088G0075
088G0075
Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986 (DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987 n. 595)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 5/05/1988 IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la direttiva n. 86/197/CEE che modifica la direttiva n. 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita', inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 , di attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumo finale e alla relativa pubblicita', nonche' della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875 , di attuazione della direttiva n. 77/766/CEE relativa alle tavole alcolometriche; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della predetta direttiva; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero della sanita'; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 86/197/CEE , relativa alla etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore fi- nale, nonche' alla relativa pubblicita', che ha forza di legge ai sensi dell' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
2. La direttiva n. 86/197CEE viene pubblicata unitamente al
presente decreto.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari) e' il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicato nell'elenco "A" allegato alla presente legge, ha forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1".
- La direttiva n. 86/197/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 144 del 29 maggio 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 settembre 1986.
Art. 2
1. Ai sensi dell' art. 1, paragrafi 1 e 4, della direttiva n. 86/197/CEE , il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982 n. 322 , risulta cosi' modificato:
a) al comma 1 dell'art. 3 e' aggiunta la seguente lettera:
"l) il titolo alcolometrico volume effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume";
b) il comma 3 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente:
"la denominazione di vendita, la quantita' netta, il termine minimo di conservazione ed il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 3 del D P.R. 18 maggio 1982, n. 322 (Attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicita' nonche' della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) il quantitativo netto;
e) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
f) le istruzioni per l'uso;
g) il luogo di origine o di provenienza;
h) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
i) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;
1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 1,2% in volume.
2. E' vietato il commercio dei prodotti alimentari che non riportino in lingua italiana le indicazioni di cui al precedente comma.
3. Qualora le indicazioni siano fornite in piu' lingue, i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana debbono essere uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.
4. Restano ferme le disposizioni che impongono ulteriori o piu' specifici obblighi ai fini fiscali o metrologivi".
Il testo vigente dell'art. 12 del D P.R. 18 maggio 1982, n. 322, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. I prodotti alimentari preconfezionati devono riportare le indicazioni di cui all'art. 3, secondo quanto previsto dall'art. 1 terzo comma, lettera a).
2. Le indicazioni devono essere indelebili e apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.
3. La denominazione di vendita, la quantita' netta, il termine minimo di conservazione ed il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.
4. L'obbligo di cui al precedente comma non si applica per un periodo di sette anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali e' indicata, in modo indelebile, una delle diciture di cui al precedente comma o anche denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto.
5. Nel caso di imballaggi o recipienti, la cui superficie piana piu' grande sia inferiore a 10 centimetri quadrati, possono essere indicati soltanto la denominazione di vendita, la quantita' netta e il termine minimo di conservazione.
6. I prodotti alimentari non commercializzati al dettaglio e quelli destinati alla industria o ai laboratori artigianali possono riportare le indicazioni di cui all'articolo 3 solo sui documenti commerciali di vendita".
Art. 3
1. Le modalita' di indicazione e le tolleranze del titolo alcolometrico columico effettivo, sono stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' alle norme comunitarie.
Art. 4
1. Il commercio delle bevande non conformi alla direttiva n. 86/197CEE e' consentito fino al 1o maggio 1989 e, quando si tratta di bevande etichettate prima della suddetta data, fino all'esaurimento delle scorte.
Art. 5
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 28 novembre 1987
Il Ministro: LA PERGOLA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 1o febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 31
Art. 1
ALLEGATO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1986
che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore
finale, nonche' la relativa pubblicita'
(86/197/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la direttiva 79/112/CEE non ha ancora previsto, tra le indicazioni di etichettatura obbligatorie, quella relativa al titolo alcolometrico delle bevande alcoliche;
considerando che detta indicazione e' necessaria per assicurare una adeguata informazione al consumatore;
considerando che le modalita' con cui il titolo alcolometrico deve essere indicato costituiscono misure di carattere tecnico e che conviene affidare la loro adozione alla Commissione conformemente alle procedure applicabili alle varie bevande in questione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 79/112/CEE e' modificata come segue:
1) all'articolo 3, paragrafo 1, e' aggiunto il punto seguente:
"9) per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico
effettivo",
2) all'articolo 6, paragrafo 3, sono soppresse le parole "ed
eventualmente della gradazione alcolica";
3) e' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 10 bis
Le modalita' per l'indicazione del titolo alcolometrico volumico sono definite, per i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della
tariffa doganale comune, dalle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili.
Per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume, esse sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17";
4) il testo dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), primo comma, e' sostituito dal testo seguente:
"a) le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 3), 4), e 9) figurano nello stesso campo visivo;
Art. 2
Articolo 2
1. Gli Stati membri modificano, se necessario, la loro legislazione per confermarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione; la legislazione cosi' modificata si applica in modo da:
ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente
direttiva al piu' tardi il 1o maggio 1988,
vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente
direttiva, etichettate prima della data prevista al paragrafo 1, secondo trattino, e' ammesso fino all'esaurimento delle scorte.
Art. 3
Articolo 3
Gli stati membri sono destinati della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addi' 26 maggio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS