' possibile nella parte anteriore del trattore; la luce emessa non deve in nessun caso disturbare il conducente, ne' direttamente, ne' indirettamente, attraverso specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del trattore.
4.1.5 Visibilita' geometrica
La visibilita' della superficie illuminante, comprese le zone che non sembrano illuminate nella direzione d'osservazione considerata, deve essere assicurata all'interno di uno spazio divergente delimitato da generatrici che seguono il cono della superficie illuminante e formano un angolo di almeno 5 gradi con l'asse di riferimento del proiettore.
4.1.6. Orientamento
Verso l'avanti.
Oltre ai dispositivi necessari per mantenere una regolazione corretta e quando vi sono due coppie di proiettori abbaglianti, una di esse, costituita da proiettori che svolgono soltanto la funzione "abbagliante", puo' muoversi in funzione dell'angolo di sterzatura, con rotazione attorno ad un asse approssimativamente verticale.
4.1.7. Puo' essere "raggruppato" con il proiettore anabbagliante e con le altre luci anteriori.
4.1.8. Non puo' essere "combinato" con altre luci.
4.1.9. Puo' essere "incorporato mutuamente"
4.1.9.1. con il proiettore anabbagliante, salvo se il proiettore abbagliante si muove in funzione dell'angolo di sterzatura;
4.1.9.2. con la luce di posizione anteriore;
4.1.9.3. con il proiettore fendinebbia anteriore
4.1.9.4. con la luce di stazionamento.
4.1.10. Collegamento elettrico funzionale
4.1.10.1. L'accensione dei proiettori abbaglianti puo' effettuarsi simultaneamente o in coppia. Al momento del passaggio dai fasci anabbaglianti ai fasci abbaglianti deve essere accesa almeno una coppia di proiettori abbaglianti. Al momento del passaggio dai fasci abbaglianti ai fasci anabbaglianti si devono spegnere contemporaneamente tutti i proiettori abbaglianti.
4.1.10.2. I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.
4.1.11. Spia d'innesto
Obbligatoria.
4.1.12. Altre prescrizioni
4.1.12.1. L'intensita' massima dell'insieme dei fasci abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente non deve superare 225.000 cd.
4.1.12.2. Tale intensita' massima si ottiene sommando le singole intensita' massime misurate al momento dell'omologazione del tipo e indicate sulle relative schede di omologazione.
4.2. Proiettore anabbagliante
4.2.1. Presenza
Obbligatoria.
4.2.2. Numero
2.
4.2.3. Schema di montaggio
Nessuna specificazione particolare.
4.2.4. Posizione
4.2.4.1. In larghezza
Nessuna specificazione particolare.
4.2.4.2. In altezza
4.2.4.2.1. se sono montati solo due proiettori anabbaglianti dal suolo:
- minimo 500 mm,
- massimo 1.200 mm.
Questo valore puo' essere aumentato fino a 1.500 mm se l'altezza di 1.200 mm non puo' essere rispettata per costruzione, tenendo conto delle condizioni d'impiego del trattore e del suo equipaggiamento di lavoro.
4.2.4.2.2. Per i trattori sui quali si possono montare accessori frontali, sono ammessi, a un'altezza che non superi 2.800 mm, due proiettori anabbaglianti oltre a quelli di cui al punto 4.2.4.2.1 se:
- il collegamento elettrico e' concepito in modo che due coppie di proiettori anabbaglianti non possano essere accese contemporaneamente,
- i proiettori anabbaglianti supplementari sono incorporati mutuamente o raggruppati con luci di posizione anteriori supplementari.
4.2.4.3. In lunghezza
Quanto piu' possibile nella parte anteriore del trattore ; la luce emessa non deve in nessun caso disturbare il conducente, ne' direttamente ne' indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori c/o altre superfici riflettenti del trattore.
