Monitoring Gesetzessammlung

088G0074

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

088G0074

Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986 (DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987 n. 594)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 2/06/1990 IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la direttiva n. 86/296/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) su determinate macchine per cantiere, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Visto il decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE ; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva; Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita'; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/296/CEE , relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere, che ha forza di legge ai sensi dell' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
2. La direttiva n. 86/296/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.
3. Le macchine cui si applicano le norme del presente decreto sono i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe sempreche' di potenza superiore a 15 kw.
NOTE
AVVERTENZE
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note delle premesse:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive), 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto della data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministero da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite dalle norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1".
- La direttiva n. 86/296/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 186 dell'8 luglio 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.70 del 21 ottobre 1986, 2a serie speciale.
- La direttiva n. 84/532/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. L. 300 del 19 novembre 1984. Le norme di attuazione della predetta direttiva sono state em- anate con D.M. 28 novembre 1987, n. 592 pubblicato in questo stesso supplemento alla Gazzetta Ufficiale

Art. 2

1. L'immissione in commercio delle strutture di protezione di cui all'art. 1 e' consentita soltanto se dette strutture sono accompagnater dal certificato di conformita' del fabbricante e recano il marchio CCE E l'etichetta di cui all' art. 4, paragrafo 2, della direttiva n. 86/296/CEE .
2. Le macchine per cantiere di cui all'art. 1 possono essere commercializzate soltanto se vi si puo' fissare una struttura di protezione CEE in caso di caduta di oggetti.
3. Le macchine di cui al comma 2, quando siano messe in servizio o utilizzate in presenza di rischio di caduta di oggetti, debbono essere munite della struttura di protezione di cui al comma 1.

Art. 3

1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE provvedono al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione CEE e vigilano sulla conformita' della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo controlli a sondaggio secondo le condizioni, forme, modalita' e procedure stabilite, oltre che dalla direttiva n. 84/532/CEE, dagli articoli 3 , 5 , 6 e 7 della direttiva n. 86/296/CEE e relativi allegati.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il
2 giugno 1990.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 28 novembre 1987 Il Ministro: LA PERGOLA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 febbraio 1988 Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 21

Art. 1

ALLEGATO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1986
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinare macchine per cantieri
(86/296/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione
visto il parere del Parlamento europeo
visto il parere del Comitato economico e sociale
considerando che in alcuni Stati membri la progettazione, la costruzione e la prove relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti per determinate macchine per cantieri a determi- nate condizioni di utilizzazione costituiscono oggetto di disposizioni nazionali, a norma delle quali queste di protezione devono rispondere a determinati criteri tecnici ed essere soggette a prove specifiche; che questa situazione e' tale da creare ostacoli agli scambi intracomunitari; che e' quindi necessario provvedere al ravvicinamento di queste disposizioni;
considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili ha stabilito una serie di procedure comuni, in paarticolare l'omologazine CEE, la certificazione CEE e l'autocertificazione CEE per l'immissione in commercio e in servizio di queste macchine per cantieri; che e' opportuno stabilire la procedura di certificazione CEE, parallelamente ad una procedura di controllo CEE, per le strutture di protezione contro la caduta di oggetti per determinare macchine per cantiere; che e' inoltre necessario prevedere che tali macchine per cantieri siano progettate con punti di ancoraggio in modo da poter essere munite di strutture di protezione CEE corrispondenti;
considerando che la presente direttiva e' una direttiva particolare ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 84/532/CEE ;
considerando che le prove di laboratorio, i criteri di prestazione, nonche' il volume limite di deformazione sono stabiliti dalle norme internazionali ISO; che e' quindi opportuno far riferimento alle norme esistenti;
considerando che il progresso tecnico richiede un adeguamento rapido delle prescrizioni tecniche; che e' quindi opportuno sottoporre questi adeguamenti della direttiva alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 84;/532/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva si applica alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) delle macchine per cantieri di cui al punto 2.1 della norma ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984, in appresso denominata norma ISO 3449/3.

