Monitoring Gesetzessammlung

011G0172

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

011G0172

Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. (11G0172) (DECRETO LEGISLATIVO 07 luglio 2011 n. 124)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2011

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 8

Condizioni generali per la commercializzazione 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell' articolo 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE , possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003 .
3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 )) .

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 10

Etichettatura ed identificazione dei materiali
e delle piante GM 1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))

Allegato A

Allegato A
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18 ))
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