4.2.5. Visibilita' geometrica
E' definita dagli angoli a e b indicati al punto 1.9
a = 15 gradi verso l'alto e 10 gradi verso il basso;
b = 45 gradi verso l'esterno e 5 gradi verso l'interno.
All'interno di tale campo dev'essere visibile la quasi totalita' della superficie apparente del proiettore.
La presenza di pareti o di altre attrezzature in prossimita' del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada.
4.2.6. Orientamento
4.2.6.1. I proiettori anabbaglianti non devono variare di orientamento in funzione dell'angolo di sterzatura.
4.2.6.2. Quando l'altezza dei proiettori anabbaglianti e' superiore o uguale a 500 mm e inferiore o uguale a 1.200 mm, si deve poter effettuare un abbassamento del fascio anabbagliante compreso tra lo 0,5 e il 4%.
4.2.6.3. Quando l'altezza dei proiettori anabbaglianti e superiore a 1.200 mm e inferiore o uguale a 1.500 mm, il limite del 4% previsto al punto 4.2.6.2 viene aumentato fino al 6% ; i proiettori anabbaglianti di cui al punto 4.2.4.2.2 devono essere orientati in modo che, misurata a 15 m dal proiettore, la linea orizzontale che separa la zona illuminata dalla zona non illuminatasi situi ad un'altezza equivalente soltanto alla meta' della distanza tra il suolo ed il centro del proiettore.
4.2.7. Puo' essere raggruppato" con il proiettore abbagliante e le altre luci anteriori.
4.2.8. Non puo' essere o combinato" con altre luci.
4.2.9. Puo' essere o incorporato mutuamente
4.2.9.1. con il proiettore abbagliante, eccetto se quest'ultimo si muove in funzione dell'angolo di sterzatura;
4.2.9.2. con le altre luci anteriori.
4.2.10. Collegamento elettrico funzionale
Il passaggio al fascio anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo di tutti i proiettori abbaglianti.
I proiettori anabbaglianti possono restare accesi
contemporaneamente ai proiettori abbaglianti
4.2.11. Spia d'innesto
Facoltativa.
4.2.12. Altre prescrizioni
Le prescrizioni del punto 3.5.2 non si applicano ai proiettori anabbaglianti.
4.3. Proiettore fendinebbia anteriore
4.3.1. Presenza
Facoltativa.
4.3.2. Numero
2.
4.3.3. Schema di montaggio
Nessuna specificazione particolare.
4.5.4. Posizione
4.3.4.1. In larghezza
Nessuna specificazione particolare.
4.3.4.2. In altezza
Minimo 250 mm dal suolo.
Nessun punto della superficie illuminante deve trovarsi sopra il punto piu' alto della superficie illuminante del proiettore anabbagliante.
4.3.4.3. In lunghezza
Quanto piu' possibile nella parte anteriore del trattore ; la luce emessa non deve in nessun caso disturbare il conducente, ne' direttamente ne' indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del trattore.
4.3.5. Visibilita' geometrica
E' definita dagli angoli a e b indicati al punto 1.9:
a = 5 gradi verso l'alto e verso il basso,
b = 45 gradi verso l'esterno e 5 gradi verso l'interno.
4.3.6. Orientamento
I proiettori fendinebbia anteriori non devono variare di orientamento in funzione dell'angolo di sterzatura.
Essi devono essere orientati verso l'avanti senza abbagliare ne' disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso opposto o gli altri utenti della strada.
4.3.7. Puo' essere "raggruppato" con altre luci anteriori.
4.3.8. Non puo' essere "combinato" con altre luci anteriori.
4.3.9. Puo' essere "incorporato mutuamente"
4.3.9.1. con i proiettori abbaglianti che non si muovono in funzione dell'angolo di sterzatura, quando ci sono 4 proiettori
abbaglianti
4.3.9.2. con la luce di posizione anteriore
4.3.9.3. con la luce di stazionamento.
4.3.10. Collegamento elettrico funzionale
I proiettori fendinebbia devono poter essere accesi e spenti separatamente dai proiettori abbaglianti o da quelli anabbaglianti e viceversa.
4.3.11. Spia d'innesto
Facoltativa.
4.4. Proiettore di retromarcia
4.4.1. Presenza
Facoltativa.
4.4.2. Numero
1 o 2.
4.4.3. Schema di montaggio
Nessuna specificazione particolare.
4.4.4. Posizione
4.4.4.1. In larghezza
Nessuna specificazione particolare.
4.4.4.2. In altezza
Dal suolo: minimo 250 mm, massimo 1.200 mm.
4.4.4.3. In lunghezza
Nella parte posteriore del trattore.
4.4.5. Visibilita' geometrica
E' definita dagli angoli a (alfa) e b (beta) indicati al punto 1.9. a (alfa) = 15 gradi verso l'alto e 5 gradi verso il basso;
b= 45 gradi a destra e a sinistra se vi e' una sola luce
b= 45 gradi verso l'esterno e 30 gradi verso l'interno se vi sono due luci.
4.4.6. Orientamento
Verso il retro.
4.4.7. Pur essere "raggruppato" con qualsiasi altra luce posteriore.
4.4.8. Non puo' essere combinato"
con altre luci.
4.4.9. Non puo' essere incorporato mutuamente con altre luci.
4.4.10. Collegamento elettrico funzionale
Puo' essere acceso soltanto se e' innestata la retromarcia e se il dispositivo che regola la marcia o l'arresto del motore si trova in una posizione tale che sia possibile la marcia del motore.
Esso non deve potersi accendere o restare acceso se non e' soddisfatta una delle condizioni precedenti.
4.4.11. Spia
Facoltativa.
4.5. Indicatore di direzione
4.5.1. Presenza (vedi appendice 3)
Obbligatoria. I tipi di indicatori di direzione sono divisi in categorie (1, 2 e 5), il cui montaggio su uno stesso trattore forma uno schema di montaggio (da A a D).
Lo schema A e' ammesso soltanto sui trattori la cui lunghezza fuori tutto non supera 4,60 m, purche' la distanza fra i bordi esterni delle superfici illuminanti non superi 1,60 m.
Gli schemi B, C e D si applicano a tutti i trattori.
((Indicatori di direzione supplementari: facoltativi.))
4.5.2. Numero
Il numero dei dispositivi deve essere tale che essi possano dare le indicazioni corrispondenti a uno degli schemi di montaggio previsti al punto 4-5.3.
4.5.3. Schema di montaggio (vedi appendice 3)
A - 2 indicatori di direzione anteriori (categoria 1),
- 2 indicatori di direzione posteriori (categoria 2).
Gli indicatori di direzione anteriori e posteriori possono essere indipendenti, raggruppati o combinati.
B - 2 indicatori di direzione anteriori (categoria 1),
- 2 indicatori di direzione ripetitori laterali (categoria 5),
- 2 indicatori di direzione posteriori (categoria 2)
Gli indicatori di direzione anteriori e ripetitori laterali possono essere indipendenti, raggruppati o combinati.
C - 2 indicatori di direzione anteriori (categoria 1),
- 2 indicatori di direzione posteriori (categoria 2),
- 2 indicatori di direzione ripetitori laterali (categoria 5).
D - 2 indicatori di direzione anteriori (categoria 1),
- 2 indicatori di direzione posteriori (categoria 2).
4.5.4. Posizione
4.5.4.1. In larghezza
Il bordo della superficie illuminante piu' lontano dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' fuori tutto del trattore.
La distanza minima fra i bordi interni delle due superfici illuminanti dev'essere di 500 mm.
Quando la distanza verticale fra l'indicatore di direzione posteriore e la luce di posizione posteriore corrispondente e' inferiore o uguale a 300 mm, la distanza fra l'estremita' della larghezza fuori tutto del trattore e il bordo esterno dell'indicatore di direzione posteriore non deve superare di oltre 50 mm la distanza fra l'estremitra' della larghezza fuori tutto del trattore e la luce di posizione posteriore corrispondente..