Art. 2

Articolo 2
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinche':
a) le strutture di protezione in caso di caduta di oggetti possano
essere commercializzate soltanto se sono conformi alla presente
direttiva e al tipo di struttura che ha formato oggetto di
certificazione CEE, conformemente alle disposizioni della direttiva 84/532/CEE .
Tali strutture di protezione sono in appresso denominate strutture di protezione CEE;
b) le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 possono esseere commercializzate soltanto se progettate per essere munite di
una struttura di protezione CEE qualsiasi macchina munita di
una struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) alla quale possa essere fissata detta struttura di protezione CEE.
2. Gli Stati membri possono prescrivere che le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 utilizzate in determinate condizioni normali in cui si giustifica l'uso di una struttura di protezione in caso di caduta di oggetti possano essere messe in servizio o utilizzate soltanto se munite di una struttura di protezione CEE.

Art. 3

Articolo 3
1. Gli organismi autorizzati, di cui all' articolo 9 della direttiva 84/532/CEE , rilasciano l'attestato di certificazione CEE soltanto se il tipo di struttura di protezione CEE e' conforme alle disposizioni contenute nell'allegato 1 della presente direttiva.
Le prove nell'ambito della certificazione CEE possono essere effettuate nel laboratorio del fabbricante, sotto il controllo dell'organismo autorizzato.
2. La domanda di certificazione CEE per una struttura di prtotezione CEE deve essere accompagnata da una scheda informativa il cui modello figura nell'allegato II della presente direttiva.
3. Per qualunque tipo di struttura di protezione CEE che abbia gia superato le prove e gli esami prescritti all'allegato I della presente direttiva, l'organismo autorizzato redige il verbale di prova il cui modello figura all'allegato III della presente direttiva e rilascia l'attestato di certificzione CEE, all'allegato V della presente direttiva.
4. In deroga alle disposizioni del punto 4.2 dell'allegato I della direttiva 84/532/CEE , soltanto gli Stati membri e la Commissione possono ottenere la parte A del verbale di prova, di cui all'allegato III della presente direttiva e, se del caso, i dati tecnici della parte B.
L'orgnismo aurizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE lo trasmette su richiesta motivata di uno Stato membro o della Commissione.

Art. 4

Articolo 4
1. Ogni struttura di protezione CEE e' accompagnata da un certificato di conformita' ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 843532/CEE.
2. Il fabbricante appone sulla struttura di protezione CEE, in modo che risulti visibile, indelebile e durevole, il marchio CEE di conformita', il cui modello figura all'allegato IV e fissa sulla struttura un'etichetta conformemente al punto 8 della norma ISO 344933.

Art. 5

Articolo 5
1. Non appena prevedono di iniziare la fabbricazione di strutture di protezione CEE per la quale l'attestato di certificazione CEE per la quale l'attestato di certificazione CEE e' stato rilasciato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' provvedono a quanto segue:
a) comunicare all'organismo autorizzato che ha rilasciato
l'attestato di certificazione CEE;
i propri luoghi di fabbricazione e/o i propri luoghi di
deposito all'interno della Comunita';
la data d'inizio della fabbricazione e/o dell'importazione;
b) autorizzare l'accesso, a fini di controllo, ai suddetti luoghi di fabbricazione o di deposito ai delegati dell'organismo
autorizzato e fornire loro tutte le informazioni necessarie a questo controllo;
c) mettere a disposizione dell'organismo autorizzato, su sua
richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevele, un campione che l'organismo stesso sceglie a scopo di controllo.
2. Il titolare del marchio CEE deve precedere ad un controllo della fabbricazione che gli consenta di verificare di continuo e in misura sufficiente la conformita' al tipo certificato per quanto concerne i materiali usati e la qualita' di fabbricazione delle strutture di protezione CEE.

Art. 6

Articolo 6
1. Ciascun organismo autorizzato controlla per sondaggio, eventualmente secondo le direttive dello Stato membro da cui e' stato designato, la conformita' della fabbricazione delle strutture di protezione CEE al tipo per il quale ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.
Questo controllo consente all'organismo autorizzato di verificare se il fabbricante eserciti effettivamente il controllo di conformita' di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
L'organismo autorizzato puo' inoltre richiedere un campione a sua scelta a scopo di controllo. Si procedera' nuovamente alla prova di cui all'allegato I, distruttiva della struttur di protezione CEE e all'occorrenza del telaio, somaente qualora sussitano fondati motivi per supporre che detta struttura non ragggiunga il livello di prestazione del tipo certificato.
2. Se il luogo di fabbricazine e' stato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stabilito l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE, questo organismo puo' collaborare con l'organismo autorizzato dello Stato membro in cui devono aver luogo i controlli di cui sopra.
Lo stesso vale per i luoghi di depostito.
3. Ciascun organismo autorizzato puo', sotto la sua responsabilita', delegare ad uno o piu' laboratori l'esecuzione delle operazioni e delle prove di controllo.

Art. 7

Articolo 7
1. Qualora i controlli di cui all'articolo 6 dimostrino che le strutture di protezione CEE non sono conformi al modello per il quale e' stato rilasciato l'attestato di certificazione CEE o che non sono stati rispettati tutti i rquisiti della presente direttiva, l'oraganismo autorizzato deve prendere nei confronti del titolare del marchio CEE una delle seguenti misure:
a) avvertimento con ingiunzione di porre fine entro un termine
stabilito alle infrazioni constatate;
b) avvertimento di cui alla lettera a), accompagnato pero' da una intesificazione dei controlli;
c) sospensione provvisoria dell'attestato di certificazione CEE;
d) revoca dell'attestato di certificazione CEE.
Queste misure possono essere prese solo dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.
2. Le prime due misure vengono messe in atto quando le differenze non riguardano la concezione di base delle strutture di protezione CEE o quando le infrazioni constatate sono minime e comnque non
compromettono la sicurezza
Una delle due ultime misure e' attuata quando le differenze o le infrazioni constatate sono di entita' rilevante, e comunque se compromettono la sicurezza.
3. Le misure di sospensione provvisoria o di revoca dell'attestato di certificazione CEE sono comunicate senza indugio agli altri organismi autorizzati e agli Stati membri.

Art. 8

Articolo 8
1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle strutture di protezione CEE.
2. Gli stati membri non possono, per motivoi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vitare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle macchine per cantieri di cui all'articolo 1 se sono munite o sono progettate per essere munite di una adeguata stuttura di protezione CEE.

Art. 9

Articolo 9
1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all' articolo 24 della direttiva 84/532/CEE .
2. Non si applica la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 843532/CEE.

Art. 10

Articolo 10
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facolta' degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione dei lavoratori durante l'utilizzazione delle atterzzature in questione, purche' cio' non comporti una modifica di tali attrezzature rispetto alle prescrizioni della presente direttiva.

Art. 11

Articolo 11
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
Essi mettono in vigore queste disposizioni quarantotto mesi dopo la notifica della presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 12

Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addi' 26 maggio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G.BRAKD

Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-Allegato I

ALLEGATO I
1. Per quanto concerne le prove di laboratorio e i criteri di prestanzione, la struttura di protezione CEE deve essere conforme alla norma internazionale ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984, assumendo come volume limite di deformazione quello difinto nella norma internazionale ISO 3164, seconda edizione del 1 novembre 1979, modificata dall'emendamento n. 1 del 1 dicembre 1980.
2. Le norme a cui si fa riferimento nella norma ISO 3449/3 sono:
norma ISO 3471, seconda edizione del 15 settembre 1980,
norma ISO 3164, seconda edizione del 1 novembre 1979, modificata dall'emendamento n. 1 del 1 dicembre 1980,
norma ISO 6165, edizione del 1978,
norma ISO 898/1, edizione del 1978,
norma ISO 898/2, edizione del 1980.

Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-Allegato II

ALLEGATO II
MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA DA PRESENTARE PER LA CERTIFICAZIONE CEE PER UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO DI CADUTA DI OGGETTI
(FOPS) DESTINATA AD UNA MACCHINA PER CANTIERE
1. Macchina
1.1. Nome ed indirizzo del costruttore..............................
........................................................
1.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:...
........................................................
1.3. Genere di macchina:............................................
........................................................
1.4. Marchio di fabbrica o di commercio.............................
........................................................
1.5. Tipo...........................................................
1.6. Fissaggio della struttura sulla macchina amovibile/non amovibile
2. Struttura di protezione in caso di caduta di oggetti (qualora
sia fabbricata dal costruttore della macchina)
2.1. Nome ed indirizzo del costruttore..............................
........................................................
2.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:...
........................................................
2.3. Marchio di fabbrica o di commercio.............................
........................................................
2.4. Tipo...........................................................
........................................................
3. Altra macchina per cantiere su cui la struttura puo' essere
adattata
3.1. Nome ed indirizzo del costruttore..............................
........................................................
3.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore....
........................................................
3.3. Genere di macchina.............................................
........................................................
3.4. Marchio di fabbrica o di commercio.............................
3.5. Tipo...........................................................
3.6. Fissaggio della struttura sulla amovibile/non amovibile
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-Allegato III

ALLEGATO III
MODELLO DI VERBALE DI PROVA PER UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO DI CADUTA DI OGGETTI (FOPS) DESTINATA AD UNA MACCHINA PER CANTIERE
Verbale di prova n..................................................
Nome ed indirizzo dell'organismo autorizzato........................
........................................................
Nome ed indirizzo del laboratorio che ha effettuato la prova........
........................................................
Nome dell'addetto alla prova:.......................................
........................................................
PARTE A
1. Descrizione del montaggio FOPS - Telaio
1.1. Macchina con il cui telaio e' stata effettuata la prova
1.1.1.Nome ed indirizzo del costruttore, eventualmente nome ed
indirizzo del suo mandatario..................................
........................................................ 1.1.2.Genere di macchina............................................
........................................................ 1.1.3.Marchio di fabbrica o di commercio e tipo.....................
........................................................ 1.1.4.Numero di serie (se del caso).................................
........................................................ 1.1.5.Numero di telaio..............................................
........................................................
1.2. Struttura di protezione in caso di caduta di oggetti
1.2.1.Nome ed indirizzo del costruttore, eventualmente nome ed
indirizzo del suo mandatario:.................................
........................................................ 1.2.2.Marchio di fabbrica o di commercio e tipo.....................
........................................................ 1.2.3.Numero di serie (se del caso).................................
........................................................ 1.2.4.Numero della struttura di protezione..........................
........................................................
2. Datio forniti dal costruttore
Dispodizione del volume limite di deformazione DLV secondo il disegno n...................
(Disegno scala 1: 10 allegato al verbale. Vista laterale e
vista frontale della struttura di protezione in caso di caduta in oggetti e delle parti circostanti, indicazione esatta della posizione del sedile e del volume limite di deformazione DLV, indicazione delle quote principali della struttura di protezione)
3. Attestato
3.1. Le prestazioni minime di cui alla norma ISO 3449 terza
edizione del 15 aprile 1984, sono state raggiunte in questa
prova
3.2. Data della prova.............................................
PARTE B
1. Oggetto usato per la prova
1.1. Forma dell'oggetto
1.1.1. Conformemente alla norma ISO 3449, terza edizione del 15
aprile 1984, figura 6.
diametro................. mm, lunghezza...................mm, massa..................Kg
1.1.2. Sfera, diametro...........mm, massa........................Kg 1.2. Altezza di caduta dell'oggetto.................mm
2. Fotografie (Riprese del dispositivo di prova, effettuate una
da posizione frontale o posteriore ed una da posizione laterale in ciascuno dei momenti qui di seguito indicati)
2.1. Prima dell'applicazione del carico
2.2. Dopo l'applicazione del carico
3. Risultati della prova
3.1. La struttura di protezione in caso di caduta di ogetti ha
assorbito un'energia di.........J, sebza che alcuna parte
della struttura di protezione sia penetrata nel volume
limite di deformazione DLV.
3.2. Temperatura del materiale
3.2.1. La temperatura della struttura di protezione e del telaio era, durante la prova, di...............C oppure gli elementi in metallo della struttura di protezione hanno presentato i valori di resilenza (metodo Charpy con taglio a V, conforme all'EURONORM 45-63) (immagine)
3.2.2. Classi di qualita' dei bulloni e dei dati usati:.............
........................................................
Bulloni:.....................................................
Dadi:........................................................
Fatto a.......................addi'..........................
.............................
(Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-Allegato IV

