Monitoring Gesetzessammlung

087U0508

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

087U0508

Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. (DECRETO 05 novembre 1987 n. 508)

Premessa

IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la direttiva CEE n. 561/74 del 12 novembre 1974 , riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ed in particolare l'art. 3, ai sensi del quale le persone fisiche o imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di merci su strada devono: a) essere onorabili; b) possedere l'adeguata capacita' finanziaria; c) soddisfare al requisito della capacita' professionale; Visto l' art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132 ; Considerato che in attuazione delle disposizioni di cui alla predetta direttiva CEE n. 561/74, ai fini della iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le imprese richiedenti l'iscrizione devono dimostrare anche di essere in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva sopra citata; Decreta:

Art. 1

Col presente decreto si da' attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attivita' di trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonn. o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonn.
Le disposizioni non si applicano altresi' alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, l'attivita' di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:
autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.
Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall' art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
Note alle premesse:
- La direttiva CEE n. 561/74 e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 308 del 19 novembre 1974.
- Il decreto-legge n. 16/1987 reca: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale", il cui testo, coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 89, del 16 aprile 1987. Il comma 2 dell'art. 11 di detto decreto cosi' recita: "2. Nello stesso termine [entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione, e cioe' il 6 aprile 1987], con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85 , relativo all'amministrazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonche' le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.
Note all' art. 1:
- Per la direttiva CEE n. 561/1974 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) e' il seguente:
"Art. 13 (Requisiti e condizioni). I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:
1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
2) avere la disponibilita' di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' da svolgere.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprieta' degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni.
Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 , sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);
3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi;
4) aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;
5) aver ottemperato alle norme di legge in materie di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
6) essere iscritto nei ruoli delle imprese sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale .
Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;
8) non aver in corso procedura di fallimento, ne' essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:
a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
b) quando si tratta di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2) 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) puo' essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data della autorizzazione.
I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata gia' pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo e' rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7).
Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".

Art. 2

Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , le imprese individuali e societarie oltre i requisiti previsti dal gia' citato art. 13, devono dimostrare di:
a) soddisfare al requisito della idoneita' morale;
b) soddisfare al requisito della capacita' finanziaria;
c) possedere adeguata capacita' professionale.
Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta l'esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/74 , ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1.
- Ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge l'impresa e' cancellata dall'albo "quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'art. 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo art. 21".

Art. 3

In via transitoria e fino al 30 novembre 1988 l'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese e' comunque consentita ai sensi del comma 2-bis dell'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132 , a condizione che vengano soddisfatti i requisiti della onorabilita' e della capacita' finanziaria con riserva di accertamento entro il predetto termine del requisito della capacita' professionale.
Nota all' art. 3 :
Il comma 2-bis del decreto-legge n. 16/1987 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), aggiunto dalla legge di conversione n. 132/1987, prevede che: "L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e' comunque consentita, a partire dal 1 giugno 1987, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilita' e della capacita' finanziaria, di cui alla citata direttiva n. 561/74 , con riserva di accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito della capacita' professionale".

Art. 4

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla lettera a) del precedente art. 2 - ad integrazione dei punti 7 e 8 dell' art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - gli interessati devono:
1) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 , ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacita' di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell' art. 178 e seguenti del codice penale ; per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata gia' pronunciata una sentenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione all'albo viene effettuata con riserva;
2) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni.
Il predetto requisito dell'onorabilita' deve essere posseduto:
quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa;
quando si tratti di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa';
quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.
Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) del precedente art. 2 gli interessati devono produrre una attestazione di affidamento, nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a L. 50.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attivita' con veicoli di peso totale a terra fino a 24 tonnellate e pari a L. 100.000.000 per le imprese che intendono esercitare l'attivita' con veicoli di peso totale a terra superiore a 24 tonnellate.
Ai fini del soddisfacimento della capacita' professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.
A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all'uopo istituite, il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rilascia un attestato che verra' prodotto dall'interessato unitamente alla domanda di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasporti di cose per conto di terzi.
Per i richiedenti l'iscrizione all'albo in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea, l'esame consistera' esclusivamente nell'accertamento dell'effettiva conoscenza delle materie non facenti parte dei relativi corsi di studio.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1.
- La legge n. 75/1958 concerne l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. L'art. 3 di detta legge indica le pene per:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprieta', esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque reciuti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di eta' maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita';
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attivita' in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
L'art. 4 prevede che le pene di cui all'art. 3 siano raddoppiate:
1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;
2) se il fatto e' commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone.
- La rubrica degli articoli 178 e seguenti del codice penale (fino all'art. 181) e' la seguente:
art. 178: riabilitazione;
art. 179: condizioni per la riabilitazione;
art. 180: revoca della sentenza di riabilitazione;
art. 181: riabilitazione nel caso di condanna all'estero.