Per gli indicatori di direzione anteriori, la superficie illuminante deve trovarsi ad almeno 40 mm dalla superficie illuminante dei proiettori anabbaglianti nonche' dei proiettori fendinebbia anteriori, se esistono. E ammessa una distanza inferiore se l'intensita' luminosa nell'asse di riferimento dell'indicatore di direzione e' almeno uguale a 400 cd.
((4.5.4.2. In altezza
Dal suolo:
- minimo 500 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5 -minimo 400 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1 e 2
- massimo 1.900 mm per tutte le categorie.
Se la struttura del trattore non consente di rispettare tale limite massimo, il punto piu' alto della superficie illuminante potra' trovarsi a 2.300 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5, per quelle delle categorie 1 e 2 dello schema A , per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema B e per quelli delle categorie l e 2 dello schema D;e a 2.100 mm per quelli delle categorie 1 e 2 degli altri schemi,
- fino a 4000 mm per gli indicatori di direzione facoltativi))
4.5.4.3. In lunghezza
La distanza fra il centro di riferimento della superficie illuminante dell'indicatore di direzione ripetitore laterale (schemi B e C) ed il piano trasversale che limita anteriormente la lunghezza fuori tutto del trattore non dev'essere superiore a 1.800 mm. Se la struttura del trattore non consente di rispettare gli angoli minimi di visibilita', tale distanza puo' essere portata a 2.600 mm.
4.5.5. Visibilita' geometrica
Angoli orizzontali
vedi appendice 3.
Angoli verticali
15 gradi sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale sotto
l'orizzontale puo' essere ridotto fino a
10 gradi per gli indicatori di direzione ripetitori laterali degli schemi B e C, se la loro altezza dal suolo e' inferiore a 1.500 mm.
Lo stesso vale per le luci della categoria 1 e degli schemi B e D.
4.5.6. Orientamento
Devono essere rispettate le eventuali specificazioni particolari di montaggio previste dal costruttore.
4.5.7. Puo' essere "raggruppato"
con una o piu' luci che non possono essere occultate.
4.5.8. Non puo' essere "combinato"
con altre luci, salvo in conformita' degli schemi di cui al punto 4.5.3.
4.5.9. Puo' essere "incorporato mutuamente"
soltanto con la luce di stazionamento, ma solo per quanto riguarda gli indicatori di direzione alla categoria 5.
4.5.10. Collegamento elettrico funzionale
L'accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci.
Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del trattore sono accesi e spenti con lo stesso comando e devono lampeggiare sincronicamente.
4.5.11. Spia di funzionamento
Obbligatoria per tutti gli indicatori di direzione non direttamente visibili dal conducente.
Puo' essere ottica o acustica, oppure l'uno e l'altro.
Se e' ottica, deve essere lampeggiante, e spegnersi o restare accesa senza lampeggiare o presentare un rilevante cambiamento di frequenza nel caso di funzionamento difettoso di uno qualsiasi degli indicatori di direzione diversi dagli indicatori ripetitori laterali.
Se e' esclusivamente acustica, deve essere chiaramente udibile e presentare un rilevante cambiamento di frequenza, nelle stesse condizioni indicate per la spia ottica.
Quando un trattore e' equipaggiato per trainare un rimorchio, deve essere fornito di una spia ottica speciale di funzionamento per gli indicatori di direzione del rimorchio, salvo il caso in cui la spia del veicolo trattore permetta di individuare il guasto di uno qualsiasi degli indicatori di direzione dell'insieme del veicolo cosi' formato.
4.5.12. Altre prescrizioni
Luce lampeggiante alla frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto.
L'indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo e spegnersi per la prima volta al massimo entro un secondo e mezzo dall'azionamento del comando del segnale luminoso.