ALLEGATO IV
MARCHIO CEE DI CONFORMITA'
Il marchio CEE di cui all'allegato 4 paragrafo 2 della presente direttiva e' costituito da una lettera E utilizzata iscritta in un esagono, contenente i seguenti dati:
nella parte superiore il numero della direttiva particolare
assegnato, nell'ordine cronologico di adozione, le lettere maiuscole distintive dello Stato di cui dipende l'organismo autorizzzato che ha rilasciato l'approvazione (B del Belgio, D per la Repubblica federale di Germania, DK per la Danimarca, F per la Francia, I per L'Italia, IRL per l'Irlanda L per il lussemburgo, NL per i Baesi Bassi, UK per il Regno Unito, EL per la Grecia, E per la Spagna, P per il Portogallo) le due ultime cifre del millesimo dell'anno in cui l'attestato di certificazione CEE e' stato rilasciato il numero della direttiva particolare alla quale si riferisce l'attestato di certificazione CEE sara' assegnato dal Consiglio al momento dell'adozione della presente direttiva;
nella parte inferiore, il numero che caratteristica l'attestato di certificazione CEE.
Segue un esempio di marchio
Esempio
Parte di provvedimento in formato grafico
Attestato di certificazioneCEE,rilasciato da
un organismo autorizzato della Repubblica
federale di Germania nel 1979 in
applicazione della presente direttiva
Numero caratteristico dell'attestato di
certificazione CEE
Il diametro effettivo della circonferenza circoscritta al marchio deve essere almeno di 20 mm.
Il marchio di conformita' deve essere collocato sulla targhetta segnaletica o immediatamente accanto.
Quando sono contemporaneamente presenti la struttura di protezione in caso di ribaltamento e la struttura di protezione in caso di caduta di oggetti (ROPS e FOPS), i due marchi di conformita' corrispondenti devono figurare l'uno immediatamente accanto all'altro.

Allegato Direttiva del consiglio del 26 maggio 1986-Allegato V

ALLEGATO V
MODELLO DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CEE PER STRUTTURE DI
PROTEZIONE IN CASO DI CADUTA DI OGGETTI
Nome dell'organismo riconosciuto....................................
Comunicazione di certificazione per la prescrizione armonizzata.....
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Numero di certificazione............................................
........................................................
1. Genere marchio e tipo di fabbrica o di commercio.................
........................................................
2. Nome ed indirizzo del fabbricante................................
........................................................
Nome ed indirizzo del detentore dell'attestato...................
........................................................
4. Presentato alla certificazione il................................
5. Per la seguente prescrizione armonizzata.........................
6. Laboratorio di prova.............................................
7. Data e numero del verbale del laboratorio........................
........................................................
8. Data di certificazione...........................................
9. Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero di certificazione sopraindicato........................
........................................................
10. Tipo e numero del telaio sul quale sono state effettuate le
prove...........................................................
........................................................
11. Eventuali informazioni complementari............................
........................................................
........................................................
........................................................
Fatto a................................addi'...................
.............................. (Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico
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