Art. 5

Ai fini dell'ammissione all'esame di cui al precedente art. 4 i candidati dovranno produrre un attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organismi di formazione professionale, con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal responsabile di un'impresa di autotrasporto iscritta all'albo, secondo cui il candidato ha effettuato esperienza pratica di almeno un anno presso l'impresa medesima.
Sono esentati dalla frequenza dei corsi i candidati in possesso del diploma di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 6

Le commissioni d'esame di cui all'art. 4 del presente decreto sono istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti e sono composte come segue:
Presidente:
dirigente, o funzionario almeno dell'ottava qualifica, della Direzione generale M.C.T.C.
Membri:
un funzionario della carriera direttiva della M.C.T.C. con funzioni di vice presidente;
due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed economia e uno di ragioneria;
tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
Gli esami avranno frequenza mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.
Il programma dei corsi e le modalita' di svolgimento degli stessi, dovranno essere approvati, per ciascun organismo di formazione professionale, dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., contestualmente all'autorizzazione a svolgere i corsi medesimi.
Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., si riserva la vigilanza sulla regolarita' dello svolgimento dei corsi.

Art. 7

Il requisito della capacita' professionale deve essere posseduto:
qualora trattisi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o da persona da lui designata che diriga l'attivita' di trasporto dell'azienda in maniera permanente, effettiva ed esclusiva;
qualora trattisi di societa', da persona da questa designata che sia addetta a dirigere l'attivita' di trasporto della societa' in maniera permanente, effettiva ed esclusiva.

Art. 8

In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di cui al precedente art. 2, lettera c), secondo le modalita' previste dagli articoli successivi, l'attivita' di trasporto puo' essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno, prorogabile per sei mesi o in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera c), del presente decreto.
In caso di incapacita' fisica o giuridica del titolare della impresa individuale, l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi puo' essere provvisoriamente proseguita da un parente o affine del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacita' fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si e' verificata l'incapacita' medesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Oltre tale termine il sostituto del titolare dovra' dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera c), del presente decreto.
Qualora trattisi di societa', in caso di decesso o di incapacita' fisica e giuridica della persona nominata dalla societa' medesima che dirigeva l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi della societa' in via permanente ed effettiva, l'attivita' medesima puo' essere provvisoriamente proseguita da altra persona designata la quale entro un periodo massimo di un anno - prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati - dovra' risultare in possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera c).
Nei casi di cui sopra, tuttavia, l'attivita' di una azienda di trasporto potra' essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di cui all'art. 2, lettera c), del presente decreto, possieda tuttavia una esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda.
Le persone che dirigeranno provvisoriamente l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi dovranno comunque risultare in possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera a).

Art. 9

(( Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere b) e c):
le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritte all'albo in via definitiva ovvero in via provvisoria anteriormente al 1› giugno 1987 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;
le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall' art. 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298 )) .

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 5 novembre 1987 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO
ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 4
A) MATERIE LA CUI CONOSCENZA E' RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI.
1. Diritto
Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza e' necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:
- sui contratti in genere;
- sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilita' del trasportatore (natura e limiti);
- sulle societa' commerciali;
- sui libri di commercio;
- sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
- sul regime fiscale.
2. Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda
- modi di pagamento e di finanziamento;
- calcolo dei prezzi di costo;
- regime dei prezzi e condizioni di trasporto;
- contabilita' commerciale;
- assicurazioni;
- fatture;
- ausiliari di trasporto.
3. Accesso al mercato
- disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio;
- documenti di trasporto.
4. Norme ed esercizio tecnici
- pesi e dimensioni dei veicoli;
- scelta del veicolo;
- collaudo ed immatricolazione;
- norme per la manutenzione dei veicoli;
- carico e scarico dei veicoli.
5. Sicurezza stradale
- disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione;
- sicurezza di circolazione;
- prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.
B) MATERIE LA CUI CONOSCENZA E' RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI:
- materie elencate sub A);
- disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri e fra la Comunita' ed i paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali;
- pratiche e formalita' doganali;
- principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.
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