Quando un trattore e' equipaggiato per trainare un rimorchio, il comando degli indicatori di direzione del trattore deve poter azionare anche gli indicatori del rimorchio.
In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da un corto circuito, gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare, ma in tal caso la frequenza puo' differire da quella prescritta.
4.6. Segnale di pericolo
4.6.1. Presenza
Obbligatoria.
Parte di provvedimento in formato grafico
4.6.10. Collegamento elettrico funzionale
L'azionamento del segnale dev'essere effettuato con un comando distinto, che permetta il funzionamento sincronizzato di tutti gli indicatori di direzione.
4.6.11. Spia d'innesto
Obbligatoria. Spia lampeggiante che puo' funzionare in collegamento con la spia o le spie di cui al punto 4.5.11.
4.6.12. Altre prescrizioni
Conformi alle prescrizioni del punto 4.5.12. Quando un trattore e' equipaggiato per trainare un rimorchio, il comando del segnale di pericolo deve poter azionare anche gli indicatori di direzione del rimorchio, il segnale di pericolo deve poter funzionare anche se il dispositivo che comanda la marcia o l'arresto del motore si trovi in posizione tale che la messa in moto
4.7. Luce di arresto
4.7.1. Presenza
Facoltativa.
4.7.2. Numero
2.
4.7.3. Schema di montaggio
Nessuna specificazione particolare.
4.7.4. Posizione
4.7.4.1. In larghezza
Almeno 500 mm fra le due luci. Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del trattore e' inferiore a 1.400 mm.
4.7.4.2. In altezza
Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1.900 mm o ((2.300 mm)) se la forma della carrozzeria non permette di rispettate i 1.900 mm.
4.7.4.3. In lunghezza
Nella parte posteriore del trattore.
4.7.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale
45 gradi verso l'esterno e verso l'interno.
Angolo verticale
15 gradi sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale sotto l'orizzontale puo' essere limitato a 10 gradi se la luce e' disposta ad un'altezza dal suolo inferiore a 1.500 mm; a 5 gradi se l'altezza della luce del suolo e' inferiore a 750 mio.
4.7.6. Orientamento
Verso il retro del trattore.
4.7.7. Puo' essere "raggruppata" con una o piu' altre luci posteriori.
4.7.8. Non puo' essere "combinata"
con altre luci.
4.7.9. Puo' essere "incorporata mutuamente" con la luce di posizione posteriore o con la luce di stazionamento.
4.7.10. Collegamento elettrico funzionale
Deve accendersi quando viene azionato il freno di servizio.
4.7.11. Spia di funzionamento
Facoltativa. Se esiste, deve consistere in un segnale luminoso non lampeggiante che si accende in caso di funzionamento difettoso delle luci di arresto.
4.7.12. Altre prescrizioni
L'intensita' luminosa delle luci di arresto deve essere chiaramente superiore a quella delle luci di posizione posteriori.
4.8. Dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione
posteriore
4.8.1. Presenza
Obbligatoria.
Parte di provvedimento in formato grafico
4.8.7. Puo' essere "raggruppato" con una o piu' luci posteriori.
4.8.8. Puo' essere "combinato" con le luci di posizione posteriori.
4.8.9. Non puo' essere "incorporato mutuamente" con altre luci.
4.8.10. Collegamento elettrico funzionale
Il dispositivo deve accendersi soltanto contemporaneamente alle luci di posizione posteriori.
4.8.11. Spia di innesto
Facoltativa. Se esiste, la sua funzione deve essere compiuta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.
4.9. Luce di posizione anteriore
4.9.1. Presenza
Obbligatoria.
4.9.2. Numero
2 o 4 (vedi punto 4.2.4.2.2).
4.9.3. Schema di montaggio
Nessuna specificazione particolare.
4.9.4. Posizione
4.9.4.1. In larghezza
Il punto della superficie illuminante piu' lontano dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del trattore.
Lo scarto minimo fra i bordi interni delle due superfici illuminanti e di 500 mm.
4.9.4.2. In altezza
Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1.900 mm o 2.100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1.900 mm.
4.9.4.3. In lunghezza
Nessuna indicazione a condizione che le luci siano orientate verso l'avanti e che siano rispettati gli angoli di visibilita' geometrica indicati qui di seguito.
4.9.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale per le due luci di posizione anteriori 100 verso l'interno e 800 verso l'esterno. Tuttavia, l'angolo di 10 verso l'interno puo' essere ridotto fino a 50 se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 10 gradi. Per i trattori la cui larghezza fuori tutto non superi i 1.400 mm, si puo' portare questo angolo a 3 gradi se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 10 gradi.
Angolo verticale
15 gradi sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 10 gradi se l'altezza dal suolo della luce e' inferiore a 1.500 mm e a 5 gradi se tale altezza della luce e' inferiore a 750 mm.
4.9.6. Orientamento
Verso l'avanti.
4.9.7. Puo' essere "raggruppata" con tutte le altre luci anteriori.
4.9.8. Non puo' essere "combinata" con altre luci.
4.9.9. Puo' essere "incorporata mutuamente" con qualsiasi altra luce anteriore.
4.9.10. Collegamento elettrico funzionale. Nessuna specificazione particolare.
4.9.11. Spia
Obbligatoria. Tale spia non deve essere intermittente. Essa non e' richiesta se il dispositivo d'illuminazione del cruscotto puo' essere acceso soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori.
4.10. Luce di posizione posteriore
4.10.1. Presenza
Obbligatoria.
4.10.2. Numero 2.
4.10.3. Schema di montaggio
Nessuna specificazione particolare.
4.10.4. Posizione
4.10.4.1. In larghezza
Il punto della superficie illuminante piu' lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del trattore.
Lo scarto minimo fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di 500 mm.
Questa distanza puo' venire ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del trattore e' inferiore a 1.400 mm.
4.10.4.2. In altezza
Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1.900 mm o ((2.300 mm)) , se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1.900 mm.
4.10.4.3. In lunghezza
Nella parte posteriore del trattore.
4.10.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale
per le due luci di posizione posteriori:
- 45 gradi verso l'interno e 80 gradi verso l'esterno, oppure
- 80 gradi verso l'interno e 45 gradi verso l'esterno.
Angolo verticale
15 gradi sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 10 gradi se l'altezza dal suolo della luce e' inferiore a 1.500 mm; a 5 gradi se questa altezza e' inferiore a 750 mm.
4.10.6. Orientamento
Verso il retro.
4.10.7. Puo' essere o raggruppata
con qualsiasi altra luce posteriore.
4.10.8. Puo' essere "combinata"
con il dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore.
4.10.9. Puo' essere "incorporata mutuamente"
con la luce di arresto o con il proiettore fendinebbia posteriore o con la luce di stazionamento.
4.10.10. Collegamento elettrico funzionale
Nessuna specificazione particolare.
4.10.11. Spia d'innesto
Obbligatoria. Dev'essere combinata con quelle delle luci di posizione anteriori.
4.11. Proiettore fendinebbia posteriore
4.11.1. Presenza
Facoltativa.
4.11.2. Numero
1 o 2.
4.11.3. Schema di montaggio
Deve soddisfare alle condizioni di visibilita' geometrica.
4.11.4. Posizione
4.11.4.1. Inlarghezza
Quando il proiettore fendinebbia posteriore e' unico, deve essere situato sul lato del piano longitudinale mediano del trattore opposto al senso di circolazione prescritto nel paese d'immatricolazione.
In ogni caso la distanza fra il proiettore fendinebbia posteriore e la luce di arresto dev'essere superiore a 100 mm.
4.11.4.2. In altezza
Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1.900 mm o 2. 100 mm, se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1.900 mm.
4.11.4.3. Inlunghezza
Nella parte posteriore del veicolo.
4.11.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale
25 gradi verso l'interno e verso l'esterno.
Angolo verticale
5 gradi sopra e sotto l'orizzontale.
4.11.6. Orientamento
Verso il retro.
4.11.7. Puo' essere "raggruppato" con qualsiasi altra luce posteriore.
4.11.8. Non puo' esser o "combinato" con altre luci.
4.11.9. Puo' essere "incorporato mutuamente" con la luce di posizione posteriore o con la luce di stazionamento.
4.11.10. Collegamento elettrico funzionale
Deve potersi accendere soltanto quando sono in funzione i proiettori anabbaglianti o i proiettori fendinebbia anteriori.
Se esistono proiettori fendinebbia anteriori, lo spegnimento del proiettore fendinebbia posteriore dev'essere possibile indipendentemente da quello dei proiettori fendinebbia anteriori.
4.11.11. Spia d'innesto
Obbligatoria. Spia luminosa indipendente a intensita' fissa.
4.12. Luce di stazionamento
4.12.1. Presenza
Facoltativa.
4.12.2. Numero
In funzione dello schema di montaggio.
4.12.3. Schema di montaggio
- due luci anteriori e due posteriori,
- oppure una luce su ogni lato.
4.12.4. Posizione
4.12.4.1. In larghezza
Il punto dlla superficie illuminante piu' distante dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del trattore.
Inoltre, se ci sono due luci, esse devono essere situate sui lati del veicolo.
4.12.4.2. In altezza
Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1.900 mm o 2.100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1.900 mm.
4.12.4.3. In lunghezza
Angolo orizzontale
45 gradi verso l'esterno, verso l'avanti e verso il retro.
Angolo verticale:
15 gradi sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 10 gradi se l'altezza dal suolo della luce e' inferiore a 1.500 mm; a 5 gradi se questa altezza e' inferiore a 75 gradi mm.
4.12.6. Orientamento
Tale che le luci soddisfino alle prescritte condizioni di visibilita' verso l'avanti e verso il retro.
4.12.7. Puo' essere "raggruppata" con qualsiasi altra luce.
4.12.8. Non puo' essere "combinata" con altre luci.
4.12.9. Puo' essere "incorporata mutuamente"
- nella parte anteriore: con la luce di posizione anteriore, con il proiettore anabbagliante, con il proiettore abbagliante e con il proiettore fendinebbia anteriore ;
- nella parte posteriore: con la luce di posizione posteriore, con la luce di arresto e con il proiettore fendinebbia posteriore;
- con l'indicatore di direzione della categoria 5.
4.12.10. Collegamento elettrico funzionale
Il collegamento deve permettere l'accensione della luce o delle luci di stazionamento disposte sullo stesso lato del veicolo senza determinare l'accensione di altre luci.
4.12.11. Spia
Facoltativa. Se esiste, non la si deve poter confondere con la spia delle luci di posizione.
4.12.12. Altre prescrizioni
La funzione di questa luce puo' essere compiuta anche dall'accensione simultanea delle luci di posizione anteriori e posteriori disposte sullo stesso lato del trattore.
4.13. Luce d'ingombro
4.13.1. Presenza
Facoltativa sui trattori di larghezza superiore a 2,10 m. Vietata su tutti gli altri trattori.
4.13.2. Numero
2 visibili anteriormente e 2 visibili posteriormente.
4.13.3. Schema di montaggio
Nessuna specificazione particolare.
4.13.4. Posizione
4.13.4.1. In larghezza
Quanto piu' vicino possibile all'estremita' della larghezza fuori tutto del veicolo.
4.13.4.2. In altezza
Alla massima altezza compatibile con l'esigenza della posizione in larghezza e della simmetria delle luci.
4.13.4.3. In lunghezza
Nessuna specificazione particolare.
4.13.5. Visibilita' geometrica
Angolo orizzontale
80 gradi verso l'esterno.
Angolo verticale
5 gradi sopra e 20 gradi sotto l'orizzontale.
4.13.6. Orientamento
Tale che le luci soddisfino le prescritte condizioni di visibilita' verso l'avanti e verso il retro.
Parte di provvedimento in formato grafico
4.13.10. Collegamento elettrico funzionale
Nessuna specificazione particolare.
4.13.11. Spia
Facoltativa
4.13.12. Altre prescrizioni
Purche' soddisfino a tutte le altre condizioni, la luce visibile della parte anteriore e la luce visibile della parte posteriore disposte sullo stesso lato del veicolo possono essere riunite in un solo dispositivo.
La posizione di una luce d'ingombro rispetto alla luce di posizione corrispondente deve essere tale che la distanza fra le proiezioni su un piano verticale trasversale dei punti piu' vicini delle superfici illuminanti delle due luci considerate non sia inferiore a 200 mm.
4.14. Catadiottro posteriore, non triangolare
4.14.1. Presenza
Obbligatoria.
4.14.2. Numero
2 o 4 (vedi punto 4.14.5.2).
4.14.3. Schema di montaggio
Nessuna specificazione particolare.
4.14.4. Posizione
4.14.4.1. In larghezza
Il punto della superficie illuminante piu' distante dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a piu' di 400 mm dall'estremita' della larghezza fuori tutto del trattore.
Scarto minimo fra i bordi interni dei catadiottri: 600 mm. Tale distanza puo' essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del trattore e' inferiore a 1.300 mm.
4.14.4.2. In altezza
Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 900 mm. Il limite massimo puo' essere aumentato fino a 1.200 mm quando non e' possibile rispettare 1.900 mm senza far ricorso a dispositivi che rischino di essere facilmente danneggiati o deformati.
4.14.4.3. In lunghezza
Nessuna specificazione particolare.
4.14.5. Visibilita' geometrica
4.14.5.1. Angolo orizzontale
30 gradi verso l'interno e verso l'esterno.
Angolo verticale
15 gradi sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale puo' essere ridotto a 5 gradi se l'altezza dal suolo della luce e' inferiore a 750 mm.
4.14.5.2. Se non e' possibile rispettare le suddette prescrizioni in materia di posizione e di visibilita', si potranno installare 4
catadiottri che rispondano alle seguenti regole di montaggio
4.14.5.2.1. due catadiottri devono rispettare l'altezza massima di 900 mm dal suolo e una distanta tra i bordi interni di almeno 400 mm, nonche' avere un angolo verticale di visibilita' al di sopra dell'orizzontale di 15 gradi ;
4.14.5.2.2. gli altri due devono rispettare un'altezza massima di ((2.300 mm)) dal suolo e sono soggetti alle prescrizioni di cui ai punti 4.14.4.1 e 4.14.5.1.
4.14.6. Orientamento
Verso il retro.
4.14.7. Puo' essere "raggruppato"
con qualsiasi altra luce.
4.14.8. Altre prescrizioni
La superficie illuminante del catadiottro puo' avere parti comuni con quella di qualsiasi altra luce situata posteriormente.
4.15. Proiettore di lavoro
4.15.1. Presenza
Facoltativa.
4.15.2. Numero
Nessuna specificazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
((5))
4.15.10. Collegamento elettrico funzionale
L'accensione di questo proiettore dev'essere indipendente dall'accensione di tutte le altre luci, restando inteso che esso non serve per illuminare la strada o come segnalazione nel traffico stradale.
4.15.11. Spia
Facoltativa.
5. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
5.1. Ogni trattore della serie dev'essere conforme al tipo di trattore omologato per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e le loro caratteristiche previste nella presente direttiva.
Appendice 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 3
Parte di provvedimento in formato grafico
CAPO II
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione
MODELLO ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
Parte di provvedimento in formato grafico
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 4 dicembre 2006, (in G.U. 1/3/2007, n. 50), ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il punto 4.15.7 e' sostituito dal seguente:
4.15.7 puo' essere raggruppato.